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MINISTERO DELL'INTERNO
Concorso pubblico, per esame, per l'assunzione
di milleseicentocinquanta allievi agenti della Polizia di Stato.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.9 del 31/1/2020 |
Ente: | MINISTERO DELL'INTERNO |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 20E01522 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 1650 |
Scadenza: | 1/3/2020 |
Tags: | Per diplomati IN EVIDENZA |
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IL CAPO DELLA POLIZIA
Direttore generale della pubblica sicurezza
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il «Nuovo
ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»;
Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante «Modifiche alle
norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e
appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonche'
disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia
penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato» ed in particolare
l'art. 26 concernente le qualita' morali e di condotta di cui devono
essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del
personale della Polizia di Stato;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo» e, in particolare, l'art. 3, comma 7;
Viste la legge 30 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022»;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, contenente
«Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del
personale non direttivo della Polizia di Stato»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente «
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 35, comma 6,
circa le qualita' morali e di condotta che devono possedere i
candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della
Polizia di Stato e l'art. 37, comma 1, come modificato dal decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, circa l'accertamento della
conoscenza della lingua inglese nei concorsi pubblici;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE», come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
Visto il decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, recante il
«Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo del 25 gennaio 2010, n. 5, recante
«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne
in materia di occupazione e impiego»;
Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11, recante
«Norme di attuazione dello statuto speciale della regione
Trentino-Alto Adige recanti modifiche all'art. 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di
riserva di posti per i candidati in possesso dell'attestato di
bilinguismo, nonche' di esclusione dall'obbligo del servizio militare
preventivo, nel reclutamento del personale da assumere nelle Forze
dell'ordine»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo»
(convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della
legge 4 aprile 2012 n. 35) e, in particolare, l'art. 8, concernente
l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la
partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle
pubbliche amministrazioni centrali;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante
«Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi,
di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di
innovazione tecnologica»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato» ed il successivo decreto
del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 recante «Norme
di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della
Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici
statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due
lingue nel pubblico impiego»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 335, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta funzioni di polizia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, di approvazione del «Regolamento recante norme sull'accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario
giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A)»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17 dicembre
2015, n. 207, recante il «Regolamento in materia di parametri fisici
per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015,
n. 2»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n.
198, contenente «Regolamento dei requisiti di idoneita' fisica,
psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati
ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di
Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005, n.
129, contenente «Regolamento recante le modalita' di accesso alla
qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli
ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori
tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 13 luglio 2018, n. 103
contenente il «Regolamento recante norme per l'individuazione dei
limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi pubblici per
l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Attesa la necessita' di assumere un numero complessivo di tremila
allievi agenti della Polizia di Stato per l'anno 2020, di cui
milleseicentocinquanta con il presente bando;
Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
1. E' indetto il concorso pubblico, per esame, a
milleseicentocinquanta posti per allievo agente della Polizia di
Stato, aperto ai cittadini italiani in possesso dei requisiti
prescritti.
Art. 2
Riserva dei posti
1. Nell'ambito dei posti di cui al precedente art. 1, diciannove
posti sono riservati ai candidati in possesso dell'attestato di
bilinguismo (lingua italiana e tedesca), di cui all'art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 752/1976, di livello non
inferiore al diploma di Istituto di istruzione secondaria di secondo
grado, fermi restando i requisiti previsti per l'assunzione nella
Polizia di Stato.
2. I suddetti posti riservati, se non coperti per mancanza di
aventi titolo, saranno assegnati agli idonei secondo l'ordine
decrescente della graduatoria finale di merito, di cui all'art. 15
del presente bando.
Art. 3
Requisiti di partecipazione
e cause di esclusione
1. I requisiti per partecipare al concorso del presente bando
sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) diploma di scuola secondaria di secondo grado o equipollente
che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma
universitario;
d) aver compiuto il diciottesimo anno di eta' e non aver
compiuto il 26° anno di eta'. Quest'ultimo limite e' elevato, fino ad
un massimo di tre anni, in relazione all'effettivo servizio militare
prestato dai candidati;
e) qualita' morali e di condotta previste dall'art. 35, comma
6, del decreto legislativo n. 165/2001;
f) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale all'espletamento
dei compiti connessi alla qualifica, da accertare in conformita' alle
disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 198/2003 e nel
decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2015.
2. Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati espulsi
dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati, destituiti da
pubblici uffici, dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, oppure
siano decaduti dall'impiego, ai sensi dell'art. 127, primo comma,
lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957,
nonche' coloro che sono sospesi cautelarmente dal servizio, ai sensi
dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957, e
coloro che abbiano riportato una condanna a pena detentiva per
delitto non colposo, o siano stati sottoposti a misure di sicurezza o
di prevenzione.
3. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine per la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso, ad eccezione del diploma di scuola secondaria di secondo
grado che, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 95, puo' essere conseguito entro la data di
svolgimento della prevista prova d'esame.
4. I requisiti devono essere mantenuti, ad eccezione di quello
relativo al limite di eta', sino al termine della procedura
concorsuale, a pena di esclusione.
5. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare i requisiti
morali e di condotta e quelli dell'efficienza fisica e dell'idoneita'
fisica, psichica e attitudinale al servizio, nonche' le cause di
risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego e la
veridicita' delle dichiarazioni rilasciate dai candidati. Fatta salva
la responsabilita' penale, il candidato decadra' dai benefici
conseguiti in virtu' di un provvedimento emanato in suo favore sulla
base di una dichiarazione non veritiera.
6. L'esclusione del candidato dal concorso, per difetto dei
requisiti prescritti, e' disposta con decreto del Capo della
Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
Art. 4
Domanda di partecipazione - modalita' telematiche
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
e trasmessa entro il termine perentorio di trenta giorni - che
decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile
all'indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it (dove si
dovra' cliccare sull'icona «Concorso pubblico»). A quest'ultima
procedura informatica, il candidato potra' accedere attraverso i
seguenti strumenti di autenticazione:
a) Sistema pubblico di identita' digitale (SPID), con le
relative credenziali (username e password), che dovra' previamente
ottenere rivolgendosi a uno degli identity provider accreditati
presso l'Agenzia per l'Italia digitale (A.G.I.D.), come da
informazioni presenti sul sito istituzionale www.spid.gov.it;
b) CIE (Carta di Identita' Elettronica) rilasciata dal Comune
di residenza.
Per utilizzare la carta di identita' elettronica e' necessario
installare il software disponibile all'indirizzo:
https:/www.cartaidentita.interno.gov.it/software.cie, sul proprio pc
e dotarsi di lettore di smart card del tipo «contactless reader».
2. Qualora il candidato volesse modificare o revocare la domanda
gia' trasmessa, la deve annullare per inviarne una nuova versione,
entro il termine perentorio indicato al comma 1. In ogni caso, alla
scadenza del predetto termine, il sistema informatico non ricevera'
piu' dati.
Art. 5
Compilazione della domanda
di partecipazione
1. Nella domanda di partecipazione al concorso, da inviare
esclusivamente per via telematica, il candidato deve dichiarare:
a) il cognome ed il nome; le candidate coniugate dovranno
indicare esclusivamente il cognome da nubile;
b) la data ed il luogo di nascita;
c) la residenza o il domicilio, precisando altresi' il recapito
e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), personalmente
intestata, da utilizzare per l'invio e la ricezione delle
comunicazioni relative al concorso;
d) il codice fiscale;
e) se intende concorrere ai posti riservati di cui all'art. 2.
