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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Corso-concorso, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di
dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali con
lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue
sloveno-italiano.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.61 del 3/8/2018
Ente:MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Località:Nazionale
Codice atto:18E07482
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:2/9/2018

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
IL DIRIGENTE TITOLARE
dell'Ufficio scolastico regionale
per il Friuli-Venezia Giulia

Visto il decreto direttoriale 23 novembre 2017 con il quale ai
sensi dell'art. 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 ed in attuazione del decreto ministeriale, e' stato indetto un
corso-concorso selettivo nazionale, organizzato su base regionale,
per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali
presso le istituzioni scolastiche statali, inclusi i centri
provinciali per l'istruzione degli adulti;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 4 del predetto decreto
direttoriale, il quale ha stabilito che per il contingente delle
scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue
sloveno-italiano, determinato in nove posti, l'Ufficio scolastico
regionale del Friuli Venezia provvedera' ad indire apposito bando;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni, con il quale e' stato approvato il testo unico delle
disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado, in particolare l'art. 429, concernente
il reclutamento del personale direttivo delle scuole con lingua di
insegnamento diversa dall'italiano;
Vista la legge 23 febbraio 2001, n. 38, concernente Norme per la
tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli
Venezia Giulia;
Visto il decreto ministeriale protocollo n. MIUR.AOOUFGAB/809 di
data 8 ottobre 2015;
Visto l'art. 17, comma 1-ter, del decreto-legge 12 settembre
2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre
2013, n. 128, concernente disposizioni particolari per il
reclutamento dei dirigenti scolastici delle scuole con lingua di
insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano;
Visto il decreto ministeriale 3 agosto 2017, n. 138, recante
«Regolamento per la definizione delle modalita' di svolgimento delle
procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza
scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei
candidati ammessi al corso, ai sensi dell'art. 29 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 1, comma
217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (17G00150), e in particolare
l'art. 23 concernente «Disposizioni particolari per le scuole con
lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue
sloveno-italiano»;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti
definizioni:
a) Ministro: Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca;
b) Ministero: Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
c) USR: Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia;
d) DD: il decreto direttoriale 23 novembre 2017 con il quale ai
sensi dell'art. 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 ed in attuazione del decreto ministeriale, e' stato indetto un
corso-concorso selettivo nazionale, organizzato su base regionale,
per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali
presso le istituzioni scolastiche statali, inclusi i centri
provinciali per l'istruzione degli adulti;
e) DM: il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca n. 138 del 3 agosto 2017 recante:
«Regolamento per la definizione delle modalita' di svolgimento delle
procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza
scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei
candidati ammessi al corso, ai sensi dell'art. 29 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 1, comma
217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;
f) Direttore generale: Direttore generale preposto alla
direzione competente per gli indirizzi generali relativi alla
disciplina giuridica ed economica del personale scolastico;
g) Legge: la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti;
h) CRUI: la Conferenza dei rettori delle universita' italiane;
i) CEF: il Common European Framework of References for
Languages come definito dal Consiglio europeo.

                               Art. 2 

Organizzazione e contingente dei posti da destinare al concorso e al
corso di formazione

1. Ai sensi dell'art. 29, comma 1, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, ed in attuazione del DM, e' indetto un
corso-concorso selettivo per il reclutamento di dirigenti scolastici
nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali con
lingua di insegnamento slovena o con insegnamento bilingue
sloveno-italiano.
2. Il numero dei posti messi a concorso ai sensi dell'art. 2,
comma 4 del DD e' determinato in nove.

