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MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento,
a nomina diretta, di trentotto Marescialli da immettere nei Ruoli
Marescialli dell'Esercito Italiano, di 8 otto Capi di 3^ cl. da
immettere nel Ruolo dei Marescialli della Marina Militare e dei
Marescialli di 3^ cl. da immettere nei Ruoli Marescialli
dell'Aeronautica Militare, anno 2017.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.14 del 21/2/2017
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
Località:Nazionale
Codice atto:17E01184
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:23/3/2017

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante «Norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche e
integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e
successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice
dell'amministrazione digitale" e successive modifiche e integrazioni;
Visti i decreti interministeriali emanati il 9 luglio 2009 dal
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di
concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e
l'innovazione concernenti equiparazioni tra diplomi di lauree di
vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali
(LM), ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi ed
equiparazioni tra classi delle lauree decreto ministeriale
n. 509/1999 e classi delle lauree decreto ministeriale n. 270/2004,
ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente
norme per il reclutamento del personale militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente
norme per il reclutamento del personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e in particolare
l'art. 8 concernente semplificazioni per la partecipazione a concorsi
e prove selettive;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 -
concernente, tra l'altro, la struttura ordinativa e le competenze
della Direzione generale per il personale militare;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante
l'approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento
delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al
servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per
delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al
servizio militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze Armate,
nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015,
n. 2»;
Vista la direttiva tecnica relativa alle «modalita' tecniche per
l'accertamento e la verifica dei parametri fisici» emanata
dall'Ispettorato generale della sanita' militare il 9 febbraio 2016
ai sensi dell'art. 5, comma 2, del predetto decreto del Presidente
della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
Vista la legge del 23 dicembre 2015, n. 209, recante il bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e il bilancio
pluriennale per il triennio 2016-2018;
Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del Codice dell'ordinamento
militare, introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91,
il quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del
personale delle Forze armate i termini di validita' della graduatorie
finali approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati
idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini
previsti dallo stesso Codice;
Visto l'art. 682, comma 5-bis, del Codice dell'ordinamento
militare, introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91,
il quale prevede che, per specifiche esigenze delle singole Forze
armate, possano essere banditi, nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili, concorsi per titoli ed esami per trarre, con il grado di
maresciallo e corrispondenti, giovani di eta' non superiore a 32 anni
alla data indicata nel bando di concorso e in possesso di laurea
definita con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per i concorsi relativi
al Corpo delle capitanerie di porto;
Visto l'art. 760, comma 5-bis, del Codice dell'ordinamento
militare, introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91,
il quale prevede che, i candidati utilmente collocati nelle
graduatorie di merito dei concorsi di cui all'art. 682, comma 5-bis,
frequentino corsi applicativi di durata non superiore a un anno
accademico le cui modalita' sono disciplinate con determinazione dei
rispettivi Capi di Stato Maggiore;
Visti i decreti ministeriali del 3 agosto 2016, concernenti le
disposizioni da applicare ai concorsi per il reclutamento dei
Marescialli dell'Esercito Italiano e dell'Aeronautica Militare;
Visto il foglio n. M_D SSMD 0117167 del 22 agosto 2016 con il
quale lo Stato Maggiore della Difesa ha definito il piano delle
assunzioni per l'anno 2017 dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica e le consistenze previsionali per il triennio 2017 -
2019 modificato e integrato con il foglio n. M_D SSMD 0017251 del 6
febbraio 2017;
Visto il decreto interministeriale del 29 agosto 2016,
concernente le disposizioni da applicare ai concorsi per il
reclutamento dei Marescialli della Marina Militare;
Visto il foglio n. M_D MSTAT 0059174 del 9 settembre 2016 dello
Stato Maggiore della Marina Militare concernente gli elementi di
programmazione per il reclutamento di giovani da immettere nel ruolo
dei Marescialli del Corpo Equipaggi Militari Marittimi (CEMM) della
Marina militare con il grado di Capo di 3^ classe per il 2017;
Visto il foglio n. M_D E001200 0176544 del 16 settembre 2016 con
il quale lo Stato Maggiore dell'Esercito ha integrato il piano delle
assunzioni per l'anno 2017 dell'Esercito con riferimento ai
Marescialli reclutati a «nomina diretta»;
Vista la legge 12 ottobre 2016, n. 196, recante «Disposizioni per
l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle
Amministrazioni Autonome per l'anno finanziario 2016»;
Visto il foglio n. M_D MSTAT 0073640 del 2 novembre 2016 dello
Stato Maggiore della Marina Militare concernente l'integrazione degli
elementi di programmazione per il reclutamento di giovani da
immettere nel ruolo dei marescialli del Corpo Equipaggi Militari
Marittimi (CEMM) della Marina militare con il grado di Capo di 3^
classe per il 2017;
Visto il foglio n. M_D E001200 0233100 del 28 novembre 2016 dello
Stato Maggiore dell'Esercito concernente gli elementi di
programmazione per il reclutamento di Marescialli a «nomina diretta»
nell'Esercito Italiano per l'anno 2017;
Visto il foglio n. M_D E001200 0247280 del 16 dicembre 2016 dello
Stato Maggiore dell'Esercito concernente l'integrazione degli
elementi di programmazione per il reclutamento di Marescialli a
«nomina diretta» nell'Esercito Italiano per l'anno 2017;
Visto il foglio n. M_D ARM001 0139814 del 19 dicembre 2016 dello
Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare concernente gli elementi di
programmazione per il reclutamento di Marescialli a «nomina diretta»
nell'Aeronautica Militare per l'anno 2017;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernente il bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2014
- registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2014, al foglio n.
2512 - concernente la sua nomina a direttore generale per il
personale militare e il decreto del Presidente della Repubblica 4
ottobre 2016 - registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2016, al
foglio n. 2028 - relativo alla sua conferma nell'incarico,

