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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorsi pubblici, per esami, per l'ammissione di quindici allievi
ufficiali piloti di complemento (AUPC) al 129° corso di pilotaggio
aereo con obbligo di ferma di dodici anni e concorsi pubblici, per
titoli ed esami, per l'ammissione di complessivi trenta allievi
ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale e
del ruolo speciale dell'Aeronautica militare, al 14° corso AUFP.
Anno 2022.

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Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.93 del 25/11/2022
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:22E14889
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:15
Scadenza:25/12/2022
Tags:Militari e FF.AA.

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 2003, recante «Elenco
delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non idoneita' ai
servizi di navigazione aerea e criteri da adottare per l'accertamento
e la valutazione ai fini dell'idoneita'» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 9 luglio 2009 concernente
l'equiparazione tra i diplomi di laurea ai fini della partecipazione
ai pubblici concorsi e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia» e
successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla
Corte dei conti il 10 marzo 2013, registro n. I, foglio n. 390 -
concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della
Direzione generale per il personale militare;
Visto il decreto del Ministero della difesa 4 giugno 2014, con il
quale e' stata approvata la direttiva tecnica riguardante
l'accertamento delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non
idoneita' al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante
i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei al servizio militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco» e successive modifiche e
integrazioni, emanato in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n.
2;
Vista la direttiva tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato
generale della sanita' militare, recante «modalita' tecniche per
l'accertamento e la verifica dei parametri fisici» e successive
modifiche e integrazioni, emanata ai sensi del precitato decreto del
Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del citato Codice
dell'ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26
aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il
reclutamento del personale delle Forze armate i termini di validita'
della graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di
candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo
nei casi e nei termini previsti dallo stesso codice;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati;
Vista la direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per
la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare,
allegata al decreto interministeriale 16 maggio 2018;
Vista la lettera n. M_D SSMD REG2021 0093503 del 17 maggio 2021
dello Stato maggiore della difesa, concernente i reclutamenti
autorizzati per l'anno 2022 dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2025 (legge di bilancio 2022);
Vista la lettera n. M_D ARM001 REG2022 0082098 l'8 agosto 2022
con la quale lo Stato maggiore dell'Aeronautica militare ha chiesto
di indire per l'anno 2022 un concorso, per esami, per il reclutamento
quindici allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC) e un
concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi
trenta allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo
normale e del ruolo speciale, dell'Aeronautica militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 2021
- registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2021, foglio. n.
3226 - concernente la sua nomina a direttore generale per il
personale militare;

Decreta:

Art. 1

Posti a concorso

1. Sono indetti i seguenti concorsi, per esami, per l'ammissione
di quindici allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC) al 129°
corso di pilotaggio aereo con obbligo di ferma di anni dodici e, per
titoli ed esami, per l'ammissione di complessivi trenta allievi
ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale e
del ruolo speciale dell'Aeronautica militare, al 14° corso AUFP, con
il numero dei posti di seguito indicati:
a) per l'ammissione al 129° corso quindici posti allievi
ufficiali piloti di complemento (AUPC);
b) per l'ammissione al 14° corso allievi ufficiali in ferma
prefissata:
1) quattro posti per allievi ufficiali in ferma prefissata,
ausiliari del ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico
(C.S.A.r.n.);
2) tre posti per allievi ufficiali in ferma prefissata,
ausiliari del ruolo normale del Corpo del genio aeronautico
(G.A.r.n.);
3) dodici posti per allievi ufficiali in ferma prefissata,
ausiliari del ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica
(A.A.r.a.s.);
4) quattro posti per allievi ufficiali in ferma prefissata,
ausiliari del ruolo speciale del Corpo di commissariato (C.C.r.s.);
5) sette posti per allievi ufficiali in ferma prefissata,
ausiliari del ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico
(G.A.r.s.), cosi' ripartiti:
tre per la categoria elettronica;
tre per la categoria infrastrutture e impianti;
uno per la categoria motorizzazione.
2. Il numero dei posti disponibili e la loro ripartizione per
ruolo/corpo e categorie potranno subire modifiche, fino alla data di
approvazione della relativa graduatoria di merito, qualora fosse
necessario soddisfare esigenze della Forza armata connesse alla
consistenza dei ruoli degli ufficiali ausiliari.
3. Qualora il numero dei posti a concorso venga modificato
secondo le previsioni del precedente comma e del successivo comma 4,
sara' altresi' modificato il numero dei posti riservati ai sensi del
successivo art. 2.
4. Resta impregiudicata per l'amministrazione la facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di
concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal
concorso o l'incorporamento dei vincitori, prorogare il termine di
presentazione delle domande del concorso (ferma restando la prevista
data relativa al possesso dei requisiti, titoli di merito e di
preferenza), in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne'
prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato
o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica.
In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione della Difesa ne dara'
immediata comunicazione nel portale dei concorsi on-line del
Ministero della difesa, che avra' valore di notifica a tutti gli
effetti e per tutti gli interessati, nonche' nel sito
www.aeronautica.difesa.it
5. Nel caso in cui l'amministrazione eserciti la potesta' di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
6. La predetta Amministrazione della Difesa si riserva altresi'
la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che
impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di
presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle
prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove
stesse. In tal caso, sara' data immediata comunicazione nel portale
dei concorsi on-line del Ministero della difesa, che avra' valore di
notifica a tutti gli effetti per tutti gli interessati, nonche' nel
sito www.aeronautica.difesa.it

                               Art. 2 

Riserve di posti

1. Dei quindici posti per l'ammissione al 129° corso allievi
ufficiali piloti di complemento, di cui all'art. 1, comma 1, lettera
a), due sono riservati al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai
parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti)
del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in
servizio e per causa di servizio.
2. Dei quattro posti per allievi ufficiali in ferma prefissata,
ausiliari del ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico, di cui
all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 1, uno e' riservato ai
concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturita' presso le
scuole militari, ovvero ai figli superstiti, o ai parenti in linea
collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale
delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e
per causa di servizio, che abbiano riportato il punteggio piu' alto
nella relativa graduatoria finale di merito.
3. Dei tre posti per allievi ufficiali in ferma prefissata,
ausiliari del ruolo normale del Corpo del genio aeronautico, di cui
di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 2, uno e' riservato ai
concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturita' presso le
scuole militari, ovvero ai figli superstiti, o ai parenti in linea
collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale
delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e
per causa di servizio, che abbiano riportato il punteggio piu' alto
nella relativa graduatoria finale di merito.
4. Dei dodici posti per allievi ufficiali in ferma prefissata,
ausiliari del ruolo speciale delle armi dell'aeronautica, di cui
all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 3, tre sono riservati ai
concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturita' presso le
scuole militari ovvero ai figli superstiti, o ai parenti in linea
collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale
delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e
per causa di servizio, che abbiano riportato il punteggio piu' alto
nella relativa graduatoria finale di merito.
5. Dei quattro posti per allievi ufficiali in ferma prefissata,
ausiliari del ruolo speciale del Corpo di commissariato, di cui
all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 4, uno e' riservato ai
concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturita' presso le
scuole militari, ovvero ai figli superstiti o ai parenti in linea
collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale
delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e
per causa di servizio, che abbiano riportato il punteggio piu' alto
nella relativa graduatoria finale di merito.
6. Dei sette posti per allievi ufficiali in ferma prefissata,
ausiliari del ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico, di cui
all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 5, due sono riservati ai
concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturita' presso le
scuole militari, ovvero ai figli superstiti, o ai parenti in linea
collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale
delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e
per causa di servizio, che abbiano riportato il punteggio piu' alto
nella relativa graduatoria finale di merito.

                               Art. 3 

Requisiti

1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1 possono partecipare i
giovani che:
a) hanno compiuto il:
diciassettesimo anno di eta' e non hanno superato il giorno
di compimento del ventitreesimo anno di eta' alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande, qualora si partecipi al
concorso per l'ammissione al 129° corso allievi ufficiali piloti di
complemento, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a);
diciassettesimo anno di eta' e non hanno superato il giorno
di compimento del trentottesimo anno di eta' alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande, qualora si partecipi al
concorso per l'ammissione al 14° corso allievi ufficiali in ferma
prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b).
Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti
disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non
trovano applicazione;
b) hanno, se minorenni, il consenso a contrarre l'arruolamento
volontario nell'aeronautica militare espresso dai genitori o dal
genitore esercente la responsabilita' genitoriale o dal tutore;
c) sono in possesso della cittadinanza italiana;
d) godono dei diritti civili e politici;
e) non sono stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia
per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a
esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica;
f) se concorrenti di sesso maschile, non sono stati dichiarati
obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo
civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano
presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo
status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio nazionale per il
servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla
data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto dall'art.
636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In tal caso,
l'esito della dichiarazione dovra' essere allegato in copia digitale
alla domanda di partecipazione al concorso;
g) non sono stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
h) se militare, non avere in atto un procedimento disciplinare
avviato a seguito di procedimento penale che non si sia concluso con
sentenza irrevocabile di assoluzione perche' il fatto non sussiste
ovvero perche' l'imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi
dell'art. 530 del codice di procedura penale;
i) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione;
j) hanno tenuto condotta incensurabile;
k) non hanno tenuto comportamenti nei confronti delle
istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione Repubblicana e alle ragioni di
sicurezza dello Stato;
l) qualora partecipanti al concorso per l'ammissione al 129°
corso allievi ufficiali piloti di complemento, di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettera a): non sono stati espulsi da corsi per
allievi ufficiali piloti di una delle Forze armate o dell'Arma dei
carabinieri o dei Corpi armati dello Stato perche' giudicati inidonei
a proseguire i corsi stessi per mancanza di attitudine al volo o alla
navigazione aerea o per motivi psico-fisici;
m) sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
1) per i quindici posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera
a):
diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale ovvero di durata quadriennale integrato dal corso
annuale, previsto dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e
successive modifiche e integrazioni, per l'ammissione ai corsi
universitari nonche' diploma di istruzione secondaria di secondo
grado conseguito a seguito della sperimentazione dei percorsi
quadriennali di secondo grado validi per l'iscrizione ai corsi di
laurea;
2) per i quattro posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera
b), numero 1):
laurea magistrale in medicina e chirurgia (LM-41) con
abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e
iscrizione all'albo dell'ordine dei medici;
3) per i tre posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b),
numero 2):
laurea magistrale in informatica (LM-18), laurea magistrale
in ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27), laurea magistrale in
ingegneria informatica (LM 32) e laurea magistrale in sicurezza
informatica (LM 66);
4) per i dodici posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b),
numero 3):
diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale ovvero di durata quadriennale integrato dal corso
annuale previsto dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e
successive modifiche e integrazioni per l'ammissione ai corsi
universitari nonche' diploma di istruzione secondaria di secondo
grado conseguito a seguito della sperimentazione dei percorsi
quadriennali di secondo grado validi per l'iscrizione ai corsi di
laurea;
5) per i quattro posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera
b), numero 4):
diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale ovvero di durata quadriennale integrato dal corso
annuale previsto dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e
successive modifiche e integrazioni, per l'ammissione ai corsi
universitari nonche' diploma di istruzione secondaria di secondo
grado conseguito a seguito della sperimentazione dei percorsi
quadriennali di secondo grado validi per l'iscrizione ai corsi di
laurea;
6) per i sette posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b),
numero 5) secondo quanto indicato nella seguente tabella:

 
Parte di provvedimento in formato grafico
 

Saranno altresi' ritenute valide le sole lauree magistrali
conseguite in territorio nazionale, riconosciute per legge o per
decreto ministeriale equipollenti ad una di quelle prescritte per la
partecipazione al concorso indetto con il presente decreto. In tal
caso i concorrenti dovranno produrre e allegare alla domanda di
candidatura la relativa documentazione probante. Per i titoli di
laurea e i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado
conseguiti all'estero, invece, e' richiesta la dichiarazione di
equipollenza ovvero di equivalenza secondo la procedura prevista
dall'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, la cui modulistica
e' disponibile sul sito web del Dipartimento funzione pubblica
(http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/
modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri
).
Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di
equipollenza o equivalenza dovra' dichiarare nella domanda di
partecipazione di aver presentato la relativa richiesta, ovvero i
soli titoli conseguiti in territorio nazionale, riconosciuti per
legge o per decreto ministeriale equipollenti ad uno di quelli
prescritti per la partecipazione al concorso indetto con il presente
decreto. Altresi', per il candidato gia' abilitato alla professione
in territorio nazionale sara' sufficiente presentare
un'autocertificazione di iscrizione all'albo nazionale professionale.
In entrambi i casi, i concorrenti dovranno all'atto di
presentazione per la prima prova scritta, consegnare la relativa
documentazione probante;
n) non sono gia' in servizio quali ufficiali ausiliari in ferma
prefissata, ovvero si trovano nella posizione di congedo per aver
completato la ferma come ufficiali ausiliari in ferma prefissata,
qualora partecipanti al concorso per l'ammissione al 14° corso
allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettera b).
2. Ai fini dell'ammissione al 129° corso allievi ufficiali piloti
di complemento o, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), i
concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso dei requisiti di
idoneita' psico-fisica e attitudinale al servizio militare per
l'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo per allievi ufficiali
piloti di complemento dell'Aeronautica militare. Detta idoneita'
sara' accertata con le modalita' indicate nei successivi articoli 10
e 12, del presente decreto.
3. Ai fini dell'ammissione al 14° corso allievi ufficiali in
ferma prefissata i concorrenti dovranno essere riconosciuti in
possesso dei requisiti d'idoneita' psico-fisica e attitudinale al
servizio militare per la nomina a ufficiale in ferma prefissata
dell'Aeronautica militare. Detta idoneita' sara' accertata con le
modalita' indicate nei successivi articoli 10 e 11 del presente
decreto.
4. I requisiti di cui al presente articolo devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di partecipazione indicato nel successivo
art. 5, comma 1 e, fatta eccezione per quello dell'eta' di cui al
precedente comma 1, lettera a), devono essere mantenuti fino alla
nomina a sottotenente pilota di complemento ovvero
tenente/sottotenente in ferma prefissata.

