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MINISTERO DELLA DIFESA
Concorso per il reclutamento di cinquanta allievi ufficiali di
complemento dell'Aeronautica militare - anno 2004
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.18 del 5/3/2004 |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 04E00941 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 4/4/2004 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive
modificazioni;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente
l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme
concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente le norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri,
specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi per la
nomina ad ufficiale dell'Aeronautica militare;
Visto il decreto del Ministro della difesa 11 febbraio 1988,
n. 62, che approva il regolamento concernente i criteri e le
modalita' per l'arruolamento degli ufficiali di complemento, nonche'
la durata dei corsi allievi ufficiali di complemento delle tre Forze
armate e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza italiana;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603,
concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2 e 4 della succitata legge 7 agosto 1990, n. 241,
nell'ambito dell'Amministrazione difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi e successive modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1987, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro della difesa 28 marzo 1997, che ha
ridotto a quattordici mesi la ferma di leva per gli ufficiali di
complemento;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
Visto il decreto del Ministro della difesa 22 aprile 1999,
n. 188, emanato in esecuzione dell'art. 3, comma 6, della legge
15 maggio 1993, n. 127, concernente il regolamento recante norme per
l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione, tra
l'altro, all'arruolamento degli allievi ufficiali di complemento
dell'Aeronautica;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile,
la quale, tra l'altro, demanda ad un decreto ministeriale la
definizione annuale delle aliquote, dei ruoli, dei corpi, delle
categorie, delle specialita' e delle specializzazioni di ciascuna
Forza armata in cui ha luogo il reclutamento di personale femminile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 marzo 2000, n. 112, recante modificazioni al sopracitato decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con
cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per
l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Aeronautica;
Visto il decreto del Ministro della difesa 4 aprile 2000, n. 114,
emanato in applicazione dell'art. 1, comma 5, della citata legge
20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per
l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso
elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non
idoneita';
Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della Direzione
generale della Sanita' militare, emanata per l'applicazione
dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare di cui all'annesso al sopracitato
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
Vista la direttiva in data 19 aprile 2000 della Direzione
generale della Sanita' militare per delineare il profilo sanitario
dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, modificata con
direttiva in data 10 aprile 2003;
Visto il decreto ministeriale del 4 agosto 2000, concernente la
determinazione delle classi delle lauree universitarie;
Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 2000, recante
modificazioni al decreto ministeriale 26 maggio 1997, concernente le
categorie e le specialita' in cui e' ripartito il personale militare
dell'Aeronautica;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, concernente la
determinazione delle classi delle lauree universitarie
specialistiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente
disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello
strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1,
della legge 14 novembre 2000, n. 331, modificato con decreto
legislativo 31 luglio 2003, n. 236;
Vista la direttiva n. 51, edizione maggio 2001, del Comando
generale delle scuole, concernente norme per la selezione dei
candidati ai concorsi per il reclutamento degli allievi ufficiali di
complemento (esclusi i piloti) dell'Aeronautica militare;
Visto il decreto ministeriale 9 maggio 2003, emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre
1999, n. 380, che non prevede per l'anno 2004 partecipazione di
personale femminile ai concorsi per l'ammissione ai corsi allievi
ufficiali di complemento dell'Aeronautica militare;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
codice in materia di protezione dei dati personali;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, concernente il bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e il bilancio
pluriennale per il triennio 2004-2006;
Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso
1. E' indetto un concorso per l'ammissione di cinquanta giovani
al 125° corso allievi ufficiali di complemento (A.U.C.) «laureati» e
«diplomati», che avra' luogo, dal 20 settembre al 7 dicembre 2004,
presso la Divisione formazione superiore - Scuola di applicazione
dell'Aeronautica militare di Firenze, per il conseguimento della
nomina a sottotenente di complemento nei ruoli, Arma, Corpi e
specialita' dell'Aeronautica militare, con il numero di posti di
seguito indicati:
laureati:
ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico (C.S.r.n.):
dieci posti;
diplomati:
ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica (A.A.r.a.s.):
venticinque posti;
ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico
(C.C.r.s.): tre posti;
ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico (G.A.r.s.):
dodici posti, cosi' suddivisi:
specialita' «aeronautici»: due posti;
specialita' «armamento»: un posto;
specialita' «elettronici»: due posti;
specialita' «infrastrutture ed impianti»: due posti;
specialita' «chimici»: un posto;
specialita' «geofisici»: due posti;
specialita' «motorizzazione»: due posti.
2. Il numero dei posti disponibili, nonche' la ripartizione per
ruolo, Arma, Corpo e specialita' potranno subire modificazioni, fino
alla data di approvazione della relativa graduatoria di merito,
qualora fosse necessario soddisfare esigenze della Forza armata
connesse alla consistenza dei ruoli degli ufficiali ausiliari.
3. La Direzione generale per il personale militare si riserva, su
indicazione dello Stato maggiore dell'Aeronautica, la facolta' di
modificare le date di svolgimento del corso di cui al precedente
comma 1, nonche' di sopprimere il corso indetto con il presente
decreto.
Art. 2.
