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UNIVERSITA' DI SALERNO

Concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - XVIII
ciclo

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.80 del 8/10/2002
Ente:UNIVERSITA' DI SALERNO
Località:Salerno  (SA)
Codice atto:02E07467
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:7/11/2002

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visti gli articoli 21 e 40 dello Statuto dell'Universita' degli
studi di Salerno, emanato con decreto rettorale 2 ottobre 1996
n. 4649 e pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - serie generale - del 15 ottobre 1996 n 242,
modificato con decreto rettorale 12 dicembre 1997, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale -
23 dicembre 1997 n. 298, e con decreto rettorale 30 ottobre 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale - dell'8 novembre 2000, n. 261;
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, che demanda
alle universita' il compito di disciplinare, con proprio regolamento,
l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalita' di accesso e di
conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo
programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la
frequenza ai corsi, le modalita' di conferimento e l'importo delle
borse di studio, nonche' la stipula, a tal fine, di convenzioni con
soggetti pubblici e privati;
Visto l'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 3 agosto 1998,
n. 315;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999 n 224, con il quale
e' stato emanato il regolamento ministeriale in materia di dottorato
di ricerca, che determina i criteri generali ed i requisiti di
idoneita' delle sedi, conferendo agli atenei il compito di istituire
con decreto rettorale i corsi previa valutazione dei requisiti di
idoneita' delle sedi, di determinare gli obiettivi formativi e i
programmi di studio, di disciplinare le modalita' di accesso, la
durata dei corsi, le borse di studio e i contributi per l'accesso e
la frequenza;
Visto il decreto rettorale 24 giugno 1999, n. 3512, con il quale
e' stato emanato, in attuazione delle disposizioni normative
contenute nell'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e nel decreto
ministeriale 30 aprile 1999 n. 224, il regolamento di ateneo in
materia di dottorato di ricerca;
Visto il decreto rettorale del 12 ottobre 1999, n. 4814, con il
quale sono state apportate al predetto regolamento alcune modifiche e
integrazioni;
Visto l'art. 2 del decreto interministeriale 19 aprile 1990 che
fissa il limite del reddito personale complessivo loro per la
fruizione delle borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989
n. 398;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
30 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 9 giugno 1997, n. 116;
Visto il decreto ministeriale 11 settembre 1998, registrato alla
Corte dei conti in data 19 ottobre 1998, registro n. 1, foglio
n. 171;
Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1998, registrato alla
Corte dei conti in data 10 febbraio 1999, registro n. 1, foglio
n. 10;
Vista la delibera, con la quale il consiglio di amministrazione,
nella seduta del 15 febbraio 2001, ha commisurato il limite
reddituale lordo necessario per la fruizione della borsa di studio
all'ammontare della stessa;
Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione,
nella seduta del 30 maggio 2002, ha determinato, per l'anno
accademico 2002/2003, l'importo del contributo per l'accesso e la
frequenza ai corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa
presso l'ateneo;
Considerate le proposte di istituzione dei corsi di dottorato di
ricerca con sede amministrativa presso l'Universita' degli studi di
Salerno avanzate dalle strutture dipartimentali;
Acquisito il parere espresso dal nucleo di valutazione, nella
seduta del 12 giugno 2002, in ordine alla verifica dei requisiti di
idoneita' delle strutture dipartimentali proponenti;
Viste le delibere con le quali il senato accademico ed il
consiglio di amministrazione, rispettivamente nelle sedute del
25 giugno 2002 e del 27 giugno 2002, hanno dato mandato al magnifico
rettore in ordine alla nomina di una commissione mista S.A./CdA con
il compito di provvedere alla valutazione delle predette proposte di
istituzione;
Visto il decreto rettorale 2 luglio 2002 n 3332 con il quale e'
stata nominata la predetta commissione mista S.A./CdA;
Acquisito il verbale dei lavori della commissione mista S.A./CdA;
Vista la delibera con la quale il senato accademico, nella seduta
del 17 settembre 2002, ha approvato l'istituzione del IV ciclo nuova
serie (XVIII ciclo) dei corsi di dottorati di ricerca, con sede
amministrativa presso l'Universita' degli studi di Salerno;
Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione,
nella seduta del 19 settembre 2002, ha determinato le risorse
economico-finanziarie da destinare ai summenzionati corsi, l'importo
delle borse di studio e dei contributi per l'accesso e la frequenza;
Attesa la necessita' e l'urgenza di procedere all'emanazione del
bando di concorso,
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Istituzione
 