Decreta:


Art. 1


Generalita'


1. Sono indetti i seguenti concorsi per il reclutamento dei
Marescialli delle Forze Armate:
a) concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento,
a nomina diretta, dei Marescialli da immettere nei Ruoli Marescialli
dell'Esercito in servizio permanente con la Specializzazione Sanita';
b) concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento,
a nomina diretta, dei Capi di 3^ cl. da immettere nel Ruolo
Marescialli della Marina Militare in servizio permanente nella
categoria Servizio Sanitario del Corpo Equipaggi Militari Marittimi
(CEMM);
c) concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento,
a nomina diretta, dei Marescialli di 3^ cl. da immettere nei Ruoli
Marescialli dell'Aeronautica Militare in servizio permanente per la
Categoria Supporto:
1) Specialita' Informatica e Cibernetica;
2) Specialita' Sanita'.
2. Nei concorsi di cui al precedente comma 1, sono previste
riserve di posti a favore del coniuge e dei figli superstiti, ovvero
dei parenti in linea collaterale di secondo grado se unici
superstiti, del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia
deceduto in servizio e per causa di servizio, nonche' dei diplomati
delle Scuole militari e degli assistiti dall'Opera Nazionale di
Assistenza per gli Orfani dei Militari di Carriera dell'Esercito,
dall'Istituto Andrea Doria per l'assistenza dei familiari e degli
orfani del personale della Marina Militare, dall'Opera Nazionale per
i Figli degli Aviatori e dall'Opera Nazionale di Assistenza per gli
Orfani dei Militari dell'Arma dei Carabinieri di cui agli articoli
645 e 681 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in
possesso dei prescritti requisiti. I posti riservati eventualmente
non ricoperti per insufficienza di concorrenti riservatari idonei
saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di merito, agli altri
concorrenti idonei.
3. I vincitori dei concorsi di cui al precedente comma 1 saranno
ammessi quali Marescialli alla frequenza dei corsi applicativi con
riserva di accertamento, anche successiva all'ammissione, dei
requisiti prescritti e subordinatamente all'autorizzazione a
effettuare assunzioni eventualmente previste dalla normativa vigente.
4. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della Difesa la
facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente
bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare,
annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita'
concorsuali previste nei successivi articoli o l'incorporamento dei
vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne'
prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato
o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica.
In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione della Difesa ne dara'
immediata comunicazione nel sito www.difesa.it che avra' valore di
notifica a tutti gli effetti per gli interessati. In ogni caso la
stessa Amministrazione provvedera' a darne comunicazione mediante
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale e sul
portale dei concorsi secondo le modalita' riportate nel successivo
art. 5. Qualora il numero dei posti a concorso venga modificato
secondo le previsioni del presente comma sara' altresi' modificato il
numero dei posti riservati ai sensi del precedente comma 2.
5. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
6. La Direzione generale per il personale militare si riserva,
altresi', la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere
eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di
candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per
l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di
recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' dato avviso nel sito
www. difesa.it nonche' nel portale dei concorsi on-line del Ministero
della difesa di cui al successivo art. 3, definendone le modalita'.
Il citato avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti gli interessati.