Requisiti
1. Possono concorrere a domanda per l'ammissione al 125° corso
A.U.C. di cui al precedente art. 1, esclusivamente i giovani di sesso
maschile che:
a) siano in possesso della cittadinanza italiana;
b) abbiano compiuto il 18° anno di eta' e non abbiano superato
il 28° alla data di scadenza dei termini di presentazione delle
domande, ovvero il 32° qualora dispensati dal presentarsi alle armi
perche' cittadini italiani residenti all'estero;
c) abbiano statura non inferiore a m. 1,65;
d) godano dei diritti civili e politici;
e) non abbiano gia' assolto gli obblighi di leva;
f) non siano stati riformati alla visita medica di leva o
successivamente ad essa;
g) non siano stati prosciolti d'autorita' per insufficiente
attitudine militare ovvero per deficienze psicofisiologiche, ovvero
per motivi disciplinari da istituti di formazione delle Forze armate
e dei Corpi armati dello Stato;
h) non siano stati dichiarati «obiettori di coscienza» o
ammessi a prestare «servizio civile»;
i) non abbiano riportato condanne penali/applicazioni di pena
per delitti non colposi;
l) siano in possesso:
1) se concorrenti per il ruolo normale del Corpo sanitario
aeronautico: della laurea specialistica in «medicina e chirurgia»,
nonche' dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico
chirurgo. E' consentita la partecipazione al concorso anche ai
laureati che non abbiano ancora conseguito detta abilitazione, fermo
restando che la medesima dovra' essere conseguita prima della nomina
a sottotenente di complemento. Al riguardo si rinvia a quanto
indicato nel successivo art. 8, comma 4, lettera g) del presente
decreto.
2) se concorrenti per i corsi per diplomati: di uno dei
diplomi di istruzione secondaria di secondo grado indicati
nell'allegato «A» che costituisce parte integrante del presente
decreto - ovvero di titolo di studio dichiarato equipollente - o di
una delle lauree previste dal decreto ministeriale 4 agosto 2000,
citato nelle premesse. E' consentita la partecipazione al concorso
anche a coloro che presumano di conseguire il diploma di istruzione
secondaria al termine dell'anno scolastico 2003-2004. La laurea,
invece, dovra' essere conseguita improrogabilmente entro il 30 aprile
2004. Nell'uno e nell'altro caso i concorrenti dovranno attenersi a
quanto disposto nel successivo art. 3, comma 5, del presente decreto.
Per i corsi per diplomati sono altresi' validi, ai fini della
partecipazione al concorso, i titoli di studio conseguiti all'estero
riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge, a quelli riportati nel citato Allegato «A». A tal fine i
concorrenti dovranno presentare, unitamente alla domanda di
partecipazione all'ammissione ai corsi apposita dichiarazione di
equipollenza, rilasciata da un Provveditore agli studi di propria
scelta.
2. Ai fini dell'ammissione ai corsi allievi ufficiali di
complemento i concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso
dell'idoneita' agli accertamenti psicofisiologici al servizio
militare incondizionato nell'Aeronautica militare e della idoneita'
attitudinale al servizio in qualita' di ufficiali di complemento, per
il ruolo, Arma, Corpo e specialita' richiesti nella domanda di
partecipazione al concorso, da accertare con le modalita' di cui al
successivo art. 5.
3. L'ammissione ai corsi e' subordinata, inoltre,
all'accertamento, anche successivo all'ammissione alla relativa
frequenza, del possesso dei requisiti di moralita' e condotta
stabiliti per l'ammissione ai concorsi nella Magistratura, da
accertarsi d'ufficio con le modalita' previste dalla vigente
normativa.
4. I requisiti di cui al precedente comma 1, lettere a), b), d),
e), f), g), h) ed i) devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande di partecipazione. I
requisiti di cui al medesimo precedente comma 1, tranne quello di cui
alla lettera b), e quelli di cui ai precedenti commi 2 e 3 devono
essere inoltre mantenuti fino alla data di conseguimento della nomina
a sottotenente di complemento. Resta fermo quanto indicato nel
precedente comma 1, lettera g), circa il conseguimento del titolo di
studio prescritto per la partecipazione al concorso.
5. I concorrenti che usufruiscono del rinvio della chiamata alle
armi, partecipando al concorso in titolo, non perdono detto
beneficio.
Art. 3.
Compilazione ed inoltro della domanda di partecipazione
1. I concorrenti possono presentare domanda per l'ammissione ad
uno solo dei corsi di cui all'art. 1 del presente decreto, o per
laureati o per diplomati, e per un solo ruolo, Corpo, Arma e
specialita':
a) la domanda dovra' essere redatta in carta semplice,
utilizzando il modello di cui all'Allegato «B», che costituisce parte
integrante del presente decreto, osservando le istruzioni riportate
in calce al modello stesso;
b) la domanda dovra' essere firmata per esteso dal concorrente.
La mancata sottoscrizione della domanda determinera' il non
accoglimento della medesima;
c) dovra', inoltre, essere compilato il modello GC 001 in
originale, di cui all'Allegato «C» al presente decreto, reperibile,
tra l'altro, presso i Distretti militari, i Comandi di Regione Aerea
e le Capitanerie di porto, che verra' utilizzato per il caricamento,
mediante lettore ottico, dei dati da essi forniti, tenendo presenti
le istruzioni contenute nella seconda parte del modello (note
esplicative). Nella compilazione del modello, che non dovra' essere
piegato o sgualcito, dovra' essere adoperata esclusivamente una penna
a sfera con inchiostro indelebile nero, con scrittura in carattere
stampatello. I dati forniti dai concorrenti consentiranno
l'alimentazione della banca dati automatizzata di cui al successivo
art. 12 del presente decreto.
d) la domanda ed il modello CG 001 dovranno essere spediti a
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno a pena di decadenza entro
il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale
militare - I Reparto - 1ª Divisione - 3ª Sezione - casella postale
n. 353 - 00187 Roma centro.
Non saranno pertanto prese in considerazione le domande che
risulteranno spedite oltre il predetto termine. A tal fine fara' fede
il timbro a data dell'ufficio postale di spedizione.
I concorrenti in attesa di chiamata alle armi, oltre ad inviare
con le predette modalita' la domanda di partecipazione alla Direzione
generale per il personale militare, devono inoltrare, «per
conoscenza», copia della domanda al Distretto militare/Capitaneria di
porto di appartenenza.
I concorrenti che siano militari in servizio, oltre ad inviare
con le predette modalita' la domanda di partecipazione alla Direzione
generale per il personale militare hanno l'obbligo di presentare «per
conoscenza» copia della domanda al Comando militare dal quale
dipendono.