E' istituito il IV ciclo nuova serie (XVIII ciclo) dei corsi di
dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Universita'
degli studi di Salerno.
Sono indetti pubblici concorsi, per esami, per l'ammissione ai
corsi di dottorato di ricerca di seguito elencati (per ciascun
dottorato vengono indicati: la durata del corso, i posti messi a
concorso e il numero delle borse di studio):
 
----> Vedere Tabella a pag. 68 della G.U. <----
 
I posti previsti potranno essere aumentati a seguito di eventuali
cofinanziamenti provenienti dall'Unione europea, da enti pubblici di
ricerca o da qualificate strutture produttive private.

                               Art. 2.
 
Disposizioni generali
 
Ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 30 novembre 1989,
n. 398, "le borse di studio universitarie non possono essere cumulate
con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che
con quelle assegnate da istituzioni nazionali o straniere utili ad
integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di
ricerca dei borsisti. Chi ha gia' usufruito di una borsa di studio
non puo' usufruirne una seconda volta allo stesso titolo. Alle borse
di studio universitarie si applicano le agevolazioni fiscali di cui
all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476".
Ai sensi dell'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, "le borse di studio comunque utilizzate non
danno luogo a trattamenti previdenziali ne' a valutazioni ai fini di
carriere giuridiche ed economiche, ne' a riconoscimenti automatici ai
fini previdenziali.".
Ai sensi dell'art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, come
modificato dall'art. 52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, "il pubblico dipendente ammesso a corsi di dottorato di
ricerca e' collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di
studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce
della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. Il
periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della progressione
di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. In caso
di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio,
o di rinunzia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il
trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da
parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il
rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di
ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessa
per volonta' del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta la
ripetizione degli importi corrisposti".
Ai sensi dell'art. 4 u.c. della legge 3 luglio 1998, n. 210, "i
dottorandi possono esercitare una limitata attivita' didattica
sussidiaria o integrativa, che non deve in ogni caso compromettere
l'attivita' di formazione alla ricerca. La collaborazione didattica
e' facoltativa, senza oneri per il bilancio dello Stato, e non da'
luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle universita'.".

                               Art. 3.
 
Requisiti per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'ammissione
a corsi di dottorato di ricerca
 
Ai concorsi di ammissione possono partecipare, senza limitazioni
di eta' e di cittadinanza, coloro che sono in possesso di diploma di
laurea o di analogo titolo accademico conseguito all'estero,
preventivamente riconosciuto dalle autorita' accademiche, anche
nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita'.
I cittadini comunitari, extracomunitari ed italiani in possesso
di un titolo accademico straniero, che non sia gia' stato dichiarato
equipollente ad una laurea italiana dovranno, ai soli fini
dell'ammissione al corso di dottorato di ricerca, richiedere
l'equipollenza nella domanda di ammissione al concorso.
A tal fine, la domanda dovra' essere corredata dei documenti
utili a consentire al collegio dei docenti di pronunciarsi sulla
richiesta di equipollenza.
I predetti documenti dovranno essere tradotti e legalizzati dalle
autorita' competenti, nel rispetto delle norme vigenti in materia di
ammissione degli studenti stranieri ai corsi di laurea delle
universita' italiane.
Potranno, altresi', partecipare ai concorsi anche coloro i quali
conseguiranno il diploma di laurea entro e non oltre la data fissata
per la prova scritta dell'esame di ammissione. In tal caso
l'ammissione al concorso verra' disposta "con riserva" e il candidato
sara' tenuto a presentare ovvero a spedire, a pena di decadenza,
entro e non oltre quindici giorni dalla scadenza del predetto
termine, la dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai
sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il conseguimento del diploma di
laurea.

                               Art. 4.
 
