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OSSERVATORIO GEOFISICO SPERIMENTALE DI TRIESTE

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
un assegno di ricerca nell'ambito del Programma nazionale di
ricerche in Antartide (P.N.R.A.) da usufruirsi presso il
dipartimento geofisica della litosfera.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.88 del 5/11/1999
Ente:OSSERVATORIO GEOFISICO SPERIMENTALE DI TRIESTE
Località:-
Codice atto:099E8942
Sezione:Altri enti
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:5/12/1999
Tags:Ricercatori

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                               Art. 1.
E' indetto un concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il
conferimento di un assegno di ricerca nell'ambito del Programma
nazionale di ricerche in Antartide (P.N.R.A.), progetto Ocean
drilling program leg 178 sul tema "Analisi sismostratigrafica del
margine Pacifico della penisola Antartica e correlazione tra dati
sismici e log in pozzo", da usufruirsi presso il dipartimento
Geofisica della litosfera dell'Osservatorio geofisico sperimentale.
L'assegno di ricerca non e' cumulabile con borse di studio a
qualsiasi titolo conferite tranne quelle concesse da istituzioni
nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero,
l'attivita' di ricerca del titolare dell'assegno.
Il titolare dell'assegno di ricerca puo' frequentare corsi di
dottorato.
Non possono essere titolari di assegni di ricerca i dipendenti di
ruolo presso le universita', gli osservatori astronomici, astrofisici
e vesuviano, gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca, l'Enea e
l'ASI.
Il titolare in servizio presso amministrazioni pubbliche puo'
essere collocato in aspettiva senza assegni.

                               Art. 2.
La durata dell'assegno di ricerca e' di dodici mesi rinnovabili
sino ad un massimo di quattro anni.
L'ammontare annuo lordo dell'assegno di ricerca e' di L.
30.000.000, comprensivo degli oneri a carico dell'Osservatorio
geofisico sperimentale e sara' erogato al beneficiario in rate
mensili; la prima rata sara' erogata alla fine del mese in cui il
titolare dell'assegno avra' iniziato l'attivita'.
A nessun titolo possono essere attribuiti all'assegnatario, oltre
l'importo dell'assegno, ulteriori compensi.
All'assegnatario verranno comunque rimborsate, nella misura e con
le modalita' previste per i dipendenti dell'Osservatorio geofisico
sperimentale inquadrati nel profilo di ricercatore le spese di
viaggio, vitto e alloggio qualora il medesimo sia inviato a svolgere
studi e ricerche al di fuori del luogo di fruizione dell'assegno di
ricerca.
Agli assegni si applicano in materia fiscale le disposizioni di cui
all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive
modificazioni ed integrazioni, nonche' in materia previdenziale
quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, legge 8 agosto 1995,
n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il titolare dell'assegno sara' assicurato a cura dell'Ente contro
gli infortuni.

                               Art. 3.
Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
a) laurea o titolo equipollente, conseguito presso universita' o
istituti superiori situati negli stati membri della Unione europea;
b) cittadinanza italiana o di uno stato membro dell'Unione europea;
c) adeguata conoscenza della lingua inglese;
d) i cittadini degli stati membri dell'Unione europea devono
inoltre avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
e) comprovata esperienza, almeno triennale, nell'analisi di dati
sismici a riflessione e nella loro correlazione con dati litologici.
L'accertamento del possesso dei requisiti di cui ai punti c) d) ed
e) e' demandato alla commissione esaminatrice.
Costituira' titolo preferenziale aver completato gli studi di
dottorato, in Italia o all'estero, in materia di sismica a
riflessione, rifrazione o di analisi di bacino.
I requisiti predetti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito dal presente bando per la presentazione della
domanda di ammissione al concorso.
L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti
potra' essere disposta in ogni momento con provvedimento del
presidente dell'Osservatorio geofisico sperimentale.

