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POLITECNICO DI BARI
Procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto
di professore universitario di ruolo di seconda fascia presso la
seconda facolta' di ingegneria.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.76 del 24/9/1999 |
Ente: | POLITECNICO DI BARI |
Località: | Bari (BA) |
Codice atto: | 099E7660 |
Sezione: | Enti pubblici |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 1 |
Scadenza: | 25/10/1999 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, la
relativa fascia di formazione nonche' la sperimentazione
organizzativa e didattica;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le nuove norme
sull'accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7
febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli
stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso pubbliche
amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487;
Visto il decreto legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito in legge
21 giugno 1995, n. 236, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996,
n. 693;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1996,
n. 675, e successive modificazioni;
Visto il decreto rettorale n. 801, del 28 ottobre 1996, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
188 del 4 novembre 1996, con il quale e' stato emanato lo Statuto di
questo Politecnico;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto l'art. 1, comma 1, della legge 3 luglio 1998, n. 210, che
trasferisce alle universita' le competenze ad espletare le procedure
per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori
ordinari, associati e ricercatori e reca norme per il reclutamento di
tale personale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390, recante norme sulle modalita' di espletamento delle predette
procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e
dei ricercatori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, recante il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3
della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
amministrativa;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Visto il decreto ministeriale del 26 febbraio 1999, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 15 marzo
1999, serie generale n. 55, con cui sono stati rideterminati i
settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari;
Vista la deliberazione assunta in data 23 febbraio 1999 dal
consiglio di amministrazione con la quale e' stato approvato
l'organico di ateneo di questo Politecnico;
Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione in
data 21 luglio 1999 ha approvato la ripartizione del budget
complessivo disponibile;
Vista la delibera del senato accademico in data 22 luglio 1999 che
ha approvato la ripartizione delle disponibilita' complessive di
budget fra le tre Facolta';
Vista la richiesta di procedura di valutazione comparativa per la
copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda
fascia del consiglio della seconda facolta' di ingegneria nella
seduta del 28 luglio 1999;
Vista la delibera del senato accademico del 10 settembre 1999 che
prende atto della suddetta richiesta;
Considerato che il posto richiesto a concorso dalla Facolta' trova
disponibilita' nei rispettivi organici e gode della relativa
copertura finanziaria nel rispetto dei limiti di spesa di cui
all'art. 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Sentito il direttore amministrativo;
Decreta:
Art.1.
E' indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura
di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia
presso la seconda facolta' di ingegneria sede di Taranto per il
seguente settore scientifico-disciplinare:
Settore scientifico-disciplinare H01B - Costruzioni idrauliche: un
posto.
Al suddetto settore afferiscono le discipline sottoindicate:
Acquedotti e fognature;
Bonifica e irrigazione;
Bonifiche e sistemazioni idrauliche;
Costruzioni idrauliche;
Gestione dei sistemi idraulici;
Gestione delle risorse idriche;
Idrologia;
Idrologia sotterranea;
Idrovie;
Impianti speciali idraulici;
Infrastrutture idrauliche;
Protezione idraulica del territorio;
Sistemazione dei bacini idrografici;
Tecnica dei lavori idraulici.
Per la predetta valutazione comparativa, sara' richiesta al
candidato vincitore la seguente tipologia di impegno scientifico e
didattico:
Settore scientifico-disciplinare H01B - Costruzioni idrauliche:
impegno scientifico: contribuire alla ricerca in campo
sperimentale, nonche' nel campo modellistico-matematico, con
particolare riferimento alle tecniche piu' innovative di approccio
sistemico quali sistemi dinamici lineari, non lineari e processi
stocastici, applicati anche nelle moderne ottiche di sviluppo della
"gestione e controllo" dei sistemi idraulici per il miglioramento
della fruizione ed impatto di tali opere con il territorio. Si
richiede inoltre di contribuire all'organizzazione della ricerca;
impegno didattico: esigenze didattiche relative agli insegnamenti
impartiti nel corso di laurea di ingegneria per ambiente ed il
territorio, piu' i moduli didattici nel diploma di ingegneria
dell'ambiente e delle risorse del settore H01B. Si richiede inoltre
di contribuire all'organizzazione della didattica.
Art. 2.
Requisiti per l'ammissione alla valutazione comparativa
La partecipazione alla valutazione comparativa di cui all'art. 1 e'
libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza ed al titolo
di studio posseduto dai candidati.
