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MINISTERO DELLA DIFESA
Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi
centoquarantadue sottotenenti in servizio permanente effettivo nel
ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.60 del 1/8/2000 |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 000E6965 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 31/8/2000 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli
ufficiali dell'esercito e successive modificazioni;
Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910, concernente
provvedimenti urgenti per l'Universita' e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1976,
registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1976, registro n. 11
Difesa, foglio n. 80, con il quale sono stati stabiliti i titoli di
studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia militare
dell'esercito ed ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio
permanente nei ruoli dell'Esercito;
Visto il decreto ministeriale 1o aprile 1976, registrato alla
Corte dei conti il 11 maggio 1976, registro n. 11 Difesa, foglio
n. 182, con il quale sono stati stabiliti, fra l'altro, i titoli di
studio validi per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale
in servizio permanente nei ruoli dell'Esercito;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, sull'unificazione e
riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti
intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti
disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo, e negli enti locali;
Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme
concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri,
limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad
ufficiale dell'Esercito;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dalla imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 1o febbraio 1989, n. 53, concernente modifiche
sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei
graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della Guardia di finanza, nonche' disposizioni relative alla Polizia
di Stato, agli agenti di custodia ed al Corpo forestale dello Stato;
Visto il decreto ministeriale 1o febbraio 1990, concernente
modifiche ai titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi
dell'Accademia militare dell'Esercito;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, concernente
l'istituzione dei ruoli normale, speciale e tecnico degli ufficiali
in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme per l'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, concernente
l'attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato e
avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei
carabinieri;
Vista la legge 28 marzo 1997, n. 85, concernente disposizioni in
materia di avanzamento, di reclutamento e di adeguamento del
trattamento economico degli ufficiali delle Forze armate e qualifiche
equiparate delle Forze di polizia;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2
e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative;
Visto il decreto ministeriale 22 aprile 1999, n. 188, concernente
il regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta'
per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in particolare
l'art. 1, comma 1, lettera a), n. 1);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 marzo 2000, n. 112, recante modificazioni al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui
sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione
ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Arma dei carabinieri;
Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso
1. Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami, per il
reclutamento di sottotenenti in servizio permanente effettivo nel
ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri:
a) concorso, per titoli ed esami, il reclutamento di
quarantasette sottotenenti in servizio permanente effettitvo nel
ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, con riserva di trentasette
posti a favore degli ufficiali vincolati alla ferma biennale di cui
all'art. 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, citata nelle
premesse;
b) concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di
novantacinque sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo
speciale dell'Arma dei carabinieri, riservato al personale del ruolo
ispettori nei gradi di maresciallo aiutante sostituto ufficiale di
pubblica sicurezza, maresciallo capo e maresciallo ordinario in
servizio permanente dell'Arma dei carabinieri.
Art. 2.
Svolgimento dei concorsi
1. Lo svolgimento dei concorsi prevede:
a) prova preliminare di cultura generale;
b) due prove scritte;
c) valutazione dei titoli;
d) accertamenti sanitari;
e) accertamenti psico-attitudinali;
f) prova orale.
Art. 3.
