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MINISTERO DELLA DIFESA
Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi
centootto ufficiali in servizio permanente nei ruoli speciali delle
Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni,
dell'Arma dei trasporti e materiali, del Corpo sanitario e del
Corpo di commissariato dell'Esercito, per l'anno 2020.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.54 del 14/7/2020 |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 20E07588 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 108 |
Scadenza: | 13/8/2020 |
Tags: | IN EVIDENZA Militari e FF.AA. |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante «Norme per l'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1998, concernente la
definizione per gli ufficiali di complemento e per gli appartenenti
al ruolo dei marescialli delle corrispondenze tra armi, corpi, ruoli,
categorie e specialita' ai fini della partecipazione ai concorsi per
la nomina a ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali
dell'esercito;
Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali
generali;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il
«codice dell'amministrazione digitale» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, contenente
«codice delle pari opportunita' tra uomo e donna»;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante la «direttiva
tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare e della direttiva
tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare»;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, concernente il «bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e il bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020» (legge di bilancio 2018);
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021 (legge di bilancio 2019);
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022 (legge di bilancio 2020);
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«codice dell'ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni, e, in particolare, il titolo II del libro IV,
concernente norme per il reclutamento del personale militare, e
l'art. 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non
regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari,
delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato
maggiore della difesa, degli Stati maggiori di forza armata e del
Comando generale dell'Arma dei carabinieri emanati in attuazione
della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla
loro sostituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare», e successive modifiche e
integrazioni, e, in particolare, il titolo II del libro IV,
concernente norme per il reclutamento del personale militare;
Visto il decreto del Ministro della difesa 18 ottobre 2018,
recante «disciplina dei concorsi per il reclutamento degli ufficiali
in servizio permanente dell'esercito italiano, della marina militare
e dell'aeronautica militare» emanato ai sensi dell'art. 647 del
sopraindicato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
Visto il decreto del Ministro della difesa 15 maggio 2020 - in
corso di registrazione presso la Corte dei conti - recante «regime
transitorio dei reclutamenti degli ufficiali dei ruoli speciali in
servizio permanente dell'esercito italiano, della marina militare e
dell'aeronautica militare» emanato ai sensi del decreto legislativo
27 dicembre 2019;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante disposizioni per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle forze amate e di polizia;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
modificazioni legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l'art. 8
concernente semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove
selettive;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 -
recante, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della
Direzione generale per il personale militare;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'art.
635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel corpo nazionale dei
vigili del fuoco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per il reclutamento delle Forze armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco», a norma della legge 12 gennaio 2015,
n. 2;
Vista la direttiva tecnica, datata 9 febbraio 2016,
dell'Ispettorato generale della sanita' militare, recante «modalita'
tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici»,
emanata ai sensi del precitato decreto del presidente della
Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
Visto l'art. 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94,
recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle
carriere del personale delle Forze armate», che ha modificato l'art.
635, comma 2 del codice dell'ordinamento militare, disponendo che i
parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza
muscolare e alla massa metabolicamente attiva non sono accertati nei
confronti del personale militare in servizio in possesso
dell'idoneita' incondizionata al servizio militare;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE, recante il regolamento generale sulla protezione
dei dati;
Viste le lettere dello Stato maggiore della difesa n. M_D SSMD
REG2017 0121617 del 16 agosto 2017, n. M_D SSMD REG2018 0090528 del
12 giugno 2018 e n. M_D SSMD 0106545 del 19 giugno 2019, concernenti
i reclutamenti autorizzati per gli anni 2018, 2019 e 2020;
Vista la lettera dello Stato maggiore dell'esercito n. M_D
E0012000 REG2020 0105008 del 26 giugno 2020;
Visti i commi 1-bis, 1-ter e 2-bis dell'art. 635, i commi 1-bis e
1-ter dell'art. 640, il comma 1 dell'art. 655, il comma 1 dell'art.
656 e il comma 1-quinques dell'art. 2196-bis del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, recante il «codice dell'ordinamento militare»
introdotti dal decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, recante
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del
personale delle Forze armate, ai sensi dell'art. 1, commi 2, lettera
a), 3, 4 e 5 della legge 1° dicembre 2018, n. 132»;
Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, recante «codice dell'ordinamento militare»,
introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale
stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle
Forze armate, i termini di validita' delle graduatorie finali
approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma
non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti
dal codice stesso;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 -
registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, reg.ne succ. n.
1832 - concernente la sua nomina a direttore generale per il
personale,
Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
1. Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami:
a) concorso per il reclutamento di 57 (cinquantasette)
sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale delle armi di
fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'esercito,
con riserva di 9 (nove) posti a favore del coniuge e dei figli
superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado
(se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze
di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, con riserva
di 29 (ventinove) posti a favore degli appartenenti al ruolo dei
marescialli, con riserva di 3 (tre) posti a favore degli appartenenti
al ruolo dei sergenti e con riserva di 3 (tre) posti a favore degli
appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente;
b) concorso per il reclutamento di 16 (sedici) sottotenenti in
servizio permanente nel ruolo speciale dell'arma dei trasporti e
materiali dell'esercito, con riserva di 2 (due) posti a favore del
coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea
collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale
delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e
per causa di servizio, con riserva di 8 (otto) posti a favore degli
appartenenti al ruolo dei marescialli, con riserva di 1 (uno) posto a
favore degli appartenenti al ruolo dei sergenti e con riserva di 1
(uno) posto a favore degli appartenenti al ruolo dei volontari in
servizio permanente;
c) concorso per il reclutamento di 5 (cinque) sottotenenti in
servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario
dell'Esercito, con riserva di 1 (uno) posto a favore del coniuge e
dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di
secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate
e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio
e con riserva di 3 (tre) posti a favore degli appartenenti al ruolo
dei marescialli;
d) concorso per il reclutamento di 30 (trenta) sottotenenti in
servizio permanente nel ruolo speciale del corpo di commissariato
dell'esercito, con riserva di 4 (quattro) posti a favore del coniuge
e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di
secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate
e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di
servizio, con riserva di 15 (quindici) posti a favore degli
appartenenti al ruolo dei marescialli, con riserva di 2 (due) posti a
favore degli appartenenti al ruolo dei sergenti e con riserva di 2
(due) posti a favore degli appartenenti al ruolo dei volontari in
servizio permanente.
2. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1, i posti
riservati eventualmente non ricoperti per insufficienza di
riservatari idonei potranno essere devoluti alle altre categorie di
concorrenti di cui al successivo art. 2, secondo l'ordine della
graduatoria di merito.
3. Resta impregiudicata per l'amministrazione la facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di
concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dai
concorsi o l'ammissione al corso applicativo dei vincitori, in
ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili,
ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie
o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso,
ove necessario, l'amministrazione della Difesa ne dara' immediata
comunicazione nel sito www.difesa.it, che avra' valore di notifica a
tutti gli effetti e per gli interessati, nonche' nel portale dei
concorsi on-line del Ministero della difesa. In ogni caso la stessa
amministrazione provvedera' a formalizzare la citata comunicazione
mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
4. Nel caso in cui l'amministrazione eserciti la potesta' di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
5. La Direzione generale per il personale militare si riserva
altresi' la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere
eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di
candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per
l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di
recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' data notizia mediante
avviso pubblicato nel portale dei concorsi on-line di cui al
successivo art. 3 e nei siti internet www.difesa.it,
www.esercito.difesa.it, definendone le modalita'. Il citato avviso
avra' valore di notifica a tutti gli effetti, per tutti gli
interessati.
Art. 2
Requisiti di partecipazione
1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 possono
partecipare:
a) gli ufficiali inferiori di complemento dell'esercito -
appartenenti a una delle armi o corpi che consentono la
partecipazione ai rispettivi concorsi indicati nell'allegato A
(costituente parte integrante del presente bando) - in congedo dopo
aver completato senza demerito la ferma biennale di cui all'art. 1005
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Tali ufficiali devono:
non aver riportato un giudizio di inidoneita' all'avanzamento
al grado superiore;
aver svolto almeno 12 mesi di servizio in ferma biennale
senza demerito;
non aver superato, alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi, il giorno
di compimento del 52° anno di eta', elevato al 55° anno di eta' per
il concorso di cui al precedente art. 1, lettera c);
b) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art.
1, comma 1 gli ufficiali in ferma prefissata che, alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande indicato nel
successivo art. 4, non hanno superato il giorno di compimento del 52°
anno di eta', elevato al 55° anno di eta' per il concorso di cui al
precedente art. 1, lettera c) e hanno completato almeno un anno di
servizio in tale posizione, compreso il periodo di formazione;
c) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art.
1, comma 1 gli ufficiali inferiori di complemento dell'esercito
facenti parte delle forze di completamento, per essere stati
richiamati per esigenze correlate con le missioni internazionali
ovvero impegnati in attivita' addestrative, operative e logistiche
sia sul territorio nazionale sia all'estero.
Non rientrano, pertanto, in tale categoria gli ufficiali di
complemento che sono stati richiamati, a mente dell'art. 1255 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per addestramento
finalizzato all'avanzamento nel congedo;
d) i sottufficiali appartenenti al ruolo dei marescialli
dell'esercito aventi una delle specializzazioni o appartenenti ad una
delle categorie che consentono la partecipazione ai rispettivi
concorsi riportate nell'allegato B (costituente parte integrante del
presente bando). Detto personale, alla data di scadenza del termine
di presentazione delle domande:
deve avere maturato almeno 5 anni di anzianita' nel ruolo di
provenienza;
deve aver svolto almeno 1 anno di comando di plotone o
reparto corrispondente ovvero di impiego in incarichi tecnici
previsti per la specializzazione di appartenenza, riportando
qualifiche non inferiori a «nella media»;
non deve aver superato il giorno di compimento del 52° anno
di eta', elevato al 55° anno di eta' per il concorso di cui al
precedente art. 1, lettera c);
non deve aver riportato un giudizio di inidoneita'
all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo anno di servizio;
e) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art.