I concorrenti residenti all'estero potranno presentare la
domanda, entro i termini sopra indicati, anche all'Autorita'
diplomatica o consolare, la quale provvedera' a trasmetterla
immediatamente all'indirizzo di cui sopra.
In particolare i militari in servizio, impiegati all'estero in
localita' ove non vi siano le predette autorita', potranno presentare
la domanda, sempre entro il medesimo termine, al Comando di
appartenenza, che provvedera' a trasmetterla immediatamente al
predetto indirizzo. In detti casi per la data di presentazione fara'
fede la data di assunzione a protocollo della domanda da parte
dell'Autorita/Comando ricevente.
Tutti i concorrenti avranno cura di conservare una copia della
domanda di partecipazione e la ricevuta della raccomandata di
spedizione della stessa che dovranno portare al seguito il giorno
della prova di preselezione di cui al successivo art. 5, comma 2.
3. I concorrenti che omettano di indicare nella domanda il ruolo,
Corpo, Arma e specialita' per cui intendono concorrere, o che
indichino piu' ruoli, Corpi, Arma e specialita', ovvero un ruolo,
Corpo, Arma e specialita' incompatibile con il titolo di studio
posseduto saranno invitati a formalizzare detta indicazione, a pena
di esclusione dal concorso, prima dell'inizio della prova di
preselezione di cui al successivo art. 5, comma 2.
4. Nella domanda di partecipazione al concorso il concorrente,
consapevole delle conseguenze penali previste dall'art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in
materia di falsita' in atti o dichiarazioni mendaci, dovra'
dichiarare di essere in possesso dei requisiti di cui al precedente
art. 2.
5. Il concorrente che all'atto della presentazione della domanda
di partecipazione al concorso per l'ammissione ai corsi A.U.C.
«diplomati» non sia ancora in possesso del diploma di istruzione
secondaria di secondo grado ovvero della laurea prevista, verra'
ammesso a partecipare al concorso con riserva e dovra' comunicarne
l'avvenuto conseguimento - con il voto riportato - con dichiarazione
sostitutiva resa ai sensi delle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alla Direzione
generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione - 3ª
Sezione - casella postale n. 353 - 00187 Roma centro, mediante
raccomandata con avviso di ricevimento, tassativamente entro il
21 luglio 2004. La suddetta dichiarazione dovra', in ogni caso,
essere anticipata via fax al numero 06/4827347, a pena di decadenza
entro la data suindicata.
La mancata comunicazione entro la suddetta data del conseguimento
del titolo di studio con il voto riportato comportera' l'esclusione
del concorrente dalla graduatoria di ammissione al corso richiesto.
6. La Direzione generale per il personale militare si riserva di
far regolarizzare le domande che, sottoscritte e spedite nei termini,
dovessero risultare formalmente irregolari o non conformi al modello
di domanda allegato al presente decreto.
7. Il concorrente che successivamente alla presentazione della
domanda venisse incorporato in un Reparto/Ente, di qualsiasi Forza
armata o Corpo armato dello Stato, sara' tenuto a comunicare subito,
via fax al numero 06/4827347, al Ministero della difesa - Direzione
generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione - 3ª
Sezione - il Reparto/Ente presso il quale presta servizio ed il
relativo indirizzo.
Il concorrente dovra' altresi' segnalare tempestivamente, via fax
al suddetto numero, alla direzione generale per il personale militare
- I Reparto - 1ª Divisione - 3ª Sezione - ogni eventuale variazione
del recapito precedentemente indicato nella domanda che venga a
verificarsi durante l'espletamento del concorso.
8. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per
l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato
nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
Art. 4.
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la commissione per la prova di preselezione, per la
valutazione dei titoli di merito e la formazione delle graduatorie di
merito, distinte per ruolo, Arma, Corpo e specialita';
b) la commissione per gli accertamenti psicofisiologici;
c) la commissione per gli accertamenti attitudinali.
2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) sara'
composta da:
un colonnello del ruolo naviganti o del ruolo delle armi
dell'Arma aeronautica, presidente;
un ufficiale superiore del Corpo del genio aeronautico, membro;
un ufficiale superiore del Corpo di commissariato aeronautico,
membro;
un ufficiale superiore del Corpo sanitario aeronautico, membro;
un ufficiale superiore del ruolo delle armi dell'Arma
aeronautica, membro.
Il meno anziano tra i membri svolgera' anche le funzioni di
segretario.
3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b), sara'
composta da:
un ufficiale del ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico
in servizio permanente, di grado non inferiore a tenente colonnello,
presidente;
due ufficiali superiori del ruolo normale del Corpo sanitario
aeronautico in servizio permanente, membri.
un ufficiale inferiore dell'Aeronautica militare, segretario.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti dell'Aeronautica militare, o di specialisti esterni.
4. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera c) sara'
composta da:
un ufficiale del ruolo naviganti o del ruolo delle armi
dell'Arma aeronautica, di grado non inferiore a tenente colonnello,
presidente;
due ufficiali superiori dell'Aeronautica militare, membri.
un ufficiale inferiore dell'Aeronautica militare, segretario.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali
qualificati Perito selettore e di sottufficiali qualificati Aiuto
perito selettore dell'Aeronautica militare.
Art. 5.
