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UNIVERSITA' DI L'AQUILA

Istituzione e attivazione dei corsi di dottorato di ricerca XXI ciclo
- anno accademico 2005/2006

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.67 del 23/8/2005
Ente:UNIVERSITA' DI L'AQUILA
Località:-
Codice atto:05E04820
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:30/9/2005

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, riguardante l'istituzione
del Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica;
Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476, recante norme in materia
di borse di studio universitarie;
Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398, recante norme in materia
di borse di studio universitarie;
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, che prevede che
le Universita', con proprio regolamento, disciplinino l'istituzione
dei corsi di dottorato;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, che
regolamenta la materia del dottorato di ricerca;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 recante
norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei;
Visto il Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca
dell'Universita', emanato con decreto rettorale 27 dicembre 1999;
Vista la delibera del Senato accademico del 29 gennaio 2001;
Vista la relazione del Nucleo di valutazione interna del
10 giugno 2005;
Viste le delibere del Senato accademico e del Consiglio di
amministrazione, nelle rispettive sedute del 6 luglio 2005, relative
all'istituzione del XXI ciclo dei dottorati di ricerca con sede
amministrativa presso l'Universita' degli studi di L'Aquila;
 
Decreta:
 
Art. 1.
E' istituito ed attivato, per l'anno accademico 2005/2006, il XXI
ciclo dei dottorati di ricerca con sede amministrativa presso
l'Universita' degli studi di L'Aquila.

                               Art. 2.
Sono indetti pubblici concorsi, per esami, per l'ammissione ai
corsi di dottorato di ricerca, di durata triennale, che si elencano
di seguito con l'indicazione del numero dei posti messi a concorso,
del numero delle borse di studio disponibili, delle sedi consorziate,
dei curricula, della struttura di afferenza, del coordinatore e della
data per lo svolgimento della prova scritta:
 
----> Vedere elenco da pag. 5 a pag. 20 della G.U. <----

                               Art. 3.
Il numero minimo degli ammessi a ciascun corso di dottorato non
puo' essere inferiore a tre, intendendo per «ammessi» coloro che
risultino vincitori del concorso di ammissione e che abbiano
regolarizzato la propria posizione amministrativa con l'iscrizione al
corso.
Il numero delle borse di studio potra' essere aumentato a seguito
di finanziamenti di soggetti estranei all'Amministrazione
universitaria, purche' resi noti dai finanziatori entro il termine di
scadenza del bando. L'eventuale aumento del numero delle borse di
studio sara' reso noto utilizzando i consueti supporti informatici.
Il numero delle borse di studio potra', inoltre, essere aumentato
a seguito dell'approvazione di progetti di rilevante interesse
nazionale, da parte del MIUR, in cui sia stata prevista l'attivazione
di borse di dottorato, anche dopo la scadenza del presente bando.
L'aumento delle borse di studio puo' determinare l'incremento dei
posti globalmente messi a concorso, fermi restando in ogni caso i
termini di scadenza previsti dal presente bando per la presentazione
delle domande di ammissione.

                               Art. 4.
 
Requisiti per l'accesso
 
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca, senza limitazioni di eta' e
cittadinanza, coloro i quali siano in possesso, alla scadenza del
termine per la presentazione della domanda di ammissione, di diploma
di laurea specialistica, di diploma di laurea conseguito secondo
l'ordinamento previgente il decreto ministeriale n. 509/1999 ovvero
di titolo equipollente conseguito presso universita' straniere.
I cittadini comunitari ed extra comunitari in possesso di titolo
accademico che non sia gia' stato dichiarato equipollente alla
laurea, dovranno - unicamente ai fini dell'ammissione al dottorato al
quale intendono concorrere - farne espressa richiesta nella domanda
di partecipazione al concorso e corredare la domanda stessa del
certificato di laurea con indicati tutti gli esami sostenuti e di
ogni documentazione utile a consentire al Collegio dei docenti la
dichiarazione di equipollenza in parola, tradotti e legalizzati dalle
competenti rappresentanze italiane secondo le norme vigenti in
materia per l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea
delle universita' italiane.
Per i cittadini italiani in possesso di un titolo accademico
straniero, che non sia gia' stato dichiarato equipollente ad una
laurea italiana, valgono le stesse disposizioni di cui al comma
precedente.
Possono inoltre presentare domanda di partecipazione i titolari
di assegni di ricerca ed i cittadini extracomunitari se borsisti del
Governo italiano o se titolari di borsa di studio a qualsiasi titolo
conferita.
Possono infine presentare domanda di partecipazione anche coloro
i quali conseguiranno il diploma di laurea entro la data fissata per
lo svolgimento della prova scritta. In tal caso l'ammissione verra'
disposta «con riserva» ed il candidato sara' tenuto a consegnare,
prima dell'inizio della prova scritta, il certificato attestante
l'avvenuto conseguimento del titolo o apposita autocertificazione
direttamente ad uno dei membri della commissione.

