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BANCA D'ITALIA

Concorso per l'assunzione in esperimento di dieci assistenti tecnici
per l'elaborazione automatica dei dati

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.51 del 28/6/2002
Ente:BANCA D'ITALIA
Località:Nazionale
Codice atto:02E11497
Sezione:Altri enti
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:2/9/2002

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                               Art. 1.
 
Requisiti di partecipazione
 
La Banca d'Italia indice un concorso pubblico per esami per
l'assunzione in esperimento di dieci assistenti tecnici per
l'elaborazione automatica dei dati, riservato ad elementi che non
abbiano tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da
espletare nell'Istituto.
Sono richiesti i seguenti requisiti:
1) Diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito, a
seguito della frequenza di corsi della durata di cinque anni, con
votazione minima di 80/100 o votazione equivalente. Ai fini della
durata del corso di scuola secondaria si considera utilmente la
frequenza, con esito positivo, dei corsi annuali integrativi. Al
concorso possono partecipare anche coloro che sono in possesso di un
titolo di studio equipollente per legge al suddetto diploma, ovvero
di titolo di studio conseguito all'estero o di titolo estero
conseguito in Italia con votazione corrispondente a quella sopra
richiesta, riconosciuto equipollente ai fini della partecipazione ai
pubblici concorsi, secondo la vigente normativa, al suddetto diploma.
2) Esperienza lavorativa documentabile, della durata di almeno
dodici mesi maturata - successivamente al 31 dicembre 1997 - presso
imprese operanti nel settore informatico e/o delle telecomunicazioni,
svolgendo compiti specialistici in uno o piu' dei seguenti settori:
a) sviluppo/manutenzione e/o gestione operativa di sistemi
informatici;
b) sviluppo/manutenzione di applicazioni informatiche;
c) sviluppo/manutenzione e/o gestione di sistemi e reti di
telecomunicazione.
3) Cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell'Unione
europea, secondo le condizioni e i limiti stabiliti dalla legge.
4) Idoneita' fisica alle mansioni, da accertarsi da parte di
enti pubblici o di pubbliche istituzioni sanitarie. Date le mansioni
di assistente tecnico per l'elaborazione automatica dei dati le
quali, in relazione al continuativo utilizzo di apparati tecnologici,
comportano un'intensa attivita' di digitazione e di applicazione
visiva, e' richiesta l'integrita' e la piena funzionalita' degli arti
superiori nonche' dell'apparato oculo-visivo ancorche', limitatamente
a quest'ultimo, con correzione.
5) Godimento dei diritti politici.
I cittadini di altri Stati membri dell'Unione Europea devono
possedere i seguenti ulteriori requisiti:
6) Godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di
appartenenza o di provenienza.
7) Adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti di partecipazione di cui ai precedenti punti 1) e 2)
- inclusa l'eventuale equipollenza del titolo di studio - dovranno
essere posseduti alla data di scadenza stabilita per la presentazione
della domanda. Il possesso del requisito di cui al punto 7) viene
verificato durante le prove del concorso. Gli altri requisiti devono
essere posseduti alla data di assunzione.
La Banca d'Italia puo' verificare l'effettivo possesso dei
requisiti previsti dal bando in qualsiasi momento, anche successivo
allo svolgimento delle prove di concorso e all'eventuale
instaurazione del rapporto d'impiego.
La Banca d'Italia dispone l'esclusione dal concorso, non da'
seguito all'assunzione ovvero procede alla risoluzione del rapporto
d'impiego dei soggetti che risultano sprovvisti di uno o piu' dei
requisiti previsti dal bando. Le eventuali difformita' riscontrate
rispetto a quanto dichiarato o documentato dagli interessati vengono
segnalate all'Autorita' giudiziaria.

                               Art. 2.
 
R i s e r v e
 
Uno dei posti messi a concorso viene riservato, ai sensi
dell'art. 15/II del Regolamento del personale della Banca d'Italia,
ai concorrenti che abbiano superato le prove di concorso,
appartenenti, nell'ordine e con precedenza, alle seguenti categorie:
orfani, vedovi o vedove di dipendenti della Banca deceduti per
causa di servizio;
orfani, vedovi o vedove di dipendenti della Banca deceduti in
servizio;
orfani o figli di ex dipendenti della Banca cessati dal
servizio per infortunio o malattia dipendenti da causa di servizio
ovvero a domanda per inabilita'.
I candidati che intendono far valere tale titolo di riserva
devono farne espressa menzione nella domanda; nel caso in cui
l'indicazione sia omessa, il titolo non viene preso in
considerazione.
Se la riserva non opera per mancanza di aventi titolo, i posti
messi a riserva e non assegnati sono attribuiti seguendo l'ordine
della graduatoria finale.