                               Art. 3 

Requisiti generali di ammissione

1. Al concorso di cui all'art. 2 e' ammesso a partecipare, ai
sensi dell'art. 429 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile
1994, nonche' dell'art. 6 del DM, il personale docente ed educativo
delle istituzioni scolastiche statali con lingua di insegnamento
slovena o con insegnamento bilingue sloveno-italiano assunto con
contratto a tempo indeterminato, confermato in ruolo ai sensi della
normativa vigente, purche' in possesso di diploma di laurea
magistrale, specialistica ovvero di laurea conseguita in base al
previgente ordinamento (1) , di diploma accademico di secondo livello
rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale
e coreutica ovvero di diploma accademico di vecchio ordinamento
congiunto con diploma di istituto secondario superiore, che abbia
effettivamente reso, nelle istituzioni scolastiche ed educative del
sistema nazionale di istruzione, un servizio di almeno cinque anni,
ove il servizio di insegnamento, anche se maturato antecedentemente
alla stipula del contratto a tempo indeterminato, si intende prestato
per un anno intero se ha avuto la durata di almeno centottanta giorni
o se sia stato prestato ininterrottamente dal primo febbraio fino al
termine delle operazioni di scrutinio finale.
2. Sono altresi' considerati validi i titoli di studio conseguiti
all'estero e riconosciuti equivalenti attraverso apposito
provvedimento delle autorita' accademiche entro la data di scadenza
del termine per la presentazione della domanda di ammissione.
3. Ai fini dell'ammissione al concorso, si considera valido
soltanto il servizio di ruolo effettivamente prestato con esclusione
dei periodi di retrodatazione giuridica. Sono considerati validi ai
fini del riconoscimento dei cinque anni, i servizi valutabili a tutti
gli effetti come servizio di preruolo nelle scuole paritarie che
abbiano avuto riconoscimento con la legge 10 marzo 2000, n. 62.
4. I candidati devono, altresi', possedere i requisiti generali
per l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti
dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Ai
fini della verifica del possesso dell'idoneita' fisica all'impiego,
l'Amministrazione si riserva la facolta' di sottoporre a visita
medica di controllo i vincitori del concorso in base alla normativa
vigente.
5. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda di
ammissione.
6. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione dichiarati
nella domanda. In caso di carenza degli stessi, l'USR ne dispone
l'esclusione immediata in qualsiasi momento della procedura
concorsuale.
 
(1) Ai sensi della legge 18 giugno 2002, n. 136, il diploma ISEF
equivale a laurea triennale e non gia' quadriennale, magistrale o
equivalente. Pertanto per la partecipazione al concorso di cui al
presente bando, e' necessario che coloro che abbiano conseguito
il diploma di laurea in scienze motorie debbano aver conseguito
anche un'apposita laurea specialistica. Analogamente, il titolo
di Baccalaureato rilasciato da una Universita' pontificia non
puo' essere considerato quale titolo di accesso in quanto
equivalente ad un diploma universitario. Infine, nemmeno il
Magistero in Scienze religiose puo' consentire l'accesso alla
procedura concorsuale in quanto e' da ritenersi applicabile la
disciplina contenuta nella legge 11 luglio 2002, n. 148, che
demanda alla competenza delle Universita' e degli Istituti di
istruzione universitaria (art. 2) nonche' delle amministrazioni
statali (art. 5) la facolta' di riconoscimento dei cicli e dei
periodi di studi svolti all'estero e dei titoli di studio
stranieri.

