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UNIVERSITA' DI SALERNO
Concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca (IX ciclo
- Nuova serie)
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.71 del 7/9/2007 |
Ente: | UNIVERSITA' DI SALERNO |
Località: | Salerno (SA) |
Codice atto: | 07E05315 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 8/10/2007 |
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IL RETTORE
Visti gli articoli 22 e 41 dello Statuto dell'Universita' degli
studi di Salerno, emanato con decreto rettorale 2 ottobre 1996, n.
4649, e pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - serie generale - del 15 ottobre 1996, n. 242,
modificato con decreto rettorale 12 dicembre 1997, n. 5353,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale - 23 dicembre 1997, n. 298, con decreto rettorale 30 ottobre
2000, n. 5089, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana- serie generale - dell'8 novembre 2000, n. 261, e con
decreto rettorale 4 marzo 2003, n. 922, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 3 aprile
2003, n. 78;
Visto l'art. 12 del regolamento didattico di Ateneo, emanato con
decreto rettorale 14 settembre 2001, n. 4864, modificato ed integrato
con decreto rettorale 13 maggio 2002, n. 2118;
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, che demanda
alle Universita' il compito di disciplinare, con proprio Regolamento,
l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalita' di accesso e di
conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo
programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la
frequenza ai corsi, le modalita' di conferimento e l'importo delle
borse di studio, nonche' la stipula, a tal fine, di convenzioni con
soggetti pubblici e privati;
Visto l'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 3 agosto 1998,
n. 315;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, con il
quale e' stato emanato il regolamento ministeriale in materia di
dottorato di ricerca, che determina i criteri generali ed i requisiti
di idoneita' delle sedi, conferendo agli Atenei il compito di
istituire con decreto rettorale i corsi previa valutazione dei
requisiti di idoneita' delle sedi, di determinare gli obiettivi
formativi e i programmi di studio, di disciplinare le modalita' di
accesso, la durata dei corsi, le borse di studio e i contributi per
l'accesso e la frequenza;
Visto l'art. 2 del decreto interministeriale 19 aprile 1990 che
fissa il limite del reddito personale complessivo lordo per la
fruizione delle borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989,
n. 398;
Visto il decreto ministeriale 11 settembre 1998, registrato alla
Corte dei conti in data 19 ottobre 1998, registro n. 1, foglio n.
171;
Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1998, registrato alla
Corte dei conti in data 10 febbraio 1999, registro n. 1, foglio n.
10;
Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione,
nella seduta del 15 febbraio 2001, ha commisurato il limite
reddituale lordo necessario per la fruizione della borsa di studio
all'ammontare della stessa;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 26 luglio 2001, n. 172;
Visto il decreto rettorale 7 maggio 2007, Rep. n. 1428, Prot.
n. 32928, con il quale e' stato emanato, in attuazione delle
disposizioni normative contenute nell'art. 4 della legge 3 luglio
1998, n. 210, e nel decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, il
regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca;
Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione,
nella seduta del 10 maggio 2007, ha determinato l'importo del
contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi di studio
universitari;
Considerate le proposte di istituzione dei corsi di dottorato di
ricerca con sede amministrativa presso l'Universita' degli studi di
Salerno avanzate dalle strutture dipartimentali;
Acquisito il parere espresso dal Nucleo di Valutazione, nella
seduta del 2 maggio 2007, in ordine alla verifica dei requisiti di
idoneita' delle strutture dipartimentali proponenti;
Visto il decreto rettorale 4 gennaio 2007, rep. n. 41, prot. n.
383, con il quale e' stata nominata una commissione mista S.A./CdA,
con il compito di provvedere alla valutazione delle proposte di
istituzione avanzate dalle strutture dipartimentali e di procedere
alla ripartizione delle borse di studio;
Acquisito il verbale dei lavori della commissione mista S.A./CdA;
Vista la delibera con la quale il senato accademico, nella seduta
del 10 luglio 2007, ha approvato l'istituzione del IX Ciclo - Nuova
serie (XXIII ciclo) dei corsi di dottorati di ricerca, con sede
amministrativa presso l'Universita' degli studi di Salerno;
Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione,
nella seduta del 26 luglio 2007, ha determinato le risorse
economico-finanziarie da destinare ai predetti corsi, l'importo delle
borse di studio e dei contributi per l'accesso e la frequenza;
Attesa la necessita' e l'urgenza di procedere all'emanazione del
bando di concorso,
Decreta:
Art. 1.
Istituzione
E' istituito il IX ciclo - Nuova serie (XXIII ciclo) dei corsi di
dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Universita'
degli studi di Salerno.
Sono indetti pubblici concorsi, per esami ovvero per titoli (per
il solo accesso riservato di cui all'art. 6), per l'ammissione ai
corsi di dottorato di ricerca di seguito elencati (per ciascun
dottorato sono indicati: la durata del corso, il coordinatore, i
posti messi a concorso e il numero delle borse di studio, le sedi
consorziate).
