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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso, per titoli ed esami, a trentotto posti di
addetto/coordinatore linguistico per la promozione culturale
all'estero, posizione economica C1.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.13 del 15/2/2002
Ente:MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Località:Nazionale
Codice atto:02E01057
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:38
Scadenza:2/4/2002

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

               IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, con il quale e' stato approvato il testo unico delle
disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello
Stato, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, relativo alle norme di esecuzione del citato testo unico, e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare gli articoli 34, 35, 36,
37, 38 e 57;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, ed in particolare l'articolo 167;
Vista la legge 22 dicembre 1990, n. 401, ed in particolare gli
articoli 12 e 19;
Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1993, n. 264 con il quale
e' stato adottato il regolamento recante le modalita' di svolgimento
del concorso per l'accesso alla ex VII qualifica funzionale, ora area
funzionale C - posizione economica C1, dell'area della promozione
culturale;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi;
Considerato che la condizione di persona priva della vista non e'
compatibile con l'esigenza di assicurare l'adempimento dei compiti
istituzionali cui e' tenuto l'addetto/coordinatore linguistico per la
promozione culturale all'estero, posizione economica C1, in quanto le
funzioni proprie dell'addetto/coordinatore della suddetta area
esigono il pieno possesso del requisito della vista, per prestare
servizio sia nella sede centrale che nelle rappresentanze
diplomatiche e consolari all'estero;
Viste la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e la legge 12 marzo 1999,
n. 68 relative alle modalita' di partecipazione ai pubblici concorsi
per le persone disabili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, e
successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, sulla tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 in materia di semplificazione delle certificazioni
amministrative;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
14 ottobre 1996, concernente la rideterminazione delle dotazioni
organiche del personale del Ministero degli Affari Esteri ai sensi
dell'art. 22, comma 16, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre
1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 1999,
con il quale il Ministero degli Affari Esteri e' stato autorizzato ad
avviare la procedura di reclutamento per la copertura di un massimo
di quaranta posti nei profili professionali della ex VII qualifica
funzionale, ora area funzionale C - posizione economica C1;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del comparto dei Ministeri per il triennio normativo
1998/2001;
Visto il contratto collettivo integrativo 1998-2001 del Ministero
degli affari esteri;
Vista la legge 28 luglio 1999, n. 266 contenente disposizioni
relative al personale del Ministero degli affari esteri;
Visto il decreto interministeriale 23 marzo 2000, n. 732 con il
quale e' stata rideterminata la dotazione organica del personale del
Ministero degli affari esteri appartenente alle aree funzionali,
compresa l'area della promozione culturale;
Visto il decreto interministeriale 27 settembre 2000, n. 2967
concernente i contingenti dei profili professionali del Ministero
degli affari esteri nell'ambito delle aree funzionali;
Ritenuto pertanto di poter indire un concorso per titoli ed esami
a trentotto posti di addetto/coordinatore linguistico per la
promozione culturale all'estero, posizione economica C1 del Ministero
degli Affari Esteri;
 
Decreta
 
Art. 1.
 
Posti a concorso
 
1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a
trentotto posti di addetto/coordinatore linguistico per la promozione
culturale all'estero, posizione economica C1 del Ministero degli
affari esteri.
2. A norma dell'articolo 167 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, quattro dei posti messi a concorso
sono riservati agli impiegati di nazionalita' italiana con contratto
a tempo indeterminato presso le rappresentanze diplomatiche, gli
uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero, ove
in possesso dei requisiti previsti dal presente bando.
3. A norma dell'articolo 19, comma 13, della legge 22 dicembre
1990, n. 401 quattro dei posti messi a concorso sono riservati al
personale che, alla data di entrata in vigore della predetta la legge
22 dicembre 1990, n. 401, prestava servizio di ruolo all'estero come
lettore di lingua italiana.
4. A norma dell'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, otto dei posti messi a concorso sono riservati ai
militari in ferma di leva prolungata e ai volontari specializzati
delle tre Forze Armate congedati senza demerito al termine della
ferma o della rafferma contratta, ove in possesso dei requisiti
previsti dal presente bando.
5. A norma dell'articolo 40, secondo comma della legge 20
settembre 1980, n. 574, uno dei posti messi a concorso e' riservato
agli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica che hanno terminato senza demerito la ferma
biennale, ove in possesso dei requisiti previsti dal presente bando.
6. Coloro che intendono avvalersi di una delle suddette riserve
ne devono fare espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione
al concorso, secondo quanto specificato nel successivo art. 3.
7. I posti riservati, se non utilizzati a favore delle
sopraindicate categorie di riservatari, sono conferiti agli idonei
secondo l'ordine di graduatoria.

