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COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Procedura di selezione per il reclutamento di tre allievi finanzieri,
riservata ai congiunti del personale delle Forze di Polizia
deceduto o reso permanentemente invalido al servizio. Anno 2019.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.72 del 10/9/2019 |
Ente: | COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 19E10590 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 11/10/2019 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL COMANDANTE GENERALE
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva n. 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati);
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive
modificazioni, recante «Ordinamento del Corpo della Guardia di
finanza»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'art. 19 della
legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall'imposta di
bollo per copie conformi di atti»;
Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante «Trattamento
economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali» e,
in particolare, l'art. 29;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante «Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante
«Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
istruzione»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione dell'art. 3 della
legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di
finanza» e, in particolare, l'art. 6, comma 2;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo»;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante «Modifiche e
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n.
127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni
in materia di edilizia scolastica»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (testo A)»;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del
Servizio civile nazionale»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente «Codice in materia di
protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva n. 95/46/CE»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto l'art. 66, comma 9-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, e successive modificazioni, convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della legge 6 agosto 2008, n.
133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria»;
Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante
«Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita' nonche' in materia di processo civile» concernente
l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento dei documenti
in forma cartacea;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'ordinamento militare» e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente «Disposizioni
per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di
polizia»;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'art.
635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio
2015, n. 2»;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante
«Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di
polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a) della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante
«Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva n. 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati)»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24
ottobre 2014, recante «Definizione delle caratteristiche del sistema
pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e
imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di adozione del
sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle
imprese»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24
ottobre 2018, registrato alla Corte dei conti - ufficio controllo
atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, il 16 novembre
2018, al n. 2075, concernente le autorizzazioni ad assumere per
l'anno 2018, con il quale la Guardia di finanza e' stata autorizzata,
ai sensi dell'art. 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni ed integrazioni, ad assumere a tempo
indeterminato per l'anno 2018, tra l'altro, trecentosessantanove
allievi finanzieri;
Visto decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente
«Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta'
per la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della Guardia di
finanza, ai sensi dell'art. 3, comma 6 della legge 15 maggio 1997, n.
127»;
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e
successive modificazioni ed integrazioni, concernente «Regolamento
recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio nella
Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 1, comma 5 della legge 20
ottobre 1999, n. 380»;
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante
«Determinazione delle classi delle lauree universitarie»;
Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia di
finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni ed
integrazioni registrata all'ufficio centrale del bilancio, presso il
Ministero dell'economia e delle finanze, il 28 marzo 2008, al n.
3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle varie
Autorita' gerarchiche del Corpo;
Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia di
finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013, e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente le modalita' per lo svolgimento
dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale al servizio nel Corpo
della Guardia di finanza nei confronti degli aspiranti
all'arruolamento;
Visto il decreto del Comandante generale della Guardia di finanza
n. 45755, datato 17 febbraio 2015, riguardante le direttive tecniche
da adottare ai sensi dell'art. 3, comma 4 del citato decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Determina:
Art. 1
Posti disponibili
1. E' indetta, per l'anno 2019, una procedura di selezione per il
reclutamento di tre allievi finanzieri del contingente ordinario
della Guardia di finanza, riservata al coniuge e ai figli superstiti,
nonche' ai fratelli o alle sorelle del personale delle Forze di
polizia, deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, con
invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita'
lavorativa in conseguenza delle azioni criminose di cui all'art. 82,
comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e alle leggi ivi
richiamate ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate
nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico.
2. Lo svolgimento della procedura comprende:
a) accertamento dell'idoneita' psico-fisica;
b) accertamento dell'idoneita' attitudinale;
c) valutazione dei titoli.
3. L'inizio e la durata del corso di formazione sono stabiliti
dal Comando generale della Guardia di finanza.
4. Il Corpo della Guardia di finanza si riserva la facolta' di
revocare la procedura di selezione, di sospendere o rinviare le prove
selettive, di modificare, fino alla data di approvazione della
graduatoria finale di merito, il numero dei posti, di sospendere
l'ammissione al corso di formazione dei vincitori, in ragione del
numero di assunzioni complessivamente autorizzate dall'Autorita' di
Governo, nonche' di esigenze attualmente non valutabili ne'
prevedibili.
Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 2
Requisiti e condizioni per l'ammissione
alla procedura reclutativa
1. Possono partecipare alla procedura i cittadini italiani che:
a) abbiano, alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, compiuto il
diciottesimo anno e non abbiano superato il giorno di compimento del
ventiseiesimo anno di eta'. Il limite anagrafico massimo cosi'
fissato e' elevato di un periodo pari all'effettivo servizio militare
prestato e, comunque, non superiore a tre anni per coloro che alla
data del 6 luglio 2017, svolgevano o avevano svolto servizio militare
volontario, di leva o di leva prolungato;
b) godano dei diritti civili e politici;
c) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento
della laurea;
d) non siano, alla data dell'effettivo incorporamento, imputati
o condannati ovvero non abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai
sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per delitti non
colposi, ne' siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
e) non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento, in
situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la
conservazione dello stato giuridico di finanziere;
f) siano in possesso delle qualita' morali e di condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.
