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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorsi, per titoli ed esami, per l'ammissione di complessivi 40
(quaranta) giovani al 7° corso allievi ufficiali in ferma prefissata
(A.U.F.P.) della Marina per il conseguimento della nomina a
sottotenente di vascello/guardiamarina in ferma prefissata,
ausiliario dei ruoli normale e speciale del Corpo delle capitanerie
di porto -- Anno 2006.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.102 del 27/12/2005
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:05E08504
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:26/1/2006

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                     IL VICE DIRETTORE GENERALE
 

di concerto con
 

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
 
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Ministro della difesa 13 giugno 1957,
concernente il regolamento interno dell'Accademia navale e successive
modificazioni;
Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme
concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 luglio 1987, n. 411, concernente specifici limiti di altezza per
la partecipazione ai concorsi pubblici;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza;
Visto il decreto del Ministro della difesa 16 settembre 1993,
n. 603, concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione
degli articoli 2 e 4 della succitata legge 7 agosto 1990, n. 241,
nell'ambito dell'Amministrazione difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre
1997, n. 511, concernente il regolamento recante le norme di
organizzazione dell'Accademia navale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli Ufficiali e successive modificazioni;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate e nel Corpo della guardia di finanza;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 marzo 2000, n. 112, recante modificazioni al sopracitato decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con
cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per
l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale della Marina;
Visto il decreto del Ministro della difesa 4 aprile 2000, n. 114,
emanato in applicazione dell'articolo 1, comma 5, della sopracitata
legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante
norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con
annesso elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa
di non idoneita';
Visto il decreto del Ministro della difesa 4 agosto 2000, n. 302,
concernente il regolamento della Scuola navale militare "Francesco
Morosini";
Visto il decreto del Ministro dell'Universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, concernente la
determinazione delle classi delle lauree universitarie
specialistiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive
modificazioni, concernente disposizioni per disciplinare la
trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale,
a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000,
n. 331;
Visto il decreto del Ministro della difesa 26 settembre 2002,
emanato in applicazione dell'articolo 23, comma 5, del sopracitato
decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante disposizioni
concernenti i criteri e le modalita' per l'arruolamento degli
ufficiali in ferma prefissata, nonche' la durata dei relativi corsi;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il codice in materia di protezione dei dati personali;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, concernente il bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 ed il bilancio
pluriennale per il triennio 2005-2007;
Visto il decreto del Ministro della Difesa in data 30 settembre
2005, concernete l'ammissione, a domanda degli ufficiali in ferma
prefissata, ad una ulteriore ferma annuale;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della
Direzione generale della Sanita' militare, riguardante l'elenco delle
imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al
servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato decreto
ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della
Direzione generale della Sanita' militare per delineare il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Ravvisata la necessita' di indire concorsi, per titoli ed esami,
per il reclutamento nel corso del 2006 di complessivi 40 (quaranta)
allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale e
del ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto, con riserva
di rideterminarne eventualmente il numero per esigenze attualmente
non valutabili e non prevedibili, nonche' in funzione della
consistenza degli ufficiali ausiliari del Corpo medesimo;
Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 1998, quale risulta
modificato dal decreto ministeriale 8 giugno 2001, recante struttura
ordinativa e competenze della Direzione generale per il personale
militare ed, in particolare, l'articolo 2, comma 3, il quale prevede
che il Vice Direttore militare piu' anziano sostituisce il Direttore
Generale in caso di assenza o di impedimento e ne assolve le funzioni
in caso di vacanza della carica;
 
DECRETA:
 

Articolo 1
 

Posti a disposizione
 
1. Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami, per
l'ammissione di complessivi 40 (quaranta) giovani al 7° corso allievi
ufficiali in ferma prefissata (A.U.F.P.) della Marina per il
conseguimento della nomina a sottotenente di vascello/guardiamarina
in ferma prefissata, ausiliario del ruolo normale e speciale del
Corpo delle capitanerie di porto, che avra' luogo di massima dalla
prima settimana di settembre 2006 all'ultima settimana di novembre
2006:
a) Concorso per 20 (venti) posti di Allievo Ufficiale in ferma
prefissata, ausiliario del ruolo normale del Corpo delle capitanerie
di porto;
b) Concorso per 20 (venti) posti di Allievo Ufficiale in ferma
prefissata, ausiliario del ruolo speciale del Corpo delle capitanerie
di porto.
2. Ai concorsi per allievi ufficiali in ferma prefissata
(A.U.F.P.) di cui al precedente comma 1 possono partecipare
concorrenti sia di sesso maschile che di sesso femminile. Pertanto,
le disposizioni del presente decreto, in mancanza di espressa
indicazione, devono intendersi riferite a concorrenti di entrambi i
sessi.
3. Il numero dei posti disponibili in ciascun concorso potra'
subire modificazioni, fino alla data di approvazione della relativa
graduatoria di merito, qualora fosse necessario soddisfare esigenze
della Forza armata connesse alla consistenza dei ruoli degli
ufficiali di complemento e degli ufficiali in ferma prefissata del
Corpo delle capitanerie di porto.
4. Resta impregiudicata per la Direzione generale per il
personale militare la facolta' di revocare il bando di concorso, di
sospendere o rinviare lo svolgimento del concorso stesso o delle
singole prove concorsuali, di modificare, fino alla data di
approvazione della graduatoria di merito, il numero dei posti a
concorso, di sospendere l'ammissione alla frequenza del corso dei
vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne'
prevedibili, ovvero in applicazione delle disposizioni della legge
concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2006.
 
Articolo 2
 

Requisiti
 
1. Possono chiedere di essere ammessi a partecipare ad uno solo
dei concorsi per l'ammissione al 7° corso A.U.F.P. di cui al
precedente articolo 1, come meglio specificato nel successivo
articolo 3, comma 1, i giovani che:
a) non abbiano superato il 38° anno di eta' alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione
indicato al successivo articolo 3. Eventuali aumenti dei limiti di
eta' previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai
pubblici impieghi non si applicano al limite di eta' sopraindicato;
b) siano in possesso della cittadinanza italiana;
c) godano dei diritti civili e politici;
d) siano in possesso:
- per il corso per ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo
normale del Corpo delle capitanerie di porto:
di una delle lauree specialistiche incluse nelle seguenti classi
di laurea specialistica indicate nel decreto del Ministro
dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica
28 novembre 2000 e successive modificazioni, 6/S, 22/S, 30/S, 32/S,
35/S, 37/S, 80/S, 82/S, 100/s e 101/s;
Saranno ritenuti validi anche i diplomi di laurea, di durata
almeno quadriennale, conseguiti secondo il precedente ordinamento,
sostituiti dalle lauree specialistiche di cui al predetto decreto.
- per il corso per ufficiali in ferma prefissata, ausiliari dei ruolo
speciale del Corpo delle capitanerie di porto:
di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale che consenta l'iscrizione ai corsi universitari, ovvero
di un titolo di studio di durata quadriennale, integrato dal corso
annuale previsto per l'ammissione ai corsi universitari dall'articolo
1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, e successive modificazioni ed
integrazioni.
Saranno altresi' ritenuti validi, ai fini della partecipazione ai
concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1, i diplomi di
laurea ed i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado
conseguiti all'estero, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge, a quelli conseguiti in Italia. A tal
fine i concorrenti dovranno presentare, unitamente alla domanda di
partecipazione all'ammissione ai corsi:
per diplomi di istruzione secondaria di secondo grado o titoli
di studio d'istruzione secondaria superiore: una dichiarazione di
equipollenza, rilasciata da un Provveditore agli studi di loro
scelta, ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
per diplomi di laurea conseguiti a seguito di corso di durata
almeno quadriennale: una dichiarazione di equipollenza, rilasciata
dal Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca;
e) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolti,
d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento volontario in
accademie o istituti di formazione militare per motivi disciplinari o
di inattitudine alla vita militare o per perdita permanente dei
requisiti di idoneita' fisica;
f) non siano stati riformati nel corso di precedente
arruolamento volontario nelle Forze armate o di polizia;
g) non siano stati dichiarati «obiettori di coscienza» o
ammessi a prestare «servizio civile» (se di sesso maschile) ai sensi
della legge 8 luglio 1998, n. 230;
h) non siano imputati per delitti non colposi o sottoposti a
misure di prevenzione o di sicurezza ne' siano in situazioni
incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di
ufficiale;
2. Ai fini dell'ammissione al corso A.U.F.P. i concorrenti
dovranno essere riconosciuti in possesso dei requisiti d'idoneita'
psico-fisica ed attitudinale al servizio militare per la nomina ad
ufficiali in ferma prefissata della Marina militare, da accertarsi
secondo le modalita' di cui ai successivi articoli 7, 8 e 9.
3. L'ammissione al corso A.U.F.P. ed il conferimento della nomina
ad ufficiale in ferma prefissata sono, inoltre, subordinati
all'accertamento, anche successivo all'ammissione al corso formativo,
del possesso dei requisiti di moralita' e condotta stabiliti per
l'ammissione ai concorsi nella magistratura, da accertarsi d'ufficio
con le modalita' previste dalla vigente normativa.
4. I requisiti di cui al presente articolo dovranno essere
posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande di cui al successivo articolo 3, comma 2. Tali requisiti,
escluso quello di cui alla lettera a. del precedente comma 1,
dovranno essere mantenuti fino alla nomina ad ufficiale in ferma
prefissata, ausiliario del ruolo normale o del ruolo speciale.
 