 
Parte di provvedimento in formato grafico
 


                               Art. 4 

Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa

1. Le procedure relative ai concorsi di cui al precedente art. 1,
comma 1, vengono gestite tramite il portale dei concorsi on-line del
Ministero della difesa (da ora in poi «portale»), raggiungibile
attraverso il sito internet www.difesa.it area «siti di interesse e
approfondimenti», pagina «Concorsi e scuole militari», link «concorsi
on-line» ovvero collegandosi direttamente al sito
«https://concorsi.difesa.it***RAQUO***.
2. Attraverso detto portale, i candidati potranno presentare
domanda di partecipazione ai concorsi di cui al precedente art. 1,
comma 1, e ricevere con le modalita' di cui al successivo art. 5 le
successive comunicazioni inviate dalla Direzione generale per il
personale militare o da enti dalla stessa delegati alla gestione dei
concorsi.
3. Per usufruire dei servizi offerti dal portale, ai sensi
dell'art. 24 del decreto-legge n. 76/2020, i concorrenti dovranno
essere in possesso di credenziali rilasciate da un gestore di
identita' digitale nell'ambito del sistema pubblico di identita'
digitale (SPID) o carta d'identita' elettronica (CIE).
4. La progressiva conclusione degli adeguamenti sistemistici
necessari garantira' la disponibilita' di tutte le modalita' di
accesso sopraindicate, ivi compreso l'utilizzo della carta nazionale
dei servizi (CNS), opzione, quest'ultima, ancora in fase di sviluppo.

                               Art. 5 

Domande di partecipazione

1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati
compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso,
secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il termine
perentorio di trenta giorni decorrenti da quello successivo alla
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Se il
termine coincide con un giorno festivo, questo sara' prorogato al
primo giorno feriale successivo.
2. La domanda di partecipazione puo' essere presentata per uno
soltanto dei ruoli/corpi di cui al precedente art. 1, comma 1.
Tuttavia i candidati al concorso di cui alla lettera a) dello stesso
comma devono necessariamente indicare, fermo restando il possesso dei
requisiti rispettivamente previsti, un solo altro ruolo/corpo tra
quelli elencati alla lettera b) per cui concorrere in caso di
inidoneita' derivante dalla carenza accertata, totale o parziale,
dell'enzima G6PD.
3. I candidati che alla data di presentazione della domanda sono
minorenni dovranno, a pena di esclusione, allegare alla stessa,
secondo le modalita' descritte ai commi successivi, copia per
immagini (file in formato pdf o jpeg) dell'atto di assenso riportato
nell'allegato «A» che costituisce parte integrante del presente
decreto.
4. Nella domanda di partecipazione i candidati indicano i loro
dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al
recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni
(se ne e' in possesso, anche il proprio domicilio digitale), nonche'
tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di
partecipazione.
5. Il sistema informatico salva automaticamente nel proprio
profilo on-line una bozza della candidatura al passaggio a una
successiva pagina della domanda, ferma la necessita' di completarla
e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui al precedente
comma 1. Per gli allegati alla domanda, qualora previsti, il modulo
riportera' le indicazioni che guideranno il concorrente nel corretto
inserimento degli stessi. Al riguardo, i candidati, al momento della
compilazione della domanda di partecipazione, predispongono copia
(file in formato pdf o jpeg con dimensione massima di 5 mb per ogni
allegato) dei documenti/autocertificazioni che intendono o devono
allegare (eventuale atto di assenso di cui al precedente comma 1)
alla domanda di partecipazione al fine della valutazione del possesso
dei requisiti e degli eventuali titoli di cui al successivo art. 13,
ovvero quelle attestanti l'equiparazione del titolo di studio
posseduto, qualora conseguito all'estero, nonche' quelle attestanti
eventuali titoli di preferenza. E' cura del candidato assegnare a
tali files il nome corrispondente al certificato/attestazione nello
stesso contenute (ad es.: atto_assenso.pdf, titoli_merito.pdf,
equiparazione.pdf, titoli_preferenza.pdf, ecc.). E' onere dei
concorrenti fornire, in dette autocertificazioni, precise e
dettagliate informazioni su ciascuno dei titoli posseduti ai fini
della loro corretta valutazione da parte della commissione
esaminatrice e del conseguente accertamento degli stessi, ai sensi
del successivo art. 13 del presente decreto.
6. Terminata la compilazione della domanda, i candidati procedono
all'inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione on-line
senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione
a video e, successivamente, un messaggio di posta elettronica
dell'avvenuta acquisizione. Con l'inoltro della candidatura il
sistema generera' una ricevuta della stessa che riporta tutti i dati
inseriti in sede di compilazione. Tale ricevuta, che verra'
automaticamente salvata ed eventualmente aggiornata a seguito di
integrazioni e/o modifica da parte dell'utente, nell'area personale
del profilo utente nella sezione «Concorsi», sara' sempre disponibile
per le esigenze del concorrente e dovra' essere esibita e, ove
richiesto, consegnata in occasione della prima prova concorsuale.
7. I candidati possono integrare o modificare quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione, ovvero revocare la domanda medesima,
entro il termine previsto per la presentazione della stessa.
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione della
domanda di partecipazione al concorso, dichiarazioni integrative o
modificative rispetto a quanto dichiarato nella domanda stessa gia'
inoltrata potranno essere trasmesse dai candidati con le modalita'
indicate nel successivo art. 6.
8. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo,
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza
la previa registrazione al portale non saranno prese in
considerazione e il candidato non verra' ammesso alla procedura
concorsuale.
9. In caso di avaria temporanea del sistema informatico, che si
verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle
domande, la Direzione generale per il personale militare si riserva
di prorogare il relativo termine di scadenza per un numero di giorni
congruo rispetto a quelli di mancata operativita' del sistema.
Dell'avvenuto ripristino e della proroga del termine per la
presentazione delle domande sara' data notizia con avviso pubblicato
nel portale, nonche' nel sito http://www.aeronautica.difesa.it/ -
secondo quanto previsto dal successivo art. 6. In tal caso, resta
comunque invariata all'iniziale termine di scadenza per la
presentazione delle domande di cui al precedente comma 1, la data
relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al
precedente art. 3.
10. Qualora l'avaria del sistema informatico fosse tale da non
consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la
Direzione generale per il personale militare provvedera' a informare
i candidati con avviso pubblicato sul sito www.difesa.it circa le
determinazioni adottate al riguardo.
11. Con l'inoltro telematico della domanda con le modalita'
indicate nei precedenti commi del presente articolo, si conclude la
procedura di presentazione della stessa e i dati sui quali
l'amministrazione effettuera' la verifica del possesso dei requisiti
di partecipazione al concorso si intenderanno acquisiti. Il
candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla
raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e che
sono necessari all'espletamento dell'iter concorsuale (in quanto il
conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilita' penale
circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
L'invio della domanda secondo le modalita' descritte conclude la
procedura di presentazione della stessa e l'acquisizione dei dati sui
quali l'amministrazione effettuera' la verifica del possesso dei
requisiti di partecipazione al concorso, nonche' dei titoli di
preferenza o di riserva di posti.
Si precisa, al riguardo, che l'accertamento della resa di
dichiarazioni mendaci finalizzate a trarre un indebito beneficio
comportera':
la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le
valutazioni di competenza;
l'esclusione dal concorso o la decadenza a seguito
dell'avvenuta incorporazione dell'interessato.
12. La Direzione generale per il personale militare o ente dalla
stessa delegato alla gestione del concorso, potra' chiedere la
regolarizzazione delle domande che, presentate nei termini, risultino
formalmente irregolari per vizi sanabili.

                               Art. 6 

Comunicazioni con i concorrenti

1. Tramite il proprio profilo nel portale, il concorrente puo'
anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale sezione
e' suddivisa in un'area pubblica relativa alle comunicazioni di
carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, diario di
svolgimento della prova scritta, eventuali variazioni dello stesso,
calendari di svolgimento degli accertamenti psico-fisici,
attitudinali e delle prove di efficienza fisica, ecc.), e un'area
privata nella quale saranno rese disponibili le comunicazioni di
carattere personale.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell'area
pubblica del portale hanno valore di notifica a tutti gli effetti e
nei confronti di tutti i candidati. Le eventuali comunicazioni di
carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con
messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se
dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione) o con
lettera raccomandata.
3. Successivamente al termine di scadenza per la presentazione
delle domande, variazioni e/o integrazioni della sola domanda di
partecipazione al concorso (limitatamente a quelle anagrafiche - come
variazioni della residenza o del recapito, dell'indirizzo di posta
elettronica, dell'eventuale indirizzo di posta elettronica
certificata, del numero di utenza di telefonia fissa e mobile - e a
quelle relative alla propria posizione giudiziaria potranno essere
inviate mediante messaggi di posta elettronica - utilizzando
esclusivamente un account di PE - all'indirizzo
aeroaccademia.concorsi@am.difesa.it - indicando il concorso al quale
partecipano e allegando copia (file formato pdf o jpeg con dimensione
massima di 5 mb) di un documento di identita' rilasciato da
un'Amministrazione dello Stato. Non verranno prese in considerazione
comunicazioni prive della citata documentazione in allegato.
Non saranno, altresi', prese in considerazione variazioni
riguardanti l'omessa o l'incompleta indicazione dei titoli di riserva
o di preferenza, ancorche' posseduti entro i termini di scadenza di
cui al precedente art. 5, comma 1.
4. Resta a carico del candidato la responsabilita' circa
eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
comunicazioni da parte del medesimo di variazioni dell'indirizzo di
posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia fisso e
mobile.
5. Per semplificare le operazioni di gestione del flusso
automatizzato della posta in ingresso all'Accademia aeronautica,
l'oggetto di tutte le comunicazioni inviate dai candidati dovra'
essere preceduto dal codice «129°_AUPC AM_2022» qualora si partecipi
al concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), oppure dal codice
«14°_AUFP_AM_2022», qualora si partecipi al concorso di cui all'art.
1, comma 1, lettera b).

                               Art. 7 

Svolgimento del concorso e spese di viaggio

1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) prova scritta;
b) accertamenti psico-fisici;
c) accertamenti attitudinali, solo per i partecipanti al
concorso per l'ammissione al 14° corso allievi ufficiali in ferma
prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b);
d) tirocinio psicoattitudinale, comportamentale e prova di
lingua inglese, solo per i partecipanti al concorso per l'ammissione
al 129° corso allievi ufficiali piloti di complemento, di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera a);
e) valutazione dei titoli di merito (soltanto per concorso
AUFP).
2. Alle prove e agli accertamenti i concorrenti dovranno esibire
la carta d'identita' o altro documento di riconoscimento, provvisto
di fotografia e in corso di validita', rilasciato da
un'amministrazione pubblica. Per quanto concerne le modalita' di
svolgimento delle prove saranno osservate, in quanto applicabili, le
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487.
3. Il concorrente, regolarmente convocato alle predette prove e
accertamenti di cui al precedente comma 1, che non si presentera' nel
giorno e nell'ora stabiliti sara' considerato rinunciatario e quindi
escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza,
comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per
gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 6 e per l'eventuale
contestuale convocazione alle prove dell'esame di Stato. Saranno
altresi' considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso di
interesse, i concorrenti che prima dell'inizio ovvero nel corso di
una delle prove concorsuali rinunceranno, senza possibilita' di
revoca della rinuncia, alla prosecuzione dell'iter concorsuale. A tal
fine gli interessati dovranno far pervenire, tramite messaggio di
posta elettronica all'indirizzo indicati al precedente art. 5, comma
3, un'istanza di nuova convocazione, controfirmata in caso di minore
eta' dai/l genitori/e esercenti/e la responsabilita' genitoriale,
entro le ore 12,00 del giorno feriale (sabato escluso) antecedente a
quello di prevista presentazione, inviando la documentazione
probatoria e copie per immagine, ovvero in formato pdf o jpeg, di un
documento d'identita' proprio, nonche' dei/l genitori/e ovvero del
tutore esercente la responsabilita' genitoriale in caso di minore
eta', in corso di validita' rilasciato da un'amministrazione
pubblica. La riconvocazione, la cui data non sara' piu' modificabile
e che potra' essere disposta solo se compatibile con il periodo di
svolgimento delle prove stesse, avverra' mediante avviso inserito
nell'aera privata della sezione comunicazioni del portale ovvero, per
ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica o posta
elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda
di partecipazione).
4. I concorrenti rinviati a domanda - da presentare entro il
termine perentorio di cui al precedente art. 5, comma 1 - dalle
procedure concorsuali per l'ammissione di allievi ufficiali piloti di
complemento (AUPC) e per l'ammissione di allievi ufficiali in ferma
prefissata (AUFP) per l'anno 2022 ai sensi dell'art. 259, comma 4 del
decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 sosterranno le prove non
ancora svolte nell'ambito delle procedure del presente bando.
Altresi', le risultanze di prove e accertamenti precedentemente
svolti saranno valutate secondo le disposizioni e i criteri del
presente bando e secondo le modalita' che saranno indicate con
apposita determinazione dirigenziale.
5. All'atto dell'approvazione delle graduatorie di merito dei
concorsi - indicativamente entro il mese di marzo 2023 per il
concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), mentre per
il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b),
indicativamente entro il mese di aprile 2023 - tutti i concorrenti,
compresi quelli di sesso femminile per i quali la positivita' del
test di gravidanza comportera', ai sensi dell'art. 580 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, temporaneo
impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare,
dovranno essere risultati idonei in tutte le prove e in tutti gli
accertamenti di cui al precedente comma 1.
6. Le spese per i viaggi da e per le sedi presso le quali avranno
luogo le prove e gli accertamenti di cui al precedente comma 1,
lettere a), b), c) e d) nonche' quelle di vitto e alloggio per la
permanenza nelle sedi di svolgimento, a esclusione del tirocinio
psicoattitudinale, comportamentale e prova di lingua inglese di cui
al precedente comma 1, lettera d), sono a carico dei concorrenti. I
concorrenti che sono gia' in servizio potranno fruire della licenza
straordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento di
tali fasi, nonche' al tempo strettamente necessario per il
raggiungimento della sede ove si svolgeranno e per il rientro alla
sede di servizio.
7. L'Amministrazione della difesa non rispondera' di eventuale
danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti
lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di
cui al comma 1 del presente articolo.