1, comma 1 i sottufficiali appartenenti al ruolo dei sergenti
dell'Esercito che, alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di partecipazione, non hanno superato il
giorno di compimento del 52° anno di eta', elevato al 55° anno di
eta' per il concorso di cui al precedente art. 1, lettera c), hanno
almeno 5 anni di permanenza in detto ruolo con qualifiche non
inferiori a «nella media» e che non abbiano riportato un giudizio di
non idoneita' all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo anno di
servizio;
f) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art.
1, comma 1, i volontari in servizio permanente dell'esercito che alla
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di
partecipazione, abbiano svolto almeno cinque anni di permanenza in
detto ruolo, riportando qualifiche non inferiori a «nella media», non
abbiano riportato un giudizio di non idoneita' all'avanzamento al
grado superiore nell'ultimo anno di servizio e non abbiano superato
il giorno di compimento del 52° anno di eta', elevato al 55° anno di
eta' per il concorso di cui al precedente art. 1, lettera c);
g) per il Corpo/Arma di appartenenza, i frequentatori dei corsi
normali dell'Accademia militare dell'esercito che non abbiano
completato il secondo o il terzo anno del previsto ciclo formativo,
purche' idonei in attitudine militare, nonche' i frequentatori dei
corsi normali delle accademie militari iscritti ai corsi universitari
quinquennali a ciclo unico che hanno superato gli esami del terzo
anno, siano idonei in attitudine militare e non abbiano superato il
giorno di compimento del 30° anno di eta' alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande;
h) gli idonei non vincitori di precedenti concorsi per la
nomina a tenente in servizio permanente dei ruoli normali
corrispondenti a quelli speciali per cui sono indetti i concorsi di
cui al precedente art. 1, comma 1 che, se in servizio, non hanno
riportato un giudizio di inidoneita' all'avanzamento al grado
superiore nell'ultimo anno. Il personale giudicato idoneo non
vincitore in precedenti concorsi per la nomina a ufficiale in
servizio permanente del ruolo normale del Corpo degli Ingegneri
dell'Esercito puo' partecipare ai concorsi di cui alle lettere a) e
b) del comma 1 del precedente art. 1. Tale personale non deve aver
superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande di partecipazione ai concorsi, il giorno di compimento
del 35° anno di eta'.
2. Fermo restando quanto gia' indicato nel precedente comma 1, i
concorrenti, alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande di partecipazione ai concorsi, di cui al successivo
art. 4, dovranno:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana;
b) non aver superato i limiti di eta' indicati al precedente
comma 1. Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti
disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non
trovano applicazione;
c) essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale che consenta l'iscrizione ai
corsi universitari, ovvero di un titolo di studio di durata
quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per l'ammissione
ai corsi universitari dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n.
910 e successive modificazioni e integrazioni. Per i titoli di studio
conseguiti all'estero e' richiesta idonea certificazione di
equipollenza o di equivalenza rilasciata dalle competenti autorita'
ai sensi della normativa vigente. Il candidato che non sia ancora in
possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovra'
dichiarare nella domanda di partecipazione di aver presentato la
relativa richiesta;
d) godere dei diritti civili e politici;
e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego presso una Pubblica amministrazione, licenziati
dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio,
da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o di Polizia
per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a
esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica;
f) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non
colposi. Se militare, non avere in atto un procedimento disciplinare
avviato a seguito di procedimento penale che non si sia concluso con
sentenza irrevocabile di assoluzione perche' il fatto non sussiste
ovvero perche' l'imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi
dell'art. 530 del codice di procedura penale. Ogni variazione della
posizione giudiziaria che intervenga fino al conseguimento della
nomina a ufficiale in servizio permanente deve essere segnalata con
immediatezza con le modalita' indicate nel successivo art. 5, comma
3;
g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
h) avere tenuto condotta incensurabile;
i) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle
istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di
sicurezza dello Stato;
j) non aver riportato sanzioni disciplinari di stato nel
quinquennio antecedente alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
3. Coloro che risultano in possesso dei requisiti per partecipare
a piu' di uno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1
dovranno necessariamente indicare il concorso (uno solo) al quale
intendono partecipare.
4. Il conferimento della nomina ai vincitori dei concorsi indetti
con il presente bando e l'ammissione dei medesimi al prescritto corso
applicativo sono subordinati:
a) al possesso dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale al
servizio incondizionato quali ufficiali in servizio permanente dei
ruoli speciali dell'Esercito, da accertarsi con le modalita'
prescritte dai successivi articoli 11, 12 e 13. La patologia che ha
determinato la permanente non idoneita' in modo parziale al servizio
militare incondizionato, a seguito di ferite o lesioni dipendenti da
causa di servizio, non costituisce causa di esclusione;
b) al possesso, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, del requisito della condotta
e delle qualita' morali prescritto per l'ammissione ai concorsi nella
magistratura, da accertarsi d'ufficio con le modalita' previste dalla
vigente normativa.
5. I requisiti di cui al precedente comma 2 devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande di partecipazione ai concorsi. Gli stessi, ad eccezione di
quello di cui al precedente comma 2, lettera b) dovranno essere
mantenuti all'atto del conferimento della nomina a ufficiale in
servizio permanente e per tutta la durata del corso applicativo.
Art. 3
Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa
1. Nell'ambito del processo di snellimento e semplificazione
dell'azione amministrativa, le procedure di concorso di cui all'art.
1 del presente bando saranno gestite tramite il portale dei concorsi
on-line del Ministero della difesa (da ora in poi portale),
raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it, area «siti
di interesse e approfondimenti», pagina «Concorsi e Scuole Militari»,
link «concorsi on-line» ovvero collegandosi direttamente al sito
«https://concorsi.difesa.it***RAQUO***.
2. Attraverso detto portale, i candidati potranno presentare
domanda di partecipazione ai concorsi di cui al precedente art. 1 e
ricevere con le modalita' di cui al successivo art. 5 le successive
comunicazioni inviate dalla Direzione generale per il personale
militare o da enti dalla stessa delegati alla gestione dei concorsi.
3. Per usufruire dei servizi offerti dal portale, i candidati
dovranno essere in possesso di credenziali rilasciate da un gestore
di identita' digitale nell'ambito del Sistema pubblico di identita'
digitale (SPID) ovvero di apposite chiavi di accesso che saranno
fornite al termine di una procedura guidata di accreditamento
necessaria per attivare il proprio univoco profilo nel portale
medesimo.
4. La procedura guidata di registrazione, descritta alla voce
«istruzioni» del portale, viene attivata con una delle seguenti
modalita':
a. senza smart card: fornendo un indirizzo di posta
elettronica, una utenza di telefonia mobile intestata ovvero
utilizzata dal concorrente e gli estremi di un documento di
riconoscimento in corso di validita' rilasciato da un'amministrazione
dello Stato;
b. con smart card: mediante carta d'identita' elettronica
(CIE), carta nazionale dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento
elettronica rilasciata da un'amministrazione dello Stato (decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi del
comma 8 dell'art. 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
ovvero firma digitale.
Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione, nonche'
prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale
(compresa la presentazione delle domande di partecipazione ai
concorsi), i concorrenti dovranno leggere attentamente le
informazioni inerenti le modalita' di utilizzo del portale stesso.
5. Conclusa la fase di accreditamento, l'interessato acquisisce
le credenziali (userid e password) per poter accedere al proprio
profilo cosi' creato nel portale. In caso di smarrimento, e'
attivabile la procedura di recupero delle stesse dalla pagina
iniziale del portale.
6. Sempre tramite il portale dei concorsi i Comandi degli
enti/reparti di appartenenza dovranno produrre la scheda di sintesi
di cui al successivo art. 6. A tal fine riceveranno all'indirizzo di
posta elettronica istituzionale inserito dai candidati nella domanda
di partecipazione un'e-mail riportante le informazioni per l'accesso
alla specifica area dedicata nella quale troveranno l'elenco della
documentazione da produrre per il personale loro dipendente.
Art. 4
Domande di partecipazione
1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati
compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso,
secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il termine
perentorio di 30 (trenta) giorni decorrenti da quello successivo alla
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
2. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul portale,
scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare
on-line la domanda. Il sistema informatico salva automaticamente nel
proprio profilo on-line una bozza della candidatura all'atto del
passaggio ad una successiva pagina della domanda, ferma la necessita'
di completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di
cui al precedente comma 1. Per gli allegati alla domanda, qualora
previsti, il modulo riportera' le indicazioni che guideranno il
concorrente nel corretto inserimento degli stessi.
3. I candidati potranno integrare o modificare quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione, ovvero revocare la stessa, entro la
scadenza del termine previsto per la presentazione della stessa.
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione della
domanda di partecipazione al concorso, dichiarazioni integrative o
modificative rispetto a quanto dichiarato nella domanda stessa gia'
inoltrata potranno essere trasmesse dai candidati con le modalita' e
in ordine ai contenuti indicati nel successivo art. 5, comma 3.
4. Nella domanda di partecipazione i concorrenti devono indicare
i loro dati anagrafici, le informazioni attestanti il possesso dei
requisiti di partecipazione, i titoli cha danno luogo a riserva o
preferenza a parita' di punteggio. Nella domanda di partecipazione,
ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 4 della legge 8
marzo 1989, n. 101 e n. 6 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, i concorrenti che ne facciano espressa
richiesta potranno sostenere nel primo giorno feriale successivo le
prove previste nei giorni di festivita' religiose ebraiche rese note
annualmente con decreto del Ministro dell'interno. In caso di
impossibilita' materiale o giuridica di svolgimento differito delle
prove per i concorrenti che ne facciano richiesta, queste saranno
fissate per tutti i concorrenti in un giorno che non coincida con
quello di riposo sabbatico o di altre festivita' religiose
riconosciute dalla legge.
5. Terminata la compilazione i candidati procedono all'inoltro al
sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal
proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video e,
successivamente, un messaggio di posta elettronica dell'avvenuta
acquisizione. Con l'inoltro della candidatura il sistema generera'
una ricevuta della stessa che riporta tutti i dati inseriti in sede
di compilazione. Tale ricevuta, che verra' automaticamente salvata ed
eventualmente aggiornata a seguito di integrazioni e/o modifica da
parte dell'utente, nell'area personale del profilo utente nella
sezione «i miei concorsi», sara' sempre disponibile per le esigenze
del concorrente e dovra' essere esibita e, ove richiesto, consegnata
in occasione della prima prova concorsuale.