                               Art. 2 


Requisiti generali di partecipazione


1. Per partecipare ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma
1, i candidati devono possedere i seguenti requisiti generali:
a) essere cittadini italiani;
b) godere dei diritti civili e politici;
c) non aver superato il giorno di compimento del 32° anno di
eta';
d) essere riconosciuti in possesso dell'idoneita' psico-fisica
e attitudinale al servizio militare incondizionato per l'impiego
negli incarichi relativi al grado nonche' nelle categorie e
specialita' di assegnazione previste nel presente bando. Tale
idoneita' sara' verificata nell'ambito degli accertamenti
dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale e delle prove di verifica
dell'efficienza fisica;
e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di
Polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita'
psico-fisica;
f) se concorrenti di sesso maschile, non sono stati dichiarati
obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo
civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano
presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo
status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio Nazionale per il
Servizio Civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla
data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto dall'art.
636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In tal caso,
l'esito della dichiarazione dovra' essere allegato alla domanda di
partecipazione al concorso;
g) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non
colposi;
h) non essere sottoposti a misure di prevenzione;
i) aver tenuto condotta incensurabile;
j) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle
istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di
sicurezza dello Stato;
k) aver riportato esito negativo agli accertamenti diagnostici
per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di
sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope
a scopo non terapeutico. Tale requisito verra' verificato nell'ambito
dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica;
l) essere in possesso di uno dei titoli di studio indicati
nelle Appendici al presente Bando, ovvero essere in possesso di un
titolo di studio che, ai fini della partecipazione ai concorsi, sia
equiparato/equipollente alle predette lauree. Allo scopo, gli
interessati avranno cura di allegare alla domanda di partecipazione
la relativa documentazione probante.
La partecipazione ai concorsi di coloro che hanno conseguito
all'estero il titolo di studio e' subordinata al riconoscimento della
sua equipollenza a quello prescritto, da documentarsi tramite
dichiarazione dell'autorita' competente ovvero dichiarazione
sostitutiva del concorrente ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In tal caso, gli interessati
avranno cura di allegare alla domanda di partecipazione al concorso
la relativa documentazione probante.
2. I militari in servizio o in congedo per partecipare al
concorso, oltre a possedere i requisiti indicati al precedente comma
1 devono:
a) non aver riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della
consegna nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se
inferiore a due anni;
b) non aver riportato sanzioni disciplinari di stato
nell'ultimo quinquennio o nel periodo di servizio prestato se
inferiore a cinque anni;
c) essere in possesso della qualifica non inferiore a
«superiore alla media» o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio
o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni.
3. I requisiti prescritti per la partecipazione al concorso
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande indicato al successivo art. 4, comma 1 ed
essere mantenuti, fatta eccezione per l'eta', fino all'ammissione al
corso applicativo, pena l'esclusione dal concorso o dalla frequenza
del corso con provvedimento del direttore generale per il personale
militare o di autorita' da lui delegata.
L'accertamento, anche successivo al reclutamento, della mancanza
di uno dei predetti requisiti comportera' la decadenza di diritto
dall'arruolamento volontario.
4. I candidati in servizio, risultati vincitori dei concorsi di
cui al precedente art. 1, comma 1, saranno ammessi ai rispettivi
corsi previo rilascio, nei casi previsti dalla normativa vigente, del
nulla osta della Forza Armata/Corpo Armato d'appartenenza.
5. Tutti i candidati partecipano con riserva alle prove e agli
accertamenti previsti dal presente bando di concorso.

                               Art. 3 


Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa


1. Le procedure relative ai concorsi di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettere a), b) e c) vengono gestite tramite il portale dei
concorsi on-line del Ministero della difesa (da ora in poi portale),
raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it, area siti di
interesse, link concorsi on-line Difesa.
2. Previa registrazione da effettuarsi con le modalita' indicate
al successivo comma 3 - che consentira' la partecipazione a tutti i
concorsi per il reclutamento del personale militare, anche di futura
pubblicazione - e' possibile presentare le domande di partecipazione
ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), b) e c)
e ricevere le successive comunicazioni inviate dalla Direzione
generale per il personale militare o da enti dalla stessa delegati
alla gestione dei concorsi.
3. La procedura guidata di registrazione, descritta alla voce
«istruzioni» del portale, viene attivata con una delle seguenti
modalita':
a) senza smart card: fornendo un indirizzo di posta
elettronica, una utenza di telefonia mobile (intestata ovvero
utilizzata dal concorrente) e gli estremi di un documento di
riconoscimento in corso di validita' rilasciato da un'Amministrazione
dello Stato;
b) con smart card: mediante carta d'identita' elettronica
(CIE), carta nazionale dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento
elettronica rilasciata da un'Amministrazione dello Stato (decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi del
comma 8 dell'art. 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
ovvero firma digitale.
Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione, nonche'
prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale
(compresa la presentazione delle domande di partecipazione ai
concorsi), i concorrenti dovranno leggere attentamente le
informazioni inerenti le modalita' di utilizzo del portale stesso.
4. Conclusa la fase di accreditamento, l'interessato acquisisce
le credenziali (userid e password) per poter accedere al proprio
profilo cosi' creato nel portale. In caso di smarrimento, e'
attivabile la procedura di recupero delle stesse dalla pagina
iniziale del portale.