                               Art. 4.
La domanda di ammissione al concorso redatta in carta semplice deve
essere presentata o fatta pervenire all'Osservatorio geofisico
sperimentale - Ufficio amministrazione del personale - Borgo Grotta
Gigante, n. 42/c - 34010 Sgonico (Trieste) entro il trentesimo giorno
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente bando di
concorso.
Si considerano presentate in tempo utile le domande spedite a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A
tal fine fara' fede il timbro dell'ufficio postale di accettazione.
Delle domande presentate a mano direttamente all'Ente durante il
normale orario di lavoro, sara' rilasciata ricevuta.
Nella domanda, possibilmente dattiloscritta e formulata secondo lo
schema allegato, l'aspirante deve dichiarare sotto la sua personale
responsabilita':
1) cognome e nome, luogo e data di nascita;
2) residenza;
3) di essere cittadino di uno degli Stati membri della Unione
europea;
4) di non aver riportato condanne penali, precisando, in caso
contrario, quali condanne abbia riportato;
5) titolo di studio conseguito, data e luogo del conseguimento e
votazione riportata nell'esame finale;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) di essere in possesso degli ulteriori requisiti specificati
nell'art. 3 del bando ai punti c) d) ed e);
8) l'indirizzo al quale desidera che gli vengano fatte pervenire le
comunicazioni relative al concorso, qualora tale indirizzo sia
diverso da quello del luogo di residenza, indicando il numero di
codice postale.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere firmata in
calce dal candidato. Non sara' presa in considerazione la domanda non
sottoscritta dal candidato.
Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:
a) certificato di laurea dell'aspirante, nel quale siano indicate
le votazioni riportate nei singoli esami di profitto, la votazione
dell'esame di laurea e la data di quest'ultimo;
b) almeno un lavoro a stampa o dattiloscritto, compresa la tesi di
laurea;
c) curriculum vitae et studiorum;
d) documentazione comprovante l'esperienza almeno triennale
nell'analisi di dati sismici a riflessione e nella loro correlazione
con dati litologici;
e) elenco di tutti i documenti, titoli e lavori presentati, nel
quale sia precisato, per ciascun lavoro, il titolo, se si tratti di
pubblicazione o dattiloscritto ed il nome di eventuali collaboratori.
Alla domanda possono inoltre essere allegati tutti gli altri titoli
diversi da quelli di cui sopra che il candidato intende far valere ai
fini del presente concorso e che dovranno essere compresi nell'elenco
di cui al punto e).
I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito per l'inoltro della domanda di ammissione e saranno
presentati in un plico chiuso e sigillato.
Il certificato di laurea e gli altri certificati eventualmente
presentati al concorso potranno essere redatti in carta semplice;
potranno essere presentati anche in fotocopia purche' l'interessato
dichiari e sottoscriva la corrispondenza con gli originali.
Le pubblicazioni scientifiche potranno essere prodotte in originale
ovvero in semplice fotocopia firmata in calce dal candidato con
l'attestazione di conformita' all'originale. La fotocopia non firmata
dal candidato non sara' presa in considerazione. Le fotocopie delle
pubblicazioni inoltre dovranno essere accompagnate da una nota con la
quale il candidato dichiari, sotto la propria responsabilita', la
paternita' dell'opera. Per i lavori stampati all'estero deve
risultare la data e il luogo di pubblicazione; i lavori in corso di
stampa saranno presi in considerazione soltanto se accompagnati da
una dichiarazione dell'editore con la quale si attesti che sono stati
accettati per la pubblicazione.
Non si terra' conto dei titoli e dei documenti presentati o
pervenuti all'Ente dopo il termine di cui al primo comma del presente
articolo, ne' si terra' conto delle domande che, alla data di
scadenza di tale termine, risultassero sfornite della prescritta
documentazione; non sara' infine consentito, scaduto il termine di
cui sopra, di sostituire i titoli ed i documenti gia' presentati,
ancorche' si tratti di sostituire dattiloscritti o bozze di stampa
con i corrispondenti lavori stampati.
Qualsiasi difformita' fra la documentazione presentata e la
documentazione richiesta dal bando costituira' motivo di esclusione
dal concorso.
L'Osservatorio provvedera' a restituire a ciascun concorrente i
titoli ed i documenti presentati per l'ammissione al concorso non
prima di tre mesi a decorrere dalla data della delibera di
approvazione degli atti e della graduatoria del concorso stesso.
L'Osservatorio non assume alcuna responsabilita' in caso di
eventuale dispersione di comunicazioni dell'Ente, dipendente da
inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici e del recapito
da parte degli aspiranti, o da mancata oppure tardiva comunicazione
del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per
eventuali disguidi postali.