A tal fine, il Corpo della Guardia di finanza accerta, d'ufficio,
l'irreprensibilita' del comportamento del candidato in rapporto alle
funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione
dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti
diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o
la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non
terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti;
g) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolti,
d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze
armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti, per
inattitudine al volo o alla vita di bordo;
h) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per
inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole o istituti di
formazione delle Forze armate o di polizia;
i) non siano stati ammessi a prestare il Servizio civile
nazionale quali obiettori di coscienza, ovvero abbiano rinunciato a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66;
l) appartengano alle categorie di cui all'art. 6, comma 2 del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni ed integrazioni.
2. I requisiti di cui al comma 1, se non diversamente indicato,
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di partecipazione di cui all'art. 3,
comma 1 e alla data di effettivo incorporamento, pena l'esclusione
dal concorso.
3. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per
l'ammissione ai pubblici concorsi.
Art. 3
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione alla procedura reclutativa deve
essere compilata esclusivamente mediante la procedura telematica
disponibile sul portale attivo all'indirizzo:
«https:concorsi.gdf.gov.it», seguendo le istruzioni del sistema
automatizzato, entro le ore 12,00 del trentunesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
2. I concorrenti, che devono essere in possesso di un account di
posta elettronica certificata (pec), dopo essersi registrati al
portale, potranno accedere, tramite la propria area riservata, al
format di compilazione della domanda di partecipazione.
3. Ultimata la compilazione dell'istanza:
a) gli utenti che accedono con SPID (Sistema pubblico di
identita' digitale) concluderanno la presentazione della domanda di
partecipazione seguendo la relativa procedura automatizzata;
b) i restanti utenti registrati al portale effettueranno
salvataggio in locale del pdf generato dal sistema che, una volta
stampato, corredato per esteso dalla propria firma autografa e
scansionato, dovra' essere caricato a sistema, mediante l'apposita
funzione «upload», unitamente alla scansione fronte-retro del
documento di riconoscimento in corso di validita'. Il sistema
consentira', quindi, di verificarne il corretto inserimento e di
concludere, inderogabilmente entro il termine di cui al comma 1, la
procedura di presentazione dell'istanza.
4. I candidati, ove richiesto in sede di accertamento
dell'idoneita' psico-fisica, dovranno fornire il numero
identificativo dell'istanza («ID istanza») rinvenibile attraverso la
funzione «visualizza istanza» presente nella propria area riservata
del portale nonche' comunicato sulla propria casella di posta
elettronica certificata.
5. In caso di problematiche di natura tecnica del sistema
informatico, verificatasi nell'ultimo giorno utile per la
presentazione della domanda di partecipazione e accertate
dall'Amministrazione, sara' considerata comunque valida l'istanza
presentata dal candidato utilizzando il modello riportato in allegato
1, corredato per esteso dalla propria firma autografa e inviato,
unitamente alla scansione fronte/retro del proprio documento di
riconoscimento in corso di validita', all'indirizzo di posta
elettronica certificata: concorsocongiuntiVD2019@pec.gdf.it entro le
ore 14,00 del trentunesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
6. Le domande di partecipazione presentate tramite il portale
attivo all'indirizzo «concorsi.gdf.gov.it» o secondo le modalita' di
cui al comma 5, potranno essere modificate esclusivamente entro i
termini di cui ai commi 1 e 5.
7. Eventuali variazioni di recapiti e di stato civile,
intervenute successivamente ai termini di cui ai commi 1 e 5,
dovranno essere comunicate all'indirizzo di posta elettronica
certificata: concorsocongiuntiVD2019@pec.gdf.it
Art. 4
Elementi da indicare nella domanda
1. Il candidato deve dichiarare nella domanda:
a) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di
nascita;
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) lo stato civile e il numero dei figli eventualmente a
carico;
d) di godere dei diritti civili e politici;
e) di non essere imputato, non essere stato condannato ne' aver
ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice
di procedura penale per delitti non colposi, ne' essere o essere
stato sottoposto a misure di prevenzione;
f) di non essere stato ammesso a prestare il Servizio civile
nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di aver rinunciato a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66;
g) il titolo di studio di cui e' in possesso indicando
l'istituto presso il quale e' stato conseguito;
h) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato
deceduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero
prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate e di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per
inettitudine al volo o alla vita di bordo;
i) l'indirizzo proprio o, eventualmente, della propria
famiglia, completo del numero di codice di avviamento postale e, dove
possibile, di un recapito telefonico;
l) il recapito presso il quale desidera ricevere eventuali
comunicazioni e un indirizzo di posta elettronica certificata;
m) di appartenere alle categorie di cui all'art. 6, comma 2 del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni;
n) l'eventuale possesso dei titoli maggiorativi di punteggio,
di cui alla scheda in allegato 2 al bando e/o dei titoli
preferenziali tra quelli elencati nell'art. 15 nonche' di quelli
stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487. Al riguardo, si precisa che e' onere del
candidato consegnare, o far pervenire, secondo le modalita' e la
tempistica indicate all'art. 6, comma 2, lettera b), la
documentazione o le certificazioni ovvero dichiarazioni sostitutive,
nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso dei titoli
preferenziali;
o) di non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per
inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole o istituti di
formazione delle Forze armate o di polizia;
p) di essere disposto, in caso di nomina a finanziere, a
raggiungere qualsiasi sede di servizio.
2. I candidati, inoltre, nella domanda di partecipazione, devono
dichiarare di essere a conoscenza delle disposizioni del bando di
concorso nonche' le modalita' di notifica della graduatoria finale di
merito.
3. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e
il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che:
a) autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del
regolamento n. 2016/679/UE e dal decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 10 agosto
2018, n. 101;
b) in caso di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni
previste dal codice penale e dalle leggi speciali e decadra' da ogni
beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera fornita.
Art. 5
Cause di archiviazione della domanda
1. Le domande di partecipazione al concorso sono archiviate, dopo
i termini di cui all'art. 3, commi 1 e 5, con provvedimento del
Comandante del Centro di reclutamento della Guardia di finanza, nel
caso in cui:
a) non siano sottoscritte, se previsto, dal candidato;
b) non siano corredate dal pdf generato dal sistema e/o da
idoneo documento di riconoscimento;
c) pur se compilate telematicamente e debitamente sottoscritte,
pervengano con modalita' differenti da quelle previste;
d) pervengano all'indirizzo pec:
concorsocongiuntiVD2019@pec.gdf.it in assenza dei relativi
presupposti o comunque oltre il termine previsto per la presentazione
della domanda di partecipazione alla procedura reclutativa di cui
all'art. 3, commi 1 e 5. A tale fine, fa fede la data riportata sulla
«ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in possesso di «ricevuta
di avvenuta consegna».
2. I provvedimenti di archiviazione di cui al comma 1 sono
notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo
ricorso:
a) gerarchico, al Generale ispettore per gli Istituti di
istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data
della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da
quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma
1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.
1199;
b) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e
seguenti del codice del processo amministrativo, approvato con
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi
indicati.
3. I candidati le cui istanze di partecipazione siano considerate
valide sono ammessi alla procedura di selezione, con riserva, in
attesa dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti
previsti.
Tale riserva deve intendersi fino all'ammissione al corso di
formazione.
Art. 6
Documentazione
1. Il Centro di reclutamento della Guardia di finanza provvede,
tramite i reparti del Corpo territorialmente competenti, a richiedere
i seguenti atti:
a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o
impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi e annotarsi
dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note
caratteristiche o di qualifica;
b) copia del libretto personale e dello stato di servizio (o
della cartella personale) e del foglio matricolare del candidato
militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare;
c) certificato generale del casellario giudiziale e quello dei
carichi pendenti.
2. E' onere dei candidati inviare all'indirizzo di posta
elettronica certificata: concorsocongiuntiVD2019@pec.gdf.it o
consegnare o far pervenire al Centro di reclutamento della Guardia di
finanza - via delle Fiamme Gialle n. 18 - 00122 Roma/Lido di Ostia:
a) entro il quindicesimo giorno solare successivo alla data di
scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione
al concorso, pena l'esclusione dal concorso, idonea documentazione
rilasciata dall'amministrazione di appartenenza del congiunto
deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, che attesti il
possesso del requisito previsto dall'art. 2, comma 1, lettera l);
b) qualora ammessi a sostenere gli accertamenti di cui all'art.
11, entro la data di svolgimento delle stesse, i documenti in carta
semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti
dalla legge, comprovanti il possesso, anche se non indicati nella
domanda di partecipazione, dei titoli maggiorativi di punteggio di
cui all'allegato 2 del bando e/o dei titoli preferenziali tra quelli
elencati nell'art. 15 nonche' di quelli stabiliti all'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
I titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio in relazione
ai quali il candidato non abbia presentato, nei termini sopra
indicati, la documentazione attestante il relativo possesso, saranno
comunque valutati qualora l'aspirante abbia indicato nella domanda di
partecipazione l'amministrazione pubblica che la detiene.
Non saranno oggetto di valutazione i titoli per i quali la
preposta sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate per
la corretta attribuzione della preferenza e/o del punteggio
maggiorativo ovvero presentati oltre la data di svolgimento degli
accertamenti di cui all'art. 11.
A tal fine, nel caso di invio telematico della suddetta
documentazione, fa fede la data riportata sulla «ricevuta di avvenuta
accettazione» purche' in possesso di «ricevuta di avvenuta consegna».
3. I documenti, incompleti o affetti da vizio sanabile sono
restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati,
entro la data indicata dal Centro di reclutamento.
Art. 7
Commissione giudicatrice
1. La Commissione giudicatrice, da nominare con successiva
determinazione del Comandante in seconda della Guardia di finanza, e'
presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e
ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali
presieduta da un ufficiale superiore del Corpo:
a) sottocommissione per la valutazione dei titoli e la
formazione della graduatoria finale di merito, composta da almeno due
ufficiali della Guardia di finanza, membri;
b) sottocommissione per la visita medica di primo accertamento,
composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da almeno due
ufficiali medici, membri;
c) sottocommissione per la visita medica di revisione dei
candidati giudicati non idonei alla visita medica di primo
accertamento, composta da almeno un ufficiale della Guardia di
finanza e da due ufficiali medici (di cui almeno uno di grado
superiore a quello dei medici della precedente sottocommissione o, a
parita' di grado, comunque, con anzianita' superiore), membri;
d) sottocommissione per l'accertamento dell'idoneita'
attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo,
composta da almeno due ufficiali della Guardia di finanza periti
selettori, membri.
2. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in
servizio.
3. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza,
possono avvalersi dell'ausilio di esperti ovvero di personale
specializzato e tecnico. La sottocommissione di cui al comma 1,
lettera d), puo' avvalersi, altresi', durante gli accertamenti
attitudinali, dell'ausilio di psicologi.
