Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Concorso pubblico, per titoli ed esame, per l'ammissione alle scuole
di specializzazione per le professioni legali, anno accademico
2024-2025.
Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.
Fonte: | Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.87 del 29/10/2024 |
Ente: | MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 24E07498 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 2/12/2024 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA
di concerto con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare
l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e del merito e
il Ministero dell'universita' e della ricerca, con conseguente
soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59», come modificato dal decreto-legge 9
gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
marzo 2020, n. 12 e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12),
51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero
dell'universita' e della ricerca (MUR), al quale sono attribuite le
funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione
universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta
formazione artistica musicale e coreutica, nonche' la determinazione
delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero, con conseguente
soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, e, da ultimo, dal decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173
recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni dei Ministeri»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 250 del 25
ottobre 2022), con il quale la sen. Anna Maria Bernini e' stata
nominata Ministro dell'universita' e della ricerca e l'on. dott.
Carlo Nordio e' stato nominato Ministro della giustizia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,
n. 162, recante «Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali,
delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento» e,
in particolare, il Capo III, sulle «Scuole di specializzazione»;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 recante «Riforma degli
ordinamenti didattici universitari» e, in particolare, l'art. 4,
comma 1;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art.
17, comma 113 che cosi' recita «Il Governo e' delegato ad emanare,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o piu' decreti legislativi, sentite le competenti commissioni
parlamentari, per modificare la disciplina del concorso per l'accesso
alla magistratura ordinaria, sulla base dei seguenti principi e
criteri direttivi: semplificazione delle modalita' di svolgimento del
concorso e introduzione graduale, come condizione per l'ammissione al
concorso, dell'obbligo di conseguire un diploma esclusivamente presso
scuole di specializzazione istituite nelle universita', sedi delle
facolta' di giurisprudenza» e comma 114 nella parte in cui cosi'
dispone «[...] Con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di
grazia e giustizia, sentiti i competenti ordini professionali, sono
definiti i criteri per la istituzione ed organizzazione delle scuole
di specializzazione di cui al comma 113, anche prevedendo
l'affidamento annuale degli insegnamenti a contenuto professionale a
magistrati, notai ed avvocati»;
Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e
successive modificazioni ed integrazioni, recante «Modifica alla
disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole
di specializzazione per le professioni legali, a norma dell'art. 17,
commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127» e in
particolare, l'art. 16 rubricato «scuole di specializzazione per le
professioni legali»;
Visto, in particolare, l'art. 16, comma 5, del predetto decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398 che dispone che «l'accesso alle
scuole di specializzazione avvenga mediante concorso per per titoli
ed esame», e il comma 6 secondo il quale «le prove di esame hanno
contenuto identico sul territorio nazionale e si svolgono in tutte le
sedi delle scuole. La votazione finale e' espressa in sessantesimi.
Ai fini della formazione della graduatoria, si tiene conto del
punteggio di laurea e del curriculum degli studi universitari,
valutato per un massimo di dieci punti»;
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di
accessi ai corsi universitari e, in particolare, l'art. 1, comma 1,
lettera d) secondo cui sono programmati a livello nazionale gli
accessi «alle scuole di specializzazione per le professioni legali,
disciplinate ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 17
novembre 1997, n. 398»;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 «Regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Modifiche al
regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;
Visto il decreto del Ministro dell'universita', della ricerca
scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della giustizia
21 dicembre 1999, n. 537, e successive modificazioni, concernente
il regolamento recante norme per l'istituzione e l'organizzazione
delle scuole di specializzazione per le professioni legali, e, in
particolare, l'art. 4, commi 1 e 3, che stabilisce che «alle scuole
si accede mediante concorso annuale per titoli ed esame, indetto con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con il Ministro della giustizia, con unico
bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale» e che prevede, altresi',
che «nel bando siano indicate le sedi e la data della prova di esame,
i posti disponibili presso ciascuna scuola, le necessarie
disposizioni organizzative», nonche', all'art. 9, «la sede ove, il
giorno delle prove, controllata l'integrita' dei pieghi, e'
sorteggiato l'elaborato per la prova da parte di un candidato,
nonche' le modalita' di comunicazione dell'elaborato prescelto a
tutte le sedi»;
Tenuto conto dei riscontri alla nota MUR 5 luglio 2024, prot. n.
