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UNIVERSITA' DI FOGGIA

Concorsi pubblici, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorati
di ricerca in gestione dell'innovazione nei sistemi agro-alimentari
mediterranei ed in neuroscienze sperimentali - XX ciclo.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.5 del 18/1/2005
Ente:UNIVERSITA' DI FOGGIA
Località:Foggia  (FG)
Codice atto:05E00252
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:17/2/2005

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni
e integrazioni;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398 e successive
modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto ministeriale 11 settembre 1998 e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
9 aprile 2001;
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Foggia,
pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2001;
Visto il regolamento di Ateneo in materia di dottorato di
ricerca, approvato dal senato accademico nella seduta
dell'11 dicembre 2002;
Visto il regolamento di Ateneo in materia di tasse e contributi,
approvato dal consiglio di amministrazione nella seduta del 22 luglio
2004;
Vista la delibera del consiglio del dipartimento di scienze
biomediche del 6 aprile 2004, con la quale e' stata proposta
l'istituzione del dottorato di ricerca internazionale in neuroscienze
sperimentali (XX ciclo);
Vista la delibera del consiglio del dipartimento di scienze delle
produzioni, ingegneria, meccanica ed economia applicate ai sistemi
agro-zootecnici del 14 aprile 2004, con la quale e' stata proposta
l'istituzione del dottorato di ricerca internazionale in gestione
dell'innovazione nei sistemi agro-alimentari mediterranei (XX ciclo);
Viste le delibere dei consigli di facolta' interessati;
Preso atto che la commissione scientifica di Ateneo, nella seduta
del 4 maggio 2004, ha espresso parere favorevole in ordine alle
suddette proposte;
Vista la relazione del nucleo di valutazione di Ateneo, riunitosi
in data 24 maggio 2004;
Vista la proposta di ripartizione delle borse di studio
finanziate con fondi del bilancio di Ateneo, formulata dal collegio
dei direttori di dipartimento nella riunione del 22 giugno 2004;
Viste le comunicazioni dei singoli direttori di dipartimento, con
le quali e' stata recepita la proposta del collegio ed e' stata
proposta la ripartizione delle borse di studio finanziate con fondi
del bilancio di Ateneo tra i dottorati di ricerca afferenti a ciascun
dipartimento;
Vista la delibera del senato accademico del 7 luglio 2004;
Visto il decreto rettorale protocollo n. 20336-III/3-757 del
14 luglio 2004;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 luglio
2004;
Visto decreto direttoriale M.I.U.R. n. 69 del 23 aprile 2004, con
il quale sono state assegnate due borse di studio aggiuntive al
dottorato di ricerca in gestione dell'innovazione nei sistemi
agro-alimentari mediterranei (XX ciclo), a valere sul fondo per il
sostegno dei giovani e per favorire la mobilita' degli studenti;
Vista la nota protocollo n. 20479-III/3 del 15 luglio 2004, con
la quale la fondazione «Domenico ed Antonia Siniscalco-Ceci» di
Foggia ha dichiarato la propria disponibilita' a finanziare una borsa
di studio per il dottorato di ricerca in gestione dell'innovazione
nei sistemi agro-alimentari mediterranei (XX ciclo);
Vista la nota protocollo n. 20548-III/3 del 15 luglio 2004, con
la quale l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e della
Basilicata ha dichiarato la propria disponibilita' a finanziare una
borsa di studio per il dottorato di ricerca in gestione
dell'innovazione nei sistemi agro-alimentari mediterranei (XX ciclo);
Visto il decreto rettorale protocollo n. 435 - III/3 - 35 del
10 gennaio 2005, con il quale i dottorati di ricerca in gestione
dell'innovazione nei sistemi agro-alimentari mediterranei ed in
neuroscienze sperimentali (XX ciclo) sono stati istituiti come
dottorati nazionali;
Accertato che per le borse di studio messe a concorso sussiste la
copertura finanziaria;
 
Decreta:
 
Art. 1. Posti a concorso
Sono indetti concorsi pubblici, per esami, per l'ammissione ai
corsi di dottorato di ricerca di durata triennale che si elencano di
seguito, con l'indicazione della struttura proponente e di quelle
concorrenti, delle sedi consorziate, del numero dei posti messi a
concorso e del numero delle borse di studio disponibili.
Il numero minimo degli ammessi a ciascun corso di dottorato non
puo' essere inferiore a tre.
 