Selezione psicofisica e attitudinale
1. Generalita'.
a) I concorrenti all'ammissione ai corsi A.U.C. di cui al
presente decreto saranno sottoposti alla preselezione di cui al
successivo comma 2 ed a prove ed accertamenti consistenti in test,
visite mediche specialistiche ed indagini psicologiche, tendenti ad
accertare, valutare e graduare:
l'idoneita' e il grado di attitudine psicofisica;
il livello intellettuale, le qualita' attitudinali nonche'
quegli aspetti caratterologici della personalita' richiesti per lo
specifico impiego nella Forza armata.
b) I concorrenti dovranno presentarsi per la prova di
preselezione nel luogo, nel giorno ed all'ora rispettivamente
indicati al successivo comma 2. Qualora superino detta prova, i
concorrenti riceveranno per i successivi accertamenti apposita
convocazione. Essi dovranno presentarsi muniti di valido documento di
riconoscimento provvisto di fotografia.
c) I concorrenti che non si presentino presso la sede fissata nel
giorno ed all'ora previsti saranno esclusi dal concorso.
d) Il Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare si riserva, compatibilmente con i tempi tecnici di
espletamento degli accertamenti psicofisici ed attitudinali e di
svolgimento del concorso, la facolta' di riconvocare i concorrenti
che ne facessero domanda per i seguenti motivi:
1) effettuazione di esami di Stato, quali quelli di
abilitazione all'esercizio della professione ovvero esame finale di
laurea e di maturita';
2) esami universitari;
3) frequenza di corsi universitari e/o di specializzazione
presso Istituti o strutture situate all'estero, da cui non e'
assolutamente consentito assentarsi per tutta la durata degli stessi
corsi;
4) concomitanza delle prove selettive, ovvero della data di
inizio del corso, con prove di concorsi pubblici;
5) ricovero, selezioni durante, presso una struttura
sanitaria, ovvero avere in atto malattie infettive, oppure non essere
in condizione di potersi muovere dalla propria residenza, per grave
impedimento fisico, ovvero per convalescenza a seguito di incidenti o
delle suddette malattie.
Eventuali richieste di riconvocazione per altri motivi
adeguatamente documentati verranno valutate di volta in volta dalla
Direzione generale per il personale militare.
Gli interessati che si trovino nelle predette condizioni dovranno
inviare, anticipandola via fax al numero 06/4827347, alla direzione
generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione
reclutamento ufficiali - 3ª Sezione, apposita richiesta di
riconvocazione, corredata da idonea e completa documentazione
probatoria, improrogabilmente entro il giorno di prevista
presentazione.
2. Prova di preselezione.
a) I concorrenti, esclusi quelli partecipanti per il ruolo
normale del Corpo sanitario aeronautico, che abbiano prodotto valida
domanda di partecipazione al concorso saranno preliminarmente
sottoposti ad una prova attitudinale di preselezione, non utile ai
fini della formazione della graduatoria finale, consistente nella
somministrazione collettiva di appositi test. Detta prova avra' luogo
presso il Centro di Selezione dell'Aeronautica militare - Aeroporto
militare di Guidonia (Roma) - ingresso da via Roma n. 26 (Piazzale
Tenente Maurizio Simone), il 28 aprile 2004, con inizio non prima
delle:
ore 9,30, per i concorrenti il cui cognome inizi con una
lettera tra «A - L»;
ore 14, per i concorrenti il cui cognome inizi con una lettera
tra «M - Z».
Gli orari sopra indicati sono quelli dell'orario ufficiale.
L'indicazione della data di svolgimento della prova di preselezione
ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i
concorrenti. Pertanto, pena l'esclusione dal concorso, i medesimi
dovranno presentarsi, senza attendere alcuna comunicazione, nella
sede, nel giorno ed un'ora prima degli orari sopra indicati. I
concorrenti dovranno portare al seguito copia della domanda di
partecipazione al concorso e la ricevuta della raccomandata di
spedizione della medesima.
Eventuali modificazioni della sede, della data e dell'orario di
svolgimento della prova di preselezione saranno comunicate, con
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti,
mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana - 4ª serie speciale - del 16 aprile 2004 e, a puro titolo
informativo, sul sito Internet www.persomil.difesa.it
> b) L'Amministrazione della difesa si riserva la facolta', in
base al numero delle relative domande di partecipazione, di non
sottoporre alla predetta prova di preselezione i concorrenti per
l'ammissione al corso per il ruolo speciale delle armi dell'Arma
aeronautica, o per una o piu' delle specialita' del Corpo del genio
aeronautico. In tal caso il relativo avviso verra' pubblicato nella
gia' citata Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 16 aprile
2004.
c) Al termine della prova di preselezione la commissione di cui
al precedente art. 4, comma 1, lettera a), formera' graduatorie
provvisorie di merito distinte per ruoli, Arma, Corpi (escluso quello
sanitario) e specialita'. Concorrenti in numero pari a tre volte i
posti messi a concorso per ciascun ruolo, Arma, Corpo e specialita',
sempreche' abbiano conseguito un punteggio di almeno 60/100, saranno
ammessi a sostenere gli accertamenti di cui al successivo comma 3. A
detti accertamenti saranno altresi' ammessi i concorrenti che abbiano
riportato in ciascun ruolo, Arma, Corpo e specialita' lo stesso
punteggio dell'ultimo concorrente ammesso.
3. Accertamenti fisio-psico-attitudinali.
Gli accertamenti fisio-psico-attitudinali, che si terranno presso
l'Aeroporto militare di Guidonia (Roma) - ingresso da Viale Roma
n. 26 (Piazzale Maurizio Simone), presumibilmente nel mese di giugno
2004, si svolgeranno secondo quanto previsto dall'art. 34 del decreto
ministeriale 11 febbraio 1988, n. 62, citato nelle premesse.
I concorrenti di cui al precedente comma 2, lettera c) ed i
concorrenti per il ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico -
esentati dal sostenere la prova di preselezione - saranno convocati
mediante lettera raccomandata, assicurata ovvero telegramma. Coloro
che non riceveranno alcuna comunicazione entro il 18 maggio 2004
dovranno ritenersi non ammessi agli accertamenti di cui al presente
comma e potranno ottenere notizie sull'esito della prova di
preselezione, dopo la suindicata data, contattando la Direzione
generale per il personale militare - Ufficio relazioni con il
pubblico ai numeri telefonici 06/4735.5941, 06/4735.4548,
06/4986.4613 ovvero consultando il sito internet
www.persomil.difesa.it
> La durata presumibile di detti accertamenti e', per i concorrenti
che risulteranno idonei, di giorni tre.