Articolo 3
 

Domanda di partecipazione
 
1. I concorrenti possono presentare domanda per l'ammissione ad
uno solo dei due concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1.
Non potranno, pertanto, essere prese in considerazione le domande
presentate da un medesimo concorrente per l'ammissione ad entrambi
concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1, anche se
separatamente.
2. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere:
a) redatta in carta semplice secondo lo schema riportato
nell'allegato «A», ed integrata per i minorenni dall'atto di assenso
riportato nell'allegato «B». I citati allegati «A» e «B»
costituiscono parte integrante del presente decreto;
b) firmata per esteso dal concorrente. La mancata
sottoscrizione della domanda determinera' il non accoglimento della
medesima.
c) presentata:
1) dai concorrenti non in servizio, personalmente ovvero
spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Comando
dell'Accademia navale - Ufficio concorsi -- viale Italia n. 72 --
57100 LIVORNO;
2) dai militari in servizio al Reparto/Ente di appartenenza
che ne curera' l'inoltro all'Accademia navale -- Ufficio concorsi
entro il terzo giorno dalla data di ricezione. In tal caso la data di
presentazione sara' attestata con dichiarazione del suddetto
Reparto/Ente di appartenenza.
d) inoltrata - a pena di decadenza - entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Per le domande spedite a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno fara' fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante. I concorrenti avranno cura di
conservare copia della domanda e della ricevuta della raccomandata
che dovranno essere esibite all'atto della presentazione alle
selezioni psico-fisiche ed attitudinali.
I cittadini italiani residenti all'estero o che si trovino
all'estero per motivi di servizio potranno inoltrare la domanda anche
tramite le Autorita' diplomatiche o Consolari entro il medesimo
termine, dichiarando in detta domanda l'ultima residenza in Italia,
la data di espatrio e di essere a conoscenza di dover sostenere le
prove concorsuali nelle sedi previste per gli altri concorrenti.
3. Nella domanda il concorrente, consapevole delle conseguenze
derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
dovra' dichiarare:
a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) e il codice fiscale;
b) il possesso della cittadinanza italiana.
In caso di doppia cittadinanza, dovra' indicare, in apposita
dichiarazione da allegare alla domanda, la seconda cittadinanza ed in
quale Stato e' soggetto agli obblighi militari;
c) il proprio stato civile;
d) la residenza ed il comune nelle cui liste elettorali e'
iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
e) il recapito al quale desidera ricevere tutte le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento
postale e, ove possibile, del numero telefonico. Se cittadino
italiano residente all'estero, anche l'ultima residenza in Italia
della famiglia e la data di espatrio.
Il concorrente dovra' altresi' segnalare tempestivamente, a mezzo
telegramma, all'Accademia navale -- Ufficio Concorsi - ogni
variazione del recapito indicato nella domanda che venga a
verificarsi durante l'espletamento del concorso.
E' fatto, altresi', obbligo ai concorrenti che venissero
arruolati successivamente alla presentazione della domanda, di
comunicare al predetto Ufficio concorsi il Reparto/Ente presso il
quale siano stati destinati a prestare servizio, nonche' ogni
variazione, anche temporanea, della sede di servizio.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per
l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato
nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore;
f) il titolo di studio posseduto (diploma di istruzione
secondaria di secondo grado o laurea specialistica) richiesto per la
partecipazione al concorso.
Il concorrente che abbia conseguito il titolo di studio
all'estero dovra' documentarne l'equipollenza a quello prescritto per
la partecipazione al concorso. Il concorrente che avesse conseguito
il diploma di istruzione secondaria di secondo grado in uno dei licei
annessi alla Scuola militare «Morosini» di Venezia dovra' indicarlo
espressamente.
g) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato
decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione. La
dichiarazione dovra' essere resa anche se negativa;
h) di non essere stato prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da
precedente arruolamento volontario in accademie o istituti di
formazione militare. La dichiarazione dovra' essere resa anche se
negativa;
i) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale e di non
aver in corso procedimenti penali ne' procedimenti amministrativi per
l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che
risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel
casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. La
dichiarazione dovra' essere resa anche se negativa. In caso contrario
dovra' indicare le condanne e le applicazioni di pena ed i
procedimenti pendenti a suo a carico ed ogni altro eventuale
precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorita'
giudiziaria che lo ha emanato, ovvero presso la quale pende un
eventuale procedimento penale per aver acquisito la qualifica di
imputato. Si dovra' impegnare, altresi', a comunicare al Comando
dell'Accademia navale qualsiasi variazione della sua posizione
giudiziaria che intervenga successivamente alla presentazione della
domanda;
j) il servizio militare eventualmente prestato. Se militare in
servizio dovra' indicare la data di inizio del servizio, il proprio
grado e l'indirizzo del Reparto/Ente presso il quale presta servizio.
Le comunicazioni inerenti al concorso saranno inviate al recapito
indicato nella domanda e non tramite il Comando di appartenenza, che
dovra' esserne comunque informato a cura dell'interessato. Qualora
gia' collocato in congedo, le date di inizio e di fine del servizio,
nonche' il grado rivestito all'atto del congedamento. Il concorrente
che successivamente alla presentazione della domanda venisse
incorporato in un Reparto/Ente, di qualsiasi Forza armata o Corpo
armato dello Stato, sara' tenuto a comunicare subito, all'Accademia
navale -- Ufficio concorsi a mezzo fax, al numero 0586/238222, il
Reparto/Ente presso il quale presta servizio ed il relativo
indirizzo;
k) di non essere stato riformato nel corso di precedente
arruolamento volontario nelle Forze armate o di polizia. Tale
dichiarazione va resa anche se negativa;
l) se concorrente di sesso maschile, anche:
- il distretto militare ovvero la capitaneria di porto di
appartenenza;
- la propria posizione nei riguardi degli obblighi di leva;
- qualora sia stato ammesso a prestare servizio civile ai
sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, la data di inizio e l'Ente
di servizio.
m) l'eventuale possesso dei titoli di merito tra quelli
indicati nell'articolo 10 del bando;
n) l'eventuale possesso dei titoli di preferenza indicati
nell'Allegato «C», che costituisce parte integrante del presente
decreto;
o) di essere a conoscenza che, in caso di ammissione al corso,
sara' cancellato dal ruolo di provenienza, ai sensi della normativa
vigente, con conseguente perdita del grado rivestito (se militare);
p) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito;
q) di prestare il proprio consenso alla raccolta ed al
trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento del
concorso ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
4. Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei casi
espressamente previsti nel presente articolo, il Comando
dell'Accademia navale potra' richiedere la regolarizzazione delle
domande che, purche' sottoscritte e spedite nei termini, dovessero
risultare formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o non
conformi al modello di cui al gia' citato Allegato «A» al presente
decreto.
 