Gestione dell'innovazione nei sistemi agro-alimentari mediterranei.
 
Posti: sette; Borse di studio: sette di cui due finanziate dal
Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilita' degli
studenti, una finanziata dalla fondazione «Domenico ed Antonia
Siniscalco-Ceci» di Foggia ed una finanziata dall'Istituto
zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata.
Struttura proponente: Facolta' di agraria - Dipartimento di
scienze delle produzioni, ingegneria, meccanica ed economia applicate
ai sistemi agro-zootecnici.
 
Neuroscienze sperimentali.
 
Posti: tre; Borse di studio: due.
Struttura proponente: Facolta' di medicina e chirurgia -
Dipartimento di scienze biomediche.

                 Art. 2. Requisiti di partecipazione
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca, senza limitazioni di eta' e
cittadinanza, coloro i quali siano in possesso di laurea conseguita
secondo la previgente normativa (di durata almeno quadriennale) o di
laurea specialistica ovvero di titolo equipollente conseguito presso
universita' straniere.
I candidati in possesso di titolo accademico straniero che non
sia gia' stato dichiarato equipollente alla laurea, dovranno -
unicamente ai fini dell'ammissione al dottorato al quale intendono
concorrere farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione
al concorso e corredare la domanda stessa dei documenti utili a
consentire al collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza
in parola, tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane all'estero secondo le norme vigenti
in materia per l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea
delle universita' italiane. In particolare, alla domanda dovranno
essere allegati:
copia del titolo di studio, tradotto e legalizzato da una
rappresentanza italiana (ambasciata o consolato) nel Paese dove si e'
conseguito il titolo;
«dichiarazione di valore in loco», da richiedere alla stessa
rappresentanza.
L'Amministrazione puo' disporre in ogni momento, con
provvedimento motivato del rettore, l'esclusione dalla procedura
selettiva per difetto dei requisiti prescritti.

                    Art. 3. Domanda di ammissione
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera
secondo lo schema allegato al presente bando, deve essere indirizzata
al magnifico rettore dell'Universita' degli studi di Foggia - Via
Antonio Gramsci - 71100 Foggia e puo' essere presentata direttamente
all'ufficio protocollo dal lunedi' al giovedi' dalle ore 10 alle ore
12 nonche' il martedi' ed il giovedi' dalle ore 15 alle ore 16,
ovvero spedita a mezzo di raccomandata postale con avviso di
ricevimento, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere
dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - della Repubblica
italiana.
Per il rispetto del termine predetto fara' fede la data del
timbro dell'ufficio postale accettante la raccomandata (data di
spedizione).
Ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 i portatori di
handicap, in relazione al loro diritto a sostenere le prove di esame,
dovranno indicare nelle domande gli ausili necessari per lo
svolgimento delle prove stesse e l'eventuale necessita' di tempi
aggiuntivi occorrenti in relazione allo specifico handicap.
Nella domanda l'aspirante alla partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca dovra' dichiarare con chiarezza e
precisione (a macchina o a stampatello) sotto la propria
responsabilita':
a) cognome e nome;
b) il luogo e la data di nascita;
c) la residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso
(specificando il codice di avviamento postale, il numero telefonico
ed un indirizzo di posta elettronica). Possibilmente, per quanto
riguarda i cittadini non residenti in Italia, va indicato un recapito
italiano eletto quale proprio domicilio;
d) l'esatta denominazione del dottorato al cui concorso intende
partecipare;
e) la cittadinanza;
f) di avere un'adeguata conoscenza della lingua Italiana (per i
cittadini non italiani);
g) la laurea posseduta, nonche' la data e l'Universita' presso
cui e' stata conseguita, ovvero il titolo equipollente (con gli
estremi del decreto rettorale con il quale e' stata dichiarata
l'equipollenza stessa) o di cui si richiede l'equipollenza,
conseguito presso una Universita' straniera;
h) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di
dottorato secondo le modalita' fissate dal collegio dei docenti;
i) la conoscenza di almeno una lingua straniera;
j) di essere a conoscenza del divieto della contemporanea
iscrizione a piu' corsi di studio,
k) gli ausili necessari in relazione al proprio handicap ed
eventuali tempi aggiuntivi per lo svolgimento della prova (per i
portatori di handicap);
l) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito;
m) di essere a conoscenza che il diario delle prove di esame
sara' reso noto esclusivamente mediante pubblicazione sul sito
Internet www.unifg.it (sezione formazione post laurea dottorati di
ricerca Dottorati XX ciclo), nonche' mediante affissione all'albo
generale di Ateneo e presso gli uffici dell'area alta formazione.
Gli interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile
allegato al presente bando, di cui fa parte integrante, con tutti gli
elementi in esso richiesti.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso.
L'Amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita' per
il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o
da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito
indicato nelle domande, ne' per eventuali disguidi postali o
telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
Alla domanda di partecipazione deve essere allegata, pena
l'esclusione dal concorso, l'attestazione del versamento di
Euro 15,00, effettuato sul c/c postale n. 12578738, intestato
all'Universita' degli studi di Foggia, a titolo di compartecipazione
ai costi amministrativi del concorso di ammissione al dottorato di
ricerca.
I candidati che intendano partecipare al concorso di ammissione
per piu' dottorati di ricerca dovranno presentare distinte domande
(con distinti versamenti) per ognuno dei dottorati prescelti. Nel
caso in cui il candidato indichi in un'unica domanda piu' dottorati
sara' ammesso a partecipare solo al concorso di ammissione per il
primo dei dottorati indicati.
La domanda di partecipazione deve essere debitamente
sottoscritta, pena l'esclusione dal concorso.