                               Art. 8 

Commissioni

1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la commissione esaminatrice per la prova scritta, per la
valutazione dei titoli di merito e per la formazione delle
graduatorie di merito;
b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici;
c) la commissione per il tirocinio psicoattitudinale e
comportamentale e per la prova di lingua inglese, solo per i
partecipanti al concorso per l'ammissione al 129° corso allievi
ufficiali piloti di complemento, di cui al precedente art. 1, comma
1, lettera a);
d) la commissione per gli accertamenti attitudinali, solo per i
partecipanti al concorso per l'ammissione al 14° corso allievi
ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera b);
e) la commissione per gli ulteriori accertamenti psico-fisici.
2. La commissione esaminatrice, di cui al precedente comma 1,
lettera a), sara' composta da:
a) un ufficiale dell'Aeronautica militare di grado non
inferiore a Colonnello in servizio permanente, presidente;
b) un ufficiale superiore dell'Arma aeronautica in servizio
permanente pilota, membro;
c) un ufficiale superiore dell'Arma aeronautica ruolo delle
armi in servizio permanente, membro;
d) un ufficiale superiore del Corpo del genio aeronautico in
servizio permanente, membro;
e) un ufficiale superiore del Corpo di commissariato
aeronautico in servizio permanente, membro;
f) un ufficiale superiore del Corpo sanitario aeronautico in
servizio permanente, membro;
g) un ufficiale inferiore dell'Aeronautica militare, segretario
senza diritto di voto.
La commissione puo' essere integrata con l'intervento, in
qualita' di membri aggiunti, di uno o piu' esperti civili o militari
per le singole materie oggetto di esame, che hanno diritto di voto
nelle sole materie per le quali sono aggiunti.
3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici, di cui al
precedente comma 1, lettera b), sara' composta da:
a) un ufficiale del Corpo sanitario aeronautico in servizio
permanente, di grado non inferiore a colonnello, presidente;
b) due ufficiali superiori del Corpo sanitario aeronautico in
servizio permanente, membri;
c) un sottufficiale dell'Aeronautica militare, segretario senza
diritto di voto.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti dell'Aeronautica militare o di specialisti esterni.
4. La commissione per il tirocinio psicoattitudinale e
comportamentale e per la prova di lingua inglese di cui al precedente
comma 1, lettera c) sara' composta da:
a) comandante dell'Accademia aeronautica, ovvero un ufficiale
di grado non inferiore a generale di brigata aerea in servizio
permanente, presidente;
b) comandante del corso, capo gruppo osservazione
comportamentale, membro;
c) un ufficiale superiore in servizio permanente, laureato in
psicologia e abilitato all'esercizio della professione di psicologo o
un ufficiale dell'arma Aeronautica qualificato per le «selezioni
speciali», capo gruppo psicoattitudinale, membro;
d) un ufficiale del ruolo naviganti normale dell'Arma
aeronautica, membro;
e) uno o piu' ufficiali superiori in servizio permanente
dell'Aeronautica militare, ovvero docenti civili, o funzionari delle
amministrazioni pubbliche o estranei alle medesime, esperti della
lingua inglese, membri aggiunti per la prova di lingua;
f) un ufficiale in servizio permanente dell'Aeronautica
militare e un insegnante di educazione fisica ovvero istruttore
ginnico sportivo, membri aggiunti per le prove di efficienza fisica
in ambito sportivo;
g) un ufficiale inferiore in servizio permanente
dell'Aeronautica militare, segretario senza diritto di voto.
5. La commissione per gli accertamenti attitudinali, di cui al
precedente comma 1, lettera d), sara' composta da:
a) un ufficiale dell'Aeronautica militare, di grado non
inferiore a tenente colonnello, presidente;
b) due ufficiali superiori dell'Aeronautica militare,
qualificati «periti in materia di selezione attitudinale», ovvero
psicologi civili dell'Amministrazione della Difesa, appartenenti
all'area funzionale «III», membri;
c) un ufficiale inferiore dell'Aeronautica militare,
segretario.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali periti in
materia di selezione attitudinale e di sottufficiali qualificati
aiuto perito selettore dell'Aeronautica militare, nonche' di
personale in servizio presso il Centro di selezione dell'Aeronautica
militare per l'effettuazione della prova di efficienza fisica.
6. La commissione per gli ulteriori accertamenti psico-fisici, di
cui al precedente comma 1, lettera e), sara' composta da:
a) un ufficiale del Corpo sanitario aeronautico in servizio
permanente, di grado non inferiore a colonnello, presidente;
b) due ufficiali superiori del Corpo sanitario aeronautico in
servizio permanente, membri;
c) un sottufficiale dell'Aeronautica militare, segretario senza
diritto di voto.
Tali componenti dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto
parte della commissione di cui al precedente comma 3.

                               Art. 9 

Prova scritta

1. I concorrenti saranno sottoposti - con riserva di accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al
concorso dal presente decreto - a una prova scritta a cura della
commissione esaminatrice di cui al precedente art. 8, comma 1,
lettera a), che avra' luogo presso il Centro di selezione
dell'Aeronautica militare - Aeroporto militare di Guidonia (Roma) -
ingresso da via Tenente Colonnello Giovanni Di Trani, indicativamente
nei giorni 13 gennaio 2023 per i concorrenti di cui all'art. 1, comma
1, lettera a) ed il giorno 16 gennaio 2023 per i concorrenti di cui
all'art. 1, comma 1, lettera b) secondo un calendario che verra' reso
noto con le modalita' indicate al precedente art. 6, comma 1 del
presente decreto.
2. Tutti i concorrenti che hanno presentato la domanda di
partecipazione ai concorsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), e
b) che non riceveranno comunicazione di esclusione dovranno
presentarsi nel giorno previsto, almeno un'ora prima dell'inizio
della prova esibendo, all'occorrenza, il messaggio di avvenuta
acquisizione della domanda ovvero copia della stessa ottenuta dal
concorrente medesimo con le modalita' di cui all'art. 5, comma 6 del
presente decreto. Gli stessi dovranno inoltre avere al seguito carta
d'identita' o altro documento di riconoscimento in corso di
validita', rilasciato da un'amministrazione pubblica, nonche' portare
al seguito una penna a sfera a inchiostro indelebile nero.
Inoltre, qualora indicate nella domanda di partecipazione, i
concorrenti interessati dovranno consegnare copia delle eventuali
pubblicazioni edite a stampa, ai fini della valutazione dei titoli di
cui al successivo art. 13, nonche' la documentazione probante la
richiesta di attestazione di equipollenza o equivalenza di cui al
precedente art. 3, comma 1, lettera m) e quella relativa ai titoli di
preferenza.
3. La prova consistera', per tutti i candidati, nella
somministrazione collettiva e standardizzata di sessanta quesiti
logico-deduttivi a risposta multipla.
Non e' prevista la pubblicazione di una banca dati dalla quale
saranno estratti i questionari in quanto trattasi di quesiti di tipo
logico-deduttivo e non culturali; saranno, successivamente, fornite
indicazioni utili al candidato ai fini della preparazione con esempi
di test logico- deduttivi, pubblicate sul sito
«www.aeronautica.difesa.it» indicativamente a partire da due
settimane prima dello svolgimento della prova stessa.
La prova avra' una durata non inferiore a trenta minuti.
4. La prova si svolgera' secondo le disposizioni di cui agli
articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487. I quesiti saranno di tipo logico-deduttivo e
analitico, volti a esplorare le capacita' intellettive e di
ragionamento. Prima dell'inizio della prova la commissione
esaminatrice rendera' note ai concorrenti i tempi e le modalita' di
svolgimento della prova medesima. Il punteggio conseguibile per
ciascun concorrente e' di trenta punti attribuibili con le seguenti
modalita':
a) 0,5 (zero virgola cinque) per ogni risposta esatta;
b) 0,10 (meno zero virgola dieci) per ogni risposta errata o
multipla;
c) 0 (zero) per ogni risposta non data.
I punteggi conseguiti dai concorrenti nella prova contribuiranno
alla formazione delle graduatorie di merito di cui al successivo art.
14.
5. Al termine della prova scritta la commissione esaminatrice, in
base al punteggio conseguito dai concorrenti in funzione del numero
delle risposte fornite, formera' le graduatorie provvisorie relative
alla sola prova scritta distinte per concorso, ruolo e Corpo,
categorie, al solo scopo di individuare i concorrenti che saranno
ammessi ai successivi accertamenti psico-fisici e attitudinali, di
cui ai successivi articoli 10, 11 e 12 del presente decreto, secondo
l'ordine della rispettiva graduatoria nei limiti numerici di seguito
indicati:
a) allievi ufficiali piloti di complemento: centottanta
concorrenti;
b) allievi ufficiali in ferma prefissata del ruolo normale del
Corpo sanitario aeronautico (C.S.A.r.n.): ventiquattro concorrenti;
c) allievi ufficiali in ferma prefissata del ruolo normale del
Corpo del genio eronautico (G.A.r.n.): diciotto concorrenti;
d) allievi ufficiali in ferma prefissata del ruolo speciale
delle Armi dell'aeronautica (A.A.r.a.s.): settantadue concorrenti;
e) allievi ufficiali in ferma prefissata del ruolo speciale del
Corpo di commissariato Aeronautico (C.C.r.s.): ventiquattro
concorrenti;
f) allievi ufficiali in ferma prefissata del ruolo speciale del
Corpo del genio Aeronautico (G.A.r.s.): quarantadue concorrenti, di
cui:
diciotto per la categoria elettronica;
dodici per la categoria infrastrutture e impianti;
dodici per la categoria motorizzazione.
Saranno inoltre ammessi a sostenere i successivi accertamenti
psico-fisici e attitudinali i concorrenti che nella rispettiva
graduatoria hanno riportato lo stesso punteggio del concorrente
classificatosi all'ultimo posto utile per l'ammissione ai predetti
accertamenti.
6. L'elenco degli ammessi, il calendario con i giorni di
convocazione e le modalita' di presentazione agli accertamenti di cui
al successivo art. 10 del presente decreto, saranno resi noti con
avviso inserito nell'area pubblica della sezione comunicazione del
portale dei concorsi che avra' valore di notifica a tutti gli effetti
e per tutti i concorrenti. L'esito e il punteggio conseguito nella
prova scritta, saranno resi noti nell'area privata di ciascun
concorrente.
7. Sara' possibile chiedere informazioni sull'esito della prova
scritta, a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di
conclusione della prova stessa, al Ministero della difesa - Direzione
generale per il personale militare - Sezione relazioni con il
pubblico (tel.: 06/469136900; e-mail: urp@persomil.difesa.it) ovvero
all'indirizzo mail aeroaccademia.concorsi@aeronautica.difesa.it
8. La Commissione esaminatrice, al termine dei lavori, dovra'
inviare, per il tramite dell'Accademia aeronautica, i relativi
verbali alla Direzione generale per il personale militare - I
Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali e sottufficiali.