                               Art. 4 


Domande di partecipazione


1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati
compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso,
secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il termine
perentorio di 30 (trenta) giorni decorrenti da quello successivo alla
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie
speciale. Se il termine coincide con un giorno festivo, questo sara'
prorogato al giorno successivo.
2. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul portale,
scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare
on-line la domanda. Il sistema informatico salva automaticamente nel
proprio profilo on-line una bozza della candidatura all'atto del
passaggio ad una successiva pagina della domanda, ferma la necessita'
di completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di
cui al precedente comma 1.
3. Nei concorsi di cui al presente bando, e' possibile presentare
domanda di partecipazione, nell'ambito di ciascuna Forza Armata, per
una sola delle categorie/specialita'/abilitazioni indicate nelle
relative appendici.
4. I candidati potranno integrare o modificare quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione entro il termine di scadenza previsto
per la presentazione della stessa. Terminata la compilazione i
candidati procedono all'inoltro al sistema informatico centrale di
acquisizione on-line senza uscire dal proprio profilo, per poi
ricevere una comunicazione a video e, successivamente, un messaggio
di posta elettronica dell'avvenuta acquisizione, che dovra' essere
esibito e consegnato, ove richiesto, alla presentazione alla prima
prova concorsuale. Dopo l'inoltro della domanda, sara' disponibile
una copia della stessa nell'area privata del proprio profilo.
5. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione
della domanda di partecipazione al concorso, dichiarazioni
integrative o modificative rispetto a quanto dichiarato nella domanda
stessa gia' inoltrata potranno essere trasmesse dai candidati con le
modalita' indicate nel successivo art. 5.
Con l'invio della domanda secondo le modalita' descritte si
conclude la procedura di presentazione della stessa e si intendono
acquisiti i dati sui quali l'Amministrazione effettuera' la verifica
del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso, nonche' dei
titoli di merito e/o preferenziali.
6. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo,
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza
la previa registrazione al portale non saranno prese in
considerazione e il candidato non sara' ammesso alla procedura
concorsuale.
7. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale
che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione
delle domande, l'Amministrazione si riserva di posticipare il
relativo termine di scadenza per un numero di giorni pari a quelli di
mancata operativita' del sistema. Dell'avvenuto ripristino e della
proroga del termine per la presentazione delle domande sara' data
notizia con avviso pubblicato nel sito www.difesa.it e nel portale,
secondo quanto previsto dal successivo art. 5.
In tal caso, la data relativa al possesso dei requisiti di
partecipazione indicata al precedente art. 2, comma 3 resta comunque
fissata all'originario termine di scadenza per la presentazione delle
domande stabilito al precedente comma 1.
8. Qualora l'avaria del sistema informatico sia tale da non
consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la
Direzione generale per il personale militare provvedera' a informare
i candidati con avviso pubblicato sul sito www.difesa.it circa le
determinazioni adottate al riguardo.
9. Nella domanda di partecipazione i concorrenti devono indicare
i loro dati anagrafici, le informazioni attestanti il possesso dei
requisiti di partecipazione, nonche' il recapito presso il quale
intendono ricevere gli eventuali provvedimenti di esclusione, fatto
salvo per le altre comunicazioni quanto disposto ai sensi del
successivo art. 5.
10. Con l'inoltro telematico della domanda, il candidato, oltre a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento
dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari
all'espletamento dell'iter concorsuale, compresa la verifica dei
requisiti di partecipazione per il tramite degli organi competenti
e/o dipendenti, si assume la responsabilita' penale circa eventuali
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
11. I concorrenti, se militari in servizio, dovranno, inoltre,
stampare la ricevuta dell'invio della domanda inviata on-line,
rinvenibile nell'area privata del portale, e presentarla al Comando
del Reparto/Ente di appartenenza per le azioni di competenza di cui
al successivo art. 6.
12. La Direzione generale per il personale militare si riserva la
facolta' di regolarizzare le domande che, inoltrate nei termini,
dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili.