I posti previsti potranno essere aumentati a seguito di eventuali
cofinanziamenti provenienti dall'Unione europea, da enti pubblici di
ricerca o da qualificate strutture produttive private.
----> Vedere Elenco da pag. 78 a pag. 80 <----
Art. 2.
Disposizioni generali
Ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 30 novembre 1989,
n. 398, «le borse di studio universitarie non possono essere cumulate
con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che
con quelle assegnate da Istituzioni nazionali o straniere utili ad
integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di
ricerca dei borsisti.
Chi ha gia' usufruito di una borsa di studio non puo' usufruirne
una seconda volta allo stesso titolo.
Alle borse di studio universitarie si applicano le agevolazioni
fiscali di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476».
Ai sensi dell'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, «le borse di studio comunque utilizzate non
danno luogo a trattamenti previdenziali ne' a valutazioni ai fini di
carriere giuridiche ed economiche, ne' a riconoscimenti automatici ai
fini previdenziali».
Ai sensi dell'art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, come
modificato dall'art. 52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, «il pubblico dipendente ammesso a corsi di dottorato di ricerca
e' collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio
senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della
borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. Il periodo di
congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di
carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. In caso di
ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o
di rinunzia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il
trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da
parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il
rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di
ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessa
per volonta' del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta la
ripetizione degli importi corrisposti».
Ai sensi dell'art. 4, u.c., della legge 3 luglio 1998, n. 210, «i
dottorandi possono esercitare una limitata attivita' didattica
sussidiaria o integrativa, che non deve in ogni caso compromettere
l'attivita' di formazione alla ricerca. La collaborazione didattica
e' facoltativa, senza oneri per il bilancio dello Stato, e non da'
luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Universita».
Art. 3.
Requisiti per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'ammissione
a corsi di dottorato di ricerca
Ai concorsi di ammissione possono partecipare, senza limitazioni
di eta' e di cittadinanza, coloro che siano in possesso di laurea
specialistica/magistrale o di diploma di laurea conseguito secondo
l'ordinamento previgente il decreto ministeriale 22 ottobre 2004,
n. 270, ovvero di analogo titolo accademico conseguito all'estero,
preventivamente riconosciuto dalle Autorita' accademiche, anche
nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita'.
I cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in possesso di
un titolo accademico straniero che non sia gia' stato dichiarato
equipollente ad una laurea italiana dovranno, ai soli fini
dell'ammissione al corso di dottorato di ricerca, richiedere
l'equipollenza nella domanda di ammissione al concorso.
A tal fine, la domanda dovra' essere corredata dei documenti
utili a consentire alla commissione giudicatrice di cui al successivo
art. 8 di pronunciarsi sulla richiesta di equipollenza.
I predetti documenti dovranno essere tradotti e legalizzati dalle
autorita' competenti, nel rispetto delle norme vigenti in materia di
ammissione degli studenti stranieri ai corsi di laurea delle
universita' italiane.
Potranno, altresi', partecipare ai concorsi anche coloro i quali
conseguiranno il diploma di laurea di cui al comma 1 entro e non
oltre la data fissata per la prova scritta dell'esame di ammissione.
In tal caso l'ammissione al concorso verra' disposta «con riserva» e
il candidato sara' tenuto a presentare ovvero a spedire, a pena di
decadenza, entro e non oltre quindici giorni dalla scadenza del
predetto termine, la dichiarazione sostitutiva di certificazione,
resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il conseguimento del
diploma di laurea.
Art. 4.
Termine di presentazione delle domande di ammissione
La presentazione della domanda di ammissione ai concorsi e'
articolata nelle fasi di seguito indicate:
Prima fase - Registrazione
Preliminarmente il candidato dovra' registrarsi al sistema
informatico di Ateneo, utilizzando esclusivamente il servizio on-line
disponibile nel sito Internet alla voce: www.unisa.it
> In particolare dovra':
1. collegarsi al sito Internet di Ateneo: www.unisa.it;
selezionare il link: servizi on line studenti e, successivamente,
dalla barra degli strumenti, selezionare: «Area Utente»;
2. selezionare dal menu alla sinistra della pagina l'opzione:
«registrazione» e compilare in ogni sua parte il modulo che verra'
proposto;
3. al termine della registrazione, il candidato ricevera' una
coppia di codici («nome utente» e «password»), da stampare e/o
annotare con cura nel rispetto dei caratteri maiuscoli. Tale coppia
di codici consentira', in seguito, di accedere all'area personale.