A tal fine, il candidato in possesso del prescritto attestato di
bilinguismo dovra' specificare la lingua, italiana o tedesca, che
preferisce per sostenere la prova scritta;
f) il titolo di studio richiesto, conseguito o da conseguire,
ai sensi dell'art. 3, comma 3, del presente bando, entro la data di
svolgimento della prova scritta, con l'indicazione dell'Istituto che
lo ha rilasciato, della data di conseguimento e di tutte le altre
informazioni previste, in proposito, dalla procedura online;
g) il possesso della cittadinanza italiana;
h) l'iscrizione alle liste elettorali oppure il motivo della
mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
i) di non aver a proprio carico condanne penali, anche ai sensi
dell'art. 444 del codice di procedura penale, procedimenti giudiziari
penali o per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione,
o comunque provvedimenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale
ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14
novembre 2002, n. 313. In caso contrario, il candidato dovra'
precisare la data di ogni provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che
lo ha emanato, o presso la quale pende il procedimento;
l) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, specificando se sia stato espulso dalle Forze
armate, dai Corpi militarmente organizzati, destituito da pubblici
uffici, o dispensato dall'impiego per persistente insufficiente
rendimento, oppure decaduto dall'impiego, ai sensi dell'art. 127,
primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica
n. 3/1957 o sospeso cautelarmente dal servizio dell'art. 93 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957;
m) l'eventuale possesso dei titoli di preferenza compatibili,
ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994, nonche' dell'art. 73, comma 14, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 20 agosto
2013, n. 98;
n) di essere a conoscenza che la data e il luogo di svolgimento
della prova scritta del concorso saranno comunicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» del 17 aprile 2020 e che tale comunicazione ha valore di
notifica a tutti gli effetti;
o) di essere a conoscenza delle responsabilita' penali previste
in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
2. I titoli di preferenza non dichiarati espressamente nella
domanda di partecipazione al concorso non saranno valutati.
3. Il candidato deve comunicare tempestivamente ogni eventuale
variazione di residenza, recapito e dell'indirizzo Pec personale
dichiarato nella domanda per le comunicazioni relative al concorso,
nonche' qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria
successiva alla dichiarazione di cui al comma 1, lettera i), fino al
termine del corso di formazione previsto per i vincitori del
concorso. A tal fine, l'interessato dovra' inviare dette
comunicazioni, unitamente a copia fronte/retro di un valido documento
d'identita', in formato PDF, all'indirizzo di posta elettronica
certificata dipps.333b.aa2020.rm@pecps.interno.it
4. Accedendo al portale «concorsi on-line», sezione «le mie
domande», e' disponibile, in versione PDF stampabile, copia della
domanda presentata.
5. L'Amministrazione non e' responsabile qualora il candidato non
riceva le comunicazioni inoltrategli a causa di inesatte o incomplete
indicazioni dell'indirizzo o recapito da lui fornito, oppure di
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo o
recapito, anche telematico.
Art. 6
Fasi di svolgimento del concorso
1. Il concorso previsto dal presente bando si svolgera' in base
alle seguenti fasi:
1) prova scritta d'esame;
2) accertamento dell'efficienza fisica;
3) accertamenti psico-fisici;
4) accertamenti attitudinali.
2. Il mancato superamento della prova scritta o di uno degli
accertamenti elencati di cui al comma 1 comporta l'esclusione dal
concorso.
3. I candidati, nelle more della verifica del possesso dei
requisiti, partecipano alle suddette fasi concorsuali «con riserva».
Art. 7
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice del concorso e' presieduta da un
funzionario della Polizia di Stato, con qualifica non inferiore a
dirigente superiore, in servizio preferibilmente presso il
Dipartimento della pubblica sicurezza, ed e' composta da:
a) due funzionari della Polizia di Stato, con qualifica non
inferiore a Commissario capo;
b) due docenti di scuola secondaria di secondo grado;
c) un esperto in lingua inglese;
d) un funzionario della Polizia di Stato, appartenente al ruolo
dei fisici - settore telematico, con qualifica non inferiore a
Commissario capo tecnico.
2. Per l'incarico di presidente della commissione puo' essere
nominato anche un funzionario della Polizia di Stato, con qualifica
non inferiore a dirigente superiore, collocato in quiescenza da non
oltre un quinquennio dalla data del presente bando.