                       Art. 4. Prove di esame
L'esame di ammissione al corso consiste in due prove, una scritta
e una orale, volte a garantire un'idonea valutazione comparativa dei
candidati.
Le prove d'esame si svolgeranno presso l'Universita' degli studi
di Foggia nei locali che verranno indicati con le modalita' di cui ai
commi successivi.
Il diario della prova scritta, con l'indicazione del luogo
nonche' del giorno, del mese e dell'ora in cui la medesima avra'
luogo, sara' reso noto esclusivamente mediante pubblicazione sul sito
Internet www.unifg.it (sezione formazione post laurea - dottorati di
ricerca - Dottorati XX ciclo) nonche' mediante affissione all'Albo
generale di Ateneo e presso gli uffici dell'area alta formazione, a
decorrere dal giorno 1° marzo 2005 e comunque almeno quindici giorni
prima della data fissata per la prova. Tale pubblicazione avra'
valore di notifica ufficiale.
Anche i risultati della prova scritta, con l'indicazione della
votazione conseguita dagli ammessi alla prova orale, saranno resi
noti esclusivamente mediante pubblicazione sul sito Internet
www.unifg.it (sezione formazione post laurea - dottorati di ricerca -
Dottorati XX ciclo) nonche' mediante affissione all'albo generale di
Ateneo e presso gli uffici dell'area alta formazione. Anche tale
pubblicazione avra' valore di notifica ufficiale.
Il diario della prova orale, con l'indicazione del luogo nonche'
del giorno, del mese e dell'ora in cui la medesima avra' luogo, sara'
reso noto mediante pubblicazione sul sito Internet www.unifg.it>(sezione formazione post laurea - Dottorati di ricerca - Dottorati XX
ciclo) nonche' mediante affissione all'albo generale di Ateneo e
presso gli uffici dell'area alta formazione, ovvero a mezzo di
comunicazione in sede concorsuale da parte della commissione
giudicatrice, con un preavviso di almeno venti giorni dalla data
fissata per la prova (il termine di venti giorni potra' essere
ridotto in caso di rinuncia scritta ai termini di preavviso, espressa
da tutti i candidati presenti alla prova scritta). Le predette
modalita' avranno valore di notifica ufficiale.
E' compresa nella prova orale una verifica della conoscenza di
almeno una lingua straniera, indicata dal candidato.
I candidati non italiani dovranno dimostrare di possedere
un'adeguata conoscenza della lingua italiana.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un idoneo
documento di riconoscimento, in corso di validita'.