Si precisa che la procedura di registrazione al sistema
informatico di Ateneo deve essere effettuata una sola volta:
conseguentemente, coloro che, per qualsivoglia motivo, fossero gia'
registrati ovvero coloro che siano gia' stati iscritti o che abbiano
conseguito presso l'Universita' degli studi di Salerno un titolo
accademico non devono effettuare la predetta procedura, bensi' ad
utilizzare per la pre-iscrizione al concorso (seconda fase) la coppia
di codici in possesso o da richiedere all'ufficio formazione post
laurea.
Seconda fase - Pre-iscrizione al concorso
Una volta effettuata la procedura di «registrazione», il
candidato dovra' pre-iscriversi al concorso, collegandosi al sito
internet di Ateneo: www.unisa.it - servizi on line studenti - area
utente di ciascuno studente, alla quale si ha accesso utilizzando la
coppia di codici («nome utente» e «password») ottenuti con la
registrazione.
In particolare dovra':
1. collegarsi al sito internet di Ateneo: www.unisa.it;
selezionare il link: servizi on line studenti e, successivamente,
dalla barra degli strumenti, selezionare: «Area Utente»;
2. selezionare dal menu alla sinistra della pagina l'opzione:
«login»: la procedura proporra' una maschera nella quale inserire la
predetta coppia di codici;
3. inseriti i codici, alla sinistra della nuova pagina, verra'
indicato un elenco completo di tutte le operazioni che e' possibile
effettuare: selezionare «iscrizione ai test» e compilare l'istanza di
pre-iscrizione seguendo le istruzioni fornite dalla procedura;
4. terminato l'inserimento dei dati richiesti, stampare la
ricevuta dell'istanza di pre-iscrizione presentata on line nonche' il
modulo di pagamento del contributo per la partecipazione a concorsi
pubblici per l'ammissione a corsi di dottorato di ricerca, per un
importo di Euro 20,00, da effettuarsi esclusivamente presso gli
sportelli dell'Istituto San Paolo/Banco di Napoli S.p.a. Al riguardo,
si precisa che la predetta somma deve essere corrisposta per ciascuna
istanza di partecipazione presentata;
5. pagare il predetto contributo ed allegare la ricevuta di
pagamento, unitamente alla ricevuta dell'istanza di pre-iscrizione,
alla domanda di ammissione al concorso reperibile nel sito Internet
dell'Ateneo alla voce:
http://www.unisa.it/formazione__post__laurea/Dottorati__di__Ricerca/m
odulistica.php entro il termine perentorio di seguito indicato.
Terza fase - Domanda di ammissione al concorso
Le domande di ammissione ai concorsi, reperibili nel sito
Internet dell'Ateneo cosi' come indicato nella precedente seconda
fase, dovranno essere indirizzate al magnifico rettore
dell'Universita' degli studi di Salerno - Area III «Didattica e
ricerca», via Ponte don Melillo - 84084 Fisciano (Salerno). Esse
dovranno essere consegnate personalmente ovvero trasmesse a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio di
trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - IV serie speciale «Concorsi ed esami».
Alla domanda dovra' essere allegata, a pena di esclusione dal
concorso:
1. la ricevuta della domanda di pre-iscrizione presentata on
line;
2. ricevuta attestante il pagamento del contributo per la
partecipazione a concorsi pubblici per l'ammissione a corsi di
dottorato di ricerca.
Qualora il termine per la presentazione delle domande di
ammissione coincida con un giorno festivo, esso e' prorogato di
diritto al primo giorno feriale utile.
In caso di consegna a mano, le domande dovranno essere presentate
personalmente dai candidati entro il termine indicato presso gli
Uffici competenti della predetta area. La consegna dovra' essere
effettuata nella fascia oraria compresa tra le ore 9 e le ore 12.
In caso di invio a mezzo posta, si considerano prodotte in tempo
utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro il predetto termine. A tal fine, fara' fede il
timbro dell'ufficio postale accettante.
Si precisa che, per la partecipazione ai concorsi, i candidati
stranieri non sono tenuti alla registrazione nel sistema informatico
di Ateneo ed alla presentazione dell'istanza di pre-iscrizione, ne'
al pagamento del contributo per la partecipazione a concorsi pubblici
per l'ammissione a corsi di dottorato di ricerca, ma sono tenuti alla
presentazione della sola domanda di ammissione con le modalita' ed
entro i termini di cui al presente articolo (terza fase).
Art. 5.
Requisiti per l'ammissione al concorso e dichiarazioni da formulare
nella domanda
Per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca si richiedono:
a) il possesso della cittadinanza;
b) l'elettorato attivo;
c) il possesso del diploma di laurea o di analogo titolo
accademico conseguito all'estero.
Tutti i requisiti, fatta eccezione per il caso di cui all'art. 3,
comma 5, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento
dei predetti requisiti.
