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UNIVERSITA' DI ANCONA

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di assistente di
elaborazione dati, presso il servizio personale docente e ricerca

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.81 del 12/10/1999
Ente:UNIVERSITA' DI ANCONA
Località:-
Codice atto:099E8177
Sezione:Altri enti
Tipologia:Concorso
Numero di posti:1
Scadenza:11/11/1999

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                     IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24
settembre 1981;
Visto il decreto interministeriale 20 maggio 1983, concernente
"Normativa concorsuale del personale non docente delle universita' in
relazione ai profili professionali indicati nel decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981";
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed in particolare gli
articoli 20, 21 e 22;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, modificato ed integrato dal decreto del Presidente della
Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693, recante norme per l'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni;
Tenuto conto che nei predetti decreti del Presidente della
Repubblica n. 487/1994 e n. 693/1996 non vengono indicate le
tipologie di concorso per le singole qualifiche e profili ne' i
titoli di studio richiesti per l'accesso;
Ritenuto di poter continuare ad applicare i regolamenti concorsuali
specifici per il personale tecnico amministrativo dell'Universita' in
tutto cio' che non contrasti con le disposizioni dettate dai
sopracitati decreti del Presidente della Repubblica;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
universita', sottoscritto in data 21 maggio 1996;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante disposizioni in
materia di "tutela della privacy";
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 3;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, con la quale sono state
apportate modifiche alla predetta legge n. 127/1997, ed in
particolare l'art. 2, commi 9 e 10;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, "regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della
legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle
certificazioni amministrative";
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, ed in particolare l'art.
19;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 259 del 13
maggio 1999, con la quale al servizio personale docente e ricerca e'
stato assegnato, autorizzandone contestualmente la copertura, un
posto di assistente di elaborazione dati, sesta qualifica, per il
potenziamento delle risorse umane da destinare agli uffici preposti
al reclutamento dei professori di ruolo e dei ricercatori, secondo le
modalita' introdotte dal decreto del Presidente della Repubbllica 19
ottobre 1998, n. 390;
Esperita, con esito negativo, la procedura di mobilita' esterna,
prevista dall'art. 37 del C.C.N.L.;
Vista la nota n. 162 del 9 settembre 1999, con la quale il capo
servizio personale docente e ricerca ha comunicato il programma ed il
calendario d'esame;
Considerato che nell'organico della carriera di concetto dell'area
delle strutture di elaborazione dati non risultano soddisfatte le
riserve per gli appartenenti alle categorie protette, di cui alla
legge n. 482/1968;
Vista l'O.D. n. 762 del 27 agosto 1999, con la quale sono state
individuate le categorie protette cui riservare i posti da bandire
nella carriera di concetto dell'area di elaborazione dati;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli
Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche;
Considerato che lo svolgimento delle mansioni connesse al profilo
messo a concorso non implica l'esercizio diretto o indiretto di
pubblici poteri ovvero non attiene alla tutela degli interessi
nazionali;
Accertata la vacanza e la disponibilita' del posto di assistente di
elaborazione dati in parola;
Accertata la disponibilita' di bilancio;
Dispone:
Art. 1.
E' indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di
assistente di elaborazione dati, per l'ammissione nel ruolo organico
della sesta qualifica, area funzionale delle strutture di
elaborazione dati, presso il servizio personale docente e ricerca
dell'Univerisita' degli studi di Ancona.

                               Art. 2.
R i s e r v a
Il posto messo a concorso e' riservato agli appartenenti alle
categorie protette di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
Per beneficiare della riserva, l'aspirante dovra' conseguire
l'idoneita' al concorso e risultare:
a) iscritto negli appositi elenchi presso le direzioni provinciali
del lavoro;
b) disoccupato sia al momento della scadenza del termine per la
presentazione delle domande di ammissione al concorso sia all'atto
dell'immissione in servizio.
Nel caso in cui non vi siano aspiranti riservatari, il posto sara'
libero e verra' ricoperto con il vincitore del concorso.