                               Art. 5.
I concorrenti saranno giudicati da una commissione nominata dal
presidente dell'Osservatorio geofisico sperimentale composta da tre
membri ed un segretario.
Ai fini del giudizio di merito la commissione terra' conto dei
titoli e del risultato del colloquio.
La commissione provvede in via preliminare a determinare il
punteggio complessivo a propria disposizione per la valutazione dei
titoli provvedendo a ripartire il medesimo punteggio complessivo tra
le categorie di titoli che essa riterra' di individuare, curando di
norma che il punteggio massimo di ogni categoria non abbia ad essere
superiore ad 1/3 di quello complessivo.
La commissione stabilisce altresi' il punteggio da riservare al
colloquio nonche' il punteggio minimo che i candidati debbono
conseguire nella valutazione dei titoli per essere ammessi al
colloquio stesso.
Il colloquio vertera' sul tema oggetto dell'assegno di ricerca e
sulle altre esperienze professionali o di ricerca maturate nel campo
medesimo.
Al termine dei propri lavori la commissione esprime per ogni
candidato un giudizio complessivo da rendersi pubblico su richiesta e
formula la graduatoria di merito dei candidati.
Sono compresi nella graduatoria, secondo l'ordine del voto a
ciascuno attribuito, soltanto coloro che abbiano conseguito una
votazione non inferiore a 7/10 o equivalente del totale dei punti di
cui la commissione dispone.
Il giudizio di merito della commissione e' insindacabile.
Del risultato del concorso viene data notizia mediante affissione
della graduatoria di cui al successivo art. 6 all'albo dell'Ente.

                               Art. 6.
La graduatoria di merito formulata dalla commissione giudicatrice
e' approvata con provvedimento dal presidente dell'Osservatorio
geofisico sperimentale.
L'assegno di ricerca sara' conferito al vincitore con stipula di
apposito contratto che definisce l'oggetto della collaborazione e
della attivita' di ricerca, fissa i criteri di valutazione
dell'attivita' svolta dal titolare dell'assegno stesso e stabilisce i
termini temporali di prova e successiva verifica.
L'assegno che resti disponibile per rinuncia del vincitore, ai
sensi del successivo art. 7, potra' essere assegnato al candidato
risultato idoneo nell'ordine della graduatoria entro il termine di
dodici mesi dalla data di espletamento del concorso, con
provvedimento del presidente dell'Osservatorio geofisico
sperimentale.

                               Art. 7.
Decadono dal diritto all'assegno coloro che non facciano pervenire
all'Osservatorio geofisico sperimentale entro il quindicesimo giorno
successivo a quello di ricevimento del contratto di affidamento, la
dichiarazione di accettare l'assegno stesso e coloro che, dopo averlo
accettato, non diano inizio, senza giustificato motivo, entro il
termine stabilito dall'Osservatorio geofisico sperimentale alle
attivita' inerenti alle ricerche in programma.
Il provvedimento di decadenza di cui al precedente comma viene
adottato dal presidente dell'Osservatorio geofisico sperimentale.
L'assegnatario che, dopo aver iniziato l'attivita' di ricerca in
programma, non la prosegua senza giustificato motivo, regolarmente ed
ininterrottamente per l'intera durata stabilita, o che si renda
responsabile di gravi o ripetute mancanze o che infine, dia prova di
non possedere sufficiente attitudine alla ricerca, puo' essere
dichiarato decaduto, con motivato provvedimento del presidente
dell'Osservatorio geofisico sperimentale dall'ulteriore godimento
dell'assegno.
Il provvedimento di decadenza di cui al precedente comma viene
adottato dal presidente dell'Osservatorio geofisico sperimentale su
segnalazione del direttore del dipartimento.
Il godimento dell'assegno e' sospeso in via temporanea nel caso che
il suo titolare debba assolvere agli obblighi militari di leva o
assentarsi per gravidanza e puerpuerio, per malattia di durata
superiore ad un mese o per altro grave motivo.

                               Art. 8.
A conclusione dei termini temporali di prova e di successiva
verifica stabiliti nel contratto di assegnazione, il titolare
dell'assegno provvedera' a redigere una relazione sull'attivita'
prestata.
Tale relazione, previa valutazione da parte del direttore del
dipartimento interessato, sara' trasmessa al presidente
dell'Osservatorio geofisico sperimentale che potra' confermare o meno
la prosecuzione del contratto.

                               Art. 9.
Per quanto non previsto dal presente bando, si rinvia al
regolamento approvato con delibera del consiglio di amministrazione
n. 6.4.1.99 datato 16 febbraio 1999.

                              Art. 10.
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n.
675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
la direzione gestione risorse umane - ufficio amministrazione del
personale dell'Osservatorio geofisico sperimentale per le finalita'
di gestione del concorso e saranno trattati unicamente per le
finalita' inerenti al concorso e alla gestione dell'assegno di
ricerca conseguente.
La comunicazione di tali dati e' obbligatoria ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto
di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Borgo Grotta Gigante, 24 settembre 1999
Il direttore generale: Accerboni
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