                               Art. 5.
 
Domanda di partecipazione
 
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, con firma
autografa del candidato, secondo il modello allegato al presente
bando con indicato il domicilio eletto agli effetti del concorso, va
presentata o spedita a mezzo raccomandata al rettore dell'Universita'
degli studi di L'Aquila, Settore III - Dottorati assegni di ricerca,
borse di studio, tirocini di ricerca - piazza Vincenzo Rivera n. 1 -
67100 L'Aquila - entro il termine perentorio del 30 settembre 2005.
Per il rispetto del termine predetto fara' fede la data del
timbro dell'Ufficio postale accettante la raccomandata.
Non saranno prese in considerazione le domande prodotte oltre il
termine di scadenza del bando.
La firma e' obbligatoria, pena la nullita' della domanda e
l'esclusione dalla partecipazione al concorso.
Verranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non
contengano tutte le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di
ammissione.
Nella domanda l'aspirante alla partecipazione al concorso dovra'
dichiarare con chiarezza e precisione sotto la propria
responsabilita':
a) le proprie generalita', la data e il luogo di nascita, il
codice fiscale, la residenza ed il recapito eletto agli effetti del
concorso (specificando il codice di avviamento postale e, se
possibile, il numero telefonico e l'indirizzo e-mail). Possibilmente,
per quanto riguarda i cittadini comunitari ed extra comunitari, un
recapito italiano o l'indicazione della propria ambasciata/consolato
in Italia, eletta quale proprio domicilio;
b) l'esatta denominazione del concorso di dottorato cui intende
partecipare;
c) di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana
(per i cittadini stranieri);
d) la propria cittadinanza. In caso di doppia cittadinanza di
cui una sia quella italiana, di optare per la cittadinanza italiana;
e) la laurea posseduta o che si conseguira', la data e
l'Universita' presso cui e' stata o si presume verra' conseguita,
ovvero il titolo equipollente conseguito presso una Universita'
straniera, nonche' la data del decreto rettorale con il quale e'
stato dichiarato il riconoscimento stesso;
f) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di
dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal Collegio dei
docenti;
g) di indicare la/le lingua/e straniera/e conosciuta/e;
h) di non essere dipendente di amministrazioni pubbliche o, in
caso affermativo, di impegnarsi a collocarsi in congedo straordinario
per motivi di studio, per il periodo di durata del corso di
dottorato;
i) di aver/non aver gia' usufruito in precedenza di altra borsa
di studio (anche per un solo anno o frazione di esso) per un corso di
dottorato;
j) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito;
k) di essere/non essere titolare di assegno di ricerca.
Ai sensi della legge n. 104/1992 i candidati portatori di
handicap, in relazione al loro diritto a sostenere le prove di esame,
dovranno fare esplicita richiesta riguardo gli ausili necessari e
l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per poter sostenere le
prove.
L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per il caso di dispersione di comunicazione, dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o
da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

                               Art. 6.
 
Prove di esame
 
L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta e in
un colloquio.
Le prove d'esame sono intese ad accertare la preparazione del
candidato, la sua attitudine alla ricerca e la conoscenza di almeno
una lingua straniera.
Le prove d'esame si svolgeranno secondo il calendario indicato,
per ciascun dottorato, al precedente art. 2.
Si precisa al riguardo che nessun ulteriore avviso di
convocazione verra inviato agli interessati.
La mancata presentazione alla prova scritta sara' considerata
come rinuncia alla prova, quale ne sia la causa.
Prova orale:
la comunicazione della data del colloquio (che si potra'
svolgere lo stesso giorno o nei cinque giorni successivi al giorno
fissato per la prova scritta) avverra' in sede concorsuale da parte
della Commissione giudicatrice.
Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno esibire uno
dei seguenti documenti di riconoscimento, in corso di validita':
a) fotografia recente applicata in carta legale, con firma del
candidato;
b) tessera di riconoscimento personale, se il candidato e'
pubblico dipendente;
c) tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente di guida
o carta d'identita'.

                               Art. 7.
 
