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MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di
tredici posti di direttore tecnico biologo del ruolo dei direttori
tecnici biologi della Polizia di Stato.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.29 del 14/4/2015
Ente:MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Località:Nazionale
Codice atto:15E01499
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:13
Scadenza:14/5/2015

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL CAPO DELLA POLIZIA
direttore generale della Pubblica Sicurezza

Vista la legge 1° aprile 1981 n. 121, e successive modifiche ed
integrazioni, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione
della Pubblica Sicurezza;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957
n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e il
relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957 n. 686, e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n.
487, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970
n. 1077, recante il riordinamento delle carriere degli impiegati
civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982
n. 337, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'ordinamento
del personale della Polizia di Stato che espleta attivita'
tecnico-scientifica o tecnica;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000 n. 334, recante il
riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia
di Stato e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento contenente le norme per l'accesso, tra gli
altri, al ruolo dei direttori tecnici della Polizia di Stato,
approvato con decreto ministeriale 2 dicembre 2002 n. 276;
Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2003 n. 198, concernente
i requisiti di idoneita' fisica ed attitudinale di cui devono essere
in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del
personale della Polizia di Stato;
Vista la legge 1° febbraio 1989 n. 53, concernente disposizioni
relative alla Polizia di Stato;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca del 9 luglio 2009, concernente l'equiparazione tra
diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS),
ex decreto n. 509/1999, e lauree magistrali (LM), ex decreto n.
270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro della funzione pubblica e con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, datato 18 dicembre 2014, con il
quale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 31, comma 2, del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si identificano le classi
di laurea idonee per l'accesso al ruolo dei direttori tecnici della
Polizia di Stato;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed
integrazioni, recante nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in
materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000
n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo dell'11 aprile 2006, n. 198, recante
il codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art.
6 della legge 28 novembre 2005 n. 246;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 recante il
codice dell'ordinamento militare;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5,
convertito, con modificazioni, con legge 4 aprile 2012 n. 35, recante
disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo;
Visto l'art. 2-quater, lettera a), del decreto-legge 20 giugno
2012 n. 79, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 131, che ha
apportato una modifica all'art. 31, comma 1 del decreto legislativo
n. 334 del 2000, prevedendo un limite di eta' per la partecipazione a
concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei
direttori tecnici della Polizia di Stato;
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante le disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
Visto il proprio decreto n 333-E/276.0.21/2015 del 24 febbraio
2015 che ha determinato in n. 13 i posti della qualifica iniziale del
ruolo dei direttori tecnici biologi della Polizia di Stato da coprire
mediante pubblico concorso;
Considerato che non e' possibile prevedere il numero dei
candidati e che, pertanto, si rende indispensabile stabilire
successivamente il diario e la sede o le sedi in cui si svolgeranno
le prove scritte d'esame o l'eventuale prova preselettiva;

Decreta:


Art. 1


Posti a concorso


1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
conferimento di 13 posti di direttore tecnico biologo di polizia
scientifica del ruolo dei direttori tecnici biologi della Polizia di
Stato.
2. Dei suddetti tredici posti, subordinatamente al possesso dei
requisiti prescritti, tre sono riservati agli orfani, al coniuge,
ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici
superstiti del personale delle Forze di Polizia, nonche' del
corrispondente personale delle Forze Armate, deceduto in servizio e
per causa di servizio; la predetta riserva opera con priorita'
assoluta rispetto ad altre riserve di posti eventualmente previste da
leggi speciali a favore di particolari categorie di persone, ai sensi
della legge 20 dicembre 1966 n. 1116 e successive modifiche ed
integrazioni;
3. I suddetti posti riservati qualora non venissero coperti, per
mancanza di vincitori o idonei in possesso dei requisiti di cui al
precedente comma, saranno conferiti in ordine di graduatoria agli
altri candidati idonei non vincitori.