Articolo 4
 

Svolgimento dei concorsi e spese di viaggio
 
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) prova di selezione per l'accertamento delle qualita'
intellettive;
b) valutazione dei titoli;
c) accertamenti psico-fisici;
d) accertamenti attitudinali;
e) prova di efficienza fisica.
2. Alle prove ed agli accertamenti di cui al precedente comma 1,
lettere a), c), d) ed e), i concorrenti dovranno esibire la carta
d'identita' o altro documento di riconoscimento, provvisto di
fotografia ed in corso di validita', rilasciato da un'Amministrazione
dello Stato.
3. Le spese per i viaggi da e per le sedi presso le quali avranno
luogo le prove e gli accertamenti di cui al precedente comma 1,
lettere a), c), d) ed e), sono a carico dei concorrenti.
4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale
4 aprile 2000, n. 114, i concorrenti - compresi quelli di sesso
femminile che si siano trovati nelle condizioni di cui all'articolo
3, comma 2, del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, citato
nelle premesse - all'atto della formalizzazione delle graduatorie di
ammissione al corso, di cui al successivo articolo 17
(presumibilmente entro la fine del mese di luglio 2006), dovranno
essere risultati idonei in tutte le prove ed accertamenti previsti
dal precedente comma 1 del presente articolo.
 
Articolo 5
 

Commissioni
 
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la Commissione per gli accertamenti psico-fisici;
b) la Commissione per gli accertamenti attitudinali;
c) la Commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari;
d) la Commissione per la prova di selezione, per la valutazione
dei titoli, per la formazione delle graduatorie;
e) la commissione per le prove di efficienza fisica.
2. La Commissione per gli accertamenti psico-fisici, di cui al
precedente comma 1, lettera a), sara' composta da:
- un ufficiale, di grado non inferiore a Capitano di Vascello,
non appartenente al Corpo sanitario militare marittimo, presidente;
- due ufficiali superiori del Corpo sanitario militare
marittimo, membri.
Detta Commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti della Forza armata o di specialisti esterni.
3. La Commissione per gli accertamenti attitudinali, di cui al
precedente comma 1, lettera b), sara' composta da:
- un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello,
non appartenente al Corpo sanitario militare marittimo, presidente;
- ufficiali superiori della Marina militare, di cui almeno uno
medico specialista del Corpo sanitario militare marittimo e uno
perito selettore, membri.
4. La Commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente comma 1, lettera c), sara' composta da:
- un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello
del Corpo sanitario militare marittimo, presidente;
- due ufficiali superiori del Corpo sanitario militare
marittimo, membri.
Detti ufficiali dovranno essere diversi da quelli che avranno
fatto parte della Commissione per gli accertamenti psico-fisici di
cui al precedente comma 2.
5. La Commissione per la prova di selezione, per la valutazione
dei titoli, per la formazione delle graduatorie, di cui al precedente
comma 1, lettera d) sara' composta da:
- un ufficiale, di grado non inferiore a Capitano di Vascello,
in servizio o in ausiliaria da non piu' di tre anni, presidente;
- due ufficiali superiori, membri;
- un ufficiale di grado non inferiore a tenente di vascello,
segretario senza diritto di voto.
6. La Commissione per le prove di efficienza fisica, di cui al
precedente comma 1, lettera e), sara' composta da:
- un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Fregata in
servizio o in ausiliaria da non oltre tre anni, Presidente;
- due ufficiali in servizio, di grado non inferiore a
Sottotenente di Vascello, membri, dei quali il meno anziano svolge le
mansioni di Segretario.
Detta Commissione si avvarra' del supporto di ufficiali e/o
sottufficiali esperti di settore della Forza armata ovvero di esperti
di settore esterni alla Forza armata.
 
Articolo 6
 

Prova di selezione
 
1. I concorrenti saranno sottoposti - con riserva di accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al
concorso dal presente decreto cui abbiano chiesto di essere ammessi
-- ad una prova di selezione per l'accertamento delle qualita'
intellettive, che avra' luogo nella seconda meta' del mese
di febbraio 2006 presso il Centro di Selezione della Marina militare
situato nel comprensorio di Piano S. Lazzaro, via della Marina n. 1 -
Ancona.
2. Il diario di svolgimento della prova di selezione sara' reso
noto con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale del 7 febbraio 2006. Nella medesima Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale del 7 febbraio 2006 tale pubblicazione potra' essere
rinviata ad una data successiva.
3. L'ora di presentazione che sara' indicata nel predetto avviso
e' quella dell'orario ufficiale. La pubblicazione di detto avviso,
che conterra' indicazione anche delle modalita' di svolgimento della
prova, avra' valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti
di tutti i concorrenti che, pertanto, dovranno presentarsi, senza
attendere alcuna comunicazione, nella sede, nell'ora e nel giorno per
ciascuno fissati nell'avviso sopra indicato, muniti di carta
d'identita' o altro documento di riconoscimento, provvisto di
fotografia ed in corso di validita', rilasciato da un'Amministrazione
dello Stato, nonche' di copia della domanda di partecipazione al
concorso e della ricevuta della raccomandata rilasciata dall'Ufficio
postale accettante comprovante la data di spedizione della domanda
medesima, se tenuti ad osservare tale modalita' di inoltro. Dovranno
inoltre avere con se' una penna biro ad inchiostro indelebile nero.
4. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova
saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso,
salvo grave impedimento che, documentato al massimo entro il giorno
stesso di presentazione a mezzo fax all'Ufficio concorsi
dell'Accademia navale (n. 0586/238222), sara' dal medesimo valutato
ai fini dell'eventuale ammissione a sostenere la prova di selezione
in data diversa da quella per essi prevista, ricadente comunque nel
periodo di svolgimento della prova da parte di tutti i concorrenti.
5. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della prova
saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
6. La prova, della durata che sara' resa nota dalla Commissione
prima del suo inizio, consistera' nella somministrazione collettiva e
standardizzata di questionari concernenti un congruo numero di
quesiti a risposta multipla, finalizzati ad accertare le capacita'
intellettive dei concorrenti. I quesiti saranno di tipo
logico-deduttivo ed analitico, volti ad esplorare vari tipi di
capacita' intellettive e di ragionamento. Prima dell'inizio della
prova la Commissione rendera' note ai concorrenti le modalita' di
svolgimento e di valutazione della prova medesima.
7. Al termine della prova la Commissione, sulla base dei punteggi
ottenuti dai concorrenti, espressi in centesimi, formera' una
graduatoria provvisoria. Saranno ammessi ai successivi accertamenti
psico-fisici ed attitudinali, di cui agli articoli 7 e 8 del presente
decreto:
- i primi 60 (sessanta) concorrenti per l'ammissione al 7°
corso A.U.F.P., ausiliari del ruolo normale del Corpo delle
capitanerie di porto;
- i primi 60 (sessanta) concorrenti per l'ammissione al 7°
corso A.U.F.P., ausiliari del ruolo speciale del Corpo delle
capitanerie di porto.
Nel formare la graduatoria si terra' conto dei titoli di
preferenza dichiarati dai concorrenti con le modalita' indicate nel
precedente articolo 3.
In assenza di titoli di preferenza, a parita' di merito, sara'
preferito il concorrente piu' giovane di eta', in applicazione del 2°
periodo dell'articolo 3, comma 7, della legge n. 127/1997, aggiunto
dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 191/1998.
8. I punteggi riportati dai concorrenti nella prova di selezione,
che saranno affissi all'albo del Centro di Selezione, contribuiranno
alla formazione delle graduatorie generali di merito di cui al
successivo articolo 11.
9. I concorrenti di cui al precedente comma 7 riceveranno
apposita comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata o
telegramma da parte dell'Ufficio concorsi dell'Accademia Navale.
L'elenco degli idonei alla prova di selezione sara', altresi',
pubblicato, a puro titolo informativo, nei siti web
«www.persomil.difesa.it» e «www.marina.difesa.it».
10. Ai rimanenti concorrenti non sara' inviata alcuna
comunicazione. Essi, comunque, potranno chiedere informazioni
sull'esito della prova, a partire dal quindicesimo giorno successivo
a quello di conclusione della prova di selezione al Ministero della
difesa -- Direzione generale per il personale militare -- Servizio
Relazioni con il Pubblico -- Palazzo Esercito, via XX settembre 123/A
-- 00187 Roma (tel. 06/4735.5941, 06/4735.4548 e 06/4986.4613) ovvero
all'Accademia navale -- Ufficio concorsi (tel. 0586/238531).
11. I verbali della prova di selezione dovranno essere inviati,
entro il terzo giorno dalla conclusione delle prove di tutti i
concorrenti, tramite il Comando dell'Accademia navale, alla Direzione
generale per il personale militare -- I Reparto -- 1ª Divisione
reclutamento ufficiali -- 3ª Sezione.
 