Commissioni giudicatrici Valutazione delle prove e graduatorie di
merito
 
Le Commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione ai corsi
di dottorato sono nominate con decreto del rettore e sono composte da
tre membri scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo.
Ogni Commissione dispone, per la valutazione di ciascun
candidato, di sessanta punti per ognuna delle due prove.
E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
I risultati della prova scritta e l'elenco degli ammessi al
colloquio, sottoscritto dal presidente e dal segretario della
commissione, verranno resi pubblici mediante affissione all'albo del
dipartimento presso il quale si e' svolta la prova.
Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
Relativamente al colloquio, la commissione giudicatrice, alla
fine di ogni seduta forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione dei voti riportati da ciascuno di essi.
L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della
commissione, e' affisso, il medesimo giorno, all'albo del
dipartimento presso il quale si e' svolta la prova.
Espletate le prove del concorso, la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove che verra' resa
pubblica a cura dell'amministrazione mediante affissione all'albo
ufficiale dell'Universita' successivamente al controllo della
regolarita' degli atti.
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine stabilito
nella graduatoria di merito fino alla concorrenza del numero dei
posti messi a concorso per ogni corso di dottorato.
In caso di parita' di merito prevale il candidato piu' giovane di
eta'.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie di merito, il
candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
I cittadini extra comunitari e i titolari di assegno di ricerca
che abbiano superato le prove d'esame, sono ammessi in soprannumero,
senza borsa di studio, nel limite del 50% dei posti istituiti con
arrotondamento all'unita' per eccesso.

                               Art. 8.
 
Iscrizione ai corsi di dottorato
 
I concorrenti risultati vincitori dovranno presentare o far
pervenire al Settore III - Dottorati, assegni di ricerca, borse di
studio, tirocini di ricerca - p.zza Vincenzo Rivera, n. 1 - 67100
L'Aquila, entro il termine perentorio di giorni quindici che
decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il
relativo invito, i seguenti documenti:
a) domanda di iscrizione al primo anno del corso di dottorato
per l'anno accademico 2005/2006, in carta legale;
b) autocertificazione di cittadinanza;
c) autocertificazione del diploma di scuola secondaria
superiore;
d) autocertificazione del diploma di laurea con la relativa
votazione;
e) una fotocopia del documento di identita' debitamente
firmata;
f) fotocopia del numero di attribuzione del codice fiscale;
g) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445:
di non essere contemporaneamente iscritto ad un corso di
laurea o di diploma universitario, ad una scuola di specializzazione
ovvero di perfezionamento, perfezionamento all'estero, master o ad un
corso di altro dottorato di ricerca;
di impegnarsi, per tutta la frequenza del corso di dottorato,
ad ottemperare alla non contemporanea iscrizione ad un corso di
laurea o di diploma universitario, ad una scuola di specializzazione
ovvero di perfezionamento, di perfezionamento all'estero, master o ad
un corso di altro dottorato di ricerca;
di impegnarsi a frequentare continuativamente tutte le
attivita' del dottorato secondo le modalita' fissate dal Collegio dei
docenti;
di impegnarsi a richiedere al collegio dei docenti del
proprio corso di dottorato l'autorizzazione per lo svolgimento di
attivita' lavorative esterne o per la prosecuzione dell'attivita'
lavorativa in essere al momento dell'iscrizione al dottorato;
h) una fotografia formato tessera;
i) ricevuta del versamento della tassa regionale per il diritto
allo studio universitario di e 77,47 da effettuarsi sul conto
corrente della CARISPAQ n. 7100805 - ABI 06040 - CAB 03601 intestato
all'Azienda per il diritto agli studi universitari.
I cittadini stranieri devono dichiarare di essere in possesso dei
seguenti requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici anche negli stati di
appartenenza o di provenienza;
2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica.
Coloro che si sono collocati in posizione utile per usufruire
della borsa di studio:
1) domanda per richiedere la borsa di studio;
2) dichiarazione di non aver usufruito in precedenza di altre
borse di studio di dottorato;
3) autocertificazione sul reddito personale complessivo annuo
lordo;
4) dichiarazione di impegno a restituire i ratei di borsa di
studio percepiti nell'anno in cui si e' verificato il superamento del
limite di reddito;
5) fotocopia modello INPS attestante l'avvenuta costituzione
della posizione contributiva (da consegnare al Settore III -
Dottorati, assegni di ricerca, borse di studio, tirocini di ricerca
entro quindici giorni dalla data di inizio del corso).
Coloro che non usufruiscono della borsa di studio:
1) ricevuta del versamento della prima rata del contributo per
l'accesso e la frequenza del corso che deve essere versata unicamente
tramite bollettino bancario preferibilmente presso gli sportelli,
siti nella provincia di L'Aquila, della CARISPAQ, che gestisce il
servizio di Tesoreria dell'ateneo;
2) autocertificazione ai fini della determinazione dei
contributi utilizzando il modulo inviato unitamente all'invito di
regolarizzazione della posizione amministrativa.
I titolari di borse di studio finanziate da Enti pubblici o
privati saranno eventualmente avvisati sulle modalita' di versamento
del contributo per l'accesso e la frequenza del corso.
Gli assegnisti dovranno presentare documentazione che attesti di
essere titolare di assegno di ricerca. A detta certificazione gli
interessati provvederanno con certificato dell'Universita' di
appartenenza o con autocertificazione.
Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria
iscrizione entro i termini sopracitati saranno considerati
rinunciatari e coloro che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci
saranno dichiarati decaduti e i posti vacanti saranno assegnati ad
altri aspiranti che seguono nella graduatoria generale di merito.