                               Art. 3.
Titolo di studio
Per l'accesso al concorso e' richiesto il possesso del seguente
titolo di studio:
maturita' classica, scientifica, magistrale, tecnica o
professionale, oppure diploma di istruzione secondaria di primo grado
piu' diploma di corso professionale specifico rilasciato da enti
pubblici o da aziende specializzate di settore o attestato di
attivita' lavorativa specifica prestata per almeno due anni presso
enti pubblici o aziende specializzate di settore, con esclusione del
periodo di apprendistato.
Ai sensi dell'art. 84, terzo comma, della legge 11 luglio 1980, n.
312, al presente concorso puo' partecipare il personale tecnico
amministrativo universitario appartenente alla quinta qualifica, in
servizio da almeno 5 anni senza demerito, indipendentemente dal
possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica
superiore.

                               Art. 4.
Requisiti di ammissione
Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
a) titolo di studio indicato al precedente art. 3;
b) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani
non appartenenti alla Repubblica. Tale requisito non e' richiesto per
i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea;
c) idoneita' fisica all'impiego;
d) essere in regola con le leggi sugli obblighi militari.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati
decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma,
lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono possedere
i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione per la titolarita' della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti prescritti per i
cittadini della Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana. Tale conoscenza
sara' accertata attraverso le prove d'esame.
I requisiti prescritti, sia per i cittadini italiani che per i
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L'esclusione per
difetto dei requisiti prescritti e' disposta in qualunque momento con
provvedimento motivato.

                               Art. 5.
Presentazione delle domande
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta libera,
indirizzate al direttore amministrativo dell'Universita' di Ancona,
piazza Roma n. 22, Ancona, dovranno essere presentate direttamente
alla Ripartizione personale tecnico amministrativo - Via Oberdan 8 -
Ancona, o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con
esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorrono dalla data della pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La data di spedizione della domanda e' stabilita e comprovata dal
timbro a data dell'ufficio postale accettante.
La domanda dovra' essere redatta secondo lo schema allegato che e'
parte integrante del presente bando (allegato 1), riportando tutte le
indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a
fornire.
Gli schemi saranno disponibili presso la Ripartizione personale
tecnico amministrativo dell'Universita' di Ancona, via Oberdan 8,
Ancona, nonche', sul sito Internet http://www.unian.it sotto la voce
"news".
Potranno altresi' essere utilizzate copie fotostatiche dello schema
allegato.
Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare sotto la propria
responsabilita' ed a pena d'esclusione:
1) cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare,
nell'ordine, il proprio cognome, il cognome del marito ed il proprio
nome);
2) luogo e data di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana, tranne che per i
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, che dovranno
indicare la propria cittadinanza;
4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i
motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
5) l'immunita' da condanne penali o le eventuali condanne riportate
(da indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o
perdono giudiziale), ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;
6) di essere in possesso del titolo di studio indicato al
precedente art. 3, con l'indicazione dell'istituto dal quale e' stato
rilasciato e la data di conseguimento.
I candidati privi del diploma di scuola media superiore dovranno
indicare, oltre al possesso del diploma di scuola media inferiore,
anche il possesso del diploma di corso professionale specifico o di
attestato di attivita' lavorativa specifica, come indicato nel
precedente art. 3.
Tale dichiarazione non dovra' essere resa dal personale tecnico
amministrativo universitario appartenente alla quinta qualifica in
servizio da almeno 5 anni senza demerito, che dovra' invece indicare
l'Universita' di appartenenza, la qualifica rivestita e la
decorrenza;
7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni
(dichiarazione da rendersi anche se negativa);
9) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, e di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego
statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
10) gli eventuali titoli di preferenza a parita' di valutazione, di
cui all'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 (allegato 4), e/o precedenza nella nomina;
11) il proprio domicilio o recapito al quale desiderano siano
trasmesse le eventuali comunicazioni.
La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni
di cui sopra.
L'omissione anche di una sola di esse, se non sanabile, comporta
l'invalidita' della domanda stessa con l'esclusione dell'aspirante
dal concorso.
L'amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Non si terra' conto delle domande presentate o spedite a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine indicato nel
presente articolo.
Ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i
portatori di handicap sono tenuti a specificare nella domanda di
partecipazione l'eventuale ausilio necessario in relazione al proprio
handicap, per sostenere le prove d'esame, nonche' l'eventuale
necessita' di tempi aggiuntivi.

                               Art. 6.
Sottoscrizione dell'istanza di partecipazione
La sottoscrizione dell'istanza di partecipazione al presente
concorso non e' soggetta ad autenticazione.

