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MINISTERO DELLA DIFESA
Concorso per l'avanzamento a scelta, per esami, per il conferimento
del grado di maresciallo aiutante s.U.P.S. dell'Arma dei Carabinieri
per l'anno 2004.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.54 del 10/7/2007 |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 07E04441 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 9/8/2007 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599 e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante norme per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi per quanto applicabile;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, con
particolare riferimento all'art. 38, comma 4;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83, con
particolare riferimento all'articolo 30, comma 16;
Visto il decreto del Ministro della difesa in data 12 giugno
2007, che stabilisce le modalita' e le procedure di valutazione per
l'avanzamento a scelta per esami al grado di maresciallo aiutante
sostituto Ufficiale di pubblica sicurezza;
Visto il decreto del Ministro della difesa in data 14 maggio
2004, il quale fissa, per l'anno 2003 e per i successivi anni, in 985
unita' il numero delle promozioni al grado di maresciallo aiutante
s.U.P.S., pari ad un trentesimo del personale del ruolo ispettori;
Considerato che l'art. 38-bis del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 198, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2002,
l'avanzamento al grado di maresciallo aiutante avviene almeno per il
70% delle promozioni disponibili, ovvero 690 unita', mediante il
sistema «a scelta» e fino al 30% delle promozioni disponibili, ovvero
295 unita', mediante il sistema «a scelta per esami»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modifiche ed integrazioni;
Decreta:
Art. 1.
Requisiti
All'avanzamento a scelta per esami per il conferimento del grado
di maresciallo aiutante s.U.P.S. dell'Arma dei carabinieri possono
partecipare, per l'anno 2004, coloro che al 31 dicembre 2003
rivestivano il grado di maresciallo capo con anzianita' di grado
antecedente al 1° gennaio 2001.
I candidati debbono altresi' essere in possesso dei seguenti
requisiti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande:
a) essere in servizio permanente;
b) aver riportato, in sede di valutazione caratteristica
riferita all'ultimo triennio, una qualifica non inferiore a «nella
media» o giudizio equivalente;
c) non essere incorsi, nell'ultimo biennio, in sanzioni
disciplinari piu' gravi della consegna;
d) non essere incorsi, nell'ultimo triennio, in condanna penale
per delitto non colposo;
e) non essere rinviati a giudizio o ammessi a riti alternativi
per delitto non colposo, o sottoposti a procedimenti disciplinari da
cui possa derivare una sanzione di stato o essere sospesi
dall'impiego o dalle attribuzioni del grado, o trovarsi in
aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a
sessanta giorni;
f) non essere stati condannati con sentenza definitiva ad una
pena non inferiore a due anni per delitto non colposo compiuto
mediante comportamenti contrari ai doveri di fedelta' alle
Istituzioni ovvero lesivi del prestigio dell'amministrazione e
dell'onore militare.
I requisiti previsti alle precedenti lettere a), d), e) ed f),
accertati secondo le modalita' stabilite dall'Amministrazione,
dovranno essere mantenuti fino alla conclusione dei lavori della
Commissione giudicatrice.
Art. 2
Promozioni
Ai sensi del decreto del Ministro della difesa in data 14 maggio
2004, il numero delle promozioni da conferire per l'anno 2004 e' di
295 unita'.
Le promozioni, da conferire secondo l'ordine di iscrizione nel
ruolo d'appartenenza quale maresciallo capo, avranno decorrenza
1° gennaio 2004, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Ministro della
difesa in data 12 giugno 2007.
Art. 3.
Compilazione e presentazione delle domande
Le domande di partecipazione, redatte su carta semplice, devono
essere:
indirizzate al Ministero della difesa - Direzione generale per
il personale militare - II Reparto - 6ª Divisione;
presentate, al Comando di Reparto o Ente dal quale gli
interessati dipendono, entro il termine di trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale;
trasmesse dai Comandi di Corpo, entro trenta giorni dalla data
di scadenza del termine di presentazione, al Comando generale
dell'Arma dei carabinieri, che provvedera' ad inoltrarle alla
Commissione giudicatrice per il successivo esame.