Termine di presentazione delle domande di ammissione
 
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice avvalendosi
della modulistica predisposta dall'amministrazione universitaria e
reperibile nel sito Internet dell'ateneo alla voce: www.unisa.it/
organizzazione/ateneo/uffici/formazione-post-laurea/index.asp
dovranno
essere indirizzate al magnifico rettore dell'Universita'
degli studi di Salerno - ripartizione I "didattica e ricerca", via
Ponte don Melillo - 84084 Fisciano (Salerno). Esse dovranno essere
consegnate personalmente ovvero trasmesse a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento entro il termine perentorio di trenta giorni,
che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4a
serie speciale "Concorsi ed esami".
Qualora il termine per la presentazione delle domande di
ammissione cada in un giorno festivo, esso e' prorogato di diritto al
primo giorno feriale utile.
In caso di consegna a mano, le domande dovranno essere presentate
personalmente dai candidati entro il termine indicato presso gli
uffici competenti della predetta ripartizione. La consegna dovra'
essere effettuata nella fascia oraria compresa tra le ore 9 e le ore
12.
In caso di invio a mezzo posta, si considerano prodotte in tempo
utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro il predetto termine. A tal fine, fara' fede il
timbro dell'ufficio postale accettante.

                               Art. 5.
 
Requisiti per l'ammissione al concorso e dichiarazioni da formulare
nella domanda
 
Per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca si richiede:
a) il possesso della cittadinanza;
b) l'elettorato attivo;
c) il non aver riportato condanne penali e/o il non avere
procedimenti penali in corso;
d) il possesso del diploma di laurea o di analogo titolo
accademico conseguito all'estero.
Tutti i requisiti, fatta eccezione per il caso di cui all'art. 3,
comma 5, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento
dei predetti requisiti.
L'esclusione dal concorso puo' essere disposta in qualsiasi
momento, per difetto dei requisiti di ammissione, per domanda priva
di firma del candidato o per domanda presentata o spedita oltre il
termine stabilito o priva della esatta denominazione del concorso,
con provvedimento motivato del rettore.
Nella domanda il candidato dovra' dichiarare, a pena di
esclusione e sotto la propria responsabilita':
a) il cognome e il nome;
b) il luogo e la data di nascita;
c) l'esatta denominazione del concorso al quale intende
partecipare;
d) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione
dell'istituzione universitaria che lo ha rilasciato e dell'anno
accademico in cui e' stato conseguito;
e) la propria cittadinanza;
f) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero il
motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
g) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stato
concesso il condono, l'indulto, il perdono giudiziale o l'amnistia) e
gli eventuali procedimenti penali pendenti;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
impiego;
j) le lingue straniere conosciute;
k) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di
dottorato di ricerca secondo le modalita' che saranno fissate dal
collegio dei docenti.
Il candidato e' altresi' tenuto a indicare il recapito presso il
quale egli desidera che vengano effettuate eventuali comunicazioni
relative al concorso e ad impegnarsi a segnalare tempestivamente le
variazioni che dovessero intervenire successivamente.
Ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, la sottoscrizione della domanda per la
partecipazione al concorso non e' soggetta ad autenticazione.
Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati portatori
di handicap sono tenuti, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, a richiedere l'ausilio necessario e a indicare gli
eventuali tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.
La domanda deve essere redatta nel rispetto dello schema allegato
al presente bando e deve contenere, a pena di inammissibilita', tutte
le dichiarazioni suindicate.
L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
in caso di smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione ovvero da mancata o tardiva comunicazione della
variazione del recapito, nonche' da disguidi postali o telegrafici o
da fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

                               Art. 6.
 
Prove di esame
 
L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta e in
un colloquio.
Le prove d'esame sono intese ad accertare la preparazione del
candidato, la sua attitudine alla ricerca e la discreta conoscenza di
almeno una lingua straniera.
Le prove d'esame si svolgeranno, per ciascun corso, secondo il
seguente calendario:
 
----> Vedere Tabella a pag. 70 della G.U. <----
 
La comunicazione della data e della sede della prova scritta ha
valore legale di notifica a tutti gli effetti di legge.
Ai candidati ammessi a sostenere il colloquio sara' data
comunicazione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, almeno venti giorni prima di quello fissato per
l'espletamento della prova ovvero, nella ipotesi di rinuncia scritta
ai termini di preavviso, con apposita comunicazione da parte della
commissione giudicatrice notificata, a mezzo di raccomandata a mano,
a tutti i candidati presenti alla prova scritta.
Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno esibire uno
dei seguenti documenti di riconoscimento, in corso di validita':
a) fotografia recente applicata su carta legale, con la firma
del candidato;
b) tessera di riconoscimento personale, se il candidato e'
pubblico dipendente;
c) tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente di guida
o carta d'identita'.

                               Art. 7.
 
