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Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE - I REPARTO

Concorso pubblico, per titoli, per l'accesso al Centro sportivo
dell'Esercito italiano di 17 volontari in ferma prefissata
quadriennale (VFP 4), in qualita' di atleta.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.37 del 10/5/2011
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE - I REPARTO
Località:Nazionale
Codice atto:1E002639
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:9/6/2011
Tags:Militari e FF.AA.

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, recante le norme
sull'accesso nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei pubblici concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e
controllo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e successive modificazioni, con il quale e' stato
approvato il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali
generali;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente il codice in materia di
protezione dei dati personali;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della
Direzione generale della sanita' militare e successive modifiche ed
integrazioni, riguardante l'accertamento delle imperfezioni che sono
causa di inidoneita' al servizio militare;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della
Direzione generale della sanita' militare che delinea il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«codice dell'ordinamento militare» ed, in particolare, il libro IV,
concernente le norme per il reclutamento del personale militare, e
l'articolo 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non
regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari,
delle determinazioni generali del Ministero della difesa, del
Segretariato generale della difesa, dello Stato maggiore della
difesa, degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale
dell'Arma dei carabinieri emanati in attuazione della precedente
normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge
28 novembre 2005, n. 246» ed, in particolare, il libro IV,
concernente norme per il reclutamento del personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente disposizioni
per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia;
Vista la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9 agosto
2010, impartita dalla Direzione generale della sanita' militare in
data 10 agosto 2010, concernente modifiche alle direttive tecniche
riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che
determinano l'inidoneita' al servizio militare, nonche' il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183 ed, in particolare,
l'articolo 28 che prevede la possibilita' di fissare, per particolari
discipline sportive indicate dal bando di concorso, diversi limiti
minimo e massimo di eta' per il reclutamento degli atleti dei gruppi
sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco;
Visto il foglio n. 1072 Cod. id. RESTAV3 - Ind. cl. 5.02.11/09.04
del 1° marzo 2011, con il quale lo Stato maggiore dell'Esercito ha
inviato alla Direzione generale per il personale militare gli
elementi di programmazione per l'emanazione di un bando di concorso,
per titoli, per il reclutamento, per il 2011, di 17 volontari in
ferma prefissata quadriennale in qualita' di atleta;
Ravvisata l'esigenza di indire un concorso, per titoli, per il
reclutamento di 17 volontari in ferma prefissata quadriennale in
qualita' di atleta;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre
2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale
militare.

Decreta:


Art. 1


Posti a concorso


1. E' indetto, per il 2011, un concorso pubblico, per titoli, per
l'accesso al Centro sportivo dell'Esercito italiano di 17
(diciassette) volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4), in
qualita' di atleta, ripartiti nelle discipline/specialita' di seguito
indicate:
a) atletica leggera:
un'atleta (di sesso femminile) nella specialita' 60 metri/100
metri ostacoli;
un'atleta (di sesso femminile) nella specialita' 800
metri/1500 metri/cross;
un'atleta (di sesso femminile) nella specialita' cross/10 km
su strada;
b) scherma: un atleta (di sesso maschile) ed un'atleta (di
sesso femminile), entrambi nella specialita' sciabola;
c) pugilato:
un atleta (di sesso maschile) nella categoria + 91 kg;
un atleta (di sesso maschile) nella categoria 64 kg.;
d) ginnastica artistica: un'atleta (di sesso femminile);
e) judo: un'atleta (di sesso femminile) nella categoria 63 kg;
f) sport equestri: un'atleta (di sesso femminile) nella
disciplina salto ostacoli;
g) sci alpino: un atleta (di sesso maschile) ed un'atleta (di
sesso femminile);
h) sci di fondo: 2 atleti di sesso maschile;
i) snowboarder cross: 2 atleti di sesso maschile;
j) slittino pista artificiale: un atleta (di sesso maschile).
2. In caso di mancata copertura dei posti per una o piu' delle
specialita' indicate l'Amministrazione della difesa si riserva la
facolta' di devolvere gli stessi ad altra specialita' tra quelle di
cui al precedente comma 1.
3. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della difesa la
facolta' di revocare il presente bando di concorso, modificare il
numero dei posti, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento
delle attivita' previste dal concorso o le ammissioni alla ferma
prefissata quadriennale in qualita' di atleta dei vincitori, in
ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili,
ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie
o disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso,
l'Amministrazione della difesa provvedera' a dare formale
comunicazione mediante avviso pubblicato nella gazzetta ufficiale -
4ª serie speciale.