6. Il sistema provvedera' a informare i Comandi degli
enti/reparti d'appartenenza dei concorrenti, tramite messaggio
all'indirizzo di posta elettronica istituzionale (non pec) indicato
dal candidato in sede di compilazione della domanda, dell'avvenuta
presentazione della stessa da parte del personale alle rispettive
dipendenze e a trasmettere ai suddetti comandi copia della domanda di
partecipazione. Detti candidati dovranno verificare l'avvenuta
ricezione del messaggio di cui al presente comma e l'avvenuta
acquisizione della copia della domanda di partecipazione da parte dei
Comandi degli enti/reparti d'appartenenza che provvederanno agli
adempimenti previsti.
7. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo,
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza
la previa registrazione al portale non saranno prese in
considerazione e il candidato non sara' ammesso alla procedura
concorsuale.
8. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale,
che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione
delle domande, l'amministrazione si riserva di prorogare il relativo
termine di scadenza per un numero di giorni congruo rispetto a quelli
di mancata operativita' del sistema. Dell'avvenuto ripristino e della
proroga del termine per la presentazione delle domande sara' data
notizia con avviso pubblicato nel sito www.difesa.it e nel portale,
secondo quanto previsto dal successivo art. 5. In tal caso, resta
comunque invariata, all'iniziale termine di scadenza per la
presentazione delle domande di cui al precedente comma 1, la data
relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al
precedente art. 2 del presente bando.
9. Qualora l'avaria del sistema informatico centrale per la
presentazione delle domande on-line del portale dei concorsi sia tale
da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la
Direzione generale per il personale militare provvedera' a informare
i candidati con avviso pubblicato sul sito www.difesa.it e nel
portale, circa le determinazioni adottate al riguardo.
10. Con l'invio telematico della domanda con le modalita'
indicate nel precedente comma 5, il candidato, oltre a manifestare
esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati
personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento
dell'iter concorsuale (in quanto il conferimento di tali dati e'
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione), si assume la responsabilita' penale circa eventuali
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Si precisa, al
riguardo, che l'accertamento della resa di dichiarazioni mendaci
finalizzate a trarre un indebito beneficio comportera':
la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le
valutazioni di pertinenza;
l'esclusione dal concorso o la decadenza a seguito
dell'incorporazione dell'interessato.
Art. 5
Comunicazioni con i concorrenti
1. Tramite il proprio profilo nel portale, il concorrente puo'
anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale sezione
sara' suddivisa in un'area pubblica relativa alle comunicazioni di
carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, variazione del
diario di svolgimento delle prove scritte, calendari di svolgimento
delle selezioni fisio-psico-attitudinali, delle prove di efficienza
fisica, delle prove orali, ecc.), e un'area privata nella quale
saranno rese disponibili le comunicazioni di carattere personale
relative al medesimo. Della presenza di tali comunicazioni i
concorrenti riceveranno notizia mediante messaggio di posta
elettronica, inviato all'indirizzo fornito in fase di registrazione,
ovvero con sms.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo, pubblicate anche nel
sito www.difesa.it hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei
confronti di tutti i candidati. Le eventuali comunicazioni di
carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con
messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se
dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con
lettera raccomandata o telegramma.
3. Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione
delle domande, variazioni e/o integrazioni della domanda di
partecipazione al concorso (variazioni della residenza o del
recapito, dell'indirizzo di posta elettronica, dell'eventuale
indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di utenza di
telefonia fissa e mobile, variazioni relative alla propria posizione
giudiziaria, ecc.) possono essere trasmesse a mezzo e-mail
all'indirizzo di posta elettronica istituzionale
persomil@persomil.difesa.it ovvero all'indirizzo di posta certificata
persomil@postacert.difesa.it, e per conoscenza in aggiunta
all'indirizzo r1d1s2@persomil.difesa.it. Non saranno prese in
considerazione le comunicazioni pervenute al solo indirizzo
r1d1s2@persomil.difesa.it. A tutti i messaggi di cui al presente
comma dovra' comunque essere allegata copia per immagine (file
formato pdf o jpeg con dimensione massima 3 mb) di un valido
documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.
4. L'amministrazione della Difesa non assume alcuna
responsabilita' circa eventuali disguidi derivanti da errate, mancate
o tardive comunicazioni di variazioni dell'indirizzo di posta
elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia fisso e mobile
da parte dei candidati.
5. Per semplificare le operazioni di gestione del flusso
automatizzato della posta in ingresso alla Direzione generale per il
personale militare, l'oggetto di tutte le comunicazioni che i
concorrenti intenderanno inviare dovra' essere preceduto dal codice
«RS_EI_2019_2S», seguito dalla categoria del concorso per il quale il
concorrente partecipa:
«RS_ RS_EI_2020_2S_AAVV» per le armi varie dell'Esercito;
«RS_EI_2020_2S_TRAMAT» per l'Arma dei trasporti e materiali
dell'Esercito;
«RS_EI_2020_2S_COM» per il Corpo di commissariato
dell'Esercito;
«RS_EI_2020_2S_SAN» per il Corpo di sanita' dell'Esercito.
Art. 6
Istruttoria delle domande e documentazione d'ufficio
1. Il sistema provvedera' ad informare i comandi/reparti/enti di
appartenenza, tramite messaggio al rispettivo indirizzo di posta
elettronica istituzionale (non pec) indicato dal concorrente in sede
di compilazione della domanda, dell'avvenuta presentazione della
stessa da parte del personale alle loro dipendenze. Per il personale
in congedo l'Ente di appartenenza e' quello che detiene la
documentazione personale e matricolare.
2. Tali comandi/reparti/enti, ricevuta la domanda di
partecipazione, dovranno provvedere a:
a) redigere, per ciascun concorrente, apposito documento
caratteristico, redatto fino alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso, con la
seguente motivazione: «partecipazione al concorso per il reclutamento
di ufficiali in servizio permanente nei ruoli speciali
dell'esercito»;
b) redigere, per ciascun concorrente, la scheda di valutazione
titoli utili alla preselezione di cui all'allegato C. Tale scheda
dovra' essere inviata tramite pec al Centro di selezione e
reclutamento nazionale dell'esercito - SM - ufficio reclutamento e
concorsi (centro_selezione@postacert.difesa.it) entro il termine
massimo di giorni 10 (dieci) dal termine di presentazione della
domande di partecipazione al concorso;
c) nominare, con Ordine del giorno del comandante dell'ente,
un'apposita commissione interna (composta da presidente, 1° membro e
2° membro) che rediga, per ogni candidato, la scheda di sintesi di
cui all'allegato D che fa parte integrante del bando, avendo cura di
riportare, tra l'altro, gli estremi della documentazione
caratteristica in ordine cronologico comprensiva del previsto
giudizio valutativo, redatto dalle competenti autorita' gerarchiche,
chiuso alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda. La predetta scheda di sintesi dovra' essere compilata,
firmata dalla commissione interna e controfirmata dal comandante
dell'ente o suo delegato e dal candidato, e trasmessa on-line tramite
il portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa, secondo
le modalita' indicate nell'allegato E, entro il termine massimo di
giorni 30 (trenta) dal termine di presentazione della domande di
partecipazione al concorso.
3. I militari non in servizio dovranno compilare e sottoscrivere
il documento indicato al precedente comma 2, paragrafo b).
Non saranno prese in considerazione schede di sintesi inoltrate
con qualsiasi mezzo, anche telematico, diverso rispetto a quelli
sopraindicati.
Art. 7
Svolgimento dei concorsi
1. Lo svolgimento dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma
1 prevede:
a) prova di preselezione per titoli, di possibile svolgimento
solo nel caso vengano superate le 1500 domande;
b) prova scritta di cultura generale;
c) prova scritta di cultura tecnico-professionale;
d) valutazione dei titoli;
e) prove di efficienza fisica;
f) accertamenti sanitari;
g) accertamento attitudinale;
h) prova orale;
i) prova orale facoltativa di lingua straniera.
Alle prove e agli accertamenti i concorrenti dovranno esibire la
carta d'identita' o altro documento di riconoscimento provvisto di
fotografia, in corso di validita', rilasciato da un'amministrazione
dello Stato.
2. All'atto dell'emissione del decreto dirigenziale di cui al
successivo art. 15, comma 2 di approvazione della graduatoria di
merito del concorso cui partecipano, tutti i concorrenti - compresi
quelli di sesso femminile per i quali la positivita' del test di
gravidanza abbia comportato, ai sensi dell'art. 580 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, un temporaneo
impedimento all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica - dovranno
essere risultati idonei in tutte le prove e in tutti gli accertamenti
previsti dal precedente comma 1.
3. I concorrenti in servizio dovranno presentarsi alle prove e
accertamenti di cui al precedente comma 1 in uniforme di servizio, ad
eccezione di quelle di efficienza fisica per le quali e' prevista la
tenuta ginnica; i concorrenti provenienti dal congedo sono altresi'
invitati a presentarsi alle suddette prove indossando un
abbigliamento consono alla sede d'esame.
4. L'ordine delle prove indicate al precedente comma 1, lettere
e), f) e g) potra' subire variazioni dettate dalle esigenze
organizzative del Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'esercito.