                               Art. 9.
 
Borse di studio
 
Le borse di studio, il cui numero e' indicato per ciascun corso
di dottorato al precedente art. 2, vengono assegnate, previa
valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nelle
rispettive graduatorie di merito formulate dalla Commissioni
giudicatrici.
A parita' di merito prevale, ai soli fini del conferimento della
borsa di studio, la valutazione della situazione economica
determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 aprile 1997 e successive modificazioni. L'importo annuale
della borsa di studio e' di Euro 10.561,54 ed e' assoggettato al
contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata che, per l'anno
2005, e' pari al 18%, di cui il 6% e' a carico del beneficiario della
borsa di studio.
I vincitori di borsa di studio finanziata da Enti esterni sono
tenuti a informarsi all'atto dell'accettazione della borsa su
eventuali particolari condizioni previste dalla convenzione con
l'Ente finanziatore.
Le borse relative al «Fondo per il sostegno dei giovani e per
favorire la mobilita' degli studenti» decreto ministeriale n. 198/03
verranno assegnate ai vincitori che sceglieranno un argomento di
ricerca attinente l'ambito disciplinare indicato.
La durata della borsa di studio e' pari all'intera durata del
corso; le borse sono confermate con il passaggio all'anno successivo,
salvo motivata delibera del Collegio dei docenti.
Il limite di reddito, requisito essenziale per godere della borsa
di studio, e' fissato in Euro 7.746,85. Alla determinazione di tale
reddito concorrono redditi di origine patrimoniale nonche' emolumenti
di qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente con esclusione
di quelli aventi natura occasionale o derivanti da servizio militare
di leva. L'Amministrazione universitaria provvedera' al controllo, a
campione o in toto, della veridicita' delle autocertificazioni
prodotte dagli interessati presso i competenti uffici del Ministero
delle finanze.
Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni
all'estero l'attivita' di ricerca del dottorando.
L'importo della borsa di studio e' aumentato per eventuali
periodi di soggiorno all'estero nella misura del 50%, per un periodo
massimo di sei mesi per tutta la durata del dottorato. Tali periodi
non possono in alcun caso superare la meta' della durata dell'intero
corso di dottorato.
La richiesta ai fini dell'incremento di cui sopra deve essere
diretta dal Coordinatore del corso al rettore e deve essere corredata
da attestazione che l'attivita' per la quale si chiede la mobilita'
del dottorando rientra nell'ambito dell'attuazione del programma di
studi e di ricerca a suo tempo formulati.
Il pagamento della borsa viene effettuato in rate bimestrali
posticipate.
Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di
dottorato anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una
seconda volta.
I titolari di assegni di ricerca vincitori del concorso, vengono
ammessi al dottorato di ricerca senza borsa di studio anche nel caso
in cui il dottorato prosegua oltre il periodo di godimento
dell'assegno di ricerca.

                              Art. 10.
 
Contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi
 
Il contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato
ammonta a Euro 104,00 annui graduato secondo le seguenti fasce di
condizione economica definite in analogia con tasse e contributi
studenteschi:
indicatore della condizione economica: fino a Euro 25.306,39 -
importo contributi: Euro 52,00;
indicatore della condizione economica: superiore a
Euro 25.306,39 e inferiore a Euro 51.645,69 - importo contributi:
Euro 78,00;
indicatore della condizione economica: superiore a
Euro 51.645,69 - importo contributi: Euro 104,00.
Per indicatore della condizione economica si intende il reddito
equivalente calcolato, secondo quanto previsto dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 e successive
modificazioni ed integrazioni, sulla base della condizione economica
riferita all'anno solare 2004.
Il versamento del contributo per l'accesso e la frequenza ai
corsi e' suddiviso in due rate:
1ª rata: Euro 52,00 - all'atto dell'iscrizione;
2ª rata: parte rimanente, a seconda della fascia in cui e'
inserito il dottorando, entro il 30 aprile 2006.
Sono esonerati preventivamente dal contributo per l'accesso e la
frequenza ai corsi i dottorandi titolari di borse di studio conferite
su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art. 4, comma
3, della legge 3 luglio 1998, n. 210, su fondi derivanti da
convenzioni con enti pubblici o privati e gli extracomunitari
borsisti del Governo italiano.
Tutti i dottorandi sono tenuti al versamento della tassa
regionale per il diritto allo studio universitario da effettuarsi
tramite bonifico bancario di Euro 77,47 a favore dell'Azienda per il
diritto allo studio universitario, sul conto corrente bancario della
CARISPAQ n. 7100805 ABI 06040 - CAB 03601.