3. Un funzionario della Polizia di Stato, con qualifica non
superiore a Commissario capo, in servizio presso il Dipartimento
della pubblica sicurezza, svolge le funzioni di segretario della
commissione.
4. Almeno un terzo del numero dei componenti della commissione di
concorso, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne.
5. Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti
esperti per le finalita' connesse allo svolgimento della prova
scritta d'esame in lingua tedesca.
Art. 8
Prova scritta d'esame
1. La prova scritta d'esame consiste nel compilare un
questionario, articolato in domande con risposta a scelta multipla.
Il predetto questionario verte su argomenti di cultura generale,
sulle materie di cui all'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale
n. 129/2005, sull'accertamento di un sufficiente livello di
conoscenza della lingua inglese, nonche' delle apparecchiature e
delle applicazioni informatiche piu' diffuse, in linea con gli
standard europei.
2. In sede d'esame a ciascun candidato sara' consegnato un
questionario, predisposto casualmente (funzione c.d. «random») da un
apposito programma informatico, sulla base di una banca dati che
sara' pubblicata sul sito istituzionale www.poliziadistato.it, almeno
venti giorni prima che abbia inizio la fase della prova scritta.
3. La commissione esaminatrice stabilira' preventivamente i
criteri di valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo
punteggio, nonche' la durata e le modalita' di svolgimento della
prova.
4. La correzione delle risposte ai questionari e l'attribuzione
del relativo punteggio saranno effettuati tramite sistema
informatico, utilizzando apparecchiature a lettura ottica. La prova
si intende superata se il candidato riporta una votazione non
inferiore a sei decimi. L'esito provvisorio della prova scritta, non
appena disponibile, sara' consultabile dai candidati interessati
tramite l'accesso al suddetto sito istituzionale.
5. Durante la prova non e' permesso ai concorrenti comunicare tra
loro verbalmente o per iscritto, oppure mettersi in relazione con
altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i
componenti della commissione esaminatrice. Non e' inoltre consentito
usare telefoni cellulari, portare apparati radio ricetrasmittenti,
calcolatrici e qualsiasi altro strumento elettronico, informatico o
telematico. E' vietato, altresi', copiare le risposte, portare al
seguito penne, matite, carta da scrivere, appunti, libri e
pubblicazioni di qualsiasi genere, nonche' violare le prescrizioni
impartite dalla commissione esaminatrice prima dell'inizio della
prova scritta d'esame e quelle che saranno pubblicate sul sito
istituzionale prima dello svolgimento della prova stessa.
L'inosservanza delle predette prescrizioni comporta l'esclusione
dal concorso.
6. Per sostenere la prova scritta d'esame i candidati dovranno
presentarsi nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» del 17 aprile 2020, muniti di un valido documento d'identita'
e, per agevolare le procedure d'accesso, della tessera sanitaria su
supporto magnetico.
7. La pubblicazione di cui al comma 6 ha valore di notifica, a
tutti gli effetti, nei confronti dei candidati.
8. Il candidato che non si presenta nel luogo, nel giorno e
nell'ora stabiliti per sostenere la prova d'esame e' escluso dal
concorso con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale
della pubblica sicurezza.
Art. 9
Graduatoria della prova scritta
1. Terminata la fase della prova scritta, la commissione
esaminatrice formera' una graduatoria che riportera', in ordine
decrescente, la votazione conseguita da ogni candidato nella medesima
prova.
2. La suddetta graduatoria, tenuto conto della riserva dei posti
di cui all'art. 2 del presente bando, sara' utilizzata per convocare
i candidati, che hanno superato la prova scritta, all'accertamento
dell'efficienza fisica ed agli accertamenti psico-fisici ed
attitudinali previsti.
3. Entro il termine perentorio di venti giorni dalla
pubblicazione, sul sito www.poliziadistato.it, della suddetta
graduatoria, i candidati riservatari di posti per bilinguismo
dovranno far pervenire, all'ufficio attivita' concorsuali, a pena del
mancato riconoscimento del titolo di riserva, la dichiarazione
sostitutiva relativa al prescritto attestato rilasciato dall'Ente
competente, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 (Allegato 2).