Art. 5. Adempimenti della commissione giudicatrice e formazione della
graduatoria
Le commissioni giudicatrici dei concorsi per gli esami di
ammissione ad ogni corso di dottorato di ricerca saranno nominate in
conformita' alla normativa vigente.
Ogni commissione, per la valutazione di ciascun candidato,
dispone di sessanta punti per ognuna delle due prove.
E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con un punteggio non inferiore a 40/60.
Anche il colloquio s'intende superato se il candidato ottiene un
punteggio non inferiore a 40/60.
Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione
giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione dei punteggi da ciascuno riportati nella prova stessa.
L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della
commissione, e' affisso nel medesimo giorno all'albo della facolta' o
del dipartimento presso cui si e' svolta la prova.
Espletate le prove di concorso, la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base della somma dei punteggi
ottenuti da ciascun candidato nelle singole prove.
In caso di parita' di merito, ai fini dell'assegnazione della
borsa di studio, prevale la situazione ISEE. Ulteriori situazioni di
parita' di merito saranno regolate ai sensi dell'art. 3, comma 7,
legge 15 maggio 1997, n. 127, cosi' come modificato dall'art. 2,
comma 9, legge 16 giugno 1998, n. 191.
La graduatoria degli idonei sara' pubblicata sul sito Internet
www.unifg.it (sezione formazione post laurea - Dottorati di ricerca -
Dottorati XX ciclo). I candidati risultati vincitori dei posti messi
a concorso saranno invitati ad immatricolarsi a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento, inviata al domicilio indicato nella
domanda di partecipazione al concorso.

                     Art. 6. Ammissione al corso
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di
graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso per ogni corso di dottorato. In corrispondenza di eventuali
rinunce degli aventi diritto entro e non oltre un mese dall'inizio
del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della
graduatoria.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
Il candidato gia' in possesso del titolo di dottore di ricerca,
puo' essere ammesso a frequentare, previo superamento delle prove di
selezione, un secondo corso di dottorato non coperto da borsa di
studio.
I cittadini stranieri, idonei nella graduatoria generale di
merito, sono ammessi al dottorato in sovrannumero, nel limite della
meta' dei posti istituiti con arrotondamento all'unita' per eccesso,
se per effetto di protocolli esecutivi di accordi culturali e di
programmi di cooperazione allo sviluppo, nonche' di accordi fra
l'Universita' di Foggia e l'universita' dei Paesi interessati, sono
beneficiari di borse di studio, assegnate per l'intera durata dei
corsi medesimi, dal Ministero degli affari esteri o dal Governo del
Paese di provenienza.
Gli assegnisti di ricerca, risultati idonei all'esame di
ammissione, possono essere ammessi, previa autorizzazione del
dipartimento presso il quale svolgono attivita' di ricerca e del
collegio dei docenti del dottorato, al corso di dottorato anche in
sovrannumero senza borsa di studio e senza il beneficio dell'esonero
dal pagamento dei contributi, a condizione che il dottorato cui
partecipano riguardi la stessa area scientifico-disciplinare della
ricerca per la quale sono destinatari di assegni.
Possono essere altresi' ammessi in sovrannumero, su richiesta del
collegio dei docenti, purche' risultanti comunque idonei nella
graduatoria di merito, i titolari di borse assegnate da Ministeri,
enti pubblici di ricerca o altri soggetti espressamente ritenuti
«qualificati» dal collegio dei docenti.

