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COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Indizione della seconda sessione 2003 degli esami di idoneita' per
l'iscrizione all'albo unico nazionale dei promotori finanziari.
(Delibera n. 14005 del 1 aprile 2003).

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.29 del 11/4/2003
Ente:COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
Località:Roma  (RM)
Codice atto:03E02180
Sezione:Enti pubblici
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:26/5/2003

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

         LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
 
Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
Visto il decreto ministeriale n. 472 dell'11 novembre 1998;
Vista la propria delibera n. 10200 del 5 settembre 1996;
Visto il regolamento approvato con propria delibera n. 10629
dell'8 aprile 1997, concernente l'albo e l'attivita' dei promotori
finanziari, e le successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 15 del suddetto regolamento, recante la disciplina
dell'esame di idoneita' per l'iscrizione all'albo dei promotori
finanziari;
 
Delibera:
 
Art. 1.
E' indetta, per l'anno 2003, la seconda sessione dell'esame
d'idoneita' per l'iscrizione all'albo unico nazionale dei promotori
finanziari.

                               Art. 2.
Sono esonerati dal superamento dell'esame d'idoneita' coloro che
siano in possesso dei requisiti di professionalita' accertati dalla
CONSOB sulla base dei criteri valutativi individuati dall'art. 4 del
decreto del Ministero del tesoro n. 472 dell'11 novembre 1998.

                               Art. 3.
Le domande di ammissione all'esame d'idoneita' devono essere
presentate in carta semplice entro il 26 maggio 2003 alle commissioni
regionali costituite nei capoluoghi delle regioni in cui i candidati
hanno la residenza o, per i residenti nelle province di Trento o di
Bolzano, alle commissioni provinciali costituite nel capoluogo delle
province in cui i candidati hanno la residenza. A tal fine fa fede il
timbro a data apposto dagli uffici della camera di commercio presso
cui e' costituita la competente commissione.
I candidati che hanno la propria residenza in uno Stato diverso
dall'Italia devono indirizzare o presentare le domande di ammissione
alla commissione nel cui ambito territoriale hanno eletto il proprio
domicilio.
Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di
ammissione spedite entro il termine indicato, a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento, alle competenti commissioni di cui ai
commi precedenti. A tal fine fa fede il timbro a data apposto
dall'ufficio postale accettante.
Nella domanda il candidato deve dichiarare:
a) cognome, nome e, per i residenti in Italia, il numero di
codice fiscale;
b) luogo e data di nascita;
c) comune di residenza e relativo indirizzo ovvero, per i
residenti all'estero, domicilio eletto nello Stato e luogo di
residenza all'estero, con i relativi indirizzi.
Per il riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 20 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104 ("Legge quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"), i
candidati portatori di handicap, ai sensi dell'art. 3 della medesima
legge, devono specificare nella domanda di ammissione la necessita'
di tempi aggiuntivi e/o gli ausili per lo svolgimento delle prove, in
relazione allo specifico handicap, ed allegare alla domanda idonea
certificazione relativa al suddetto handicap rilasciata dalla
struttura pubblica competente. E' anche possibile attestare di essere
stato riconosciuto portatore di handicap ai sensi del citato art. 3
mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' effettuata
ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. Sulla base di tale certificazione sara'
valutata la sussistenza delle condizioni per la concessione dei
suddetti benefici, con riguardo alla specifica minorazione.
Si unisce in allegato l'elenco delle commissioni regionali e
provinciali alle quali indirizzare le domande di ammissione, con i
relativi recapiti.

                               Art. 4.
In caso di presentazione di istanze, atti o documenti in lingua
straniera, andra' allegata la traduzione in lingua italiana,
certificata conforme al testo straniero dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolare.

                               Art. 5.
Le domande presentate o spedite dopo la scadenza del termine
stabilito dal precedente art. 3 e le domande inviate alla CONSOB
ovvero a commissioni regionali o provinciali incompetenti non saranno
considerate valide.
Le commissioni regionali o provinciali non assumono alcuna
responsabilita' in caso di dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato
nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici, ne'
per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di
spedizione per raccomandata.

                               Art. 6.
Le commissioni regionali o provinciali, integrate, se del caso,
dai membri supplenti, presiedono allo svolgimento delle prove di
esame e svolgono le funzioni di commissioni esaminatrici.