Non possono partecipare alla valutazione comparativa:
1) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e
politici;
2) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento;
3) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego
statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
4) i professori universitari di ruolo di prima e seconda fascia
inquadrati nello stesso settore scientifico disciplinare o di settori
affini a quello per il quale e' indetta la procedura. A tal fine
saranno applicati i criteri di affinita' di cui all'allegato B del
decreto ministeriale 26 febbraio 1999:
seconda facolta' di ingegneria, sede di Taranto;
procedura di valutazione comparativa per il settore
scientifico-disciplinare H01B;
settori scientifico-disciplinari affini: H01A+ H01C;
5) coloro che abbiano gia' presentato nell'arco di un anno,
decorrente dalla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande di ammissione alla prima valutazione comparativa
prescelta, n. 5 domande di partecipazione a valutazioni comparative,
compresa la presente, presso questa od altre sedi universitarie:
i requisiti per ottenere l'ammissione debbono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande.
Questa amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Art. 3.
Domande di ammissione
La domanda di ammissione alla valutazione comparativa, redatta su
carta semplice secondo la vigente normativa ed in conformita'
all'unito modello di cui all'allegato A, dovra' essere presentata
direttamente o spedita esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento a questo Politecnico - Direzione amministrativa, via
Amendola n. 126/b - Bari, entro il termine perentorio, a pena di
esclusione, di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale. La domanda si considera prodotta in
tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, al rettore di questo Ateneo (via Amendola n. 126/b -
70126 Bari) entro il termine indicato. A tal fine fara' fede il
timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
La domanda del candidato deve contenere, a pena di esclusione dalla
valutazione comparativa, le indicazioni necessarie ad individuare in
modo univoco, la Facolta' ed il settore scientifico-disciplinare per
il quale il candidato intende essere ammesso.
I candidati che intendano partecipare alla valutazione comparativa
per piu' settori scientifico-disciplinari, devono presentare distinte
domande per ognuno dei settori prescelti, allegando ad ognuna di esse
la relativa documentazione. Nel caso in cui il candidato indichi
nell'istanza piu' settori sara' ammesso a partecipare alla
valutazione comparativa relativa al primo dei settori
scientifico-disciplinari indicati nella stessa.
Nella domanda i candidati devono chiaramente indicare il proprio
cognome e nome, data e luogo di nascita e codice di identificazione
personale (codice fiscale). Le coniugate debbono indicare nell'ordine
il cognome da nubile, il nome ed il cognome acquisito con il
matrimonio.
Tutti i candidati devono inoltre dichiarare sotto la propria
responsabilita':
1) il luogo e la data di nascita;
2) la cittadinanza posseduta (sono equiparati ai cittadini dello
Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
3) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne
riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze, e gli
eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
4) di non essere professore universitario di ruolo di prima o
seconda fascia inquadrato nello stesso settore scientifico
disciplinare per il quale presenta la domanda o in settori affini;
5) di aver rispettato l'obbligo previsto dal comma 4 dell'art. 2
del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390,
di seguito riportato:
"Ogni candidato, a pena di esclusione, puo' partecipare
complessivamente ad un numero di valutazioni comparative non
superiore a cinque presso le varie sedi universitarie, nell'arco di
un anno decorrente dalla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di ammissione alla prima valutazione
comparativa prescelta".
Il candidato e' escluso dalla procedura, successiva alla quinta,
per la quale abbia presentato domanda di partecipazione entro l'anno
solare di riferimento. Ai fini dell'esclusione fa fede la data e
l'ora della consegna della domanda all'ufficio competente, ovvero, se
spedita a mezzo raccomandata a/r il numero e la data di spedizione
della stessa;
6) di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non
essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi
dell'art. 127, lett. d), del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3;
7) di essere fisicamente idoneo all'impiego.
Il candidato italiano dovra' altresi' dichiarare nella domanda,
sotto la propria responsabilita':
8) di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il
comune ed indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o
della cancellazione dalle medesime;
9) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari.
Il candidato straniero dovra' altresi' dichiarare nella domanda,
sotto la propria responsabilita':
di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza
o di provenienza;
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Nella domanda deve essere indicato il recapito che il candidato
elegge ai fini del concorso.
Ogni eventuale variazione dello stesso deve essere tempestivamente
comunicata all'ufficio cui e' stata indirizzata l'istanza di
partecipazione.