                               Art. 3.
 
Domanda di partecipazione al concorso Termine per la presentazione
della domanda
 
Per esigenze di carattere organizzativo si raccomanda di
compilare la domanda di partecipazione utilizzando il modulo
prestampato - ovvero una sua copia - allegato al bando di cui e'
parte integrante, in distribuzione presso tutte le filiali della
Banca d'Italia nonche' presso gli uffici dell'Amministrazione
Centrale in via Nazionale n. 91 - Roma e del Centro "Donato
Menichella" in largo Guido Carli n. 1 - Frascati. L'eventuale
redazione della domanda in carta libera dovra' essere effettuata
riportando fedelmente - con scrittura dattilografica o a stampatello
l'intero contenuto del predetto modulo.
Il bando, completo di modulo di domanda, e' acquisibile anche dal
sito Internet della Banca d'Italia "www.bancaditalia.it".> La domanda deve recare la firma autografa del candidato.
La domanda deve essere spedita per posta a mezzo di raccomandata
con avviso di ricevimento entro il termine perentorio del 2 settembre
2002 all'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, Servizio
Personale Gestione Risorse, via Nazionale n. 91 - 00184 Roma. La data
di spedizione e' comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale
accettante. La domanda deve comunque pervenire entro il decimo giorno
successivo a quello del predetto termine perentorio. A tal fine, per
ragioni di certezza documentale, fa fede il timbro di protocollo
d'arrivo apposto dalla Banca.
La domanda puo' anche essere presentata, entro il termine
perentorio del 2 settembre 2002, direttamente allo sportello di via
Nazionale n. 91 - Roma. Dell'avvenuta consegna a mani della domanda
viene rilasciata ricevuta. Non e' consentita la spedizione o la
presentazione della domanda presso le filiali della Banca d'Italia.
La domanda puo' anche essere trasmessa entro il termine
perentorio del 2 settembre 2002 per fax esclusivamente al numero
06/47923947. La trasmissione deve avvenire dal lunedi' al venerdi',
purche' non festivi, esclusivamente dalle ore 9 alle ore 17. A tal
fine fanno fede l'ora e il giorno che vengono automaticamente
registrati al momento della ricezione del fax dall'apparato collegato
al numero sopra indicato.
Non sono tenute in considerazione - e comportano quindi
l'esclusione dal concorso - le domande:
a) prive della firma autografa;
b) spedite o presentate allo sportello oltre il termine
perentorio del 2 settembre 2002; nonche' quelle che, anche se
inoltrate in tempo utile, pervengono oltre il decimo giorno
successivo al predetto termine perentorio, non assumendo la Banca
alcuna responsabilita' per eventuali ritardi o disguidi postali;
c) inoltrate tramite telegramma, telex o con qualsiasi altro
mezzo non idoneo ad accertarne la fonte di provenienza;
d) inoltrate per fax oltre il termine perentorio del
2 settembre 2002 ovvero trasmesse a un numero di fax che, anche se
appartenente alla Banca d'Italia, sia diverso da quello sopra
indicato. Sono parimenti escluse le domande inoltrate in giorni e
orari diversi da quelli sopra specificati. L'utilizzo del fax
costituisce una modalita' aggiuntiva di presentazione della domanda.
Poiche' il sistema si fonda su reti di trasmissione e strumenti che
possono essere suscettibili di inconvenienti tecnici, la Banca non
assume alcuna responsabilita' nel caso di domande trasmesse con tale
mezzo non pervenute ovvero pervenute incomplete di parti essenziali;
e) prive dell'eventuale dichiarazione di equipollenza ovvero di
quella relativa all'equivalenza della votazione;
f) dalle quali risulti il mancato possesso dei requisiti
prescritti per la partecipazione al concorso.
La Banca d'Italia comunica per iscritto agli interessati il
provvedimento di esclusione all'indirizzo indicato nella domanda.
L'ammissione alle prove avviene comunque con la piu' ampia riserva in
ordine al possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal
bando.
La Banca d'Italia non promuove regolarizzazioni documentali ne'
consente regolarizzazioni documentali tardive.
Per il riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 20 della
legge n. 104/1992 nonche' dall'art. 16, comma 1, della legge
n. 68/1999 i candidati disabili devono indicare - mediante
compilazione del "Quadro A" dell'accluso modulo di domanda - la
necessita' di tempi aggiuntivi e/o di ausili per lo svolgimento delle
prove in relazione alla specifica condizione di disabilita'. A tal
fine i candidati devono attestare di essere stati riconosciuti
disabili mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione
effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge, secondo lo
schema del "Quadro A", ovvero allegare idonea certificazione
rilasciata dalla struttura pubblica competente.
Il "Quadro A", se utilizzato, deve recare la firma autografa del
candidato pena la perdita dei benefici previsti nel riquadro stesso.
Sulla base della documentazione ricevuta le strutture sanitarie
della Banca d'Italia valuteranno la sussistenza delle condizioni per
la concessione dei richiesti tempi aggiuntivi e/o ausili, con
riguardo alla specifica condizione di disabilita'. Qualora la Banca
d'Italia riscontri la non veridicita' di quanto autocertificato dal
candidato, procedera' all'annullamento delle prove dallo stesso
sostenute. I candidati disabili possono, per ogni evenienza, prendere
contatto con il Servizio Personale Gestione Risorse - Divisione
Concorsi e Assunzioni (tel. 06/47921).
I candidati devono indicare nel modulo di domanda, in modo chiaro
e inequivocabile, anche l'indirizzo al quale la Banca deve inviare
tutte le comunicazioni inerenti al concorso, con l'eccezione di
quella relativa alla convocazione alla prova scritta, che viene
effettuata con le modalita' di cui al successivo art. 5.
La Banca d'Italia non assume alcuna responsabilita' per il
mancato o ritardato recapito di comunicazioni dirette ai candidati
che sia da imputare a disguidi postali o telegrafici, alla mancanza
di chiarezza nell'indicazione dell'indirizzo ovvero a omessa o
tardiva segnalazione da parte del candidato del cambiamento
dell'indirizzo medesimo.