                               Art. 10 

Accertamenti psico-fisici

1. Tutti i concorrenti idonei alla prova di cui al precedente
art. 9, comma 5, saranno convocati presso l'Istituto di medicina
aerospaziale dell'aeronautica militare di Roma - via dei Frentani n.
5 - per essere sottoposti, a cura della commissione di cui all'art.
8, comma 1, lettera b), nel giorno e nell'ora indicati per ciascun
concorrente nella comunicazione di cui al gia' citato art. 9, comma
6, agli accertamenti psico-fisici indicativamente nei periodi:
a) per il concorso per l'ammissione al 129° corso allievi
ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera a), dal 30 gennaio al 6 febbraio 2023;
b) per il concorso per l'ammissione al 14° corso allievi
ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera b), i giorni 20, 21, 22, 23, 24 28 febbraio e i
giorni 1, 2, 3 marzo 2023;
Solo i partecipanti al concorso di cui all'art. 1, comma 1,
lettera a) saranno sottoposti all'accertamento del possesso dei
requisiti richiesti dalla normativa vigente per l'idoneita' ai
servizi di navigazione aerea per il pilotaggio militare.
2. I concorrenti all'atto della presentazione presso l'Istituto
di medicina aerospaziale dell'aeronautica militare di Roma dovranno
consegnare la seguente documentazione, in originale o in copia resa
conforme secondo le modalita' previste dalla legge:
a) referto degli esami di cui al sottostante elenco, effettuati
presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private
accreditate con il SSN (in quest'ultimo caso dovra' essere prodotta
anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima
comprovante detto accreditamento), in data non anteriore a tre mesi
rispetto alla data di presentazione agli accertamenti psico-fisici:
1) determinazione degli anticorpi HIV;
2) markers virali: anti HAV, HbsAg, antiHBs, antiHBc e anti
HCV;
3) emocromo con formula leucocitaria;
4) VES;
5) glicemia;
6) creatininemia;
7) ALT, AST, GGT;
8) bilirubina totale e frazionata;
9) colesterolemia totale;
10) trigliceridemia;
11) esame delle urine;
12) attestazione del gruppo sanguigno;
13) test intradermico Mantoux (TST) o in alternativa il test
interferon-gamma (IGRA test) per accertare l'esposizione al
microbatterio della tubercolosi. In caso di positivita' al test di
Mantoux (TST) i candidati dovranno effettuare IGRA test.
E' altresi' ritenuta valida, in alternativa, copia resa conforme
secondo le modalita' previste dalla legge, del referto relativo agli
esami effettuati, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in
occasione di un precedente concorso presso una struttura sanitaria
militare;
b) certificato, conforme al modello riportato nell'allegato «B»
che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal
proprio medico di fiducia. Tale certificato dovra' avere una data di
rilascio non anteriore ai tre mesi rispetto alla data di
presentazione agli accertamenti psico-fisici;
c) originale o copia conforme del certificato medico in corso
di validita' annuale, attestante l'idoneita' all'attivita' sportiva
agonistica per l'atletica leggera, ovvero per le discipline sportive
riportate nella tabella B del decreto del Ministero della sanita' del
18 febbraio 1982 ovvero per le prove indette dal Ministero della
difesa per la partecipazione alle selezioni per l'arruolamento, in
data non anteriore a un anno rispetto a quella di presentazione alle
prove, rilasciato da un medico appartenente alla Federazione
medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o
privata accreditata con il SSN e che esercita in tali ambiti in
qualita' di medico specializzato in medicina dello sport. La mancata
o difforme presentazione di tale certificato comportera' l'esclusione
dal concorso;
d) i concorrenti di sesso femminile dovranno presentare, in
aggiunta a quanto sopra il referto e le immagini di ecografia pelvica
effettuati presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o
privata accreditata con il SSN, in data non anteriore ai tre mesi
rispetto alla data di presentazione agli accertamenti psico-fisici;
e) solo per i concorrenti per i posti a concorso di cui
all'art. 1, comma 1, lettera a) dovranno presentare anche:
ecocardiogramma color doppler, comprensivo di referto e
immagini eseguito entro i tre mesi antecedenti la data di visita
medica;
tracciato elettroencefalografico standard completo,
preferibilmente su supporto cartaceo, comprensivo di referto eseguito
entro i tre mesi antecedenti la data della visita medica;
3. La mancata presentazione anche di uno solo dei certificati di
cui al precedente comma 2 comportera' l'esclusione del concorrente
dagli accertamenti psico-fisici e quindi dal concorso.
4. L'accertamento dell'idoneita' verra' eseguito in ragione delle
condizioni del soggetto al momento della visita, sulla scorta della
specifica normativa citata nelle premesse. I concorrenti che
risulteranno carenti di anche uno solo dei requisiti prescritti
saranno giudicati non idonei ed esclusi dal concorso.
5. Le concorrenti che si troveranno in stato di gravidanza, e non
possono essere sottoposte agli accertamenti fisico-psico-attitudinali
ai sensi dell'art. 640, comma 1-bis e ter del decreto legislativo n.
66 del 15 marzo 2010, sono ammesse d'ufficio, anche in deroga, per
una sola volta, ai limiti di eta', a svolgere i predetti accertamenti
nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di
tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio puo'
essere revocato, su istanza di parte, se il suddetto stato di
temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi
necessari per la definizione della graduatoria di merito di cui al
successivo art. 14. Fermo restando il numero delle assunzioni
annualmente autorizzate, le candidate rinviate risultate idonee e
nominate vincitrici nella graduatoria finale di merito del concorso
per il quale hanno presentato istanza di partecipazione sono avviate
alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai
vincitori di concorso cui sono state rinviate. Le vincitrici dei
concorsi rinviate ai sensi del presente comma sono immesse in
servizio con la medesima anzianita' assoluta, ai soli fini giuridici,
dei vincitori del concorso per il quale originariamente hanno
presentato domanda. Gli effetti economici della nomina decorrono, in
ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento.
6. La commissione di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera
b):
a) acquisira' i documenti indicati nel precedente comma 2 del
presente articolo, necessari per l'effettuazione degli accertamenti
psico-fisici, verificandone la validita';
b) disporra':
per i soli concorrenti di sesso femminile, l'esecuzione di
test di gravidanza. In caso di accertato stato di gravidanza non
potra' in nessun caso procedere agli accertamenti di cui alla
successiva alinea e si applichera' quanto previsto dal comma 5 del
presente articolo;
per tutti i concorrenti, tranne quelli per cui ricorre il
caso di cui al precedente alinea, l'effettuazione del seguente
protocollo diagnostico:
visita medica generale con valutazione dermatologica e
antropometrica (composizione corporea, forza muscolare, massa
metabolicamente attiva, peso, perimetro toracico e addominale, indice
di massa corporea, valutazione morfofunzionale degli arti; per i
candidati ruolo naviganti inoltre: distanza vertice - glutei e glutei
ginocchia, distanza di presa funzionale); in tale sede la commissione
giudichera' altresi' inidoneo il candidato che presenti tatuaggi e
altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico non
conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se lesivi del
decoro dell'uniforme o della dignita' della condizione del militare
di cui al regolamento e alle eventuali discendenti norme tecniche;
visita cardiologica: esame obiettivo cardiologico, ecg di
base;
visita oculistica: valutazione della funzionalita' visiva,
del senso cromatico, della visione binoculare, del senso
stereoscopico, esame del segmento anteriore, esame della motilita'
oculare, tonometria;
visita otorinolaringoiatrica: rinoscopia, otoscopia,
faringoscopia, controllo apparato masticatorio, audiometria,
timpanogramma, test foniatrici; i concorrenti per i posti di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera a) effettueranno anche esame
vestibolare;
visita neurologica: esame obiettivo neurologico e
valutazione del tracciato elettroencefalografico di cui al precedente
comma 2, lettera e) (solo per i concorrenti per i posti di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera a);
visita psichiatrica: test (MMPI - CRDA completo di allegati
A, B e C), colloquio e prove strumentali;
visita pneumologica: prove di funzionalita' respiratoria
(solo per i concorrenti per i posti di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera a);
visita ginecologica: esame obiettivo ginecologico e
valutazione dell'ecografia pelvica (referto e relative immagini) di
cui al precedente comma 2, lettera d);
ricerca dei cataboliti urinari delle sostanze stupefacenti
e delle sostanze psicotrope assunte a scopo non terapeutico:
amfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi e barbiturici (in caso di
positivita', la commissione disporra' l'effettuazione sul medesimo
campione del test di conferma, ovvero gascromatografia con
spettrometria di massa, da effettuare presso altre strutture
sanitarie);
visita per il controllo per l'abuso sistematico di alcool
in base all'anamnesi, all'esame obiettivo generale ed alla
valutazione degli esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT ed MCV). In
caso di sospetta positivita' a tali verifiche, il concorrente sara'
sottoposto ad ulteriore indagine per la determinazione del livello di
CDT ematica - ricerca ematica della transferrina carboidrato carente
- presso la stessa sede se compatibile con i tempi di esecuzione (in
caso di positivita' la Commissione disporra' l'effettuazione del test
di conferma mediante HPLC - cromatografia liquida ad alta
prestazione) o sara' rinviato ad altra data per consegnare il referto
attestante l'esito della CDT con eventuale test di conferma mediante
HPLC in caso di positivita' che, il concorrente medesimo avra' cura
di effettuare, in proprio, presso una struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o accreditata con il Servizio sanitario nazionale;
ogni ulteriore indagine, clinico-specialistica,
laboratoristica e/o strumentale, ritenuta utile per consentire
un'adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente, ivi
compresi, (se non consegnati dal concorrente) in caso di dubbio
diagnostico, eventuali esami radiografici del torace in due
proiezioni. Nel caso in cui si rendera' necessario sottoporre il
concorrente a indagini radiologiche, indispensabili per
l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o
pregresse, non altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse
metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere la
dichiarazione di cui all'allegato «C», che costituisce parte
integrante del presente decreto. Il concorrente ancora minorenne
all'atto della presentazione agli accertamenti psico-fisici avra'
cura di portare al seguito la dichiarazione di consenso compilata e
sottoscritta in conformita' al modello riportato nel medesimo
allegato «C» che costituisce parte integrante del presente decreto,
per l'eventuale effettuazione del predetto esame radiografico. La
mancata presentazione di detta dichiarazione determinera'
l'impossibilita' di sottoporre il concorrente agli esami radiologici;
dosaggio enzimatico del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi
(G6PD).
7. Gli interessati, all'atto della presentazione, dovranno
rilasciare apposita dichiarazione di consenso informato
all'effettuazione del protocollo diagnostico previsto dal bando,
secondo il modello riportato nell'allegato «D» che costituisce parte
integrante del presente decreto.
Il concorrente ancora minorenne all'atto della presentazione agli
accertamenti psico-fisici avra' cura di portare al seguito la
dichiarazione di consenso all'effettuazione del citato protocollo
diagnostico, compilata e sottoscritta in conformita' al modello
riportato in allegato «D» che costituisce parte integrante del
presente decreto, per l'eventuale effettuazione del predetto
protocollo diagnostico. La mancata presentazione di detta
dichiarazione determinera' l'impossibilita' di sottoporre il
concorrente agli accertamenti psico-fisici di cui all'art. 10, comma
6, lettera b).
8. La Commissione di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera
b) dovra' accertare il possesso dei requisiti psico-fisici sulla
scorta del vigente elenco delle imperfezioni e delle infermita' che
sono causa di inidoneita' al servizio militare, di cui all'art. 582
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e
della vigente direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle
imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al
servizio militare, emanata con decreto ministeriale 4 giugno 2014,
dovra' inoltre accertare il possesso dei seguenti parametri fisici:
composizione corporea, forza muscolare e massa metabolicamente attiva
nei limiti previsti dall'art. 587 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come modificato dall'art. 4, comma
1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207 nonche' dalla direttiva tecnica edizione 2016
dell'Ispettorato generale della sanita' militare, citati nelle
premesse. I predetti parametri fisici correlati alla composizione
corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva
non sono accertati nei confronti del personale militare in servizio
in possesso dell'idoneita' incondizionata al servizio militare.
La Commissione di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera b),
solo per i concorrenti che partecipano al concorso per l'ammissione
al 129° corso allievi ufficiali piloti di complemento, di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera a), fermi i requisiti di
idoneita' previsti dal precedente comma, dovra' accertare il possesso
dei requisiti psico-fisici sulla scorta del decreto ministeriale 16
settembre 2003 e successive modifiche e integrazioni, e del vigente
elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non
idoneita' ai servizi di navigazione aerea di cui all'art. 586 del
decreto del presidente della repubblica 15 marzo 2010, n. 90. Si
precisa che, per i concorrenti che partecipano al concorso per i
posti di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), la citata
norma prevede, tra l'altro, il possesso dei seguenti specifici
requisiti visivi:
1) visus per lontano non inferiore a 10/10 per occhio,
raggiungibile con correzione diottrica con visus naturale minimo di
8/10 per occhio;
2) e' tollerato il deficit rifrattivo indicato nella tabella D
di cui al decreto ministeriale 6 ottobre del 2005 (Gazzetta Ufficiale
n. 248 del 24 ottobre 2005).
9. I concorrenti, gia' giudicati idonei agli accertamenti
psico-fisici di una procedura di reclutamento per l'aeronautica
militare nei trecentosessantacinque giorni antecedenti la data di
presentazione agli accertamenti di cui al presente articolo,
nell'ambito dei quali sono stati sottoposti ad accertamenti
specialistici e strumentali, dovranno produrre la seguente
documentazione:
a) verbale di notifica della precedente idoneita', comprensivo
del profilo sanitario assegnato;
b) referti degli esami previsti al precedente comma 2, lettere
b), c) e d) - questi ultimi solo per i concorrenti di sesso femminile
-.
La Commissione per gli accertamenti psico-fisici, presa visione
della sopracitata documentazione, sottoporra' i concorrenti agli
accertamenti previsti o ritenuti necessari volti a valutare eventuali
elementi che siano motivo di inidoneita' ai sensi di quanto previsto
dal precedente comma 8.
Per i soli concorrenti che partecipano al concorso per
l'ammissione al 129° corso allievi ufficiali piloti di complemento,
di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), la Commissione
provvedera' a verificare i requisiti psico-fisici di cui al
precedente comma 8, se non precedentemente valutati.
10. Gli accertamenti di cui al presente articolo saranno volti al
riconoscimento dell'idoneita' psico-fisica dei concorrenti al
servizio incondizionato quali ufficiali piloti di complemento
dell'Aeronautica militare o ufficiali in ferma prefissata
dell'Aeronautica militare. La Commissione, al termine degli
accertamenti, provvedera' a definire per ciascun concorrente, secondo
i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, sulla
base delle risultanze della visita medica generale e degli
accertamenti eseguiti, il profilo sanitario (solo per coloro che
partecipano al concorso per l'ammissione al 14° corso allievi
ufficiali in ferma prefissata) che terra' conto delle caratteristiche
somato-funzionali, nonche' degli specifici requisiti psico-fisici
suindicati.
11. Saranno giudicati idonei i concorrenti:
a) non affetti da alcuna delle imperfezioni o infermita'
previste dall'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono
causa di inidoneita' al servizio militare di cui all'art. 582 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e dalla
vigente direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle
imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al
servizio militare, emanata con decreto ministeriale 4 giugno 2014;
b) solo per quelli che partecipano al concorso per l'ammissione
al 129° corso allievi ufficiali piloti di complemento, di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera a), ritenuti altresi' non affetti
da alcuna delle imperfezioni e infermita' che sono causa di
inidoneita' ai servizi di navigazione aerea secondo quanto previsto
dal decreto ministeriale 16 settembre 2003 e successive modifiche e
integrazioni - concernente l'elenco delle imperfezioni e infermita'
che sono causa di inidoneita' ai servizi di navigazione aerea e
criteri da adottare per l'accertamento e la valutazione ai fini
dell'idoneita' - e dall'art. 586 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;
c) solo per quelli che partecipano al concorso per l'ammissione
al 14° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera b), ritenuti altresi' in possesso
di un profilo somato-funzionale minimo: psiche (PS) 1; costituzione
(CO) 2; apparato cardiocircolatorio (AC) 2; apparato respiratorio
(AR) 2; apparati vari (AV) 2; apparato osteo-artro-muscolare
superiore (LS) 2; apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI) 2;
apparato visivo (VS) 2; apparato uditivo (AU) 2. Per la
caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal
coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale,
dell'enzima G6PD non puo' essere motivo di esclusione, ai sensi
dell'art. 1 della legge n. 109/2010, citata nelle premesse. I
candidati che saranno riconosciuti affetti dal predetto deficit di
G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e
responsabilizzazione, di cui all'allegato «E», che costituisce parte
integrante del presente decreto.
12. Saranno giudicati inidonei i concorrenti per i quali sono