                               Art. 4 

Termine, contenuto e modalita' di presentazione delle istanze di
partecipazione

1. Per la partecipazione alla procedura concorsuale e' dovuto ai
sensi dell'art. 4, comma 3-septies del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, il pagamento di un diritto di segreteria pari ad € 10,00. Il
pagamento deve essere effettuato esclusivamente tramite bonifico
bancario sul conto intestato a: sezione di tesoreria 348 Roma
Succursale, IBAN: IT 45C 01000 03245 348 0 13 2409 00, Causale: 7
«Corso-concorso dirigenti scolastici - nome e cognome del candidato -
codice fiscale del candidato». Copia del bonifico effettuato va
allegata alla domanda di partecipazione.
2. Il personale docente ed educativo che intende partecipare alla
procedura concorsuale deve produrre apposita istanza, utilizzando
esclusivamente il modulo allegato al presente bando, ed inviandolo
tramite l'utenza personale di Posta elettronica certificata al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
drfr@postacert.istruzione.it - L'e--mail deve riportare il seguente
oggetto: Concorso dirigenti scolastici scuole slovene_2018. Le
istanze presentate con modalita' diverse non saranno prese in
considerazione.
3. Il modello di domanda da utilizzare e' esclusivamente quello
presente pubblicato sull'apposito spazio informativo (Natečaj
ravnatelji 2018) presente nella home page del sito internet
dell'Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia
(www.scuola.fvg.it).
4. La domanda di ammissione deve essere trasmessa entro le ore
24,00 del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello
di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
5. La validita' della trasmissione e ricezione della domanda
suddetta e' attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione
e dalla ricevuta di avvenuta consegna come previsto dall'art. 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68; il
candidato avra' cura di conservare diligentemente entrambe le
ricevute fino al termine della procedura concorsuale.
6. Non saranno considerate valide le domande inviate con
modalita' diverse da quelle prescritte, o trasmesse oltre il termine
suddetto, e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto
al modello allegato al bando. L'Amministrazione non assume alcuna
responsabilita' nel caso in cui i file trasmessi in via telematica
non siano leggibili.
7. Nella domanda di ammissione il candidato, a pena di
esclusione, deve dichiarare sotto la propria responsabilita',
consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai
sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti generali e dei
titoli di preferenza previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonche' dei titoli specifici di
ammissione alla presente procedura concorsuale ai sensi dell'art. 3
del presente bando. In particolare il candidato, a pena di
esclusione, deve dichiarare:
a) il cognome ed il nome (le coniugate indicheranno solo il
cognome di nascita);
b) la data, il luogo di nascita, la residenza (indirizzo,
comune e codice di avviamento postale) e il codice fiscale;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) il godimento dei diritti civili e politici. Il candidato
deve, altresi', dichiarare il comune nelle cui liste elettorali e'
iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
e) idoneita' fisica alla frequenza del corso-concorso e allo
svolgimento delle funzioni proprie del dirigente scolastico;
f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati
concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli
eventuali procedimenti penali pendenti in Italia e all'estero. Tale
dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale
ai sensi della normativa vigente, per aver conseguito l'impiego
mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi
fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di
lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. In caso
contrario, il candidato deve indicare la causa di risoluzione del
rapporto di impiego;
h) il possesso di titoli previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a
parita' di merito o a parita' di merito e titoli, danno luogo a
preferenza. Il candidato deve indicare, fatta eccezione per i titoli
di cui al comma 4, numero 18, e comma 5, lettera a),
l'amministrazione che ha emesso il provvedimento di conferimento del
titolo di preferenza e la data di emissione. I titoli devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda;
i) il numero telefonico, nonche' il recapito di posta
elettronica ordinaria e/o certificata presso cui chiede di ricevere
le comunicazioni relative al concorso. Il candidato si impegna a far
conoscere tempestivamente le variazioni inviando apposita nota con
Posta elettronica certificata al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata: drfr@postacert.istruzione.it -
L'Amministrazione scolastica non assume responsabilita' per lo
smarrimento delle proprie comunicazioni dipendenti da mancate,
inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il
proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria e/o certificata
oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di
indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, nonche' in caso
di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore;
j) se, nel caso in cui siano portatori di handicap, abbiano
l'esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, di essere assistiti durante le prove, indicando, in
caso affermativo, l'ausilio necessario in relazione al proprio
handicap, nonche' gli eventuali tempi aggiuntivi necessari. Tali
richieste devono risultare da apposita certificazione rilasciata da
una competente struttura sanitaria pubblica da inviare
successivamente e almeno dieci giorni prima dell'inizio della prova,
o in formato elettronico mediante posta elettronica certificata
all'indirizzo PEC dell'USR o a mezzo di raccomandata postale con
avviso di ricevimento indirizzata al medesimo USR. Le modalita' di
svolgimento delle prove possono essere concordate telefonicamente con
l'USR. Dell'accordo raggiunto l'USR redige un sintetico verbale che
invia tramite e-mail all'interessato per la formale accettazione. In
ogni caso i tempi aggiuntivi eventualmente concessi non potranno
eccedere il 30% del tempo assegnato per le prove;
k) il titolo di studio di cui all'art. 3, comma 1, posseduto
con l'esatta indicazione dell'Universita' che l'ha rilasciato,
dell'anno accademico in cui e' stato conseguito e del voto riportato;
qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero il
candidato deve indicare obbligatoriamente gli estremi del
provvedimento con il quale il titolo stesso e' stato riconosciuto
equipollente al corrispondente titolo italiano;
l) la lingua straniera, scelta tra inglese, francese, tedesco o
spagnolo, da utilizzare ai fini dell'attuazione degli articoli 8 e 9;
m) la classe di concorso o il tipo/posto di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19;
n) la sede e istituto di titolarita' e di servizio (i docenti
in esonero sindacale, distaccati, utilizzati, comandati o collocati
fuori ruolo, poiche' in servizio all'estero o presso altre
amministrazioni dello Stato, indicheranno l'ultima istituzione
scolastica di appartenenza, nonche' l'istituzione o l'ufficio presso
il quale prestano servizio e la data di inizio);
o) la data della prima nomina in ruolo nonche' la conferma in
ruolo;
p) l'effettiva anzianita' di servizio dopo la prima nomina in
ruolo;
q) i periodi di servizio prestati presso istituzioni
scolastiche ed educative statali, nonche' presso le scuole paritarie
prima della nomina in ruolo con l'esatta indicazione dell'istituzione
e dei singoli periodi di servizio effettivamente prestato in costanza
del riconoscimento paritario, nonche' l'avvenuto versamento dei
contributi;
r) gli eventuali periodi per i quali e' stato adottato un
provvedimento interruttivo del computo dell'effettivo servizio. Tale
dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
s) la eventuale conferma dell'incarico di presidenza di cui
all'art. 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
t) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 497 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
u) il consenso al trattamento dei dati personali per le
finalita' e con le modalita' di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, e successive modificazioni.
8. Non si tiene conto delle domande che non contengano tutte le
indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per
l'ammissione al corso-concorso e tutte le dichiarazioni previste dal
presente decreto.