4. Le sottocommissioni indicate al comma 1, lettere b), c) e d),
possono, durante lo svolgimento dei lavori, avvalersi di personale di
sorveglianza, all'uopo individuato dal Centro di reclutamento.
Art. 8
Adempimenti delle sottocommissioni
1. Ciascuna sottocommissione di cui all'art. 7, prima dello
svolgimento dei lavori di rispettiva competenza, fissa in un apposito
verbale i criteri di valutazione cui attenersi nel rispetto di quanto
previsto dal presente bando di concorso e dalle vigenti disposizioni
normative.
2. Le sottocommissioni previste all'art. 7, comma 1, lettere b) e
c), compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i
componenti.
3. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e
controfirmati dal Presidente della Commissione giudicatrice.
Art. 9
Esclusione dalla procedura
1. Con determinazione del Capo del I reparto del Comando generale
della Guardia di finanza, puo' essere disposta, in ogni momento,
l'esclusione dei concorrenti non in possesso dei requisiti di cui al
presente bando.
2. Le proposte di esclusione dei candidati sono formulate dal
Centro di reclutamento della Guardia di finanza.
3. Avverso i provvedimenti di esclusione di cui al presente
articolo, gli interessati possono produrre ricorso:
a) gerarchico, al Capo di Stato maggiore del Comando generale
della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando
ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, primo comma
del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.
1199;
b) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e
seguenti del codice del processo amministrativo, approvato con
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi
indicati.
Art. 10
Documento di identificazione
1. A ogni visita o prova d'esame, i candidati devono esibire la
carta di identita' o un documento di riconoscimento rilasciato da
un'Amministrazione dello Stato, in corso di validita'.
Art. 11
Accertamento dell'idoneita' psico-fisica
1. I candidati in possesso dei prescritti requisiti sono
convocati, a cura del Centro di reclutamento della Guardia di
finanza, per essere sottoposti alla visita medica di primo
accertamento.
2. L'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e' effettuato:
a) da parte della sottocommissione indicata all'art. 7, comma
1, lettera b), mediante visita medica di primo accertamento, presso
il Centro di reclutamento della Guardia di finanza - via delle Fiamme
Gialle n. 18 - 00122 Roma/Lido di Ostia;
b) in ragione delle condizioni del soggetto al momento della
visita.
3. Per conseguimento dell'idoneita' psico-fisica tutti i
candidati devono essere in possesso del profilo sanitario compatibile
con l'idoneita' psico-fisica al servizio nel Corpo, stabilita dal
decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive
modificazioni ed integrazioni, e alle direttive tecniche adottate con
decreto del Comandante generale della Guardia di finanza. In materia
di difetti totali o parziali dell'enzima G6PDH, si applica
esclusivamente il punto 2, lettera d), dell'elenco allegato al citato
decreto ministeriale n. 155/2000 che ne prevede la compatibilita' con
l'arruolamento nel Corpo.
Tali provvedimenti sono disponibili sul sito internet del Corpo.
4. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e fatto
salvo quanto previsto al comma 6, sono eseguiti i seguenti esami e
visite:
a) visita medica generale;
b) esami delle urine ed ematochimici;
c) visita neurologica;
d) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici.
I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine definito dal
Centro di reclutamento, sulla base della disponibilita' dei medici
specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative.
5. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera b),
puo' disporre, qualora lo ritenga necessario, l'effettuazione di
ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di
laboratorio.
In particolare, nel caso in cui si dovessero rendere
indispensabili indagini radiologiche, l'interessato dovra'
sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. Il mancato consenso
sara' considerato quale rinuncia alla prosecuzione del concorso.
6. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono gia'
stati sottoposti, con esito positivo, all'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica di cui al comma 4, nell'ambito di altri concorsi per
l'accesso al Corpo della Guardia di finanza, sono sottoposti
esclusivamente ai seguenti accertamenti:
a) visita medica generale;
b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze
stupefacenti e/o psicotrope;
c) eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami
strumentali e di laboratorio necessari ai fini della verifica del
possesso dei requisiti specifici previsti per l'accesso al ruolo,
ovvero ai fini di cui al comma 5.
In tali casi, la competente sottocommissione esprime il giudizio
definitivo sulla base dei suddetti accertamenti.
7. Il giudizio espresso in sede di visita medica di primo
accertamento e' immediatamente comunicato all'interessato, il quale,
in caso di non idoneita', puo', contestualmente, chiedere di essere
ammesso a visita medica di revisione, fatta eccezione per il difetto
dei requisiti di cui al comma 11.
8. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione
deve essere:
a) presentata al Centro di reclutamento, al momento della
comunicazione di non idoneita' da parte della sottocommissione di cui
al comma 2, lettera a);
b) integrata da documentazione relativa alle cause che hanno
determinato l'esclusione (modello in allegato 3) rilasciata da una
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o da una struttura
privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale. In tale
ultimo caso, il Centro di reclutamento potra' eventualmente
richiedere ai candidati gli estremi di tale accreditamento.
L'originale di tale documentazione deve essere consegnato o fatto
pervenire al Centro di reclutamento - ufficio procedure reclutative -
Sezione allievi finanzieri - via delle Fiamme Gialle n. 18 - 00122
Roma/Lido di Ostia entro il quindicesimo giorno solare successivo a
quello della comunicazione di non idoneita'.