Requisiti
1. Al concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a),
possono partecipare:
a) gli ufficiali subalterni di complemento in servizio o in
congedo dell'Arma dei carabinieri che:
non superino il trentaduesimo anno di eta' alla data del
31 dicembre 2000;
abbiano ultimato il servizio di prima nomina alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al
concorso di cui al successivo art. 4, comma 1;
b) i marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica
sicurezza, i marescialli capi ed i marescialli ordinari in servizio
permanente dell'Arma dei carabinieri che:
abbiano compiuto, alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di cui al successivo art. 4, comma 1, il
ventottesimo anno di eta' e non superino alla data del 31 dicembre
2000 il quarantesimo anno di eta';
nel biennio antecedente la data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di cui al successivo art. 4, comma 1,
nella valutazione del servizio prestato, risultante dalla
documentazione caratteristica, abbiano riportato, in schede
valutative, qualifiche finali non inferiori a "superiore alla media"
ovvero, in rapporti informativi, giudizi equivalenti. Il difetto di
detto requisito determinera' l'esclusione dell'ispettore in sede di
istruttoria della domanda ovvero a seguito della valutazione dei
titoli da parte della commissione, a seconda che risulti da schede
valutative o da rapporti informativi;
risultino in possesso di uno dei seguenti titoli di studio
prescritti per l'ammissione ai corsi regolari dell'Accademia militare
dell'esercito:
diploma di maturita' artistica (integrato dal corso annuale
previsto per l'accesso all'Universita' dall'art. 1 della legge
11 dicembre 1969, n. 910);
diploma di maturita' classica;
diploma di maturita' d'arte applicata;
diploma di licenza liceale rilasciato dalle sezioni
classica, scientifica e moderna della scuola europea;
diploma di maturita' linguistica;
diploma di maturita' magistrale (integrato dal corso
annuale di cui alla legge 11 dicembre 1969, n. 910);
diploma di maturita' professionale;
diploma di maturita' scientifica;
diploma di maturita' tecnica rilasciato dagli istituti
tecnici aeronautici, agrari, commerciali, industriali, nautici, per
geometri e per il turismo.
2. Al concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b)
possono partecipare i marescialli aiutanti sostituti ufficiali di
pubblica sicurezza, i marescialli capi e i marescialli ordinari in
servizio permanente dell'Arma dei carabinieri che:
abbiano compiuto, alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di cui al successivo art. 4, comma 1, il
ventottesimo anno di eta' e non superino alla data del 31 dicembre
2000 il cinquantesimo anno di eta';
nel biennio antecedente la data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di cui al successivo art. 4, comma 1,
nella valutazione del servizio prestato, risultante dalla
documentazione caratteristica, abbiano riportato, in schede
valutative, qualifiche finali non inferiori a "superiore alla media"
ovvero, in rapporti informativi, giudizi equivalenti. Il difetto di
detto requisito determinera' l'esclusione dell'ispettore in sede di
istruttoria della domanda ovvero a seguito della valutazione dei
titoli da parte della commissione, a seconda che risulti da schede
valutative o da rapporti informativi;
risultino in possesso di uno dei titoli di studio avente durata
quinquennale che consente l'iscrizione all'Universita' ovvero di un
titolo di studio avente durata quadriennale, integrato dal corso
annuale previsto per l'accesso all'Universita' dall'art. 1 della
legge 11 dicembre 1969, n. 910.
3. Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti
disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si
cumulano con i limiti massimi di eta' sopraindicati.
4. Tutti i concorrenti devono essere riconosciuti in possesso
della piena idoneita' fisio-psico-attitudinale al servizio militare
quali ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri ed
avere una statura non inferiore a metri 1,70.
5. I medesimi dovranno risultare in possesso delle qualita'
morali e di condotta richieste dall'art. 26 della legge 1o febbraio
1989, n. 53, citata nelle premesse, da accertarsi d'ufficio con le
modalita' previste dalla vigente normativa.
6. Gli appartenenti al ruolo ispettori possono partecipare ad
entrambi i concorsi di cui al precedente art. 1, presentando distinte
domande.
Art. 4.
Presentazione delle domande - Termini e modalita'
1. Le domande di ammissione ai concorsi dovranno essere:
a) redatte in carta semplice secondo lo schema riportato
nell'Allegato "A", che costituisce parte integrante del presente
decreto;
b) sottoscritte dagli interessati (la firma, da apporre
necessariamente in forma autografa, non richiede l'autenticazione).
La mancata sottoscrizione della domanda determinera' il non
accoglimento della medesima;
c) spedite, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con
esclusione di qualsiasi altro mezzo o procedura, al Ministero della
difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto -
1a Divisione reclutamento ufficiali - 2a Sezione - presso il Centro
nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri -
viale Tor di Quinto n. 65 00191 Roma, a pena di decadenza, entro i
trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. A tal
fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
2. Gli ufficiali di complemento in ferma biennale e gli
appartenenti al ruolo ispettori dovranno, altresi', presentare copia
della domanda di partecipazione al comando del reparto/ente presso il
quale sono in forza, per consentire al medesimo di curare le
incombenze di cui al successivo art. 5.