I candidati riconosciuti handicappati devono specificare nella
domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento
delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Questa amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il
caso di irreperibilita' del destinatario e per dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda.
L'amministrazione inoltre non assume alcuna responsabilita' per
eventuale mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni
relative al concorso per cause non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa, ma a disguidi postali o telegrafici, a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Gli aspiranti che siano in possesso di eventuali titoli devono
inoltre allegare alla domanda:
1) curriculum in duplice copia della propria attivita' scientifica
e didattica;
2) documenti e titoli ritenuti utili ai fini della valutazione
comparativa;
3) pubblicazioni, in unica copia, presentate in originale o in
fotocopia. Il candidato puo' produrre le pubblicazioni in originale,
in copia conforme oppure puo' produrre una dichiarazione sostitutiva
d'atto di notorieta' dichiarando la conformita' all'originale,
secondo l'allegato B. Tale dichiarazione sostitutiva dovra' essere
sottoscritta alla presenza del funzionario addetto a ricevere la
documentazione o inviata all'ufficio preposto allegando una fotocopia
di un proprio documento di identita'.
Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo
di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia debbono essere
adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo
luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660:
"Ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare, per ogni qualsivoglia
suo stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla prefettura della
provincia nella quale ha sede l'officina grafica ed un esemplare alla
locale Procura della Repubblica".
L'assolvimento di tali obblighi va certificato con idonea
documentazione, da unire alla domanda, che attesti l'avvenuto
deposito, oppure da autocertificazione del candidato sotto la propria
responsabilita', ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Le pubblicazioni debbono essere prodotte nella lingua di origine e
tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, francese e inglese.
I testi tradotti possono essere presentati in copie dattiloscritte
insieme al testo stampato nella lingua originale.
4) elenco, in duplice copia, dei documenti, dei titoli, delle
pubblicazioni o di quant'altro venga allegato alla domanda.
I documenti ed i certificati debbono essere prodotti in carta
semplice, ai sensi dell'art. 1 della legge 23 agosto 1988, n. 370; se
redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione
in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta
dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
I candidati possono dimostrare il possesso dei titoli sopra
indicati mediante la forma di semplificazione delle certificazioni
amministrative consentite dalla legge n. 15/1968 e dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 403/1998, compilando l'allegato B.
I titoli possono altresi' essere prodotti in originale, in copia
autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale
mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi
dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 403.
I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le
disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive in parola
limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e
qualita' personali, certificabili o attestabili da parte di soggetti
pubblici o privati italiani.
I cittadini extracomunitari non residenti in Italia secondo le
disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1989
possono produrre i titoli in originale, in copia autenticata ovvero
in copia dichiarata conforme all'originale.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di
cui lo straniero e' cittadino debbono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi', essere
legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al
testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare italiana ovvero da un traduttore ufficiale.
L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive.
Non e' consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni
presentati presso questa od altre amministrazioni, o a documenti
allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.
Non verranno presi in considerazione documenti, titoli o
pubblicazioni che perverranno a questo Politecnico dopo il termine
utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla
valutazione comparativa.
I candidati potranno far pervenire, entro il termine perentorio di
venti giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione
da parte di questa amministrazione ed esclusivamente con plico
raccomandato con avviso di ricevimento, ad ognuno dei componenti
della commissione giudicatrice, copia delle pubblicazioni gia'
presentate a questo Politecnico.
Al presente decreto e' allegato (allegato A) lo schema di domanda
cui gli interessati potranno utilmente uniformarsi.
Art. 4.
Esclusione dalla valutazione comparativa
I candidati sono ammessi con riserva alla valutazione comparativa.
L'esclusione per difetto dei requisiti e' disposta con decreto
motivato del rettore.
Art. 5.
Costituzione delle commissioni giudicatrici
Le commissioni giudicatrici sono costituite con le modalita'
indicate negli articoli 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390.
Le Commissioni sono nominate con decreto rettorale pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4 serie speciale
"Concorsi ed esami".
In caso di motivata rinuncia presentata dai componenti elettivi, di
decesso o di indisponibilita' degli stessi per cause sopravvenute,
ovvero nei casi previsti dall'art. 4, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, nelle
commissioni giudicatrici subentra il docente non eletto che abbia
riportato maggior numero di voti.
Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente delle commissioni giudicatrici.
Art. 6.