Commissioni giudicatrici, valutazione delle prove e graduatorie di
merito
 
Le commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici per
l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca sono nominate con
decreto del rettore e sono composte da tre membri scelti tra
professori e ricercatori universitari di ruolo.
Ad essi possono essere aggiunti non piu' di due esperti, anche
stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche
e private di ricerca.
Ogni commissione dispone, per la valutazione di ciascun
candidato, di sessanta punti per ognuna delle due prove.
E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
Relativamente al colloquio, la commissione giudicatrice, alla
fine di ogni seduta, forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione dei voti riportati da ciascuno di essi.
L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della
commissione, e' affisso, il medesimo giorno, nell'albo del
dipartimento presso il quale si e' svolta la prova.
Espletate le prove del concorso, la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove.
In caso di parita' di voti, la preferenza tra i candidati viene
determinata con riferimento alla loro situazione economica, nel
rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 30 aprile 1997.

                               Art. 8.
 
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca
 
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine stabilito
nella graduatoria finale di merito, sino alla concorrenza del numero
dei posti messi a concorso per ogni corso di dottorato di ricerca.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie finali di
merito, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di
dottorato di ricerca.
L'ammissione e la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca,
senza borsa di studio, e' compatibile, previa autorizzazione del
collegio dei docenti, con i rapporti di impiego, sia pubblico che
privato, e con lo svolgimento di attivita' libero professionali.
I titolari di assegno per la collaborazione ad attivita' di
ricerca possono partecipare a corsi di dottorato di ricerca, anche in
sovrannumero rispetto al numero di posti messi a concorso, e fermo
restando il superamento delle relative prove di ammissione.
I cittadini stranieri che abbiano superato le prove d'esame sono
ammessi al corso di dottorato di ricerca, in sovrannumero e senza
borsa di studio, nel limite della meta' dei posti messi a concorso
con arrotondamento all'unita' per eccesso.

                               Art. 9.
 
Iscrizione ai corsi di dottorato
 
I candidati che risultino utilmente collocati nella graduatoria
finale di merito devono presentare personalmente o far pervenire
all'amministrazione universitaria, a pena di decadenza, entro il
termine perentorio di quindici giorni, che decorre dal giorno
successivo a quello della ricezione dell'invito, i seguenti
documenti:
1) fotocopia del documento di riconoscimento debitamente
sottoscritta;
2) due fotografie recenti e di uguale formato (cm 4 \times
4,5), firmate a tergo;
3) ricevuta del versamento della tassa regionale per il diritto
allo studio universitario, pari ad Euro 61,97, da effettuarsi sul
conto corrente postale n. 18358804, intestato alla regione Campania -
tasse universitarie Universita' di Salerno - servizio tesoreria Rec.
- Banco di Napoli - 80100 Napoli con l'indicazione della causale;
4) ricevuta del versamento della prima rata del contributo per
l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, pari a
Euro 775,00, da effettuarsi sul conto corrente postale n. 15593833,
intestato all'Universita' degli studi di Salerno, con l'indicazione
della causale;
5) dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi
dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, che attesti il possesso dei seguenti fatti, stati e
qualita' personali:
cittadinanza;
diploma di laurea o titolo accademico conseguito all'estero,
con la relativa votazione;
5) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, che attesti:
a) il non essere iscritto/a e l'impegno a non iscriversi,
contestualmente, ad altro corso di dottorato di ricerca;
b) il non essere iscritto/a ad una scuola di specializzazione
e, in caso affermativo, l'impegno a sospenderne la frequenza prima
dell'inizio del corso di dottorato di ricerca;
c) l'impegno, qualora intenda intraprendere attivita'
esterne, anche occasionali e di breve durata, a darne previa
comunicazione all'amministrazione universitaria e a non iniziare le
predette attivita' senza aver prima acquisito la prescritta
autorizzazione del collegio dei docenti.
Coloro che risultino vincitori della borsa di studio ed intendano
fruirne sono tenuti, altresi', a dichiarare:
di non avere gia' usufruito in precedenza (anche per un solo
anno) di altre borse di studio per corsi di dottorato di ricerca;
di impegnarsi a non cumulare la borsa di studio con altre borse
a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da
Istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando;
di impegnarsi a non fruire, per tutta la durata della borsa di
studio, di un reddito personale complessivo annuo lordo superore ad
Euro 10.561,54.
Ai fini della determinazione del reddito, concorrono i redditi di
origine patrimoniale nonche' gli emolumenti di qualsiasi altra natura
aventi carattere ricorrente, con esclusione di quelli aventi natura
occasionale o derivanti dallo svolgimento del servizio militare di
leva o del servizio civile sostitutivo.
I titolari di borsa di studio sono esonerati dal versamento
previsto dal comma 1, punto, n. 4.
I cittadini stranieri, sono tenuti, infine, a presentare
dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
che attesti:
a) il godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati
di appartenenza o di provenienza;
b) il possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana, di
tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
c) una adeguata conoscenza della lingua italiana.
Coloro che non avranno provveduto a trasmettere la prescritta
documentazione entro il summenzionato termine saranno considerati
rinunciatari e coloro che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci
saranno dichiarati decaduti.
I posti resisi vacanti saranno assegnati ad altri candidati
utilmente collocati nella graduatoria finale di merito.
In caso di rinuncia o decadenza degli aventi diritto alla borsa
di studio, l'amministrazione universitaria provvedera' a restituire a
coloro che subentrano la prima rata del contributo per l'accesso e la
frequenza eventualmente gia' versata.