Articolo 7
 

Accertamenti psico-fisici
 
1. I concorrenti di cui al precedente articolo 6, comma 7,
saranno sottoposti ad accertamenti psico-fisici presso il Centro di
Selezione della Marina Militare, via della Marina n. 1, Ancona.
Essi riceveranno per i succitati accertamenti apposita
convocazione concernente data, ora e sede di presentazione. Gli
interessati dovranno presentarsi muniti di valido documento di
riconoscimento provvisto di fotografia ed in corso di validita'.
Durante il periodo di permanenza presso la sede di effettuazione
degli accertamenti i concorrenti fruiranno del vitto meridiano a
carico dell'amministrazione militare, sempreche' cio' risulti
compatibile con le esigenze organizzative e le potenzialita'
dell'Ente ospitante.
2. Coloro che risulteranno assenti al momento dell'inizio degli
accertamenti saranno considerati rinunciatari e pertanto esclusi dal
concorso, salvo grave impedimento che, documentato al massimo entro
il giorno stesso di presentazione a mezzo fax all'Ufficio concorsi
dell'Accademia navale (n. 0586/238222), sara' dal medesimo valutato
ai fini dell'eventuale ammissione a sostenere gli accertamenti in
data diversa da quella per essi prevista, ricadente comunque nel
periodo di svolgimento degli accertamenti da parte di tutti i
concorrenti.
3. I concorrenti convocati per gli accertamenti previsti dal
presente articolo, all'atto della presentazione, dovranno produrre:
a) certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica
per l'atletica leggera ed il nuoto in corso di validita' rilasciato
da medici appartenenti alla Federazione Medico Sportiva Italiana
ovvero da strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate che
esercitano in tali ambiti in qualita' di medici specializzati in
medicina dello sport. La mancata presentazione di detto certificato
ovvero l'inadeguatezza del medesimo determinera' la non ammissione
del concorrente a sostenere gli accertamenti psico -- fisici e la sua
conseguente esclusione dal concorso;
b) libretto sanitario emesso dall'A.S.L. di appartenenza;
c) certificato anamnestico rilasciato da struttura sanitaria
pubblica riportante le vaccinazioni effettuate;
d) esame radiografico del torace in due proiezioni, con
relativo referto in originale, effettuato in data non anteriore ai
sei mesi precedenti la visita presso strutture sanitarie pubbliche,
anche militari, o private convenzionate col S.S.N. In quest'ultimo
caso dovra' essere prodotto anche certificato in originale attestante
che trattasi di struttura sanitaria convenzionale con il S.S.N.
Sara' altresi' ritenuta valida, in alternativa, copia autenticata
del referto relativo all'esame effettuato, nei medesimi limiti
temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso
una struttura sanitaria militare. La mancata presentazione di tutto
quanto indicato alla presente lettera determinera' la non ammissione
agli accertamenti psicofisici;
e) referto originale degli esami di cui al sottostante elenco,
effettuati in data non anteriore ai tre mesi precedenti la visita
presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private
convenzionate con il S.S.N. In quest'ultimo caso dovra' altresi'
essere prodotto certificato in originale attestante che trattasi di
struttura sanitaria convenzionata con il S.S.N.;
- analisi completa delle urine con esame del sedimento;
- emocromo completo;
- VES;
- glicemia;
- azotemia;
- creatininemia;
- trigliceridi;
- colesterolo;
- bilirubinemia totale e frazionata;
- gammaGT;
- transaminasemia (GOT e GPT)
- markers dell'epatite B e C
- G6PDH (metodo quantitativo)
Sara' altresi' ritenuta valida in alternativa, copia autenticata
del referto relativo agli esami effettuati, nei medesimi limiti
temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso
una struttura sanitaria militare. La mancata presentazione di tutto
quanto indicato alla presente lettera determinera' la non ammissione
agli accertamenti psicofisici;
f) Il personale di sesso femminile dovra' presentare, in
aggiunta a quanto sopra:
Ecografia pelvica con relativo referto in originale,
eseguita, in data non anteriore ai tre mesi precedenti la visita,
presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private
convenzionate con il S.S.N.. In quest'ultimo caso dovra' essere
prodotto anche certificato in originale attestante che trattasi di
struttura sanitaria convenzionata col S.S.N..
Sara' altresi' ritenuta valida, in alternativa, copia autenticata
del referto relativo all'esame effettuato, nei medesimi limiti
temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso
una struttura sanitaria militare.
Referto originale di test di gravidanza eseguito, in data non
anteriore a cinque giorni precedenti la visita, presso strutture
sanitarie pubbliche, anche militari, o private convenzionate con il
S.S.N.. In quest'ultimo caso dovra' essere prodotto anche certificato
in originale attestante che trattasi di struttura sanitaria
convenzionata.
4. L"idoneita' psico-fisica dei concorrenti sara' definita
tenendo conto del vigente Elenco delle imperfezioni e delle
infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare
approvato con decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 e delle
direttive della Direzione generale della Sanita' Militare in data
5 dicembre 2005, citate nelle premesse.
Gli accertamenti saranno volti al riconoscimento del possesso
dell'idoneita' psico-fisica al servizio dei concorrenti, quali
ufficiali in ferma prefissata. I concorrenti dovranno, inoltre,
essere riconosciuti in possesso dei seguenti specifici requisiti
fisici:
Dati somatici
Statura non inferiore a mt. 1,65 e non superiore a mt. 1,95 per i
concorrenti di sesso maschile; non inferiore a mt. 1,61 e non
superiore a mt. 1,95 per i concorrenti di sesso femminile;
Apparato visivo
Visus corretto non inferiore a 10/10 in ciascun occhio dopo aver
corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che non
dovra' superare le 3 diottrie per la miopia e l'astigmatismo miopico
composto, le 3 diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo
ipermetropico composto, le 2 diottrie per l'astigmatismo miopico ed
ipermetropico semplice e per la componente cilindrica degli
astigmatismi composti, le 3 diottrie per l'astigmatismo misto o per
l'anisometropia sferica ed astigmatica purche' siano presenti la
fusione e la visione binoculare. Senso cromatico normale accertato
alle lane.
L'accertamento dello stato refrattivo, ove occorra, puo' essere
eseguito con l'autorefrattometro, o in cicloplegia o con il metodo
dell'annebbiamento;
Apparato uditivo
La funzionalita' uditiva sara' saggiata con esame audiometrico
tonale liminare in camera silente. Potra' essere tollerata una
perdita uditiva monolaterale di 35 dB fino alla frequenza di 4000 Hz
ed una perdita uditiva bilaterale con P.P.T. compresa entro il 20 %.
I deficit neurosensoriali isolati sulle frequenze da 6000 a 8000 Hz
saranno valutati secondo quanto previsto dalle predette Direttive
tecniche della Direzione generale della Sanita' Militare;
Dentatura
La dentatura dovra' essere in buone condizioni; sara' consentita
