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UNIVERSITA' DI PERUGIA
Concorso interno nazionale, per titoli ed esami, ad un posto di
coordinatore generale di biblioteca per le esigenze di questa
Universita'.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.64 del 18/8/2000 |
Ente: | UNIVERSITA' DI PERUGIA |
Località: | Perugia (PG) |
Codice atto: | 000E7499 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 1 |
Scadenza: | 17/9/2000 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482 e successive modificazioni
ed integrazioni;
Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1970, n. 1077;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, ed in particolare
l'art. 84;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
24 settembre 1981;
Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983, come integrato e
modificato dal decreto ministeriale 27 luglio 1988, n. 534, nonche'
le successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23, ed in particolare
l'art. 23;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958;
Vista la legge 22 aprile 1987, n. 158 ed in particolare l'art. 5;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
28 settembre 1987, n. 567 ed in particolare l'art. 33;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Vista la legge 27 gennaio 1989, n. 25;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
10 marzo 1989, n. 116;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto-legge 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, come integrato e modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693;
Visto il decreto legislativo n. 120/1995 convertito nella legge
21 giugno 1995, n. 236;
Visto il C.C.N.L. del comparto universita' in vigore dal 21
maggio 1996;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
20 ottobre 1998, n. 403;
Vista la circolare MIACEL 2 febbraio 1999, n. 2, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie generale - n. 36 del
13 febbraio 1999;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28;
Vista la circolare del Ministero della giustizia del
22 febbraio 1999, n. 1/50-FG-40/97/U887;
Considerato che il posto di seconda qualifica speciale dell'area
delle biblioteche - coordinatore generale - gia' esistente nella
attuale dotazione organica dell'Ateneo in data 31 dicembre 1998, si
e' reso vacante per la cessazione del dott. Marzio Pieroni;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del
13 gennaio 2000 con cui e' stata riconosciuta l'esigenza di coprire
il posto di seconda qualifica speciale dell'area delle biblioteche -
coordinatore generale di biblioteca, rinviando alla prossima seduta
ogni decisione, per l'individuazione delle risorse finanziarie
necessarie per l'avvio della procedura;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del
2 giugno 2000, con cui e' stata autorizzata l'emissione del bando di
concorso per l'assunzione di una unita' di personale della seconda
qualifica funzionale del ruolo speciale dell'area funzionale delle
biblioteche - profilo: coordinatore generale di biblioteca, con
assunzione in servizio del vincitore prevista non prima del
1o gennaio 2001;
Considerato che la spesa per la suddetta assunzione rientra nel
limite del 90% previsto dall'art. 51 della legge n. 449/1997;
Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria;
Decreta:
Art. 1.
Numero dei posti
E' indetto il concorso interno nazionale, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di seconda qualifica funzionale del
ruolo speciale dell'area funzionale delle biblioteche - profilo:
coordinatore generale di biblioteca per le esigenze di questo Ateneo.
Art. 2.
Requisiti per l'ammissione
A detto concorso sono ammessi i dipendenti appartenenti al ruolo
del personale dell'amministrazione universitaria della prima
qualifica funzionale del ruolo speciale e dell'ottava qualifica,
appartenente alla medesima area funzionale, e allo stesso ruolo i
quali:
a) alla scadenza del bando di concorso abbiano maturato,
rispettivamente, almeno quattro e otto anni di effettivo servizio
nelle rispettive qualifiche di appartenenza e che siano in possesso
del diploma di laurea;
b) sprovvisti del diploma di laurea di cui alla lettera a), che
abbiano maturato rispettivamente alla scadenza del bando, nove e
tredici anni di anzianita' nella qualifica di appartenenza e siano in
possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di
durata quinquennale.
Per coloro che risultino inquadrati ai sensi dell'art. 85 della
legge n. 312/1980 nella settima e nell'ottava qualifica funzionale
delle biblioteche, l'anzianita' effettiva decorre dal 1o luglio 1979.
I requisiti prescritti, compresa la dichiarazione di equipollenza
dell'eventuale titolo di studio conseguito all'estero, devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la
presentazione della domanda di ammissione. I candidati sono ammessi
al concorso con riserva.
L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti
puo' essere disposta in qualsiasi momento con provvedimento motivato
dell'amministrazione.
L'amministrazione garantisce pari opportunita' fra uomini e donne
per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Art. 3.