Art. 8
Commissioni
1. Con successivi decreti saranno nominate le commissioni
esaminatrici per l'eventuale prova di preselezione, le prove scritte
e orali, per la valutazione dei titoli e per la formazione della
graduatoria di ciascun concorso, che saranno cosi' composte:
a) per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a):
1) un ufficiale di grado non inferiore a colonnello in
servizio, presidente;
2) cinque Ufficiali di grado non inferiore a maggiore (uno
per ciascuna delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio,
trasmissioni) in servizio, membri;
3) uno o piu' docenti o esperti della scuola lingue estere
dell'esercito, membro aggiunto per l'effettuazione del joint forces
language test (JFLT) di lingua inglese;
4) un docente o esperto, che potra' essere diverso in
funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per
la prova orale facoltativa di lingua straniera;
5) un ufficiale inferiore o un sottufficiale di grado non
inferiore a primo maresciallo, ovvero un dipendente civile del
Ministero della difesa appartenente alla terza area funzionale,
segretario senza diritto al voto;
b) per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b):
1) un ufficiale di grado non inferiore a colonnello dell'Arma
dei trasporti e dei materiali in servizio, presidente;
2) tre ufficiali di grado non inferiore a maggiore dell'Arma
dei trasporti e dei materiali in servizio, membri;
3) uno o piu' docenti o esperti della scuola lingue estere
dell'esercito, membro aggiunto per l'effettuazione del JFLT di lingua
inglese;
4) un docente o esperto, che potra' essere diverso in
funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per
la prova orale facoltativa di lingua straniera;
5) un ufficiale inferiore o un Sottufficiale di grado non
inferiore a primo maresciallo, ovvero un dipendente civile del
Ministero della difesa appartenente alla terza area funzionale,
segretario senza diritto di voto;
c) per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera c):
1) un ufficiale di grado non inferiore a colonnello del Corpo
sanitario dell'Esercito in servizio, presidente;
2) tre ufficiali di grado non inferiore a maggiore del Corpo
sanitario dell'Esercito in servizio, membri;
3) uno o piu' docenti o esperti della scuola lingue estere
dell'Esercito, membro aggiunto per l'effettuazione del JFLT di lingua
inglese;
4) un docente o esperto, che potra' essere diverso in
funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per
la prova orale facoltativa di lingua straniera;
5) un ufficiale inferiore o un sottufficiale di grado non
inferiore a primo maresciallo, ovvero un dipendente civile del
Ministero della difesa appartenente alla terza area funzionale,
segretario senza diritto di voto;
d) per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera d):
1) un Ufficiale di grado non inferiore a colonnello del Corpo
di commissariato dell'Esercito in servizio, presidente;
2) tre ufficiali di grado non inferiore a maggiore del Corpo
di commissariato dell'Esercito in servizio, membri;
3) uno o piu' docenti o esperti della scuola lingue estere
dell'Esercito, membro aggiunto per l'effettuazione del JFLT di lingua
inglese;
4) un docente o esperto, che potra' essere diverso in
funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per
la prova orale facoltativa di lingua straniera;
5) un ufficiale inferiore o un sottufficiale di grado non
inferiore a primo maresciallo, ovvero un dipendente civile del
Ministero della difesa appartenente alla terza area funzionale,
segretario senza diritto di voto;
e) per l'eventuale prova di preselezione:
1) l'ufficiale piu' anziano tra i presidenti di cui alle
precedenti lettere a), b), c) e d), presidente;
2) almeno due tra gli altri presidenti suindicati, membri;
3) un ufficiale inferiore o un sottufficiale di grado non
inferiore a primo maresciallo, ovvero un dipendente civile del
Ministero della difesa appartenente alla terza area funzionale, tra
quelli di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma,
segretario.
2. Parimenti con successivi decreti saranno nominate le
commissioni per le prove di efficienza fisica, per gli accertamenti
sanitari, per l'accertamento attitudinale e per gli ulteriori
accertamenti sanitari, uniche per tutti e tre i concorsi, che saranno
cosi' composte:
a) per le prove di efficienza fisica:
1) un ufficiale in servizio di grado non inferiore a tenente
colonnello, presidente;
2) due ufficiali di grado inferiore a quello del presidente
in servizio, membri;
3) un ufficiale inferiore ovvero sottufficiale appartenente
al ruolo marescialli, segretario.
La commissione si avvarra', durante l'espletamento delle prove,
di personale del Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito;
b) per gli accertamenti sanitari:
1) un ufficiale medico in servizio di grado non inferiore a
tenente colonnello, presidente;
2) due o piu' ufficiali medici di grado non inferiore a
capitano, in servizio, membri;
3) un ufficiale inferiore ovvero sottufficiale appartenente
al ruolo marescialli, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti o di medici specialisti esterni;
c) per l'accertamento attitudinale:
1) un ufficiale in servizio di grado non inferiore a tenente
colonnello, presidente;
2) due ufficiali, specialisti in selezione attitudinale o con
qualifica di «perito in materia di selezione attitudinale», di grado
inferiore a quello del presidente, ovvero funzionari sanitari
psicologi appartenenti alla terza area funzionale del Ministero della
difesa, membri;
3) un ufficiale inferiore ovvero sottufficiale appartenente
al ruolo marescialli, segretario.
Detta commissione si avvarra' del contributo
tecnico-specialistico di ufficiali del Corpo sanitario in servizio
permanente laureati in psicologia che potranno essere coadiuvati da
psicologi civili convenzionati presso il Centro di selezione e
reclutamento nazionale dell'Esercito;
d) per gli ulteriori accertamenti sanitari:
1) ufficiale medico in servizio di grado non inferiore a
tenente colonnello, presidente;
2) due o piu' Ufficiali medici di grado non inferiore a
capitano, in servizio, membri;
3) un ufficiale inferiore ovvero sottufficiale appartenente
al ruolo marescialli, segretario senza diritto di voto.
Gli ufficiali medici facenti parte di detta commissione dovranno
essere diversi da quelli che hanno fatto parte della commissione per
gli accertamenti sanitari di cui alla precedente lettera b) del
presente comma.
Art. 9
Preselezione per titoli (eventuale)
Nel caso in cui dovessero essere presentate complessivamente piu'
di 1500 (millecinquecento) domande di partecipazione ai concorsi di
cui all'art. 1 del presente bando, tutti i concorrenti saranno
sottoposti a una procedura di preselezione per titoli (basata su
titoli di studio, corsi militari, riconoscimenti posseduti e sanzioni
disciplinari, di cui all'allegato C del presente bando), al termine
della quale verra' stilata una graduatoria, unica per tutti i
concorsi, al fine di individuare i concorrenti da ammettere a
sostenere le prove successive: i concorrenti classificatisi ai primi
1500 (mille) posti della graduatoria di cui sopra e quelli che hanno
riportato lo stesso punteggio del concorrente collocato al 1500°
posto sono ammessi alle successive prove.
Art. 10
Prove scritte
1. I partecipanti ai concorsi di cui al precedente art. 1 saranno
ammessi - con riserva di accertamento del possesso dei requisiti
prescritti per la partecipazione al concorso - a sostenere le
seguenti prove scritte:
a) prova scritta di cultura generale, consistente in una serie
di quesiti a risposta multipla predeterminata, non meno di 100
(cento) da risolvere nel tempo massimo di 100 (cento) minuti, volti
ad accertare il grado di conoscenza della lingua italiana anche sul
piano ortogrammaticale e sintattico, la conoscenza di argomenti di
attualita', di educazione civica, di storia, di geografia, di
matematica, di logica matematica e della lingua inglese. La
ripartizione dei quesiti e le modalita' di svolgimento della prova
sono indicate nell'allegato F che costituisce parte integrante del
presente bando. La banca dati dalla quale saranno tratti i predetti
quesiti sara' resa disponibile nel sito
www.esercito.difesa.it/concorsi-e-arruolamenti/ufficiali;
b) prova scritta di cultura tecnico-professionale, di durata
massima di 180 minuti, consistente nello svolgimento di un elaborato
vertente sui programmi d'esame riportati nel citato allegato F al
presente bando.
Per quanto concerne le modalita' di svolgimento delle predette
prove scritte, saranno osservate le disposizioni degli articoli 13,
14 e 15, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487.
2. La prova scritta di cultura generale avra' luogo, per ciascuno
dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, con inizio non
prima delle 8,30 presso il Centro di selezione e reclutamento
nazionale dell'Esercito di Foligno, caserma «Gonzaga del Vodice»,
viale Mezzetti n. 2, secondo il calendario che sara' pubblicato sul
portale dei concorsi.
Ulteriori informazioni riguardo lo svolgimento delle prove
potranno essere chieste al Centro di selezione e reclutamento
nazionale dell'Esercito - SM - Ufficio reclutamento e concorsi al
numero 0742/357814 (mail: uadrs@ceselna.esercito.difesa.it,
concorsiruolinormali@ceselna.esercito.difesa.it) o Ministero della
difesa - Direzione generale per il personale militare - Sezione
relazioni con il pubblico numero 06/517051012 (mail:
urp@persomil.difesa.it).
I concorrenti ai quali non e' stata comunicata l'esclusione dal
concorso sono tenuti a presentarsi presso la sede d'esame almeno
un'ora prima di quella fissata per l'inizio della prova, muniti di
carta d'identita' o di altro valido documento di riconoscimento,
provvisto di fotografia, rilasciato da un'amministrazione dello
Stato, avendo al seguito il messaggio di avvenuta acquisizione della
domanda ovvero copia della stessa con gli estremi di acquisizione,
rilasciati al concorrente medesimo con le modalita' di cui all'art.
4, comma 4 del presente decreto.
L'occorrente per lo svolgimento della prova sara' fornito ai
concorrenti sul posto, compresa una penna a sfera con inchiostro
indelebile, l'unica con la quale dovra' essere redatta la prova
scritta.
I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno
considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali che
saranno le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore.
3. La correzione della prova scritta di cultura generale sara'
effettuata subito dopo lo svolgimento con l'ausilio di sistemi
informatizzati. La valutazione sara' espressa in trentesimi in
relazione al numero di risposte esatte. Per essere ammessi a
sostenere la prova scritta di cultura tecnico-professionale, di cui
al successivo comma 4, i concorrenti dovranno riportare il punteggio
di 18/30.
L'esito della prova sara' reso noto ai concorrenti il giorno
stesso, all'ora che sara' stata indicata dai presidenti delle
rispettive commissioni esaminatrici. Nella sede d'esame verra'
affisso in bacheca l'elenco degli idonei e quello degli inidonei.
Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti e nei
confronti di tutti i concorrenti. I punteggi conseguiti nelle prove
scritte di cultura generale saranno inseriti nell'area privata della
sezione comunicazioni del portale dei concorsi.
4. La prova scritta di cultura tecnico-professionale avra' luogo,
per ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1,
presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito
di Foligno, caserma «Gonzaga del Vodice», viale Mezzetti n. 2,
secondo il calendario che sara' pubblicato sul portale dei concorsi.
L'occorrente per lo svolgimento della prova sara' fornito ai
concorrenti sul posto, compresa una penna a sfera con inchiostro
indelebile, l'unica con la quale dovra' essere redatta la prova
scritta.