Durante il periodo di permanenza presso la sede di effettuazione
dei predetti accertamenti essi fruiranno di vitto e alloggio a carico
dell'Amministrazione militare, compatibilmente con le esigenze e/o
possibilita' dell'Ente ospitante.
a) Accertamenti sanitari.
1) I concorrenti saranno sottoposti, a cura dalla commissione di
cui al precedente art. 4, comma 1, lettera b), ad accertamenti
sanitari tendenti ad accertare il possesso dei requisiti
psicofisiologici per il servizio militare incondizionato quali
allievi ufficiali di complemento dell'Aeronautica militare.
2) Tali requisiti sono quelli previsti nel decreto ministeriale
4 aprile 2000, n. 114 e nelle direttive della Direzione generale
della sanita' militare citate nelle premesse del presente decreto.
3) Saranno giudicati «idonei» all'ammissione quali allievi
ufficiali di complemento i candidati cui sia stato attribuito il
seguente profilo sanitario minimo: psiche PS 2, costituzione CO 2,
apparato cardiocircolatorio AC 2, apparato respiratorio AR 2,
apparati vari AV 2, apparato osteo-artro-muscolare superiore LS 2,
apparato osteo-artro-muscolare inferiore LI 2, apparato visivo VS 2 e
apparato uditivo AU 2.
4) Saranno giudicati «non idonei» all'ammissione quale allievi
ufficiali di complemento i candidati risultati tra l'altro, effetti
da:
imperfezioni ed infermita' previste dalla vigente normativa in
materia di inabilita' al servizio militare;
imperfezioni ed infermita' per le quali e' prevista dalla
vigente normativa l'attribuzione nelle caratteristiche
somato-funzionali del profilo sanitario di coefficienti superiori a
quelli sopra indicati;
disturbi della parola anche se in forma lieve
(dislalia-disartria);
stato di tossicodipendenza o tossicofilia da accertarsi presso
una struttura sanitaria militare;
malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari
per la frequenza del corso;
non risultino positivi ai test per l'accertamento del consumo
anche occasionale delle sostanze incluse nelle tabelle previste
dall'art. 13 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
malattie dell'occhio e degli annessi manifestatamente croniche
o di lunga durata o di incerta prognosi, alterazioni dei mezzi
diottrici o del fondo oculare che possono pregiudicare, anche nel
tempo, la funzione visiva primaria o quelle collaterali, gli
strabismi manifesti anche alternanti;
tutte quelle malformazioni ed infermita' non contemplate dai
precedenti alinea comunque incompatibili con la frequenza del corso e
con il successivo impiego quale ufficiale di complemento.
5) I concorrenti all'atto della presentazione al Centro
aeromedico per l'effettuazione degli accertamenti sanitari dovranno
consegnare i seguenti documenti:
certificato rilasciato da una struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata convenzionata attestante la recente
effettuazione (non oltre tre mesi) dell'accertamento per tutti i
markers dell'epatite B e C, sia antigenici sia anticorpali. La
mancata presentazione di detto certificato determinera' la non
ammissione del concorrente agli accertamenti sanitari;
lastre e referti del torace, effettuati presso strutture
sanitarie pubbliche, anche militari, o private convenzionate entro i
sei mesi precedenti la data della visita medica. La mancata
presentazione di detto certificato determinera' la non ammissione del
concorrente agli accertamenti sanitari.
6) Sulla base degli accertamenti sanitari la commissione
attribuira' il punteggio di 0,50 per ogni coefficiente 1 del profilo
sanitario. Pertanto agli accertamenti sanitari ciascun concorrente
potra' conseguire fino ad un massimo di punti 4,5.
7) L'accertamento della idoneita' verra' eseguito in ragione
delle condizioni del soggetto al momento della visita. I concorrenti
che durante la visita risultassero non in possesso anche di uno solo
dei requisiti prescritti saranno giudicati non idonei ed esclusi dal
concorso.
b) Accertamenti attitudinali.
I concorrenti giudicati idonei agli accertamenti di cui alla
precedente lettera a) saranno sottoposti, a cura dalla commissione di
cui al precedente art. 4, comma 1, lettera c), ad una serie di prove
tendenti ad accertare il possesso dei requisiti attitudinali per il
servizio in qualita' di ufficiale di complemento dell'Aeronautica
militare nel ruolo, Arma, Corpo e specialita' richiesti nella domanda
di partecipazione al concorso.
Sulla base della valutazione effettuata nei test attitudinali,
nelle prove collettive e nei colloqui individuali, la commissione
attribuira' un punteggio fino a 5,00 punti, quale graduazione delle
caratteristiche attitudinali evidenziate dal concorrente.
Il giudizio riportato sia negli accertamenti sanitari sia in
quelli attitudinali sara' immediatamente comunicato all'interessato,
al quale verra' sottoposta per la firma, a cura della commissione
preposta all'accertamento, la relativa comunicazione. Ai sensi
dell'art. 34 del decreto ministeriale 11 febbraio 1988, n. 62, citato
nelle premesse, i giudizi riportati negli accertamenti sanitari ed in
quelli attitudinali sono definitivi. Pertanto i concorrenti
dichiarati non idonei saranno esclusi dal concorso.
4. Test finale.
Coloro che risulteranno idonei al termine degli accertamenti
psicofisiologici ed attitudinali di cui al precedente comma 3 saranno
convocati presso il predetto Centro di selezione dell'Aeronautica
militare di Guidonia per sostenere un ulteriore test attitudinale,
utile ai fini della formazione della graduatoria finale,
presumibilmente il 22 luglio 2004 (durata presumibile di permanenza:
giorni uno).
Art. 6.