                               Art. 7.
Prove d'esame
Gli esami consisteranno in due prove scritte, di cui una a
contenuto teorico pratico, ed una prova orale, come da allegato
programma (allegato 2).
Il contenuto delle prove sara' determinato in modo idoneo a
verificare le conoscenze teoriche e la preparazione teorico pratica
dei candidati, in relazione alle mansioni specifiche del profilo
professionale.
Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato
non meno di 21/30 in ciascuna delle due prove scritte.
La prova orale si intendera' superata se i candidati conseguiranno
la votazione di almeno 21/30.
Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale sara'
data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna
delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale
verra' dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello
in cui essi debbono sostenerla.

                               Art. 8.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice del presente concorso sara' nominata ai
sensi della vigente normativa sui concorsi pubblici.
Le sedute della commissione giudicatrice durante lo svolgimento
della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni seduta la
commissione formera' l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione del voto riportato; tale elenco, sottoscritto dal
presidente e dal segretario, sara' affisso all'albo della sede
d'esame.
Le procedure concorsuali dovranno concludersi entro sei mesi dalla
data di effettuazione delle prove scritte.

                               Art. 9.
Preferenza a parita' di punteggio e precedenza nella nomina
I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno far
pervenire al direttore amministrativo dell'Universita' degli studi di
Ancona - Piazza Roma 22 - Ancona, entro il termine perentorio di
quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui
hanno sostenuto la prova medesima, i documenti, gia' indicati nella
domanda, attestanti il possesso dei titoli di preferenza a parita' di
valutazione e/o di precedenza nella nomina.
I predetti titoli potranno essere prodotti in originale o copia
autenticata, ovvero in fotocopia corredata della dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' (allegato 3), nella quale
l'interessato dichiari, sotto la propria responsabilita', che la
copia del documento e' conforme all'originale.
E' altresi' ammessa, in luogo dei documenti, la dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'art. 4 della legge
n. 15/1968, come modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 403/1998
La firma sulla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'
non e' soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del
dipendente addetto. Qualora la documentazione venga spedita o
presentata direttamente da persona diversa dal candidato, dovra'
essere prodotta anche copia fotostatica, fronte e retro, di un
documento di riconoscimento, intendendosi per tale solamente i
documenti provvisti di fotografia e rilasciati da un'Amministrazione
dello Stato.
I documenti dovranno indicare il possesso del requisito alla data
di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.
I suddetti documenti si considerano prodotti in tempo utile anche
se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
Tale documentazione non e' richiesta nei casi in cui l'Universita'
ne sia in possesso o ne possa disporre facendo richiesta ad altre
pubbliche amministrazioni.

                              Art. 10.
Graduatoria
Espletate le prove d'esame, la commissione formulera' la
graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della
votazione complessiva, costituita dalla somma della media dei voti
conseguiti nelle prove scritte e della votazione conseguita nella
prova orale.
Con apposito provvedimento, tenuto conto delle eventuali preferenze
e della riserva del posto, sara' approvata la graduatoria generale di
merito e sara' dichiarato il vincitore. Tale graduatoria sara'
immediatamente efficace.
La graduatoria concorsuale unitamente alla dichiarazione del
vincitore del concorso sara' pubblicata all'albo ufficiale
dell'Universita' di Ancona, sito presso il rettorato, piazza Roma n.
22.
Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dalla data di
pubblicazione di detto avviso decorrera' il termine di validita'
della graduatoria ed il termine per eventuali impugnative.
La graduatoria rimarra' efficace per un termine di diciotto mesi
dalla data di pubblicazione sopraindicata, per eventuali coperture di
posti per i quali il concorso e' stato bandito e che successivamente
ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.