12726, con i quali le Universita' di cui all'art. 2, comma 1, del
menzionato decreto n. 537/1999 hanno comunicato l'intendimento o meno
di attivare la scuola di specializzazione per le professioni legali
per l'anno accademico 2024/2025;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca,
di concerto con il Ministro della giustizia, che stabilisce, ai sensi
dell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n.
398, e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 2, comma
1, lettera b), n. 1), della legge 25 luglio 2005, n. 150, il numero
complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle scuole
di specializzazione per le professioni legali per l'anno accademico
2024/2025, da intendersi qui integralmente richiamato;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Legge-quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;
Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170 e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di disturbi
specifici di apprendimento in ambito scolastico»;
Ravvisata la necessita' di provvedere, ai sensi dell'art. 4,
comma 1, del richiamato decreto 21 dicembre 1999, n. 537,
all'indizione del concorso nazionale, per titoli ed esame, per
l'accesso alle scuole di specializzazione per le professioni legali
per l'anno accademico 2024/2025;
Decreta:
Art. 1
Indizione del concorso
1. E' indetto, ai sensi dell'art. 16, comma 5, del decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e dell'art. 4, comma 1, del
regolamento 21 dicembre 1999, n. 537, concorso pubblico, per titoli
ed esame, per l'ammissione alle scuole di specializzazione per le
professioni legali per l'anno accademico 2024/2025.
2. La prova d'esame, unica a livello nazionale, si svolge il
giorno 16 dicembre 2024. presso le universita' sedi delle scuole di
specializzazione per le professioni legali indicate nell'allegato 1,
che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. Il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da
ammettere alle scuole, determinato in 2.179 unita', e' ripartito tra
le scuole di specializzazione secondo quanto indicato nel richiamato
allegato 1.
Art. 2
Requisiti per la partecipazione al concorso
1. Al concorso sono ammessi coloro i quali hanno conseguito in
data anteriore al 16 dicembre 2024 il diploma di laurea in
giurisprudenza secondo il vecchio ordinamento e coloro che hanno
conseguito la laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza
sulla base degli ordinamenti adottati in attuazione del regolamento
di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509 e del decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22
ottobre 2004, n. 270.
Art. 3
Presentazione della domanda
1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere
presentata all'Ateneo della scuola di specializzazione per la quale
si decide di concorrere secondo le modalita' previste da ciascun
Ateneo, e dovra' essere presentata entro la data del 2 dicembre 2024.
Puo' essere presentata domanda di partecipazione con riserva ove il
candidato non sia in possesso del titolo accademico prescritto nel
predetto termine, ma lo consegua comunque in data anteriore alla
prova d'esame. Alla domanda di partecipazione i candidati devono
allegare la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della
tassa a tal fine stabilita dalla competente universita'.
2. Per l'ammissione al concorso dei candidati di cittadinanza
straniera si applicano le norme vigenti in materia.
3. E' facolta' dell'Ateneo disporre, con motivato provvedimento,
l'esclusione dei candidati dal concorso in qualsiasi fase del
procedimento concorsuale.
Art. 4
Prova d'esame
1. La prova di esame e' unica a livello nazionale e consiste
nella soluzione di cinquanta quesiti a risposta multipla, su
argomenti di diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo,
diritto processuale civile e procedura penale. La prova d'esame e'
volta a verificare la conoscenza dei principi, degli istituti e delle
tecniche giuridiche riguardanti le materie innanzi indicate. I
quesiti sono segreti e ne e' vietata la divulgazione. E' altresi'
vietata l'introduzione nell'aula di telefoni portatili e di altri
strumenti di riproduzione e comunicazione di testi sotto qualsiasi
forma.
2. Il tempo massimo a disposizione dei candidati per
l'espletamento della prova e' di novanta minuti.
3. Durante la prova non e' ammessa la consultazione di testi e di
codici commentati e annotati con la giurisprudenza.
Art. 5
Commissione giudicatrice
1. Con decreto rettorale e' costituita, presso ciascuno degli
atenei di cui all'allegato 1, una commissione giudicatrice del
concorso, composta da due professori universitari di ruolo in materie
giuridiche, da un magistrato ordinario, da un avvocato e da un notaio
e presieduta dal componente avente maggiore anzianita' di ruolo
ovvero, a parita' di anzianita' di ruolo, dal piu' anziano di eta'.