                               Art. 2.
 
Requisiti per l'ammissione
 
1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) diploma di laurea in campo umanistico, giuridico,
scientifico, economico, sociale e dello spettacolo, conseguito presso
universita' o altri istituti equiparati della Repubblica. I candidati
in possesso di un diploma di laurea o altro titolo accademico di
livello superiore che sia stato rilasciato da un Paese dell'Unione
europea, saranno ammessi, purche' il titolo suddetto sia stato
equiparato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165. Il candidato sara' ammesso con riserva alle prove di
concorso, qualora tale decreto non sia stato ancora emanato ed
esistano i presupposti per l'attivazione della procedura medesima;
c) idoneita' psico-fisica che permetta di affrontare qualsiasi
clima e consenta l'esercizio delle funzioni proprie del profilo
professionale di addetto/coordinatore linguistico per la promozione
culturale all'estero.
2. Non sono ammessi alle prove concorsuali coloro che sono
esclusi dall'elettorato politico attivo, coloro che sono stati
destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero che
sono stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi
dell'articolo 127, lettera d), del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
3. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso (quarantacinque giorni dalla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale).
4. E' cura di ciascun candidato, prima di presentare la domanda
di partecipazione, valutare e verificare se possiede tutti i
requisiti di ammissione specificati nel bando di concorso.
L'Amministrazione verifica la validita' delle domande solo dopo lo
svolgimento del test di preselezione e limitatamente ai candidati che
hanno superato il suddetto test. La mancata esclusione dal test di
preselezione non costituisce, percio', garanzia della regolarita',
ne' sana la irregolarita' della domanda di partecipazione al
concorso.
5. L'Amministrazione puo' disporre in ogni momento, con
provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei
requisiti prescritti.

                               Art. 3.
 
Presentazione delle domande - Termine e modalita'
 
