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UNIVERSITA' DI PERUGIA

Indizione della procedura di valutazione comparativa per un contratto
di ricercatore a tempo determinato settore concorsuale 12/A1 -
Diritto privato - profilo - IUS/01 - Diritto privato - per le
esigenze del Dipartimento di medicina sperimentale e scienze
biochimiche.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.28 del 10/4/2012
Ente:UNIVERSITA' DI PERUGIA
Località:Perugia  (PG)
Codice atto:2E001937
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:10/5/2012
Tags:Ricercatori

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL RETTORE

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e
integrazioni;
Vista la legge 10 aprile 1991 n. 125;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
febbraio 1994 n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000
n. 445 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 2000 di rideterminazione
e aggiornamento dei settori scientifico disciplinari e definizione
delle relative declaratorie, ai sensi dell'art. 2 del decreto
ministeriale 23 dicembre 1999 e i successivi DD.MM. di modifica ed
integrazione;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive
modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 15 aprile 2004 n. 106;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 3
maggio 2006;
Vista la legge 9 gennaio 2009 n. 1, di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante
disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione
del merito e la qualita' del sistema universitario e della ricerca;
Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240 ed in particolare l'art.
24 (Ricercatori a tempo determinato);
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011 n. 243 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011 avente ad
oggetto: "Criteri e parametri riconosciuti, anche in ambito
internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati dei
contratti di cui all'art. 24 della legge n. 240/2010";
Visto l'art. 18 - comma 2 - della legge 30 dicembre 2010 n. 240,
secondo cui "Nell'ambito delle disponibilita' di bilancio di ciascun
ateneo i procedimenti per l'attribuzione dei contratti di cui
all'art. 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati sulla base
della programmazione triennale di cui all'art. 1, comma 105, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'art. 1-ter del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43......";
Visto il Decreto ministeriale n. 336 del 29 luglio 2011
"Determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori
concorsuali, di cui all'art. 15 legge 30 dicembre 2010, n. 240",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 203
del 1° settembre 2011;
Vista la nota del MIUR 2 agosto 2011 prot. n. 3822, con la quale
sono state date indicazioni circa l'applicazione dell'art. 24 della
legge n. 240/2010;
Visto il Regolamento per l'assunzione di Ricercatori con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della
legge 30 dicembre 2010 n. 240 approvato dal Senato Accademico di
questo Ateneo nella seduta del 20 settembre 2011, emanato con decreto
rettorale n. 1693 del 7 ottobre 2011 e modificato con decreto
rettorale n. 1817 del 20 ottobre 2011;
Vista la delibera del Senato Accademico del 5 dicembre 2011
"O.d.G. n. 5) Oggetto: Ricognizione annuale di cui agli articoli 6,
comma 1, e 33 del decreto legislativo n. 165/2011, come sostituito
dall'art. 156 della legge n. 12 novembre 2011 n. 183 - determinazione
dei criteri direttivi", che autorizza le assunzioni di ricercatori a
tempo determinato con oneri gravanti su fondi esterni;
Visto il decreto rettorale n. 2338 del 23 dicembre 2011 avente ad
oggetto "Approvazione della programmazione triennale 2010-2012 ai
sensi dell'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 20085 n. 7,
convertito in legge 31 marzo 2005 n. 43, in attuazione di quanto
deliberato dal Senato Accademico nella seduta del 5 dicembre 11 e dal
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 13 dicembre 2011";
Visto l'art. 49 del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5
"Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e sviluppo";
Visto il decreto rettorale n. 2365 del 30 dicembre 2011,
ratificato nella seduta del Senato Accademico del 22 febbraio 2012 e
del Consiglio di Amministrazione del 14 marzo 2012, con cui e' stata
approvata la convenzione tra l'Universita' degli Studi di Perugia e
Centro Interuniversitario di Ricerca Per lo Sviluppo Sostenibile
(CIRPS), per il finanziamento di un posto di Ricercatore
universitario, a tempo determinato a tempo definito, SSD IUS/01 - per
un periodo di tre anni, per le esigenze del Dipartimento di Medicina
Sperimentale e Scienze Biochimiche e con cui l'Ufficio Bilanci e'
stato autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni al Bilancio
preventivo 2011;
Visto il decreto rettorale n. 42 del 13 gennaio 2012, ratificato
dal Senato Accademico nella seduta del 24 gennaio 2012 e dal
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14 marzo 2012, con cui
e' stata autorizzata l'emanazione del Bando per l'espletamento della
procedura di valutazione comparativa finalizzata alla sottoscrizione
di un contratto di diritto privato per l'instaurazione di un rapporto
di lavoro subordinato quale ricercatore universitario a tempo
determinato, ai sensi della legge 30 dicembre 2010 n. 240, con la
tipologia di contratto a tempo definito, per un periodo di tre anni,
di cui all'art. 2, lettera a), del "Regolamento per l'assunzione di
Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
ai sensi della legge 30 dicembre 2010 n. 240" per il settore
concorsuale 12/A1 - Diritto privato - profilo IUS/01 -Diritto
privato, all'esito del perfezionamento della convenzione con il CIRPS
approvata con decreto rettorale n. 2365/2011;
Dato atto che la convenzione tra il CIRPS e l'Ateneo di Perugia
e' stata sottoscritta in data 9 febbraio 2012 e che il CIRPS ha
versato il relativo finanziamento in data 21 febbraio 2012;
Visto il decreto rettorale n. 17 del 2 marzo 2012 del Direttore
del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Scienze Biochimiche,
ratificato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 5 marzo
2012;
Visto il Regolamento sull'impegno didattico dei professori e
ricercatori universitari (L. 240/2010, art. 6, c. 2 e 3), sulla
verifica dell'effettivo svolgimento dell'attivita' didattica
(L-240/2010, art. 6, c. 7) e sulla programmazione didattica emanato
con decreto rettorale n. 152 dell'8 febbraio 2012;
Vista la delibera della Facolta' di Medicina e Chirurgia del 22
marzo 2012;