             Art. 7. Diritti ed obblighi dei dottorandi
Il dottorando e' tenuto a garantire la frequenza al corso di
dottorato sulla base delle indicazioni stabilite dal collegio dei
docenti.
Un iscritto al corso di dottorato non puo' essere iscritto ad
altro corso di dottorato italiano o estero o ad altro corso di studio
ad eccezione di quanto previsto dalle convenzioni di cooperazione
interuniversitaria internazionale.
E' prevista l'esclusione dal dottorato di ricerca - con
provvedimento rettorale adottato su decisione motivata del collegio
dei docenti - in caso di giudizio negativo sull'attivita'
dell'iscritto al corso di dottorato in una delle verifiche previste
dall'organizzazione del corso. In caso di esclusione dal corso, la
borsa di studio eventualmente erogata cessa di essere erogata a
partire dalla data deliberata dal collegio.
La sospensione degli obblighi di frequenza del dottorato, fino ad
un massimo di un anno, e' consentita in caso di maternita', servizio
militare, grave e documentata malattia con interruzione
dell'erogazione della relativa borsa. A giudizio del collegio dei
docenti, e' inoltre possibile concedere la sospensione sulla base di
gravi e documentati motivi. Il collegio dei docenti, in rapporto alla
durata dei predetti periodi di sospensione, stabilisce la necessita'
o meno del recupero dei periodi medesimi. Il dottorando che intenda
chiedere la sospensione degli obblighi di frequenza deve presentare o
far pervenire all'area alta formazione - Ufficio dottorato di ricerca
apposita domanda, corredata dal parere favorevole del collegio dei
docenti nonche' di idonea documentazione giustificativa. La
sospensione degli obblighi di frequenza e' concessa con decreto
rettorale. In caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni
senza giustificato motivo ovvero di esclusione dal corso, non puo'
essere erogata la borsa di studio.
E' consentito affidare agli iscritti ai corsi di dottorato un
incarico di tutorato e una limitata attivita' didattica sussidiaria o
integrativa, che non deve in ogni caso compromettere l'attivita' di
formazione alla ricerca. La collaborazione didattica, compresa la
partecipazione alle commissioni d'esame, e' facoltativa, non da'
luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle universita' ed
e' sottoposta al parere favorevole del collegio dei docenti, in
accordo con la facolta' interessata.
Gli iscritti ai corsi di dottorato di area medica possono essere
impiegati a domanda nell'attivita' assistenziale ai sensi
dell'art. 1, comma 25, legge 14 gennaio 1999, n. 4, con
l'autorizzazione del collegio dei docenti e acquisiti i pareri degli
organi competenti, purche' tale attivita' sia chiaramente finalizzata
agli obiettivi della ricerca oggetto del dottorato. In ogni caso il
dottorando non puo' essere impiegato per turni di guardia, di
reperibilita' o in attivita' sostitutive di quelle istituzionali.
Ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, art. 4, comma 3, al
pubblico dipendente e' estesa la possibilita', prevista dall'art. 2,
legge 13 agosto 1984, n. 476 come modificato dall'art. 52, comma 57,
legge 28 dicembre 2001, n. 448, di chiedere il collocamento in
congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il
periodo di durata del corso e di usufruire della borsa di studio ove
ricorrano le condizioni richieste. In caso di ammissione a corsi di
dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa,
l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico,
previdenziale e di quiescenza in godimento da parte
dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il
rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di
ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi
per volonta' del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta la
ripetizione degli importi corrisposti. Il periodo di congedo
straordinario e' utile ai fini della progressione di carriera, del
trattamento di quiescenza e di previdenza.
Nel caso in cui il dottorando svolga attivita' lavorative
(professionale o dipendente), la valutazione della compatibilita' con
l'assolvimento degli obblighi previsti per la formazione di dottore
di ricerca e' demandata caso per caso al collegio dei docenti.
Gli iscritti al corso di dottorato di ricerca che siano titolari
di un posto di ruolo di ricercatore o di una borsa di studio o di
assegno di ricerca, possono terminare la formazione previa rinuncia
al compenso della borsa di studio per il dottorato di ricerca.