                              Art. 10.
 
Borse di studio
 
Le borse di studio vengono assegnate agli aventi diritto secondo
l'ordine definito nelle rispettive graduatorie finali di merito.
A parita' di merito la preferenza viene stabilita con riferimento
alla situazione economica dei candidati, determinata ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997.
L'importo della borsa di studio ammonta ad Euro 10.561,54 e deve
intendersi al lordo degli oneri previdenziali; la sua durata coincide
con quella del corso.
Le borse sono confermate con il passaggio del dottorando all'anno
successivo, salva motivata delibera contraria del collegio dei
docenti.
L'importo della borsa di studio e' aumentato, per eventuali
periodi di soggiorno all'estero, nella misura del 50%,
subordinatamente alla sussistenza della relativa copertura
finanziaria.
La richiesta di incremento dell'importo della borsa deve essere
trasmessa al rettore dal coordinatore del corso.
Il coordinatore e' tenuto, altresi', a rilasciare apposita
dichiarazione che attesti che l'attivita' per la quale si chiede la
mobilita' del dottorando e' coerente con il programma di studi e di
ricerca del corso.
Il pagamento della borsa verra' corrisposto in soluzioni
bimestrali posticipate.
Al fine di consentire l'erogazione dei relativi ratei, il
coordinatore provvedera' a trasmettere al rettore, all'inizio di
ciascun anno di corso, apposita dichiarazione attestante l'inizio e/o
la prosecuzione per l'annualita' successiva dell'attivita' di ricerca
da parte del dottorando.
Il coordinatore dovra', altresi', attestare ogni eventuale
interruzione o sospensione della frequenza, al fine di consentire
l'interruzione dei pagamenti.
In caso di rinunzia alla borsa di studio, il dottorando dovra'
darne comunicazione al rettore ed al coordinatore del corso, con
almeno trenta giorni di preavviso.
In caso di mancata corresponsione di una rata, per ritardo
nell'inizio dei corsi o per presentazione dell'attestato di frequenza
successivamente alla scadenza del predetto termine, la stessa verra'
cumulata con le rate successive.
Qualora venissero accertate irregolarita' comunque imputabili al
borsista, con provvedimento motivato verra' disposta la revoca della
borsa di studio con il conseguente recupero delle rate eventualmente
gia' corrisposte.

                              Art. 11.
 
Contributi per l'accesso e la frequenza i corsi di dottorato
 
Il contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato
di ricerca, versato da coloro che non usufruiscono della borsa di
studio, ammonta ad Euro 1.550 annue ed e' cosi' suddiviso:
prima rata primo anno Euro 775,00 all'atto dell'iscrizione;
seconda rata primo anno Euro 775,00 entro e non oltre il
30 aprile 2003;
prima rata secondo anno Euro 775,00 entro e non oltre il
31 dicembre 2003;
seconda rata secondo anno Euro 775,00 entro e non oltre il
30 aprile 2004;
prima rata terzo anno Euro 775,00 entro e non oltre il
31 dicembre 2004;
seconda rata terzo anno Euro 775,00 entro e non oltre il
31 maggio 2005.

                              Art. 12.
 