Decreta:


Art. 1


Indizione della procedura di valutazione comparativa


E' indetta la procedura di valutazione comparativa per la
sottoscrizione di un contratto di diritto privato per l'instaurazione
di un rapporto di lavoro subordinato quale ricercatore universitario
a tempo determinato, a tempo definito, ai sensi dell'art. 24 - comma
3 - lettera a) della legge 30 dicembre 2010 n. 240, per le finalita'
e per il settore concorsuale sottoindicato:
A) SETTORE CONCORSUALE 12/A1 - DIRITTO PRIVATO - profilo - IUS/01
- Diritto privato - n. 1 contratto - per le esigenze del Dipartimento
di Medicina Sperimentale e Scienze Biochimiche.
Il contratto e' finalizzato allo svolgimento delle seguenti
attivita' di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di
servizio agli studenti:
- attivita' di ricerca: strumentale al progetto di ricerca: "La
dimensione giuridica delle attivita' di ricerca scientifica", che
comportera' lo studio dei rapporti di diritto privato regolati dal
sistema delle fonti interne, comunitarie, sovranazionali ed emergenti
nella prassi sociale ed economica. In particolare il ricercatore
dovra' occuparsi degli aspetti di diritto privato relativi
all'attivita' di ricerca scientifica e dell'innovazione, del
biodiritto, dei servizi alla persona, del diritto dell'informazione,
dei finanziamenti pubblici.
- attivita' didattica, didattica integrativa e servizio agli
studenti: 200 ore annue complessive nel SSD IUS/01 o in settori
affini, di cui al massimo 90 ore per attivita' di didattica
ufficiale.
Sede di servizio: Universita' degli Studi di Perugia -
Dipartimento di Medicina Sperimentale e Scienze Biochimiche.
Durata contrattuale: 3 anni - regime di tempo definito.
Lingua straniera richiesta: inglese e spagnolo.
Numero massimo pubblicazioni: 12.

                               Art. 2 


Requisiti per l'ammissione alla valutazione comparativa


I requisiti di ammissione richiesti per la partecipazione alla
procedura di valutazione comparativa di cui al presente decreto sono
di seguito indicati:
A)1. Titolo di Dottore di ricerca nell'ambito del diritto
privato;
A)2. Esperienza maturata nell'attivita' di ricerca e/o della
didattica universitaria per almeno un anno nel campo del diritto
privato.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 29 - comma 13 - della legge
n. 240/2010, possono altresi' partecipare i soggetti in possesso dei
sottoelencati requisiti:
A)3. Laurea magistrale (o titolo di studio equivalente dei
precedenti ordinamenti) rilasciata dalle Facolta' di Giurisprudenza,
Economia, Scienze Politiche;
A)4. Curriculum scientifico o professionale da cui emerga
esperienza maturata nell'attivita' di ricerca e/o della didattica
universitaria per almeno un anno nel campo del diritto privato.
Non possono partecipare alla valutazione comparativa di cui al
presente decreto:
1) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e
politici;
2) coloro che non possiedano idoneita' fisica all'impiego;
3) coloro che siano stati destituiti, dispensati o licenziati
dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, o che siano cessati con provvedimento di
licenziamento o destituzione a seguito di procedimento disciplinare o
di condanna penale, o che siano stati dichiarati decaduti da altro
pubblico impiego per averlo conseguito mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile.
4) coloro che siano stati gia' assunti a tempo indeterminato
come professori universitari di prima o di seconda fascia o come
ricercatori, ancorche' cessati dal servizio;
5) coloro che abbiano un grado di parentela o di affinita',
fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al
dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero con il
rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di
amministrazione dell'Universita' di Perugia.
A pena di esclusione, i requisiti per ottenere l'ammissione
debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione delle domande.
Questa Amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