                               Art. 2 


Comunicazioni relative al concorso


1. Le date ed il luogo di svolgimento dell'eventuale prova
preselettiva, di cui al successivo art. 6, e delle prove scritte,
nonche' ogni altra comunicazione relativa al concorso, saranno
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale «Concorsi ed esami» del 29 maggio 2015. Tale
pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti.

                               Art. 3 


Requisiti per l'ammissione


1. Per l'ammissione al concorso i candidati devono essere in
possesso, alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di partecipazione, dei seguenti
requisiti:
a) essere cittadino italiano;
b) godere dei diritti politici;
c) possedere le qualita' morali e di condotta previste
dall'art. 35 comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
d) non aver compiuto i 32 anni di eta'. Non si applicano le
disposizioni di legge relative all'aumento o all'abrogazione dei
limiti di eta' per l'ammissione ai pubblici impieghi. Al personale
della Polizia di Stato e a quello appartenente ai ruoli
dell'Amministrazione civile dell'Interno, si applicano le
disposizioni previste dal decreto ministeriale 6 aprile 1999 n. 115;
e) essere in possesso dell'idoneita' psico-fisica per
l'espletamento dei compiti propri del ruolo dei direttori tecnici
della Polizia di Stato, cosi' come previsto dall'art. 6 del decreto
ministeriale 30 giugno 2003 n. 198 e dall'allegata tabella 1, nonche'
dell'idoneita' attitudinale di cui alla successiva tabella 3 del
medesimo decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 177 del 1° agosto 2003;
f) non aver riportato condanne a pena detentiva per delitti non
colposi e non esser stato sottoposto a misure di sicurezza o
prevenzione;
g) essere in possesso di un diploma di laurea appartenente ad
una delle seguenti classi delle lauree magistrali:
Biologia (LM-6);
Biotecnologia agrarie (LM-7);
Biotecnologia industriali (LM-8);
Biotecnologia mediche, veterinarie e farmaceutiche (LM-9);
ovvero di un diploma rilasciato secondo il precedente
ordinamento universitario ed equiparato alle suddette lauree
magistrali del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca del 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 233 del 7 ottobre 2009 -
conseguito presso un'universita' della Repubblica italiana, o di un
diploma straniero dichiarato equipollente ai sensi della normativa
vigente;
h) possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione,
ove prevista per legge;
i) per i candidati di sesso maschile, la posizione nei riguardi
degli obblighi di leva, con la specificazione di non essere stati
dichiarati obiettori di coscienza e, per tale motivo, esser stati
ammessi a prestare servizio militare non armato ovvero servizio
sostitutivo civile ai sensi ai sensi dell'art. 636 del decreto
legislativo 15 marzo 2010 n. 66, ovvero aver rinunciato formalmente e
nei modi di legge allo status di obiettore di coscienza;
J) non esser stato espulso dalle forze armate, dai corpi
militarmente organizzati o destituito da pubblici uffici, dispensato
dall'impiego per persistente insufficiente rendimento, ovvero
decaduto da un impiego statale ai sensi dell'art. 127 comma 1,
lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957 n. 3;
K) non essere stato espulso da un corso di formazione
finalizzato all'immissione nei ruoli dei direttori tecnici della
Polizia di Stato.
2. L'amministrazione provvedera' d'ufficio ad accertare i
requisiti di moralita' e condotta dei candidati e gli ulteriori
requisiti richiesti per la partecipazione al concorso, nonche' le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
3. Per difetto dei requisiti di cui al precedente comma 1 sara'
disposta in qualsiasi momento, con decreto motivato, l'esclusione del
candidato dal concorso.