                               Art. 5 

Commissione del concorso

1. La commissione esaminatrice dei candidati al concorso di
ammissione al corso di formazione irigenziale e' nominata con decreto
del Dirigente titolare dell'USR secondo le modalita' e con i
requisiti definiti dagli articoli 15 e 16 del DM.
2. Ai sensi dell'art. 23, comma 6 del DM nella commissione
giudicatrice deve essere presente almeno un membro con piena
conoscenza della lingua slovena.

                               Art. 6 

Prove di esame

1. Le prove di esame del concorso pubblico per l'ammissione al
corso di formazione dirigenziale e tirocinio si articolano in una
prova scritta, da svolgersi eventualmente anche con l'ausilio di
sistemi informatici, e una prova orale.

                               Art. 7 

Prova scritta

1. I candidati in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3
sono ammessi, con decreto del Dirigente titolare da pubblicarsi sul
sito internet del Ministero, a sostenere la prova scritta.
2. La prova scritta, predisposta da parte della commissione di
cui all'art. 5, e' unica e si svolge in una unica data nella sede
individuata dall'USR. Parte di essa e' svolta in lingua slovena ai
sensi dell'art. 23, comma 5 del DM.
3. La commissione di cui all'art. 5 stabilisce la modalita' di
svolgimento (cartacea o su supporto informatico) della prova scritta.
Nel caso di svolgimento su supporto informatico, i candidati, ammessi
a sostenere la prova scritta, avranno a disposizione una postazione
informatica alla quale accederanno tramite un codice di
identificazione personale che sara' fornito il giorno della prova.
4. La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta
e due quesiti in lingua straniera.
5. I cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle materie
d'esame di cui all'art. 10, comma 2, del DM.
6. Ciascuno dei due quesiti in lingua straniera e' articolato in
cinque domande a risposta chiusa, volte a verificare la comprensione
di un testo nella lingua straniera prescelta dal candidato tra
inglese, francese, tedesco e spagnolo. Detti quesiti, che vertono
sulle materie di cui all'art. 10, comma 2, lettere d) o i), del DM,
sono formulati e svolti dal candidato nella lingua straniera
prescelta, al fine della verifica e della relativa conoscenza al
livello B2 del CEF.
7. La prova ha la durata di 150 minuti.
8. A ciascuno dei cinque quesiti della prova scritta non espressi
in lingua straniera, la Commissione del concorso attribuisce un
punteggio nel limite massimo di 16 punti. A ciascuno dei quesiti in
lingua straniera la commissione attribuisce un punteggio nel limite
massimo di 10 punti, 2 per ciascuna risposta corretta. Il punteggio
complessivo della prova scritta e' dato dalla somma dei punteggi
ottenuti in ciascuno dei sette quesiti. I candidati che ottengono un
punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti superano la prova
scritta e sono ammessi a quella orale.
9. I quadri di riferimento di cui all'art. 13, comma 1, lettera
c) del DM, in base ai quali e' costruita e valutata la prova scritta
sono pubblicati sul sito internet dell'USR il giorno antecedente alla
data fissata per lo svolgimento della prova scritta.
10. Con avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'USR, e' reso
noto il giorno e l'ora di svolgimento della prova scritta. La
pubblicazione di tale avviso ha valore di notifica a tutti gli
effetti.
11. I candidati si devono presentare nella sede d'esame muniti di
un documento di riconoscimento in corso di validita' e del codice
fiscale. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti,
comunque giustificata e a qualsiasi causa dovuta, comporta
l'esclusione dal concorso. Qualora, per cause di forza maggiore
sopravvenute, non sia possibile l'espletamento della prova scritta
nella giornata programmata, ne viene stabilito il rinvio con
comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti.
12. Durante le prove scritte non e' permesso ai concorrenti di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o
con i membri della commissione esaminatrice. I candidati non possono
portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni
di qualunque specie, telefoni cellulari e strumenti idonei alla
memorizzazione o alla trasmissione di dati. Possono consultare
soltanto i testi di legge non commentati e il vocabolario della
lingua italiana e slovena. Il concorrente che contravviene alle
suddette disposizioni e' escluso dal corso-concorso. Nel caso in cui
risulti che uno o piu' candidati abbiano copiato, in tutto o in
parte, l'esclusione e' disposta nei confronti di tutti i candidati
coinvolti.
13. La vigilanza durante la prova scritta e' affidata dall'USR ai
commissari di vigilanza scelti dal medesimo USR secondo le specifiche
istruzioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni. Anche per la scelta
dei commissari di vigilanza valgono i requisiti generali e le cause
di incompatibilita' o di inopportunita' previsti per i componenti
della Commissione esaminatrice dall'art. 16 del DM.
14. La prova scritta non puo' aver luogo nei giorni festivi ne',
ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festivita'
ebraiche, nonche' nei giorni di festivita' religiose valdesi.