Nella domanda il candidato deve dichiarare - sotto la sua
responsabilita' - di essere in possesso di tutti i requisiti previsti
dall'articolo 1 del presente decreto, specificando espressamente di
non essere rinviato a giudizio o ammesso a riti alternativi per
delitto non colposo.
Art. 4.
Istruttoria delle domande
Le domande devono essere:
a) completate con indicazione della data di effettiva
presentazione, a cura del Comandante di reparto o ente;
b) corredate di:
una attestazione, a firma del comandante di Corpo o Ente di
appartenenza, dalla quale risulti che il valutando e' in possesso di
tutti i requisiti previsti dall'articolo 1 del presente decreto;
documentazione caratteristica e `matricolare, comprendente i
sottonotati atti:
valutazione caratteristica (scheda valutativa - rapporto
informativo o dichiarazione di mancata redazione di documentazione
caratteristica) redatta per «partecipazione all'avanzamento a scelta
per esami per il 2004» chiusa alla data di scadenza del termine per
la presentazione delle domande;
dichiarazione di completezza sottoscritta dal valutando;
parere dell'Autorita' giudiziaria per i marescialli capi
effettivi ai reparti cui all'art. 15 delle Norme di attuazione del
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
Alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande, devono essere parificati tutti i quadri, compresi quelli
privi di annotazioni, del foglio matricolare mod. 104, secondo la
normativa vigente, a comprova del regolare aggiornamento del predetto
documento.
Le annotazioni o variazioni matricolari devono riferirsi ad
eventi verificatosi entro la data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande.
Art. 5.
Commissione d'esame
La Commissione giudicatrice dell'avanzamento a scelta per esami
di cui all'art. 5 del citato decreto del Ministro della difesa in
data 12 giugno 2007 sara' nominata con successivo decreto
dirigenziale.
Art. 6.
Diario e sede di svolgimento delle prove d'esame
Il diario e le sedi di svolgimento delle prove d'esame saranno
stabiliti, anche in relazione al numero dei partecipanti alla
procedura valutativa, dalla direzione generale per il personale
militare e comunicati agli interessati a cura del Comando generale
dell'Arma dei Carabinieri.
Art. 7.
Prove d'esame
La procedura di valutazione per l'avanzamento a scelta per esami
consistera':
a) nel superamento di:
una prova basata su test culturali e tecnico-professionali,
una prova basata su test su materie tecnico-professionali,
secondo i programmi allegati al presente decreto;
b) nella valutazione dei titoli posseduti dai candidati che
hanno conseguito un punteggio di almeno diciotto trentesimi in
ciascuno dei test di cui alla precedente lettera a).
La mancata presentazione o la presentazione in ritardo alle prove
d'esame, ancorche' dovuta a causa di forza maggiore, comportera'
l'irrevocabile esclusione dal concorso.
Art. 8.
Graduatoria
La Commissione di cui al precedente art. 5 procedera' alla
formazione della graduatoria finale di merito dei candidati giudicati
idonei, ai sensi degli articoli 6 e seguenti del decreto del Ministro
della difesa in data 12 giugno 2007.
A parita' di punteggio di merito finale opera l'ordine di
iscrizione in ruolo. La graduatoria finale di merito sara' approvata
con decreto dirigenziale.
Art. 9.
Esclusioni
La direzione generale per il personale militare puo', con
provvedimento motivato, escludere in ogni momento dalla procedura di
avanzamento o annullare la promozione di qualsiasi candidato non in
possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1 del presente decreto.
Art. 10.
Disposizioni amministrative e varie
Ai candidati spetta la corresponsione del trattamento di missione
secondo la normativa vigente. I candidati che non si dovessero
presentare a sostenere la prova, senza giustificato motivo, perdono
il diritto al trattamento di missione. L'Amministrazione non assume
responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendente da
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.
Roma, 3 luglio 2007
Il generale di corpo d'Armata: Panunzi
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