la mancanza di un massimo di otto denti non contrapposti, purche' non
associati a paradontopatia giovanile e non tutti dallo stesso lato e
tra i quali non figurino piu' di un incisivo e di un canino; nel
computo dei mancanti non dovranno essere conteggiati i terzi molari;
gli elementi mancanti dovranno essere sostituiti con moderna protesi
fissa che assicuri la completa funzionalita' della masticazione; i
denti cariati devono essere opportunamente curati.
5. La Commissione, prima di eseguire la visita medica generale:
- acquisira' i documenti indicati nel precedente comma 3 del
presente articolo, necessari all'effettuazione degli accertamenti
psico-fisici ed attitudinali;
- (per i concorrenti di sesso femminile) in caso di positivita'
del test di gravidanza non procedera' agli accertamenti psico fisici
e si asterra' dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'articolo 3,
comma 2, del decreto ministeriale 4 aprile 2000 n. 114, secondo il
quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare;
- disporra' quindi per tutti i concorrenti, tranne quelli per
cui ricorra il caso del precedente alinea, i seguenti accertamenti
specialistici e di laboratorio:
visita cardiologia con ECG;
visita oculistica;
visita otorinolaringoiatra;
visita odontoiatrica;
visita psichiatrica;
visita ortopedica;
ricerca nelle urine di eventuali cataboliti di oppiacei,
cocaina, cannabinoidi e anfetamine. In caso di positivita', disporra'
sul medesimo campione test di conferma (gascromatografia con
spettrometria di massa).
La Commissione potra' inoltre procedere ad ogni ulteriore
indagine ritenuta utile per consentire adeguata valutazione clinica e
medico -- legale.
6. Gli interessati, all'atto della presentazione, dovranno
rilasciare apposita dichiarazione di consenso informato
all'effettuazione del predetto protocollo diagnostico, secondo quanto
riportato nell'Allegato «D», che costituisce parte integrante del
presente decreto.
7. La Commissione provvedera' a definire per ciascun concorrente,
secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive
vigenti, sulla scorta della documentazione prodotta dal medesimo e
degli accertamenti psico-fisici effettuati, il profilo sanitario che
terra' conto delle caratteristiche somato-funzionali, nonche' degli
specifici requisiti fisici suindicati.
8. La Commissione, seduta stante, comunichera' per iscritto al
concorrente l'esito degli accertamenti sanitari, sottoponendogli il
verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
- «Idoneo alla nomina ad ufficiale in ferma prefissata,
ausiliario del ruolo normale (o speciale) del Corpo delle capitanerie
di porto della Marina militare», con indicazione del profilo
sanitario di cui alla precedente lettera d);
- «Non idoneo alla nomina ad ufficiale in ferma prefissata,
ausiliario del ruolo normale (o speciale) del Corpo delle capitanerie
di porto della Marina militare», con indicazione del motivo.
9. Saranno giudicati «idonei» i concorrenti in possesso dei
requisiti sopracitati cui sia stato attribuito il seguente profilo
sanitario minimo: psiche PS 2; costituzione CO 2; apparato
cardiocircolatorio AC 2; apparato respiratorio AR 2; apparati vari AV
2; apparato osteo-artro-muscolare superiore LS 2; apparato
osteo-artro-muscolare inferiore LI 2; per l'apparato visivo VS e per
l'apparato uditivo AU valgono gli specifici requisiti precedentemente
indicati.
10. Saranno giudicati «non idonei» i concorrenti risultati
affetti da:
- imperfezioni ed infermita' previste dalla vigente normativa
in materia di inabilita' al servizio militare;
- imperfezioni ed infermita' per le quali e' prevista
l'attribuzione del coefficiente uguale o superiore a 3 nelle
caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario stabilito
dalle vigenti direttive per delineare il profilo sanitario dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare (fermi restando gli
specifici requisiti prescritti dal presente decreto);
- disturbi della parola tali da rendere l'eloquio non
chiaramente e prontamente intelligibile;
- malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari
per la frequenza del corso;
- malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente croniche
o di lunga durata o di incerta prognosi, alterazioni dei mezzi
diottrici o del fondo oculare che possono pregiudicare, anche nel
tempo, la funzione visiva primaria o quelle collaterali, gli
strabismi manifesti anche alternanti, gli esiti di cheratotomia
radiale, gli esiti di laser-terapia correttiva in presenza di
alterazioni della corioretina o di evidenti lesioni corneali;
- tutte quelle malformazioni ed infermita' non contemplate dai
precedenti alinea, comunque incompatibili con la frequenza dei corsi
e con il successivo impiego quale ufficiale in ferma prefissata.
Saranno inoltre giudicati «non idonei» i concorrenti per abuso di
alcolici, positivita', accertata anche al test di conferma di cui al
comma 5 del presente articolo, degli accertamenti diagnostici per
assunzione, anche saltuaria od occasionale, di sostanze stupefacenti,
nonche' per utilizzo saltuario od occasionale di sostanze psicoattive
a scopo non terapeutico.
11. I giudizi espressi dalla Commissione negli accertamenti
psico-fisici sono definitivi.
12. Tuttavia, i concorrenti giudicati «non idonei» potranno far
pervenire con raccomandata con avviso di ricevimento, anticipandola
via fax (n. 0586/238222), all'Accademia navale Ufficio concorsi,
improrogabilmente entro il decimo giorno successivo a quello della
visita medica, specifica istanza, corredata di idonea documentazione
in originale o in copia autenticata rilasciata da struttura sanitaria
pubblica, relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio
di non idoneita'. Tale documentazione verra' valutata dalla
Commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera c., la
quale, solo qualora lo ritenesse necessario, sottoporra' gli
interessati ad ulteriori accertamenti sanitari prima di emettere il
giudizio definitivo.
L'Ufficio Concorsi dell'Accademia Navale non prendera' in
considerazione istanze prive della prevista documentazione o
corredate di documentazione non conforme a quanto indicato nel
precedente capoverso o pervenute oltre i termini perentori sopra
indicati.
In caso di mancato accoglimento dell'istanza i concorrenti
riceveranno comunicazione che il giudizio di non idoneita' riportato
al termine degli accertamenti sanitari dovra' intendersi confermato.
In caso di accoglimento dell'istanza i concorrenti riceveranno
formale comunicazione da parte dell'Accademia navale.
I concorrenti dichiarati inabili anche a seguito della
valutazione sanitaria di cui alla presente lettera o degli ulteriori
accertamenti sanitari disposti, ovvero che abbiano rinunciato ai
medesimi, saranno esclusi dal concorso.
13. Le Commissioni per gli accertamenti psico-fisici e per gli
ulteriori accertamenti sanitari dovranno far pervenire, a mezzo
corriere, all'Accademia navale -- Ufficio concorsi i verbali dei
rispettivi accertamenti effettuati entro il terzo giorno lavorativo
dalla data di completamento dei medesimi.
 