I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno
considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali che
saranno le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore.
5. La prova scritta di cultura tecnico - professionale sara'
superata da coloro che avranno conseguito un punteggio non inferiore
a 18/30.
L'elenco degli idonei alle prove scritte di cultura
tecnico-professionale e il calendario con le modalita' di
convocazione alle prove e accertamenti di cui ai successivi articoli
12, 13 e 14 del presente bando saranno resi noti con avviso inserito
nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei
concorsi. Tale avviso sara', inoltre, consultabile nei siti
www.esercito.difesa.it e www.difesa.it, e avra' valore di notifica a
tutti gli effetti e nei confronti di tutti i concorrenti. I punteggi
conseguiti nelle prove scritte di cultura tecnico-professionale
saranno inseriti nell'area privata della sezione comunicazioni del
portale dei concorsi. Ulteriori informazioni potranno essere chieste
al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale
militare - Sezione relazioni con il pubblico numero 06/517051012
(mail: urp@persomil.difesa.it).
Art. 11
Valutazione dei titoli di merito
1. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali
nel rispetto della economicita' e celerita' dell'azione
amministrativa, le commissioni esaminatrici di cui al precedente art.
8, comma 1 valuteranno, previa identificazione dei relativi criteri,
i titoli di merito dei soli concorrenti che risulteranno idonei alla
prova scritta di cultura tecnico professionale. A tal fine le
commissioni, dopo aver corretto in forma anonima gli elaborati,
procederanno a identificare esclusivamente gli autori di quelli
giudicati insufficienti, in modo da definire, per sottrazione,
l'elenco dei concorrenti idonei. Il riconoscimento di questi ultimi
dovra' comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito.
Le commissioni esaminatrici valuteranno i titoli, posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande (non
saranno considerati validi i titoli pervenuti successivamente a detto
termine), che siano stati dichiarati con le modalita' indicate nel
precedente art. 4, ovvero risultino dalla documentazione matricolare
e caratteristica.
2. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli di merito da
valutare nei predetti concorsi e' pari a 28/30, cosi' ripartiti:
a) qualita' militari e professionali o esperienze professionali
documentate svolte presso amministrazioni pubbliche: fino ad un
massimo di punti 7/30. In tale ambito la commissione attribuira' fino
a punti 1,5/30 per il personale che ha frequentato il «corso di
branca» e fino a punti 1/30 per il servizio prestato in qualita' di
ufficiale in ferma prefissata;
b) partecipazione ad operazioni previste da disposizioni di
legge (operazioni all'estero e/o sul territorio nazionale): fino ad
un massimo di punti 5/30, attribuendo punti 0,3/30 per ogni mese di
servizio (o frazione superiore a 15 giorni) effettivamente prestato
in operazioni all'estero ovvero punti 0,15/30 per ogni mese di
servizio (o frazione superiore a 15 giorni) effettivamente prestato
in operazioni sul territorio nazionale;
c) titolo di studio posseduto in aggiunta a quello minimo
prescritto per la partecipazione al concorso: fino ad un massimo di
punti 4/30. In particolare saranno attribuiti i seguenti punteggi:
1) per ciascun diploma universitario con corso di durata
biennale: punti 0,5/30;
2) per ciascuna laurea o diploma universitario con corso di
durata triennale: punti 3/30;
3) per ciascuna laurea specialistica-magistrale: punti 4/30
(con assorbimento del punteggio previsto per la laurea triennale
propedeutica al suo conseguimento);
d) ricompense: fino ad un massimo di punti 5/30. In particolare
saranno attribuiti i seguenti punteggi:
1) per ogni medaglia d'oro al valor militare o al valor
civile o al valore dell'Esercito, di Marina, Aeronautico e dell'Arma
dei carabinieri: punti 4,5/30;
2) per ogni medaglia d'argento al valor militare o al valor
civile o al valore dell'Esercito, di Marina, Aeronautico e dell'Arma
dei carabinieri: punti 3,5/30;
3) per ogni medaglia di bronzo al valor militare o al valor
civile o al valore dell'Esercito, di Marina, Aeronautico e dell'Arma
dei Carabinieri o croce al valor militare: punti 2,5/30;
4) per ogni croce d'oro al merito dell'Esercito / dell'Arma
dei Carabinieri o medaglia d'oro al merito di Marina / Aeronautico:
punti 1,5/30;
5) per ogni croce d'argento al merito dell'Esercito /
dell'Arma dei Carabinieri o medaglia d'argento al merito di Marina /
Aeronautico: punti 1/30;
6) per ogni croce di bronzo al merito dell'Esercito /
dell'Arma dei carabinieri o medaglia di bronzo al merito di Marina /
Aeronautico: punti 0,8/30;
7) per ogni encomio solenne: punti 0,75/30;
8) per ogni encomio semplice: punti 0,5/30;
9) per ogni elogio: punti 0,25/30;
e) periodi di comando: fino ad un massimo di punti 3/30,
attribuendo punti 0,1/30 per ogni mese (o frazione superiore a 15
giorni) di comando o attribuzioni specifiche ovvero in incarichi
tecnici delle specializzazioni di appartenenza;
f) altri titoli: fino ad un massimo di punti 2/30. In
particolare saranno attribuiti i seguenti punteggi:
1) per corsi universitari post laurea: fino a punti 1/30;
2) per il diploma di maestro dello sport rilasciato dal
Comitato olimpico nazionale italiano al termine di un corso di durata
triennale: punti 1,5/30;
3) per la qualifica di istruttore riconosciuta dalle
norme/direttive delle Forze armate: punti 0,5/30;
g) possesso dell'attestato di bilinguismo italo-tedesco
riferito al titolo di studio richiesto per la partecipazione al
concorso di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni: punti
2.
Art. 12
Prove di efficienza fisica
1. I concorrenti, che nella prova scritta di cultura
tecnico-professionale hanno riportato un punteggio di almeno 18/30,
saranno ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica e, se
idonei, saranno sottoposti agli accertamenti sanitari di cui al
successivo art. 13 del presente bando e all'accertamento attitudinale
di cui al successivo art. 14.
Le prove e gli accertamenti di cui sopra avranno luogo presso il
Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito di
Foligno, secondo il calendario di convocazione che sara' reso noto
nell'avviso di cui al precedente art. 10, comma 5.
Coloro che non si presenteranno nel giorno previsto saranno
considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, quali che
saranno le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore.
2. I concorrenti dovranno presentarsi presso il predetto centro
muniti di tenuta ginnica e dovranno esibire il certificato di
idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per le discipline
sportive riportate nella tabella B del decreto del Ministero della
sanita' del 18 febbraio 1982, in corso di validita' (non anteriore ad
un anno dalla data di presentazione), rilasciato da un medico
appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero da
struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il Servizio
sanitario nazionale e che esercita in tali ambiti in qualita' di
medico specializzato in medicina dello sport. La mancata
presentazione di tale certificato determinera' l'esclusione del
concorrente dal concorso.
I soli concorrenti non in servizio dovranno esibire i seguenti
documenti, in originale o in copia resa conforme secondo le modalita'
stabilite dalla legge:
a) referto, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario
nazionale, con data non anteriore a giorni 60 (sessanta) rispetto a
quella di presentazione, relativo al risultato della ricerca dei
markers virali anti HAV IgG, HBsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV. La
mancata presentazione di detto certificato determinera' l'esclusione
del concorrente dal concorso;
b) certificato, conforme al modello riportato nell'allegato G,
che costituisce parte integrante del presente bando, rilasciato dal
proprio medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre
1978 n. 833, che attesti lo stato di buona salute, la
presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi
manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a
farmaci o alimenti (e la presenza di altre patologie di rilievo per
il reclutamento). Tale certificato dovra' avere una data di rilascio
non anteriore a sei mesi a quella di presentazione;
c) referto, rilasciato da una struttura sanitaria, anche
militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale,
attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita' per
anticorpi HIV, in data non anteriore a giorni 60 (sessanta) rispetto
alla data di presentazione per gli accertamenti. La mancata
presentazione di tale referto comportera' l'esclusione del
concorrente dal concorso;
d) referto, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario
nazionale, con data non anteriore a giorni 60 (sessanta) rispetto a
quella di presentazione, relativo al risultato
dell'intradermoreazione di Mantoux o in alternativa, relativo al
risultato del test Quantiferon, e, per i positivi, Rx del torace in
due proiezioni. I positivi alla intradermoreazione di Mantoux, oltre
l'Rx del torace in due proiezioni, dovranno produrre comunque il
referto del risultato del test Quantiferon;
e) i concorrenti che abbiano subito interventi chirurgici o
ricoveri in strutture sanitarie dovranno produrre copia delle
relative cartelle cliniche che saranno acquisite agli atti, quale
parte integrante della cartella degli accertamenti sanitari del
concorrente e, pertanto, non saranno restituite.
3. In aggiunta alle sopraindicate certificazioni di cui al
precedente comma 2, le concorrenti di sesso femminile dovranno
presentare i seguenti documenti:
a) le sole concorrenti non in servizio: referto attestante
l'esito di ecografia pelvica eseguito presso struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio
sanitario nazionale entro i 60 (sessanta) giorni precedenti la data
di presentazione. La mancata presentazione di detto certificato
determinera' l'esclusione della concorrente dal concorso;
b) referto attestante l'esito del test di gravidanza - mediante
analisi su sangue o urine - effettuato entro i cinque giorni
precedenti la data di presentazione alle prove medesime, presso
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata
con il Servizio sanitario nazionale. Le concorrenti che non
esibiranno tale referto saranno sottoposte (al solo fine della
effettuazione in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e
degli esami previsti al successivo art. 13, comma 2) al test di
gravidanza, volto ad escludere la sussistenza di detto stato. Infatti
l'accertato stato di gravidanza impedira' alla concorrente di essere
sottoposta alle prove di efficienza fisica e produrra' l'effetto
indicato al successivo art. 13, comma 6.
Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovra'
essere prodotta in originale o in copia resa conforme secondo le
modalita' stabilite dalla legge.