                               Art. 8 

Prova orale

1. I candidati che superano la prova di cui all'art. 7 sono
ammessi, con decreto del Dirigente titolare da pubblicarsi sul sito
internet dell'USR, a sostenere la prova orale.
2. La prova orale, la quale ai sensi dell'art. 23, comma 5 del
DM, deve svolgersi almeno in parte in lingua slovena, consiste in:
a) un colloquio sulle materie d'esame di cui all'art. 10, comma
2, del DM che accerta la preparazione professionale del candidato
sulle medesime e sulla verifica della capacita' di risolvere un caso
riguardante la funzione del dirigente scolastico;
b) una verifica della conoscenza degli strumenti informatici e
delle tecnologie della comunicazione normalmente in uso presso le
istituzioni scolastiche;
c) una verifica della conoscenza della lingua prescelta dal
candidato tra francese, inglese, tedesco e spagnolo al livello B2 del
CEF, attraverso la lettura e traduzione di un testo scelto dalla
Commissione ed una conversazione nella lingua prescelta.
3. I quesiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 sono
predisposti dalla commissione del concorso. La commissione sceglie
altresi' i testi da leggere e tradurre nella lingua straniera
indicata dal candidato.
4. Al colloquio sulle materie d'esame, all'accertamento della
conoscenza dell'informatica e all'accertamento della conoscenza della
lingua straniera prescelta dal candidato, nell'ambito della prova
orale, la commissione del concorso attribuisce un punteggio nel
limite massimo rispettivamente di 82, 6 e 12. Il punteggio
complessivo della prova orale e' dato dalla somma dei punteggi
ottenuti al colloquio e nell'accertamento della conoscenza
dell'informatica e della lingua. La prova orale e' superata dai
candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a
70 punti.
5. I quadri di riferimento, di cui all'art. 13, comma 1, lettera
c) del DM, in base ai quali e' costruita e valutata la prova orale
sono pubblicati sul sito internet dell'USR, prima dell'inizio della
prova stessa.
6. La commissione esaminatrice, prima dell'inizio della prova
orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna
delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun
candidato previa estrazione a sorte.
7. Con avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'USR, almeno
venti giorni prima dell'inizio delle prove orali, e' resa nota la
sede, la data e l'ora di svolgimento della prova stessa. La
pubblicazione di tale avviso ha valore di notifica a tutti gli
effetti.
8. I candidati ammessi alla prova orale ricevono comunicazione,
esclusivamente a mezzo di posta elettronica all'indirizzo indicato
nella domanda di partecipazione al concorso, del voto conseguito
nella prova scritta.
9. I candidati si devono presentare nella sede d'esame muniti di
un documento di riconoscimento in corso di validita'.
10. La prova orale non puo' aver luogo nei giorni festivi ne', ai
sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festivita'
ebraiche, nonche' nei giorni di festivita' religiose valdesi.

