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UNIVERSITA' DEL SANNIO DI BENEVENTO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
collaboratore amministrativo, settima qualifica funzionale, per le
esigenze del settore statistico.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.57 del 21/7/2000 |
Ente: | UNIVERSITA' DEL SANNIO DI BENEVENTO |
Località: | Benevento (BN) |
Codice atto: | 000E6705 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 1 |
Scadenza: | 20/8/2000 |
Tags: | Amministrativi |
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IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10
gennaio 1957;
Vista la legge n. 482 del 2 aprile 1968 e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 686 del
3 maggio 1957;
Vista la legge n. 15 del 4 gennaio 1968 e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del
28 dicembre 1970;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 1079 del
28 dicembre 1970;
Vista la legge n. 808 del 25 ottobre 1977;
Vista la legge n. 312 dell'11 luglio 1980;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
24 settembre 1981;
Vista la legge n. 732 del 29 ottobre 1984;
Vista la legge n. 370 del 23 agosto 1988;
Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989;
Vista la legge n. 19 del 7 febbraio 1990;
Vista la legge n. 241 del 7 agosto 1990;
Vista la legge n. 104 del 5 febbraio 1992;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 352 del
27 giugno 1992;
Visto il decreto legislativo n. 29 deI 3 febbraio 1993 e
successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 174
del 7 febbraio 1994;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del
9 maggio 1994, modificato ed integrato dalla legge n. 127 del
15 maggio 1997 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 693
del 30 ottobre 1996;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
del personale delle "Universita'", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 132 del
7 giugno 1996;
Vista la legge n. 675 del 31 dicembre 1996;
Vista la legge n. 191 del 16 giugno 1998;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 403 del
20 ottobre 1998;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, ed, in
particolare, l'art. 16;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed, in particolare,
l'art. 20, 3o comma;
Vista la pianta organica di Ateneo del personale tecnico ed
amministrativo approvata dal consiglio di amministrazione nella
seduta del 22 dicembre 1998 e successivamente modificata ed integrata
con decreto rettorale del 21 settembre 1999, n. 607, e ratificata dal
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 ottobre 1999 e con
deliberazione assunta dal consiglio di amministrazione nella seduta
dell'11 aprile 2000;
Vista la deliberazione con la quale, nella seduta del 19 luglio
1999, il consiglio di amministrazione ha approvato il regolamento per
la disciplina delle procedure di selezione per l'accesso e
l'avviamento al lavoro e delle procedure di progressione interna del
personale tecnico-amministrativo;
Atteso che, a seguito dell'esito negativo della procedura di
mobilita' indetta, ai sensi dell'art. 37 del citato contratto
collettivo nazionale di lavoro, con direttoriale in data 5 aprile
2000, prot. n. 3313, risulta vacante un posto di collaboratore
amministrativo, destinato al Settore Statistico e gia' coperto
finanziariamente;
Attesa la necessita' di avviare le relative procedure
concorsuali;
Decreta:
Art. 1.
Numero dei posti
E' indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura, con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con regime di impegno
orario a tempo pieno, di un posto di collaboratore amministrativo,
settima qualifica funzionale, dell'area amministrativo-contabile per
il settore statistico.
E' garantita la pari opportunita' fra uomini e donne per
l'accesso al lavoro ed il trattamento economico.
Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
Per l'ammissione al concorso si richiede il possesso dei seguenti
requisiti:
a) la cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di uno Stato
membro dell'Unione europea;
b) l'eta' non inferiore ai diciotto anni;
c) il godimento dei diritti civili e politici;
d) l'elettorato attivo;
e) il non aver riportato condanne penali e il non avere
procedimenti penali in corso;
f) l'idoneita' fisica al servizio continuativo ed
incondizionato all'impiego;
g) l'assolvimento degli obblighi di leva militare;
h) il non essere stato destituito o dispensato da precedente
impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento o dichiarato decaduto per aver conseguito
l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da
invalidita' non sanabile;
i) il diploma di laurea in Scienze statistiche demografiche e
sociali, Scienze economiche statistiche e sociali, Scienze
statistiche ed attuariali, Statistica e informatica per l'azienda,
Scienze statistiche ed economiche, Statistica.
Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri
dell'Unione debbono:
a) possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della
Repubblica, ad eccezione della cittadinanza italiana;
b) godere dei diritti civili e politici nello Stato di
appartenenza o di provenienza;
c) avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, modificato dall'art. 3, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693,
l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti di ammissione
puo' essere disposta in ogni momento con provvedimento motivato del
direttore amministrativo.
Art. 3.
Termine di presentazione delle domande
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice,
devono pervenire anche, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, al direttore amministrativo dell'Universita' degli studi
del Sannio - ripartizione I - Settore Personale non docente, Piazza
Guerrazzi n. 1 - 82100 Benevento, entro il termine perentorio di
trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
In caso di invio della domanda di ammissione a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante. In caso, invece, di consegna a mano fa fede la
ricevuta rilasciata dal responsabile del settore personale non
docente dell'Universita' degli studi del Sannio.
La consegna a mano della domanda potra' essere effettuata dalle
ore 9 alle ore 13 di ogni giorno lavorativo, escluso il sabato.
Art. 4.
Dichiarazioni da formulare nella domanda
Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilita', a pena di esclusione:
a) il possesso della cittadinanza italiana ovvero della
cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
b) il luogo e la data di nascita;
c) di godere dei diritti civili e politici;
d) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero il
motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
e) il possesso del titolo di studio previsto dal precedente
art. 2, primo comma, lettera i);
f) il possesso dell'idoneita' fisica al servizio continuativo
ed incondizionato all'impiego;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stato
concesso il condono, l'indulto il perdono giudiziale o l'amnistia) e
gli eventuali procedimenti penali pendenti;
i) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
impiego;
l) di non essere stato dispensato o destituito dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego
statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per averlo
conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidita' insanabile ovvero di non essere stato licenziato per
giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
m) il possesso, secondo quanto previsto dall'art. 7 del
presente bando, di eventuali titoli di preferenza e/o di precedenza,
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione al concorso;
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea debbono
inoltre dichiarare il possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994,
n. 174.
Il candidato e', altresi', tenuto a indicare il recapito presso
il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni
relative al concorso e ad impegnarsi a segnalare tempestivamente le
variazioni che dovessero intervenire successivamente.
Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati portatori
di handicap sono tenuti, ai sensi della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, a richiedere l'ausilio necessario e a indicare gli eventuali
tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.
Ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge 15 maggio 1997,
n. 127, non e' piu' richiesta l'autentica della firma in calce alla
domanda.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di
smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione
ovvero da mancata o tardiva comunicazione della variazione del
recapito, nonche' da disguidi postali o telegrafici o da fatti
imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Alla domanda di ammissione i candidati devono allegare, a pena di
esclusione, copia della ricevuta del versamento di L. 15.000, da
effettuarsi sul conto corrente postale n. 13858824 intestato
all'Universita' degli studi del Sannio, quale contributo forfettario
per le spese relative all'organizzazione e all'espletamento del
concorso, riportando nella causale del versamento la dicitura:
"partecipazione al concorso a un posto di collaboratore
amministrativo".
Art. 5.
Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice sara' costituita nel rispetto di
quanto previsto dall'art. 36, comma 3, lettera e), del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 22 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e sara' nominata con
provvedimento del direttore amministrativo.
Alla commissione potranno essere aggregati altri componenti per
l'espletamento della prova di lingua straniera.
Art. 6.
Prove d'esame
Le prove d'esame consistono in una prova scritta, a contenuto
teorico-pratico, e in una prova orale.
La prova scritta avra' per oggetto la statistica descrittiva ed
esplorativa, inferenza statistica, l'analisi statistica multivariata,
la teoria dei campioni, l'analisi dei dati categorici, l'econometria
e l'analisi delle serie storiche.
La prova orale vertera' sulle materie oggetto della prova scritta
nonche' sul diritto amministrativo e la legislazione universitaria e
sara' altresi' diretta ad accertare la conoscenza della lingua
inglese, adeguata al livello culturale richiesto per il profilo
professionale di collaboratore amministrativo.