Ricusazione
Eventuali istanze di ricusazione di uno o piu' componenti delle
commissioni giudicatrici da parte dei candidati qualora ricorrano le
condizioni previste dall'art. 51 del codice di procedura civile,
devono essere proposte al rettore nel termine perentorio di trenta
giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana della composizione delle commissioni. Decorso tale termine e
comunque dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse
istanze di ricusazione dei commissari.
Art. 7.
Adempimenti delle commissioni giudicatrici - Prove d'esame
Le commissioni giudicatrici, per procedere alla valutazione
comparativa dei candidati, predeterminano i criteri di massima e li
consegnano, senza indugio, al responsabile del procedimento di cui
all'art. 13, il quale ne assicura la pubblicita' presso la sede del
rettorato e delle facolta' che hanno richiesto il bando. I criteri
sono pubblicizzati almeno sette giorni prima della prosecuzione dei
lavori della commissione.
Le commissioni giudicatrici valutano in primo luogo il curriculum,
i titoli e le pubblicazioni scientifiche presentati da ciascun
candidato.
Per valutare il curriculum complessivo del candidato, i titoli e le
pubblicazioni scientifiche, la commissione tiene in considerazione i
seguenti criteri:
a) originalita' ed innovativita' della produzione scientifica e
rigore metodologico;
b) apporto individuale del candidato, analiticamente determinato,
nei lavori in collaborazione;
c) congruenza della attivita' del candidato con le discipline
ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale e'
bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le
comprendano;
d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle
pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunita'
scientifica;
e) continuita' temporale della produzione scientifica, anche in
relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore
scientifico-disciplinare.
Per tali fini la commissione fara' ricorso, ove possibile, a
parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale.
Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificamente
nelle valutazioni comparative:
a) l'attivita' didattica svolta;
b) i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca,
italiani e stranieri;
c) l'attivita' di ricerca, comunque svolta, presso soggetti
pubblici e privati, italiani e stranieri;
d) i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio
finalizzate ad attivita' di ricerca;
e) l'attivita' in campo clinico relativamente ai settori
scientifico-disciplinari in cui sia richiesta tale specifica
competenza;
f) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di
ricerca;
g) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico
svolte in ambito nazionale ed internazionale.
Dopo la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche,
i candidati sostengono:
1. una discussione sui titoli scientifici presentati;
2. una prova didattica su tema da assegnarsi con 24 ore di
anticipo. A tal fine ciascun candidato estrae a sorte tre fra i
cinque temi proposti dalla commissione, scegliendo immediatamente
quello che formera' oggetto della lezione.
La prova orale e' pubblica.
Il diario con l'indicazione del giorno, del mese e dell'ora in cui
la medesima avra' luogo e' notificato agli interessati tramite
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno non meno di venti giorni
prima dello svolgimento della prova stessa.
Per sostenere le prove suddette i candidati devono essere muniti
esclusivamente di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:
a) fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un
notaio;
b) libretto ferroviario personale;
c) tessera postale;
d) porto d'armi;
e) patente automobilistica;
f) passaporto;
g) carta d'identita'.
Non sono prese in considerazione le rinunce pervenute dopo
l'espletamento di dette prove.
Al termine dei lavori la commissione, previa valutazione
comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei
componenti dichiara inequivocabilmente i nominativi di non piu' di
tre idonei.
Le commissioni giudicatrici devono concludere la procedura di
valutazione comparativa entro sei mesi dalla data di pubblicazione
del decreto rettorale di nomina. Il rettore puo' prorogare, per una
sola volta e per non piu' di quattro mesi, il termine per la
conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi
segnalati dal presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori
non si siano conclusi entro la proroga, il rettore, con provvedimento
motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui
siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un
nuovo termine per la conclusione dei lavori.
Art. 8.
Accertamento della regolarita' degli atti
Gli atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, dei
quali costituiscono parte integrante i giudizi individuali e
collegiali espressi su ciascun candidato, nonche' dalla relazione
riassuntiva dei lavori svolti.
Il rettore, accertata la regolarita' formale degli atti entro venti
giorni dalla loro consegna, li approva con proprio decreto dandone
comunicazione ai candidati. Con successivo decreto trasmette gli atti
ai competenti organi accademici per i successivi adempimenti.
Qualora riscontrasse vizi di forma, il rettore, entro il predetto
termine, rinviera' con provvedimento motivato gli atti alla
commissione per la regolarizzazione, stabilendone il termine.