3. I concorrenti residenti all'estero o che si trovino all'estero
per motivi di servizio potranno, entro il termine predetto,
presentare la domanda anche alle Autorita' diplomatiche o consolari,
che ne cureranno l'inoltro al predetto Centro nazionale di selezione
e reclutamento dell'Arma dei carabinieri. In tal caso per la data di
presentazione fara' fede la data di assunzione a protocollo della
domanda da parte della autorita' ricevente.
4. I candidati, consapevoli delle conseguenze penali previste
dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le ipotesi di
dichiarazioni mendaci, dovranno dichiarare nella domanda:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita, numero del codice fiscale e,
qualora in servizio, numero di matricola meccanografico;
c) la residenza;
d) il possesso della cittadinanza italiana;
e) lo stato civile;
f) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
g) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale e di non avere
in corso procedimenti penali ed amministrativi per l'applicazione di
misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che risultino a proprio
carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai
sensi dell'art. 686 del codice di procedura penale. In caso
contrario, dovranno indicare le condanne e i procedimenti a carico ed
ogni eventuale precedente penale, precisando la data del
provvedimento e l'autorita' giudiziaria che lo ha emanato ovvero
quella presso la quale pende un eventuale procedimento penale. I
candidati dovranno impegnarsi, altresi', a comunicare al Comando
generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e
reclutamento ed al Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - I reparto - 1a Divisione reclutamento ufficiali
- 2a Sezione, qualsiasi variazione della loro posizione giudiziaria
che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra fino
alla nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo;
h) il titolo di studio conseguito, con il relativo voto;
i) grado, reparto/ente (se in servizio) o distretto militare di
appartenenza (se in congedo). Gli ufficiali di complemento in congedo
dovranno indicare anche il corso A.U.C. di provenienza e la data di
avvenuto congedamento;
j) l'eventuale posizione, se ufficiali, di vincolati alla ferma
biennale di cui all'art. 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574,
con l'indicazione della data di decorrenza della ferma;
k) il possesso di eventuale/i titolo/i di merito che ritengano
utile/i ai fini della valutazione dei titoli di cui al successivo
art. 11;
l) il possesso di eventuale/i titolo/i di preferenza tra quelli
indicati nell'Allegato "C", che costituisce parte integrante del
presente decreto;
m) il recapito al quale desiderano ricevere tutte le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento
postale e, possibilmente, del numero telefonico.
Il concorrente dovra', altresi', segnalare tempestivamente, al
Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di
selezione e reclutamento - viale Tor di Quinto n. 65 - 00191 Roma, a
mezzo telegramma o fax (06/33566906), ogni variazione dell'indirizzo
che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
5. Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei casi
espressamente previsti nel presente articolo, la direzione generale
per il personale militare potra' richiedere, tramite il comando
generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e
reclutamento la regolarizzazione delle domande che, sottoscritte e
spedite nei termini, dovessero risultare formalmente irregolari per
vizi sanabili, inesatte o non conformi al modello di domanda
riportato nel gia' citato Allegato "A" al presente decreto.
Art. 5.
Istruttoria delle domande e documentazione d'ufficio
1. I comandi che abbiano ricevuto dai concorrenti in servizio
copia della domanda di partecipazione al concorso dovranno provvedere
a trasmettere al piu' presto possibile, e comunque non oltre il
quindicesimo giorno dalla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di cui al precedente art. 4, comma 1, al
Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di
selezione e reclutamento - viale Tor di Quinto n. 65 - 00191 Roma, i
seguenti documenti aggiornati a detta data:
a) copia del libretto personale, copia dello stato di servizio,
attestazione e dichiarazione di completezza, per gli ufficiali;
b) copia della cartella personale, copia del foglio
matricolare, attestazione e dichiarazione di completezza, per gli
appartenenti al ruolo ispettori.