                               Art. 4 


Domande di partecipazione


1) La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito della
Polizia di Stato https://concorsips.interno.it/ seguendo le
istruzioni ivi specificate, entro il termine perentorio di trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Al termine della procedura di acquisizione informatica della
domanda di partecipazione al concorso, il candidato dovra' provvedere
a stampare, attraverso l'apposita funzione, la ricevuta di avvenuta
iscrizione da presentare ai varchi di accesso il giorno della prova
d'esame per la successiva sottoscrizione.
Qualora, negli ultimi tre giorni lavorativi di presentazione
delle domande di partecipazione, sui citati siti venisse comunicata
l'indisponibilita' del sistema informatico in questione, i candidati,
nei termini di cui al primo comma, potranno inviare la domanda, come
da fac-simile allegato al presente bando, a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, presso il Ministero dell'interno -
Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le
Risorse Umane - Ufficio Attivita' Concorsuali - via del Castro
Pretorio n. 5 - 00185 Roma.
2. I candidati dovranno dichiarare nella domanda:
a) il cognome ed il nome; le candidate coniugate dovranno
indicare esclusivamente il cognome da nubile;
b) la data ed il comune di nascita nonche' il codice fiscale;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) l'iscrizione alle liste elettorali del comune di residenza
ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
e) l'immunita' da condanne ovvero le eventuali condanne penali
riportate ed i procedimenti penali pendenti a loro carico;
f) il diploma di laurea posseduto, con l'indicazione della
classe delle lauree magistrali a cui appartiene ovvero e'
equipollente, del voto riportato, dell'universita' o istituto che lo
ha rilasciato e della data del conseguimento;
g) possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione,
ove prevista per legge, con l'indicazione della data del suo
conseguimento, del voto riportato e della provincia presso il cui
albo si e' iscritti;
h) la lingua straniera nella quale intendano sostenere la prova
d'esame di cui al successivo art. 11, comma 3, del presente bando, a
scelta tra inglese, francese, tedesco o spagnolo;
i) per i candidati di sesso maschile, la posizione nei riguardi
degli obblighi di leva, con la specificazione di non essere stati
dichiarati obiettori di coscienza e, per tale motivo, esser stati
ammessi a prestare servizio militare non armato ovvero servizio
sostitutivo civile ai sensi ai sensi dell'art. 636 del decreto
legislativo 15 marzo 2010 n. 66, ovvero aver rinunciato formalmente e
nei modi di legge allo status di obiettore di coscienza;
j) i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso
pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione di
precedenti rapporti di pubblico impiego.
3. Le domande dovranno riportare la precisa indicazione del
recapito presso il quale si desidera che l'Amministrazione effettui
le comunicazioni relative al presente concorso. Eventuali variazioni
del predetto recapito dovranno essere comunicate tempestivamente a
mezzo di raccomandata indirizzata al Dipartimento della Pubblica
Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Ufficio
Attivita' Concorsuali - via del Castro Pretorio n. 5 - 00185 Roma.
4. I candidati che intendano concorrere ai posti riservati, di
cui al precedente art. 1, comma 2, dovranno farne richiesta nella
domanda di partecipazione al concorso, precisando gli estremi del
titolo in base al quale concorrono a tali posti.
5. Nelle domande dovranno essere indicati gli eventuali titoli di
precedenza e preferenza - a parita' di punteggio - di cui all'art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 che
s'intendano far valere. Qualora non espressamente dichiarati nella
domanda stessa, i medesimi titoli non saranno presi in considerazione
in sede di formazione della graduatoria concorsuale.
6. L'amministrazione non assumera' alcuna responsabilita' per il
caso di dispersione delle proprie comunicazioni dipendenti da
inesatte od incomplete indicazioni del recapito da parte dei
candidati ovvero dalla mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento del recapito stesso, ne' per gli eventuali disguidi
postali non imputabili a propria colpa.