                               Art. 5 


Comunicazioni con i concorrenti


1. Tramite il proprio profilo nel portale, il candidato accede
alla sezione relativa alle comunicazioni suddivisa in un'area
pubblica, relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi
di modifica del bando, di eventuale pubblicazione delle banche dati
contenenti i quesiti oggetto delle prove scritte, calendari di
svolgimento delle prove previste dall'iter concorsuale e variazioni
delle date, ecc.), e in un'area privata, relativa alle comunicazioni
di carattere personale. I candidati ricevono notizia della presenza
di tali comunicazioni mediante messaggio di posta elettronica,
inviato all'indirizzo fornito in fase di registrazione, ovvero
mediante sms. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite
nell'area pubblica del portale hanno valore di notifica a tutti gli
effetti e nei confronti di tutti i candidati. Tali comunicazioni
saranno anche pubblicate nel sito www.difesa.it
Le comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate
ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica, posta
elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda
di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma.
Variazioni e/o integrazioni della domanda di partecipazione al
concorso (variazioni della residenza o del recapito, dell'indirizzo
di posta elettronica, dell'eventuale indirizzo di posta elettronica
certificata, del numero di utenza di telefonia fissa e mobile,
variazioni relative alla propria posizione giudiziaria, ecc.) possono
essere inviate oltre il termine di scadenza previsto per la
presentazione della domanda utilizzando esclusivamente il modello
rinvenibile tra gli Allegati al bando, secondo le modalita' nello
stesso indicate e trasmesse a mezzo e-mail all'indirizzo di posta
elettronica istituzionale persomil@persomil.difesa.it ovvero
all'indirizzo di posta certificata persomil@postacert.difesa.it, e
per conoscenza in aggiunta all'indirizzo r1d1s4@persomil.difesa.it.
Non saranno prese in considerazione le comunicazioni pervenute al
solo indirizzo r1d1s4@persomil.difesa.it. Non saranno, altresi',
prese in considerazione variazioni riguardanti l'omessa o
l'incompleta indicazione di titoli di merito e/o di preferenza
previsti dal presente decreto ancorche' posseduti entro i termini di
scadenza di cui al precedente art. 4, comma 1.
A tutti i messaggi di cui al presente comma dovra' comunque
essere allegata copia per immagine (file formato PDF o JPEG con
dimensione massima 3 Mb) di un valido documento di identita'
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.
2. I concorrenti che, successivamente alla presentazione della
domanda di partecipazione al concorso o ai concorsi d'interesse, sono
incorporati presso un Reparto/Ente militare devono informare il
competente ufficio del medesimo Reparto/Ente circa la partecipazione
al concorso. Detto ufficio provvedera' agli adempimenti previsti al
successivo art. 6.
3. L'Amministrazione Difesa ha facolta' di far regolarizzare le
domande che risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.
4. Resta a carico del candidato la responsabilita' circa
eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
comunicazioni da parte del medesimo di variazioni dell'indirizzo di
posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia mobile da
parte dei candidati.