Nella domanda il candidato dovra' dichiarare, a pena di
esclusione e sotto la propria responsabilita':
a) il cognome e il nome;
b) il luogo e la data di nascita;
c) l'esatta denominazione del concorso al quale intende
partecipare;
d) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione
dell'Istituzione universitaria che lo ha rilasciato e dell'anno
accademico in cui e' stato conseguito;
e) la propria cittadinanza;
f) il Comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero il
motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
impiego;
i) l'eventuale titolarita' di assegni per la collaborazione ad
attivita' di ricerca ex art. 51, comma 6, legge 27 dicembre 1997, n.
449, con l'indicazione dell'istituzione universitaria che lo ha
conferito, del titolo del progetto, del responsabile del progetto e
della durata dello stesso;
j) le lingue straniere conosciute;
k) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di
dottorato di ricerca secondo le modalita' che saranno fissate dal
collegio dei docenti.
Il candidato e' altresi' tenuto a indicare il recapito presso il
quale egli desidera che vengano effettuate eventuali comunicazioni
relative al concorso e ad impegnarsi a segnalare tempestivamente le
variazioni che dovessero intervenire successivamente.
L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
in caso di smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione ovvero da mancata o tardiva comunicazione della
variazione del recapito, nonche' da disguidi postali o telegrafici o
da fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, la sottoscrizione della domanda per la
partecipazione al concorso non e' soggetta ad autenticazione.
Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati portatori
di handicap sono tenuti, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, a richiedere l'ausilio necessario e a indicare gli
eventuali tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.
La domanda deve essere redatta nel rispetto dello schema allegato
al presente bando e deve contenere, a pena di inammissibilita', tutte
le dichiarazioni suindicate.
L'esclusione dal concorso puo' essere disposta in qualsiasi
momento, per difetto dei requisiti di ammissione, per domanda priva
di firma del candidato o per domanda presentata o spedita oltre il
termine stabilito o priva della esatta denominazione del concorso,
con provvedimento motivato del rettore.
Art. 6.
Accesso riservato destinato a cittadini stranieri o italiani
residenti all'estero
In alternativa alle modalita' di ammissione di cui al precedente
art. 3, i soli cittadini stranieri o italiani residenti all'estero
possono presentare domanda di ammissione ad una procedura di
valutazione comparativa, per soli titoli, finalizzata al
conseguimento di una idoneita' per l'ammissione ai corsi di dottorato
di ricerca di cui al precedente art. 1. Per la partecipazione a tale
procedura, i predetti candidati non sono tenuti alla registrazione
nel sistema informatico di Ateneo ed alla presentazione dell'istanza
di pre-iscrizione, ne' al pagamento del contributo per la
partecipazione a concorsi pubblici per l'ammissione a corsi di
dottorato di ricerca.
Possono partecipare alla procedura di valutazione comparativa di
cui al presente articolo i soli cittadini stranieri o italiani
residenti all'estero in possesso di un titolo accademico conseguito
all'estero riconosciuto equivalente a laurea magistrale, laurea
specialistica o diploma di laurea conseguito secondo il previgente
ordinamento. A tal fine, l'equivalenza, che non sia gia' riconosciuta
da accordi internazionali, ai soli fini della partecipazione a tale
valutazione, e' determinata dalle commissioni giudicatrici di cui al
successivo art. 8.
I candidati che abbiano conseguito tale idoneita' saranno ammessi
a frequentare il corso di dottorato di ricerca per il quale hanno
presentato domanda in sovrannumero rispetto ai posti ordinari.
Le domande di ammissione relative alla procedura di valutazione
comparativa di cui al presente articolo, redatte in carta semplice
avvalendosi della modulistica predisposta dall'amministrazione
universitaria e reperibile nel sito Internet dell'Ateneo alla voce:
http://www.unisa.it/formazione____post_laurea/Dottorati__di__Ricerca/
modulistica.php dovranno essere indirizzate al magnifico rettore
dell'Universita' degli studi di Salerno - Area III «Didattica e
ricerca», via Ponte don Melillo - 84084 Fisciano (Salerno). Esse
dovranno essere trasmesse a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, con esclusione di ogni altro mezzo, entro il termine
perentorio di cui al precedente art. 4. A tal fine, fara' fede il
timbro dell'ufficio postale accettante.
Qualora il termine per la presentazione delle domande di
ammissione coincida con un giorno festivo, esso e' prorogato di
diritto al primo giorno feriale utile.
Per l'ammissione alla procedura di valutazione comparativa si
richiedono:
a) il possesso della cittadinanza;
b) l'elettorato attivo;
c) il possesso del titolo di studio di cui al comma 1 del
presente articolo.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso.
I candidati sono ammessi alla procedura di valutazione
comparativa con riserva di accertamento dei predetti requisiti.