1. Le domande di ammissione al concorso, redatte su fotocopia del
modulo allegato al presente bando, reperibile anche presso l'Ufficio
Relazioni con il pubblico del Ministero degli affari esteri e sul
sito Internet del Ministero degli Affari Esteri
(http://www.esteri.it, sotto la voce Opportunita-Concorsi), devono
essere consegnate a mano ovvero spedite con raccomandata con avviso
di ricevimento al Ministero degli Affari Esteri, Ufficio V Direzione
Generale per il Personale, concorso C1 APC, 00194 Roma, entro il
termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. La data di spedizione della domanda e' stabilita e
comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante. I
candidati che si trovano all'estero possono consegnare o spedire la
domanda di ammissione alle rappresentanze diplomatiche e agli uffici
consolari d'Italia.
2. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilita' ed ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e, se
nato all'estero, il comune italiano nei cui registri di stato civile
e' stato trascritto l'atto di nascita;
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) il Comune di residenza;
d) il godimento dei diritti politici;
e) il Comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i
motivi della eventuale non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
f) le eventuali condanne riportate, anche all'estero (anche se
sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale),
e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia o all'estero;
g) il titolo di studio di cui e' in possesso;
h) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari ed il
distretto di appartenenza;
i) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche
amministrazioni, le cause di risoluzione di eventuali precedenti
rapporti di pubblico impiego e gli eventuali procedimenti
disciplinari subiti o in corso;
j) se, ai fini della riserva di posti di cui all'articolo 1,
commi 2, 3, 4 e 5 si trova nelle condizioni previste dai commi
medesimi;
k) i titoli dei quali e' eventualmente in possesso, previsti
dalle vigenti disposizioni, che danno luogo a parita' di punteggio a
preferenza. Tali titoli devono essere posseduti al termine di
scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di
ammissione alle prove concorsuali non sono presi in considerazione in
sede di formazione della graduatoria;
l) di essere fisicamente idoneo/a all'impiego;
m) la seconda lingua (da scegliersi tra francese, spagnolo,
tedesco, arabo, russo e portoghese) in cui intenda sostenere il
colloquio di cui al successivo articolo 7;
n) se intende sostenere la prova facoltativa di didattica
dell'italiano come lingua seconda, di cui al successivo articolo 7,
comma 4;
o) se intende sostenere una o piu' prove facoltative di lingua,
di cui al successivo articolo 7, comma 4, ed in quale lingua (ad
esclusione dell'inglese e della seconda lingua scelta per il
colloquio di cui all'articolo 7, lettera e);
p) i titoli, di cui al successivo articolo 8, dei quali e'
eventualmente in possesso;
q) di essere a conoscenza delle norme che regolano il servizio
all'estero di cui al decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1967, n. 18 e di essere pronto a trasferirsi in qualsiasi
sede all'estero ove l'Amministrazione lo destini a prestare servizio.
3. Il candidato deve inoltre specificare:
a) il proprio domicilio e, se residente all'estero, anche
l'ultimo domicilio in Italia;
b) l'indirizzo - comprensivo di numero di codice di avviamento
postale, di numero telefonico e, eventualmente, di posta elettronica
- presso il quale chiede che siano trasmesse le eventuali
comunicazioni relative alle prove concorsuali.
4. Alla domanda il candidato deve allegare la certificazione o
l'autocertificazione degli eventuali titoli posseduti di cui al
successivo articolo 8.
5. Il candidato disabile dovra' indicare nella domanda la propria
condizione e specificare eventualmente l'ausilio ed i tempi
aggiuntivi necessari per lo svolgimento delle prove. Efatto comunque
salvo il requisito dell'idoneita' fisica all'esercizio delle funzioni
di addetto/coordinatore linguistico per la promozione culturale
all'estero.
6. Non saranno ammessi alle prove concorsuali i candidati le cui
domande di partecipazione risultino incomplete, irregolari o non
sottoscritte. In particolare non saranno ritenute valide le domande
che non contengano tutte le indicazioni circa il possesso dei
requisiti necessari per l'ammissione alle prove concorsuali stesse.
7. Il Ministero degli affari esteri non assume alcuna
responsabilita' in caso di smarrimento delle comunicazioni dipendente
da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa
il proprio recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento di recapito rispetto a quello indicato nella domanda o da
eventuali disguidi postali o telegrafici.

                               Art. 4.
 
Preselezione
 
1. Le prove di esame sono precedute da un test di preselezione,
consistente in sessanta domande a risposta multipla sulle materie di
cui al successivo articolo 7 commi a), b), c), d), su elementi di
informatica, nonche' sulle capacita' di analisi, sulla logicita' del
ragionamento e sull'orientamento alla soluzione dei problemi. La
preselezione e' intesa a verificare le attitudini del candidato alle
funzioni proprie del profilo professionale di addetto/coordinatore
linguistico per la promozione culturale all'estero. Il test si avvale
di strumenti di valutazione basati su tecnologie a lettura ottica e
correzione automatica.
2. Sono ammessi alle prove d'esame scritte i trecento candidati
con maggiore punteggio classificati nel test di preselezione, purche'
soddisfino i requisiti di ammissione previsti dal precedente articolo
2. Se per il trecentesimo posto piu' candidati hanno ottenuto
punteggi identici, la commissione esaminatrice ammette tutti questi
candidati.