4. Tutti i concorrenti, compresi quelli in servizio, devono
inoltre presentarsi muniti di un referto, rilasciato in data non
anteriore ad un mese antecedente la visita da una struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio
sanitario nazionale, attestante l'analisi delle urine per la ricerca
dei seguenti cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o
psicotrope: oppiacei, cocaina, cannabinoidi, anfetamina,
metanfetamina, MDMA e metadone in accordo con il provvedimento
Stato-Regioni del 30 ottobre 2007 integrato con il Provvedimento del
18 settembre 2008. Resta impregiudicata la facolta' per
l'amministrazione di sottoporre a drug-test i vincitori dei concorsi
di cui al precedente art. 1.
5. La documentazione sanitaria di cui ai precedenti commi 2, 3 e
4 del presente articolo dovra' essere consegnata al personale del
Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito - SM -
ufficio reclutamento e concorsi che, con l'ausilio di personale
medico del Servizio sanitario del Centro di selezione e di
reclutamento nazionale dell'Esercito, verifichera' la validita' delle
certificazioni di volta in volta prodotte dai concorrenti, redigendo
per ciascuno apposito verbale. I concorrenti che per l'inizio degli
accertamenti sanitari non siano in possesso anche di uno solo dei
suddetti documenti sanitari, con l'eccezione dell'esame radiografico
e - per il personale femminile - del test di gravidanza, non saranno
ammessi agli accertamenti sanitari e quindi esclusi dal concorso.
Contestualmente, verranno avviate senza indugio alla competente
commissione per gli accertamenti sanitari le concorrenti per le quali
il test di gravidanza sara' risultato positivo ai fini dell'adozione
del provvedimento di cui al successivo art. 13, comma 6 del presente
bando.
6. Il prospetto delle prove di efficienza fisica, distinte per
sesso dei concorrenti, e' riportato nell'allegato H, che costituisce
parte integrante del presente bando.
In tale allegato sono precisate la modalita' di svolgimento delle
prove, sia per i concorrenti di sesso maschile sia per quelli di
sesso femminile, al fine di rendere piu' omogeneo l'andamento di tali
prove, ridurre le cause di incidente nell'esecuzione delle stesse e
consentire una preparazione piu' specifica da parte dei concorrenti.
Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi indicati
per le due categorie di concorrenti, determinera' giudizio di
inidoneita' e quindi l'esclusione dal concorso.
Il medesimo allegato H contiene disposizioni circa i
comportamenti che dovranno tenere i concorrenti, a pena di
esclusione, per le ipotesi di esiti di precedente infortunio o di
infortunio verificatosi durante l'effettuazione degli esercizi.
7. La commissione preposta alle prove di efficienza fisica:
a) sottoporra' i concorrenti agli esercizi obbligatori secondo
quanto previsto nei commi precedenti, redigendo o completando il
relativo verbale;
b) attribuira' il punteggio corrispondente indicato nel citato
allegato H. Tale punteggio, che in ogni caso non potra' superare
complessivamente i 20 punti, sara' comunicato seduta stante ai
concorrenti e concorrera' alla formazione della graduatoria di merito
di cui al successivo art. 16.
Art. 13
Accertamenti sanitari
1. I concorrenti che avranno conseguito giudizio di idoneita'
nelle prove di efficienza fisica saranno sottoposti, sempre presso il
Centro predetto, a cura della commissione di cui al precedente art.
8, comma 2, lettera b) ad accertamenti sanitari volti al
riconoscimento del possesso dell'idoneita' psico-fisica al servizio
militare quali ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale
delle Armi o del Corpo per il quale hanno chiesto di concorrere.
2. I concorrenti saranno sottoposti alla verifica del possesso di
una composizione corporea, forza muscolare e massa metabolicamente
attiva nei limiti previsti dall'art. 587 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come modificato dall'art. 4,
comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 17
dicembre 2015, n. 207, da effettuarsi con le modalita' di cui alla
direttiva tecnica datata 9 febbraio 2016, dell'Ispettorato generale
della sanita' militare; ai sensi dell'art. 635, comma 2 del decreto
legislativo n. 66 del 15 marzo 2010, cosi' come modificato dall'art.
1, comma 9, lettera c) del decreto legislativo n. 94 del 29 maggio
2017, i suddetti parametri fisici non saranno oggetto di un nuovo
accertamento nei confronti del personale militare in servizio in
possesso dell'idoneita' incondizionata al servizio militare.
3. I concorrenti in servizio dovranno presentare la dichiarazione
medica del dirigente del Servizio sanitario attestante il
mantenimento dell'idoneita' al servizio militare incondizionato
secondo il modello di cui all'allegato I. Tale certificazione dovra'
essere portata al seguito dai candidati in servizio e consegnata alla
commissione per gli accertamenti sanitari. La mancata presentazione
di tale attestazione determinera' l'esclusione del concorrente dal
concorso. Il personale dichiarato inidoneo permanentemente al
servizio militare incondizionato in modo parziale ovvero inidoneo
all'impiego nei teatri operativi e/o all'effettuazione delle prove di
controllo dell'efficienza operativa, prevista dalla direttiva n.
100/162.200 ITER del 17 aprile 2000 dello Stato maggiore
dell'Esercito e successive aggiunte e varianti, non riunisce i
requisiti sanitari necessari per la partecipazione al concorso. La
patologia che ha determinato la permanente non idoneita' in modo
parziale al servizio militare incondizionato, a seguito di ferite o
lesioni dipendenti da causa di servizio, non costituisce causa di
esclusione.
4. Per il solo personale non in servizio sara' verificata la
funzionalita' visiva: visus corretto non inferiore a 16/10
complessivi con lenti frontali ben tollerate (da portare al seguito)
e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede di meno, raggiungibile
con correzione non superiore alle 4 diottrie per la sola miopia,
anche in un solo occhio, e non superiore alle 3 diottrie, anche per
un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione, senso cromatico,
campo visivo e motilita' oculare normali accertati mediante visita
oculistica. Senso cromatico normale accertato alle tavole pseudo
isocromatiche o, in difetto, alle matassine colorate. Sono ammessi
gli esiti di trattamento Lasik e gli esiti di fotocheratoablazione
senza disturbi funzionali e con integrita' del fondo oculare.
5. La suddetta commissione, prima di eseguire la visita medica
generale, disporra' esclusivamente per i concorrenti non in servizio
le visite specialistiche e gli accertamenti di laboratorio di seguito
indicati:
a) visita cardiologica con E.C.G.;
b) visita oculistica;
c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
d) visita psicologica e psichiatrica;
e) analisi completa delle urine con esame del sedimento;
f) analisi del sangue concernente:
1) emocromo completo;
2) glicemia;
3) creatinemia;
4) transaminasemia (GOT - GPT);
5) bilirubinemia totale e frazionata;
6) trigliceridemia;
7) colesterolemia;
8) gamma GT;
9) dosaggio ematico del glucosio 6 - fosfato - deidrogenasi
(G6PD).
g) visita medica generale; in tale sede la commissione
giudichera' inidoneo il candidato che presenti tatuaggi o altre
alterazioni volontarie dell'aspetto fisico non conseguenti a
interventi di natura comunque sanitaria che, per la loro sede o
natura, siano deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o della
dignita' della condizione militare. Qualora gli stessi siano
possibile indice di personalita' abnorme sara' effettuato un
accertamento con visita psichiatrica e con appropriati test
psicodiagnostici;
h) ogni ulteriore indagine clinico-specialistica, di
laboratorio e/o strumentale (compreso l'esame radiografico) ritenuta
utile per conseguire l'adeguata valutazione clinica e medico-legale
del concorrente. Nel caso in cui si rendera' necessario sottoporre il
concorrente a indagini radiografiche, indispensabili per
l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o
pregresse, non altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse
metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere,
dopo essere stato edotto dei benefici e dei rischi connessi
all'effettuazione dell'esame, apposita dichiarazione di consenso
informato conforme al modello riportato nell'allegato L.
Tutti i concorrenti, anche quelli in servizio, saranno sottoposti
a esami diagnostici volti ad accertare l'abuso sistematico di alcool.
Tale verifica sara' effettuata in base all'anamnesi, alla visita
medica diretta e alla valutazione degli esami ematochimici (gamma GT,
GOT, GPT e MCV). In caso di sospetta positivita', il concorrente
sara' rinviato ad altra data per consegnare il referto attestante
l'esito della CDT (ricerca ematica della transferrina carboidrato
carente) che il concorrente medesimo avra' cura di effettuare, in
proprio, presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o
privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale. I
concorrenti che hanno subito interventi chirurgici o ricoveri in
strutture sanitarie, ovvero sono stati affetti da patologie
rilevanti, sono tenuti a portare al seguito la relativa
documentazione sanitaria da esibire, a richiesta, alla Commissione di
cui all'art. 8, comma 2, lettera b).
6. In caso di accertato stato di gravidanza la commissione
preposta ai suddetti accertamenti psico-fisici non potra' in nessun
caso procedere agli accertamenti di cui al precedente comma 5 e
dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90,
secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo
impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.
Pertanto, le candidate il cui stato di gravidanza e' stato accertato
anche con le modalita' previste dal presente articolo, non possono
essere sottoposte agli accertamenti psicofisici e, ai sensi del
regolamento, sono ammesse d'ufficio, anche in deroga, per una sola
volta, ai limiti di eta', a svolgere i predetti accertamenti
nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di
tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio puo'
essere revocato, su istanza di parte, se il suddetto stato di
temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi
necessari per la definizione della graduatoria. Fermo restando il
numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate
rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria
finale di merito del concorso per il quale hanno presentato istanza
di partecipazione sono avviate alla frequenza del primo corso di
formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono state
rinviate.
7. Saranno giudicati idonei i concorrenti cui sia stato
attribuito il seguente profilo sanitario minimo:
=====================================================================
| PS | CO | AC | AR | AV | LS | LI | VS | AU |
+=======+=======+=======+=======+=======+======+======+======+======+
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+------+
Per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal
coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale,
dell'enzima G6PD non puo' essere motivo di esclusione, ai sensi
dell'art. 1 della legge n. 109/2010, richiamata nelle premesse al
bando. Altresi', i concorrenti riconosciuti affetti dal predetto
deficit di G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta
informazione e di responsabilizzazione, rinvenibile nell'allegato «M»
del bando.