                               Art. 2 


Requisiti di partecipazione


1. Possono partecipare al concorso i concorrenti che siano in
possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) aver compiuto il 17° anno di eta' e non aver superato il
giorno di compimento del 35° anno di eta';
d) avere, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore
esercente la potesta' o del tutore a contrarre l'arruolamento
volontario nell'Esercito;
e) diploma di istruzione secondaria di primo grado;
f) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non
colposi;
g) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di
polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita'
psico-fisica;
h) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
i) avere tenuto condotta incensurabile;
j) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle
istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di
sicurezza dello Stato;
k) idoneita' psico-fisica e attitudinale per l'impiego nelle
Forze armate in qualita' di volontario in servizio permanente. Ai
sensi dell'articolo 957 del decreto del Presidente della Repubblica
15 marzo 2010, n. 90, non si applicano i limiti di altezza previsti
per il reclutamento del personale militare di cui all'articolo 587
del predetto decreto;
l) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di
alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze
stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo
non terapeutico;
m) non essere stato ammesso al servizio civile in qualita' di
obiettore di coscienza, ovvero non avere assolto gli obblighi di leva
quale obiettore di coscienza, fatta salva, per entrambi i casi, la
successiva rinuncia.
2. I concorrenti, oltre ai suddetti requisiti, devono avere
conseguito nella disciplina/specialita' prescelta risultati
agonistici almeno di livello nazionale certificati, in originale o
copia autentica ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI) o dalle Federazioni sportive nazionali
ovvero, per le discipline sportive non federate od affiliate al CONI,
dal comitato sportivo militare.
3. I requisiti di partecipazione di cui ai precedenti commi 1 e 2
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso e
mantenuti, fatta eccezione per quello dell'eta', fino alla data di
effettiva ammissione alla ferma prefissata quadriennale in qualita'
di atleta nell'Esercito, pena l'esclusione dal concorso disposta
dalla Direzione generale per il personale militare.
4. Non possono partecipare al presente concorso i militari in
servizio permanente nelle Forze armate.
5. I concorrenti che risulteranno, anche a seguito di
accertamenti successivi, in difetto di uno o piu' dei requisiti
previsti dal presente articolo saranno esclusi dal concorso ovvero,
se dichiarati vincitori, decadranno dalla nomina con provvedimento
adottato dalla Direzione generale per il personale militare.
Pertanto, i concorrenti che non avranno ricevuto comunicazione di
esclusione dal concorso dovranno ritenersi tutti ammessi con riserva
alla varie fasi del concorso.