4. La documentazione indicata al comma 3 deve essere trasmessa
via Pec all'indirizzo dipps.333b.aa2020.rm@pecps.interno.it, secondo
le istruzioni pubblicate sul sito, unitamente a copia fronte/retro di
un valido documento d'identita', in formato PDF.
Art. 10
Convocazioni all'accertamento dell'efficienza fisica ed agli
accertamenti psico-fisici ed attitudinali
1. Al fine di garantire la copertura dei posti messi a concorso,
saranno convocati all'accertamento dell'efficienza fisica i
primi tremilatrecento candidati che hanno superato la prova d'esame
scritta.
2. Saranno inoltre convocati, in sovrannumero, tutti i candidati
che abbiano riportato un punteggio, alla prova scritta, pari a quello
dell'ultimo convocato, ai sensi del comma precedente.
3. Qualora il numero dei candidati idonei agli accertamenti
dell'efficienza fisica e dell'idoneita' psico-fisica ed attitudinale
si prospettasse insufficiente a coprire il totale dei posti banditi,
l'Amministrazione potra' convocare, all'accertamento dell'efficienza
fisica e dell'idoneita' psico-fisica ed attitudinale, ulteriori
aliquote di candidati che hanno superato la prova scritta,
rispettando l'ordine decrescente della graduatoria.
Art. 11
Accertamento dell'efficienza fisica
1. I candidati, convocati ai sensi dell'art. 10, saranno
sottoposti all'accertamento dell'efficienza fisica e dell'idoneita'
fisica, psichica ed attitudinale, in base al calendario pubblicato
sul sito istituzionale www.poliziadistato.it il giorno 27 maggio
2020. Tale pubblicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti,
nei confronti dei candidati interessati.
2. I candidati che non si presentano nel luogo, nel giorno e
nell'ora stabiliti per il suddetto accertamento dell'efficienza
fisica, sono esclusi dal concorso con decreto del Capo della
Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
3. Una commissione composta da un dirigente della Polizia di
Stato, che la presiede, da un appartenente alla carriera dei medici
della Polizia di Stato, nonche' da un appartenente ai gruppi sportivi
della Polizia di Stato «Fiamme Oro» con qualifica di coordinatore di
settore sportivo o di direttore tecnico, sottoporra' i candidati
convocati all'accertamento dell'efficienza fisica, consistente negli
esercizi ginnici, da superare in sequenza, sotto specificati:
=====================================================================
| Prova | Uomini | Donne | Note |
+====================+============+=========+=======================+
| | Tempo max |Tempo max| |
| Corsa 1000 m. | 3'55" | 4'55" | / |
+--------------------+------------+---------+-----------------------+
| Salto in alto | 1,20 m. | 1,00 m. | max 3 tentativi |
+--------------------+------------+---------+-----------------------+
| Piegamenti sulle | | | Tempo max 2' senza |
| braccia | n. 15 | n. 10 | interruzioni |
+--------------------+------------+---------+-----------------------+
4. Le funzioni di segretario della predetta commissione sono
svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori o degli ispettori
tecnici della Polizia di Stato oppure da un appartenente ai ruoli
dell'amministrazione civile dell'interno, in servizio presso il
Dipartimento della pubblica sicurezza.
5. Il mancato superamento anche di uno solo dei suddetti esercizi
ginnici determina l'esclusione dal concorso per inidoneita'.
6. Il giorno della presentazione ai suddetti accertamenti, tutti
i candidati devono essere muniti di idoneo abbigliamento sportivo e
di un documento di riconoscimento valido e devono consegnare, a pena
di esclusione dal concorso, un certificato di idoneita' sportiva
agonistica per l'atletica leggera in corso di validita', conforme al
decreto del Ministero della Sanita' del 18 febbraio 1982, e
successive modifiche, rilasciato da medici appartenenti alla
Federazione Medico Sportiva Italiana o, comunque, a strutture
sanitarie pubbliche o private convenzionate, in cui esercitino medici
specialisti in «medicina dello sport».