8. Non saranno giudicati idonei dalla predetta commissione i
concorrenti con:
a) imperfezioni e infermita' previste dalla vigente normativa
in materia di inabilita' al servizio militare;
b) imperfezioni e infermita' per le quali le vigenti direttive
per delineare il profilo sanitario stabiliscono l'attribuzione di
coefficiente 3 o 4 nelle caratteristiche somatofunzionali (ad
eccezione della caratteristica somato-funzionale AV qualora
l'attribuzione del coefficiente 3 o 4 sia determinata da carenza,
totale o parziale, dell'enzima G6PD);
c) positivita' degli accertamenti diagnostici per l'uso, anche
saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per
l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
d) disturbi della parola anche in forma lieve (dislalia o
disartria);
e) imperfezioni e infermita' che, seppur non contemplate nei
precedenti alinea, risultino comunque incompatibili con
l'espletamento delle mansioni di Ufficiale in servizio permanente;
f) malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari
per la frequenza del corso.
9. La commissione per gli accertamenti sanitari, seduta stante,
comunichera' al concorrente l'esito della visita medica,
sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
a) «idoneo quale Ufficiale dei ruoli speciali dell'Esercito in
servizio permanente»;
b) «inidoneo quale Ufficiale dei ruoli speciali dell'Esercito
in servizio permanente», con indicazione della causa della
inidoneita'.
I concorrenti che, all'atto degli accertamenti sanitari sono
riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente
insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da
lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque entro i
successivi trenta giorni, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione
sanitaria a cura della stessa commissione medica per verificare
l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica. Detti concorrenti saranno
ammessi con riserva a sostenere l'accertamento attitudinale di cui al
successivo art. 14. I concorrenti che non avranno recuperato, al
momento della nuova visita, la prevista idoneita' saranno giudicati
inidonei ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sara' comunicato
seduta stante agli interessati.
10. I concorrenti che sotto il profilo sanitario sono giudicati
inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove. Essi
potranno tuttavia presentare, seduta stante, al Centro di selezione e
reclutamento nazionale dell'Esercito - SM - ufficio reclutamento e
concorsi, specifica istanza di riesame di tale giudizio di
inidoneita', che dovra' essere poi supportata da specifica
documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica o da una
struttura accreditata presso il Servizio sanitario nazionale. Tale
documentazione dovra' improrogabilmente giungere, con le modalita'
indicate nel precedente art. 5, comma 3, al suddetto Centro di
selezione entro il decimo giorno successivo a quello della visita
medica. Il mancato inoltro nei termini e con le modalita' previste
della documentazione sanitaria comportera' il rigetto della
sopracitata istanza di riesame.
La documentazione sanitaria inviata dai concorrenti a supporto
dell'istanza di cui sopra sara' valutata dalla commissione di cui al
precedente art. 8, comma 2, lettera d) che, solo se lo riterra'
necessario, sottoporra' gli interessati ad ulteriori accertamenti
sanitari, prima di emettere il giudizio definitivo.
Per ragioni di carattere organizzativo, al fine di contrarre i
tempi delle procedure concorsuali e contenere i costi derivanti
dall'impiego delle commissioni di cui al precedente art. 8, comma 2,
lettera b) e c), i concorrenti giudicati inidonei che presentino
istanza di ulteriori accertamenti sanitari potranno essere ammessi,
con riserva, a sostenere l'accertamento attitudinale di cui al
successivo art. 14.
11. In caso di mancato accoglimento dell'istanza, i concorrenti
riceveranno, sempre dal Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito, comunicazione che il giudizio di inidoneita' riportato
al termine degli accertamenti sanitari e' da intendersi confermato.
Analogamente, in caso di accoglimento dell'istanza, i concorrenti
riceveranno, sempre dal Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito, formale comunicazione.
12. I concorrenti, dichiarati inidonei anche a seguito della
valutazione sanitaria di cui al precedente comma 11, o degli
ulteriori accertamenti sanitari disposti o che ad essi avranno
rinunciato, saranno esclusi dal concorso.
13. I candidati non in servizio gia' giudicati idonei agli
accertamenti sanitari nei 365 giorni precedenti la data di
presentazione presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito per l'effettuazione degli accertamenti sanitari
nell'ambito di un concorso della Forza armata, qualora presentino il
relativo verbale di notifica dovranno presentarsi muniti
esclusivamente dei seguenti documenti/referti:
a) un certificato conforme all'allegato G, che costituisce
parte integrante del presente bando, rilasciato dal proprio medico di
fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, che
attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse
manifestazioni emolitiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a
farmaci o alimenti (e la presenza di altre patologie di rilievo per
il reclutamento). Tale certificato dovra' avere una data di rilascio
non anteriore a sei mesi a quella di presentazione;
b) test per la ricerca dei cataboliti urinari delle seguenti
sostanze: oppiacei, cocaina, cannabinoidi, amfetamina, metanfetamina,
MDMA e metadone in accordo con il provvedimento Stato-Regioni del 30
ottobre 2007 integrato con il Provvedimento del 18 settembre 2008.
Tale documento dovra' avere una data di rilascio non anteriore a 60
giorni dalla presentazione;
c) esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV) con data di
effettuazione non anteriore a 60 giorni dalla presentazione.
La commissione per gli accertamenti sanitari, verificata la
suddetta documentazione, procedera' esclusivamente a sottoporre i
candidati alla verifica dell'abuso di alcool in base all'anamnesi,
alla visita medica diretta e alla valutazione degli esami
ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV). In caso di sospetto, i
candidati saranno rinviati ad altra data per consegnare il referto
attestante l'esito del test della CDT (ricerca ematica della
transferrina carboidrato carente) con eventuale test di conferma
mediante HPLC in caso di positivita', che il concorrente medesimo
avra' cura di effettuare, in proprio, presso una struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio
sanitario nazionale.
Art. 14
Accertamento attitudinale
1. Al termine degli accertamenti sanitari i concorrenti giudicati
idonei e, con riserva, quelli di cui al precedente art. 13, comma 9 e
10 saranno sottoposti, dalla commissione per l'accertamento
attitudinale a verifica dell'idoneita' attitudinale tenendo conto
degli esiti del colloquio psico attitudinale integrato e dei relativi
test/questionario. Detta verifica, intesa a valutare le qualita'
attitudinali e caratteriologiche necessarie per il reclutamento in
qualita' di Ufficiale del ruolo speciale in servizio permanente
vertera' sulle seguenti aree di indagine:
a) area dell'adattabilita' al contesto militare;
b) area relazionale (dimensione interpersonale);
c) area del lavoro (dimensione produttiva/gestionale);
d) area emozionale (dimensione intrapersonale),
secondo le modalita' indicate nella «Direttiva tecnica per
l'accertamento dei requisiti di personalita' e attitudinali per il
reclutamento del personale militare e per l'ammissione alle scuole
militari dell'Esercito» - anno 2020 dello Stato maggiore
dell'Esercito.
2. Il giudizio espresso dalla commissione che, adeguatamente
motivato, dovra' essere comunicato per iscritto seduta stante agli
interessati, e' definitivo. Pertanto i concorrenti giudicati inidonei
saranno esclusi dal concorso. Il giudizio di idoneita' non
comportera' attribuzione di alcun punteggio.
Art. 15
Accertamento della lingua inglese e prova orale
1. Saranno ammessi a sostenere l'accertamento della lingua
inglese e la prova orale prevista per ciascuno dei concorsi di cui al
precedente art. 1, comma 1 i concorrenti risultati idonei alle prove
scritte, alle prove di efficienza fisica, agli accertamenti sanitari
e a quello attitudinale.
La prova orale, che avra' luogo nelle sedi e nei giorni che
saranno comunicati agli interessati con le modalita' indicate nel
precedente art. 5, sara' articolata in due fasi distinte:
a. un accertamento della lingua inglese mediante test JFLT;
b. un colloquio, di durata non superiore a 40 minuti, su almeno
quattro materie estratte a sorte dal programma riportato nel citato
allegato F al presente bando.
2. I concorrenti che non si presenteranno nei giorni stabiliti
saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso quali
che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore.
3. Al temine del test JFLT, per il quale non e' previsto alcun
risultato minimo per il superamento della prova, verra' attribuito un
punteggio, secondo le modalita' riportate nell'allegato F.
4. La prova orale di cultura tecnico-professionale, effettuata
secondo le modalita' indicate nel citato allegato F al presente
bando, si intendera' superata se i concorrenti avranno riportato una
votazione di almeno 18/30.
5. I concorrenti idonei alla prova orale, sempreche' lo abbiano
chiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosteranno una
prova orale facoltativa di lingua straniera scelta fra l'arabo, il
francese, il persiano-farsi, il portoghese, il russo, il
serbo-croato, lo spagnolo e il tedesco, con le modalita' riportate
nel gia' citato allegato F.
La prova facoltativa di lingua straniera si svolgera'
contestualmente alla seconda fase della prova orale.
Ai concorrenti che sosterranno detta prova facoltativa sara'
assegnata una votazione in trentesimi da -2 a 30, alla quale
corrispondera' il seguente punteggio utile per la formazione della
graduatoria:
a) da 0 a 13,999/30: punti -2;
b) da 14/30 a 16,999/30: punti -1;
c) da 17/30 a 17,999/30: punti 0;
d) da 18/30 a 20,999/30: punti 1;
e) da 21/30 a 23,999/30: punti 2;
f) da 24/30 a 26,999/30: punti 3;
g) da 27/30 a 30/30: punti 4.
Art. 16
Graduatorie di merito
1. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1
la graduatoria degli idonei sara' formata dalla commissione
esaminatrice in base alla somma dei punteggi riportati dai
concorrenti in ciascuna delle prove d'esame (compresa la prova di
conoscenza della lingua inglese), nella valutazione dei titoli e
degli eventuali punteggi incrementali conseguiti nelle prove di
efficienza fisica e nella prova facoltativa di lingua straniera. La
graduatoria di merito di ciascuno dei concorsi di cui all'art. 1,
comma 1 sara' approvata con decreto dirigenziale. Nel decreto di
approvazione della graduatoria di ciascun concorso si terra' conto
della riserva dei posti a favore del coniuge e dei figli superstiti
ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici
superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
deceduto in servizio e per causa di servizio di cui all'art. 645 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e della riserva dei posti a
favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli. Se un
concorrente, inserito in graduatoria, rientra in entrambe le suddette
categorie di riservatari, la riserva di cui all'art. 645 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 prevale su quella prevista a favore
della categoria dei marescialli. I posti eventualmente non ricoperti
dagli appartenenti alle categorie di riservatari di cui sopra
potranno essere devoluti a favore delle altre categorie di
concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria generale di
merito.