                               Art. 3 


Domanda di ammissione


La domanda di ammissione alla procedura di valutazione
comparativa, redatta in carta semplice, in forma di dichiarazione
sostitutiva di certificazione/atto di notorieta', ai sensi degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
445/2000, secondo lo schema allegato (Allegato A), debitamente
sottoscritta con firma autografa a pena di esclusione, corredata di
tutta la relativa documentazione, ed indirizzata al Magnifico Rettore
dell'Universita' degli Studi di Perugia - Piazza dell'Universita' n.
1 - Perugia - dovra' pervenire entro il termine perentorio, a pena di
esclusione, di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a
quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale.
Sono ammesse le seguenti modalita' di trasmissione della domanda
e della relativa documentazione:
- consegna diretta all'Ufficio Protocollo dell'Ateneo nei
giorni ed orari di apertura dello stesso;
- spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al
Rettore di questo Ateneo, all'indirizzo sopraindicato; al riguardo si
precisa che saranno irricevibili le domande e la relativa
documentazione che perverranno oltre il termine di 30 giorni
sopraindicato, ancorche' spedite entro il termine stesso;
- trasmissione mediante posta elettronica certificata del
candidato all'indirizzo PEC protocollo@cert.unipg.it; non saranno
ritenute valide la domanda e la documentazione trasmesse da un
indirizzo di posta elettronica non certificata o da una PEC intestata
a persona diversa dal candidato, ovvero trasmesse ad altro indirizzo
di posta elettronica dell'Ateneo;
- trasmissione a mezzo fax ai numeri 075/5852067 - 075/5852267.
Qualora il termine di 30 giorni per la scadenza cada in giorno di
sabato o in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno
feriale utile.
Si precisa che, ai fini del rispetto del termine perentorio di 30
giorni per la presentazione della domanda di partecipazione e della
relativa documentazione, fara' fede solo il timbro di arrivo del
Protocollo dell'Ateneo. Pertanto saranno irricevibili le domande e la
relativa documentazione che perverranno oltre il termine di 30 giorni
sopraindicato.
La domanda deve essere sottoscritta con firma autografa, senza
necessita' di autenticazione, in presenza del dipendente addetto,
ovvero sottoscritta, con firma autografa, e presentata unitamente a
copia fotostatica non autenticata di un documento di identita', pena
l'esclusione. Qualora il documento di identita' non sia in corso di
validita', il candidato dovra', ai sensi dell'art. 45 del decreto del
Presidente della Repubblica 445/2000, dichiarare in calce alla
fotocopia dello stesso che i dati ivi contenuti non hanno subito
variazioni dalla data di rilascio.
Ai sensi della circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica
n. 12 del 3 settembre 2010, la trasmissione via PEC equivale alla
sottoscrizione "con firma autografa apposta in presenza del
dipendente addetto al procedimento".
(N.B.) Ai fini della corretta redazione della domanda e della
corretta produzione della documentazione allegata alla domanda, si
precisa che le dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi
dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000
(con cui possono essere dichiarati stati, qualita' personali e fatti
tassativamente elencati nell'art. 46 citato) e le dichiarazioni
sostitutive di atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 445/2000 (con cui possono essere
dichiarati stati, qualita' personali, fatti che siano a diretta
conoscenza del dichiarante, e con cui puo' essere dichiarato che la
fotocopia di un atto, di un documento, di una pubblicazione, di un
titolo di studio, di un titolo di servizio e' conforme
all'originale), possono essere validamente rese, ai sensi dell'art. 3
del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, dai cittadini
italiani e dai cittadini dell'Unione Europea; i cittadini di Stati
non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in
Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli
articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualita' personali e
ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici
italiani, salvo che le leggi o i regolamenti concernenti
l'immigrazione e la condizione dello straniero non dispongano
diversamente, e salvo che l'utilizzabilita' delle dichiarazioni
sostitutive suddette sia consentita da convenzioni internazionali tra
l'Italia ed il Paese di provenienza, nei limiti di tali previsioni.
3.1 Redazione della domanda di partecipazione
Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilita', ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 445/2000 (vedi N.B.), in conformita' al
modello allegato al presente avviso (Allegato A):
1) cognome e nome;
2) data e luogo di nascita;
3) codice fiscale;
4) il domicilio (indirizzo, numero telefonico, eventuale
indirizzo e-mail o PEC, eventuale numero di fax) che il candidato
elegge ai fini del concorso, riservandosi di comunicare
tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso;
5) l'indicazione della procedura di valutazione comparativa per
la quale il candidato presenta domanda;
6) il possesso di tutti i requisiti richiesti ai fini
dell'ammissione alla procedura comparativa per cui viene presentata
domanda;
7) la cittadinanza posseduta (sono equiparati ai cittadini
dello Stato Italiano gli Italiani non appartenenti alla Repubblica);
8) di essere fisicamente idoneo all'impiego;
9) di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il
Comune ed indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o
della cancellazione dalle medesime;
10) solo per i cittadini italiani di sesso maschile: la
posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva;
11) di non aver riportato condanne penali e di non essere
destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure
di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa e
di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti
penali, (oppure le eventuali condanne riportate e gli eventuali
procedimenti penali pendenti a carico);
12) solo per i cittadini stranieri: il godimento dei diritti
civili e politici nello stato di appartenenza;
13) solo per i cittadini stranieri: di avere adeguata
conoscenza della lingua italiana;
14) di non essere stato destituito, dispensato o licenziato
dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, di non essere cessato con provvedimento di
licenziamento o destituzione a seguito di procedimento disciplinare o
di condanna penale, di non essere stato dichiarato decaduto da altro
pubblico impiego per averlo conseguito mediante produzione di
documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile;
15) di non avere un grado di parentela o di affinita', fino al
quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento
o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero con il rettore, il
direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione
dell'Universita' di Perugia;
16) solo per i portatori di handicap: l'ausilio necessario in
relazione al proprio handicap, nonche' l'eventuale necessita' di
tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, ai sensi della legge
5 febbraio 1992, n. 104.
La mancanza di dichiarazione di cui ai punti 6), 9), 14) e 15) da
parte dei candidati cittadini italiani, comportera' l'esclusione
dalla valutazione comparativa.
La mancanza di dichiarazione, di cui ai punti 6), 12), 13), 14) e
15) da parte dei candidati cittadini stranieri, comportera'
l'esclusione dalla valutazione comparativa.
Alla domanda debbono essere allegati:
a) curriculum in duplice copia, datato e firmato, redatto nel
rispetto delle modalita' piu' sotto indicate;
b) titolo di studio posseduto, nel rispetto delle modalita'
piu' sotto indicate;
c) documenti attestanti il possesso dei requisiti di cui
all'art. 2 punti A)1. - A)2. o A)3. - A)4., nel rispetto delle
modalita' piu' sotto indicate;
d) titoli ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa,
in unica copia, nel rispetto delle modalita' piu' sotto indicate;
e) pubblicazioni scientifiche, in unica copia, nel rispetto
delle modalita' piu' sotto indicate;
f) tesi di dottorato, nel rispetto delle modalita' piu' sotto
indicate;
g) elenco in duplice copia, datato e firmato, dei titoli
allegati;
h) elenco in duplice copia, datato e firmato, delle
pubblicazioni allegate;
i) per i cittadini italiani: fotocopia di documento di
identita' in corso di validita' a pena di esclusione, e
facoltativamente, del codice fiscale;
per i cittadini stranieri: certificato di cittadinanza (o
relativa autocertificazione, nei casi in cui e' consentito dalle
norme vigenti, vedi N.B.) e fotocopia di documento di identita' in
corso di validita', a pena di esclusione.
3.2 Modalita' di produzione della documentazione allegata alla
domanda
a) Curriculum: il curriculum deve essere prodotto in duplice
copia, datato e firmato, e deve essere corredato, a pena di non
valutazione, di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000,
resa utilizzando l'allegato B, con la quale il candidato attesti,
sotto la propria responsabilita', che quanto ivi dichiarato
corrisponde a verita'; i cittadini stranieri che, ai sensi di quanto
indicato sub N.B.) non possano rendere valide dichiarazioni
sostitutive, dovranno produrre, in originale o copia autenticata, la
documentazione attestante il possesso di quanto dichiarato nel
curriculum.
b) Titolo di studio:
in caso di titolo di studio conseguito in Italia:
certificazione, in originale o copia autenticata, o copia dichiarata
conforme all'originale, conformemente all'allegato B, ai sensi degli
articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000
(vedi N.B.), ovvero autocertificazione resa mediante dichiarazione
sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (vedi N.B.),
attestante il possesso del titolo di studio posseduto, richiesto ai
sensi dell'art. 1 quale requisito di ammissione, nonche' la data di
conseguimento, l'Universita' che lo ha rilasciato e la relativa
votazione;
- in caso di titolo di studio conseguito all'estero: ai fini
dell'ammissione alla selezione e' necessaria l'equiparazione del
titolo di studio conseguito all'estero al titolo di studio richiesto
per l'ammissione alla presente selezione, effettuata ai sensi di
quanto disposto dall'art. 38 del D. L.vo 165/2001, il quale prevede
che "nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello
comunitario, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali
si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
adottato su proposta dei Ministri competenti".
Pertanto, i candidati in possesso di titolo di studio conseguito
all'estero dovranno, entro i termini di scadenza del bando, a pena di
esclusione dalla procedura selettiva, produrre la seguente
documentazione:
- copia della richiesta di riconoscimento della equivalenza del
proprio titolo, inviata al Dipartimento della Funzione pubblica e al
MIUR, entro il termine di scadenza del presente bando, corredata di
copia della documentazione ad essa allegata.
Il candidato e' ammesso con riserva a partecipare alla selezione,
nelle more del riconoscimento della equivalenza del titolo; qualora
la richiesta abbia esito negativo, il candidato sara' automaticamente
escluso dalla selezione, quale ne sia la fase di espletamento o
l'esito.
I moduli e le informazioni per la richiesta di equivalenza sono
scaricabili al sito web del Dipartimento della Funzione pubblica,
http://www.innovazionepa.gov.it/i-dipartimenti/funzione-pubblica/docu
mentazione%20.aspx
, alla voce "modulistica per il riconoscimento dei
titoli di studio".
c) Requisiti di cui all'art. 2 punti A)1. - A)2. o A)3 - A)4.
Il possesso dei suddetti requisiti dovra' essere comprovato
mediante produzione della relativa documentazione, in originale o
copia autenticata o copia dichiarata conforme all'originale, ai sensi
dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui
all'art. 47 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000 (Allegato "B"), dai soggetti a cio' autorizzati ai sensi
della normativa vigente (cittadini italiani e cittadini degli Stati
membri dell'Unione europea, senza limitazioni; cittadini
extracomunitari con le limitazioni piu' sotto specificate), ovvero
autocertificazione, effettuata mediante dichiarazione sostitutiva di
certificazione o di atto di notorieta', ai sensi degli articoli 46 e
47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, resa
utilizzando l'allegato B, dai medesimi soggetti di cui al precedente
punto, a cio' autorizzati ai sensi della normativa vigente.
Per i candidati non abilitati all'utilizzo delle dichiarazioni
sostitutive di cui al decreto del Presidente della Repubblica
445/2000 (vedi N.B. pag. 5), il possesso dei suddetti requisiti
dovra' essere comprovato mediante produzione dei relativi certificati
o attestazioni rilasciati dalla competente autorita' dello Stato
estero, legalizzati, ove necessario, e corredati di traduzione in
lingua italiana autenticata dall'autorita' consolare italiana che ne
attesta la conformita' all'originale.
d) Titoli
A pena di non valutazione i titoli, in carta libera, dovranno
essere presentati in una delle seguenti modalita':
- originale o copia autenticata.
- copia dichiarata conforme all'originale, ai sensi dell'art.
19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, mediante
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui all'art. 47
dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
(Allegato "B"), dai soggetti a cio' autorizzati ai sensi della
normativa vigente (cittadini italiani e cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea, senza limitazioni; cittadini extracomunitari con
le limitazioni specificate sub. N.B. pag 5).
- autocertificazione del possesso dei titoli, effettuata
mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di
notorieta', ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 445/2000, resa utilizzando l'allegato B,
dai medesimi soggetti di cui al precedente punto, a cio' autorizzati
ai sensi della normativa vigente.
Per i candidati non abilitati all'utilizzo delle dichiarazioni
sostitutive di cui al decreto del Presidente della Repubblica
445/2000 (vedi N.B. pag. 5), il possesso dei titoli dovra' essere
comprovato mediante produzione dei relativi certificati o
attestazioni rilasciati dalla competente autorita' dello Stato
estero, legalizzati, ove necessario, e corredati di traduzione in
lingua italiana autenticata dall'autorita' consolare italiana che ne
attesta la conformita' all'originale.
A pena di non valutazione, ai titoli redatti in lingue diverse da
quelle italiana, francese, inglese, tedesca e spagnola, deve essere
allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al
testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare ovvero da un traduttore ufficiale ovvero, nei casi in cui
e' consentito (vedi N.B. pag 5), redatta dal candidato e dichiarata
conforme al testo originale mediante dichiarazione sostitutiva di
atto di notorieta' resa dal candidato stesso ai sensi dell'art. 47
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (Allegato
"B").
e) f) Pubblicazioni e tesi di dottorato
A pena di non valutazione, le pubblicazioni e la tesi di
dottorato debbono essere allegate in una delle seguenti modalita':
originale, copia autenticata oppure, limitatamente ai soggetti a cio'
autorizzati ai sensi della normativa vigente (cittadini italiani e
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, senza limitazioni;
cittadini extracomunitari con le limitazioni specificate sub. N.B.
pag 5), in fotocopia corredata da dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorieta' (Allegato "B") con la quale, ai sensi dell'art. 47
dello decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, si attesti
la conformita' all'originale di quanto presentato e si forniscano le
indicazioni relative all'autore, al titolo dell'opera, al luogo e
alla data di pubblicazione ed al numero dell'opera dalla quale sono
ricavati.
A pena di non valutazione, alle pubblicazioni redatte in lingue
diverse da quelle italiana, francese, inglese, tedesca e spagnola
deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza
diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale ovvero, nei
casi in cui e' consentito (vedi N.B. pag 5), redatta dal candidato e
dichiarata conforme al testo originale mediante dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta' resa dal candidato stesso ai sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
(Allegato "B").
Sono valutabili, in riferimento alle procedure di valutazione
comparativa di cui al presente decreto, le pubblicazioni edite (ivi
compresi gli estratti di stampa) e i testi accettati per la
pubblicazione entro la data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande.
Per le pubblicazioni edite, stampate in Italia anteriormente al 2
settembre 2006 (data di entrata in vigore del Regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 252/2006), devono essere
stati adempiuti gli obblighi di cui al Decreto Luogotenenziale n.
660/1945; se stampate in Italia successivamente a tale data, deve
essere stato effettuato il deposito legale nelle forme di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 3 maggio 2006.
Per i testi accettati per la pubblicazione, a pena di non
valutazione, deve essere allegata alla pubblicazione la relativa
lettera di accettazione della casa editrice, sottoscritta dal
responsabile della stessa (o da un suo delegato), prodotta in una
delle seguenti modalita': originale, copia autenticata oppure,
limitatamente ai soggetti a cio' autorizzati ai sensi della normativa
vigente (cittadini italiani e cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea, senza limitazioni; cittadini extracomunitari con
le limitazioni specificate sub N.B. pag 5), in fotocopia corredata da
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' (Allegato "B") con
la quale, ai sensi dell'art. 47 dello decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, si attesti la conformita' all'originale di
quanto presentato.
La tesi di dottorato, valutabile ai sensi dell'art. 1, comma 7,
del decreto-legge 180/2008 convertito con legge n. 1/2009, deve
essere prodotta secondo le stesse modalita' sopra indicate per le
pubblicazioni scientifiche.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di
notorieta' di cui all'Allegato "B" devono essere sottoscritte
dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero
sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento di identita' del sottoscrittore, ai sensi
dell'art. 38, 3° comma, del decreto del Presidente della Repubblica
445/2000 ai fini della loro validita' ed efficacia.
L'Amministrazione e' tenuta ad effettuare idonei controlli, anche
a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla
veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e
47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Qualora
dal controllo emerga la non veridicita' del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del decreto del Presidente della
Repubblica 445/2000, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del
medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
Il mancato invio delle pubblicazioni non equivale a rinuncia alla
partecipazione alle procedure. Tuttavia, le Commissioni giudicatrici
valuteranno i candidati solo sulla base del curriculum e dei titoli,
se correttamente prodotti, e non potranno, pertanto, valutare i
lavori scientifici, anche se personalmente conosciuti.
Sul plico contenente la domanda e gli allegati sopraindicati
comprese le pubblicazioni, ovvero nell'oggetto della PEC, deve essere
riportata la dicitura:
"Procedura di valutazione comparativa per n. 1 contratto di
ricercatore universitario a tempo determinato - Settore concorsuale
................... - profilo ..........".
Non e' consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni
presentati presso questa od altre amministrazioni, o a documenti
allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalita' di
presentazione delle domande possono essere richiesti all'Ufficio
Concorsi (n. telefonico 075/5852333 - e-mail:
mailto:concorsi@unipg.it).
L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per il caso di irreperibilita' del destinatario e per dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda. L'Amministrazione
universitaria inoltre non assume alcuna responsabilita' per eventuale
mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative al
concorso per cause non imputabili a colpa dell'Amministrazione
stessa, ma imputabili a disguidi postali o telegrafici, a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