La domanda dovra' essere corredata, a pena di esclusione dalla
seguente documentazione:
1. indicazione del corso di dottorato di ricerca per il quale
si intende concorrere;
2. curriculum vitae;
3. progetto di ricerca;
4. almeno due lettere di presentazione;
5. certificato attestante il livello di conoscenza della lingua
italiana o delle lingue straniere eventualmente definite dal collegio
dei docenti;
6. eventuali altri titoli e pubblicazioni;
7. eventuale richiesta di borsa ovvero dichiarazione attestante
il possesso di borsa di studio o di adeguate risorse.
Il conseguimento della idoneita' di cui al presente articolo
avviene previa valutazione dei titoli presentati da parte delle
commissioni giudicatrici di cui al successivo art. 8.
Per ciascun candidato la commissione giudicatrice ha a
disposizione un massimo di 60 punti, cosi' suddivisi:
progetto di ricerca: sino a punti 30;
titoli accademici e scientifici: sino a punti 20;
altro: sino a punti 10.
La commissione giudicatrice stabilisce preliminarmente i criteri
e le modalita' di valutazione dei titoli nel rispetto dei limiti di
cui al presente articolo e propone una graduatoria di idonei distinta
e separata rispetto a quella dei posti ordinari di ciascun corso di
dottorato di ricerca.
Art. 7.
Prove di esame
L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta e in
un colloquio.
Le prove d'esame sono intese ad accertare la preparazione del
candidato, la sua attitudine alla ricerca e la discreta conoscenza di
almeno una lingua straniera.
Le prove d'esame si svolgeranno, per ciascun corso, secondo il
seguente calendario:
----> Vedere da pag. 84 a pag. 85 <----
La comunicazione della data e della sede della prova scritta ha
valore legale di notifica a tutti gli effetti di legge.
Ai candidati ammessi a sostenere il colloquio sara' data
comunicazione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, almeno venti giorni prima di quello fissato per
l'espletamento della prova ovvero, nella ipotesi di rinunzia scritta
ai termini di preavviso, con apposita comunicazione da parte della
commissione giudicatrice notificata, a mezzo di raccomandata a mano,
a tutti i candidati presenti alla prova scritta.
Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno esibire
alternativamente uno dei seguenti documenti di riconoscimento, in
corso di validita':
a) fotografia recente applicata su carta legale, con la firma
del candidato;
b) tessera di riconoscimento personale, se il candidato e'
pubblico dipendente;
c) tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente di guida
o carta d'identita'.
Art. 8.
Commissioni giudicatrici, valutazione delle prove e graduatorie di
merito
Le commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici per
l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca sono nominate con
decreto del rettore e sono composte da tre membri scelti tra
professori e ricercatori universitari di ruolo.
Ad essi possono essere aggiunti non piu' di due esperti, anche
stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche
e private di ricerca.
Ogni commissione dispone, per la valutazione di ciascun
candidato, di sessanta punti per ognuna delle due prove.
E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
Relativamente al colloquio, la commissione giudicatrice, alla
fine di ogni seduta, forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione dei voti riportati da ciascuno di essi.
L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della
commissione, e' affisso, il medesimo giorno, nell'albo del
Dipartimento presso il quale si e' svolta la prova.
Espletate le prove del concorso, la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove.
In caso di parita' di voti, la preferenza tra i candidati viene
determinata con riferimento alla loro situazione economica, nel
rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 9 aprile 2001.
Art. 9.
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine stabilito
nella graduatoria finale di merito, sino alla concorrenza del numero
dei posti messi a concorso per ogni corso di dottorato di ricerca.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie finali di
merito, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di
dottorato di ricerca.
L'ammissione e la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca,
senza borsa di studio, e' compatibile, previa autorizzazione del
collegio dei docenti, con i rapporti di impiego, sia pubblico che
privato, e con lo svolgimento di attivita' libero professionali.
I titolari di assegno per la collaborazione ad attivita' di
ricerca possono partecipare a corsi di dottorato di ricerca, anche in
sovrannumero rispetto al numero di posti messi a concorso, e fermo
restando il superamento delle relative prove di ammissione.
I cittadini stranieri che abbiano prescelto la modalita' di
partecipazione al concorso di cui al precedente art. 3 e che abbiano
superato le prove d'esame sono ammessi al corso di dottorato di
ricerca, in sovrannumero e senza borsa di studio, nel limite della
meta' dei posti messi a concorso con arrotondamento all'unita' per
eccesso.
I cittadini stranieri o italiani residenti all'estero che abbiano
prescelto la modalita' di partecipazione al concorso di cui al
precedente art. 6 e che abbiano superato le prove d'esame sono
ammessi al corso di dottorato di ricerca, in sovrannumero, nel limite
della meta' dei posti messi a concorso con arrotondamento all'unita'
per eccesso.
Art. 10.