comprovati:
a) abuso di alcool, stato di tossicodipendenza, tossicofilia o
assunzione occasionale o saltuaria di droghe o di sostanze
psicoattive;
b) malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari
per la frequenza dei corsi indicati nei successivi articoli 15 e 16
del presente decreto;
c) malformazioni e infermita' comunque incompatibili con la
frequenza dei corsi e con il successivo impiego quale:
ufficiale pilota di complemento in ferma dodecennale;
ufficiale in ferma prefissata dell'aeronautica militare (a
eccezione della caratteristica somato-funzionale AV qualora
l'attribuzione del coefficiente 3 o 4 sia determinata da carenza,
totale o parziale, dell'enzima G6PD).
Per i partecipanti al concorso per l'ammissione al 14° corso
allievi ufficiali in ferma prefissata, il dosaggio del G6PD verra'
valutato ai soli fini dell'eventuale successivo impiego. I
partecipanti al concorso per l'ammissione al 129° corso allievi
ufficiali piloti di complemento, invece, che risulteranno affetti da
carenza totale o parziale di G6PD, ai sensi dell'art. 586, comma 1,
lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, saranno giudicati inidonei ai servizi di navigazione aerea e,
pertanto, saranno ammessi a proseguire l'iter concorsuale per
l'ammissione al 14° corso allievi ufficiali in ferma prefissata,
relativo al ruolo/corpo alternativo indicato nella domanda di
partecipazione;
d) mancato possesso dei parametri fisici correlati alla
composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa
metabolicamente attiva rientranti nei valori limite di cui al
precedente comma 6, lettera b). Tale requisito non sara' nuovamente
accertato nei confronti dei candidati che siano militari in servizio
all'atto degli accertamenti psicofisici, in possesso dell'idoneita'
incondizionata al servizio militare, da portare al seguito.
13. La Commissione, seduta stante, comunichera' a ciascun
concorrente l'esito degli accertamenti psico-fisici, sottoponendogli
il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
a) o partecipanti al concorso per l'ammissione al 129° corso
allievi ufficiali piloti di complemento, di cui all'art. 1, comma 1,
lettera a):
1) «idoneo al proseguimento dell'iter concorsuale di cui
all'art. 1, comma 1, lettera a) del bando»;
2) «inidoneo quale allievo ufficiale pilota di complemento
dell'Aeronautica militare», con indicazione del motivo;
3) «inidoneo all'ammissione all'Accademia aeronautica quale
allievo ufficiale pilota di complemento per carenza accertata, totale
o parziale, dell'enzima G6PD, ma idoneo a proseguire l'iter
concorsuale per il ruolo/corpo alternativo scelto.
I concorrenti giudicati non idonei, di cui ai punti 2 e 3 del
presente comma a), potranno produrre, improrogabilmente seduta stante
a pena di inammissibilita', specifica istanza di ulteriori
accertamenti psicofisici alla Commissione per gli accertamenti
psico-fisici. La predetta istanza dovra' poi essere integrata con:
copia di un valido documento di identita' (in formato pdf o
jpeg se trasmesso tramite pec) del candidato, rilasciato da
un'Amministrazione pubblica;
copia di idonea documentazione (in formato pdf o jpeg se
trasmessa tramite pec) rilasciata a riguardo da struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio
sanitario nazionale, relativa alle cause che hanno determinato il
giudizio di inidoneita'.
I suddetti documenti dovranno improrogabilmente pervenire entro
il decimo giorno (inclusi i festivi) successivo alla data di
ricezione del suddetto giudizio di inidoneita', tramite una delle
seguenti modalita':
messaggio di posta elettronica certificata (ove indicata dal
candidato) al seguente indirizzo: commisanappel@postacert.difesa.it
posta raccomandata urgente a/r con prova di consegna a
commissione ulteriori accertamenti c/o Commissione sanitaria
d'appello A.M. - viale Piero Gobetti n. 6 A - cap 00185, Roma.
Per i concorrenti minorenni, la notifica relativa all'esito delle
visite mediche - ove non sia possibile effettuarla in sede di visita
per l'assenza dei genitori, o del genitore che esercita la
responsabilita' genitoriale o, in mancanza, del tutore - avverra'
tramite posta elettronica certificata o, qualora non indicata dal
candidato, mediante posta raccomandata urgente a/r con prova di
consegna. I suddetti concorrenti potranno produrre istanza di
ulteriori accertamenti psicofisici entro il giorno seguente alla
ricezione del giudizio di inidoneita', facendo pervenire la predetta
istanza (firmata dall'interessato e vistata da entrambi i genitori o
dal genitore che esercita l'esclusiva responsabilita' genitoriale o,
in mancanza, dal tutore), tramite le medesime modalita' di invio
rappresentate nel precedente capoverso.
La predetta istanza dovra' poi essere integrata da copia, in
formato pdf o jpeg, della seguente documentazione:
un valido documento di identita' di entrambi i genitori o del
genitore che esercita l'esclusiva responsabilita' genitoriale o, in
mancanza, del tutore;
idonea documentazione rilasciata a riguardo da struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il
Servizio sanitario nazionale, relativa alle cause che hanno
determinato il giudizio di inidoneita'.
Tale documentazione dovra' improrogabilmente pervenire entro il
decimo giorno (inclusi i festivi) successivo alla data di ricezione
del suddetto giudizio di inidoneita', mediante le medesime modalita'
e gli indirizzi di trasmissione sopra rappresentati.
I concorrenti giudicati non idonei, che presentano istanza di
ulteriori accertamenti psicofisici, saranno ammessi con riserva a
sostenere i successivi accertamenti concorsuali.
La Commissione per gli ulteriori accertamenti psico-fisici di cui
all'art. 8, comma 1, lettera e del bando valutera' la documentazione
inviata a supporto di suddetta istanza e, prima di emettere il
giudizio definitivo, sottoporra' gli interessati, solo qualora lo
ritenga necessario, a ulteriori accertamenti sanitari presso la
Commissione sanitaria d'appello A.M. in - via dei Frentani n. 5 - cap
00185, Roma.
Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista
documentazione o inviate oltre i termini perentori sopra indicati.
In caso di accoglimento dell'istanza, il giudizio circa
l'idoneita' psico-fisica sara' espresso dalla Commissione per gli
ulteriori accertamenti sanitari, di cui all'art. 8, comma 1, lettera
e del bando.
La Commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici, al
termine della valutazione, comunichera' seduta stante al concorrente
l'esito degli ulteriori accertamenti psicofisici, sottoponendogli il
verbale per avvenuta notifica. Tale verbale verra' quindi trasmesso
per le successive azioni di competenza alla Direzione generale per il
personale militare. Il giudizio espresso da detta Commissione e'
definitivo, pertanto, i concorrenti giudicati non idonei anche a
seguito della valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti
sanitari disposti, nonche' quelli che rinunceranno ai medesimi,
saranno esclusi dal concorso. In caso di mancato accoglimento
dell'istanza, i concorrenti ne riceveranno comunicazione dalla
Direzione generale per il personale militare, o ente dalla stessa
delegato alla gestione del concorso; nell'occasione e' da intendersi
confermato il giudizio di inidoneita' riportato al termine degli
accertamenti psico-fisici.
Il predetto giudizio di idoneita' verra' espresso con riserva di
effettuazione di ulteriori indagini strumentali, cui verranno
sottoposti tutti i candidati risultati idonei al termine del
tirocinio psicoattitudinale, comportamentale e prova di lingua
inglese finalizzate a escludere la sussistenza delle imperfezioni e
infermita' che sono causa di inidoneita' ai servizi di navigazione
aerea secondo quanto previsto dall'art. 586 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e il decreto
ministeriale 16 settembre 2003 e successive modifiche e integrazioni.
Per tali finalita' i predetti concorrenti saranno sottoposti a
cura della Commissione per gli accertamenti psico-fisici - nella sede
e nelle date che verranno comunicate ai candidati mediante avviso
pubblicato nel portale ai seguenti accertamenti:
per i soli concorrenti di sesso femminile: test di gravidanza.
In caso di accertato stato di gravidanza non potra' in nessun caso
procedere agli accertamenti di cui alla successiva alinea e si
applichera' quanto previsto dal comma 5 del presente articolo;
per tutti i concorrenti, tranne quelli per cui ricorre il caso
di cui alla precedente alinea: risonanza magnetica nucleare del
rachide in toto.
Gli interessati, all'atto della presentazione presso la struttura
sanitaria delegata dell'effettuazione del citato accertamento,
dovranno rilasciare apposita dichiarazione di consenso informato.
Il concorrente ancora minorenne all'atto della presentazione agli
accertamenti psico-fisici dovra' essere accompagnato dai genitori (in
caso di assenza di un genitore dovra' essere debitamente compilato e
sottoscritto il relativo modulo di delega consenso all'altro genitore
di cui all'allegato B1) o da chi esercita la responsabilita'
genitoriale o dal tutore legale per la compilazione e la
sottoscrizione, previa adeguata informazione, della dichiarazione di
consenso per l'effettuazione del predetto accertamento. Sara' cura
del Presidente della Commissione (o dell'ufficiale medico suo
delegato o del medico che effettua l'accertamento presso la struttura
sanitaria delegata), previa adeguata informazione, assicurare la
ricezione della dichiarazione di consenso informato debitamente
compilata e sottoscritta, per l'eventuale assenso all'accertamento
diagnostico.
La mancata produzione della dichiarazione di consenso informato
debitamente compilata e sottoscritta determinera' l'impossibilita' di
sottoporre il concorrente alle citate indagini, con conseguente
esclusione dal concorso dello stesso.
I candidati che, nei sei mesi antecedenti la data di
convocazione, abbiano partecipato a precedente concorso per pilota in
AM, e quindi gia' sottoposti a RMN del rachide in toto, non
sosterranno nuovamente il suddetto accertamento.
All'esito dei predetti accertamenti, la Commissione per gli
accertamenti psicofisici esprimera' nei confronti di ciascun
concorrente uno dei seguenti giudizi:
idoneo ai servizi di navigazione aerea e al pilotaggio
militare;
inidoneo ai servizi di navigazione aerea e al pilotaggio
militare, con indicazione del motivo.
I concorrenti giudicati non idonei, di cui al precedente alinea,
ricevuta comunicazione del predetto esito (tramite posta elettronica
certificata o, ove non indicata dal candidato, mediante posta
raccomandata urgente a/r con prova di consegna) potranno inoltrare,
improrogabilmente entro il decimo giorno (inclusi i festivi)
successivo alla data di ricezione del suddetto giudizio di
inidoneita', specifica istanza di ulteriori accertamenti psicofisici
(i concorrenti minorenni potranno esercitare tale facolta' facendo
pervenire la predetta istanza, firmata dall'interessato e vistata da
entrambi i genitori o dal genitore che esercita l'esclusiva
responsabilita' genitoriale o, in mancanza dal tutore) tramite una
delle seguenti modalita':
messaggio di posta elettronica certificata (ove indicata dal
candidato) ai seguenti indirizzi: commisanappel@postacert.difesa.it
posta raccomandata urgente a/r con prova di consegna a
Commissione ulteriori accertamenti c/o Commissione sanitaria
d'appello A.M. - viale Piero Gobetti n. 6 A - cap 00185, Roma.
Tale istanza dovra' contenere:
copia di un valido documento di identita' (in formato pdf o
jpeg se trasmesso tramite pec) del candidato (qualora minorenne, di
entrambi i genitori o del genitore che esercita l'esclusiva potesta'
o, in mancanza, del tutore), rilasciato da un'amministrazione
pubblica;
copia di idonea documentazione (in formato pdf o jpeg se
trasmessa tramite pec) rilasciata a riguardo da struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio
sanitario nazionale, relativa alle cause che hanno determinato il
giudizio di inidoneita'.
I concorrenti giudicati non idonei, che presentano istanza di
ulteriori accertamenti psicofisici, saranno ammessi con riserva a
sostenere i successivi accertamenti concorsuali.
La Commissione per gli ulteriori accertamenti psico-fisici di cui
all'art. 8, comma 1, lettera e) valutera' la documentazione inviata a
supporto di suddetta istanza e, prima di emettere il giudizio
definitivo, sottoporra' gli interessati, solo qualora lo ritenga
necessario, a ulteriori accertamenti sanitari presso la Commissione
sanitaria d'appello A.M. in - via dei Frentani n. 5 - cap 00185,
Roma.
Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista
documentazione o inviate oltre i termini perentori sopra indicati.
In caso di accoglimento dell'istanza, il giudizio circa
l'idoneita' psico-fisica sara' espresso dalla Commissione per gli
ulteriori accertamenti sanitari, di cui all'art. 8, comma 1, lettera
e) del bando.
La Commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici, al
termine della valutazione, comunichera' seduta stante al concorrente
l'esito degli ulteriori accertamenti psicofisici, sottoponendogli il
verbale per avvenuta notifica. Tale verbale verra' quindi trasmesso
per le successive azioni di competenza alla Direzione generale per il
personale militare.
Il giudizio espresso da detta Commissione e' definitivo,
pertanto, i concorrenti giudicati non idonei anche a seguito della
valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti sanitari
disposti, nonche' quelli che rinunceranno ai medesimi, saranno
esclusi dal concorso.
In caso di mancato accoglimento dell'istanza, i concorrenti ne
riceveranno comunicazione dalla Direzione generale per il personale
militare, o ente dalla stessa delegato alla gestione del concorso;
nell'occasione e' da intendersi confermato il giudizio di inidoneita'
riportato al termine degli accertamenti psico-fisici.
b) I partecipanti al concorso per l'ammissione al 14° corso
allievi ufficiali in ferma prefissata, di cui all'art. 1, comma 1,
lettera b):
«idoneo quale allievo ufficiale in ferma prefissata
dell'Aeronautica militare», con indicazione del profilo sanitario;
«inidoneo quale allievo ufficiale in ferma prefissata
dell'Aeronautica militare», con indicazione del motivo.
I concorrenti giudicati non idonei, di cui al precedente alinea,
potranno produrre, improrogabilmente seduta stante a pena di
inammissibilita', specifica istanza di ulteriori accertamenti
psicofisici alla Commissione per gli accertamenti psico-fisici. La
predetta istanza dovra' poi essere integrata con:
copia di un valido documento di identita' (in formato pdf o
jpeg se trasmesso tramite pec) del candidato (qualora minorenne, di
entrambi i genitori o del genitore che esercita l'esclusiva
responsabilita' genitoriale o, in mancanza, del tutore), rilasciato
da un'Amministrazione pubblica;
copia di idonea documentazione (in formato pdf o jpeg se
trasmessa tramite pec) rilasciata a riguardo da struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio
sanitario nazionale, relativa alle cause che hanno determinato il
giudizio di inidoneita'.
I suddetti documenti dovranno improrogabilmente pervenire entro
il decimo giorno (inclusi i festivi) successivo alla data di
ricezione del suddetto giudizio di inidoneita', tramite una delle
seguenti modalita':
messaggio di posta elettronica certificata o pec (ove indicata
dal candidato) al seguente indirizzo:
commisanappel@postacert.difesa.it
posta raccomandata urgente a/r con prova di consegna a
Commissione ulteriori accertamenti c/o Commissione sanitaria
d'appello A.M. - viale Piero Gobetti n. 6 A - cap 00185, Roma.
Per i concorrenti minorenni, la notifica relativa all'esito delle
visite mediche - ove non sia possibile effettuarla in sede di visita
per l'assenza dei genitori, o del genitore che esercita l'esclusiva
responsabilita' genitoriale o, in mancanza, del tutore - avverra'
tramite posta elettronica certificata o, qualora non indicata dal
candidato, mediante posta raccomandata urgente a/r con prova di
consegna. I suddetti concorrenti potranno produrre istanza di
ulteriori accertamenti psicofisici entro il giorno seguente alla
ricezione del giudizio di inidoneita', facendo pervenire la predetta
istanza (firmata dall'interessato e vistata da entrambi i genitori o
dal genitore che esercita l'esclusiva responsabilita' genitoriale o,
in mancanza, dal tutore), tramite le medesime modalita' di invio
rappresentate nel precedente capoverso.
La predetta istanza dovra' poi essere integrata dalla seguente
documentazione:
copia di un valido documento di identita' (in formato pdf o
jpeg se trasmesso tramite pec) di entrambi i genitori o del genitore
che esercita l'esclusiva potesta' o, in mancanza, del tutore;
copia di idonea documentazione (in formato pdf o jpeg se
trasmessa tramite pec) rilasciata a riguardo da struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio
sanitario nazionale, relativa alle cause che hanno determinato il
giudizio di inidoneita'.
Tale documentazione dovra' improrogabilmente pervenire entro il
decimo giorno (inclusi i festivi) successivo alla data di ricezione
del suddetto giudizio di inidoneita', mediante le medesime modalita'
e gli indirizzi di trasmissione sopra rappresentati.
I concorrenti giudicati non idonei, che presentano istanza di
ulteriori accertamenti psicofisici, saranno ammessi con riserva a
sostenere i successivi accertamenti concorsuali. La Commissione per
gli ulteriori accertamenti psico-fisici di cui all'art. 8, comma 1,
lettera e) del bando valutera' la documentazione inviata a supporto
di suddetta istanza e, prima di emettere il giudizio definitivo,
sottoporra' gli interessati, solo qualora lo ritenga necessario, a
ulteriori accertamenti sanitari presso la Commissione sanitaria
d'appello A.M. in - via dei Frentani n. 5 - cap 00185, Roma.
Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista
documentazione o inviate oltre i termini perentori sopra indicati.
In caso di accoglimento dell'istanza, il giudizio circa
l'idoneita' psico-fisica sara' espresso dalla Commissione per gli
ulteriori accertamenti sanitari, di cui all'art. 8, comma 1, lettera
e del bando.
La Commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici, al
termine della valutazione, comunichera' seduta stante al concorrente
l'esito degli ulteriori accertamenti psicofisici, sottoponendogli il
verbale per avvenuta notifica. Tale verbale verra' quindi trasmesso
per le successive azioni di competenza alla Direzione generale per il
personale militare. Il giudizio espresso da detta Commissione e'
definitivo, pertanto, i concorrenti giudicati non idonei anche a
seguito della valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti
sanitari disposti, nonche' quelli che rinunceranno ai medesimi,
saranno esclusi dal concorso. In caso di mancato accoglimento
dell'istanza, i concorrenti ne riceveranno comunicazione dalla
Direzione generale per il personale militare, o ente dalla stessa
delegato alla gestione del concorso; nell'occasione e' da intendersi
confermato il giudizio di inidoneita' riportato al termine degli
accertamenti psico-fisici.