                              Art. 11.
 
Obblighi dei dottorandi
 
1. I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di
dottorato e di compiere continuativamente attivita' di studio e di
ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le
modalita' che saranno fissate dal Collegio dei docenti.
2. L'Universita' garantisce la copertura assicurativa dei
dottorandi per responsabilita' civile ed infortunio, per l'intera
durata del corso, per le sole attivita' che si riferiscono al corso
di dottorato.
3. I dottorandi in servizio presso pubbliche amministrazioni
possono essere iscritti a condizione che siano collocati in congedo
straordinario per motivi di studio, per il periodo di durata del
corso.
4. E' consentito l'esercizio di attivita' compatibili, previa
autorizzazione del Collegio dei docenti. Tali attivita' esterne non
devono in alcun modo porsi in conflitto con l'attivita' svolta dal
dottorando.
5. Per tutta la durata del corso e' vietato lo svolgimento di
prestazioni di lavoro a tempo indeterminato.
6. Eventuali differimenti della data di inizio o interruzioni
verranno consentiti ai dottorandi che dimostrino di dover soddisfare
gli obblighi militari o che si trovino nelle condizioni previste
dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, oppure che si trovino nella
condizione di malattia grave e prolungata.
7. Nel caso di assenza ingiustificata o di inadempimento degli
obblighi, il Collegio dei docenti proporra' con propria delibera
l'esclusione del dottorando dal corso. In tal caso il dottorando e'
obbligato alla restituzione per intero, con riferimento all'anno in
questione, della borsa di studio oppure delle rate eventualmente
riscosse.
8. Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca con sede
amministrativa presso l'Universita' degli studi di L'Aquila e a
quelli di cui quest'ultima e' sede consorziata, possono svolgere
limitata attivita' didattica rivolta agli studenti dei corsi di
laurea e/o diploma, nell'ambito della programmazione effettuata dal
Collegio dei docenti, d'intesa con la facolta' interessata
dell'Universita' degli studi di L'Aquila.

                              Art. 12.
 
Conseguimento del titolo
 
Il titolo di dottore di ricerca si consegue all'atto del
superamento dell'esame finale, e puo' essere ripetuto una sola volta.
La tesi finale puo' essere redatta anche in lingua straniera previa
autorizzazione del Collegio dei docenti. Per comprovati motivi che
non consentano la presentazione della tesi entro il termine previsto,
il rettore su proposta del Collegio dei docenti, ammette il candidato
agli esami previsti per il ciclo successivo.
Non sara' consentita una proroga superiore ad un anno. La proroga
non da' comunque diritto alla borsa di studio.
L'Universita', a richiesta degli interessati, certifica il
conseguimento del titolo e successivamente al rilascio dello stesso
cura il deposito di copia della tesi finale presso le biblioteche
nazionali di Roma e Firenze assicurando la pubblicita' degli atti
delle procedure di valutazione, ivi compresi i giudizi sui singoli
candidati.
Le Commissioni giudicatrici dell'esame finale sarantio formate e
nominate, per ogni corso di dottorato, in conformita' al regolamento
di ateneo.

                              Art. 13.
 
Norme di riferimento
 
Per tutto cio' che non e' previsto o disciplinato nel presente
bando, si fa riferimento alla legge n. 210 del 3 luglio 1998, decreto
ministeriale 30 aprile 1999 e al «Regolamento dottorato di ricerca»
emanato con decreto rettorale n. 0040 del 27 dicembre 1999.
Il presente bando di concorso e' disponibile sul sito:
http://www.univag.it/ricerca/cicli.htm dell'Universita' degli studi
di L'Aquila.
Ulteriori informazioni possono essere richieste direttamente al
Settore III - Dottorati, assegni di ricerca, borse di studio,
tirocini di ricerca - tel. 0862/432032.
Il rettore: Di Orio

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