Obbligo di frequenza, differimento ed interruzioni
 
I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
di ricerca e di compiere continuativamente attivita' formative di
studio e di ricerca nell'ambito delle strutture a cio' destinate e
secondo le modalita' fissate dal collegio dei docenti.
I dottorandi possono compiere periodi di soggiorno all'estero
presso universita' e/o istituti di ricerca; in tal caso l'importo
della borsa di studio e' aumentato nella misura di cui al precedente
art. 10, comma 5.
Al termine di ciascun anno di corso, il collegio dei docenti,
sulla base di una dettagliata relazione sull'attivita' di studio e di
ricerca svolta da ciascun dottorando, deliberera' l'ammissione
all'anno successivo e la conferma della borsa di studio ovvero
proporra' al magnifico rettore l'esclusione dal corso.
Eventuali differimenti della data di inizio del corso o
successive interruzioni sono consentite soltanto ai dottorandi:
a) che dimostrino di dover ancora ottemperare agli obblighi di
leva militare ovvero al servizio civile sostitutivo civile;
b) che si trovino nelle condizioni previste dalla legge
30 dicembre 1971, n. 1204 in materia di tutela delle lavoratrici
madri;
c) che si assentino per malattia grave e prolungata,
debitamente comprovata da apposita certificazione medica.
Nel caso di assenza ingiustificata o di inadempimento dei
predetti obblighi, il collegio dei docenti propone, con propria
motivata delibera, l'esclusione del dottorando dal corso. In tal caso
il dottorando e' obbligato a restituire, per l'anno di riferimento,
tutte le rate eventualmente gia' riscosse.

                              Art. 13.
 
Copertura assicurativa
 
L'Universita' degli studi di Salerno garantisce ai dottorandi,
per tutta la durata del corso di dottorato di ricerca, la copertura
assicurativa per infortuni e responsabilita' civile durante ed in
occasione della frequenza di attivita' didattiche, durante ed in
occasione dell'espletamento di attivita' formative di studio, di
ricerca, di tirocinio, anche pratico, connesse al corso di dottorato
di ricerca.
La copertura assicurativa e', altresi', garantita durante ed in
occasione di visite d'istruzione svolte al di fuori dei locali
dell'ateneo nonche' durante ed in occasione di eventuali periodi di
soggiorno all'estero, purche' tali attivita' siano preventivamente
autorizzate dal coordinatore del corso.

                              Art. 14.
 
Conseguimento del titolo di dottore di ricerca
 
Il titolo di dottore di ricerca e' conferito a conclusione del
corso dal rettore e si consegue all'atto del superamento dell'esame
finale, che puo' essere ripetuto una sola volta.
Le commissioni giudicatrici saranno formate e nominate, per ogni
corso di dottorato di ricerca, in conformita' al disposto degli
articoli 12 e ss. del regolamento di ateneo in materia di dottorato
di ricerca.

                              Art. 15.
 
Pubblicita'
 
Il presente bando di concorso ed il fac-simile della domanda di
ammissione sono pubblicati nell'albo ufficiale di ateneo e
consultabili nel sito Internet dell'ateneo alla voce:
www.unisa.it/organizzazione-ateneo/uffici/formazione-post-laurea/
index.asp
>

                              Art. 16.
 
Trattamento dei dati personali
 
Ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, l'Universita'
degli studi di Salerno si impegna a rispettare il carattere riservato
delle informazioni fornite dai candidati. In particolare, tutti i
dati personali forniti dagli stessi saranno trattati esclusivamente
per le finalita' connesse e strumentali al presente bando di concorso
ed all'eventuale gestione del rapporto con l'Ateneo.
I candidati hanno diritto di far rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in
termini non conformi alla legge, nonche' di opporsi per motivi
legittimi al loro trattamento.
Responsabile amministrativo del procedimento, secondo quanto
previsto dagli articoli 4 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
dall'art. 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e' il dott.
Giovanni Salzano - ufficio formazione post-laurea dell'Universita'
degli studi di Salerno via Ponte don Melillo - 84084 Fisciano
(Salerno) tel. 089/966242, fax 089/966405, e-mail: gsalzano@unisa.it

                              Art. 17.
 
Norme finali
 
Per tutto quanto non previsto o disciplinato dal presente bando,
si richiamano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nell'art. 4 della legge
3 luglio 1998, n. 210, nel decreto ministeriale 30 aprile 1999,
n. 224 e nel regolamento di ateneo in materia di dottorato di
ricerca.
Fisciano, 24 settembre 2002
Il rettore: Pasquino

 

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