2. Per i concorrenti che siano ufficiali in congedo la
documentazione di cui alla lettera a) del precedente comma 1 sara'
acquisita d'ufficio dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri -
Centro nazionale di selezione e reclutamento.
3. Della suddetta trasmissione delle domande e dei documenti di
cui al precedente comma 1 dovra' essere data notizia, per conoscenza,
al Ministero della difesa - direzione generale per il personale
militare - primo reparto - prima divisione reclutamento ufficiali -
seconda sezione.
Art. 6.
Esclusione dal concorso
1. La direzione generale per il personale militare puo', con
provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso
qualsiasi candidato che non fosse ritenuto in possesso dei prescritti
requisiti.
Art. 7.
Commissione esaminatrice
1. Con successivo decreto dirigenziale sara' nominata la
commissione esaminatrice, unica per entrambi concorsi, che sara'
cosi' composta:
un ufficiale in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri,
di grado non inferiore a generale di brigata, presidente;
quattro ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei
carabinieri, di grado non inferiore a tenente colonnello, membri;
un ufficiale in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri,
di grado non inferiore a capitano o un dipendente civile della
amministrazione della difesa, appartenente all'area funzionale "C",
posizione non superiore a "C/2", segretario senza diritto a voto.
Art. 8.
Documenti di riconoscimento
1. Agli accertamenti sanitari e psico-attitudinali ed alle prove
d'esame i concorrenti dovranno esibire la carta d'identita' od altro
documento di riconoscimento, provvisto di fotografia ed in corso di
validita', rilasciato da un'amministrazione dello Stato.
Art. 9.
Prova preliminare di cultura generale
1. I concorrenti che abbiano presentato domanda di partecipazione
ed a cui non sia stata data comunicazione di esclusione dovranno
sostenere, per ognuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, una
prova preliminare di cultura generale. I candidati dovranno
presentarsi muniti della carta di identita' o di altro documento di
riconoscimento, di cui al precedente art. 8. Il calendario e la sede
della suddetta prova saranno comunicati con avviso che sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del
10 ottobre 2000 con valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti. Nella stessa Gazzetta Ufficiale del 10 ottobre
2000 tale pubblicazione potra' essere rinviata ad una data
successiva.
2. Per lo svolgimento della prova saranno osservate le
disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Durante la prova non e' permesso ai
concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto,
mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della
vigilanza e con i membri della commissione esaminatrice, nonche'
portare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o
pubblicazioni di qualunque specie. La mancata osservanza di tali
prescrizioni comporta l'esclusione dalla prova con provvedimento
della commissione esaminatrice. Analogamente verra' escluso il
candidato che abbia copiato, in tutto o in parte, le risposte
relative ai test somministrati.
3. La valutazione di dette prove, con sistema informatizzato,
dara' luogo alla stesura di graduatorie distinte per ciascuno dei
concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b). I
candidati, partecipanti al concorso di cui alla lettera a) del comma
1 del precedente art. 1, classificatisi nei primi settecento posti
della relativa graduatoria e quelli che abbiano eventualmente
riportato lo stesso punteggio del concorrente collocato al
settecentesimo posto, saranno dichiarati idonei ed ammessi alle
successive prove. I candidati, partecipanti al concorso di cui alla
lettera b) del comma 1 del precedente art. 1, classificatisi nei
primi ottocento posti della relativa graduatoria e quelli che abbiano
eventualmente riportato lo stesso punteggio del concorrente collocato
all'ottocentesimo posto, saranno dichiarati idonei ed ammessi alle
successive prove.
4. I candidati che saranno ammessi a sostenere le prove scritte
riceveranno, entro il mese successivo alla data di svolgimento della
prova preliminare, comunicazione indicante l'esito di detta prova. I
candidati che non abbiano ricevuto, nel termine predetto, tale
comunicazione potranno chiedere informazioni sull'esito della prova
preliminare al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - V reparto
- ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma
- Tel. 06/80982935 - 06/80982936, ovvero al Ministero della difesa -
direzione generale per il personale militare - ufficio relazioni con
il pubblico - Palazzo esercito - via XX settembre n. 123/A - 00187
Roma - Tel. 06/4735.5941.