                               Art. 6 


Adempimenti degli Enti/Reparti militari


1. Il sistema provvedera' a informare i Comandi/Reparti/Enti
d'appartenenza per i concorrenti militari in servizio ovvero i
competenti Centri Documentali (CEDOC), o i Dipartimenti Militari
Marittimi/Capitanerie di Porto o il Reparto Territoriale del Comando
Scuole / 3^ Regione Aerea ovvero il Reparto Personale del Comando
della 1^ Regione Aerea dell'Aeronautica per i concorrenti militari in
congedo, ovvero il Centro Nazionale Amministrativo del Comando
Generale dell'Arma dei Carabinieri, tramite messaggio all'indirizzo
di posta elettronica istituzionale (non PEC) indicato dal concorrente
in sede di compilazione della domanda, dell'avvenuta presentazione
della stessa da parte del personale alle rispettive dipendenze.
2. I suddetti enti, in base alle rispettive competenze, devono:
a) per il personale in servizio:
1) verificare se il candidato, alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso, e' in possesso dei requisiti prescritti al precedente art.
2, comma 2, lettere, a), b) e c). Se il candidato non risulta in
possesso dei predetti requisiti, gli stessi Comandi devono inviare
agli indirizzi di posta elettronica persomil@persomil.difesa.it o, in
alternativa, persomil@postacert.difesa.it, e per conoscenza a
r1d1s4@persomil.difesa.it il modello rinvenibile tra gli Allegati al
bando, debitamente compilato e corredato dal documento comprovante la
mancanza dei requisiti di cui trattasi, alla Direzione generale per
il personale militare, entro il 3° giorno successivo a quello di
scadenza del termine di presentazione delle domande. Non saranno
prese in considerazione le comunicazioni pervenute al solo indirizzo
r1d1s4@persomil.difesa.it;
2) compilare, per i soli militari in servizio nell'Esercito
che partecipano al concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera a), a cura delle competenti autorita' gerarchiche, il
previsto documento valutativo chiuso alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande indicando quale motivo della
compilazione: «partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la nomina a Maresciallo dell'Esercito anno 2017»;
3) nominare, con ordine del giorno del Comandante dell'Ente,
un'apposita Commissione interna (composta da Presidente, primo membro
e secondo membro) che rediga per ogni militare partecipante al/ai
concorso/i, la scheda di sintesi il cui modello e' rinvenibile tra
gli Allegati al bando avendo cura di riportare, tra l'altro, gli
estremi della documentazione valutativa in ordine cronologico
riferita a tutto il periodo di servizio prestato dal candidato
antecedentemente alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande. Per i candidati che prima di essere incorporati per
l'attuale servizio hanno ultimato una ferma volontaria e,
successivamente, sono stati posti in congedo, dovra' essere inserito
il giudizio riportato sull'estratto della documentazione di servizio
rilasciato al termine della ferma. Tale scheda di sintesi deve essere
firmata dalla Commissione interna e controfirmata dal Comandante
dell'Ente o suo delegato e dal candidato;
4) trasmettere, esclusivamente per i candidati ammessi agli
accertamenti/prove previsti ai successivi articoli 10, 11 e 12 i cui
nominativi saranno resi noti a cura della Direzione generale per il
personale militare, la rispettiva scheda di sintesi all'indirizzo di
posta elettronica persomil@persomil.difesa.it o, in alternativa a
quest'ultimo, persomil@postacert.difesa.it e per conoscenza a
r1d1s4@persomil.difesa.it utilizzando la lettera di trasmissione il
cui modello e' rinvenibile tra gli Allegati al bando. Non saranno
prese in considerazione le comunicazioni pervenute al solo indirizzo
r1d1s4@persomil.difesa.it. Una stampa di entrambe i documenti con gli
estremi della trasmissione (numero di protocollo, data di
trasmissione e firma digitale), dovra' essere affidata, in plico
chiuso sigillato, al militare convocato presso i Centri di Selezione
che avra' cura di consegnarla al personale preposto;
5) informare, in caso di trasferimento del candidato, il
nuovo ente di destinazione della partecipazione del militare al
concorso. L'Ente di nuova destinazione assumera' la competenza per
tutte le successive incombenze relative alla procedura concorsuale;
6) comunicare tempestivamente alla Direzione generale per il
personale militare ogni variazione riguardante la posizione del
candidato (trasferimento, instaurazione di procedimenti disciplinari
e penali, collocamento in congedo, ecc.).
b) per il personale in congedo:
1) nominare, con ordine del giorno del Comandante dell'ente,
un'apposita Commissione interna (composta da presidente, 1° membro e
2° membro) che rediga, per ogni militare in congedo di rispettiva
competenza partecipante al/ai concorso/i, l'estratto della
documentazione caratteristica e matricolare il cui modello e'
rinvenibile tra gli allegati al bando avendo cura di riportare, tra
l'altro, gli estremi della documentazione valutativa in ordine
cronologico riferita a tutto il periodo di servizio prestato dal
candidato antecedentemente alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande nonche' ogni altro dato matricolare
rilevante ai fini del concorso in relazione a quanto stabilito nelle
Appendici al presente bando. Tale scheda di sintesi deve essere
firmata dalla Commissione interna e controfirmata dal Comandante
dell'Ente o suo delegato;
2) trasmettere, esclusivamente per i candidati ammessi agli
accertamenti/prove previsti ai successivi articoli 10, 11 e 12 e i
cui nominativi saranno resi noti a cura della Direzione generale per
il personale militare, il suddetto estratto agli indirizzi di posta
elettronica persomil@persomil.difesa.it o, in alternativa a
quest'ultimo, persomil@postacert.difesa.it e, per conoscenza, a
r1d1s4@persomil.difesa.it, con lettera di trasmissione redatta
secondo il modello rinvenibile tra gli Allegati al bando, nei termini
che saranno indicati. Non saranno prese in considerazione le
comunicazioni pervenute al solo indirizzo r1d1s4@persomil.difesa.it.
3. Per semplificare le operazioni di gestione del flusso
automatizzato della posta in ingresso alla Direzione generale per il
personale militare, l'oggetto delle comunicazioni inviate ai sensi
del precedente comma 2 dovra' essere preceduto:
a) per i militari in servizio dalla stringa «1° ND EI» per il
concorso dell'Esercito, «1° ND MM» per il concorso della Marina
Militare e «1° ND AM» per il concorso dell'Aeronautica Militare;
b) per i militari in congedo dalla stringa «1° ND EI. C» per il
concorso dell'Esercito, «1° ND MM. C» per il concorso della Marina
Militare e «1° ND AM. C» per il concorso dell'Aeronautica Militare.