Iscrizione ai corsi di dottorato
I candidati che risultino utilmente collocati nella graduatoria
finale di merito dovranno presentare domanda di immatricolazione, a
pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni,
che decorre dal giorno successivo a quello della ricezione
dell'invito, utilizzando esclusivamente la procedura informatizzata,
attivata previo accesso al sito internet di Ateneo: www.unisa.it -
servizi on line studenti area utente di ciascuno studente, ed
utilizzo della coppia di codici («nome utente» e «password») ottenuti
con la registrazione.
In particolare, dovranno:
1. collegarsi al sito Internet di Ateneo: www.unisa.it;
selezionare il link: servizi on line studenti e, successivamente,
dalla barra degli strumenti, selezionare: «Area Utente»;
2. selezionare dal menu alla sinistra della pagina l'opzione:
«login»: la procedura proporra' una maschera nella quale inserire la
predetta coppia di codici;
3. inseriti i codici, alla sinistra della nuova pagina, verra'
indicato un elenco completo di tutte le operazioni che e' possibile
effettuare: selezionare «immatricolazione» e compilare la relativa
domanda seguendo le istruzioni fornite dalla procedura;
4. terminato l'inserimento dei dati richiesti, stampare la
domanda di immatricolazione corredata dai bollettini di versamento
della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e, se
dovuto, del contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi di
dottorato di ricerca, personalizzati in base ai dati immessi in
precedenza.
Il pagamento delle predette tasse universitarie dovra' essere
effettuato, a pena di decadenza dall'immatricolazione, entro il
termine perentorio di cui al comma 1 del predetto articolo.
La domanda di immatricolazione dovra' essere presentata
personalmente o fatta pervenire all'amministrazione universitaria
unitamente alla seguente documantazione:
1) fotocopia del documento di riconoscimento debitamente
sottoscritta;
2) due fotografie recenti e di uguale formato (cm 4 x 4,5),
firmate a tergo;
3) le ricevute di versamento delle predette tasse
universitarie.
Gli studenti portatori di handicap con invalidita' uguale o
superiore al 66% sono tenuti al rispetto della medesima procedura di
immatricolazione on line, dichiarando lo stato di studente portatore
di handicap.
I predetti sono tenuti al solo pagamento della tassa regionale
per il diritto allo studio universitario, pari ad Euro 62,00, il cui
bollettino sara' stampato unitamente alla domanda di immatricolazione
sulla quale dovra' essere applicata una marca da bollo da Euro 14,62.
Il pagamento dovra' effettuarsi esclusivamente presso gli sportelli
dell'Istituto San Paolo/Banco di Napoli S.p.a.
La domanda di immatricolazione dovra' essere presentata
personalmente o fatta pervenire all'amministrazione universitaria
unitamente alla seguente documantazione:
1. fotocopia del documento di riconoscimento debitamente
sottoscritta;
2. due fotografie recenti e di uguale formato (cm 4 x 4,5),
firmate a tergo;
3. la ricevuta di versamento della predetta tassa
universitaria.
Si informa, infine, che sulla domanda di immatricolazione e sul
relativo bollettino di versamento e' riportato il numero di matricola
assegnato a ciascuno studente.
I cittadini stranieri, sono tenuti, infine, a presentare
dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
che attesti:
a) il godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati
di appartenenza o di provenienza;
b) il possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana, di
tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
c) una adeguata conoscenza della lingua italiana.
Coloro che non avranno provveduto a trasmettere la prescritta
documentazione entro il summenzionato termine saranno considerati
rinunciatari e coloro che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci
saranno dichiarati decaduti.
I posti resisi vacanti saranno assegnati ad altri candidati
utilmente collocati nella graduatoria finale di merito.
In caso di rinunzia o decadenza degli aventi diritto alla borsa
di studio, l'amministrazione universitaria provvedera' a restituire a
coloro che subentrano la prima rata del contributo per l'accesso e la
frequenza eventualmente gia' versata.
Art. 11.
Borse di studio
Le borse di studio vengono assegnate agli aventi diritto secondo
l'ordine definito nelle rispettive graduatorie finali di merito.
A parita' di merito la preferenza viene stabilita con riferimento
alla situazione economica dei candidati, determinata ai sensi
dell'art. 5, commi 3 e 4, del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 9 aprile 2001.
L'importo annuo di ciascuna borsa di studio ammonta ad
Euro 10.561,54 e deve intendersi al lordo degli oneri previdenziali a
carico del dottorando; la sua durata coincide con quella del corso.
Le borse sono confermate con il passaggio del dottorando all'anno
successivo, salva motivata delibera contraria del collegio dei
docenti.
L'importo delle borse e' aumentato, per eventuali periodi di
soggiorno all'estero, subordinatamente alla sussistenza della
relativa copertura finanziaria, in relazione al costo della vita del
Paese in cui si svolge il soggiorno. In particolare, l'incremento
base, calcolato in base al numero dei giorni di permanenza effettiva,
e' pari al 60% avendo come riferimento Madrid.