                               Art. 4.
 
Commissione di concorso - Prove d'esame
 
Il Governatore della Banca d'Italia nomina una Commissione con
l'incarico di sovrintendere alle prove d'esame.
Le prove d'esame si articolano in una prova scritta e una prova
orale e si svolgono a Roma. Esse sono volte ad accertare la
preparazione del candidato sia sotto il profilo teorico sia sotto
quello applicativo-operativo.
Nella prova scritta, corretta in forma anonima, i candidati
saranno chiamati a rispondere, in forma sintetica, a quesiti sugli
argomenti indicati nel programma allegato. I quesiti saranno
complessivamente dodici: i candidati dovranno fornire da un minimo di
tre fino a un massimo di quattro risposte. Per una delle risposte, a
scelta del candidato, dovra' essere svolta anche una sintesi in
lingua inglese.
A ciascuna risposta, nonche' alla sintesi in lingua inglese,
verra' attribuito fino a un massimo di 10 punti.
Verranno valutate esclusivamente le prove scritte contenenti lo
svolgimento di almeno tre quesiti e la sintesi in lingua inglese. La
prova scritta si intendera' superata dai candidati che abbiano
conseguito una votazione complessiva di almeno 30 punti, risultante
dalla somma dei punteggi attribuiti a ciascuna risposta nonche' alla
sintesi in lingua inglese.
I concorrenti che superano la prova scritta verranno ammessi a
sostenere una prova orale.
La prova orale prevede un colloquio avente per oggetto tutti gli
argomenti indicati nel programma allegato nonche' una conversazione
in lingua inglese, volta ad accertarne il grado di conoscenza come
normale strumento di lavoro.
La prova orale viene valutata con l'attribuzione di un punteggio
massimo di 50 punti ed e' superata da coloro che conseguano una
votazione minima di 30 punti.
Sono considerati idonei i candidati che hanno conseguito una
votazione almeno pari alla somma dei punteggi minimi previsti per la
prova scritta e per la prova orale.
Ai candidati viene data comunicazione scritta delle votazioni
riportate nelle singole prove d'esame.