5. La prova preliminare di cultura generale di cui al presente
articolo non avra' luogo qualora il numero delle domande di
partecipazione al relativo concorso sia inferiore a mille unita'.
Art. 10.
Prove scritte
1. Gli aspiranti a ciascuno dei concorsi di cui al precedente
art. 1 del presente decreto dovranno sostenere le seguenti prove
scritte:
a) prova scritta di cultura generale;
b) prova scritta di cultura tecnico-professionale.
2. I programmi delle prove scritte sono riportati nell'Allegato
"B", che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. Con avviso che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a
serie speciale - del 10 ottobre 2000 verra' data comunicazione dei
giorni, dell'ora e della sede in cui i candidati dovranno presentarsi
per sostenere le prove scritte. Detta comunicazione avra' valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. Nella stessa
Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del 10 ottobre 2000 tale
pubblicazione potra' essere rinviata ad una data successiva.
4. Nel caso in cui si sia svolta la prova preliminare di cultura
generale di cui al precedente art. 9, i candidati risultati idonei a
tale prova riceveranno comunque notizia, nella stessa comunicazione,
del calendario delle prove scritte di cui al precedente comma 3.
5. Qualora non venga effettuata la prova preliminare, i candidati
che hanno presentato domanda di partecipazione ed a cui non sia stata
data comunicazione di esclusione per altra causa, dovranno
presentarsi, senza alcun preavviso, nella sede ed entro le ore 7,30
di ciascuno dei giorni indicati nell'avviso di cui al precedente
comma 3, muniti di valido documeto di riconoscimento.
6. Essi dovranno portare l'occorrente per scrivere, ad eccezione
della carta che sara' loro fornita sul posto.
7. I candidati assenti al momento dell'inizio delle prove saranno
senz'altro esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
8. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento delle predette
prove scritte, saranno osservate le disposizioni degli articoli 13,
14 e 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487.
9. Le prove scritte si intenderanno superate se i candidati
avranno riportato in ciascuna di esse una votazione non inferiore a
70/100.
10. I candidati che non abbiano superato le prove scritte non
riceveranno comunicazione del mancato superamento di dette prove, ma
potranno chiedere informazioni sull'esito delle stesse, a partire dal
novantesimo giorno successivo alla data di svolgimento delle prove,
al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - V reparto - ufficio
relazioni con il pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma -
Tel. 06/80982935 - 06/80982936, ovvero al Ministero della difesa -
direzione generale per il personale militare - ufficio relazioni con
il pubblico - palazzo esercito - via XX Settembre 123/A - 00187 Roma
- Tel. 06/4735.5941.
Art. 11.
Valutazione dei titoli
1. Saranno valutati dalla commissione esaminatrice di cui al
precedente art. 7, i titoli dei soli candidati che abbiano sostenuto
entrambe le prove scritte.
2. La commissione provvedera' alla valutazione dei titoli
assegnando a ciascun candidato un punteggio, espresso in centesimi,
fino ad un massimo di 33 punti, cosi' ripartiti:
a) durata e qualita' del servizio militare prestato, da
valutare in base alla documentazione matricolare e caratteristica:
fino a 17 punti;
b) titolo di studio: fino a 8 punti;
c) eventuali altri titoli e benemerenze: fino a 8 punti.
3. I titoli di merito dovranno essere posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande.
Art. 12.
Accertamenti sanitari
1. I candidati che in ciascuna prova scritta abbiano riportato
una votazione non inferiore a 70/100 saranno convocati con lettera
raccomandata o telegramma per essere sottoposti presso il Centro
nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri
all'accertamento dell'idoneita' fisica al servizio militare quali
ufficiali in servizio permanente da parte di una commissione medica
composta da un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente
colonnello (presidente) e da due ufficiali medici in servizio
permanente, in servizio presso il predetto Centro nazionale di
selezione e reclutamento (membri).
2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presentera' -
salvo giustificato motivo da documentare entro il giorno di
presentazione - nella sede, nel giorno e all'ora stabiliti per gli
accertamenti sanitari sara' considerato rinunciatario e quindi
escluso dal concorso.