                               Art. 3 


Compilazione e inoltro delle domande


1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere:
a) redatta in carta semplice esclusivamente sul modulo
riportato nell'allegato A, che costituisce parte integrante del
presente decreto, osservando le istruzioni riportate in calce al
modello stesso, disponibile anche nei siti www.persomil.difesa.it e
www.difesa.it/concorsi. La mancata compilazione dei campi evidenziati
nel modulo comporta l'esclusione dal concorso. I candidati che alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande sono
minorenni dovranno compilare, unitamente alla domanda di
partecipazione, l'atto di assenso, conforme all'allegato B, che
costituisce parte integrante del presente decreto, che dovra' essere
sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore che esercita
legittimamente l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi, dal
tutore;
b) firmata per esteso e in forma autografa dal concorrente. La
mancata sottoscrizione rendera' la domanda irricevibile e il
concorrente sara' escluso dal concorso;
c) presentata, a pena di irricevibilita', entro il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale, secondo le seguenti modalita':
1) dai concorrenti civili e dai militari in congedo,
esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla
Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 3ª
Divisione - 4ª Sezione, viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma,
corredata di una fotocopia del documento d'identita'. A tal fine
fanno fede la data e il timbro apposti dall'ufficio postale
accettante;
2) dai concorrenti in servizio, a qualsiasi titolo nelle
Forze armate, ad eccezione del personale appartenente ai ruoli del
servizio permanente, presso il comando di appartenenza, che dovra'
provvedere a trasmetterla alla Direzione generale per il personale
militare, all'indirizzo indicato al precedente punto 1), nei
successivi cinque giorni dalla data di presentazione, corredata delle
certificazioni di cui al seguente comma 5. I comandi di appartenenza
dovranno, inoltre, comunicare ogni variazione relativa ai militari
stessi.
2. I concorrenti residenti all'estero potranno presentare la
domanda di partecipazione, entro il termine sopraindicato, per il
tramite dell'Autorita' diplomatica o consolare, che ne curera'
l'inoltro alla Direzione generale per il personale militare con la
massima sollecitudine. In tali casi, per la data di presentazione
fara' fede la data di assunzione a protocollo della domanda da parte
della predetta Autorita'.
3. L'Amministrazione della difesa non assume responsabilita' per
la mancata o tardiva ricezione delle domande trasmesse servizio
postale o per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento,
dovuta a disguidi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione
stessa.
4. Sottoscrivendo la domanda il concorrente, oltre a manifestare
esplicitamente il consenso a raccolta e trattazione dei dati
personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento
dell'iter concorsuale, si assume la responsabilita' penale e
amministrativa circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi degli
articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
Nella domanda il concorrente dovra' dichiarare, sotto forma di
autocertificazione, quanto segue:
a) cognome e nome;
b) data e luogo di nascita;
c) codice fiscale;
d) di essere cittadino italiano;
e) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di
residenza;
f) di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria
di primo grado;
g) recapito presso il quale ricevere le comunicazioni relative
al concorso. Eventuali variazioni del suddetto recapito dovranno
essere comunicate tempestivamente alla Direzione generale per il
personale militare all'indirizzo indicato al precedente comma 1,
punto 1). L'Amministrazione non assume responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente, o da mancata ovvero tardiva
comunicazione di eventuali variazioni del recapito indicato nella
domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. I
concorrenti in servizio riceveranno eventuali comunicazioni relative
al concorso presso il proprio comando/ente di appartenenza.
h) di non essere in atto imputato in procedimenti penali per
delitti non colposi;
i) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato
decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziato
dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolto, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di
polizia;
j) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
k) di aver tenuto condotta incensurabile;
l) di non aver tenuto comportamenti nei confronti delle
istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di
sicurezza dello Stato;
m) di non essere stato ammesso al servizio civile in qualita'
di obiettore di coscienza, ovvero non avere assolto gli obblighi di
leva quale obiettore di coscienza, fatta salva, per entrambi i casi,
la successiva rinuncia;
n) eventuali titoli di preferenza di cui all'articolo 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
successive modificazioni ed integrazioni;
o) di aver preso conoscenza di ogni disposizione indicata nel
bando di concorso e di acconsentire senza riserve a tutto cio' che in
esso e' stabilito.
5. Alla domanda di partecipazione i concorrenti dovranno
allegare, anche ai fini della valutazione dei titoli, la
certificazione di cui al precedente articolo 2, comma 2 relativa al:
a) conseguimento, nella disciplina/specialita' prescelta, di
risultati agonistici almeno di livello nazionale;
b) possesso dei titoli riportati al successivo articolo 5,
comma 1.
I concorrenti che non documenteranno il possesso di almeno uno
dei requisiti previsti dal presente comma, non potendo essere
valutati dalla commissione di cui al successivo articolo 4, comma 1,
lettera a), saranno esclusi dal concorso con provvedimento della
Direzione generale per il personale militare.
6. L'Amministrazione procedera' ai controlli, anche a campione,
sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai
concorrenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Se dal controllo di cui sopra emerge la mancata veridicita' della
dichiarazione rilasciata, il dichiarante, ai sensi degli articoli 75
e 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, decadra' dai benefici conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e sara'
segnalato alla competente Procura della Repubblica.