Il coordinatore e' tenuto a rilasciare apposita dichiarazione che
attesti la coerenza dell'attivita' per la quale si chiede la
mobilita' del dottorando con il programma di studi e di ricerca del
corso.
La corresponsione dell'incremento e' subordinata alla
presentazione da parte del dottorando di una dettagliata relazione,
controfirmata dal coordinatore del corso, ed accompagnata da una
dichiarazione del direttore dell'istituzione estera ospitante che
certifichi l'effettiva permanenza del dottorando all'estero.
Il pagamento delle borse verra' corrisposto in soluzioni
bimestrali posticipate.
Al fine di consentire l'erogazione dei relativi ratei, il
coordinatore provvedera' a trasmettere al rettore, all'inizio di
ciascun anno di corso, apposita dichiarazione attestante l'inizio e/o
la prosecuzione per l'annualita' successiva dell'attivita' di ricerca
da parte del dottorando.
Il coordinatore dovra', altresi', attestare ogni eventuale
interruzione o sospensione della frequenza, al fine di consentire
l'interruzione dei pagamenti.
In caso di rinunzia alla borsa di studio, il dottorando dovra'
darne comunicazione al rettore ed al coordinatore del corso, con
almeno trenta giorni di preavviso.
In caso di mancata corresponsione di una rata, per ritardo
nell'inizio dei corsi o per presentazione dell'attestato di frequenza
successivamente alla scadenza del predetto termine, la stessa verra'
cumulata con le rate successive.
Qualora venissero accertate irregolarita' comunque imputabili al
borsista, con provvedimento motivato verra' disposta la revoca della
borsa di studio con il conseguente recupero delle rate eventualmente
gia' corrisposte.
Art. 12.
Borse di studio riservate a cittadini stranieri o italiani residenti
all'estero
Sono istituite per il IX ciclo - nuova serie (XXIII ciclo) dei
corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Ateneo
dieci borse di studio riservate a cittadini stranieri o italiani
residenti all'estero, che abbiano conseguito l'idoneita' di cui al
precedente art. 6.
Tali borse di studio sono ripartite tra le seguenti aree
scientifiche, nelle quali vengono aggregati i corsi di dottorato di
ricerca che prevedano graduatorie di idoneita':
Area umanistico - giuridico - economica;
Area tecnico - scientifica e bio - sanitaria.
Per ciascuna della aree scientifiche di cui al comma precedente
e' nominata con decreto del rettore, su proposta del senato
accademico, una commissione che, secondo criteri predeterminati dal
senato accademico, procedera' ad una valutazione comparativa di
coloro che, avendo conseguito la predetta idoneita', abbiano
presentato richiesta della borsa di studio, e stilera' una
graduatoria di merito sino a ricoprire il numero di borse
disponibili.
Nel caso in cui in un'area il numero di idonei risulti inferiore
al numero di borse assegnate, le borse residue saranno utilizzate
nell'altra area.
Alle borse di studio di cui al presente articolo, si applicano le
disposizioni generali di cui al precedente art. 11.
Art. 13.
Tasse universitarie
La tassa regionale per il diritto allo studio universitario in
favore della Regione Campania, versata da tutti gli studenti iscritti
a corsi di dottorato di ricerca, ammonta, per l'anno accademico
2007/2008, ad Euro 62,00 e deve essere corrisposta alle seguenti
scadenze:
----> Vedere a pag. 87 <----
Il contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato
di ricerca, versato da coloro che non usufruiscono della borsa di
studio, ammonta ad Euro 1.564,62 annue ed e' cosi' suddiviso:
I termini di cui al presente articolo sono perentori: gli
studenti che non corrispondono le rate entro le scadenze previste
sono tenuti al pagamento di un'indennita' di mora per un importo di
Euro 50,00.
Gli studenti che non risultano in regola con il pagamento delle
tasse universitarie di cui al presente articolo non possono compiere
atti di carriera scolastica ne' richiedere certificati.
Lo studente che ha ottenuto l'iscrizione ad un anno di corso non
ha diritto in alcun caso alla restituzione delle tasse e dei
contributi universitari corrisposti.
Art. 14.
Obbligo di frequenza, differimento ed interruzioni
I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
di ricerca e di compiere continuativamente attivita' formative di
studio e di ricerca nell'ambito delle strutture a cio' destinate e
secondo le modalita' fissate dal collegio dei docenti.
I dottorandi possono compiere periodi di soggiorno all'estero
presso Universita' e/o Istituti di ricerca; in tal caso l'importo
della borsa di studio e' aumentato nella misura di cui al precedente
art. 11, comma 5.