Il decreto di approvazione degli atti sara' affisso all'albo di
questo Politecnico e di tale affissione sara' data notizia mediante
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie
speciale "Concorsi ed esami". Dalla data di pubblicazione di detto
avviso decorrono i termini per le eventuali impugnative.
La relazione riassuntiva dei lavori svolti dalle commissioni
giudicatrici, con annessi i giudizi individuali e collegiali, sara'
pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica e resa pubblica anche per via
telematica.
Art. 9.
Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni
Decorso il termine per eventuali impugnative, cosi' come
specificato nell'art. 8 del presente bando, i candidati dovranno
provvedere, a loro spese, al ritiro delle pubblicazioni e documenti
presentati a corredo della domanda e depositati presso questo
Politecnico.
Successivamente il Politecnico di Bari procedera' all'archiviazione
di quei documenti o pubblicazioni che non saranno stati ritirati.
Art. 10.
Nomina dei vincitori
Il consiglio della Facolta' che ha chiesto il bando, entro sessanta
giorni dalla data del decreto di accertamento della regolarita' degli
atti, sulla base dei giudizi espressi dalla commissione e con
riferimento alle proprie specifiche esigenze didattico-scientifiche,
puo' proporre, con motivata delibera, la nomina di uno dei candidati
dichiarati idonei, ovvero puo' decidere, a maggioranza degli aventi
diritto al voto, di non procedere alla chiamata specificando i motivi
di difformita', in relazione alle proprie esigenze
didattico-scientifiche, rispetto a quanto deliberato dalla
commissione giudicatrice. L'eventuale nomina sara' disposta con
decreto rettorale e decorrera' dal 1 novembre successivo alla data
del provvedimento di accertamento della regolarita' degli atti della
valutazione comparativa.
Qualora decida di non procedere alla chiamata, la Facolta' decorso
il termine di sessanta giorni dalla data del decreto di accertamento
della regolarita' degli atti, permanendo le esigenze
didattico-scientifiche, puo' richiedere l'indizione di una nuova
procedura di valutazione comparativa per la copertura del posto gia'
bandito ovvero proporre la nomina di candidati risultati idonei in
valutazioni comparative espletate presso altre sedi universitarie per
il medesimo settore scientifico-disciplinare, non chiamati entro i
sessanta giorni successivi alla data di accertamento della
regolarita' dei relativi atti.
La Facolta', qualora lasci decorrere il periodo di sessanta giorni
dalla data del succitato decreto di accertamento della regolarita'
degli atti senza deliberare, ai sensi del predetto comma 1, in ordine
alla copertura del posto bandito, puo' avvalersi delle procedure di
cui al precedente comma 2, soltanto dopo che siano trascorsi due anni
dalla suddetta data.
I candidati risultati idonei che non siano stati nominati dalle
universita' che hanno bandito il posto entro il termine previsto dal
predetto comma 1, possono essere nominati in ruolo, entro un triennio
decorrente dalla data del decreto di accertamento della regolarita'
degli atti, a seguito di chiamate da parte di altre universita' che
non hanno emanato il bando per la copertura del relativo posto.
Gli idonei di ogni singola procedura di valutazione comparativa che
rinunciano alla nomina presso l'universita' che ha bandito il posto,
perdono il titolo alla nomina in ruolo da parte di altri atenei.
Art. 11.
Documenti di rito per la nomina dei vincitori
La presentazione dei documenti di rito, attestanti il possesso dei
requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico, dovra'
avvenire nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di
effettiva assunzione in servizio. Tali documenti si considerano
prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento entro il termine su indicato. A tal fine fara'
fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
I documenti da produrre per l'ammissione all'impiego sono i
seguenti:
1) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione e
l'idoneita' fisica all'impiego, rilasciato da un medico dell'unita'
sanitaria locale competente per territorio o da un ufficiale medico
in servizio permanente effettivo o dall'ufficiale sanitario del
comune di residenza. Nel predetto certificato dovra' essere precisato
che si e' eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi
dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora il candidato
sia affetto da imperfezione fisica, il certificato deve farne
specifica menzione con la dichiarazione che essa non menoma
l'attitudine fisica dell'aspirante stesso all'impiego e al normale e
regolare rendimento del lavoro.
Tale certificato deve essere di data non anteriore a sei mesi dalla
data della comunicazione dell'esito del concorso.