3. Il giudizio sara' comunicato per iscritto seduta stante agli
interessati, ed in caso di accettazione, il relativo verbale sara'
subito trasmesso al Ministero della difesa - direzione generale per
il personale militare - primo reparto - 1a divisione reclutamento
ufficiali - seconda sezione.
4. I candidati giudicati non idonei dalla commissione di cui al
precedente comma 1, qualora non accettino il giudizio, saranno
sottoposti, possibilmente il successivo giorno feriale in altra sede,
che sara' parimenti comunicata seduta stante, ad ulteriori
accertamenti sanitari a cura di una commissione medica, diversa dalla
prima e presieduta dal direttore di sanita' del comando generale
dell'Arma dei carabinieri.
5. Il giudizio di detta commissione e' definitivo. Pertanto, i
concorrenti dichiarati non idonei anche in detti ulteriori
accertamenti o che ai medesimi abbiano rinunciato saranno esclusi dal
concorso.
6. In ogni caso la direzione generale per il personale militare
si riserva la facolta' di far sottoporre i candidati a visita medica
presso il Collegio medico legale.
Art. 13.
Accertamenti psico-attitudinali
1. I candidati giudicati fisicamente idonei saranno sottoposti ad
accertamenti psicoattitudinali, per il riconoscimento delle qualita'
indispensabili all'espletamento delle mansioni di ufficiale dell'Arma
dei carabinieri in servizio permanente da parte di una commissione
nominata su proposta del Comando generale dell'Arma stessa.
2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presentera' -
salvo giustificato motivo da documentare entro il giorno di
presentazione - nella sede, nel giorno e all'ora stabiliti per gli
accertamenti psico-attitudinali sara' considerato rinunciatario e
quindi escluso dal concorso.
3. Il giudizio riportato negli accertamenti psico-attitudinali e'
definitivo. Pertanto i candidati giudicati non idonei saranno esclusi
dal concorso.
4. I candidati, che, appartenenti al ruolo ispettori e
concorrenti per entrambi i concorsi, risultino idonei alla prova
scritta prevista per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera
a), saranno sottoposti una sola volta agli accertamenti di cui al
precedente art. 12 ed al presente articolo, ed i relativi risultati
saranno validi anche per il concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera b).
Art. 14.
Prova orale
1. Saranno ammessi a sostenere la prova orale prevista per
ciascun concorso i candidati risultati idonei alle prove scritte e
agli accertamenti fisio-psico-attitudinali.
2. La prova orale, vertente sulle materie riportate nel gia'
citato Allegato "B" al presente decreto, avra' luogo nella sede e nei
giorni che saranno resi noti agli interessati con lettera
raccomandata o telegramma.
3. La prova orale si intendera' superata se il candidato avra'
riportato una votazione di almeno 70/100.
4. I candidati che, senza giustificato motivo - da documentare
entro il giorno di presentazione - non si presentassero alla prova
orale saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso.
Art. 15.
L i c e n z a
1. I candidati che siano militari in servizio fruiranno della
licenza straordinaria per esami limitatamente ai giorni di
svolgimento delle prove/accertamenti previsti per il concorso di cui
all'art. 1, comma 1, lettera a), nonche' al tempo strettamente
necessario per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette
prove/accertamenti e per il rientro in sede. Le spese per i viaggi da
e per le sedi delle prove/accertamenti, sono a carico dei candidati
medesimi che potranno rivolgersi ai Comandi carabinieri, per ottenere
il rilascio dello scontrino per fruire dell'agevolazione ferroviaria
in applicazione della tariffa 4.
2. Gli appartenenti al ruolo ispettori che partecipano al
concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), saranno muniti dai
comandi di appartenenza di certificato di viaggio per il tempo
strettamente necessario per l'espletamento delle prove/accertamenti
concorsuali, il raggiungimento delle sedi ove si svolgeranno dette
prove/accertamenti e il rientro nelle sedi di servizio. Perderanno il
diritto al rimborso ed alla indennita' coloro che non si
presenteranno senza giustificato motivo a tali prove/accertamenti
nonche' coloro che saranno espulsi durante la prova preliminare
ovvero quelle scritte d'esame.