Entro il medesimo termine, la predetta documentazione puo', in
alternativa, essere inviata all'indirizzo di posta elettronica
certificata: rm0300000p@pec.gdf.it purche':
(1) redatta in originale come documento informatico ai sensi
dell'art. 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modifiche ed integrazioni, ovvero attestata, a norma
dell'art. 22 del medesimo decreto, con firma digitale del
responsabile della struttura sanitaria che l'ha rilasciata in caso di
copia informatica di documento analogico;
(2) non contenente immagini diagnostiche strumentali.
Entro i tempi tecnici di espletamento della presente fase
selettiva, comunicati al candidato in sede di notifica della non
idoneita' e compatibilmente con questi, sara' comunque presa in
considerazione la documentazione;
(3) spedita o inviata entro il suddetto termine di quindici
giorni e pervenuta oltre lo stesso;
(4) consegnata, pervenuta o inviata in mera scansione o copia
entro il suddetto termine di quindici giorni, il cui originale sia
prodotto nei termini indicati dal Centro di reclutamento.
In ogni caso l'Amministrazione non si assume alcuna
responsabilita' per la mancata ricezione o per i ritardi nella
consegna dell'originale della documentazione entro i termini sopra
indicati.
La richiesta di visita medica di revisione non e' accolta qualora
non venga presentata secondo la tempistica di cui alla lettera a) o
la documentazione di cui alla lettera b) sia priva dei prescritti
requisiti o non pervenga in originale secondo le modalita' e nei
termini ivi indicati.
I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal Comandante
del Centro di reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli
interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso secondo le
modalita' di cui all'art. 5, comma 2.
9. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno
dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione per la
visita medica di primo accertamento.
10. La sottocommissione per la visita medica di revisione,
acquisita la domanda di cui al comma 8 e valutata la certificazione
prodotta, puo':
a) esprimere direttamente un giudizio di idoneita' o non
idoneita', che sara' notificato al candidato tramite il Centro di
reclutamento;
b) riconvocare l'aspirante presso il Centro di reclutamento
della Guardia di finanza, per sottoporlo a ulteriori visite
specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio, ritenuti
necessari, all'esito dei quali formulera' l'apposito giudizio.
L'eventuale riconvocazione avverra' prima dello svolgimento della
successiva fase concorsuale.
11. La visita medica di revisione non e' ammessa nei seguenti
casi:
a) disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia),
anche se in forma lieve;
b) positivita' alle sostanze psico-attive, accertata anche
mediante test tossicologici di I e di II livello;
c) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate.
12. La sottocommissione per la visita medica di primo
accertamento:
a) nei casi di cui alle lettere a) e c) del comma 11, dichiara
immediatamente la non idoneita' dell'aspirante che, pertanto, non e'
sottoposto a ulteriori visite o esami;
b) nel caso di positivita' alle sostanze psico-attive accertata
mediante test di I livello, sospende gli accertamenti sanitari nelle
more dell'esito del test di II livello, all'esito del quale, se
confermata la positivita', dichiara la non idoneita'; diversamente,
l'aspirante sara' riconvocato per essere sottoposto agli ulteriori
accertamenti sanitari.
13. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici
sono ammessi a sostenere l'accertamento dell'idoneita' attitudinale
nel giorno e nell'ora comunicati dal Centro di reclutamento della
Guardia di finanza.
14. Il candidato risultato assente alla visita medica di primo
accertamento o di revisione, nei casi in cui sia stato riconvocato,
ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso.
15. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni,
immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo.
16. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso:
a) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e
seguenti del codice del processo amministrativo approvato con decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;
b) straordinario, al Presidente della Repubblica, ai sensi
dell'art. 9, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24
novembre 1971, n. 1199, entro centoventi giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando
ne abbiano avuto piena conoscenza.
Art. 12
Documentazione da produrre in sede
di visita medica di primo accertamento
1. I concorrenti convocati presso il Centro di reclutamento della
Guardia di finanza per sostenere la visita medica di primo
accertamento devono presentare in originale, la seguente
documentazione sanitaria, con data non anteriore a sessanta giorni:
a) certificato attestante l'effettuazione e il risultato
dell'accertamento per i markers dell'epatite B (riportanti almeno
HBsAg e anti HBs) e C (riportanti almeno anti HCV);
b) certificato attestante l'esito del test per l'accertamento
della positivita' per anticorpi per HIV;
c) test audiometrico in cabina silente, da cui emergano almeno
i valori indagati alle frequenze di 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz;
d) ecografia pelvica, per i candidati di sesso femminile,
comprensiva di immagini e relativo referto.
I certificati devono essere rilasciati da una struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o da una struttura privata accreditata con
il Servizio sanitario nazionale. In tale ultimo caso, il Centro di
reclutamento potra' eventualmente richiedere ai candidati gli estremi
di tale accreditamento;
e) certificato medico (fac-simile in allegato 4), rilasciato
dal medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre
1978, n. 833;
f) prescrizione, ovvero idonea certificazione, di eventuale
terapia farmacologica assunta o somministrata nei trenta giorni
precedenti la data di convocazione alle visite mediche. In assenza di
detta documentazione, l'eventuale positivita' riscontrata in sede di
test tossicologici e' causa di esclusione dal concorso.