Titoli di merito
1. Ai fini della formazione della graduatoria finale di cui al
successivo art. 7 la Commissione di cui al precedente art. 4, comma
1, lettera a) provvedera' a valutare i titoli di merito dei
concorrenti, secondo i criteri ed attribuendo i punteggi appresso
indicati:
a) per il corso per il ruolo normale del Corpo sanitario
aeronautico:
punti 0,25 per uno o piu' corsi di specializzazione di durata
semestrale/annuale presso Istituti Universitari Statali o equiparati,
in Italia o all'estero, frequentati dopo il conseguimento della
laurea specialistica in medicina e chirurgia;
punti 0,50 per uno o piu' corsi di specializzazione di durata
biennale o superiore presso Istituti Universitari Statali o
equiparati, in Italia o all'estero, frequentati dopo il conseguimento
della laurea suddetta;
punti 0,25 per il possesso di attestati, riconosciuti dal
Ministero della difesa, comprovanti il superamento del corso di
Cultura aeronautica o Cultura aeronautica in Meteorologia;
b) per il corso per il ruolo speciale delle armi dell'Arma
aeronautica e per i Corpi di commissariato aeronautico e del genio
aeronautico:
punti 1,00 per il possesso di uno o piu' diplomi di laurea
specialistica;
punti 0,50 per il possesso di uno o piu' lauree diverse da
quelle indispensabili per l'ammissione al corso dell'Arma, Corpo e
specialita' richiesto;
punti 0,25 per il diploma di istruzione secondaria di secondo
grado conseguito presso Scuole/Collegi militari;
punti 0,25 per il possesso del diploma di perito aeronautico
conseguito presso uno degli Istituti tecnici aeronautici istituiti
con decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 1970, n. 1508,
o presso analogo Istituto legalmente riconosciuto dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, solo per i
concorrenti per il ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica.
Detto punteggio non e' cumulabile con quello previsto per il possesso
dell'attestato di frequenza del corso di Cultura aeronautica o di
Cultura aeronautica in Meteorologia;
punti 0,25 per il possesso di attestati, riconosciuti dal
Ministero della difesa, comprovanti il superamento del corso di
Cultura aeronautica o Cultura aeronautica in Meteorologia. Detto
punteggio non e' cumulabile con quello previsto per il possesso del
diploma di perito aeronautico conseguito presso uno degli Istituti
tecnici aeronautici istituiti con decreto del Presidente della
Repubblica 1° ottobre 1970, n. 1508 o analogo Istituto legalmente
riconosciuto;
punti 0,25 per il possesso del diploma di educazione fisica
conseguito presso l'Istituto superiore di educazione fisica, oppure
del diploma di «Maestro dello Sport» rilasciato dal C.O.N.I. dopo un
corso triennale, solo per i concorrenti per il ruolo speciale delle
armi dell'Arma aeronautica;
punti 0,50 per il possesso dell'abilitazione all'esercizio
della professione, a seguito del superamento del relativo esame di
Stato, solo per i concorrenti per il ruolo speciale del Corpo di
commissariato aeronautico.
Il punteggio massimo attribuibile per i titoli di merito di cui
sopra non potra', comunque, superare punti 2,00.
Non saranno presi in considerazione titoli di merito diversi da
quelli suindicati.
Art. 7.
Formazione delle graduatorie e ammissione ai corsi
1. Al termine delle prove di selezione, la commissione di cui al
precedente art. 4, comma 1, lettera a), provvedera' alla formazione
delle graduatorie finali di merito dei concorrenti risultati idonei,
distinte per i ruoli, Arma, Corpi e specialita'. Tali graduatorie
saranno formate in base al punteggio complessivo ottenuto da ciascun
concorrente, calcolato quale somma di:
a) punteggi riportati nelle prove di selezione di cui al
precedente art. 5 (accertamenti psicofisiologici, fino a 4,5 punti,
accertamenti attitudinali, fino a 5,00 punti, e test finale, fino a
100,00 punti - il test di preselezione non e' valutativo);
b) punteggio conseguito per i titoli di merito (secondo quanto
indicato nel precedente art. 6 fino a punti 2,00;
c) punteggio attribuito per il voto del titolo di studio
prescritto per la partecipazione al concorso per il ruolo, Arma,
Corpo e specialita' richiesto, secondo i parametri di valutazione
appresso indicati:
laurea specialistica: 15% del voto di laurea, arrotondato
alla seconda cifra decimale. La laurea con «Lode» comportera' una
maggiorazione del predetto punteggio pari a 0,50 punti. I voti di
laurea eventualmente espressi su 100 punti saranno rapportati a
quelli espressi su 110 punti mediante proporzione matematica;
diploma di istruzione secondaria di secondo grado e laurea:
25% del voto riportato, arrotondato alla seconda cifra decimale. I
voti dei diplomi di istruzione secondaria di secondo grado e delle
lauree non espressi in centesimi saranno rapportati a questi mediante
proporzione matematica.
2. Indipendentemente dal punteggio finale ottenuto hanno la
precedenza assoluta:
nel ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica:
i concorrenti muniti di brevetto di pilota civile che,
ammessi ad una scuola di volo dell'Aeronautica militare, siano stati
riconosciuti fisicamente non idonei al pilotaggio militare;
i concorrenti in possesso di brevetto di pilota di aeroplano,
conseguito presso le scuole dell'Aeronautica militare, sempreche' non
siano stati dimessi per ragioni disciplinari dai relativi corsi;
nel ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico -
specialita' aeronautici: i concorrenti muniti di diploma di perito in
costruzioni aeronautiche;
nel ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico -
specialita' geofisici: i concorrenti che abbiano frequentato con
esito favorevole il corso di specializzazione per esperti in fisica
dell'atmosfera o meteorologia o il corso propedeutico di meteorologia
aeronautica, riconosciuti dal Ministero della difesa.
3. Le graduatorie di ammissione al corso saranno approvate con
decreto dirigenziale.