Art. 16.
Graduatorie
1. Le graduatorie degli idonei nei concorsi di cui al precedente
art. 1 saranno formate dalla commissione esaminatrice in base alla
somma:
della media dei voti riportati nelle due prove scritte;
del voto riportato nella prova orale;
del punteggio riportato nella valutazione dei titoli di cui
all'art. 12.
2. Nel formare la graduatoria del concorso di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettera a) la commissione esaminatrice terra' conto
della riserva di posti a favore degli ufficiali di complemento
vincolati alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande alla ferma biennale di cui all'art. 37 della legge
20 settembre 1980, n. 574.
I posti eventualmente non ricoperti da detti concorrenti saranno
devoluti a favore delle altre categorie di candidati secondo l'ordine
della graduatoria.
3. Dette graduatorie saranno approvate con distinti decreti
dirigenziali.
4. Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 2, a
parita' di merito si applicheranno, in sede di approvazione della
graduatoria di merito di ciascun concorso, le vigenti disposizioni in
materia di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi. L'elenco
dei titoli di preferenza e' riportato nel gia' citato Allegato "C" al
presente decreto.
5. I decreti di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati
nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa. Della
pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 17.
N o m i n a
1. Gli idonei che in ciascuna delle graduatorie di cui al
precedente art. 16 saranno compresi nel numero dei posti messi a
concorso saranno dichiarati vincitori e nominati, dopo che sara'
stata acquisita all'uopo l'autorizzazione del Presidente del
Consiglio dei Ministri prescritta dalla normativa vigente,
sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo speciale
dell'Arma dei carabinieri, con anzianita' assoluta nel grado
stabilita dai decreti di nomina i quali saranno immediatamente
esecutivi.
2. I vincitori saranno invitati ad assumere servizio in via
provvisoria, sotto riserva dell'accertamento del possesso dei
requisiti prescritti per la nomina.
3. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
comma 2, gli ufficiali che non siano in servizio alla data di
presentazione indicata nella lettera di partecipazione di nomina,
entro il primo mese di servizio, dovranno sottoscrivere, ai sensi
delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
20 ottobre 1998, n. 403, dichiarazione, compilata secondo il modello
in Allegato "D", che costituisce parte integrante del presente
decreto, sostitutiva dei dati contenuti in:
estratto per riassunto dell'atto di nascita;
certificato di cittadinanza italiana;
certificato di godimento dei diritti politici.
Il certificato generale del casellario giudiziale verra'
acquisito d'ufficio.
4. Tutti i vincitori che abbiano assunto servizio dovranno,
inoltre, entro il termine predetto, con ulteriore dichiarazione
sostitutiva rilasciata ai sensi delle succitate disposizioni,
compilata secondo il modello in Allegato "E", che costituisce parte
integrante del presente decreto, confermare il possesso del titolo di
studio richiesto quale requisito di partecipazione al concorso, dei
titoli di merito e degli eventuali titoli di preferenza dichiarati
nella domanda di partecipazione.
5. L'amministrazione provvedera' a richiedere, ai sensi
dell'art. 11 del gia' citato decreto del Presidente della Repubblica
20 ottobre 1998, n. 403, alle amministrazioni pubbliche ed enti
competenti la conferma di quanto dichiarato dai vincitori nella
domanda di partecipazione e nelle dichiarazioni sostitutive rese.
6. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, qualora dal
controllo di cui al precedente comma 5 emerga la non veridicita' del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
Art. 18.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro
nazionale di selezione e reclutamento - viale Tor di Quinto n. 65 -
00191 Roma, per le finalita' di gestione del concorso e saranno
trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego per le finalita'
inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del candidato, nonche' in caso di esito
positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma
dei carabinieri, responsabile del trattamento. Titolare del
trattamento e' il direttore generale della direzione generale per il
personale militare.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 21 luglio 2000
Il ten. gen.: Simeone
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