                               Art. 9 

Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli

1. I candidati, che hanno superato la prova scritta di cui
all'art. 7, dichiarano il possesso dei titoli suscettibili di
valutazione di cui alla tabella A allegata al DM e all'errata corrige
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 247 del 21
ottobre 2017. La dichiarazione viene inoltrata esclusivamente
attraverso la casella di posta elettronica certificata all'indirizzo:
drfr@postacert.istruzione.it secondo le istruzioni che verranno
impartite con successivi avvisi.
2. I titoli valutabili sono quelli conseguiti, o laddove previsto
riconosciuti, entro la data di scadenza del termine previsto per la
presentazione delle domande di ammissione.
3. La commissione esaminatrice valuta, esclusivamente, i titoli
presentati con le modalita' di cui al comma 1, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. I titoli di cui alla tabella A allegata al DM nonche' i titoli
previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, non documentabili con
autocertificazione o dichiarazione sostitutiva, dovranno essere
presentati attraverso la casella di posta elettronica certificata
all'indirizzo: drfr@postacert.istruzione.it oppure per posta tramite
raccomandata con ricevuta di ritorno inviata all'indirizzo dell'USR.
La presentazione deve essere effettuata entro i termini che saranno
resi noti con successivo avviso.
5. Non verranno valutati titoli dichiarati con le modalita' di
cui al comma 1 ma non presentati ai sensi del comma 4.
6. L'amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli
sul contenuto delle dichiarazioni presentate dai candidati, ai sensi
dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445. Le eventuali dichiarazioni presentate in modo
incompleto o parziale, possono essere successivamente regolarizzate
entro i termini stabiliti con successiva comunicazione. Qualora dal
controllo emerga la non veridicita' del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le
dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.
7. Il punteggio finale dei candidati si valuta in
duecentotrentesimi e si ottiene dalla somma del voto della prova
scritta, del voto della prova orale e del punteggio riportato nella
valutazione dei titoli.

                               Art. 10 

Riserva

1. Una quota pari al 5% dei posti disponibili per l'accesso al
corso di formazione dirigenziale di cui all'art. 2, comma 3, e'
riservata ai soggetti di cui all'art. 25, commi 2 e 3, del DM.

                               Art. 11 

Graduatoria del concorso e ammissione
al corso di formazione dirigenziale

1. All'esito del concorso di accesso al corso di formazione
dirigenziale, i candidati sono collocati in una graduatoria generale
per merito e titoli, sulla base del punteggio di cui all'art. 9,
comma 7. A parita' di punteggio complessivo si applicano le
preferenze di cui all'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
2. Al corso di formazione dirigenziale sono ammessi i candidati
utilmente inseriti nella graduatoria generale per merito e titoli del
concorso di ammissione, tenuto conto della riserva di cui all'art.
10, entro il limite del numero dei posti disponibili di cui all'art.
2, comma 2.
3. La graduatoria generale per merito e titoli del concorso di
ammissione al corso di formazione e' approvata con decreto del
Dirigente titolare ed e' pubblicata sul sito internet dell'USR.

                               Art. 12 

Svolgimento del corso di formazione dirigenziale e tirocinio

1. Il corso di formazione dirigenziale e tirocinio si svolge
secondo le modalita' definite dall'art. 17 del DM.
2. Con successivo decreto del Dirigente titolare di cui all'art.
17 comma 10 del DM, verranno stabilite le modalita' di assegnazione
della sede di svolgimento del corso di formazione ai candidati
ammessi allo stesso, le norme che i candidati sono tenuti ad
osservare durante la frequenza del corso e, infine, la validita' dei
periodi di formazione e di tirocinio in caso di assenze da parte dei
candidati stessi.
3. Ai sensi dell'art. 23, comma 3 del DM almeno un modulo del
corso di formazione viene svolto in lingua slovena ed e' integrato
con contenuti specifici afferenti alle istituzioni scolastiche con
lingua di insegnamento slovena o con insegnamento bilingue
italiano-sloveno.

                               Art. 13 

Commissione del corso e graduatoria generale

1. La commissione esaminatrice del corso di formazione
dirigenziale e tirocinio e' composta da soggetti diversi da quelli di
cui all'art. 5 ed e' nominata dal Dirigente titolare dell'USR. La
medesima commissione e' costituita ai sensi degli articoli 15, 16 e
23 del DM, secondo la disciplina specifica di cui all'art. 18 del DM.
2. La graduatoria generale di merito conclusiva del corso di
formazione dirigenziale e tirocinio e' formulata secondo le modalita'
previste dall'art. 19, comma 1, del DM.
3. La graduatoria generale di merito e' approvata con decreto del
Dirigente titolare dell'USR ed e' pubblicata sul sito internet
dell'USR e del Ministero. Della pubblicazione si da' avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. La graduatoria generale di merito ha durata sino
all'approvazione della graduatoria successiva.