Presentazione della domanda Termini e modalita'
Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta semplice,
secondo lo schema che viene allegato al presente bando, indirizzate
al direttore amministrativo dell'Universita' degli studi di Perugia -
piazza Universita', 1 - 06123 Perugia, devono pervenire entro il
termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in
tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine indicato.
A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.
Nella domanda i candidati devono dichiarare:
1) cognome e nome (le aspiranti coniugate dovranno indicare
anche il cognome del marito);
2) la data ed il luogo di nascita;
3) la qualifica ed il profilo rivestiti, l'anzianita' di
servizio maturata e la sede presso la quale prestano servizio;
4) il possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione
al concorso, con l'indicazione dell'anno in cui e' stato conseguito e
dell'istituto che lo ha rilasciato;
5) una lingua straniera a scelta fra l'inglese, il francese, il
tedesco e lo spagnolo;
6) elenco dei titoli di cui al successivo art. 6, posseduti dal
candidato alla scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda che vengono allegati alla domanda stessa;
7) i titoli che danno diritto alla preferenza a parita' di
merito, cosi' come precisato nel successivo art. 8; gli stessi devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
8) la propria attuale residenza e l'indirizzo con il relativo
codice di avviamento postale, al quale si chiede che vengano
effettuate le eventuali comunicazioni, impegnandosi a segnalare
tempestivamente le eventuali variazioni.
Ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i portatori di
handicap, in relazione al loro diritto a sostenere le prove di esame,
dovranno indicare nella domanda gli ausili necessari per lo
svolgimento delle prove stesse e l'eventuale necessita' di tempi
aggiuntivi occorrenti in relazione allo specifico handicap.
La domanda dovra' contenere la firma autografa del concorrente.
Non si terra' conto delle domande presentate o spedite a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito.
Del pari non si terra' conto delle domande che non contengano tutte
le indicazioni precisate nel presente articolo; l'omissione anche di
una sola dichiarazione comporta l'esclusione dell'aspirante dal
concorso, a meno che l'omessa dichiarazione relativa ad un requisito
sia desumibile dall'intero contesto della domanda presentata o da
altri documenti ad essa allegati.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per
eventuali disguidi postali o telegrafici o, comunque, imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 4.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice del concorso e' nominata secondo le
modalita' di cui al decreto ministeriale 27 luglio 1988, n. 534 ed al
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 5.
Prove d'esame
Le prove d'esame consisteranno in tre prove scritte e una prova
orale vertenti sui seguenti argomenti:
prima prova scritta: bibliografia;
seconda prova scritta: biblioteconomia;
terza prova scritta: composizione in lingua straniera, a scelta
del candidato, fra l'inglese, il francese, il tedesco e lo spagnolo;
Prova orale: argomenti delle materie delle prove scritte, nonche'
sulla contabilita' generale dello Stato, con particolare riferimento
all'amministrazione e contabilita' generale delle universita'.
Alle prove scritte saranno ammessi i candidati che nella
valutazione dei titoli abbiano riportato un punteggio non inferiore a
20/40 o equivalente.
Art. 6.
T i t o l i
La valutazione dei titoli sara' effettuata sulla base dei
documenti prodotti dai candidati e per le categorie e con il
punteggio qui di seguito indicati:
a) titolo di studio: diploma di laurea, scuola di
specializzazione, dottorato di ricerca, fino ad un massimo di 12/40 o
equivalente;
b) idoneita' conseguita ai concorsi per esami di accesso a pari
qualifica funzionale della stessa area, fino ad un massimo di 2/40 o
equivalente;
c) pubblicazioni scientifiche, fino ad un massimo di 12/40 o
equivalente;
d) incarichi e servizi speciali, fino ad un massimo di 12/40 o
equivalente;
e) altri titoli, ivi comprese le idoneita' a concorsi per
l'accesso alle qualifiche funzionali settima e superiori della stessa
area, fino ad un massimo di 2/40 o equivalente.
La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, e'
effettuata prima delle prove scritte e il risultato della valutazione
dei titoli sara' reso noto agli interessati prima dell'effettuazione
delle medesime.
Alle prove scritte saranno ammessi i candidati che nella
valutazione dei titoli abbiano riportato un punteggio non inferiore a
20/40 o equivalente.