                               Art. 5.
 
Prove d'esame
 
1. Le prove d'esame del concorso di cui al presente bando
consistono in due prove scritte, articolate in due distinte sessioni
d'esame, ed in una prova orale. Esse tendono ad accertare la
preparazione, la maturita' e l'attitudine del candidato a promuovere
la lingua e la cultura italiana all'estero.
2. I punteggi sono espressi in centesimi.

                               Art. 6.
 
Prove scritte
 
1. Le prove d'esame scritte si articolano in due distinte
sessioni nel corso delle quali vengono svolte rispettivamente:
a) una composizione intesa ad accertare la conoscenza da parte
del candidato del patrimonio culturale italiano, in particolare del
Novecento, nei campi letterario, storico, scientifico, artistico,
musicale e dello spettacolo;
b) un tema di cultura generale in lingua inglese, per il quale
e' consentito l'uso del dizionario bilingue.
2. I candidati dispongono di otto ore per svolgere la prova di
cui al precedente, comma 1, lettera a), e di quattro ore per svolgere
la prova di cui al precedente, comma 1, lettera b).
3. Alla prova d'esame orale sono ammessi i candidati che hanno
riportato una media di almeno settanta centesimi nelle prove scritte
e non meno di sessanta centesimi in ciascuna di esse. L'avviso per la
presentazione alla prova d'esame orale e' dato ai singoli candidati
almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla ed
e' loro comunicato il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

                               Art. 7.
 
Prova orale
 
1. La prova d'esame orale verte sulle discipline:
a) cultura contemporanea nei campi letterario, storico,
scientifico, artistico, musicale e dello spettacolo;
b) elementi di diritto amministrativo;
c) elementi di contabilita' dello Stato;
d) lingua inglese (conversazione e traduzione all'impronta di
brani sia dall'italiano in inglese, sia dall'inglese in italiano);
e) conversazione in una seconda lingua straniera da scegliersi
tra francese, spagnolo, tedesco, arabo, russo e portoghese.
2. Nel corso della prova d'esame orale ha inoltre luogo una prova
pratica di informatica, con particolare riguardo all'uso della posta
elettronica, di Internet e del programma di videoscrittura Word.
3. Per superare la prova d'esame orale e' necessario conseguire
una votazione di almeno sessanta centesimi.
4. I candidati possono chiedere nella domanda di ammissione alle
prove concorsuali di sostenere una prova facoltativa orale relativa
alla didattica dell'italiano come lingua seconda e prove facoltative
orali in una o piu' delle seguenti lingue: arabo, cinese, francese,
giapponese, hindi, tedesco, lingue slave, ad esclusione della seconda
lingua scelta per il colloquio di cui al precedente, comma 1, lettera
e). Per ciascuna di tali prove il candidato puo' conseguire fino ad
1,5 centesimi, purche' raggiunga la sufficienza di almeno 0,9
centesimi. Il punteggio attribuito per le prove facoltative si
aggiunge alla votazione complessiva riportata nelle prove
obbligatorie, sempre che il candidato sia risultato idoneo.

                               Art. 8.
 
Titoli
 
1. Le prove d'esame sono precedute dalla valutazione degli
eventuali titoli dichiarati dai candidati nella domanda di
partecipazione alle prove concorsuali.
2. La commissione puo' assegnare complessivamente fino a cinque
centesimi per i seguenti titoli:
a) dottorato di ricerca o diplomi rilasciati da scuole italiane
o straniere di specializzazione post-laurea;
b) comprovate esperienze acquisite nel campo della promozione
culturale;
c) pubblicazioni scientifiche.
3. Il punteggio per i titoli viene assegnato dalla commissione
prima delle prove d'esame scritte di cui al precedente articolo 6, e
verra' reso noto ai candidati prima dell'effettuazione delle prove
orali.
4. I centesimi attribuiti per i titoli si aggiungono al punteggio
complessivo conseguito dai candidati risultati idonei alle prove di
esame.