Articolo 8
 

Accertamenti attitudinali
 
1. Al termine degli accertamenti psico-fisici di cui al
precedente articolo 7, i concorrenti giudicati idonei saranno
sottoposti, a cura della Commissione di cui al precedente articolo 5,
comma 1, lettera b), agli accertamenti attitudinali, consistenti
nello svolgimento di una serie di prove (test, questionari, prove di
performance, colloquio individuale) volte a valutare oggettivamente
il possesso dei requisiti necessari al fine dell'inserimento in Forza
armata. Tale valutazione si articolera' nelle seguenti aree
d'indagine:
- area del pensiero: capacita' critica e di giudizio autonomo,
tipo di pensiero prevalente (astratto e concreto), elasticita' del
pensiero, capacita' di attenzione/concentrazione, progettazione,
apprendimento;
- area della modulazione affettiva e relazionale: capacita' di
modulare la sfera affettiva in modo maturo ed autonomo, livelli di
autostima, capacita' relazionali e prevalenti modalita' di
rapportarsi con gli altri, con il gruppo, con l'autorita' e con il
ruolo istituzionale;
- area della produttivita' e delle competenze gestionali:
livelli di attivita', di rendimento, di iniziativa e di aspirazione,
tolleranza allo stress, capacita' di lavorare per obiettivi e di
gestire le risorse, senso di autoefficacia;
- area motivazionale: aspettative professionali, livello di
partecipazione all'assunzione di ruolo, flessibilita' adattativa,
disponibilita' a sviluppare le proprie competenze professionali nello
specifico processo di formazione.
2. L'esito degli accertamenti sara' comunicato seduta stante, per
iscritto, agli interessati, a cura della Commissione. Il giudizio
riportato negli accertamenti attitudinali e' definitivo. Pertanto i
concorrenti giudicati non idonei saranno esclusi dal concorso.
3. La Commissione per gli accertamenti attitudinali dovra' far
pervenire, a mezzo corriere, all'Accademia navale -- Ufficio concorsi
i verbali degli accertamenti effettuati entro il terzo giorno
lavorativo dalla data di completamento dei medesimi.
 
Articolo 9
 

Prova di efficienza fisica
 
1. Al termine degli accertamenti attitudinali di cui al
precedente articolo 8 i concorrenti giudicati idonei saranno
sottoposti, a cura della Commissione di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera e), alle prove di efficienza fisica, che si svolgeranno
presso il Centro di Selezione Volontari della Marina militare di
Ancona e/o presso idonee strutture sportive nella sede di Ancona.
2. Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno
presentarsi muniti di tuta da ginnastica, scarpette ginniche, costume
da bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma o altro
materiale idoneo), occhialini da piscina (facoltativi).
3. Le prove, consisteranno:
a) nell'esecuzione obbligatoria dei seguenti esercizi:
- nuoto 25 mt (qualunque stile);
- piegamenti sulle braccia.
b) nell'esecuzione facoltativa di una dei seguenti esercizi:
- addominali;
- corsa piana 1000 mt.
Il prospetto delle prove di efficienza fisica, le relative
modalita' di svolgimento, le prestazioni fisiche minime da conseguire
in ciascuna prova, ed i comportamenti che dovranno tenere i
concorrenti nell'ipotesi di momentanea indisposizione fisica, di
esiti di precedente infortunio o di infortunio che si verifichi
durante l'effettuazione degli esercizi sono riportati nell'Allegato
"E", che costituisce parte integrante del presente decreto.
4. Al termine delle prove di efficienza fisica previste per
ciascuna giornata, la Commissione di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera e), redigera' il relativo verbale.
Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica il
concorrente dovra' essere risultato idoneo alle prove obbligatorie ed
in una di quelle facoltative. In caso contrario sara' emesso giudizio
di non idoneita' alle prove di efficienza fisica. Tale giudizio, che
sara' comunicato per iscritto ai concorrenti interessati a cura della
Commissione e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati "non
idonei" saranno esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni.
 
Articolo 10
 

Valutazione dei titoli
 
1. La Commissione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d),
provvedera' alla valutazione dei titoli di merito dei soli
concorrenti che saranno risultati idonei al termine degli
accertamenti di cui ai precedenti articoli 7, 8 e 9.
2. La Commissione disporra' di un punteggio complessivo fino ad
un massimo di 10 punti, cosi' ripartiti:
b. titoli di studio universitari ulteriori rispetto a quelli
prescritti per la partecipazione al concorso per ausiliari dei ruoli
normali: massimo punti 2, cosi' ripartiti:
punti 2: per laurea quadriennale o quinquennale o sessennale
con voto compreso tra 106 e 110/110i e lode;
punti 1: per laurea quadriennale o quinquennale o sessennale
con voto pari o inferiore ai 105/110 i;
punti 0,75: per diploma universitario/laurea con corso di
durata triennale;
punti 0,50: per diploma universitario/laurea con corso di
durata biennale;
c. diplomi di istruzione secondaria di secondo grado ulteriori
rispetto a quelli prescritti per la partecipazione al concorso per
ausiliari dei ruoli speciali: massimo punti 2, cosi' ripartiti:
punti 2: per diplomi di istruzione secondaria di secondo
grado con voto compreso tra 55/60i e 60/60i ovvero tra 91/100i/e
100/100i;
punti 1: per diplomi di istruzione secondaria di secondo
grado con voto pari o inferiore a 54/60i ovvero 90/100i;
d. titoli di servizio: massimo punti 3, cosi' ripartiti:
punti 1: per aver assolto senza demerito gli obblighi di
leva quale ufficiale di complemento;
punti 0,50: per ogni semestre di servizio comunque prestato
nella Marina militare;
punti 0,25: per ogni semestre di servizio comunque prestato
in altra Forza armata o Corpo armato dello Stato;
punti 0,15: per il servizio di leva assolto in qualita' di
ausiliario non nelle Forze armate o nei Corpi armati dello Stato;
punti 0,10: per ogni semestre di servizio prestato alle
dipendenze di pubbliche Amministrazioni o Enti pubblici.
e. altri titoli: massimo punti 5: cosi' ripartiti
punti 2: per ogni specializzazione;
punti 2: per ogni dottorato di ricerca;
punti 1: per il diploma di abilitazione all'esercizio della
professione;
punti 0,25: per ciascun corso di
aggiornamento/perfezionamento post-lauream;
punti 0,15: per ciascun corso in informatica concluso con
esame finale;
punti 0,15: per il possesso della patente nautica;
punti 0,25: per ogni idoneita' conseguita in pubblico
concorso, per esami o per titoli ed esami, esclusi quelli per il
reclutamento di allievi ufficiali di complemento delle Forze armate o
Corpi armati dello Stato;
punti 2: per il brevetto di pilota commerciale di velivolo o
di elicottero;
punti 0,25 per ogni pubblicazione a stampa di carattere
tecnico-scientifico, attinente lo specifico indirizzo professionale e
che sia riportata in riviste scientifiche, con esclusione delle tesi
di laurea o di specializzazione (solo se allegata alla domanda). Per
quelle prodotte in collaborazione la valutabilita' della singola
pubblicazione avverra' solo ove sia possibile scindere ed individuare
l'apporto dei singoli autori. Il punteggio massimo attribuibile per
le pubblicazioni e' di punti 2.
3. A ciascun concorrente non potra' essere attribuito, in ogni
caso, per singole categorie di titoli o per il complesso dei titoli
posseduti, un punteggio superiore a quello indicato nel presente
articolo.
4. I titoli di merito dovranno essere posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande e dovranno essere
espressamente dichiarati nella domanda medesima ovvero in apposita
dichiarazione allegata alla medesima.
 