                               Art. 14 

Vincitori

1. Sono dichiarati vincitori del corso-concorso, i candidati
utilmente collocati nella graduatoria generale di merito conclusiva
del corso di formazione dirigenziale e tirocinio nel limite dei posti
previsti dall'art. 2, comma 2.
2. I vincitori sono assegnati ai ruoli sulla base dell'ordine di
graduatoria e delle preferenze espresse dai vincitori stessi all'atto
dello scorrimento della graduatoria, nel limite dei posti vacanti e
disponibili ciascun anno.
3. I vincitori sono invitati, dal competente USR, a sottoscrivere
il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato previsto dal
Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla dirigenza
scolastica. Resta fermo il regime autorizzatorio in materia di
assunzioni di cui all'art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27
dicembre 1997, n. 449. Nell'assegnazione della sede di servizio,
l'USR si atterra' a quanto disposto dagli articoli 21 e 33, commi 5,
6 e 7, della legge n. 104/1992.
4. I soggetti che rinunciano all'assunzione sono esclusi dalla
graduatoria. Sono altresi' depennati dalla graduatoria coloro che,
senza giustificato motivo, non prendono servizio nel termine indicato
dall'USR con l'atto di invito alla sottoscrizione del contratto di
cui al comma 3, o che non perfezionano l'assunzione con la
presentazione, entro trenta giorni, dei documenti richiesti dal
successivo art. 15 per l'assunzione medesima.

                               Art. 15 

Presentazione dei documenti di rito

1. I vincitori del corso-concorso di cui all'art. 14 sono tenuti
a presentare all'USR, i documenti di rito richiesti per la stipula
del contratto a tempo indeterminato. Ai sensi dell'art. 15 della
legge 12 novembre 2011, n. 183, i certificati e gli atti di
notorieta' rilasciati dalle pubbliche amministrazioni sono sostituiti
dalle dichiarazioni previste dagli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di
presentazione dei documenti di rito previste dalle disposizioni
vigenti a favore di particolari categorie.

                               Art. 16 

Assunzione in servizio

1. I dirigenti assunti in servizio sono soggetti al periodo di
prova disciplinato dal vigente Contratto collettivo nazionale del
personale dirigenziale scolastico.
2. Ai dirigenti scolastici assunti in servizio compete il
trattamento economico relativo alla predetta qualifica prevista dal
Contratto collettivo nazionale di lavoro e dalla normativa vigente.

                               Art. 17 

Ricorsi

1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura
concorsuale e' ammesso, per i soli vizi di legittimita', ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi
giorni, oppure ricorso giurisdizionale al TAR Lazio, entro sessanta
giorni, dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale o di notifica all'interessato.

                               Art. 18 

Informativa sul trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, si informano i candidati che il trattamento dei dati
personali da essi forniti in sede di partecipazione al corso-concorso
o comunque acquisiti a tale scopo dall'Amministrazione e' finalizzato
unicamente all'espletamento del corso-concorso medesimo ed avverra'
con l'utilizzo anche di procedure informatizzate, nei modi e nei
limiti necessari per perseguire le predette finalita', anche in caso
di comunicazione a terzi. I dati resi anonimi, potranno, inoltre,
essere utilizzati ai fini di elaborazioni statistiche.
2. Il conferimento di tali dati e' necessario per valutare i
requisiti di partecipazione al corso-concorso e il possesso dei
titoli, pena rispettivamente l'esclusione dalla procedura concorsuale
ovvero la mancata valutazione dei titoli stessi.
3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare il diritto
di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti
in violazione della legge, nonche' di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi rivolgendo le richieste all'USR, titolare del
trattamento dei dati.
4. Il responsabile del trattamento dei dati personali e' l'USR.

                               Art. 19 

Norme di salvaguardia

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, valgono, in
quanto applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi
contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modifiche, nelle disposizioni citate in premessa
e nel vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale
con qualifica dirigenziale scolastica.
2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dal giorno
della pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative
(centoventi giorni per il ricorso al Presidente della Repubblica e
sessanta giorni per il ricorso giurisdizionale al TAR Lazio).
Trieste, 11 luglio 2018

Il dirigente: Giacomini

 

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