I candidati stranieri dovranno svolgere le prove d'esame in
lingua italiana.
I candidati, durante l'espletamento delle prove, non potranno
consultare appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque
specie ma solo dizionari e testi di legge non commentati.
Il diario della prova scritta sara' notificato ai candidati
almeno quindici giorni prima dell'inizio della prova medesima,
secondo quanto espressamente previsto dall'art. 6, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994,
sostituito dall'art. 6, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 693 del 30 ottobre 1996.
Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano
riportato nella prova scritta una votazione non inferiore ai 21/30 o
equivalente.
Ai candidati ammessi a sostenere il colloquio sara' data
comunicazione almeno venti giorni prima di quello fissato per
l'espletamento della prova.
La predetta comunicazione conterra' anche l'indicazione del voto
riportato dal candidato nella prova scritta.
Il colloquio, che si svolgera' nel rispetto delle modalita'
previste dall'art. 6, comma 4 e 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si intende superato se il candidato
ottiene una votazione non inferiore ai 21/30 o equivalente.
Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di
riconoscimento:
a) fotografia recente applicata su carta legale, con la firma
del candidato;
b) tessera di riconoscimento personale, se il candidato e'
pubblico dipendente;
c) tessera postale o porto d'armi o passaporto o carta
d'identita' o patente solo se rilasciata dalla Prefettura.
La mancata presentazione alle prove d'esame sara' considerata
come rinuncia al concorso, qualunque ne sia la causa.
Art. 7.
Titoli di riserva, di preferenza e di precedenza
I concorrenti che avranno superato il colloquio dovranno far
pervenire, di propria iniziativa, al direttore amministrativo
dell'Universita' degli studi del Sannio - ripartizione I - Settore
Personale non Docente Piazza Guerrazzi n. 1 - 82100 Benevento, entro
il termine perentorio di quindici giorni dall'espletamento della
prova orale, i documenti, in originale o in copia autentica,
attestanti il possesso dei titoli di preferenza di precedenza,
valutabili a parita' di merito e a parita' di titoli.
Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, la dichiarazione sostitutiva di
atto di notorieta' di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968,
n. 15, tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'autentica di copia.
Hanno diritto alla preferenza, a parita' di merito:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra a combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli di mutilati e invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati di caduti per servizio
nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi e i mutilati civili;
20) i militari volontari delle forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata:
1) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
2) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche.
Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n 127,
come modificato dall'art 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191, se due
o piu' candidati ottengono, a conclusione delle prove di esame, lo
stesso punteggio, e' preferito il candidato piu' giovane d'eta'.
Art. 8.
Graduatoria di merito
Espletate le prove del concorso, la Commissione giudicatrice
redige la graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente delle
votazioni complessive riportate da ciascun candidato, risultanti
dalla somma dei voti riportati nella prova scritta e nel colloquio.
Con provvedimento del direttore amministrativo saranno approvati
gli atti del concorso, nonche' la graduatoria finale e saranno
dichiarati i vincitori del concorso.
Ai fini della redazione della graduatoria finale si terra' conto
dei titoli di preferenza e/o di precedenza di cui all'art. 7 del
presente bando.
La graduatoria finale sara' pubblicata mediante affissione
nell'albo ufficiale dell'Universita' degli studi del Sannio, presso
la sede del rettorato.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione della predetta
graduatoria, decorrono i termini per eventuali impugnative.
Salva diversa disposizione legislativa successiva, la graduatoria
resta efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla data della
predetta pubblicazione per l'eventuale copertura di posti che
dovessero risultare vacanti o rendersi successivamente disponibili.
Art. 9.
Presentazione dei documenti di rito
Al fine o all'atto della stipulazione del contratto individuale
di lavoro, i vincitori del concorso sono invitati a presentare, entro
il termine di trenta giorni, un certificato medico, con l'indicazione
dell'avvenuto accertamento sierologico del sangue previsto dall'art.