                               Art. 11 

Accertamenti attitudinali

1. Al termine degli accertamenti psico-fisici, i soli concorrenti
partecipanti al concorso per l'ammissione al 14° corso allievi
ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera b), giudicati idonei saranno sottoposti,
indicativamente i giorni 21, 22, 23, 24, 28 febbraio e i giorni 1, 2,
3 marzo 2023 - presso il Centro di selezione dell'Aeronautica
militare di Guidonia (Roma) - a cura della commissione di cui al
precedente art. 8, comma 1, lettera d) agli accertamenti
attitudinali, consistenti nello svolgimento di una serie di prove
(esercizi fisici, test, questionari, prove di performance, intervista
attitudinale individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso
dei requisiti necessari per un positivo inserimento nella Forza
armata e nello specifico ruolo. Tale valutazione - svolta con le
modalita' che sono indicate nelle apposite «Norme per la selezione
attitudinale, comportamentale e dell'efficienza fisica dei candidati
partecipanti ai concorsi dell'Aeronautica militare», emanate dal
Comando scuole dell'Aeronautica militare/3ª Regione aerea, vigenti
all'atto dell'effettuazione degli accertamenti - si articola nelle
seguenti aree d'indagine, a loro volta suddivise negli specifici
indicatori attitudinali:
efficienza fisica:
verra' valutata l'efficienza fisica e l'attitudine, in ambito
sportivo, necessaria allo svolgimento delle future attivita'
addestrative previste nella carriera di ufficiale tramite lo
svolgimento dei seguenti esercizi:
a) corsa piana di 1000 metri;
b) addominali;
c) piegamenti sulle braccia;
efficienza intellettiva:
verra' valutata tramite la somministrazione individuale (o
collettiva) di uno o piu' test intellettivi e/o attitudinali a
risposta multipla di tipologia individuata, a cura della commissione,
tra le seguenti: abilita' matematica; ragionamento astratto;
efficienza mentale; ragionamento numerico/matematico; abilita'
visuo/spaziale; trattamento informazioni e ragionamento verbale. La
prova potra' essere somministrata in maniera informatizzata e
includere test di tipo adattivo;
giudizio psicoattitudinale:
verra' effettuato tramite un colloquio individuale e una o
piu' prove di gruppo (intervista/conferenza) integrati dalle
risultanze di eventuali questionari di personalita'.
Le modalita' di dettaglio circa la presentazione al suddetto
centro, lo svolgimento degli esercizi e dei test, la loro valutazione
e i comportamenti da tenere in caso di infortunio sono riportate
nell'allegato «F» che costituisce parte integrante del presente
decreto.
2. La commissione, sulla scorta dei criteri di valutazione
indicati nel citato allegato «F», comunichera', seduta stante, a
ciascun concorrente l'esito degli accertamenti attitudinali,
sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
«idoneo quale allievo ufficiale in ferma prefissata
dell'Aeronautica militare»;
«non idoneo quale allievo ufficiale in ferma prefissata
dell'Aeronautica militare» con indicazione del motivo.
Il giudizio riportato negli accertamenti attitudinali e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno
esclusi dal concorso.

                               Art. 12 

Tirocinio psicoattitudinale, comportamentale e prova di lingua
inglese

1. Per i soli concorrenti partecipanti al concorso per
l'ammissione al 129° corso allievi ufficiali piloti di complemento,
di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) l'idoneita', sotto il profilo
psicoattitudinale e comportamentale, sara' accertata dalla
commissione di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera c), ai
sensi delle «Norme per la selezione attitudinale, comportamentale e
dell'efficienza fisica dei candidati partecipanti ai concorsi
dell'Aeronautica militare» emanate dal Comando scuole
dell'Aeronautica militare/3ª Regione aerea, vigenti all'atto
dell'effettuazione del tirocinio. I candidati saranno convocati al
tirocinio a essi riservato, presso l'Accademia aeronautica,
indicativamente dal 13 al 20 febbraio e dal 21 al 28 febbraio 2023
secondo le modalita' di cui al precedente art. 6, comma 1.
2. I concorrenti di sesso femminile, per lo svolgimento in piena
sicurezza delle prove concorsuali, dovranno nuovamente presentare il
referto del test di gravidanza (su sangue o urine) eseguito presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate
con il Servizio sanitario nazionale, entro i cinque giorni
calendariali antecedenti alla data di presentazione al tirocinio
psicoattitudinale e comportamentale. La mancata presentazione di
detta documentazione determinera' l'esclusione della concorrente dal
tirocinio psicoattitudinale e comportamentale. In caso di accertato
stato di gravidanza la concorrente non potra' in nessun caso
procedere al tirocinio psicoattitudinale e comportamentale e si
applichera' quanto previsto dal precedente art. 10, comma 5.
Se all'atto della presentazione al tirocinio o durante il
tirocinio stesso dovessero insorgere per taluni concorrenti dubbi
sulla persistenza della idoneita' psicofisica precedentemente
riconosciuta, per eventi frattanto verificatisi, e' facolta'
dell'Accademia aeronautica inviare detti concorrenti all'osservazione
della commissione per gli accertamenti psicofisici per un supplemento
di indagini e conseguente espressione di parere medico-legale circa
la persistenza dell'idoneita' medesima.
3. Durante la permanenza presso l'Istituto, i concorrenti:
a) dovranno attenersi alle norme disciplinari di vita interna
dell'Istituto previste per gli allievi dell'Accademia aeronautica;
b) effettueranno un programma di attivita', di cui all'allegato
«G», inteso a verificare il possesso delle doti di carattere e delle
qualita' richieste dall'art. 646 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66 per la futura nomina a ufficiale pilota di complemento
dell'Aeronautica militare;
c) fruiranno di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione
della Difesa e riceveranno in uso un corredo ridotto da restituire al
termine del tirocinio;
d) sosterranno una prova tesa ad accertare la conoscenza della
lingua inglese a cura del Centro di formazione Aviation english di
Loreto che consistera' in:
un test di reading di quaranta quesiti a risposta multipla.
Il test si intendera' superato al raggiungimento del punteggio minimo
di 18/30 (ventiquattro risposte esatte su quaranta). A ciascuna
risposta esatta corrispondera' un punteggio positivo (+ 0,75) mentre
a ciascuna risposta errata (o multipla) e alla mancata risposta non
corrispondera' alcun punteggio. I concorrenti giudicati inidonei per
il mancato raggiungimento del punteggio minimo sopra indicato (18/30)
saranno esclusi dalla prosecuzione del concorso;
un test orale con valutazione di listening e speaking.
La votazione sara' espressa in trentesimi per ogni singolo test e
il voto finale si otterra' dalla media aritmetica delle votazioni
riportate nelle due prove sopracitate. La prova di inglese si
intendera' superata al raggiungimento del punteggio totale minimo di
18/30.
4. Durante il tirocinio i frequentatori saranno ulteriormente
selezionati sulla base del rendimento fornito nelle attivita'
programmate.
5. Saranno giudicati inidonei ed esclusi dalla prosecuzione delle
prove concorsuali coloro che:
a) non otterranno nei vari giudizi i punteggi minimi indicati
nel citato allegato «G»;
b) rinunceranno alla prosecuzione del tirocinio;
c) matureranno assenze, anche non continuative, che superano
complessivamente un terzo della durata del tirocinio medesimo.
Saranno considerate assenze, senza eccezione alcuna, le giornate in
cui il candidato - anche se presente in Istituto - non ha preso parte
a tutte le attivita' programmate. Pertanto, rientreranno nel computo
delle assenze anche i giorni di ricovero in una struttura sanitaria,
compresa l'infermeria di Corpo dell'Accademia aeronautica, a seguito
di provvedimenti medici adottati nei confronti dei concorrenti.
6. Il tirocinio si intendera' superato solo dai concorrenti che,
al termine dello stesso, saranno giudicati idonei dalla competente
commissione. Il giudizio di idoneita' o di inidoneita', unitamente ai
risultati conseguiti in ogni singola prova che determinera' il
giudizio stesso, sara' comunicato per iscritto a tutti i concorrenti.

                               Art. 13 

Valutazione dei titoli di merito

1. La Commissione esaminatrice di cui al precedente art. 8, comma
1, lettera a) provvedera' alla valutazione dei titoli di merito
dichiarati nelle domande di partecipazione o in dichiarazioni
sostitutive, rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, eventualmente allegate alle
domande stesse, dai suddetti concorrenti che saranno risultati idonei
al termine delle prove e degli accertamenti di cui ai precedenti
articoli 9, 10 e 11 , assegnando ai medesimi dei punteggi per il
possesso dei titoli specificatamente elencati nei successivi commi 2
e 3.
2. Per i concorrenti partecipanti al concorso per l'ammissione al
14° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera b):
a) per gli ausiliari del ruolo normale del Corpo sanitario
aeronautico, fino a un massimo di 5 punti cosi' ripartiti:
1) titoli di studio universitari posseduti in aggiunta a
quelli prescritti quali requisiti di ammissione al concorso e
pubblicazioni (fino a punti 5):
dottorato di ricerca in ambito medico-chirurgico: (punti
0,50);
specializzazioni di particolare interesse per la Forza
armata: ortopedia e traumatologia anestesia, rianimazione e terapia
intensiva e del dolore, chirurgia generale, chirurgia vascolare,
malattie infettive e tropicali, psichiatria, medicina legale e
medicina del lavoro (punti 4);
altre specializzazioni medico-chirurgiche: igiene e
medicina preventiva, patologia clinica e biochimica clinica,
otorinolaringoiatria, fisiatria, oftalmologia, radiodiagnostica,
malattie dell'apparato cardiovascolare, neurologia; medicina
d'urgenza-emergenza e ginecologia e ostetricia (punti 2);
altre specializzazioni non specificate nelle precedenti
alinee (punti 1,30);
corsi di perfezionamento universitario o equiparati in area
medico-chirurgica e master di 2° livello in area medico-chirurgica,
post-lauream (punti 1);
corsi professionali ad elevata valenza operativa,
certificati ed in corso di validita' (PHTLS, AMLS, ALS, ACLS, ATLS,
PTC, TCCC, MIMMS): punti 0,3 per ogni corso, fino a un massimo di 1,8
complessivamente;
pubblicazioni edite a stampa (solo se indicate nella
domanda), di carattere tecnico o scientifico su argomenti attinenti
al servizio che il concorrente sara' chiamato a prestare dopo la
nomina, che siano riportate su riviste scientifiche nazionali ed
estere, con esclusione delle tesi di laurea e di specializzazione
(punti da 0,20 a 1). La valutazione delle pubblicazioni dovra' essere
adeguatamente motivata in relazione all'originalita' della produzione
stessa, all'importanza della rivista (impact factor), alla
continuita' ed ai contenuti dei singoli lavori. Per quelle prodotte
in collaborazione la valutabilita' della singola pubblicazione
avverra' attribuendo un punteggio percentualmente ridotto in funzione
del numero degli autori del lavoro;
2) altri titoli (fino a punti 2):
per ogni semestre di servizio prestato alle dipendenze di
servizi pubblici di emergenza e accettazione sanitaria (servizio
urgenza/emergenza 118): punti 1;
per ogni semestre di servizio prestato alle dipendenze di
strutture del Servizio sanitario nazionale: punti 0,50;
per ogni semestre di servizio prestato alle dipendenze di
pubbliche amministrazioni o enti pubblici: punti 0,50;
b) per gli ausiliari del ruolo normale del Corpo del genio
aeronautico, fino a un massimo di 10 punti cosi' ripartiti:
1) titoli accademici e tecnici, fino a punti 6 come di
seguito specificato:
per ogni diploma di specializzazione afferente alla
professionalita' richiesta per il per il concorso, punti 2 (due);
per ogni master afferente alla professionalita' richiesta
per il concorso, punti 1 (uno);
per ogni dottorato di ricerca afferente alla
professionalita' richiesta per il concorso, punti 3 (tre);
ciascun corso/certificazione afferente alla
professionalita' richiesta, da valutare a cura della commissione
esaminatrice, fino a punti 1 (uno);
2) altri titoli fino a punti 4 (quattro):
pubblicazioni edite a stampa (solo se indicate nella
domanda), di carattere tecnico o scientifico, su argomenti attinenti
al servizio che il concorrente sara' chiamato a prestare dopo la
nomina, che siano riportate su riviste scientifiche nazionali ed
estere, con esclusione delle tesi di laurea e di specializzazione,
punti da 0,20 a 1 per ciascuna pubblicazione. La valutazione della
pubblicazione dovra' essere adeguatamente motivata in relazione
all'originalita' della produzione stessa, all'importanza della
rivista (impact factor), alla continuita' ed ai contenuti dei singoli
lavori. Per quelle prodotte in collaborazione la valutabilita' della
singola pubblicazione avverra' attribuendo un punteggio
percentualmente ridotto in funzione del numero degli autori del
lavoro;
per ogni semestre di servizio prestato alle dipendenze di
pubbliche amministrazioni, enti pubblici o Forze armate: punti 0,50;
c) per gli ausiliari del ruolo speciale fino a un massimo di 10
punti, cosi' ripartiti:
1) titoli di studio posseduti oltre, oltre al requisito
richiesto per la partecipazione alla specifica categoria, massimo
punti 7:
per il possesso di ciascuna laurea, punti 2 (non cumulabili
con quelli attribuiti al successivo alinea qualora la laurea e la
laurea magistrale appartengano allo stesso ciclo di studi);
per il possesso di ciascuna laurea magistrale, punti 3;
per il possesso di master universitario di I livello, punti
1;
per il possesso di master universitario di II livello,
punti 1;
2) altri titoli, massimo punti 3:
per il possesso del brevetto di pilota d'aeroplano o di
aliante, punti 1;
per il possesso del diploma conseguito presso l'Istituto
dell'opera nazionale per i figli degli aviatori (O.N.F.A.), punti 1;
per il corso di cultura e meteorologia aeronautica
rilasciato dall'A.A.A. di Brindisi in collaborazione con l'I.T.S.N.
«Carnaro», se conseguito fino a dicembre 2009 o rilasciato dal
Centro/Gruppo di volo a vela, se conseguito dal gennaio 2010, punti
0,5.
Solo per le armi dell'Arma aeronautica (A.A.r.a.s.):
per il possesso del brevetto subacqueo militare, punti 1;
per il possesso del brevetto subacqueo CMAS, punti 0,5;
per il possesso del brevetto di paracadutista militare,
punti 1;
per il possesso del brevetto di paracadutista A.N.P.d.I.,
punti 0,5.
Solo per infrastrutture ed impianti:
ciascun corso di aggiornamento/perfezionamento post-laurea
in settore attinente concluso, organizzato dall'Universita' ai sensi
dell'art. 6, comma 2, punto c) della legge n. 341/1990 o dagli enti
paritetici ai sensi dell'art. 51 della legge n. 81/2008 e successive
modificazioni ed integrazioni: punti 0,25;
ciascun corso/certificazione in informatica, topografia
GIS, AUTOCAD concluso con esame finale: punti 0,15;
attivita' lavorativa nello specifico settore delle
costruzioni presso enti pubblici e/o privati per un periodo maggiore
o uguale a dodici mesi (frazionabile fino ad un massimo di tre
periodi della durata di quattro mesi ciascuno):
punti 1 per periodi maggiori o uguali a dodici mesi e
inferiori a diciotto mesi;
punti 2 per periodi maggiori o uguali a diciotto mesi e
inferiori a ventiquattro mesi;
punti 3 per periodi maggiori o uguali a ventiquattro mesi.
Solo per motorizzazione:
ciascun corso di aggiornamento/perfezionamento post-laurea
di logistica e trasporti: 0,25;
attivita' lavorativa nello specifico settore logistica e
trasporti e/o manutenzione automezzi presso enti pubblici e/o privati
per un periodo maggiore o uguale a dodici mesi (frazionabile fino ad
un massimo di tre periodi della durata di quattro mesi ciascuno):
punti 1 per periodi maggiori o uguali a dodici mesi e
inferiori a diciotto mesi;
punti 2 per periodi maggiori o uguali a diciotto mesi e
inferiori a ventiquattro mesi;
punti tre per periodi maggiori o uguali a ventiquattro
mesi.
2. I titoli di merito dovranno essere posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione della domanda e dichiarati
nella stessa. E' onere dei concorrenti fornire informazioni
dettagliate su ciascuno dei titoli posseduti, tra quelli indicati nel
precedente comma 1, ai fini della loro corretta valutazione da parte
della commissione esaminatrice. Qualora sul modello di domanda
on-line l'area relativa alla descrizione dei titoli di merito
posseduti fosse insufficiente per elencare gli stessi in maniera
dettagliata e completa, i concorrenti potranno allegare alla domanda
delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le
modalita' indicate nell'art. 5, comma 4 del presente decreto. Per
quanto attiene all'attivita' pubblicistica svolta dai concorrenti,
qualora la stessa sia reperibile sui siti internet delle societa'
editrici o delle riviste on-line nelle quali sono stati inseriti, i
concorrenti dovranno indicare nella domanda i percorsi (URL - Uniform
resource locator) necessari per raggiungere la pubblicazione di
interesse. Per le pubblicazioni edite a stampa i concorrenti, dopo
averle indicate nella domanda di partecipazione, dovranno produrne
copia all'atto della presentazione per la prova scritta di cui al
precedente art. 9, comma 2 del presente decreto.