Saranno valutati solo i titoli prodotti in originale o in copia
autenticata o in copia dichiarata conforme all'originale mediante
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403,
conformemente all'allegato Mod. B.
Saranno, inoltre, valutati i titoli dichiarati, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403,
nella domanda di partecipazione al concorso o mediante dichiarazione
sostitutiva di certificazione, conformemente all'allegato Mod. C.
Al titoli redatti in lingua straniera deve essere allegata una
traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo
straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare ovvero da un traduttore ufficiale oppure certificata
conforme al testo straniero mediante dichiarazione sostitutiva di
atto di notorieta' resa ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, conformemente all'allegato Mod.
B.
I titoli stessi dovranno essere prodotti unitamente alla domanda
oppure dovranno essere spediti con raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine utile per la presentazione delle
domande, pena la non valutazione. Non potranno essere presi in
considerazione altri titoli presentati successivamente.
Tale documentazione non e' richiesta nei casi in cui
l'amministrazione ne sia in possesso o ne possa disporre facendo
richiesta ad altre pubbliche amministrazioni. A tal fine dovra'
essere espressamente indicata nella domanda la documentazione di cui
il candidato intende avvalersi, ai sensi dell'art. 18 della legge 7
agosto 1990, n. 241.
Art. 7.
Diario delle prove di esame
Il diario delle prove d'esame, con l'indicazione dell'ora, del
giorno, del mese e del luogo in cui le stesse si svolgeranno, verra'
comunicato ai candidati, a mezzo raccomandata, almeno quindici giorni
prima dell'inizio delle prove scritte.
I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal
concorso, sono tenuti a presentarsi nel luogo, nei giorni e nell'ora
indicati nella convocazione.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato
in ciascuna delle prime tre prove una votazione di non meno 14/20 o
equivalente.
Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sara'
data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna
prova.
L'avviso per la presentazione alla prova orale verra' dato ai
singoli candidati ammessi, a mezzo raccomandata, con almeno venti
giorni di anticipo rispetto alla data in cui essi debbono sostenerla.
La prova orale non si intende superata se il candidato non
ottiene una votazione complessiva di almeno 14/20 o equivalente.
Le sedute della commissione giudicatrice durante lo svolgimento
della prova orale sono pubbliche; al termine di ogni seduta la
commissione stessa forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sara' affisso nella
sede degli esami.
Il punteggio complessivo delle prove di esame sara' determinato
sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, la
media dei voti riportati nelle prove scritte, ed il voto ottenuto nel
colloquio.
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di
riconoscimento:
a) tessera personale di riconoscimento rilasciata da una
pubblica amministrazione;
b) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o
passaporto o carta d'identita'.
I suddetti documenti non devono essere scaduti per decorso del
termine di validita' previsto per ciascuno di essi.
Art. 8.
Preferenze a parita' di merito
I concorrenti che abbiano superato il colloquio, dovranno far
pervenire a questa Universita', entro il termine perentorio di
quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui
l'hanno sostenuto, i documenti in carta semplice, oppure una
dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, di cui agli allegati modelli B e
C, attestanti il possesso dei titoli di preferenza, a parita' di
valutazione, gia' indicati nella domanda, dai quali risulti,
altresi', il possesso del requisito alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
Tale documentazione non e' richiesta nei casi in cui le pubbliche
amministrazioni ne siano in possesso o ne possano disporre facendo
richiesta ad altre pubbliche amministrazioni, su indicazione del
candidato.
A parita' di merito precede il candidato appartenente alla
qualifica funzionale superiore; a parita' di qualifica precede il
candidato con maggiore anzianita' effettiva nella qualifica stessa.
Qualora l'appartenenza alla qualifica funzionale o l'anzianita'
effettiva nella qualifica stessa non risultino determinanti al fine
di stabilire la preferenza, i titoli che danno diritto a preferenza
sono i seguenti:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque
titolo per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il
concorso;
18) i coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta'.
Art. 9.
Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria generale
di merito
Esaurite le procedure concorsuali, con decreto del direttore
amministrativo sara' approvata la graduatoria di merito secondo
l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata nelle prove
d'esame, sommata al punteggio conseguito nella valutazione dei
titoli, con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze
previste dall'art. 8 del presente bando; con lo stesso provvedimento
sara', inoltre, dichiarato il vincitore del concorso sotto condizione
sospensiva dell'accertamento del possesso dei requisiti per
l'ammissione all'impiego.