                               Art. 5 


Titoli ammessi a valutazione


1. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio
massimo attribuibile a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:
a) titoli di cultura ulteriori a quelli richiesti per
l'ammissione al concorso - fino a punti 9;
b) titoli professionali - fino a punti 15;
c) titoli vari - fino a punti 6.
2. Rientrano tra i titoli di cultura di cui alla precedente
lettera a): i diplomi di laurea; i diplomi di specializzazione; le
abilitazioni all'insegnamento o all'esercizio di professioni; gli
attestati di frequenza di corsi di perfezionamento, qualificazione e
simili rilasciati da un'istituzione statale, da un ente pubblico o da
un istituto riconosciuto dallo Stato, purche' attinenti al settore
tecnico per il quale il candidato concorre e purche' conclusisi con
un giudizio di merito attribuito a seguito di esame finale.
3. Rientrano tra i titoli professionali di cui alla precedente
lettera b) quelli riguardanti: l'espletamento di incarichi e servizi
presso amministrazioni pubbliche o enti di diritto pubblico conferiti
con provvedimento dei competenti organi; lo svolgimento a carattere
volontario di attivita' di ricerca, di sperimentazione, di studio in
genere risultante da certificazioni provenienti da istituti
universitari o istituti di ricerca o sperimentazione, di diritto
pubblico o riconosciuti dallo Stato.
4. Rientrano tra i titoli vari di cui alla precedente lettera c)
tutti quelli attinenti al ruolo dei biologi che non rientrano nelle
precedenti categorie.
5. La valutazione dei titoli di cui al presente articolo sara'
effettuata nei confronti dei soli candidati che avranno superato le
prove scritte, ai quali verra' richiesto di presentare la
documentazione, e il relativo punteggio verra' reso noto agli
interessati prima dell'effettuazione della prova orale. La
valutazione e' limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
6. I titoli redatti in lingua straniera non verranno presi in
considerazione se non corredati della traduzione in lingua italiana
certificata dalle competenti autorita'.
7. L'amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli
sul contenuto delle eventuali dichiarazioni sostitutive di
certificazioni o degli atti di notorieta' di cui agli articoli 46 e
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.
445.

                               Art. 6 


Prova preselettiva


1. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia
superiore a cinquanta volte il numero dei posti a concorso e non sia
inferiore a cinquemila, verra' effettuata una prova preselettiva per
determinare i candidati da ammettere alle successive prove scritte.
La prova preselettiva, che puo' essere effettuata per gruppi
predeterminati di candidati secondo l'ordine alfabetico del loro
cognome, e' articolata in quesiti con risposta a scelta multipla
riguardanti l'accertamento della conoscenza delle materie d'esame di
cui al successivo art. 9.
2. Il superamento della prova preselettiva costituisce requisito
essenziale di ammissione al concorso. Sulla base dei risultati di
essa e' ammesso a sostenere le prove scritte del concorso un numero
di candidati pari a cinque volte il numero dei posti messi a concorso
nonche', in soprannumero, i candidati che abbiano riportato un
punteggio pari all'ultimo degli ammessi entro i limiti dell'aliquota
predetta. La votazione conseguita non concorre alla formazione del
punteggio finale di merito.
3. A ciascun candidato viene somministrato un questionario
contenente un totale di 200 quesiti e 5 risposte per ciascun quesito,
di cui solo una esatta. Il tempo massimo a disposizione per le
risposte ai predetti quesiti e' di 210 minuti.
4. I quesiti hanno un grado di difficolta' variabile in relazione
alla natura della domanda, che puo' essere facile, di difficolta'
media o difficile. Tali livelli di difficolta' sono espressi con un
valore numerico che va da 1 a 3. L'attribuzione del punteggio alle
singole risposte e' differenziata in relazione al grado di
difficolta' della domanda.
5. I questionari da sottoporre ai candidati sono formati mediante
procedura automatizzata tenendo conto dell'esigenza di ripartire
egualmente fra tutti l'incidenza del grado di difficolta' delle
domande. A tal fine le domande facili costituiscono il 30% del
totale, quelle di media difficolta' il 50% e quelle difficili il 20%.
6. Durante la prova preselettiva i candidati non possono
avvalersi di codici, raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi
natura nonche' di strumenti idonei alla memorizzazione, elaborazione
o trasmissione di dati ed informazioni.
7. Nell'apposito archivio informatico istituito presso il Centro
Elettronico Nazionale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza
vengono inseriti 5000 quesiti relativi alle discipline di cui al
precedente comma 1. I quesiti vengono resi pubblici quarantacinque
giorni prima dell'inizio dello svolgimento della prova preselettiva
sul sito Internet della Polizia di Stato http://poliziadistato.it/.
8. La graduatoria della prova preselettiva e' approvata con
decreto ministeriale di cui e' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami»,
che ha valore di notifica a tutti gli effetti.