A parita' di merito nel decreto di approvazione delle graduatorie
saranno preferiti i concorrenti in possesso dei titoli preferenziali
di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.
4. Il decreto di approvazione delle graduatorie degli idonei
sara' pubblicato nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa.
Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
5. Qualora in un ruolo, Arma, Corpo o specialita' alcuni dei
posti restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni degli
ammessi, la Direzione generale per il personale militare si riserva
la facolta' di procedere ad altrettante ammissioni di idonei al corso
secondo l'ordine della rispettiva graduatoria di merito fino al
quindicesimo giorno dalla data di inizio del corso medesimo.
6. Qualora dovesse verificarsi disponibilita' di posti per
insufficienza di concorrenti idonei per uno o piu' ruoli, Corpi, Arma
e specialita', la Direzione generale per il personale militare si
riserva la facolta', secondo le esigenze della Forza armata, di
devolvere in tutto o in parte detti posti ad altro ruolo, Corpo, Arma
e specialita', su indicazione dello Stato maggiore dell'Aeronautica
prima dell'approvazione delle rispettive graduatorie di merito.
7. Informazioni sull'esito del concorso di cui al presente
decreto potranno essere richieste alla Direzione generale per il
personale militare - Ufficio relazioni con il pubblico ai numeri
telefonici: 06/4735.5941, 06/4735.4548, 06/4986.4613, trascorsi venti
giorni dalla data di svolgimento del test finale di cui al precedente
art. 5, comma 4.
Art. 8.
Ammissione al corso e svolgimento
1. a) I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie finali
di merito saranno ammessi al corso, se del caso con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso
di cui al precedente art. 2.
b) Gli ammessi riceveranno, all'indirizzo indicato nella
domanda, da parte della Direzione generale per il personale militare,
comunicazione dell'ammissione. Coloro che non riceveranno alcuna
comunicazione entro il 31 agosto 2004 dovranno ritenersi non ammessi
al corso. Notizie sull'esito del concorso, a partire dalla suindicata
data, potranno essere fornite dalla Direzione generale per il
personale militare - Ufficio relazioni con il pubblico ai numeri
telefonici 06/4735.5941, 06/4735.4548, 06/4986.4613, ovvero acquisite
consultando il sito internet www.persomil.difesa.it
> c) I concorrenti che, ai sensi del precedente art. 7, commi 5 e
6, dovessero essere successivamente ammessi al corso ne riceveranno
comunicazione, all'indirizzo indicato nella domanda, da parte della
direzione generale per il personale militare.
d) E' fatto obbligo agli ammessi di presentarsi il giorno
indicato nella comunicazione di ammissione, pena l'esclusione dal
corso. In caso di impossibilita' ad ottemperare tempestivamente alla
convocazione, per cause di forza maggiore comprese tra quelle
elencate nel precedente art. 5, comma 1, lettera d) e riconosciute
valide dalla Direzione generale per il personale militare, potra'
essere concessa una proroga della data di presentazione che,
comunque, non potra' superare i sette giorni, purche' ne sia data
notizia prima della data di prevista presentazione.
e) La rinuncia al corso e' irrevocabile e comportera'
l'esclusione dalla graduatoria di merito.
f) I concorrenti all'atto dell'incorporazione rinunciano:
alle dispense, ritardi, rinvii e qualsiasi altro beneficio
concessi dai Consigli di leva o comunque maturati fino a tale
momento;
agli altri benefici di servizio connessi alla condizione di
ammogliati con prole che fosse gia' in atto o che si dovesse
verificare durante il servizio di leva;
alla facolta' di essere ammessi ai corsi A.U.C. di altre
Forze armate o Corpi armati dello Stato (salvo quanto indicato nel
successivo comma 6.) o all'espletamento del servizio militare
sostitutivo nei rimanenti Corpi dello Stato.
g) La Divisione formazione superiore - Scuola di applicazione
dell'Aeronautica militare di Firenze provvedera' ad informare i
competenti Distretti militari/Capitanerie di porto dell'avvenuta
incorporazione dei concorrenti ammessi al corso.
2. I concorrenti ammessi al corso sono obbligati alla ferma di
leva di mesi 14 decorrente dalla data di inizio del corso. In detta
ferma e' computabile, a domanda degli interessati, il servizio
militare di leva eventualmente prestato anteriormente alla predetta
data.
3. I concorrenti dovranno presentarsi al corso di formazione
muniti di valido documento di riconoscimento e del libretto sanitario
personale. Qualora militari in servizio dovranno indossare
l'uniforme. Essi dovranno esibire eventuali certificazioni sanitarie
attestanti numero e data delle inoculazioni di vaccino antitetanico
subite.
4. a) Il corso, svolto presso la Divisione Formazione Superiore -
Scuola di Applicazione dell'Aeronautica militare di Firenze, avra' la
durata di circa tre mesi.
b) Gli allievi che per qualsiasi motivo non frequenteranno
almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni previste e quelli che,
per deficienza di qualita' militari o per motivi disciplinari, non
saranno ritenuti meritevoli della nomina ad ufficiale verranno
dimessi dal corso.
c) Gli allievi dimessi dal corso perderanno la qualifica di
allievo ufficiale ed espleteranno il servizio di leva in qualita' di
avieri nella categoria Governo dell'Arma aeronautica.
d) Al termine del corso sara' compilata una graduatoria di
merito degli allievi idonei a rivestire il grado di ufficiale, che
saranno nominati sottotenenti di complemento nei rispettivi ruolo,
Arma, Corpo, ed inviati presso gli Enti/Reparti di impiego. La nomina
sara' conferita con anzianita' assoluta decorrente dalla data
indicata dal decreto di nomina, comunque non anteriore alla data di
conclusione del corso, decorrenza amministrativa dalla data di
presentazione all'Ente di assegnazione per la prestazione del
servizio di prima nomina, ed anzianita' relativa determinata dalla
suddetta graduatoria.