2. Sono causa di esclusione dal concorso:
a) la positivita' agli accertamenti di cui al comma 1, lettere
a) e b);
b) l'attestata presenza, nella sezione A del certificato medico
di cui al precedente comma 1, lettera e), di pregresse manifestazioni
emolitiche e/o gravi manifestazioni immuno-allergiche e/o gravi
intolleranze o idiosincrasie a farmaci o alimenti.
3. I candidati di sesso femminile devono inoltre produrre un test
di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza
del referto, la candidata e' sottoposta, allo scopo sopra indicato,
al test di gravidanza presso il Centro di reclutamento.
4. Per le concorrenti che, all'atto delle visite mediche,
risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati
prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la
competente sottocommissione non puo' procedere agli accertamenti
previsti e deve esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155,
e successive modificazioni ed integrazioni. Tali candidate saranno
escluse dal concorso qualora lo stato di temporaneo impedimento,
anche in sede di seconda convocazione e comunque non oltre il 18
novembre 2019, non consenta di rispettare la tempistica prevista
dall'art. 3, comma 3 del predetto decreto ministeriale.
5. Il candidato che, all'atto della presentazione al primo giorno
di convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1:
a) lettere a), b), ed e), viene ammesso con riserva alle
successive fasi concorsuali ed escluso, qualora non proceda alla
consegna secondo le modalita' e la tempistica stabilite dal Centro di
reclutamento;
b) lettere c) e d), potra' avanzare istanza per essere
convocato in data successiva per sostenere gli accertamenti
dell'idoneita' psico-fisica. Il presidente della sottocommissione
indicata all'art. 7, comma 1, lettera b), potra' concedere il
differimento nel rispetto del calendario di svolgimento delle visite
mediche di primo accertamento. La data di convocazione viene
immediatamente comunicata all'interessato. Qualora l'aspirante non
avanzi la menzionata istanza ovvero non si presenti nel giorno in cui
e' stato riconvocato o non esibisca in tale data i certificati in
argomento, e' escluso dalla procedura.
6. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.
Art. 13
Accertamento dell'idoneita' attitudinale
1. I candidati risultati idonei all'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica sono sottoposti all'accertamento dell'idoneita'
attitudinale secondo il calendario e le modalita' comunicati dal
Centro di reclutamento della Guardia di finanza.
2. L'idoneita' attitudinale dei concorrenti e' accertata da parte
della sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera d),
secondo le modalita' tecniche definite con provvedimento del
Comandante generale della Guardia di finanza, pubblicato sul sito
internet: www.gdf.gov.it
3. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale e' finalizzato a
riscontrare il possesso del profilo attitudinale richiesto per il
ruolo ambito.
4. Detto accertamento si articola in:
a) uno o piu' test attitudinali, per valutare le capacita' di
ragionamento;
b) uno o piu' test di personalita' per acquisire elementi circa
il carattere, le inclinazioni e la struttura personologica del
candidato;
c) uno o piu' questionari biografici e/o motivazionali, per
valutare le esperienze di vita passata e presente nonche'
l'inclinazione a intraprendere lo specifico percorso;
d) un colloquio attitudinale, a cura di ufficiali periti
selettori, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle
risultanze dei predetti test e questionari;
e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo.
5. Durante lo svolgimento degli accertamenti di cui al presente
articolo:
a) non possono essere consultati testi o altri supporti anche
informatici;
b) eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o,
comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.
I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi
dal concorso a cura della sottocommissione di cui all'art. 7, comma
1, lettera d).
6. I candidati giudicati non idonei sono esclusi dalla procedura
di selezione.
7. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e'
notificato agli interessati, e' definitivo.
8. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.
Art. 14
Mancata presentazione e differimento
del candidato alle prove selettive
1. Il candidato che, per cause non riconducibili
all'Amministrazione che ha indetto la presente procedura reclutativa,
non si presenti, nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere
l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e l'accertamento
dell'idoneita' attitudinale previsti, rispettivamente, dagli articoli
11 e 13 e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dalla
procedura. Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle
succitate fasi selettive, i presidenti delle sottocommissioni di cui
all'art. 7, comma 1, lettere b), c) e d), hanno facolta' - su istanza
dell'interessato, esclusivamente per documentate cause di forza
maggiore - di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati,
nel rispetto del calendario di svolgimento delle stesse. L'istanza
deve essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata:
concorsocongiuntiVD2019@pec.gdf.it
Le decisioni assunte in relazione alle suddette istanze sono
comunicate agli interessati a cura del Centro di reclutamento della
Guardia di finanza.
2. Il candidato che, avendo chiesto ed ottenuto il differimento
delle prove ai sensi del comma 1, non si presenta nel giorno e
nell'ora stabiliti e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso
dalla procedura.
3. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.
Art. 15
Graduatoria finale di merito
1. Al termine degli accertamenti, la sottocommissione di cui
all'art. 7, comma 1, lettera a), predispone la graduatoria finale di
merito secondo il punteggio riportato da ciascun candidato.
2. Sono iscritti nell'anzidetta graduatoria i candidati che
abbiano conseguito il giudizio di idoneita' a tutte le fasi
concorsuali di cui all'art. 1, comma 2.
3. Il punteggio complessivo di merito e' determinato dalla somma
dei punti attribuiti per il possesso dei titoli di cui alla tabella
in allegato 2.