                               Art. 7 


Accertamenti psico-fisici ed attitudinali


1. I candidati non esclusi dalla partecipazione al concorso sono
tenuti a sottoporsi, nel luogo, giorno ed ora che saranno loro
preventivamente comunicati, alla visita medica per l'accertamento del
possesso dei requisiti di idoneita' fisica e psichica di cui all'art.
6 del decreto ministeriale 30 giugno 2003 n. 198, dell'assenza di
patologie di cui all'allegata Tabella 1, nonche' agli accertamenti
circa il possesso dei requisiti attitudinali di cui alla Tabella 3
dello stesso decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 177 del 1° agosto 2003.
2. Gli accertamenti psico-fisici saranno effettuati da una
commissione composta da un primo dirigente medico della Polizia di
Stato, che la presiede, due direttivi medici della Polizia di Stato e
due componenti scelti tra i docenti universitari ovvero tra i
dirigenti medici del Servizio Sanitario Nazionale. Ai fini
dell'accertamento dei requisiti psico-fisici, il candidato, oltre ad
essere sottoposto ad un esame clinico generale ed a prove strumentali
e di laboratorio, dovra' presentare la seguente documentazione
sanitaria, con data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della
presentazione agli accertamenti psico-fisici:
a) certificato anamnestico, come da modello allegato al
presente bando, sottoscritto dal medico di fiducia di cui all'art. 25
della legge 23 dicembre 1978 n. 833 e dall'interessato, con
particolare riferimento alle infermita' pregresse o attuali indicate
nel decreto ministeriale 30 giugno 2003 n. 198; in tal senso il
candidato potra' produrre accertamenti clinici o strumentali inerenti
le pregresse patologie ritenuti utili ai fini della valutazione
medico-legale.
b) esame audiometrico e E.C.G. da effettuarsi presso una
struttura pubblica o accreditata con il S.S.N. con l'indicazione del
codice identificativo regionale;
c) esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura
pubblica o accreditata con il S.S.N. con l'indicazione del codice
identificativo regionale:
1 - esame emocromocitometrico con formula;
2 - esame chimico e microscopico delle urine;
3 - creatininemia;
4 - gamma GT;
5 - glicemia;
6 - GOT (AST);
7- GPT (ALT);
8 - HbsAg;
9 - Anti HbsAg;
10 - Anti Hbc;
11- Anti HCV.
3. Un'apposita commissione di selettori, presieduta da un
funzionario del ruolo dei dirigenti tecnici psicologi e composta da
quattro funzionari del ruolo dei direttori tecnici psicologi della
Polizia di Stato ovvero selettori del ruolo dei commissari della
Polizia di Stato, sottoporra' i candidati risultati in possesso dei
requisiti psico-fisici all'accertamento delle qualita' attitudinali,
consistente nello svolgimento di test, collettivi ed individuali,
integrati da un colloquio con un componente della commissione, volti
ad accertare l'attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti
connessi con l'attivita' di polizia. Su richiesta del selettore, o
nel caso in cui i test siano risultati positivi ma il colloquio sia
risultato negativo, quest'ultimo verra' ripetuto in sede collegiale.
4. Le funzioni di segretario delle predette commissioni sono
svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di
Stato, ovvero ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'Interno con
qualifiche equiparate, in servizio presso il Dipartimento della
Pubblica Sicurezza.
5. I giudizi espressi dalle predette commissioni sono definitivi
e comportano, in caso di non idoneita', l'esclusione dal concorso,
che sara' disposta con decreto motivato.
6. In relazione al numero dei candidati, l'amministrazione puo'
effettuare gli accertamenti di cui al presente articolo anche dopo le
prove scritte o dopo la prova orale.