e) Gli allievi ufficiali che pur avendo superato tutti gli
esami di fine corso in prima sessione saranno giudicati non idonei
alla nomina ad ufficiale per sopravvenuti motivi disciplinari,
verranno ripresi in esame dopo almeno un mese di servizio e, qualora
giudicati idonei, saranno nominati sottotenenti di complemento
insieme a quegli allievi che, non avendo superato gli esami in prima
sessione, li abbiano ripetuti con successo dopo almeno un mese di
servizio essendo giudicati idonei. Coloro che non supereranno gli
esami in seconda sessione o che, pur avendoli superati, saranno
giudicati non idonei alla nomina ad ufficiale, perderanno la
qualifica di allievi e termineranno il servizio di leva in qualita'
di avieri della categoria Governo dell'Arma aeronautica.
f) Gli allievi che per motivi di salute, o per altra accertata
causa di forza maggiore, non abbiano potuto sostenere tutti o parte
degli esami in prima e in seconda sessione potranno essere ammessi,
eccezionalmente, ad una terza sessione straordinaria per completare
gli stessi.
g) Gli allievi ufficiali del ruolo normale del Corpo sanitario
aeronautico che al termine del corso non avranno ancora conseguito
l'abilitazione all'esercizio della professione potranno conseguire la
nomina a sottotenente di complemento sempreche' conseguano detta
abilitazione nella sessione d'esame successiva alla data di fine
corso dandone immediata comunicazione, tramite il Comando di
appartenenza, alla Direzione generale del personale militare - I
Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali. I predetti allievi,
qualora non conseguano l'abilitazione neanche nella sessione d'esame
successiva alla data di fine corso, saranno dichiarati non idonei
alla nomina ad ufficiale e dovranno terminare il servizio di leva con
il grado posseduto.
5. Durante la frequenza del corso A.U.C. e durante l'espletamento
del servizio di prima nomina saranno concessi nulla osta al transito
in altre Forze armate o Corpi armati dello Stato ai vincitori dei
concorsi per l'ammissione alla frequenza di corsi allievi ufficiali
in ferma prefissata, alla frequenza di corsi allievi ufficiali piloti
di complemento di una delle Forze armate, ovvero di corsi allievi
ufficiali per l'ammissione ai quali e' richiesto un titolo di studio
superiore, nonche' agli ammessi all'arruolamento finalizzato
all'assunzione in servizio permanente, con qualsiasi grado, nelle
Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della Guardia di
finanza, nella Polizia di Stato, nel Corpo della polizia
penitenziaria, nel Corpo della Guardia forestale e nel Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco.
6. Per esigenze di bilancio o di servizio, il Ministero della
difesa ha facolta' di disporre con provvedimento collettivo, il
collocamento in congedo illimitato, prima del compimento della ferma
assunta, dei sottotenenti appartenenti ai corsi di cui al presente
decreto.
Art. 9.
Accertamento dei requisiti
1. La Direzione generale per il personale militare provvedera' a
richiedere alle Amministrazioni pubbliche ed Enti competenti la
conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione dai
concorrenti.
Qualora dal suddetto controllo emerga la non veridicita' del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadra' dai benefici
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
Art. 10.
Esclusioni
1. I concorrenti che risultassero in difetto anche di uno
soltanto dei requisiti richiesti per l'ammissione ai corsi allievi
ufficiali di complemento dell'Aeronautica militare saranno esclusi
dal concorso con provvedimento motivato della Direzione generale per
il personale militare.
2. La Direzione generale per il personale militare potra'
escludere i concorrenti in qualsiasi momento con provvedimento
motivato dal concorso, ovvero dal corso, nonche' potra' dichiarare i
medesimi decaduti dalla nomina a sottotenente di complemento, qualora
il difetto dei prescritti requisiti venisse accertato durante le
selezioni, durante il corso, ovvero dopo la predetta nomina.
3. Saranno infine esclusi i concorrenti che non si presenteranno
nel giorno stabilito dalla convocazione alle prove di selezione
ovvero alla data di inizio del corso di formazione (salvo quanto
previsto nei precedenti articoli 5, comma 1, lettera d) e 8, comma 1,
lettera d.).
Art. 11.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti
nelle domande di partecipazione e nei modelli GC 001 saranno raccolti
presso il Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali,
per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso
una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di impiego per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del concorrente, nonche', in caso di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del decreto
legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
direttore generale della Direzione generale per il personale
militare, titolare del trattamento dei dati. Responsabile del
trattamento e' il direttore della 1ª Divisione reclutamento ufficiali
della Direzione generale medesima.
Art. 12.
Prospettive di carriera
1. Al termine del servizio di leva gli ufficiali di complemento
possono concorrere, a domanda, al concorso, per titoli, per
l'ammissione alla ferma volontaria non rinnovabile di anni due, di
cui all'art. 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, a decorrere
dal giorno successivo a quello di completamento del servizio di prima
nomina.
2. In caso di ammissione alla ferma volontaria di cui al
precedente comma, gli ufficiali avranno maturato il titolo per
partecipare, qualora in possesso dei requisiti richiesti dal relativo
bando, ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente
effettivo del ruolo speciale dell'Aeronautica militare per il ruolo,
Arma, Corpo e specialita' di appartenenza.
3. Gli ufficiali di complemento dell'Aeronautica militare possono
partecipare, qualora in possesso dei requisiti richiesti dal bando ai
concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente
dei ruoli normali di cui all'art. 4, comma 4, del decreto legislativo
30 dicembre 1997, n. 490 e successive modificazioni. Per tali
concorsi, per gli ufficiali ausiliari che abbiano prestato servizio
senza demerito nella Forza armata, sono previste riserve di posti
fino al 80% di quelli annualmente disponibili.
Il presente decreto, sottoposto a controllo ai sensi della
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 27 febbraio 2004
Amm. Sq.: Lucidi
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