7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, rilasciato dall'Azienda
sanitaria locale, da un medico militare o da un ufficiale sanitario e
attestante la sana e robusta costituzione, l'idoneita' fisica e
psichica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego,
l'assenza di imperfezioni che possano comunque influire sul
rendimento del servizio e di malattie che possano mettere in pericolo
la salute pubblica.
Per coloro che hanno menomazioni fisiche e' richiesta, altresi',
una dichiarazione dell'ufficiale sanitario comprovante che
l'invalido, per la natura e il grado della mutilazione o invalidita',
non puo' riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumita' dei
compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.
I vincitori del concorso sono tenuti a presentare, entro lo
stesso termine, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta', resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968,
n. 15, con la quale attestino:
a) di non svolgere attivita' che diano luogo ad
incompatibilita';
b) di non ricoprire altri posti retribuiti alle dipendenze di
enti o strutture pubbliche o private (in caso contrario, tale
dichiarazione deve essere sostituita con quella di opzione per il
nuovo impiego);
c) di possedere tutti i requisiti richiesti dal bando di
concorso.
I documenti rilasciati al cittadino straniero dalle autorita'
competenti dello Stato di appartenenza debbono essere legalizzati
dalle autorita' consolari italiane.
Agli atti e ai documenti in lingua straniera dovra' essere
allegata una traduzione in lingua italiana la cui conformita' al
testo originale deve essere certificata dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolare.
Scaduto inutilmente il termine di cui al primo comma e fatta
salva la possibilita' di prorogarlo su richiesta dell'interessato nel
caso di comprovato impedimento, l'amministrazione non dara' luogo
alla stipulazione del contratto ovvero provvedera', per i rapporti
eventualmente gia' instaurati, all'immediata risoluzione dei
medesimi.
Per i portatori di handicap si applicano le disposizioni
contenute nell'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Art. 10.
Nomina e periodo di prova
Con la stipula del contratto individuale di lavoro subordinato a
tempo indeterminato e con regime di impegno orario a tempo pieno i
vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i
requisiti prescritti, assumeranno il profilo professionale di
collaboratore amministrativo, settima qualifica funzionale, dell'area
amministrativo-contabile con diritto al trattamento economico
spettante per legge.
Il rapporto di lavoro deve intendersi risolto nel caso di mancata
assunzione del servizio nel termine assegnato, salvo comprovati e
giustificati motivi di impedimento.
In tal caso l'amministrazione, valutati i predetti motivi, si
riserva di prorogare il termine per l'assunzione, compatibilmente con
le esigenze di servizio.
Il periodo di prova ha la durata di tre mesi. Ai fini del computo
di tale periodo, si tiene conto esclusivamente del servizio
effettivamente prestato.
Il periodo di prova non puo' essere rinnovato o prorogato alla
scadenza. Decorsa la meta' del periodo di prova, ciascuna delle parti
puo', in qualsiasi momento, recedere dal rapporto senza obbligo di
preavviso ne' di indennita' sostitutiva del preavviso.
Il recesso, debitamente motivato, produce i suoi effetti dal
momento dell'avvenuta notifica alla controparte. In caso di recesso,
la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo
servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilita' e gli
emolumenti per le giornate di ferie maturate e non godute.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato
in servizio e gli viene riconosciuta, a tutti gli effetti,
l'anzianita' dal giorno dell'assunzione.
Il dipendente non potra' ottenere il trasferimento presso altra
sede nei primi tre anni di servizio.
Art. 11.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, l'Universita' si
impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni
fornite dai candidati e ad utilizzarle esclusivamente per le
finalita' connesse al concorso, alla stipula del contratto ed alla
gestione del rapporto di lavoro.
Art. 12.
Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente bando si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia concorsuale,
nonche' le disposizioni contenute nel regolamento per la disciplina
delle procedure di selezione per l'accesso e l'avviamento del lavoro
e delle procedure di progressione interna del personale tecnico ed
amministrativo dell'universita' degli studi del Sannio.
Benevento, 23 giugno 2000
Il dirigente amministrativo: Rivellini
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