                               Art. 8 


Tutela dei dati personali


1. Ai sensi dell'art. 13, primo comma, del decreto legislativo 30
giugno 2003 n. 196, gli esiti degli accertamenti di cui al precedente
art. 7, nonche' i dati personali forniti dai candidati nelle domande
di partecipazione al concorso, saranno raccolti presso il Ministero
dell'interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione
Centrale per le Risorse Umane - Ufficio Attivita' Concorsuali per le
finalita' di gestione del concorso medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso od alla posizione giuridico-economica del
candidato.
4. L'interessato gode, ove applicabili, dei diritti di cui al
citato decreto legislativo n. 196/2003. Tali diritti potranno esser
fatti valere nei confronti del Ministero dell'interno - Dipartimento
della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane -
Ufficio Attivita' Concorsuali, titolare del trattamento.
5. Il responsabile del trattamento e' il direttore dell'ufficio
attivita' concorsuali.

                               Art. 9 


Prove d'esame


1. Gli esami consistono in due prove scritte ed una prova orale.
Le prove scritte, per ciascuna delle quali i candidati hanno a
disposizione un tempo massimo di otto ore, e la prova orale vertono
sulle seguenti materie:

Prove scritte

Prima prova: Tecniche di polizia scientifica e di criminalistica,
con particolare riferimento agli aspetti storici, normativi;
Seconda prova: Fondamenti di biologia molecolare e di genetica
umana e tecniche analitiche strumentali applicate in campo forense.

Prova orale

materie delle prove scritte;
elementi di diritto pubblico;
elementi di diritto penale;
norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli del
personale della Polizia di Stato.
2. La commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i
criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali, al
fine di motivare i punteggi attribuiti alle singole prove.
3. Prima dell'inizio della prova orale la commissione
esaminatrice determina i quesiti da porre ai candidati, che saranno
loro rivolti secondo criteri predeterminati che garantiscano
l'imparzialita' della prova.

                               Art. 10 


Adempimenti connessi allo svolgimento delle prove scritte


1. Prima dell'inizio di ciascuna prova scritta la commissione
prepara tre argomenti, se gli esami si svolgono in un'unica sede,
ovvero un solo argomento quando questi si svolgono in piu' sedi.
2. Gli argomenti appena formulati sono chiusi in altrettante
buste sigillate e firmate esternamente sui lembi di chiusura dal
presidente, dai componenti della commissione e dal segretario. Le
buste sono conservate dal presidente della commissione e dai
presidenti dei comitati di vigilanza se le prove si svolgono in piu'
sedi.
3. Nel caso di svolgimento delle prove in un'unica sede, all'ora
stabilita per ciascuna prova scritta il presidente invita uno dei
candidati a verificare la regolare chiusura delle buste contenenti
gli argomenti ed invita il medesimo ad estrarre a sorte la busta
contenente l'argomento che dovra' formare oggetto della prova.
4. Durante le prove scritte non e' permesso ai concorrenti di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o
con i componenti della commissione esaminatrice.
5. E' vietato ai concorrenti portare al seguito carta da
scrivere, appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere nonche'
apparecchiature elettroniche idonee alla memorizzazione, elaborazione
o trasmissione di dati ed informazioni, compresi i telefoni
cellulari. E' consentito loro, durante lo svolgimento della prova
scritta, consultare soltanto codici, leggi e decreti senza richiami
dottrinali o giurisprudenziali, nonche' dizionari linguistici, che
siano stati preventivamente presentati all'atto dell'ingresso
nell'aula degli esami e verificati da componenti della commissione
esaminatrice o, nelle eventuali altre sedi in cui si svolgono le
prove, del comitato di vigilanza che ne fa le veci.
6. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi
precedenti o comunque abbia copiato in tutto o in parte lo
svolgimento del tema e' escluso dal concorso.