                               Art. 4 


Commissioni


1. Con decreti del Direttore generale per il personale militare o
di autorita' da lui delegata, saranno nominate le seguenti
commissioni:
a) commissione valutatrice;
b) commissione per gli accertamenti psico-fisici e
attitudinali.
2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) sara'
composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a colonnello,
presidente;
b) un ufficiale di grado non inferiore a tenente, membro
esperto del settore;
c) un funzionario amministrativo designato dalla Direzione
generale per il personale militare, membro;
d) un sottufficiale appartenente al ruolo marescialli
dell'Esercito, segretario senza diritto di voto.
3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b) sara'
composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a colonnello,
presidente;
b) un ufficiale medico di grado inferiore a quello del
presidente, membro;
c) un ufficiale abilitato alla professione di psicologo di
grado non inferiore a tenente, ovvero uno psicologo civile abilitato
alla professione appartenente all'Amministrazione della difesa o
convenzionato, ovvero un ufficiale perito selettore attitudinale,
membro;
d) un sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli
dell'Esercito, segretario senza diritto di voto.

                               Art. 5 


Valutazione dei titoli


1. La commissione di cui al precedente articolo 4, comma 1,
lettera a) provvedera' a definire i criteri di valutazione dei titoli
indicati nell'allegato C, che costituisce parte integrante del
presente decreto, e ad assegnare il relativo punteggio.
2. Saranno ritenuti validi i titoli conseguiti e posseduti negli
ultimi due anni dalla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande.
3. I concorrenti che riporteranno nella valutazione dei titoli un
punteggio inferiore a 0,75 saranno considerati inidonei e, quindi,
esclusi dalla procedura concorsuale.