2. Nei decreti di approvazione delle graduatorie si terra' conto,
a parita' di merito, dei titoli di preferenza, previsti dall'art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
dall'art. 73, comma 14 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande, che i
concorrenti hanno dichiarato nella domanda di partecipazione o in
apposita dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima. A parita'
o in assenza di titoli di preferenza, sempre a parita' di merito,
sara' preferito il concorrente piu' giovane di eta', in applicazione
del 2° periodo dell'art. 3, comma 7 della legge n. 127/1997, come
aggiunto dall'art. 2, comma 9 della legge n. 191/1998.
3. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma
saranno dichiarati vincitori - sempreche' non saranno sopravvenuti
gli elementi impeditivi di cui all'art. 1, comma 3 del presente bando
- i concorrenti che, per quanto indicato nei commi precedenti, si
collocheranno utilmente nella rispettiva graduatoria di merito.
4. I decreti di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati
nel Giornale ufficiale della Difesa. Della pubblicazione sara' data
notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Essi saranno inoltre pubblicati nel sito
www.difesa.it e nel portale dei concorsi on-line.
5. Le vincitrici del concorso rinviate al primo corso successivo
utile ai sensi del precedente art. 13, comma 6 saranno immesse in
servizio con la medesima anzianita' assoluta, ai soli fini giuridici,
dei vincitori del presente concorso. La relativa posizione di
graduatoria verra' determinata sulla base del punteggio ottenuto
nella graduatoria finale al termine del periodo di formazione. Gli
effetti economici della nomina decorreranno, in ogni caso, dalla data
di effettivo incorporamento.
Art. 17
Nomina
1. I vincitori dei concorsi saranno nominati sottotenenti in
servizio permanente del ruolo speciale delle Armi o del Corpo per il
quale hanno concorso, con anzianita' assoluta nel grado stabilita dal
decreto di nomina che sara' immediatamente esecutivo.
2. Il conferimento della nomina e' subordinato all'accertamento,
anche successivo alla nomina, del possesso del requisito della
condotta e delle qualita' morali di cui all'art. 2 del presente
bando.
Successivamente lo Stato maggiore dell'Esercito provvedera' alla
assegnazione alle armi dei vincitori del concorso di cui all'art. 1,
comma 1, lettera a) del presente bando.
3. I vincitori di ciascun concorso saranno invitati ad assumere
servizio in via provvisoria, sotto riserva dell'accertamento del
possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento del
corso applicativo, che avra' durata non inferiore a tre mesi. La
formazione del personale proveniente dai graduati sara' integrata, al
termine del corso applicativo, con un ulteriore momento formativo
teso ad omogeneizzare la preparazione nell'ambito delle attivita'
connesse con il nuovo status di ufficiale, attraverso attivita'
teoriche tese alla formazione del leader, della durata di n. 4
settimane, ed allo svolgimento di un tirocinio pratico di n. 8
settimane.
I vincitori di concorso saranno sottoposti, ove necessario, al
completamento del profilo vaccinale, secondo le modalita' definite
nella Direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la
somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare,
allegata al decreto interministeriale 16 maggio 2018. A tal fine,
dovranno presentare, prima dell'incorporamento:
certificato attestante l'esecuzione del ciclo completo delle
vaccinazioni previste per la propria fascia d'eta', ai sensi del
decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, nonche' quelle eventualmente
effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse;
in caso di assenza della relativa vaccinazione, dovra' essere
prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig G) per
morbillo, rosolia, parotite e varicella.»
All'atto della presentazione al corso gli Ufficiali dovranno
inoltre contrarre una ferma di cinque anni decorrente dalla data di
inizio del corso che avra' pieno effetto, tuttavia, solo all'atto del
superamento del corso applicativo. Il rifiuto di sottoscrivere detta
ferma comportera' la revoca della nomina.
Inoltre, la mancata presentazione al corso applicativo
comportera' la decadenza dalla nomina, ai sensi dell'art. 17 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
4. Il concorrente di sesso femminile nominato Sottotenente in
servizio permanente che, trovandosi nelle condizioni previste
dall'art. 1494 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 non
potra' frequentare il corso applicativo e sara' rinviato d'ufficio al
corso successivo.
5. Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risulteranno
non ricoperti per rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione
generale per il personale militare potra' procedere all'ammissione al
corso di altrettanti concorrenti idonei, secondo l'ordine della
rispettiva graduatoria, con i criteri indicati al precedente art. 16,
entro il termine di 1/12° della durata del corso stesso.
6. I frequentatori che non supereranno o non completeranno il
corso applicativo:
se provenienti dal personale in servizio, rientreranno nella
Forza armata e categoria di provenienza per completare la ferma
eventualmente contratta. Il periodo di durata del corso sara' in tal
caso computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio;
se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in congedo.
7. Per gli ufficiali che supereranno il corso applicativo
l'anzianita' relativa nel grado rivestito verra' rideterminata in
base alla media del punteggio ottenuto nella graduatoria di merito
del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso.
8. Agli ufficiali, una volta ammessi alla frequenza del corso
applicativo, e agli idonei non vincitori, potra' essere chiesto di
prestare il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un
eventuale successivo impiego presso gli Organismi di informazione e
sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica
del possesso dei requisiti.
Art. 18
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 2 del presente bando, la Direzione generale per il personale
militare provvedera' a chiedere alle Amministrazioni pubbliche ed
enti competenti la conferma delle dichiarazioni rese dai vincitori
nella domanda di partecipazione e nelle dichiarazioni sostitutive
eventualmente prodotte. Inoltre, verra' acquisito d'ufficio il
certificato del casellario giudiziale.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma 1
dovesse emergere la falsita' del contenuto delle dichiarazioni,
l'interessato decadra' dai benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione mendace.
Art. 19
Esclusioni
La Direzione generale per il personale militare, o ente dalla
stessa delegato, potra' escludere in ogni momento dal concorso il
concorrente non in possesso dei prescritti requisiti, nonche'
dichiarare il medesimo decaduto dalla nomina a ufficiale in servizio
permanente se il difetto dei requisiti viene accertato dopo la
nomina.
Art. 20
Spese di viaggio e licenza
Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e
degli accertamenti previsti dall'art. 7 del presente bando sono a
carico dei concorrenti, anche se militari in servizio. I concorrenti
classificatisi in posizione utile per effettuare la prova di cultura
generale, se militari in servizio, potranno fruire della licenza
straordinaria per esami, compatibilmente con le esigenze di servizio,
sino a un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno essere
computati i giorni di svolgimento delle prove previste dal precedente
art. 7 del presente bando, nonche' quelli necessari per il
raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove e per il
rientro in sede. In particolare detta licenza, cumulabile con la
licenza ordinaria, potra' essere concessa nell'intera misura prevista
oppure frazionata in due periodi, di cui uno, non superiore a dieci
giorni, per le prove scritte. Se il concorrente non sostiene le prove
d'esame per motivi dipendenti dalla sua volonta', la licenza
straordinaria sara' computata in licenza ordinaria dell'anno in
corso.
Art. 21
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali (di seguito Regolamento), si informano i candidati che il
trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di
partecipazione al concorso o, comunque, acquisiti a tal fine, e'
finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative attivita'
istituzionali. Il trattamento dei dati personali e particolari
avverra' a cura dei soggetti a cio' appositamente autorizzati, ivi
compresi quelli facenti parte della Commissione prevista dal presente
bando, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate e con
l'ausilio di apposite banche dati automatizzate, nei modi e nei
limiti necessari per il perseguimento delle finalita' per cui i dati
personali e particolari sono raccolti e/o successivamente trattati;
cio' anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di
impiego/servizio, per le finalita' inerenti alla gestione del
rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli
eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l'esclusione dal
concorso.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il titolare del trattamento e' la Direzione generale per il
personale militare, con sede in Roma al viale dell'Esercito n. 186.
Il titolare puo' essere contattato inviando apposita e-mail ai
seguenti indirizzi di posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it;
posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it;
b) il responsabile per la protezione dei dati personali puo'
essere contattato ai seguenti recapiti e mail: rpd@difesa.it;
indirizzo posta elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it,
come reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it;
c) la finalita' del trattamento e' costituita dall'istaurazione
del rapporto d'impiego/servizio e trova la sua base giuridica nel
decreto legislativo n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della
Repubblica n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli da
1053 a 1075;
d) i dati potranno essere comunicati alle Amministrazioni
pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso e
alla posizione giuridico-economica o di impiego del candidato,
nonche' agli Enti previdenziali;
e) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle
disposizioni previste dal regolamento, di cui all'art. 49, paragrafo
1, lettere d) e paragrafo 4, nonche' ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 90/2010, secondo le prescrizioni
previste dall'art. 1055, commi 5 e 7;
f) il periodo di conservazione per i concorrenti
idonei/vincitori e' stabilito in un arco temporale non superiore alla
permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo
versamento agli Enti competenti; per i concorrenti non idonei/non
vincitori e' fissato sino al conseguimento delle finalita' pubbliche
per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la tutela degli
interessi dell'Amministrazione della difesa presso le competenti sedi
giudiziarie;
g) l'eventuale reclamo potra' essere proposto all'Autorita'
Garante per la protezione dei dati personali, in qualita' di
Autorita' di controllo, con sede in piazza Venezia n. 11 - 00187
Roma, indirizzi e mail: garante@gpdp.it; protocollo@pec.gpdp.it.
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli
articoli da 15 a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di
accedere ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare,
aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di
opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti
potranno essere fatti valere nei confronti della direzione generale
per il personale militare, titolare del trattamento.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 2 luglio 2020
Il direttore generale: Ricca
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