                               Art. 7.
L'esame consta di una prova scritta, articolata in quesiti a
risposta sintetica, e di un colloquio.
La prova scritta verte sulle seguenti materie:
a) nozioni di economia del mercato finanziario, con particolare
riferimento ai seguenti argomenti:
struttura e organizzazione dei mercati degli strumenti
finanziari;
la domanda e l'offerta degli strumenti finanziari in Italia;
i mercati e le loro modalita' operative;
gli strumenti di mercato monetario;
gli strumenti di mercato mobiliare;
i prodotti di raccolta;
gli strumenti di copertura del rischio finanziario;
elementi di valutazione degli investimenti in strumenti
finanziari;
nozioni di matematica finanziaria applicate alle scelte di
investimento;
l'operativita' delle banche e degli altri intermediari
finanziari:
le funzioni tipiche;
le principali operazioni;
i rischi tipici: di liquidita', di tasso di interesse e di
cambio;
aspetti gestionali delle attivita' di intermediazione
finanziaria:
a) la gestione: l'asset allocation, la selezione dei
titoli, il benchmark, la leva finanziaria;
b) la negoziazione: la negoziazione in conto proprio
(valutazione del rischio di investimento), la negoziazione in conto
terzi (valutazione del rischio del committente);
c) la distribuzione: il controllo sui promotori
finanziari;
b) nozioni di diritto del mercato finanziario, con particolare
riferimento alla disciplina dettata dalle seguenti fonti normative,
cosi' come successivamente modificate ed integrate:
decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998;
regolamento n. 11522 del 1 luglio 1998, concernente la
disciplina degli intermediari;
regolamento n. 11768 del 23 dicembre 1998, in materia di
mercati;
regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999, in materia di
emittenti;
regolamento del Governatore della Banca d'Italia del 1 luglio
1998, emanato ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58 in materia di: autorizzazione delle societa' di gestione del
risparmio; attivita' connesse e strumentali delle societa' di
gestione del risparmio; adeguatezza patrimoniale e contenimento del
rischio delle societa' di gestione del risparmio; criteri generali
per la redazione e contenuto minimo del regolamento dei fondi comuni
di investimento; autorizzazione alla costituzione delle societa' di
investimento a capitale variabile (SICAV); partecipazione al capitale
delle societa' di gestione del risparmio e delle SICAV;
organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni delle
societa' di gestione del risparmio e delle SICAV; offerta di servizi
all'estero da parte di societa' di gestione del risparmio e di SICAV;
offerta in Italia di quote di fondi comuni o di azioni di SICAV di
Paesi dell'Unione europea rientranti nell'ambito di applicazione
delle direttive comunitarie in materia di organismi di investimento
collettivo;
regolamento del Governatore della Banca d'Italia del 20
settembre 1999, recante disposizioni per le societa' di gestione del
risparmio;
regolamento dei mercati organizzati e gestiti dalla Borsa
Italiana S.p.a., approvato dalla CONSOB con delibera n. 13969 del 5
marzo 2003;
regolamento del Nuovo mercato organizzato e gestito dalla
Borsa Italiana S.p.a., approvato dalla CONSOB con delibera n. 13969
del 5 marzo 2003;
decreto ministeriale 24 maggio 1999, n. 228;
decreto ministeriale 11 novembre 1998, n. 472;
decreto legislativo n. 385 del 1 settembre 1993;
articoli 1834 e 1860 del codice civile: i contratti bancari;
articoli 1882 e 1932 del codice civile: il contratto di
assicurazione;
articoli 1992 e 2027 del codice civile: i titoli di credito;
regio decreto n. 1736 del 21 dicembre 1933;
legge n. 130 del 30 aprile 1999;
decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998;
legge n. 197 del 5 luglio 1991;
decreto legislativo n. 374 del 25 settembre 1999;
c) disciplina legislativa, regolamentare e deontologica
dell'attivita' di promotore:
regolamento n. 10629 dell'8 aprile 1997: articoli 1 e 19;
regolamento n. 11522 del 1 luglio 1998: articoli 93 e 98;
codici interni di autodisciplina adottati dalle associazioni
professionali dei promotori finanziari e dei soggetti abilitati.
Il colloquio verte sulle materie della prova scritta e sulle
seguenti altre materie:
a) nozioni di diritto privato concernenti la disciplina del
contratto, con particolare riferimento ai contratti di agenzia e
mandato e ai contratti concernenti gli strumenti finanziari ed i
servizi offerti dai soggetti abilitati ai sensi del decreto
legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998;
b) nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato
finanziario ed in particolare il regime di tassazione dei redditi
derivanti da azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni
d'investimento, depositi bancari e polizze di assicurazione sulla
vita.
La prova scritta s'intendera' superata da parte di coloro che
riporteranno una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.
I candidati che supereranno la prova scritta saranno ammessi a
sostenere il colloquio.
Anche tale prova si intendera' superata da coloro che
riporteranno una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti
dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento:
a) carta d'identita';
b) passaporto;
c) tessera postale;
d) ogni altro documento personale di riconoscimento, munito di
fotografia e in corso di validita' alla data di svolgimento
dell'esame, che sia ritenuto idoneo da parte della commissione
esaminatrice.

                               Art. 8.
Il superamento della prova orale sara' comunicato agli
interessati subito dopo l'effettuazione della stessa.
Al momento dell'iscrizione all'albo, le commissioni regionali o
provinciali accerteranno il possesso, in capo a ciascun richiedente,
del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione
secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata
quinquennale, o del titolo di studio estero equipollente, di cui
all'art. 3, comma 1, del decreto del Ministero del tesoro n. 472
dell'11 novembre 1998, nonche' degli altri requisiti richiesti per
l'iscrizione medesima.

                               Art. 9.
La prova scritta, della durata di trenta minuti, si svolgera' il
giorno 4 luglio 2003 alle ore 11, presso le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura dove hanno sede le commissioni
regionali o provinciali a cui sono indirizzate le domande di
ammissione all'esame ovvero presso il diverso luogo che sara'
comunicato ai singoli candidati dalle commissioni stesse.
La data di svolgimento della prova orale sara' comunicata ai
candidati ammessi alla stessa, mediante raccomandata con avviso di
ricevimento, almeno venti giorni prima della sua effettuazione.
Il presente bando sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel Bollettino della CONSOB.
Roma, 1 aprile 2003
Il presidente: Spaventa

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