                               Art. 9.
 
Graduatoria
 
1. La votazione complessiva e' stabilita dalla somma della media
dei voti riportati nelle prove d'esame scritte e dal voto riportato
nella prova orale; a tale somma sono aggiunti i centesimi
eventualmente attribuiti ai sensi dell'articolo 7, comma 4, e
dell'articolo 8.
2. Il punteggio ottenuto nel test di preselezione non ha valore
ai fini della votazione complessiva.
3. A parita' di punteggio, si osservano i titoli di preferenza e
precedenza previsti dalla legge e dal presente bando.

                              Art. 10.
 
Svolgimento delle prove d'esame
 
1. I candidati devono presentarsi alle prove d'esame muniti di
documento di riconoscimento valido e di penna ad inchiostro nero o
blu. I candidati non possono portare telefoni cellulari, carta da
scrivere, appunti manoscritti, libri, periodici, giornali quotidiani
ed altre pubblicazioni di alcun tipo, ne' possono portare borse o
simili, capaci di contenere pubblicazioni. I candidati possono
consultare unicamente i testi di legge pertinenti non commentati ed
eventualmente autorizzati dalla commissione con propria deliberazione
motivata, nonche' il dizionario bilingue per la prova di lingua
inglese ed i dizionari eventualmente messi a disposizione
dall'Amministrazione.
2. Il test di preselezione ha luogo in un comune della Provincia
di Roma nel giorno, ora e locali indicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - IV serie Speciale "Concorsi ed Esami" del 3 maggio
2002 e sul sito Internet del Ministero degli Affari Esteri
(http://www.esteri.it, sotto la voce Opportunita-Concorsi). Tali
comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti. Pertanto,
ai candidati che abbiano presentato la domanda in tempo utile non e'
data comunicazione alcuna; costoro devono presentarsi nella sede, nel
giorno e nell'ora resi noti nella summenzionata Gazzetta Ufficiale e
sul sito Internet del Ministero degli affari esteri.
3. Sulla medesima Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 2002 e'
pubblicato il calendario di svolgimento delle prove scritte e la data
di pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenerle.
Anche in questo caso, tale pubblicazione ha valore di notifica a
tutti gli effetti. La lista dei candidati ammessi e' inoltre
pubblicata sul sito Internet del Ministero degli Affari Esteri appena
terminata la correzione degli elaborati.
4. La preparazione e la scelta delle prove d'esame scritte
avviene nel modo stabilito nell'articolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni.

                              Art. 11.
 
Commissione esaminatrice
 
1. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del
Direttore Generale per il Personale ed e' composta da un ministro
plenipotenziario, che la presiede, da un magistrato ordinario o
amministrativo di qualifica non inferiore a magistrato di appello o
equiparato, da un funzionario del Ministero degli affari esteri di
grado non inferiore a consigliere di legazione o equiparato, anche a
riposo, nonche' da due docenti di universita' o di altre istituzioni
equiparate.
2. Alla commissione esaminatrice possono essere aggregati membri
aggiunti per particolari discipline.
3. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un
funzionario del Ministero degli affari esteri di grado non inferiore
a segretario di legazione.

                              Art. 12.
 
Formazione e approvazione della graduatoria
 
1. L'Amministrazione provvede ad acquisire, direttamente o
tramite gli interessati, ai sensi della normativa vigente, la
documentazione comprovante il possesso dei titoli di riserva, di
precedenza o di preferenza a parita' di merito.
2. Il Direttore Generale per il Personale, riconosciuta la
regolarita' del procedimento del concorso, approva con proprio
decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per
l'immissione nell'area funzionale C, posizione economica C1 dell'area
della promozione culturale del Ministero degli affari esteri, la
graduatoria dei candidati risultati idonei nelle prove d'esame e
dichiara i vincitori del concorso.
3. La graduatoria di merito unitamente a quella dei vincitori del
concorso e' pubblicata nel foglio di comunicazioni del Ministero
degli affari esteri. Di tale pubblicazione e' data notizia mediante
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

                              Art. 13.
 