4. A parita' di merito, e' data la precedenza, nell'ordine, agli
orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor
militare, nonche' ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor di
marina, al valor aeronautico o al valor civile.
5. In caso di ulteriore parita', si osservano le norme di cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e quelle di cui all'art. 2, comma 9 della legge 16 giugno
1998, n. 191.
6. I titoli preferenziali e/o maggiorativi sono ritenuti validi
se posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la
presentazione della domanda di ammissione al concorso e se i
medesimi, ovvero la certificazione che ne attesta il possesso, siano
stati prodotti secondo le modalita' di cui all'art. 6, comma 2.
7. Con determinazione del Comandante generale della Guardia di
finanza viene approvata la graduatoria finale di merito e sono
dichiarati vincitori del concorso i candidati che, nell'ordine della
stessa, risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso.
8. La graduatoria e' resa nota con avviso pubblicato sul portale
attivo all'indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it***RAQUO***, sulla rete
intranet del Corpo e presso l'ufficio centrale relazioni con il
pubblico della Guardia di finanza - viale XXI Aprile n. 51 - Roma
(numero verde 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma
dell'art. 11.
Art. 16
Ammissione al corso di formazione
1. Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione ad assumere
di cui all'art. 1, comma 4, i concorrenti dichiarati vincitori sono
ammessi a un corso di formazione in qualita' di allievi finanzieri
previo superamento della visita medica di incorporamento, alla quale
sono sottoposti prima della firma dell'atto di arruolamento da parte
del dirigente il Servizio sanitario del reparto di istruzione,
avvalendosi, se necessario, del supporto tecnico nonche' delle
strutture del Centro di reclutamento della Guardia di finanza, al
fine di accertare il mantenimento dell'idoneita' psico-fisica.
2. Possono essere dichiarati vincitori del concorso altri
concorrenti idonei nell'ordine della graduatoria, per ricoprire i
posti resisi comunque disponibili, nei trenta giorni dall'inizio del
corso di formazione, tra i concorrenti precedentemente dichiarati
vincitori.
3. I candidati risultati in posizione utile per l'avvio al corso
di formazione, gia' in servizio nelle Forze armate o di polizia,
dovranno consegnare all'Istituto di istruzione presso il quale sono
stati convocati per la frequenza dell'attivita' addestrativa, copia:
a) della domanda di proscioglimento dalla ferma, se volontari
in ferma prefissata;
b) della dichiarazione di accettazione della frequenza del
corso, di cancellazione dal ruolo e di perdita del grado/qualifica
diretta al competente Ministero per il tramite del Comando/ente di
provenienza, se sottufficiali/graduati o personale di qualifiche
corrispondenti.
Le suddette domande/dichiarazioni dovranno recare gli estremi
della presa in carico da parte del Comando/ente di appartenenza.
4. La graduatoria dei candidati risultati idonei ma non vincitori
puo' essere utilizzata per l'ammissione ad analoghi e successivi
corsi nei termini previsti dall'art. 7, comma 4 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 199 e successive modificazioni ed
integrazioni.
5. Il Comando generale della Guardia di finanza puo' avviare i
candidati di cui al comma 4, nei limiti dei posti in programmazione,
al successivo corso di formazione.
6. L'ammissione dei candidati al corso di formazione di cui al
comma 5 e' subordinata al superamento della visita medica di
incorporamento, cui sono sottoposti, prima della firma dell'atto di
arruolamento, a cura del dirigente il Servizio sanitario del reparto
di istruzione. Quest'ultimo, nello svolgimento dei propri lavori, si
avvarra' del supporto tecnico nonche' delle strutture del Centro di
reclutamento della Guardia di finanza, reiterando, al fine di
verificare il mantenimento dell'idoneita' psico-fisica degli
aspiranti, tutti gli accertamenti previsti dall'art. 11.
7. I concorrenti, convocati dal Centro di reclutamento della
Guardia di finanza per essere sottoposti alla visita medica di cui al
comma 6, devono presentare i certificati e il test (se di sesso
femminile) previsti all'art. 12, secondo le modalita' all'uopo
stabilite.
8. I provvedimenti con i quali il dirigente il Servizio sanitario
del reparto di istruzione accerta, ai sensi del presente articolo, la
non idoneita' psico-fisica dei candidati devono essere notificati
agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso:
a) gerarchico, al Generale ispettore per gli Istituti di
istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data
della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da
quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma
1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.
1199;
b) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e
seguenti del codice del processo amministrativo approvato con decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
9. Agli allievi finanzieri ammessi a frequentare il corso di
formazione potra' essere richiesto di prestare il consenso a essere
presi in considerazione ai fini di un eventuale impiego presso gli
organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto
2007, n. 124, e alla verifica del possesso dei relativi requisiti.
Art. 17
Mancata presentazione al corso di formazione
1. Il vincitore del concorso, regolarmente convocato per la
frequenza del corso, e' considerato rinunciatario qualora non si
presenti nel giorno stabilito dall'Amministrazione.
2. Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a causa di forza
maggiore, debitamente documentati, devono essere comunicati dal
candidato alla Legione allievi della Guardia di finanza, tramite
posta elettronica certificata all'indirizzo: ba0220000p@pec.gdf.it
entro il terzo giorno solare successivo all'inizio del corso.