                               Art. 5.
 
Convocazione alla prova scritta
 
Ai candidati viene data notizia della data e del luogo di
effettuazione della prova scritta tramite avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a serie speciale "Concorsi ed
esami" - di uno dei martedi' o venerdi' del mese di settembre 2002.
Con le stesse modalita' e gli stessi tempi - qualora per motivi
organizzativi non sia possibile determinare data e luogo di
svolgimento della prova scritta, viene indicata la Gazzetta Ufficiale
sulla quale tale avviso sara' successivamente pubblicato.
Nel caso in cui circostanze straordinarie e imprevedibili rendano
necessario rinviare lo svolgimento della prova scritta dopo la
pubblicazione del calendario, la notizia del rinvio e del nuovo
calendario viene prontamente diffusa mediante avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale "Concorsi ed
esami".
Tali informazioni saranno inoltre disponibili sul sito Internet
della Banca d'Italia "www.bancaditalia.it" nonche' tramite un
servizio di call center attivabile componendo il numero 06/47929351.
La Banca non assume responsabilita' in ordine alla diffusione di
informazioni inesatte riguardanti il concorso da parte di fonti non
autorizzate.

                               Art. 6.
 
Adempimenti per la partecipazione alle prove d'esame
 
Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di carta
di identita' ovvero di uno dei documenti di riconoscimento previsti
dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
(testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa). I cittadini di altri Stati
membri dell'Unione Europea devono essere muniti di documento
equipollente.
Il documento deve essere in corso di validita' secondo le
previsioni di legge. Sono esclusi i candidati non in grado di esibire
alcuno dei suddetti documenti.

                               Art. 7.
 
Graduatorie
 
Il punteggio complessivo dei candidati idonei e' determinato
dalla somma delle votazioni riportate alla prova scritta e alla prova
orale.
La commissione di cui all'art. 4 compila la graduatoria di merito
dei candidati idonei, seguendo l'ordine decrescente del punteggio
complessivo.
La Banca d'Italia forma la graduatoria finale in base alla
graduatoria di merito e agli eventuali titoli di riserva o preferenza
dichiarati dal candidato nella domanda.
Fermo restando quanto precede, qualora piu' candidati risultino
in posizione di ex aequo, viene data la preferenza al candidato piu'
giovane di eta'.
La Banca d'Italia, nel caso di mancata assunzione del servizio da
parte di taluno dei vincitori, si riserva la facolta' di coprire in
tutto o in parte i posti rimasti vacanti con altri elementi idonei,
seguendo l'ordine della graduatoria finale.
La Banca d'Italia si riserva altresi' la facolta' di utilizzare
la graduatoria finale per la copertura di eventuali esigenze che si
dovessero manifestare entro tre anni dalla data di approvazione della
stessa.

                               Art. 8.
 
Adempimenti per l'assunzione
 
Gli elementi utilmente classificati nella graduatoria finale ai
fini dell'assunzione devono documentare il possesso dei requisiti di
partecipazione al concorso e di assunzione, secondo le modalita'
previste nel decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
(testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa).
Nell'ambito della documentazione che dovra' essere fornita ai
fini della verifica del possesso dei requisiti di partecipazione al
concorso e di assunzione, sono comprese anche le dichiarazioni
relative all'esistenza o meno di condanne penali, di sentenze di
applicazione della pena su richiesta o di sottoposizione a misure di
sicurezza, ovvero di carichi pendenti.

                               Art. 9.
 
Visita medica pre-assuntiva
 
La Banca d'Italia fa sottoporre gli elementi utilmente
classificati nella graduatoria finale ai fini dell'assunzione a
visita medica presso enti pubblici o pubbliche istituzioni sanitarie
al fine di accertare l'idoneita' fisica alle mansioni.
Ai residenti fuori della provincia in cui vengono effettuati gli
accertamenti sono rimborsate le spese di viaggio dal capoluogo della
provincia di residenza italiana e ritorno secondo le tariffe
ferroviarie della 1a classe ed e' corrisposto un contributo alle
altre spese nella misura forfetaria di euro 77,00 per ogni giornata
di permanenza. Ai candidati residenti all'estero sono rimborsate le
spese di viaggio, idoneamente documentate, sostenute per l'utilizzo
di mezzi pubblici di linea dalla localita' di residenza e ritorno. Se
il viaggio avviene con l'aereo il rimborso viene commisurato alla
tariffa prevista per la classe economica.
Al luogo di residenza e' equiparato il luogo ove il candidato si
trovi stabilmente per documentati motivi di studio o di lavoro.