Articolo 11
 

Formazione delle graduatorie
 
1. La Commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1,
lettera d), al termine dei concorsi provvedera' a compilare le
sottonotate distinte graduatorie di merito degli idonei:
a) una per l'ammissione al corso A.U.F.P., ausiliari del ruolo
normale del Corpo delle capitanerie di porto;
b) una per l'ammissione al corso A.U.F.P., ausiliari del ruolo
speciale del Corpo delle capitanerie di porto.
Tali graduatorie saranno compilate secondo l'ordine dei punteggi
conseguiti dai concorrenti, ottenuti sommando:
- il punteggio riportato nella prova di selezione;
- il punteggio del titolo di studio prescritto per la
partecipazione al concorso;
- il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli di
merito di cui al precedente articolo 10.
2. In ciascun concorso le graduatorie degli idonei saranno
approvate dalla Direzione Generale per il personale militare con
decreto interdirigenziale.
A parita' di merito, nel decreto di approvazione delle
graduatorie si terra' conto delle vigenti disposizioni in materia di
preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.
3. Il Comando dell'Accademia navale sara' autorizzato dalla
Direzione Generale per il personale militare a convocare per la
frequenza del corso i vincitori dei concorsi.
4. Qualora alcuni dei posti restino scoperti per rinuncia,
decadenza o dimissioni degli ammessi, il Comando dell'Accademia
navale ha facolta' di procedere ad altrettante ammissioni di idonei
al corso secondo l'ordine delle rispettive graduatorie di merito fino
al 10° giorno dalla data di inizio del corso stesso.
5. I posti per AUFP ausiliari del ruolo normale del Corpo delle
capitanerie di porto eventualmente non ricoperti per insufficienza di
idonei potranno essere portati in aumento a quelli disponibili per
AUFP ausiliari del ruolo speciale, e viceversa.
6. Le graduatorie definitive degli ammessi al corso saranno
approvate con decreto interdirigenziale e pubblicate nel Giornale
Ufficiale del Ministero della difesa. Di tale pubblicazione sara'
dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
7. Informazioni sull'esito dei predetti concorsi potranno essere
richieste nei quindici giorni precedenti la data di incorporazione
prevista per il corso nel precedente articolo 1 del presente decreto
al Servizio Relazioni con il Pubblico della Direzione Generale per il
personale militare -- Palazzo Esercito -- telefonando ai numeri
06/4735.5941, 06/4735.4548 e 06/4986.4613.
 
Articolo 12
 

Ammissione ai corsi
 
1. I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di cui al
precedente articolo 11 saranno ammessi al corso subordinatamente
all'accertamento, anche successivo all'ammissione, del possesso dei
requisiti di cui all'articolo 2 del presente decreto. Il corso avra'
una durata di circa dodici settimane.
2. Gli ammessi riceveranno da parte del Comando dell'Accademia
navale la relativa comunicazione.
E' fatto loro obbligo di presentarsi il giorno di convocazione.
Superate le quarantotto ore senza alcuna comunicazione essi saranno
considerati rinunciatari e, pertanto, non ammessi al corso. In caso
di impossibilita' ad ottemperare tempestivamente alla convocazione,
per causa di forza maggiore comunicata entro la data di prevista
presentazione al Comando dell'Accademia navale - Ufficio concorsi
(fax. n. 0586/238222), il Comando medesimo, riconosciuta la validita'
del motivo addotto, potra' concedere un differimento della data di
presentazione che in nessun caso potra' essere successiva alla
conclusione della prima settimana del corso di formazione.
3. Gli ammessi dovranno presentarsi muniti di valido documento di
riconoscimento provvisto di fotografia e del libretto sanitario
personale. Qualora militari in servizio dovranno indossare
l'uniforme. Essi dovranno portare al seguito, allo scopo di evitare
iperimmunizzazioni, una certificazione del proprio pregresso stato
vaccinale rilasciata dai soggetti sottoindicati:
1) anagrafi vaccinali presso i Comuni di residenza per
tetano/difterite, poliomielite, epatite B;
2) uffici sanitari pubblici di cui al decreto del Ministero
della Sanita' 14 gennaio 1997 (Gazzetta Ufficiale n° 39 del
17 febbraio 1997) per la febbre gialla;
3) medico vaccinatore per: morbillo, parotite, rosolia, epatite
A, tifo addominale, meningite meningococcica e tutte le altre
vaccinazioni non obbligatorie. Tale certificazione dovra' essere
compilata su carta intestata, contenente le generalita' complete del
vaccinato, la data di vaccinazione, il numero di dosi effettuate ed
il nome commerciale del prodotto impiegato ed essere firmata in calce
dal medico.
4. Gli ammessi acquisiranno la qualifica di allievi ufficiali in
ferma prefissata, ausiliari, rispettivamente, dei ruoli normali e dei
ruoli speciali del Corpo delle capitanerie di porto della Marina,
dovranno contrarre una ferma volontaria di trenta mesi e dovranno
assoggettarsi alle leggi ed ai regolamenti militari come allievi.
Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno considerati
rinunciatari all'ammissione e rinviati dall'Accademia navale.
5. A decorrere dalla data di ammissione alla frequenza del corso
i concorrenti che siano militari in servizio o in congedo saranno
cancellati dal ruolo di appartenenza a cura della Direzione Generale
per il personale militare ai sensi della normativa vigente.
Allo scopo, l'Accademia navale, al termine della prima settimana
del corso formativo, fornira' alle competenti Divisioni della
Direzione Generale per il personale militare gli elenchi dettagliati
dei concorrenti gia' alle armi e di quelli richiamati dal congedo
ammessi al corso.
Gli allievi provenienti dagli ufficiali, dai sottufficiali e dai
volontari in servizio permanente delle altre Forze armate, qualora
non conseguano la nomina ad ufficiale in ferma prefissata, ausiliario
del ruolo normale o speciale del Corpo delle capitanerie di porto
della Marina, saranno reintegrati nel grado, riscritti nel ruolo di
provenienza ed il tempo trascorso presso l'Accademia navale sara'
computato nell'anzianita' di grado.
6. Agli allievi ufficiali in ferma prefissata durante il corso
compete il trattamento economico previsto per gli allievi ufficiali
dell'Accademia navale. Ai medesimi si applicano le disposizioni in
materia di conservazione del posto di lavoro per tutto il periodo
della ferma (decreto del Presidente della Repubblica n. 247/1964 e
legge n. 370/1955).
7. Durante la frequenza del corso allievi ufficiali in ferma
prefissata e durante l'espletamento del servizio da ufficiale in
ferma prefissata saranno concessi dalla Direzione Generale per il
personale militare - a seguito della ricezione delle relative domande
degli interessati trasmesse dagli Enti/Reparti di appartenenza -
nulla osta al transito in altre Forze armate o Corpi armati dello
Stato, nonche' nella Polizia di Stato, nel Corpo della Polizia
Penitenziaria, nel Corpo della Guardia Forestale e nel Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco, solo ai vincitori di concorsi che
all'atto dell'assunzione di servizio siano tenuti a sottoscrivere
arruolamento volontario con ferma almeno triennale. Durante la
frequenza del corso allievi ufficiali in ferma prefissata, inoltre,
saranno concessi nulla osta alla frequenza di un corso allievi
ufficiali in ferma prefissata di altra Forza armata o Corpo armato
dello Stato solo qualora sia possibile ammettere alla frequenza del
corso, a ripianamento del posto resosi disponibile, altro concorrente
idoneo secondo l'ordine delle graduatorie, in applicazione della
disposizione di cui al comma 4 del precedente articolo 11.
 