                               Art. 6 


Accertamento dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale


1. I concorrenti che hanno prodotto la domanda di partecipazione
al concorso saranno sottoposti, con riserva di verifica del possesso
dei requisiti di partecipazione da parte della Direzione generale per
il personale militare, all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e
attitudinale secondo i criteri e le modalita' di seguito indicate.
2. L'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale
sara' effettuato dalla commissione di cui al precedente articolo 4,
comma 1, lettera b) presso il Centro di selezione volontari in ferma
prefissata di un anno dell'Esercito di Roma, sito in via Damiata 1/A,
il 13 e il 14 giugno 2011.
3. Pertanto, i concorrenti ai quali non sia stata comunicata
l'esclusione dal concorso dovranno presentarsi il 13 giugno 2011 alle
0800 presso il predetto Centro di selezione. La mancata presentazione
agli accertamenti comporta l'esclusione dal concorso.
La Direzione generale per il personale militare potra' concedere
eventuali differimenti a seguito di valutazione insindacabile dei
motivi dell'impedimento. La richiesta in tal senso, corredata dalla
necessaria documentazione, dovra' pervenire alla predetta Direzione
generale, per fax al n. 06517052798, entro il 9 maggio 2011.
4. I concorrenti dovranno presentarsi agli accertamenti, a pena
di esclusione dal concorso, muniti di:
a) valido documento di riconoscimento;
b) certificato di stato di buona salute, conforme al modello
riportato in allegato D, che costituisce parte integrante del
presente decreto, rilasciato dal medico di fiducia in data non
anteriore a sei mesi precedenti la visita, che attesti la
presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, di gravi
manifestazioni immunoallergiche, di gravi intolleranze ed
idiosincrasie a farmaci o alimenti;
c) referto, rilasciato da struttura pubblica o privata
accreditata con il servizio sanitario nazionale in data non anteriore
ai tre mesi precedenti la visita, dell'analisi completa delle urine
con esame del sedimento;
d) referto, rilasciato da struttura pubblica o privata
accreditata con il servizio sanitario nazionale in data non anteriore
ai sei mesi precedenti la visita, dell'analisi del sangue
concernente:
emocromo completo;
VES;
glicemia;
creatininemia;
trigliceridemia;
colesterolemia;
bilirubina totale e frazionata;
gamma GT, ALT e AST;
markers dell'epatite B e C;
e) referto, rilasciato da struttura pubblica o privata
accreditata con il servizio sanitario nazionale in data non anteriore
ai tre mesi precedenti la visita, attestante l'esito del test per
l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV;
f) certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica,
in corso di validita', rilasciato da medici appartenenti alla
Federazione medico-sportiva italiana ovvero a strutture sanitarie
pubbliche o private accreditate con il servizio sanitario nazionale e
che esercitano in tali ambiti in qualita' di medici specializzati in
medicina dello sport;
g) se concorrenti di sesso femminile:
referto attestante l'esito di ecografia pelvica effettuata
presso una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il
servizio sanitario nazionale, in data non anteriore ai tre mesi
precedenti la visita di selezione;
referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante
analisi su campione di sangue o urine) effettuato presso struttura
sanitaria pubblica o privata accreditata con il servizio sanitario
nazionale, entro i cinque giorni lavorativi precedenti la data di
presentazione agli accertamenti sanitari. In caso di positivita', la
commissione non potra' procedere all'effettuazione degli accertamenti
previsti in quanto, ai sensi dell'articolo 585 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, citato nelle
premesse, lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Pertanto, la
Direzione generale per il personale militare procedera' ad una nuova
convocazione al predetto accertamento in data compatibile con la
definizione della graduatoria di cui al successivo articolo 7, comma
1. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo
impedimento perdura, la preposta commissione di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera b) ne dara' notizia alla citata Direzione generale
che, con provvedimento motivato, escludera' il candidato dal concorso
per impossibilita' di procedere all'accertamento del possesso dei
requisiti previsti dal bando.
Se i concorrenti ne sono gia' in possesso potranno presentare
l'esame radiografico del torace in due proiezioni, con relativo
referto. Tutta la documentazione sanitaria sopraindicata dovra'
essere presentata in originale o copia conforme.
5. La commissione, presa visione ed acquisita tutta la
documentazione sanitaria di cui al precedente comma 4, effettuera' i
seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
a) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
b) esame spirometrico;
c) esame optometrico;
d) esame audiometrico;
e) visita psicologica e/o psichiatrica;
f) analisi delle urine per la ricerca dei seguenti cataboliti
urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope: anfetamine, cocaina,
oppiacei, cannabinoidi e barbiturici. In caso di positivita',
disporra' sul medesimo campione il test di conferma (gascromatografia
con spettrometria di massa);
g) controllo dell'abuso sistematico di alcool;
h) visita medica generale; in tale sede la commissione
giudichera' inidoneo il concorrente che presenti tatuaggi quando, per
la loro sede o natura, siano deturpanti o contrari al decoro
dell'uniforme o siano indice di personalita' abnorme (in tal caso da
accertare con visita psichiatrica e con appropriati test
psicodiagnostici);
i) ogni ulteriore indagine (compreso l'esame radiologico)
ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e
medico-legale del concorrente.
Sui concorrenti che, all'atto degli accertamenti sanitari,
saranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente
insorgenza per le quali risultera' clinicamente probabile
un'evoluzione migliorativa tale da lasciare prevedere il possibile
recupero dei requisiti in tempi contenuti, la commissione non
esprimera' alcun giudizio, ne' definira' il relativo profilo
sanitario, posticipando l'effettuazione dei suddetti accertamenti in
data utile che, comunque, non potra' in alcun modo oltrepassare i 10
giorni dalla data prevista per il completamento delle visite mediche.
6. La commissione provvedera' a definire, per ciascun
concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle
direttive vigenti, il profilo sanitario, comunicando l'esito della
selezione effettuata e sottoponendo il verbale a titolo di notifica
contenente uno dei seguenti giudizi:
a) "idoneo quale volontario atleta in ferma prefissata
quadriennale", con indicazione del profilo sanitario;
b) "inidoneo quale volontario atleta in ferma prefissata
quadriennale", con l'indicazione della causa di inidoneita'.
La commissione determinera' l'idoneita', rispettivamente, sulla
base della valutazione psico-fisica riportata dal concorrente e della
sua compatibilita' con la disciplina sportiva da svolgere e con la
piu' generale idoneita' al servizio militare.
Saranno comunque giudicati inidonei agli accertamenti sanitari i
concorrenti risultati affetti da:
a) imperfezioni-infermita' di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 ed alle vigenti direttive
tecniche emanate della Direzione generale della sanita' militare;
b) imperfezioni ed infermita' per le quali e' prevista
l'attribuzione, nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo
sanitario stabilito dalle vigenti direttive per delineare il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, dei
coefficienti:
1) superiore a 2, per il profilo PS;
2) superiore a 4, per i restanti profili;
c) disturbi della parola anche se in forma lieve (dislasia -
disartria);
d) stato di tossicodipendenza o tossicofilia, da accertarsi
presso una struttura sanitaria militare;
e) tutte le imperfezioni ed infermita' non contemplate dai
precedenti alinea comunque incompatibili con l'espletamento del
servizio quale volontario in ferma prefissata quadriennale.
7. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti sanitari
saranno sottoposti ad una serie di accertamenti attitudinali come da
direttive tecniche vigenti.
Tali accertamenti consistono in prove volte a verificare il
possesso delle qualita' attitudinali e caratteriologiche che
assicurano l'assolvimento dei compiti previsti per il volontario in
ferma prefissata quadriennale dell'Esercito.
8. Al termine degli accertamenti attitudinali, la commissione
formulera' un giudizio di idoneita' o di inidoneita' quale atleta
militare.
Il giudizio derivante dai suddetti accertamenti sara' comunicato
ai concorrenti sottoponendo alla firma di ciascuno apposito foglio di
notifica.
9. Il giudizio relativo ai predetti accertamenti e' definitivo e,
nel caso di inidoneita', comporta l'esclusione dal concorso.
Detti provvedimenti sono adottati, su delega della Direzione
generale per il personale militare, dalla competente commissione di
cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera b).
10. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, lettera
g), 2° alinea, ogni temporaneo impedimento ai suddetti accertamenti,
certificato dalle sopracitate commissioni, comporta l'esclusione dal
concorso se tale stato persiste oltre il decimo giorno successivo
alla data ultima programmata per l'effettuazione dei predetti
accertamenti.
11. I concorrenti, durante l'effettuazione delle visite mediche,
fruiranno di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione militare,
se disponibili.
Al fine di poter usufruire di alloggio a carico
dell'Amministrazione (eventualmente gia' dal giorno precedente la
presentazione), i concorrenti dovranno chiedere l'eventuale
disponibilita' direttamente al Centro di selezione volontari in ferma
prefissata di un anno dell'Esercito. La richiesta dovra' essere
avanzata dal lunedi' al venerdi' telefonicamente al n. 06324842186, a
mezzo fax al n. 06324842168, via e-mail all'indirizzo
giuseppe.mavilia@esercito.difesa.it, indicando anche un recapito
telefonico presso cui poter essere contattati.