                               Art. 7 


Svolgimento dei concorsi


1. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a)
prevede l'espletamento delle seguenti fasi:
a) prova scritta per la verifica delle qualita' culturali e
intellettive;
b) prova di verifica dell'efficienza fisica;
c) accertamento dell'idoneita' psico-fisica;
d) accertamento dell'idoneita' attitudinale;
e) prova orale;
f) valutazione dei titoli di merito.
2. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b)
prevede l'espletamento delle seguenti fasi:
a) prova scritta per la verifica delle qualita' culturali e
intellettive;
b) accertamento dell'idoneita' psico-fisica;
c) accertamento dell'idoneita' attitudinale;
d) prove di verifica dell'efficienza fisica;
e) prova orale;
f) valutazione dei titoli di merito.
3. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c)
prevede l'espletamento delle seguenti fasi:
a) prova scritta per la verifica delle qualita' culturali e
intellettive;
b) accertamento dell'idoneita' psico-fisica;
c) accertamento dell'idoneita' attitudinale;
d) prova orale;
e) valutazione dei titoli di merito.
4. Per cio' che concerne le modalita' di svolgimento delle prove
saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 rinvenibili
negli Allegati e quelle indicate nelle Appendici al bando.
5. Saranno ammessi a sostenere le prove e gli accertamenti
successivi, secondo le sequenze sopra riportate, i soli concorrenti
giudicati idonei alla prova precedente, fatti salvi specifici casi di
ammissione con riserva, disciplinati nelle Appendici al bando.
Saranno esclusi dal prosieguo del concorso i candidati che
rinunceranno a sostenere le prove obbligatorie di concorso.
I concorrenti che, regolarmente convocati, non si presenteranno
nel giorno e nell'ora stabiliti per l'espletamento delle suddette
fasi concorsuali, saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi
dal concorso di interesse, quali che siano le ragioni dell'assenza,
comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, salvo quanto
disposto al precedente art. 1, comma 6.
Saranno previste riconvocazioni per concomitante svolgimento di
prove nell'ambito di altri concorsi indetti con il presente bando ai
quali i concorrenti hanno chiesto di partecipare e, per i militari,
per inderogabili esigenze di servizio. In tali ipotesi gli
interessati - per i militari in servizio i Comandi di appartenenza -
dovranno far pervenire un'istanza di nuova convocazione entro le ore
13,00 del quarto giorno feriale (sabato escluso) antecedente a quello
di prevista presentazione con in allegato copie per immagine, ovvero
in formato PDF, di un valido documento di identita' rilasciato da
un'Amministrazione dello Stato e della documentazione probatoria. La
riconvocazione, che potra' essere disposta solo compatibilmente con
il periodo di svolgimento delle prove stesse e nel rispetto delle
specifiche disposizioni di cui agli articoli successivi e nelle
Appendici al bando, avverra' mediante avviso inserito nell'area
privata della sezione comunicazioni del portale ovvero, per ragioni
organizzative, con messaggio di posta elettronica, posta elettronica
certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di
partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. Le istanze
dovranno essere inviate, per quanto di interesse, agli indirizzi di
posta elettronica di cui al precedente art. 5, comma 1. In ogni caso,
non saranno previste riconvocazioni per sostenere le prove
programmate in un'unica sessione d'esame a prescindere dalla causa
impeditiva rappresentata dal candidato.
6. I calendari di svolgimento delle prove concorsuali nonche'
eventuali modifiche delle sedi di svolgimento delle prove stesse
saranno resi noti mediante avviso - che avra' valore di notifica a
tutti gli effetti e per tutti i concorrenti - inserito nell'area
pubblica della sezione comunicazioni del portale ovvero, per ragioni
organizzative, con messaggio di posta elettronica, posta elettronica
certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di
partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. Tale avviso
sara' reso disponibile anche nel sito www.difesa.it mediante annuncio
inserito nella sezione comunicazioni del portale ovvero con le altre
modalita' sopra indicate; saranno altresi' resi noti gli esiti delle
prove. Sara' anche possibile chiedere informazioni al riguardo al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare
- Sezione Relazioni con il Pubblico - viale dell'Esercito, 186 -
00143 Roma - tel. 06/517051012 (mail: urp@persomil.difesa.it).
7. A mente dell'art. 580, comma 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, i concorrenti - compresi
quelli di sesso femminile che si sono trovati nelle condizioni di cui
all'art. 580, comma 2 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 - dovranno essere sottoposti agli
accertamenti e alle prove previste in data compatibile con quella
della formazione delle graduatorie generali di merito, fatte salve
ulteriori specifiche disposizioni di cui alle Appendici al bando.
8. Alle prove e agli accertamenti di cui ai precedenti commi i
concorrenti dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o di
altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia rilasciato
da un'Amministrazione dello Stato, in corso di validita'.
9. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove previste
per ciascun concorso di cui al precedente art. 1, comma 1 saranno a
carico dei concorrenti, rimanendo escluso qualsiasi intervento
dell'Amministrazione della Difesa per i candidati che risulteranno
sprovvisti di mezzi per i viaggi.
10. I concorrenti in servizio potranno fruire della licenza
straordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento delle
fasi concorsuali, nonche' al tempo strettamente necessario per il
raggiungimento della sede ove si svolgeranno tali fasi e per il
rientro nella sede di servizio.
11. I candidati incorporati in qualita' di volontari
successivamente alla data di presentazione della domanda di
partecipazione a uno o piu' concorsi dovranno informare per iscritto
il Reparto/Ente d'incorporamento circa l'inoltro della domanda di
partecipazione. Detti Reparti/Enti comunicheranno alla Direzione
generale per il personale militare l'avvenuta assunzione in forza dei
predetti candidati a mezzo e-mail agli indirizzi indicati nel
precedente art. 6, comma 2, lettera a), nn. 1) e 4).
12. L'Amministrazione non risponde di eventuale danneggiamento o
perdita di oggetti personali che i concorrenti lascino incustoditi
nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al presente
articolo.
13. Il Ministero della difesa provvedera' ad assicurare i
candidati per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante
il periodo di permanenza presso le sedi di svolgimento delle prove
d'esame.