                               Art. 14 

Graduatorie di merito

1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 8, comma
1, lettera a), al termine della valutazione dei titoli di merito,
provvedera' alla formulazione di distinte graduatorie di merito:
a) per l'ammissione al 129° corso allievi ufficiali piloti di
complemento (AUPC), di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), a valle
degli esiti delle ulteriori indagini strumentali (risonanza magnetica
nucleare del rachide in toto);
b) per l'ammissione al 14° corso allievi ufficiali in ferma
prefissata, ausiliari del ruolo normale, del Corpo sanitario
aeronautico, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 1;
c) per l'ammissione al 14° corso allievi ufficiali in ferma
prefissata, ausiliari del ruolo normale, del Corpo del genio
aeronautico, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 2);
d) per l'ammissione al 14° corso allievi ufficiali in ferma
prefissata, ausiliari del ruolo speciale, delle armi dell'Arma
aeronautica, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 3;
e) per l'ammissione al 14° corso allievi ufficiali in ferma
prefissata, ausiliari del ruolo speciale, del Corpo di commissariato,
di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 4);
f) per l'ammissione al 14° corso allievi ufficiali in ferma
prefissata, ausiliari del ruolo speciale del Corpo del genio
aeronautico - specialita' elettronica, di cui all'art. 1, comma 1,
lettera b), numero 5), primo alinea;
g) per l'ammissione al 14° corso allievi ufficiali in ferma
prefissata, ausiliari del ruolo speciale del Corpo del genio
aeronautico - specialita' infrastrutture e impianti, di cui all'art.
1, comma 1, lettera b), numero 5), secondo alinea;
h) per l'ammissione al 14° corso allievi ufficiali in ferma
prefissata, ausiliari del ruolo speciale del Corpo del genio
aeronautico - specialita' motorizzazione, di cui all'art. 1, comma 1,
lettera b), numero 5), terzo alinea;
2. Le graduatorie di cui al precedente comma 1 saranno formulate
come di seguito specificato:
a) per l'ammissione al 129° corso allievi ufficiali piloti di
complemento (AUPC), di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) le
graduatorie di merito saranno formate dalla somma dei punteggi
conseguiti dai candidati nelle seguenti prove:
1) prova scritta;
2) prova di lingua inglese;
b) per l'ammissione al 14° corso allievi ufficiali in ferma
prefissata, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), le graduatorie di
merito saranno formate dalla somma dei punteggi conseguiti dai
candidati nelle seguenti prove:
1) prova scritta;
2) valutazione dei titoli di merito.
3. Nella formazione delle predette graduatorie si terra' conto:
a) delle riserve di posti previste dall'art. 2 del presente
decreto;
b) a parita' di merito, dei titoli di preferenza, previsti
dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 e posseduti alla data di scadenza di presentazione delle
domande, sempreche' siano stati dichiarati nella domanda di
partecipazione al concorso o in apposita dichiarazione sostitutiva da
consegnare all'atto della presentazione alla prima prova scritta di
cui all'art. 9. A parita' o in assenza di titoli di preferenza sara'
preferito il concorrente piu' giovane d'eta', in applicazione
dell'art. 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come
modificato dall'art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191.
4. Le graduatorie di merito saranno approvate dalla Direzione
generale per il personale militare e pubblicate nel Giornale
Ufficiale della Difesa. Di tale pubblicazione sara' dato avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Inoltre esse saranno pubblicate nel portale dei
concorsi e a puro titolo informativo, nel sito www.difesa.it
5. Se si verifica la disponibilita' di posti per insufficienza di
concorrenti idonei per uno o piu' ruoli, arma/corpi e categorie, la
Direzione generale per il personale militare si riserva la facolta'
di devolvere in tutto o in parte detti posti ad altro ruolo,
arma/corpo e categoria, su indicazione dello Stato maggiore
dell'Aeronautica.

                               Art. 15 

Svolgimento del 129° corso allievi ufficiali piloti di complemento e
nomina

1. I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di merito
di cui al precedente art. 14, comma 1, lettera a), saranno ammessi al
corso di pilotaggio aereo sotto riserva dell'accertamento, anche
successivo all'ammissione, dei requisiti di cui all'art. 3 del
presente decreto. Gli ammessi riceveranno, secondo le modalita'
previste dal precedente art. 6, comma 1, l'invito a presentarsi per
assumere servizio presso l'Accademia aeronautica di Pozzuoli (NA).
2. E' fatto loro obbligo di presentarsi il giorno di
convocazione. In caso di impossibilita' a ottemperare tempestivamente
alla convocazione per causa di forza maggiore, comunicata entro la
data di prevista presentazione presso l'Accademia aeronautica e
riconosciuta dalla stessa, potra' essere concessa una proroga della
data di presentazione che, comunque, non potra' superare i sette
giorni.
3. Gli ammessi dovranno presentarsi, in uniforme qualora militari
in servizio, muniti di valido documento di riconoscimento provvisto
di fotografia e della tessera sanitaria. Gli stessi saranno
sottoposti a visita di incorporamento volta ad accertare il
mantenimento dei requisiti di idoneita' al servizio militare e
saranno sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie previste dalla
normativa sanitaria in ambito militare per il servizio in Patria e
all'estero. A tal fine, all'atto dell'incorporamento, allo scopo di
evitare iper-immunizzazioni, dovranno, inoltre, presentare:
il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle
eventuali vaccinazioni effettuate per turismo e per attivita'
lavorative pregresse;
in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio
degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite.
Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal
protocollo vaccinale saranno rese ai vincitori incorporati dal
personale sanitario secondo le modalita' definite nella direttiva
tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di
profilassi vaccinali al personale militare, allegata al decreto
interministeriale 16 maggio 2018.
4. All'atto dell'ammissione al corso di pilotaggio aereo i
concorrenti gia' alle armi e quelli richiamati dal congedo saranno
cancellati dal ruolo di appartenenza, con conseguente perdita del
grado rivestito, a cura della Direzione generale per il personale
militare. La cancellazione avra' effetto dalla data di ammissione al
corso in qualita' di allievo ufficiale pilota di complemento. Allo
scopo l'Accademia aeronautica, al termine dei primi quindici giorni
di corso, dovra' fornire alle competenti divisioni della Direzione
generale per il personale militare gli elenchi dettagliati degli
allievi gia' alle armi e di quelli richiamati dal congedo.
5. Nel perseguimento dell'economicita' dell'azione
amministrativa, l'Accademia aeronautica potra' convocare, oltre ai
vincitori del concorso, ulteriori concorrenti idonei secondo l'ordine
della relativa graduatoria di merito fino a un massimo di otto
unita'. All'atto della presentazione in Accademia i precitati
ulteriori concorrenti convocati contrarranno una ferma volontaria di
durata non superiore a quella del corso per il conseguimento del
brevetto di pilota. Resta salva la possibilita' di convocare per
l'inizio del corso, un numero di concorrenti pari a quello dei
candidati che non si sono presentati alla convocazione in Accademia.
Questi ultimi saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal
concorso. Parimenti, l'Accademia potra' convocare ulteriori
concorrenti idonei in sostituzione di quelli che, entro sette giorni
a decorrere da quello successivo alla data di presentazione in
Accademia, saranno dimessi o rinunceranno all'ammissione ovvero
saranno giudicati inidonei dall'Accademia aeronautica per il ruolo
naviganti speciale e non incorporati. La convocazione avverra'
secondo l'ordine di graduatoria, fermo restando quanto stabilito in
merito alle riserve di posti dall'art. 2, comma 1 del bando.
Gli ulteriori concorrenti idonei convocati in aggiunta ai
vincitori che, pur avendo conseguito il brevetto di pilota di
aeroplano presso le Scuole di volo dell'Aeronautica militare, non
rientreranno nei posti disponibili, saranno automaticamente
prosciolti dalla ferma volontaria contratta e rinviati al proprio
domicilio senza alcuna ulteriore formalita'. Qualora, invece, gli
stessi dovessero subentrare a seguito di mancato conseguimento del
brevetto di pilota da parte dei vincitori, la ferma volontaria gia'
contratta dovra' essere rideterminata e sottoscritta nella prevista
ferma di anni dodici.
6. Il corso, con presumibile inizio nel mese di aprile 2023, si
svolgera' con le seguenti modalita', previste dalla sezione II, capo
III, titolo III del libro IV del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66 citato nelle premesse:
a) gli ammessi al corso, inclusi i militari in servizio,
saranno assunti, e quindi assoggettati alle leggi ed ai regolamenti
militari, con il grado di aviere allievo ufficiale pilota di
complemento e dovranno obbligatoriamente sottoscrivere una ferma di
dodici anni, decorrente dalla data di inizio del corso suddetto.
Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno considerati
rinunciatari all'ammissione al corso di pilotaggio aereo e rinviati
dall'Accademia aeronautica al proprio domicilio ovvero al
reparto/ente presso il quale prestavano servizio;
b) al fine di salvaguardare i criteri di efficienza ed
economicita' dell'A.D., i vincitori che abbiano precedentemente
frequentato e interrotto «a domanda» il corso per il conseguimento
del brevetto di pilota di aeroplano, riprenderanno la fase di
selezione al volo a seguito dell'effettuazione di tre riprese volo
ove siano trascorsi meno di dodici mesi dalla data di svolgimento
dell'ultimo volo, applicando quanto previsto dal programma
addestrativo vigente, nel caso in cui quest'ultimo non abbia subito
modifiche in relazione ai profili e contenuti delle missioni di volo.
Nel caso in cui siano trascorsi piu' di dodici mesi dalla data di
svolgimento dell'ultimo volo verra' applicato il programma
addestrativo vigente per intero;
c) gli stessi saranno promossi aviere scelto al compimento del
terzo mese di servizio e sergente pilota di complemento all'atto del
conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano. Qualora detto
brevetto sia stato conseguito in precedenti reclutamenti, il grado di
sergente pilota sara' conferito all'atto dell'incorporamento;
d) al termine dei corsi, i sergenti pilota di complemento che
avranno superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto
di pilota militare e gli esami teorici conseguiranno, se giudicati
idonei ad assumere il grado, la nomina a sottotenente pilota di
complemento conferita con decreto di nomina del Ministro della
difesa, e saranno impiegati secondo le esigenze dell'Amministrazione
della Difesa.
7. La Direzione generale per il personale militare, su proposta
del comandante dell'Accademia aeronautica, ha facolta' di espellere
dal corso gli allievi che, per motivi psicofisici o per mancanza di
attitudine al pilotaggio aereo o per motivi disciplinari, saranno
ritenuti non pienamente idonei a proseguire i corsi stessi. I
suddetti frequentatori perderanno la qualifica di allievo ufficiale
pilota di complemento e saranno prosciolti, a cura della Direzione
generale per il personale militare, dalla ferma dodecennale contratta
all'inizio del corso.
Agli allievi, gia' militari, che non conseguiranno la nomina a
sottotenente pilota di complemento o che comunque non termineranno il
corso di formazione ai sensi degli articoli 599 e 600 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, saranno applicate
le disposizioni di cui al combinato disposto degli articoli 868, 961
e 962 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
8. Gli allievi che non avranno superato gli esami teorici, o che
saranno giudicati inidonei ad assumere il grado di sottotenente di
complemento, pur avendo superato le prove prescritte per il
conferimento del brevetto di pilota militare, conseguiranno la nomina
a pilota militare. In tale qualita' saranno tenuti a prestare
servizio con il grado di sergente di complemento per un periodo di
sei anni, decorrente dalla data di inizio del corso di pilotaggio
aereo.
9. Agli allievi ufficiali, una volta incorporati, e ai
concorrenti idonei non vincitori, potra' essere chiesto di prestare
il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale
successivo impiego presso gli organismi di informazione e sicurezza
di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso
dei requisiti.
10. Durante il periodo di frequenza del corso agli allievi gia'
in servizio competono gli assegni del grado rivestito all'atto
dell'ammissione.