Costituzione del rapporto di lavoro
 
1. La vincita del concorso non costituisce garanzia
dell'ottenimento di un posto. La costituzione del rapporto di lavoro
e' subordinata all'autorizzazione all'assunzione da parte della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Il candidato dichiarato vincitore del concorso e' invitato a
stipulare un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, a
tempo pieno o parziale, per l'assunzione nell'area funzionale C,
posizione economica C1 dell'area della promozione culturale del
Ministero degli affari esteri, ai sensi della normativa vigente.
3. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti
prescritti per l'assunzione, il vincitore deve presentare all'Ufficio
V della Direzione Generale per il Personale, entro trenta giorni
dalla data di ricezione di una specifica richiesta in tal senso, una
dichiarazione sottoscritta sotto la propria responsabilita'
attestante che gli stati, fatti e qualita' personali, suscettibili di
modifica, autocertificati nella domanda di ammissione al concorso non
hanno subito variazioni. L'amministrazione procede a controlli sulla
veridicita' delle dichiarazioni rese.
4. Il vincitore deve altresi' presentare un certificato medico,
di data non antecedente a sei mesi dalla data di ricezione della
predetta richiesta, dal quale risulti che egli e' fisicamente idoneo
all'impiego ed in grado di affrontare qualsiasi clima. Il certificato
medico deve essere rilasciato dalla A.S.L. competente per residenza o
domicilio ovvero, se il candidato risiede o si trova temporaneamente
all'estero per motivi di studio o di lavoro, da un medico di fiducia
dell'autorita' diplomatica o consolare italiana, cui spetta di
autenticarlo ed eventualmente tradurlo. La qualita' di medico di
fiducia dell'autorita' diplomatica o consolare deve essere attestata
in maniera esplicita dall'autorita' medesima all'atto
dell'autenticazione. E' cura del candidato richiedere il rilascio di
tale attestazione all'autorita' diplomatica o consolare competente.
L'Amministrazione si riserva di accertare il requisito dell'idoneita'
fisica dei vincitori in qualsiasi momento.
5. Al momento dell'assunzione, il vincitore deve inoltre
presentare una dichiarazione circa l'insussistenza di situazioni di
incompatibilita' ai sensi dell'articolo 165 del decreto legislativo
30 marzo 2001
6. Se il vincitore, senza giustificato motivo, non assume
servizio entro il termine stabilito decade dall'assunzione.

                              Art. 14.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre
1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti
presso il Ministero degli affari esteri, Direzione Generale per il
Personale - Ufficio V, Piazzale della Farnesina 1, 00194 Roma, per le
finalita' di gestione del concorso (gestione che l'amministrazione si
riserva di affidare a una societa' specializzata, a seguito di
sottoscrizione di regolare contratto) e sono trattati presso una
banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
3. Le medesime informazioni possono essere comunicate unicamente
alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del
candidato.
4. I diritti di cui all'articolo 13 della citata legge
31 dicembre 1996, n. 675 possono essere fatti valere nei confronti
del Ministero degli affari esteri Direzione Generale per il Personale
- Ufficio V, Piazzale della Farnesina 1, 00194 Roma, titolare del
trattamento.
5. Il responsabile del trattamento e' il Capo del suddetto
Ufficio V.

                              Art. 15.
 
Norma di salvaguardia
 
1. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono in quanto
applicabili le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel testo unico, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modifiche ed
integrazioni nonche' nel decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487.
2. Il presente decreto sara' trasmesso all'Ufficio Centrale del
Bilancio presso il Ministero per il visto di competenza e sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
serie speciale "Concorsi ed esami"
Roma, 21 dicembre 2001
Il direttore generale per il personale Dominedo'

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