                              Art. 10.
 
Nomina e assegnazione
 
La Banca d'Italia procede all'assunzione dei vincitori in
possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del presente bando. Essi
sono nominati, in esperimento, nel grado di assistente tecnico e, se
riconosciuti idonei a giudizio insindacabile della Banca d'Italia,
conseguono al termine dell'esperimento, che ha la durata di sei mesi,
la conferma nel grado gia' ottenuto con la medesima decorrenza del
provvedimento di nomina. Nell'ipotesi di esito sfavorevole
dell'esperimento, esso e' prorogato, una sola volta, di altri sei
mesi.
L'accettazione della nomina ad assistente tecnico non puo' essere
in alcun modo condizionata.
Il rapporto d'impiego dei cittadini di un altro Stato membro
dell'Unione Europea e' regolato tenendo conto delle limitazioni di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 174/1994,
recante norme "sull'accesso dei cittadini degli Stati membri
dell'Unione Europea ai posti di lavoro" presso gli enti pubblici.
In seguito alla nomina ad assistente tecnico, gli interessati
devono assumere servizio presso la sede di lavoro che viene loro
assegnata, entro il termine che sara' stabilito. Eventuali proroghe
di detto termine sono concesse solo per giustificati motivi.
Coloro che rinunciano espressamente alla nomina o, in mancanza di
giustificati motivi, non prendono servizio presso la sede di lavoro
assegnata entro il prescritto termine decadono dalla nomina, come
previsto dalle vigenti disposizioni del Regolamento del Personale
della Banca d'Italia.
Ai neoassunti compete il rimborso del prezzo del biglietto pagato
per il viaggio con qualunque mezzo pubblico di linea per il
raggiungimento della sede di lavoro dalla residenza anagrafica o
dall'ultima residenza anagrafica italiana in caso di attuale
residenza all'estero.

                              Art. 11.
 
Trattamento dei dati personali
 
Con riferimento alle disposizioni di cui alla legge n. 675/1996,
concernente la tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali e, in particolare, alle
disposizioni di cui all'art. 10, i dati personali forniti dai
candidati sono raccolti presso la Banca d'Italia, Servizio Personale
Gestione Risorse - Divisione Concorsi e Assunzioni, per le finalita'
di gestione del concorso e sono trattati anche in forma
automatizzata. Il trattamento degli stessi, per gli assunti, prosegue
anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di
lavoro per le finalita' inerenti alla gestione del medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione e di assunzione. In caso
di rifiuto a fornire i dati richiesti la Banca procede all'esclusione
dal concorso ovvero non da' corso all'assunzione.
I dati idonei a rivelare lo stato di salute dei candidati sono
trattati in relazione a quanto previsto dalle leggi n. 104/1992 e
n. 68/1999. I dati di cui all'art. 8, comma 2, del bando sono
trattati - per le finalita' previste dall'art. 9, comma 2, lettera
c), del decreto legislativo n. 135/1999 - allo scopo di accertare il
possesso del requisito della compatibilita' dei comportamenti tenuti
dagli interessati con le funzioni da espletare nell'Istituto, in base
a quanto previsto dalle norme regolamentari della Banca d'Italia.
Le informazioni fornite possono essere comunicate unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione
giuridico-economica dei candidati o allo svolgimento del concorso.
Gli interessati sono titolari dei diritti di cui all'art. 13
della citata legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati
che li riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il
diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della
Banca d'Italia, via Nazionale n. 91 - Roma, titolare del trattamento.
Il responsabile del trattamento e' il Capo del Servizio Personale
Gestione Risorse.

                              Art. 12.
 
Norme richiamate
 
Il presente bando di concorso tiene conto della legge n. 125/1991
che garantisce pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al
lavoro.
Roma, 17 giugno 2002
Il Governatore: A. Fazio

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