Articolo 13
 

Nomina ad ufficiale in ferma prefissata
 
1. Gli allievi che supereranno gli esami di fine corso saranno
nominati, rispettivamente:
- sottotenenti di vascello in ferma prefissata, ausiliari del
ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto;
- guardiamarina in ferma prefissata, ausiliari del ruolo
speciale del Corpo delle capitanerie di porto.
2. L'anzianita' assoluta sara' fissata dal decreto di nomina,
mentre l'anzianita' relativa sara' data dalla media del punteggio
conseguito nel concorso e di quello conseguito al termine del corso.
La predetta media, che sara' espressa in centesimi, sara' calcolata
dall'Accademia navale.
3. Gli allievi che non superino gli esami di fine corso in prima
sessione sono ammessi a ripeterli in una sessione di riparazione
trascorsi almeno trenta giorni dalla sessione ordinaria. In caso di
superamento degli esami in tale sessione sono nominati ufficiali e
sono iscritti in ruolo, dopo i pari grado che hanno superato tutti
gli esami in prima sessione, con la medesima anzianita' assoluta.
4. Gli allievi che non superino gli esami in seconda sessione o
che dimostrino di non possedere il complesso delle qualita' e delle
attitudini necessarie per bene assolvere le funzioni del grado o che
si rendano colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il
decoro o la morale ovvero che non frequentino almeno un terzo delle
lezioni o esercitazioni, sono dimessi dal corso previa determinazione
della Direzione Generale del personale militare.
5. Dopo la nomina gli ufficiali in ferma prefissata potranno
essere ammessi alla frequenza di un corso di perfezionamento, presso
l'Accademia navale, della durata e con le modalita' che saranno
stabilite dall'Ufficio Generale del Personale della Marina.
6. Gli ufficiali in ferma prefissata che abbiano commesso gravi
mancanze disciplinari ovvero abbiano fornito scarso rendimento in
servizio, su proposta dei superiori gerarchici competenti ad
esprimere giudizi sull'avanzamento, possono essere posti dalla
Direzione Generale per il personale militare in congedo illimitato
prima della scadenza della ferma e collocati nella riserva di
complemento.
7. Agli ufficiali in ferma prefissata si applicano le norme di
stato giuridico previste per gli ufficiali di complemento.
 
Articolo 14
 

Accertamento dei requisiti
 
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
articolo 2 del presente decreto, la Direzione Generale per il
personale militare provvedera' a richiedere alle amministrazioni
pubbliche ed enti competenti, tramite il Comando dell'Accademia
navale, la conferma di quanto dichiarato nella domanda di
partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive
sottoscritte dai vincitori del concorso medesimo ai sensi delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma emergesse la non veridicita' del contenuto della dichiarazione,
il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. Allo stesso modo, la Direzione generale per il personale
militare provvedera' ad acquisire, tramite il Comando dell'Accademia
navale:
il certificato generale del casellario giudiziale;
il nulla osta per l'arruolamento nella Marina militare per
coloro che siano in servizio presso altra Forza armata o Corpo armato
dello Stato.
 
Articolo 15
 

Esclusioni
 
1. I concorrenti che risultassero in difetto anche di uno
soltanto dei requisiti richiesti per l'ammissione al corso allievi
ufficiali in ferma prefissata della Marina militare saranno esclusi
con provvedimento motivato dal Comando dell'Accademia navale.
2. La Direzione generale per il personale militare potra'
escludere con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, i
concorrenti dal concorso ovvero dal corso, nonche' potra' dichiarare
i medesimi decaduti dalla nomina a ufficiale in ferma prefissata,
qualora il difetto dei prescritti requisiti venisse accertato durante
le selezioni, durante il corso, ovvero dopo la nomina.
 
Articolo 16
 

Prospettive di carriera per gli ufficiali in ferma prefissata
 
1. Gli ufficiali in ferma prefissata possono essere:
- collocati in congedo a domanda a decorrere dal diciottesimo
mese di servizio. La Direzione generale per il personale militare
puo' rinviare il collocamento in congedo sino a un massimo di sei
mesi per esigenze d'impiego ovvero per proroga dell'impiego nelle
operazioni condotte fuori dal territorio nazionale ovvero a bordo di
unita' navali impegnate fuori dalla normale sede di servizio;
- ammessi, a domanda, ad una ulteriore ferma annuale, secondo
le modalita' previste dal D.M. 30 settembre 2005;
- trattenuti in servizio, sino ad un massimo di sei mesi, su
proposta dello Stato Maggiore della marina e previo loro consenso,
per consentire l'impiego ovvero la proroga dell'impiego nell'ambito
delle operazioni condotte fuori dal territorio nazionale ovvero a
bordo di unita' navali impegnate fuori dalla normale sede di
servizio.
2. I guardiamarina in ferma prefissata, ausiliari del ruolo
speciale del Corpo delle capitanerie di porto sono valutati per
l'avanzamento ad anzianita' al grado superiore dai superiori
gerarchici al compimento del secondo anno di permanenza nel grado e,
se idonei, promossi con tale decorrenza.
3. Gli ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato un
anno di servizio, possono partecipare, in relazione al titolo di
studio posseduto, sempre che non abbiano superato il 40° anno di eta'
e posseggano i prescritti requisiti:
- ai concorsi eventualmente indetti per il reclutamento degli
ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali di cui
all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997,
n. 490 e successive modificazioni. Per tali concorsi, per gli
ufficiali ausiliari che abbiano prestato servizio senza demerito
nella Forza armata, sono previste riserve di posti fino all'80% di
quelli annualmente disponibili;
- ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli
speciali in servizio permanente di cui all'articolo 5, comma 1, del
decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 e successive
modificazioni.
Il servizio prestato in qualita' di ufficiale in ferma prefissata
costituisce titolo ai fini della formazione delle graduatorie di
merito.
 
Articolo 17
 

Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti
saranno raccolti presso il Comando dell'Accademia navale per le
finalita' di gestione del reclutamento e saranno trattati presso una
banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di ammissione ai corsi. Le medesime
informazioni potranno essere comunicate unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento
del concorso o alla posizione giuridico-economica del concorrente,
nonche' in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di
carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del
precitato decreto legislativo tra i quali il diritto di accesso ai
dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in
termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al
loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nel confronti del
Direttore Generale della Direzione Generale per il personale
militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento e'
il Comandante dell'Accademia navale.
Il presente decreto, sottoposto a controllo ai sensi della
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana e nel foglio d'ordini della Marina militare.
Roma, 22 dicembre 2005
Generale di Divisione Sandro Santroni
Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Luciano Dassatti

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