Art. 12
Accertamenti psico-fisici
1. I concorrenti risultati idonei all'accertamento
dell'efficienza fisica sono sottoposti agli accertamenti fisici e
psichici, a cura di una commissione composta da un primo dirigente
medico, che la presiede, e da quattro medici principali della Polizia
di Stato. A tal fine, sono previsti un esame clinico generale del
candidato e prove strumentali e di laboratorio. Le funzioni di
segretario della predetta commissione sono svolte da un appartenente
al ruolo degli ispettori o degli ispettori tecnici della Polizia di
Stato o qualifica equiparata o da un appartenente ai ruoli
dell'amministrazione civile dell'interno, in servizio presso il
Dipartimento della pubblica sicurezza.
2. Tutti i candidati, all'atto della presentazione ai predetti
accertamenti, devono esibire un documento di riconoscimento in corso
di validita' e, a pena di esclusione, la seguente documentazione
sanitaria, recante data non anteriore a tre mesi a quella della
relativa presentazione:
a) certificato anamnestico, come da facsimile in allegato
(Allegato 1), sottoscritto dal medico di fiducia e dall'interessato,
con particolare riferimento alle infermita' pregresse o attuali
elencate nel decreto ministeriale n. 198/2003. In proposito, il
candidato potra' produrre accertamenti clinici o strumentali ritenuti
utili ai fini della valutazione medico-legale;
b) esame audiometrico tonale e E.C.G. con visita cardiologica,
da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il
Servizio sanitario nazionale, con l'indicazione del codice
identificativo regionale;
c) esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura
pubblica o accreditata con il Servizio sanitario nazionale, con
l'indicazione del codice identificativo regionale:
1 - esame emocromocitometrico con formula;
2 - esame chimico e microscopico delle urine;
3 - creatininemia;
4 - gamma GT;
5 - glicemia;
6 - GOT (AST);
7 - GPT (ALT);
8 - HbsAg;
9 - Anti HbsAg;
10 - Anti Hbc;
11 - Anti HCV;
12 - uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione
di Mantoux, Quantiferon test.
3. La commissione puo' inoltre disporre, ai fini di una piu'
completa valutazione medico-legale, l'effettuazione di esami di
laboratorio, o indagini strumentali, nonche' chiedere la produzione
di certificati sanitari, ritenuti utili.
4. Per quanto attiene ai requisiti da accertare, al candidato
sono richiesti, a pena di inidoneita':
sana e robusta costituzione fisica;
composizione corporea: percentuale di massa grassa
nell'organismo non inferiore al sette per cento e non superiore al
ventidue per cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore
al dodici per cento e non superiore al trenta per cento per le
candidate di sesso femminile;
forza muscolare: non inferiore a 40 kg per i candidati di sesso
maschile, e non inferiore a 20 kg per le candidate di sesso
femminile;
massa metabolicamente attiva: percentuale di massa magra
teorica presente nell'organismo non inferiore al quaranta per cento
per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al ventotto per
cento per le candidate di sesso femminile;
senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale,
visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica
sufficiente. Visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale
somma del visus dei due occhi, con non meno di cinque decimi
nell'occhio che vede meno, ed un visus corretto a 10/10 per ciascun
occhio per una correzione massima complessiva di una diottria quale
somma dei singoli vizi di rifrazione.
5. Costituiscono altresi' cause di inidoneita', per l'assunzione
nella Polizia di Stato, le imperfezioni e le infermita' elencate
nella tabella 1 allegata al decreto ministeriale n. 198/2003, tra cui
i tatuaggi sulle parti del corpo non coperte dall'uniforme o quando,
per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il loro contenuto
siano indice di personalita' abnorme, l'uso anche saltuario o
occasionale di sostanze psicoattive (droghe naturali/sintetiche) e
l'abuso di alcool attuali o pregressi.