                               Art. 4 


Esclusione dalla valutazione comparativa


I candidati sono ammessi con riserva alla valutazione
comparativa.
L'esclusione per i motivi di cui al presente bando e' disposta,
in qualunque momento della procedura, con decreto motivato del
Rettore, che verra' notificato all'interessato mediante raccomandata
con avviso di ricevimento.

                               Art. 5 


Costituzione della Commissione giudicatrice


La Commissione giudicatrice e' nominata dal Rettore con proprio
decreto, in conformita' con quanto dispone l'art. 7 del Regolamento
per l'assunzione di ricercatori con contratto di diritto privato a
tempo determinato emanato con decreto rettorale n. 1693 del 7 ottobre
2011 e modificato con decreto rettorale n. 1817 del 20 ottobre 2011.

                               Art. 6 


Procedura comparativa e adempimenti della Commissione giudicatrice


La selezione assicura la valutazione comparativa dei candidati e
la pubblicita' degli atti.
La Commissione giudicatrice predetermina i criteri per la
valutazione preliminare dei candidati nel rispetto di quanto dispone
il decreto ministeriale 25 maggio 2011 n. 243, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011, e per l'attribuzione
del punteggio, a seguito della discussione, ai titoli e a ciascuna
delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione
stessa.
Dopo aver fissato i criteri, la Commissione procede alla verifica
dell'ammissibilita' dei candidati, alla luce dei requisiti di
ammissione indicati nel bando.
Effettuata la verifica dell'ammissibilita' dei candidati, ove i
candidati ammessi siano in numero maggiore di sei, la Commissione
procede alla valutazione preliminare dei candidati ammessi,
effettuata con motivato giudizio analitico espresso sui titoli, sul
curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di
dottorato, nel rispetto di quanto dispone il decreto ministeriale 25
maggio 2011 n. 243, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21
settembre 2011 e dei criteri a tal fine predeterminati dalla
Commissione medesima.
La valutazione preliminare e' finalizzata alla ammissione alla
successiva discussione pubblica, davanti alla commissione, dei titoli
e della produzione scientifica dei candidati comparativamente piu'
meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero
degli stessi e comunque non inferiore a sei unita'. I candidati sono
tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o
inferiore a sei.
Ai sensi dell'art. 24 comma 2 lettera c) della legge n. 240/2010,
sono esclusi esami scritti e orali, ad eccezione di una prova orale
volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una eventuale lingua
straniera; per la procedura di valutazione comparativa di cui al
presente bando, le lingue straniere richieste, la cui conoscenza
verra' accertata contestualmente alla discussione dei titoli e delle
pubblicazioni, sono la lingua inglese e spagnola.
A seguito della discussione, la Commissione attribuisce un
punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai
candidati ammessi alla discussione stessa, sulla base dei criteri
predeterminati.
All'esito della selezione, sulla base dei punteggi complessivi
conseguiti, la Commissione individua l'idoneo.
Il giorno 16 maggio 2012 verra' pubblicato all'Albo online
dell'Ateneo e nel sito web dell'Ateneo (www.unipg.it) alla voce
"Concorsi" - "Procedure di valutazione comparativa Ricercatori a
tempo determinato" - un Avviso con il quale verra' comunicato:
la data in cui sara' pubblicato l'elenco dei candidati ammessi
alla discussione
la data, ora e luogo di espletamento della discussione e della
prova di lingua
l'eventuale rinvio di pubblicazione dei suddetti avvisi.
Il diario della discussione pubblicato con il suddetto avviso ha
valore di convocazione formale. Non saranno inviate comunicazioni
personali in merito.
La mancata presentazione del candidato nella data, ora e luogo
indicate nel predetto Avviso sara' considerata esplicita e definitiva
manifestazione della sua volonta' di rinunciare alla valutazione
comparativa.
La discussione dei titoli e della produzione scientifica e'
pubblica.
Per effettuare la discussione i candidati dovranno essere muniti
di un documento di identita' o di riconoscimento equipollente ai
sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000, in corso di validita'. Qualora i candidati esibiscano
documenti non in corso di validita' dovranno, ai fini
dell'ammissione, dichiarare in calce alla fotocopia degli stessi che
i dati ivi contenuti non hanno subito variazioni dalla data del
rilascio.
Non verranno accolte richieste di rinvio delle prove da parte dei
candidati, anche se debitamente giustificate e documentate.
La Commissione, conclusi i lavori, consegna al Responsabile del
procedimento gli atti concorsuali in plico chiuso e sigillato con
l'apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di
chiusura.
La Commissione giudicatrice deve concludere la procedura di
valutazione comparativa entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del
decreto rettorale di nomina. Il Rettore puo' prorogare, per una sola
volta e per non piu' di quattro mesi, il termine per la conclusione
della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal
Presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano
conclusi entro i suddetti termini, il Rettore, con provvedimento
motivato, avvia la procedura per la sostituzione dei componenti cui
siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un
nuovo termine per la conclusione dei lavori.