Il comandante della Legione allievi provvedera' a valutare le
dichiarate cause impeditive ed eventualmente a stabilire un ulteriore
termine di presentazione. I giorni di assenza maturati sono computati
ai fini della proposta di rinvio d'autorita' dal corso, secondo le
disposizioni vigenti. Le decisioni sono comunicate al candidato dal
competente reparto di istruzione.
3. Nel caso in cui il ritardo si protragga per oltre novanta
giorni dall'inizio del corso, l'interessato e' rinviato alla
frequenza del corso successivo a quello di cessazione della causa
impeditiva.
Art. 18
Spese di partecipazione alla procedura
1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per la
partecipazione alle prove selettive, sono a carico degli aspiranti.
2. Ai candidati dichiarati vincitori della procedura spetta il
rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede del
reparto di istruzione per la frequenza del corso di formazione,
secondo le disposizioni vigenti.
Art. 19
Trattamento economico degli allievi finanzieri
1. Durante la frequenza del corso, gli allievi finanzieri
percepiscono il trattamento economico come da norme amministrative in
vigore.
Art. 20
Assegnazione al termine del corso
1. Al termine del corso di formazione di cui all'art. 16, i
finanzieri sono destinati ove esigenze organiche e di servizio lo
richiederanno, con obbligo di permanenza secondo le disposizioni
interne del Corpo.
Art. 21
Sito internet, informazioni utili
e modalita' di notifica
1. Ulteriori informazioni sulla procedura possono essere reperite
sul portale attivo all'indirizzo: concorsi.gdf.gov.it
2. Laddove non diversamente disciplinato dal presente bando,
tutte le notifiche nei confronti dei concorrenti al concorso saranno
effettuate a cura del Centro di reclutamento della Guardia di finanza
esclusivamente mediante l'invio di apposite comunicazioni
all'indirizzo di posta elettronica certificata (pec) utilizzato da
ogni candidato per la registrazione al portale di cui all'art. 3 del
presente bando di concorso.
Art. 22
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento europeo (UE)
n. 2016/679 (di seguito regolamento) si informano i candidati che il
trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di
partecipazione al concorso o, comunque, acquisiti a tal fine, e'
finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative attivita'
istituzionali.
Il trattamento dei dati personali (comprese le categorie
particolari di dati e i dati relativi a condanne penali e reati di
cui agli articoli 9 e 10 del regolamento) avverra' a cura dei
soggetti a cio' appositamente autorizzati, ivi compresi quelli
facenti parte delle sottocommissioni previste dal presente bando, con
l'utilizzo di procedure anche informatizzate e con l'ausilio di
apposita banca dati automatizzata, nei modi e nei limiti necessari
per il perseguimento delle finalita' per cui i dati personali e
particolari sono raccolti e/o successivamente trattati e, comunque,
in conformita' a quanto previsto dall'art. 6, paragrafo 3 del
regolamento e dall'art. 2-ter del citato decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10
agosto 2018, n. 101; cio' anche in caso di eventuale comunicazione a
terzi e anche successivamente all'eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del
rapporto stesso.
2. La comunicazione di tali dati e' obbligatoria ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli
eventuali titoli previsti dalla presente determinazione, pena
l'esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il titolare del trattamento dei dati personali e' il Corpo
della guardia di finanza, con sede in Roma - viale XXI aprile 51 -
che puo' essere contattato agli indirizzi e-mail: urp@gdf.it o di
posta elettronica certificata: urp.reclutamento@pec.gdf.it
b) il responsabile della protezione dei dati designato per il
Corpo della Guardia di finanza puo' essere contattato al numero:
06/442236053 o agli indirizzi e-mail: rpd@gdf.it o di posta
elettronica certificata rpd@pec.gdf.it
c) la finalita' del trattamento e' costituita
dall'instaurazione del rapporto di lavoro che trova la base giuridica
nel decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni ed integrazioni e, in particolare, nell'art. 6, comma 2
del medesimo decreto;
d) i dati potranno essere oggetto di diffusione nei casi in cui
sia previsto nell'ambito del presente bando ovvero da norme di legge
o regolamento e comunicati alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso e alla
posizione giuridico-economica o di impiego del candidato, nonche', in
caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere
previdenziale;
e) l'eventuale trasferimento dei dati personali a un Paese
terzo o a una organizzazione internazionale potra' avvenire ai sensi
delle disposizioni previste all'art. 49, paragrafi 1, lettera d) e 4
del regolamento;
f) il periodo di conservazione dei dati personali avverra' nel
rispetto della disciplina in tema di scarto dei documenti d'archivio
delle pubbliche amministrazioni e relative disposizioni attuative e,
comunque, sino al conseguimento delle finalita' pubbliche per le
quali i dati sono trattati, ivi compresa la tutela degli interessi
dell'Amministrazione presso le giurisdizioni ordinaria,
amministrativa e contabile;
g) l'eventuale reclamo potra' essere proposto all'Autorita'
garante per la protezione dei dati personali, in qualita' di
Autorita' di controllo.
4. Ai candidati sono riconosciuti, ai sensi del citato
regolamento, il diritto di accedere ai dati che li riguardano, il
diritto di rettificare, integrare, aggiornare, cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro
trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti
del titolare del trattamento dei dati personali inviando le relative
istanze al Centro di reclutamento della Guardia di finanza.
Roma, 8 agosto 2019
Il Comandante generale: Zafarana
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