Al termine di ciascun anno di corso, il collegio dei docenti,
sulla base di una dettagliata relazione sull'attivita' di studio e di
ricerca svolta da ciascun dottorando, deliberera' l'ammissione
all'anno successivo e la conferma della borsa di studio ovvero
proporra' al magnifico rettore l'esclusione dal corso.
Eventuali differimenti della data di inizio del corso o
successive interruzioni sono consentite soltanto ai dottorandi:
a) che si trovino nelle condizioni previste dal decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di tutela e sostegno
della maternita' e della paternita';
b) che si assentino per malattia grave e prolungata,
debitamente comprovata da apposita certificazione medica.
Nel caso di assenza ingiustificata o di inadempimento dei
predetti obblighi, il collegio dei docenti propone, con propria
motivata delibera, l'esclusione del dottorando dal corso. In tal caso
il dottorando e' obbligato a restituire, per l'anno di riferimento,
tutte le rate eventualmente gia' riscosse.
Art. 15.
Conseguimento del titolo di dottore di ricerca
Il titolo di dottore di ricerca e' conferito a conclusione del
corso dal rettore e si consegue all'atto del superamento dell'esame
finale, che puo' essere ripetuto una sola volta.
Le commissioni giudicatrici saranno formate e nominate, per ogni
corso di dottorato di ricerca, in conformita' al disposto degli
articoli 12 e ss. del regolamento di Ateneo in materia di dottorato
di ricerca.
Art. 16.
Incompatibilita' con altri corsi di studio
Ai sensi degli articoli 142 del R.D 31 agosto 1933, n. 1592, e
art. 25 u.c. del regolamento didattico di Ateneo, l'iscrizione a
corsi di dottorato di ricerca e' incompatibile con l'iscrizione
contemporanea a corsi di studio dello stesso livello attivati presso
questa o altra Universita' nonche' presso Scuole manageriali.
Art. 17.
Sospensione temporanea di altri corsi di studio
Ai sensi dell'art. 30, comma 2, del regolamento didattico di
Ateneo, coloro che avendone i requisiti intendono iscriversi ad una
scuola di specializzazione o a un corso di dottorato di ricerca, e
che siano gia' iscritti ad un corso di studio, sono tenuti a
richiedere la sospensione temporanea della carriera relativa a
quest'ultimo.
Art. 18.
Copertura assicurativa
L'Universita' degli studi di Salerno garantisce ai dottorandi,
per tutta la durata del corso di dottorato di ricerca, la copertura
assicurativa per infortuni e responsabilita' civile durante ed in
occasione della frequenza di attivita' didattiche, durante ed in
occasione dell'espletamento di attivita' formative di studio, di
ricerca, di tirocinio, anche pratico, connesse al corso di dottorato
di ricerca.
La copertura assicurativa e', altresi', garantita durante ed in
occasione di visite d'istruzione svolte al di fuori dei locali
dell'Ateneo nonche' durante ed in occasione di eventuali periodi di
soggiorno all'estero, purche' tali attivita' siano preventivamente
autorizzate dal coordinatore del corso.
Art. 19.
Pubblicita'
Il presente bando di concorso ed il fac-simile della domanda di
ammissione sono pubblicati nell'albo ufficiale di Ateneo e
consultabili nel sito Internet dell'Ateneo alla voce:
http://www.unisa.it/Organizzazione-Ateneo/Uffici/Formazione-Post-Laur
ea/dottorati di ricerca/
Art. 20.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, l'Universita' degli studi di Salerno garantisce che il
trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e
delle liberta' fondamentali, nonche' della dignita' dei candidati,
con particolare riferimento alla riservatezza all'identita' personale
e al diritto alla protezione dei dati stessi. In particolare, tutti i
dati personali forniti dai candidati saranno trattati, nel rispetto
delle modalita' di cui all'art. 11 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, esclusivamente per le finalita' connesse e strumentali
al presente bando di concorso ed all'eventuale gestione del rapporto
con l'Ateneo.
I candidati hanno diritto di far rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in
termini non conformi alla legge, nonche' di opporsi per motivi
legittimi al loro trattamento.
Responsabile amministrativo del procedimento, secondo quanto
previsto dagli articoli 4 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
dall'art. 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e' il
dott. Giovanni Salzano - Ufficio formazione post-laurea
dell'Universita' degli studi di Salerno via Ponte don Melillo - 84084
Fisciano (Salerno) tel. 089/966242, fax 089/966405, e-mail:
gsalzano@unisa.it
Art. 21.
Norme finali
Per tutto quanto non previsto o disciplinato dal presente bando,
si richiamano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nell'art. 4 della legge
3 luglio 1998, n. 210, nel decreto ministeriale 30 aprile 1999, n.
224, nel regolamento didattico di Ateneo e nel regolamento di Ateneo
in materia di dottorato di ricerca.
Fisciano, 30 luglio 2007
Il rettore: Pasquino
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