La graduatoria di merito, approvata dall'organo competente, sara'
pubblicata all'albo ufficiale dell'Universita' degli studi di Perugia
- piazza Universita', 1. Di tale pubblicazione sara' data notizia
mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4a serie speciale.
Dalla data di pubblicazione di detto avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
La graduatoria stessa rimane efficace per un biennio.
Art. 10.
Costituzione del rapporto di lavoro
Tra l'amministrazione universitaria che ha indetto il concorso ed
il candidato dichiarato vincitore, verra' stipulato un contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Il lavoratore dovra' assumere servizio nella sede e nella data
stabilita dall'amministrazione universitaria.
La mancata assunzione del servizio nella data stabilita comporta
l'immediata perdita del diritto ad essere assunto nella nuova
qualifica, salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento.
L'interessato, entro trenta giorni dalla data di assunzione del
servizio, dovra' presentare i documenti di cui al successivo art. 11.
Al vincitore del concorso ammesso all'impiego sara' corrisposto
il trattamento economico previsto dal vigente C.C.N.L.,
corrispondente alla seconda qualifica funzionale del ruolo speciale,
oltre l'eventuale retribuzione individuale di anzianita' maturata nel
ruolo di provenienza nonche' gli assegni spettanti a norma delle
vigenti disposizioni.
Il periodo di prova e' determinato in mesi tre, non rinnovabili o
prorogabili, secondo quanto previsto dall'art. 17 del C.C.N.L. dei
dipendenti del comparto Universita', in vigore dal 21 maggio 1996.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato
risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in
servizio. Durante il periodo di prova il dipendente ha diritto alla
conservazione del posto ed in caso di mancato superamento della
prova, a domanda, e' restituito alla qualifica e profilo di
provenienza.
Il dipendente, fatte salve le possibilita' di trasferimento
d'ufficio nei casi previsti dalla legge, dovra' rimanere in servizio
presso l'Universita' degli studi di Perugia per un periodo non
inferiore a sette anni.
Art. 11. Presentazione dei documenti a seguito di assunzione in
servizio
Il concorrente dichiarato vincitore, ai fini dell'accertamento
dei requisiti previsti, dovra' produrre entro il termine previsto dal
precedente art. 10 una dichiarazione sostitutiva di certificazione,
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, attestante il possesso dei requisito relativo al titolo di
studio previsto dall'art. 2 del presente bando di concorso.
Inoltre, dovranno essere prodotti in carta legale i seguenti
documenti:
1) certificato rilasciato da una unita' sanitaria locale,
ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o da un
medico militare, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con la
precisazione che si e' eseguito l'accertamento sierologico del
sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Gli
invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, altresi', ai sensi
dell'art. 19, secondo comma, della legge n. 482/1968, una
dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che
l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidita' o
mutilazione, non puo' riuscire di pregiudizio alla salute e
all'incolumita' dei compagni di lavoro; l'amministrazione sottoporra'
a visita medica di controllo il vincitore del concorso, in base alla
normativa vigente, in data non anteriore a sei mesi rispetto alla
data di stipula del contratto.
2) copia integrale dello stato matricolare, aggiornato alla
data di stipula del contratto medesimo.
Inoltre, il vincitore dovra' produrre anche la dichiarazione di
opzione per la nuova qualifica.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al
testo straniero redatto dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale oppure certificata
conforme al testo straniero mediante dichiarazione sostitutiva di
atto di notorieta' resa ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, conformemente all'allegato Mod.
B.
I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se
spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
Il vincitore stesso sara' invitato a regolarizzare entro trenta
giorni, decorrenti dalla data di ricezione dell'invito, pena la
risoluzione del contratto, la documentazione incompleta o affetta da
vizio sanabile.
Art. 12.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 10, primo comma, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso l'Universita' degli studi di Perugia, per le finalita' di
gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati
automatizzata anche successivamente all'instaurazione del rapporto di
lavoro medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
Art. 13.
Rinvio circa le modalita' di espletamento del concorso
Per quanto non previsto dal presente bando valgono le
disposizioni vigenti in materia, in quanto compatibili.
Perugia, 21 luglio 2000
Il direttore amministrativo: Santini
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