                               Art. 11 


Prova orale


1. Alla prova orale sono ammessi a partecipare i candidati che
nelle prove scritte abbiano conseguito una media di almeno ventuno
trentesimi ed una votazione non inferiore a diciotto trentesimi in
ciascuna di esse. La commissione non procede all'esame del secondo
elaborato qualora abbia attribuito al primo elaborato un punteggio
inferiore a diciotto trentesimi.
2. L'ammissione alla prova orale, con l'indicazione del voto
riportato nelle prove scritte, sara' comunicata al candidato almeno
venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento della prova
stessa. Con tale comunicazione i candidati sono altresi' invitati ad
inviare, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di
notifica, la documentazione che comprova il possesso, alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione, dei titoli di cui al precedente art. 5, in originale
o in copia autenticata ovvero - fatta eccezione per le pubblicazioni
- la relativa dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell'atto
di notorieta' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000 n. 445.
3. La prova orale sara' volta, altresi', all'accertamento della
conoscenza della lingua straniera, prescelta dal candidato tra quelle
indicate nel precedente art. 4, comma 2, lettera h), che consiste
nella traduzione di un testo senza l'ausilio del vocabolario e in una
conversazione, nonche' all'accertamento del possesso di un livello
elevato di conoscenza dell'uso di apparecchiature e applicazioni
informatiche piu' diffuse, in linea con gli standard europei.
4. La prova orale si intendera' superata qualora il candidato
abbia conseguito una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.

                               Art. 12 


Rinuncia al concorso per mancata presentazione alle prove


1. I candidati sono tenuti a presentarsi, muniti di idoneo
documento di riconoscimento, per sostenere l'eventuale prova
preselettiva, gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali, le prove
scritte e la prova orale nel luogo, giorno ed ora che saranno loro
preventivamente comunicati. La mancata presentazione sara'
considerata rinuncia al concorso a tutti gli effetti.

                               Art. 13 


Formazione della graduatoria e adempimenti connessi


1. Espletate le prove del concorso, la commissione formera' la
graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio complessivo
conseguito da ogni candidato.
2. Il punteggio complessivo e' dato dalla somma tra la media dei
voti riportati nelle prove scritte, il punteggio attribuito ai titoli
ed il voto ottenuto alla prova orale.
3. Ai fini della compilazione della graduatoria finale del
concorso, i candidati che avranno superato le prove d'esame saranno a
tal fine invitati a far pervenire al Dipartimento della Pubblica
Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Ufficio
Attivita' Concorsuali, via del Castro Pretorio n. 5 - 00185 Roma,
entro il termine perentorio di venti giorni dal giorno in cui hanno
ricevuto il relativo avviso, i documenti attestanti il possesso dei
titoli che danno diritto a partecipare alle riserve di posti e quelli
di precedenza e di preferenza nella nomina a parita' di punteggio,
purche' gia' indicati nella domanda di partecipazione al concorso.
4. I documenti di cui al comma precedente che saranno presentati
o perverranno dopo il termine di venti giorni, non saranno valutati
anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo
entro il termine medesimo.
5. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della
Pubblica Sicurezza, riconosciuta la regolarita' del procedimento,
sara' approvata la graduatoria finale e verranno dichiarati i
vincitori del concorso. Il decreto stesso sara' pubblicato nel
Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno e di
tale pubblicazione verra' data notizia mediante avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
6. Dalla data di pubblicazione del predetto avviso decorrera' il
termine, rispettivamente di giorni 60 e 120, per eventuali
impugnative al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di
Roma, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, ovvero
al Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.

                               Art. 14 


Nomina dei vincitori


1. I vincitori del concorso saranno nominati direttori tecnici
biologi della Polizia di Stato ed avviati a frequentare il corso di
formazione di cui all'art. 32 del decreto legislativo 5 ottobre 2000
n. 334.
2. Coloro che non si presenteranno, senza giustificato motivo,
nella sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del corso di
cui al precedente comma, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.
3. La definitiva assegnazione alla sede di servizio fra quelle
indicate dall'Amministrazione e' effettuata in relazione alla scelta
manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di
fine corso.
Roma, 7 aprile 2015

Il Capo della Polizia
Direttore generale della Pubblica Sicurezza
Pansa

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