                              Art. 11.
Assunzione in servizio e documentazione
Il vincitore sara' invitato a presentare, entro la data fissata per
la stipula del contratto individuale di lavoro, i seguenti documenti:
1) certificato medico in carta semplice dell'azienda sanitaria
locale competente per territorio, dal quale risulti che il candidato
possiede l'idoneita' fisica al servizio continuativo ed
incondizionato all'impiego al quale concorre.
Per i portatori di handicap si prescinde dalla certificazione della
sana e robusta costituzione fisica.
Nel certificato dovranno essere precisati gli estremi
dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del
sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati
presso un istituto o laboratorio convenzionati.
Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica o
handicap, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione
che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al
quale concorre e non puo' riuscire di pregiudizio alla salute ed
incolumita' dei colleghi.
Sulla base della vigente normativa, l'amministrazione ha facolta'
di sottoporre il vincitore del concorso a visita medica di controllo,
per la valutazione dell'idoneita' specifica alle mansioni connesse al
posto;
2) n. 2 fotografie recenti formato tessera.
I predetti documenti si considerano prodotti in tempo utile anche
se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine indicato al primo comma del presente articolo. A tale fine fa
fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Per tutti gli altri requisiti previsti per l'accesso ai pubblici
impieghi, e' ammessa, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio
1968, n. 15, la dichiarazione sostitutiva di certificazione, da
rendersi a cura del vincitore in presenza del funzionario incaricato
dell'Universita' di Ancona.
Le disposizioni in materia di dichiarazione sostitutiva di
certificazione previste dagli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio
1968, si applicano anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea, con le stesse modalita' previste per i cittadini italiani.
Il vincitore che sia dipendente di ruolo della pubblica
amministrazione dovra' produrre, oltre al documento di cui al n. 1,
anche copia integrale dello stato di servizio prestato presso
l'amministrazione di provenienza.
Il documento di cui al n. 1 del presente articolo dovra' essere in
data non anteriore a sei mesi a quella di ricevimento dell'invito a
produrlo.
La mancata assunzione in servizio nel termine assegnato comporta
l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro, salvo comprovati e
giustificati motivi di impedimento.
Per tutto quanto non espressamente indicato in merito alla
costituzione del rapporto di lavoro, si applicano le norme contenute
del C.C.N.L. del comparto universita'.

                              Art. 12.
Accertamento della veridicita' delle dichiarazioni rese
L'amministrazione ha facolta' di accertare d'ufficio la veridicita'
di quanto dichiarato dal vincitore. Fermo restando quanto previsto
dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in merito alle
sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, qualora dal
controllo emerga la non veridicita' del contenuto della
dichiarazione, il vincitore decadra' dall'assunzione.
Al fine di accelerare il procedimento di accertamento,
l'amministrazione puo' richiedere all'interessato la trasmissione di
copia, anche non autenticata, dei documenti di cui il medesimo sia
gia' in possesso.

                              Art. 13.
Pari opportunita'
L'Universita' di Ancona garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

                              Art. 14.
Accesso agli atti
I candidati hanno facolta' di esercitare il diritto di accesso agli
atti del procedimento concorsuale ai sensi degli articoli 1 e 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1992, n. 352, con
le modalita' ivi previste.

                              Art. 15.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675/1996, i dati personali
forniti dai candidati saranno utilizzati per le sole finalita'
inerenti allo svolgimento del concorso ed all'eventuale costituzione
del rapporto di lavoro.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
I dati saranno trattati nel rispetto di quanto disposto dall'art.
13 della legge n. 675/1996.
Titolare del trattamento e' l'Universita' degli studi di Ancona,
con sede ad Ancona, piazza Roma 22. Il responsabile del trattamento
e' il direttore amministrativo.

                              Art. 16.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le disposizioni
sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di
modificazione ed integrazione, nel decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, modificato dal decreto del
Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693.

                              Art. 17.
Calendario d'esame
Le prove d'esame si svolgeranno presso la facolta' di agraria,
Monte Dago, Ancona, secondo il seguente calendario:
prima prova scritta il giorno 20 dicembre 1999, ore 9;
seconda prova scritta il giorno 21 dicembre 1999, ore 9.
La pubblicazione del suddetto calendario ha valore di notifica a
tutti gli effetti.
I candidati ammessi al concorso dovranno presentarsi, senza alcun
preavviso, nel luogo, nei giorni ed alle ore indicati, muniti di
valido documento di riconoscimento, per sostenere le prove.
Qualora non fosse possibile rispettare il predetto calendario,
questa amministrazione provvedera' a comunicare direttamente ai
candidati il nuovo calendario, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, almeno quindici giorni prima dall'inizio delle prove
medesime.
Ai sensi della vigente normativa il presente provvedimento non e'
soggetto al visto degli organi di controllo esterni.
Ancona, 24 settembre 1999
Il direttore amministrativo: Ferri
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