                               Art. 7 


Graduatorie


1. La commissione valutatrice di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera a) redigera' le graduatorie di merito, suddivise per ciascuna
delle discipline/specialita' indicate al precedente articolo 1 sulla
base del punteggio ottenuto da ciascun concorrente nella valutazione
dei titoli di cui al precedente articolo 5.
2. A parita' di punteggio sara' data la precedenza ai concorrenti
in possesso dei titoli di preferenza di cui all'articolo 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. In
caso di ulteriore parita' sara' data precedenza al concorrente di
piu' giovane eta'.
3. Le suddette graduatorie sono approvate con decreto
dirigenziale adottato dalla Direzione generale per il personale
militare e pubblicate nel giornale ufficiale della difesa. Di tale
pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale. La
pubblicazione avra' valore di notifica.

                               Art. 8 


Ammissione alla ferma prefissata quadriennale


1. I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di cui al
precedente articolo 7, saranno convocati dalla Direzione generale per
il personale militare presso l'ente designato dalla Forza armata per
la frequenza di uno specifico corso formativo volto a far acquisire
le conoscenze necessarie per l'assolvimento dei compiti militari di
base.
2. All'atto della presentazione i predetti concorrenti saranno
sottoposti, da parte del Dirigente del servizio sanitario dell'ente o
da parte di un ufficiale medico del servizio sanitario di
riferimento, ad una visita medica al fine di verificare il
mantenimento dei requisiti fisici. Se emergono possibili motivi di
inidoneita', i citati concorrenti saranno immediatamente inviati
presso il Centro di selezione volontari in ferma prefissata di un
anno dell'Esercito di Roma al fine di verificarne l'idoneita' quale
volontario di truppa in qualita' di atleta. Nel caso di giudizio di
permanente inidoneita' o di temporanea inidoneita' superiore a 20
giorni per infermita' non dipendente da causa di servizio, gli
interessati saranno immediatamente esclusi dall'ammissione alla ferma
prefissata quadriennale con provvedimento della Direzione generale
per il personale militare. Se, alla data di prevista presentazione,
il militare in servizio e' in licenza di convalescenza scadente nei
20 giorni successivi alla predetta data, sara' escluso
dall'ammissione alla ferma prefissata quadriennale in qualita' di
atleta con provvedimento della Direzione generale per il personale
militare. Il provvedimento di esclusione e' definitivo.
3. I concorrenti che non si presenteranno all'ente di
assegnazione entro il termine fissato nella comunicazione di
convocazione saranno considerati rinunciatari.
4. Ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione della difesa, i
posti eventualmente non coperti potranno essere ripianati, in base
all'ordine di merito, con gli idonei della graduatoria relativa alla
stessa specialita' o, in assenza di ulteriori concorrenti idonei, con
altri concorrenti idonei relativi a graduatorie di altra
disciplina/specialita' secondo le esigenze definite dalla Forza
armata e nei tempi consentiti dalle esigenze di immissione.
5. L'ammissione alla ferma prefissata quadriennale in qualita' di
atleta decorrera', per gli effetti giuridici, dalla data di prevista
presentazione presso l'ente designato e, per gli effetti
amministrativi, da quella di effettiva presentazione presso l'ente
medesimo.

                               Art. 9 


Esclusioni


1. La Direzione generale per il personale militare dispone
l'esclusione dalla procedura concorsuale se il concorrente:
a) non e' in possesso di uno dei requisiti di partecipazione di
cui all'articolo 2 del bando;
b) ha presentato la domanda di partecipazione al concorso non
utilizzando il modulo riportato in allegato A al presente bando,
ovvero ha presentato la stessa incompleta dei dati essenziali chiesti
dall'articolo 3, comma 1, lettera a) del presente bando;
c) non ha inoltrato la domanda secondo le modalita' di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera c) del bando;
d) ha omesso la firma della domanda o la firma non e' in forma
autografa o in originale;
e) non ha presentato la domanda entro i termini perentori
previsti dall'articolo 1 del bando;
f) non ha documentato il possesso dei requisiti di cui
all'articolo 2, comma 2 del bando;
g) riporta nella valutazione dei titoli di merito un punteggio
inferiore a 0,75, secondo quanto disposto dall'articolo 5, comma 3
del bando:
h) non ha mantenuto, all'atto della presentazione per
l'incorporamento presso l'ente designato dalla Forza armata, i
requisiti di partecipazione previsti dal bando.
2. Nei confronti dei concorrenti che, anche a seguito di
accertamenti successivi, risulteranno in difetto di uno o piu'
requisiti tra quelli previsti dal presente decreto sara' disposta,
con provvedimento adottato dalla Direzione generale per il personale
militare, l'esclusione dalla procedura concorsuale o la decadenza
dalla ferma, se gia' incorporati.

                               Art. 10 


Trattamento dei dati personali


1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, i dati
personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso la
Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 3ª
Divisione reclutamento truppa per le finalita' di gestione del
concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata,
anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di
impiego, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto
medesimo.
2. Il conferimento di tali dati, ai fini della partecipazione al
concorso, e' obbligatorio. Le medesime informazioni potranno essere
comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente
interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione
giuridico-economica o di impiego del concorrente, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui al titolo II del citato
decreto legislativo n. 196/2003, tra i quali il diritto di accesso ai
dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in
termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al
loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti
dell'ufficiale o funzionario nominato responsabile del trattamento ai
sensi del citato decreto legislativo.
5. Il titolare del trattamento e' il Direttore generale per il
personale militare che nomina, ognuno per la parte di propria
competenza, responsabile del trattamento dei dati personali:
a) i responsabili degli enti/comandi di appartenenza dei
militari in servizio;
b) i presidenti delle commissioni di cui al precedente articolo
4;
c) il direttore della 3ª Divisione della Direzione generale per
il personale militare.

                               Art. 11 


Norme di rinvio


Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si
rinvia alla vigente normativa di settore
Il presente decreto sara' sottoposto al controllo ai sensi della
normativa vigente e pubblicato nella gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2011

Il direttore generale
Generale di corpo d'armata
Mario ROGGIO

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