                               Art. 7 


Accertamento della regolarita' degli atti e proposta di chiamata


Il Rettore accerta con proprio decreto la regolarita' degli atti
ed indica l'idoneo.
Il decreto rettorale di approvazione degli atti viene pubblicato
all'Albo online dell'Ateneo e sul sito web dell'Ateneo. Dalla data di
pubblicazione all'Albo online decorrono i termini per le eventuali
impugnative.
Nel caso in cui riscontri irregolarita', il Rettore rinvia, con
provvedimento motivato, gli atti alla Commissione, assegnandole un
termine per la conclusione dei lavori.
Il decreto rettorale di approvazione degli atti della procedura
con indicazione dell'idoneo, viene trasmesso ai Consigli delle
Strutture che hanno richiesto la procedura, i quali procedono entro
sessanta giorni alla formulazione della proposta di chiamata
dell'idoneo.
La delibera di proposta di chiamata e' valida se approvata con
voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di I e di
II fascia afferenti alla Struttura; in caso di mancato raggiungimento
di tale maggioranza, la conseguente delibera di non chiamata deve
essere adeguatamente motivata in ordine al venir meno delle esigenze
sulla base delle quali era stata richiesta l'emissione del bando.
La mancata adozione della delibera di chiamata, entro il termine
sopraindicato, ovvero la mancanza di una adeguata motivazione in caso
di non chiamata, comporta l'impossibilita' per la struttura che ha
richiesto il bando di avviare una nuova procedura selettiva per il
medesimo settore per il periodo di un anno.
La delibera contenente la proposta di chiamata e' sottoposta alla
approvazione del Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo.

                               Art. 8 


Restituzione delle pubblicazioni


I candidati potranno richiedere, trascorsi quattro mesi dalla
data di pubblicazione all'albo online del decreto di approvazione
degli atti della procedura ed entro i successivi due mesi, la
restituzione della documentazione presentata.
La restituzione sara' effettuata, nei termini sopraddetti e salvo
eventuale contenzioso in atto, direttamente all'interessato o a
persona munita di delega. Trascorsi i termini di cui sopra
l'Universita' non e' piu' responsabile della conservazione e della
restituzione della documentazione.