2. La commissione e' incaricata di assicurare la regolarita'
dell'espletamento delle prove di esame, ivi compresa la consegna e il
ritiro degli elaborati, nonche' la verbalizzazione. La commissione
valuta la prova d'esame, il curriculum degli studi universitari e il
voto di laurea, secondo i criteri di cui all'allegato 2, e provvede
inoltre a definire la graduatoria dei candidati ai sensi dell'art. 5.
3. Con lo stesso decreto e' nominato un apposito comitato di
vigilanza ed il responsabile del procedimento.
4. Il giorno dello svolgimento della prova, alle ore 10,00, la
commissione giudicatrice costituita presso la facolta' di
giurisprudenza di «Sapienza» Universita' di Roma, previo controllo
dell'integrita' dei plichi contenenti le prove d'esame, invita uno
dei candidati presenti ad estrarre a sorte una delle tre buste
contenenti le prove d'esame ai sensi dell'art. 4, comma 3, del
decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537.
5. Il numero che contrassegna la prova d'esame sorteggiata e'
comunicato, per via telematica, ai responsabili del procedimento di
ciascun Ateneo ai fini dell'immediato espletamento della prova di
esame. La consegna degli elaborati e' effettuata contestualmente a
tutti i candidati presenti nella sede di esame. Il tempo a
disposizione decorre dal momento in cui la commissione autorizza
l'apertura delle buste contenenti i questionari. E' in ogni caso
disposta l'esclusione dalla prova del candidato che abbia aperto il
plico contenente il questionario prima dell'autorizzazione della
commissione.
6. Per la stampa, la predisposizione dei plichi contenenti le
singole prove di ammissione, nonche' per l'analisi e l'accertamento
dei risultati, il Ministero dell'universita' e della ricerca si
avvale del CINECA.
7. Dal 9 al 12 dicembre 2024 i responsabili del procedimento di
ciascuna sede, o loro delegati, provvedono a ritirare gli elaborati
presso il Consorzio interuniversitario CINECA, al quale inoltrano,
anche per via telematica, i moduli risposte compilati dai candidati
successivamente all'espletamento della prova d'esame per la loro
correzione.
8. L'esito della correzione degli elaborati e' comunicato dal
CINECA stesso ai responsabili del procedimento di ciascun Ateneo ai
fini della valutazione di cui all'art. 6 da parte della commissione
giudicatrice.
Art. 6
Valutazione della prova e dei titoli
1. Ai fini della compilazione della graduatoria in relazione ai
posti disponibili, la commissione giudicatrice di cui al precedente
art. 4 ha a disposizione, per ciascun candidato, sessanta punti, dei
quali cinquanta per la valutazione della prova d'esame, cinque per la
valutazione del curriculum e cinque per il voto di laurea.
2. La valutazione del curriculum e del voto di laurea avviene
secondo i criteri stabiliti nell'allegato 2, che costituisce parte
integrante del presente decreto.
Art. 7
Ammissione alla scuola di specializzazione
1. Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in
relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in
posizione utile nella graduatoria compilata dalla commissione
giudicatrice di cui all'art. 4 sulla base del punteggio complessivo
riportato.
2. A parita' di punteggio e' ammesso il candidato piu' giovane
d'eta'.
3. Coloro che hanno sostenuto la prova di esame presso una delle
sedi indicate nell'allegato 1, collocandosi in soprannumero, possono
chiedere l'iscrizione alla scuola presso una qualunque universita'
che non ha ricoperto i posti risultanti dal predetto allegato.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 17 ottobre 2024
Il Ministro dell'universita'
e della ricerca
Bernini
Il Ministro della giustizia
Nordio
Clicca qui per leggere gli ALLEGATI
Ti stai preparando per un concorso?
Scarica l'app ufficiale di Mininterno per Android e potrai:
Esercitarti con oltre 1.000.000 di quiz per tutti i concorsiAvere tutte le banche dati ufficiali tempestivamente aggiornate
Centinaia di materie e di batterie di quiz con cui studiare
Conoscere tutti i nuovi bandi di concorso a cui puoi partecipare
Scaricala subito GRATIS!
Non hai uno smartphone Android? Esercitati online!