Per i candidati portatori di handicap si prescinde dalla
presentazione del certificato di sana e robusta costituzione;
2) Dichiarazione resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4
gennaio 1968, n. 15, e dell'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, dalla quale risulti:
a) data e luogo di nascita;
b) cittadinanza posseduta anche alla data di scadenza del termine
ultimo per produrre l'istanza di ammissione alla valutazione
comparativa;
c) godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del
termine ultimo per produrre la predetta istanza;
d) la posizione agli effetti dell'adempimento degli obblighi
militari;
e) l'inesistenza di condanne penali che impediscano l'instaurazione
di un rapporto di pubblico impiego;
f) il codice fiscale;
g) l'esistenza o meno di altri rapporti di impiego pubblico o
privato ovvero di una delle situazioni di incompatibilita' richiamate
dall'art. 58 del decreto legislativo n. 29/1993 e, in caso
affermativo relativa opzione per il nuovo impiego. Detta
dichiarazione deve contenere le indicazioni concernenti le cause di
risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego e
deve essere rilasciata anche se negativa.
I candidati che sono dipendenti statali di ruolo sono tenuti a
presentare o a spedire a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo,
il documento di cui al punto 1), nonche' copia integrale dello stato
matricolare.
Per i cittadini stranieri appartenenti alla Comunita' europea si
applicano le stesse modalita' previste per i cittadini italiani.
Il cittadino extracomunitario, vincitore della procedura di
valutazione comparativa, deve presentare nel termine di trenta giorni
sopracitato, pena la decadenza al diritto alla nomina, i seguenti
documenti:
1) certificato di nascita;
2) certificato equipollente al certificato generale del casellario
giudiziale rilasciato dalla competente autorita' dello Stato di cui
il candidato straniero e' cittadino. Il candidato straniero, se
risiede in Italia, oltre al certificato anzidetto, deve
autocertificare anche la mancanza di condanne penali e di carichi
pendenti a suo carico;
3) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione e
l'idoneita' fisica all'impiego, rilasciato da un medico dell'unita'
sanitaria locale competente per territorio o da un ufficiale medico
in servizio permanente effettivo o dall'ufficiale sanitario del
comune di residenza. Nel predetto certificato dovra' essere precisato
che si e' eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi
dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora il candidato
sia affetto da imperfezione fisica, il certificato deve farne
specifica menzione con la dichiarazione che essa non menoma
l'attitudine fisica dell'aspirante stesso all'impiego e al normale e
regolare rendimento del lavoro.
Per i candidati portatori di handicap si prescinde dalla
presentazione del certificato di sana e robusta costituzione;
4) certificato attestante la cittadinanza;
5) certificato attestante il godimento dei diritti civili e
politici nello stato di appartenenza o di provenienza;
6) dichiarazione attestante che il candidato non ricopre altri
impieghi alle dipendenze dello Stato, delle province, dei comuni o di
altri enti pubblici o privati e, in caso affermativo, dichiarazione
di opzione per il nuovo impiego.
I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data
non anteriore a sei mesi dalla data di comunicazione dell'esito del
concorso.
I certificati relativi ai punti n. 4) e 5) devono riportare
l'indicazione del possesso dei requisiti anche alla data di scadenza
del bando.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di
cui il vincitore e' cittadino debbono essere conformi alle vigenti
disposizioni in materia di bollo e di legislazione.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di
cui il vincitore e' cittadino debbono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi', essere
legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al
testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le
disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli
articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, limitatamente ai
casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualita' personali
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati
italiani.
Art. 12.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n.
675, e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso il settore A.R.U. -
Unita' gestione procedure concorsuali e R.S. del Politecnico di Bari
e trattati per le finalita' di gestione della procedura di
valutazione comparativa e dell'eventuale procedimento di assunzione
in servizio.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione
giuridico-economica del candidato risultato vincitore.
Art. 13.
Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento di valutazione comparativa del
presente bando e': Lupis Maria Rosaria.
Art. 14.
Pubblicita'
Il presente bando sara' inoltrato al Ministero della giustizia per
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4 serie speciale "Concorsi ed esami" - e pubblicato anche per via
telematica al sito http://www.poliba.it/concorsi
>
Art. 15.
Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano la
legge 3 luglio 1998, n. 210, il decreto del Presidente della
Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, la vigente normativa
universitaria e quella in materia di accesso agli impieghi nella
pubblica amministrazione.
Bari, 20 settembre 1999
Il rettore: Castorani
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