                       Art. 8. Borse di studio
Le borse di studio messe a concorso per ciascuno dei corsi di
dottorato di cui all'art. 1 del presente bando vengono assegnate
secondo l'ordine della graduatoria. A parita' di merito prevale la
situazione ISEE.
L'importo annuale della borsa di studio, determinato ai sensi del
decreto ministeriale 11 settembre 1998, e' pari a Euro 10.561,54=
assoggettato al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione
separata.
La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari
all'intera durata del corso.
La cadenza di pagamento della borsa di studio e' bimestrale.
La borsa di studio viene erogata esclusivamente a coloro che
possiedono un reddito personale complessivo annuo lordo non superiore
a Euro 10.000,00. Il suddetto requisito deve essere posseduto per
l'intero periodo del corso. Qualora il predetto requisito venga meno
nel passaggio da un anno di corso al successivo, il dottorando non e'
tenuto alla restituzione della borsa di studio gia' percepita.
Qualora, invece, il predetto requisito venga meno nel corso dello
stesso anno accademico, il dottorando e' tenuto a restituire i ratei
gia' percepiti per quel relativo anno.
L'importo delle borse di studio e' aumentato per eventuali
periodi di permanenza all'estero nella misura del 50%.
Le borse di studio non sono cumulabili con altre borse di studio
a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da
istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorno
all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando. In tale ultimo
caso non si ha diritto all'elevazione del 50% della borsa di studio
per periodi di soggiorno all'estero.
Chi abbia gia' usufruito, anche parzialmente, di una borsa per la
frequenza di un altro corso di dottorato o corso ritenuto
equipollente (presso l'Universita' degli studi di Foggia o presso
altra sede di dottorato) non puo' usufruire di un'altra borsa di
studio di dottorato.

                      Art. 9. Immatricolazione
I candidati ammessi al corso dovranno presentare o far pervenire
all'area alta formazione - Ufficio dottorato di ricerca, pena la
decadenza, entro il termine perentorio di giorni sette dalla data di
ricevimento del relativo invito:
per i vincitori di borsa di studio:
domanda di immatricolazione al corso di dottorato, in bollo,
da compilarsi su apposito modello predisposto dall'area alta
formazione - Ufficio dottorato di ricerca e reperibile anche nel sito
Internet www.unifg.it alla voce formazione post laurea - Dottorati di
Ricerca - Modulistica;
autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente le condizioni
economiche personali ai fini dell'attribuzione della borsa di studio
per la frequenza al corso di dottorato di ricerca, comprendente anche
la dichiarazione relativa alle modalita' di pagamento;
dichiarazione ai fini del contributo previdenziale di cui
alla legge 8 agosto 1995, n. 335;
fotocopia di un valido documento di identita', debitamente
firmata;
fotocopia del codice fiscale;
due fotografie formato tessera identiche;
copia del modello di iscrizione alla gestione separata,
recante la timbratura dell'ufficio INPS, ovvero ricevuta rilasciata
dal medesimo ufficio attestante l'avvenuta iscrizione;
per i non vincitori di borsa di borsa di studio:
domanda di immatricolazione al corso di dottorato da
compilarsi su apposito modello predisposto dall'area alta formazione
- Ufficio dottorato di ricerca e reperibile anche nel sito Internet
www.unifg.it alla voce formazione post laurea - Dottorati di Ricerca
- Modulistica;
dichiarazione ISEE, rilasciata da qualsiasi centro
autorizzato di assistenza fiscale;
fotocopia di un valido documento di identita' debitamente
firmata;
due fotografie formato tessera identiche;
attestazione, in originale, relativa al versamento della
prima rata del contributo per l'accesso e la frequenza al corso di
dottorato.
I cittadini non italiani, sia vincitori sia non vincitori di
borsa di studio, devono dichiarare inoltre i seguenti requisiti:
godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
essere in possesso del permesso di soggiorno (solo per i
cittadini extracomunitari).

                     Art. 10. Tasse e contributi
Il contributo massimo per l'accesso e la frequenza ai corsi di
dottorato, che deve essere versato da coloro che non usufruiscono
della borsa di studio, ammonta a Euro 630,00. Il suddetto importo,
non comprensivo dell'imposta di bollo virtuale nella misura pro
tempore vigente, e' cosi' suddiviso:
prima rata: Euro 270,00. A detto importo va aggiunta l'imposta
di bollo virtuale nella misura pro tempore vigente (Autorizzazione
D.R.E. Puglia Sezione staccata di Foggia n. 7406 del 10 luglio 2000).
Il pagamento della prima rata e dell'imposta di bollo virtuale, in
unico versamento, va effettuato all'atto dell'immatricolazione;
seconda rata: sono previste tre fasce di contribuzione in base
al valore ISEE posseduto:
 