6. I giudizi della commissione per l'accertamento dei requisiti
psico-fisici sono definitivi e comportano l'esclusione dal concorso,
in caso di inidoneita' del candidato.
7. I candidati che non si presentano nel luogo, nel giorno e
nell'ora stabiliti per i predetti accertamenti psico-fisici sono
esclusi dal concorso con decreto del Capo della Polizia - Direttore
generale della pubblica sicurezza.
Art. 13
Accertamenti attitudinali
1. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici
previsti dall'art. 12 sono sottoposti agli accertamenti attitudinali
da parte di una commissione di selettori composta da un funzionario
della Polizia di Stato, appartenente al ruolo degli psicologi, con
qualifica non inferiore a primo dirigente tecnico, che la presiede, e
da quattro funzionari della Polizia di Stato, con qualifica non
inferiore a commissario capo tecnico del ruolo psicologi della
carriera dei funzionari tecnici di Polizia o con qualifica non
inferiore a Commissario capo della carriera dei funzionari di Polizia
in possesso dell'abilitazione professionale di perito selettore
attitudinale. Le funzioni di segretario della predetta commissione
sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori o degli
ispettori tecnici della Polizia di Stato oppure da un appartenente ai
ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica
equiparata, in servizio presso il Dipartimento della pubblica
sicurezza.
2. I suddetti accertamenti attitudinali sono diretti ad accertare
l'idoneita' del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con
l'attivita' propria del ruolo e della qualifica da rivestire.
Consistono in una serie di test, predisposti da istituti pubblici o
privati specializzati, sia collettivi che individuali, approvati con
decreto, nonche' in un colloquio con un componente della suddetta
commissione. Su richiesta del selettore, la commissione puo' disporre
la ripetizione del colloquio in sede collegiale. Nel caso in cui i
test siano positivi, ma il colloquio sia risultato negativo,
quest'ultimo sara' ripetuto in sede collegiale. All'esito delle
prove, la commissione si esprimera' sull'idoneita' del candidato.
3. I giudizi della commissione per l'accertamento delle qualita'
attitudinali sono definitivi e comportano l'esclusione dal concorso,
in caso di inidoneita' del candidato.
4. I candidati che non si presentano nel luogo, nel giorno e
nell'ora stabiliti per i suddetti accertamenti attitudinali sono
esclusi dal concorso con decreto del Capo della Polizia - Direttore
generale della pubblica sicurezza.
Art. 14
Produzione dei titoli di preferenza
1. Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, i
candidati che hanno superato la prova scritta, se hanno dichiarato
nella loro domanda di partecipazione al concorso di possedere titoli
di preferenza, devono far pervenire all'ufficio attivita'
concorsuali, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data
di pubblicazione sul sito www.poliziadistato.it della graduatoria
della prova scritta, la documentazione attestante il possesso di quei
titoli, oppure la dichiarazione sostitutiva ex decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000, come da facsimile (Allegato 2), a pena
del mancato riconoscimento di quei titoli.
2. La documentazione o la dichiarazione sostitutiva indicate al
comma 1 dovranno essere trasmesse via Pec all'indirizzo
dipps.333b.aa2020.rm@pecps.interno.it, secondo le istruzioni
pubblicate sul sito, con copia fronte/retro di un valido documento
d'identita', in formato PDF.
Art. 15
Graduatoria finale del concorso
Nomina dei vincitori
1. La graduatoria finale del concorso, approvata con decreto,
tiene conto del punteggio utile riportato alla prova scritta d'esame
dai soli candidati risultati idonei all'accertamento dell'efficienza
fisica ed agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali, fatta salva
la riserva dei posti indicata all'art. 2 del medesimo bando e, a
parita' di punteggio, delle preferenze previste dalle vigenti
disposizioni.