                               Art. 16 

Svolgimento del 14° corso allievi ufficiali in ferma prefissata
(AUFP) e nomina

1. I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di merito
di cui al precedente art. 14, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g)
e h) saranno ammessi al corso, sotto riserva dell'accertamento, anche
successivo all'ammissione, dei requisiti di cui all'art. 3 del
presente decreto. Gli ammessi riceveranno, con le modalita' indicate
al precedente art. 6, comma 1, l'invito a presentarsi per assumere
servizio presso l'Accademia aeronautica in Pozzuoli (NA).
2. E' fatto loro obbligo di presentarsi il giorno di
convocazione. In caso di impossibilita' a ottemperare tempestivamente
alla convocazione per causa di forza maggiore, comunicata entro la
data di prevista presentazione presso l'Accademia aeronautica e
riconosciuta dalla stessa, potra' essere concessa una proroga della
data di presentazione che, comunque, non potra' superare i sette
giorni.
3. Gli ammessi dovranno presentarsi, in uniforme qualora militari
in servizio, muniti di valido documento di riconoscimento provvisto
di fotografia, della tessera sanitaria. Gli stessi saranno sottoposti
a visita di incorporamento volta ad accertare il mantenimento dei
requisiti di idoneita' al servizio militare e saranno sottoposti alle
vaccinazioni obbligatorie previste dalla normativa sanitaria in
ambito militare per il servizio in Patria e all'estero. A tal fine,
all'atto dell'incorporamento, allo scopo di evitare
iper-immunizzazioni, dovranno, inoltre, presentare:
il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle
eventuali vaccinazioni effettuate per turismo e per attivita'
lavorative pregresse;
in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio
degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite.
Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal
protocollo vaccinale saranno rese ai vincitori incorporati dal
personale sanitario secondo le modalita' definite nella direttiva
tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di
profilassi vaccinali al personale militare, allegata al decreto
interministeriale 16 maggio 2018.
4. All'atto dell'ammissione al corso i militari gia' in servizio
e quelli richiamati dal congedo saranno cancellati dal ruolo di
appartenenza, con conseguente perdita del grado rivestito, a cura
della Direzione generale per il personale militare.
La cancellazione avra' effetto dalla data di ammissione al corso
in qualita' di allievi ufficiali in ferma prefissata ausiliari del
ruolo normale o speciale dell'Aeronautica militare.
Allo scopo l'Accademia aeronautica, al termine dei primi quindici
giorni di corso, fornira' alle competenti divisioni della Direzione
generale per il personale militare, gli elenchi dettagliati degli
allievi gia' in servizio e di quelli richiamati dal congedo.
5. Il corso, con presumibile inizio nel mese di giugno 2023, si
svolgera' con le modalita' previste dal decreto ministeriale 26
settembre 2002. Gli ammessi conseguiranno la qualifica di allievi
ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale del Corpo
sanitario aeronautico o del Corpo del genio aeronautico ovvero dei
ruoli speciali delle armi dell'Arma aeronautica dei corpi e categorie
dell'Aeronautica militare. Essi dovranno contrarre una ferma
volontaria di trenta mesi a decorrere, per tutti, dalla data di
inizio del corso e, in qualita' di allievi, saranno assoggettati alle
leggi e ai regolamenti militari. Coloro che non sottoscriveranno tale
ferma saranno considerati rinunciatari all'ammissione al corso e
rinviati dall'Accademia aeronautica al proprio domicilio ovvero al
reparto/ente presso il quale prestavano servizio.
6. Agli allievi ufficiali in ferma prefissata durante il corso
compete il trattamento economico previsto per gli allievi ufficiali
dell'Accademia aeronautica. Gli allievi che dimostrano di non
possedere il complesso delle qualita' e delle attitudini necessarie
per bene assolvere le funzioni del grado o che si rendono colpevoli
di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro o la morale ovvero
che non frequentano almeno un terzo delle lezioni, saranno dimessi
dal corso previa determinazione della Direzione generale per il
personale militare.
Agli allievi, gia' militari, che non termineranno il corso di
formazione ai sensi degli articoli 599 e 600 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, saranno applicate
le disposizioni di cui al combinato disposto degli articoli 868, 961
e 962 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
7. Gli allievi che supereranno gli esami di fine corso saranno
nominati, rispettivamente:
a) tenenti in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale del
Corpo sanitario aeronautico;
b) tenenti in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale del
Corpo del genio aeronautico;
c) sottotenenti in ferma prefissata, ausiliari del ruolo
speciale delle armi dell'Arma aeronautica;
d) sottotenenti in ferma prefissata, ausiliari del ruolo
speciale del Corpo di commissariato aeronautico;
e) sottotenenti in ferma prefissata, ausiliari del ruolo
speciale del Corpo del genio aeronautico.
8. Gli allievi che non superano gli esami di fine corso in prima
sessione saranno ammessi a ripeterli in una sessione di riparazione,
trascorsi almeno trenta giorni dalla sessione ordinaria. In caso di
superamento degli esami in tale sessione, sono nominati ufficiali e
iscritti in ruolo, dopo i pari grado che hanno superato tutti gli
esami in prima sessione, con la medesima anzianita' assoluta. Coloro
che invece non superano detti esami, saranno dimessi dal corso previa
determinazione della Direzione generale per il personale militare.
9. Durante la frequenza del corso e durante l'espletamento del
servizio da ufficiale in ferma prefissata saranno concessi dalla
Forza armata - a seguito della ricezione delle relative domande degli
interessati trasmesse dagli enti/reparti di appartenenza - i nulla
osta al transito in altre Forze armate o Corpi armati dello Stato,
nonche' nella polizia di Stato, nel Corpo della polizia penitenziaria
e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ovvero in altre pubbliche
amministrazioni, solo nei casi di immediata instaurazione di un
rapporto di impiego a tempo indeterminato o di sottoscrizione di una
ferma volontaria al termine della quale, senza partecipazione a
ulteriore concorso, sia previsto il transito nel servizio permanente.
10. Gli ufficiali in ferma prefissata potranno presentare domanda
per essere collocati in congedo a decorrere dal diciottesimo mese di
servizio, incluso il periodo di formazione. La Direzione generale per
il personale militare, su richiesta dello Stato maggiore
dell'Aeronautica, puo' rinviare il collocamento in congedo sino a un
massimo di sei mesi per esigenze d'impiego ovvero per proroga
dell'impiego nelle operazioni condotte fuori dal territorio nazionale
o in concorso con le Forze di polizia per il controllo del territorio
nazionale.
11. Gli ufficiali in ferma prefissata potranno essere:
a) ammessi a una ulteriore ferma annuale, previo superamento di
apposito concorso per titoli, qualora bandito dalla Direzione
generale per il personale militare su richiesta dello Stato maggiore
dell'Aeronautica, secondo le modalita' previste dal decreto
ministeriale 30 settembre 2005;
b) trattenuti in servizio, sino a un massimo di sei mesi, su
proposta dello Stato maggiore dell'Aeronautica e previo loro
consenso, per consentire l'impiego ovvero la proroga dell'impiego
nell'ambito delle operazioni condotte fuori dal territorio nazionale
ovvero in concorso con le forze di polizia per il controllo del
territorio nazionale.
12. Agli allievi ufficiali, una volta incorporati, e ai
concorrenti idonei non vincitori, potra' essere chiesto di prestare
il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale
successivo impiego presso gli organismi di informazione e sicurezza
di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso
dei requisiti.
13. Durante il periodo di frequenza del corso agli allievi gia'
in servizio competono gli assegni del grado rivestito all'atto
dell'ammissione.
14. Se alcuni dei posti rimarranno scoperti per rinuncia,
decadenza o dimissioni degli ammessi, l'Accademia aeronautica avra'
facolta' di procedere ad altrettante ammissioni di idonei al corso
secondo l'ordine delle rispettive graduatorie di merito fino al
settimo giorno dalla data di inizio del corso stesso.

                               Art. 17 

Accertamento dei requisiti e dei titoli dichiarati

1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 3 del presente decreto, la Direzione generale per il personale
militare o ente dalla stessa delegato alla gestione del concorso
provvedera' a chiedere alle amministrazioni pubbliche e agli enti
competenti la conferma di quanto dichiarato nella domanda di
partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive
eventualmente sottoscritte dai vincitori del concorso medesimo, ai
sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del predetto decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al
precedente comma emerge la non veridicita' del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.
3. Verranno acquisiti d'ufficio:
a) il certificato generale del casellario giudiziale;
b) il nulla osta per l'arruolamento nell'Aeronautica militare
per coloro che sono in servizio presso altra Forza armata o Corpo
armato dello Stato.

                               Art. 18 

Esclusioni

1. I concorrenti che risultano in difetto anche di uno soltanto
dei requisiti prescritti per l'ammissione al corso allievi ufficiali
piloti di complemento dell'Aeronautica militare e allievi ufficiali
in ferma prefissata dell'Aeronautica militare saranno esclusi con
provvedimento dalla Direzione generale per il personale militare.
2. La Direzione generale per il personale militare potra'
escludere, in qualsiasi momento, i concorrenti dal concorso ovvero
dal corso, nonche' potra' dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina
a ufficiale in ferma prefissata, se il difetto dei prescritti
requisiti viene accertato durante l'iter selettivo, durante il corso,
ovvero dopo la nomina.

                               Art. 19 

Prospettive di carriera per gli ufficiali piloti di complemento

1. I sottotenenti piloti di complemento, dopo aver maturato due
anni di anzianita' nel grado, saranno valutati per l'avanzamento e,
se idonei, promossi al grado di tenente ai sensi dell'art. 1243 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 citato nelle premesse.
2. Gli ufficiali collocati in congedo illimitato al termine della
ferma dodecennale hanno diritto ad un premio di congedamento ai sensi
dell'art. 1797 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 citato
nelle premesse.
3. Gli ufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale, se
in possesso dei prescritti requisiti, potranno partecipare a
specifici concorsi, per titoli, per il transito nel ruolo speciale in
servizio permanente effettivo ai sensi dell'art. 667 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 citato nelle premesse.

                               Art. 20 

Prospettive di carriera per gli ufficiali in ferma prefissata

1. I sottotenenti in ferma prefissata, ausiliari dei ruoli
speciali delle armi dell'Aeronautica, dei corpi e categorie
dell'Aeronautica militare sono valutati per l'avanzamento ad
anzianita' al grado superiore al compimento del secondo anno di
permanenza nel grado e, se idonei, promossi con tale decorrenza.
2. Gli ufficiali in ferma prefissata possono partecipare, in
relazione al titolo di studio posseduto e se sono in possesso dei
requisiti indicati dal relativo bando, ai concorsi per il
reclutamento di:
a) ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali di cui
all'art. 653 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
b) ufficiali in servizio permanente dei ruoli speciali di cui
all'art. 659 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Il servizio prestato in qualita' di ufficiale in ferma prefissata
costituisce titolo valutabile ai fini della formazione delle
graduatorie di merito.

                               Art. 21 

Disposizioni per i militari

1. All'atto dell'ammissione alla frequenza dei corsi presso le
accademie, i concorrenti gia' alle armi e quelli richiamati dal
congedo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 933 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, saranno cancellati dal ruolo di
appartenenza, con la conseguente perdita del grado rivestito, a cura
della Direzione generale per il personale militare, ai sensi
dell'art. 864, comma 1, lettere b) e c) e dell'art. 867, comma 4 del
suddetto decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. La cancellazione
avra' effetto dalla data di ammissione in qualita' di allievo ai
corsi regolari. A tal fine, gli Istituti forniranno, al termine dei
ripianamenti, alle competenti divisioni della Direzione generale per
il personale militare gli elenchi dettagliati dei concorrenti gia'
alle armi e di quelli richiamati dal congedo ammessi al corso. Agli
allievi provenienti dagli ufficiali, dai sottufficiali e dai
volontari in servizio permanente espulsi o dimessi dai corsi si
applicheranno le disposizioni di cui al combinato disposto degli art.
868, 961 e 962 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. I comandi di reparto/ente presso i quali prestano servizio i
concorrenti alle armi risultati vincitori del concorso dovranno
trasmettere, entro quindici giorni dalla richiesta da parte degli
enti competenti, la copia resa conforme secondo le modalita'
stabilite dalla legge dello stato di servizio o del foglio
matricolare e tutti i documenti personali aggiornati di ogni
variazione, compresa quella relativa all'ammissione in Accademia,
senza alcuna soluzione di continuita', nonche' quelli concernenti il
trattamento economico.

                               Art. 22 

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 679/2016
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di
seguito regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei
dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al
concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine,
e' finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative
attivita' istituzionali. Il trattamento dei dati personali e
particolari avverra' a cura dei soggetti a cio' appositamente
autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle commissioni
previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure anche
informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati automatizzate,
nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalita'
per cui i dati personali e particolari sono trattati; cio' anche in
caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le
finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli
eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l'esclusione dal
concorso o dalla procedura di reclutamento.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il titolare del trattamento e' la Direzione generale per il
personale militare, con sede in Roma al viale dell'Esercito n. 186.
Il titolare puo' essere contattato inviando apposita e-mail ai
seguenti indirizzi di posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it
posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it
b) il responsabile per la protezione dei dati personali puo'
essere contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@difesa.it -
indirizzo posta elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it come
reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it
c) la finalita' del trattamento e' costituita
dall'instaurazione del rapporto d'impiego/servizio e trova la sua
base giuridica nel decreto legislativo n. 66/2010 e nel decreto del
Presidente della Repubblica n. 90/2010, con particolare riferimento
agli articoli da 1053 a 1075;
d) i dati potranno essere comunicati alle amministrazioni
pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del
concorso/procedura di reclutamento e alla posizione
giuridico-economica o di impiego del candidato, nonche' agli enti
previdenziali;
e) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle
disposizioni previste dal regolamento, di cui all'art. 49, paragrafo
1, lettera d) e paragrafo 4, nonche' ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 90/2010, secondo le prescrizioni
previste dall'art. 1055, commi 5 e 7;
f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini
idonei/vincitori e' stabilito in un arco temporale non superiore alla
permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo
versamento agli enti competenti; per i cittadini non idonei/non
vincitori e' fissato sino al conseguimento delle finalita' pubbliche
per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la tutela degli
interessi dell'Amministrazione della Difesa presso le competenti sedi
giudiziarie;
g) l'eventuale reclamo potra' essere proposto all'autorita'
garante per la protezione dei dati personali, in qualita' di
autorita' di controllo, con sede in piazza Venezia n. 11 - 00187
Roma, indirizzi e-mail: garante@gpdp.it - protocollo@pec.gpdp.it
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli
articoli da 15 a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di
accedere ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare,
aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di
opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti
potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione generale
per il personale militare, titolare del trattamento.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 17 novembre 2022

Il direttore generale: Vittiglio

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