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| ISEE | II Rata
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| <10.000 | non dovuta
1ª Fascia | da 10.000 a 18.000 | Euro 160,00
2ª Fascia | da 18.001 a 27.000 | Euro 260,00
3ª Fascia | >27.000 | Euro 360,00
 
La seconda rata, se dovuta, dovra' essere versata entro il
31 luglio 2005.
I suddetti versamenti dovranno essere effettuati sul c/c postale
n. 12578738 intestato all'Universita' degli studi di Foggia
(l'attestazione del versamento dovra' essere depositata presso l'area
alta formazione - Ufficio dottorato di ricerca).
Sono totalmente esonerati dalla tassa di iscrizione e dai
contributi per la frequenza dei corsi, ma non dall'imposta di bollo,
i dottorandi titolari di borse di studio e i dottorandi portatori di
handicap, con invalidita' non inferiore al 66%. I dottorandi
portatori di handicap con invalidita' compresa tra il 45% e il 65%
hanno diritto ad una riduzione dell'importo delle tasse e dei
contributi del 50%.

                   Art. 11. Copertura assicurativa
L'Universita' garantisce la copertura assicurativa dei dottorandi
per responsabilita' civile e per infortuni per l'intera durata del
corso per le sole attivita' che si riferiscono al corso di dottorato,
provvedendo alla stipula della relativa polizza.

                   Art. 12. Formazione all'estero
La formazione del dottore di ricerca puo' essere integrata da
eventuali periodi di studio all'estero per un periodo non superiore
alla meta' della durata del corso presso soggetti pubblici e privati,
previa autorizzazione del collegio dei docenti nel caso di periodi
superiori a sei mesi o del coordinatore per periodi inferiori.

              Art. 13. Ammissione agli anni successivi
Il collegio dei docenti, al termine di ogni anno, valuta
l'assiduita', il profitto e l'avanzamento delle ricerche (documentato
da una relazione scritta e da eventuale presentazione orale) di
ciascun allievo del corso, ammettendo lo stesso al prosieguo degli
studi o proponendone al rettore l'esclusione. L'allievo che non
superi la prova annuale, puo' essere ammesso al prosieguo con riserva
da sciogliersi entro il successivo trimestre.

           Art. 14. Esame finale e conferimento del titolo
Il titolo di dottore di ricerca e' conferito a conclusione del
corso dal rettore e si consegue all'atto del superamento dell'esame
finale, che puo' essere ripetuto una sola volta.
Le commissioni giudicatrici dell'esame finale saranno nominate,
per ogni corso di dottorato, in conformita' alla normativa vigente.
Entro il 30 novembre immediatamente successivo alla conclusione
del corso di dottorato, il dottorando ammesso all'esame finale deve
presentare apposita domanda, in bollo. Alla domanda deve essere
allegata l'attestazione del versamento di Euro 30,00= (trenta),
effettuato sul c/c postale n. 12578738 intestato all'Universita'
degli studi di Foggia, per il rilascio del titolo originale di
dottore di ricerca (pergamena).

               Art. 15. Trattamento dei dati personali
Ai fini del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
l'Universita' si impegna a rispettare il carattere riservato delle
informazioni fornite dai candidati: tutti i dati forniti saranno
trattati solo per le finalita' connesse e strumentali al concorso di
cui trattasi.

                        Art. 16. Norme finali
Il presente bando sara' inoltrato al Ministero della giustizia
per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami» della Repubblica italiana e reso pubblico anche
per via telematica nel sito Internet www.unifg.it (sezione formazione
post laurea - Dottorati di ricerca - Dottorati XX ciclo).
Eventuali informazioni o chiarimenti possono essere richiesti
all'area alta formazione - Ufficio dottorato di ricerca
dell'Universita' degli studi di Foggia (tel.0881338321-319-324 - fax
0881338402 e-mail altaformazione@unifg.it).

                           Art. 17. Rinvio
Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia alle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di
dottorato di ricerca.
Foggia, 10 gennaio 2005
Il rettore: Muscio

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