2. Il decreto di approvazione della graduatoria di merito e
dichiarazione dei vincitori e' pubblicato nel Bollettino ufficiale
del personale del Ministero dell'interno, con avviso di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Lo stesso
provvedimento e' consultabile anche sul sito istituzionale
www.poliziadistato.it
Art. 16
Ammissione dei vincitori
al corso di formazione
1. I concorrenti dichiarati vincitori del concorso sono ammessi
alla frequenza del prescritto corso di formazione.
2. I vincitori che non si presentano, senza giustificato motivo,
nella sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del suddetto
corso di formazione, sono dichiarati decaduti dalla nomina ed al loro
posto sono chiamati altri candidati idonei, seguendo l'ordine della
graduatoria finale del concorso.
3. Gli allievi agenti della Polizia di Stato, al termine del
corso di formazione previsto, sono assegnati in sedi di servizio
diverse dalla regione di origine, da quella di residenza e da quelle
limitrofe. A tal fine, la Regione Siciliana e' considerata limitrofa
alla Regione Calabria.
Art. 17
Trattamento dei dati personali
1. I dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti e
trattati, mediante una banca dati automatizzata presso il Ministero
dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione
centrale per le risorse umane - ufficio attivita' concorsuali, per le
comprovate ragioni di pubblico interesse sottese ai concorsi e ai
relativi adempimenti.
2. I medesimi dati potranno essere comunicati esclusivamente ad
amministrazioni o enti pubblici interessati allo svolgimento del
concorso o alla posizione giuridico - economica dei candidati.
3. Si applicano in materia le disposizioni del regolamento (UE)
2016/679, nonche' del decreto legislativo n. 196/2003, cosi' come
modificato dal decreto legislativo n. 101/2018. Ogni candidato puo'
esercitare, in merito ai propri dati personali, i diritti di accesso,
rettifica, cancellazione e opposizione, nei casi previsti
rispettivamente dagli articoli da 15 a 21 del citato regolamento (UE)
2016/679, nei confronti del Ministero dell'interno - Dipartimento
della pubblica sicurezza, Direzione centrale per le risorse umane,
con sede in Roma, via del Castro Pretorio n. 5.
Art. 18
Diritto di accesso
alla documentazione amministrativa
1. Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da
parte dei soggetti interessati, ai sensi della normativa vigente,
possono essere trasmesse - mediante posta elettronica certificata
(PEC) personalmente intestata all'interessato - ai seguenti indirizzi
PEC:
dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it per istanze
attinenti alla procedura concorsuale, ai lavori della commissione
esaminatrice e della commissione per l'accertamento dell'efficienza
fisica;
dipps.serviziooperativocentralesanita@pecps.interno.it per
istanze attinenti ai lavori della commissione per gli accertamenti
psico-fisici;
dipps.333b.centropsicotecnico.rm@pecps.interno.it per istanze
attinenti ai lavori della commissione per gli accertamenti
attitudinali.
Art. 19
Provvedimenti di autotutela
1. Il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica
sicurezza, per comprovate esigenze di interesse pubblico, puo'
revocare o annullare il presente bando, sospendere o rinviare le
prove concorsuali, modificare il numero dei posti, nonche' differire
o contingentare l'ammissione dei vincitori alla frequenza del
prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvedera' a dare
comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Art. 20
Avvertenze finali
1. Fatte salve le previste pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
ulteriori comunicazioni, provvedimenti e disposizioni inerenti al
presente bando di concorso saranno pubblicati sul sito istituzionale
www.poliziadistato.it con valore di notifica ai candidati.
2. Il presente decreto e i suoi allegati, che ne sono parte
integrante, saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
3. Avverso il presente decreto e' esperibile ricorso
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente,
secondo le modalita' di cui al codice del processo amministrativo di
cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o,
alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24
novembre 1971, n. 1199, entro il termine, rispettivamente, di
sessanta e di centoventi giorni decorrente dalla data della
pubblicazione del presente decreto.
Roma, 29 gennaio 2020
Il Capo della Polizia
Direttore generale
della pubblica sicurezza
Gabrielli
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