                               Art. 9 


Documentazione per la sottoscrizione del contratto di diritto privato


L'idoneo chiamato ricevera' comunicazione dall'Ufficio
competente, con cui verra' richiesta la produzione della
documentazione necessaria alla stipula del contratto di diritto
privato finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato con regime d'impegno a tempo pieno,
entro il termine fissato dall'Ufficio stesso pena la decadenza del
diritto alla stipula del contratto.
Il rapporto di lavoro e' regolato dal Regolamento per
l'assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato ai sensi della legge n. 30 dicembre 2010 n. 240,
emanato con decreto rettorale n. 1693 del 7 ottobre 2011, dal
contratto individuale, dalle disposizioni di legge e dalle norme
comunitarie.
L'idoneo chiamato dovra' produrre, se cittadino italiano o di
Stato appartenente all'Unione europea, la seguente documentazione,
pena la decadenza dal diritto al contratto:
1) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 dalla quale
risulti:
a) data e luogo di nascita;
b) cittadinanza;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
e) l'inesistenza di condanne penali che impediscano
l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego;
f) il numero del codice fiscale;
g) la composizione del nucleo familiare;
h) di non ricoprire altri impieghi alle dipendenze delle
Amministrazioni pubbliche o private e di non trovarsi in alcuno dei
casi di cumulo e incompatibilita' rispetto alle disposizioni che
regolano il rapporto di lavoro subordinato del ricercatore a tempo
determinato.
La dichiarazione relativa al punto c) deve riportare
l'indicazione del possesso del requisito alla data di scadenza del
bando.
L'idoneo chiamato, se cittadino di Stato non appartenente
all'Unione europea soggiornante in Italia, dovra' presentare a
richiesta, pena la decadenza al diritto al contratto, la
dichiarazione sostitutiva di cui al punto 1) del secondo comma del
presente articolo, limitatamente alle previsioni di cui all'art. 3 -
commi 2 e 3 - del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000
(riportate nell'art. 3 del presente decreto); il possesso dei
requisiti non ricompresi nella sopraindicata dichiarazione dovra'
essere dimostrato mediante idonea certificazione.
Al di fuori dei casi sopra previsti, l'idoneo chiamato, se
cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea, dovra'
presentare a richiesta, pena la decadenza al diritto al contratto, i
seguenti documenti:
1) certificato di nascita;
2) certificato equipollente al certificato generale del
casellario giudiziale rilasciato dalla competente autorita' dello
Stato di cui il candidato straniero e' cittadino;
3) certificato attestante la cittadinanza;
4) certificato attestante il godimento dei diritti politici.
I certificati di cui ai numeri 2), 3) e 4) devono essere di data
non anteriore a sei mesi dalla data di comunicazione dell'esito del
concorso.
Il certificato relativo al punto n. 4) deve riportare
l'indicazione del possesso del requisito alla data di scadenza del
bando.
I certificati rilasciati dai competenti uffici della Repubblica
italiana debbono essere conformi alle vigenti disposizioni in materia
di bollo e di legislazione.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato
di cui il vincitore e' cittadino debbono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi', essere
legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane.
Ai certificati redatti in lingua straniera deve essere allegata
una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo
straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
Gli stati, fatti e qualita' personali autocertificati dall'idoneo
chiamato sono soggetti, da parte dell'Universita' degli Studi di
Perugia, ad idonei controlli, anche a campione, circa la veridicita'
degli stessi.
L'idoneita' fisica all'impiego, requisito essenziale per
l'assunzione in servizio, sara' accertata mediante visita medica
effettuata, ai sensi dell'art. 16, comma 2, lettera a) del decreto
legislativo 19 settembre 1994 n. 626, dal medico competente di questa
Amministrazione.
Il trattamento economico spettante ai ricercatori a tempo
determinato con regime a tempo pieno e' pari al trattamento iniziale
spettante al ricercatore confermato a tempo indeterminato con regime
di impegno a tempo pieno.
Il contratto avra' la durata di tre anni, eventualmente
prorogabile per ulteriori due, e prevede un impegno orario dei
titolari di contratto fissato in 1500 ore di lavoro annue e lo
svolgimento di attivita' di didattica, di didattica integrativa e di
servizio agli studenti pari a 350 ore da svolgersi come riportato
all'art. 1 del presente bando.
L'attivita' di didattica, di didattica integrativa e di servizio
agli studenti svolta dal ricercatore deve essere attestata su
apposito registro online, da sottoporre annualmente alla approvazione
della Struttura competente per materia didattica.
L'attivita' di ricerca a cui e' tenuto il ricercatore a tempo
determinato sara' oggetto di specifica relazione tecnico-scientifica
da sottoporre, annualmente, all'approvazione della Struttura di
ricerca di appartenenza.
La mancata approvazione della relazione tecnico-scientifica o del
registro delle lezioni puo' costituire causa di recesso dal
contratto.

                               Art. 10 


Trattamento dei dati personali


Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
l'Universita' degli Studi di Perugia, per le finalita' di gestione
della procedura di valutazione comparativa e saranno trattati presso
una banca dati automatizzata anche successivamente all'instaurazione
del rapporto di lavoro medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla
selezione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del
citato decreto legislativo n. 196/2003, in particolare, il diritto di
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti
in violazione della legge, nonche' di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi, rivolgendo le richieste all'Universita' degli Studi
di Perugia.

                               Art. 11 


Responsabile del procedimento


Responsabile del procedimento di cui al presente decreto e'
Elisabetta Giannoni - e-mail: elisabetta.giannoni@unipg.it, tel.
075/5852333 - fax 075/5855168.

                               Art. 12 


Pubblicita'


Il presente decreto verra' pubblicato all'Albo online
dell'Universita' degli Studi di Perugia e sara' consultabile al
seguente indirizzo telematico: http://www.unipg.it/ selezionando in
sequenza le voci "Concorsi" - "Procedure di valutazione comparativa
Ricercatori a tempo determinato". Del decreto sara' data pubblicita',
inoltre, nei siti istituzionali del MIUR e dell'Unione europea.

                               Art. 13 


Disposizioni finali


Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applica il
Regolamento per l'assunzione di ricercatori con contratto di diritto
privato a tempo determinato approvato dal Senato Accademico di questo
Ateneo in data 20 settembre 2011, emanato con decreto rettorale n.
1693 del 7 ottobre 2011 e modificato con decreto rettorale n. 1817
del 20 ottobre 2011.
Perugia, 29 marzo 2012

Il rettore: Bistoni

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