                               Art. 8 


Commissioni


1. Nell'ambito di ciascun concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, con successivi decreti dirigenziali saranno nominate le
seguenti commissioni:
a) per il concorso di cui al precedente art. 1 comma 1, lettera
a):
1) Commissione esaminatrice per la prova scritta per la
verifica delle qualita' culturali e intellettive, la valutazione dei
titoli di merito, la prova orale e la formazione delle graduatorie di
merito;
2) Commissione per le prove di efficienza fisica;
3) Commissione per gli accertamenti dell'idoneita'
psico-fisica;
4) Commissione per l'accertamento dell'idoneita'
attitudinale;
b) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera b):
1) la Commissione esaminatrice per la prova scritta di
verifica delle qualita' culturali e intellettive, la valutazione dei
titoli di merito, la prova orale e la formazione delle graduatorie di
merito;
2) Commissione per l'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica;
3) Commissione per l'accertamento dell'idoneita'
attitudinale;
4) Commissione per le prove di verifica dell'efficienza
fisica;
c) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera c):
1) Commissioni esaminatrici per le prove scritte per le
verifiche delle qualita' culturali e intellettive, le valutazioni dei
titoli di merito, le prove orali e la formazione delle graduatorie di
merito;
2) Commissione per gli accertamenti dell'idoneita'
psico-fisica;
3) Commissione per l'accertamento dell'idoneita'
attitudinale.

                               Art. 9 


Prova scritta per la verifica delle qualita' culturali e intellettive


1. I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal
concorso, sono tenuti a presentarsi, senza attendere alcuna
convocazione, nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nel
calendario consultabile nell'area pubblica del portale, e nei siti
www.difesa.it, www.esercito.difesa.it, www.marina.difesa.it e
www.aeronautica.difesa.it, esibendo il messaggio di avvenuta
acquisizione della domanda, rilasciato al concorrente medesimo con le
modalita' di cui al precedente art. 4 del presente bando, ovvero
copia della stessa.
La prova si svolgera', a cura della competente Commissione, con
le modalita' e sui programmi di cui alle appendici al bando.
2. Sulla base dei punteggi conseguiti dai concorrenti nelle prove
scritte le competenti Commissioni provvederanno a formare le
graduatorie utili per individuare i concorrenti da ammettere a
sostenere le prove successive, entro i limiti numerici di cui alle
rispettive appendici al bando.
3. Il punteggio riportato nelle suddette prove sara' utile ai
fini della formazione delle graduatorie finali del concorso.

                               Art. 10 


Accertamento dell'idoneita' psico-fisica


1. I concorrenti, previa sottoscrizione della dichiarazione di
consenso informato all'effettuazione del protocollo diagnostico e di
informazione sul protocollo vaccinale previsto per il personale
militare secondo il modello rinvenibile tra gli allegati al bando,
saranno sottoposti, a cura delle competenti Commissioni, ad
accertamenti volti al riconoscimento dell'idoneita' psico-fisica al
servizio militare incondizionato quale Maresciallo/Capo di 3^ cl. in
servizio permanente in base alla normativa vigente per l'accesso alla
Forza Armata prescelta. L'idoneita' psico-fisica dei concorrenti
sara' definita tenendo conto del vigente elenco delle imperfezioni e
delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare,
delle direttive tecniche riguardanti l'accertamento delle
imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio
militare e criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti
giudicati idonei al servizio militare, approvate con il decreto
Mmnisteriale 4 giugno 2014, nonche' tenendo conto dei parametri
fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e
alla massa metabolicamente attiva, nei limiti previsti dall'art. 587
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90,
come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera c) del decreto del
Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 rilevati secondo
le prescrizioni fissate con la direttiva tecnica ed. 2016
dell'Ispettorato generale della sanita' Militare, di cui in premessa,
fatto salvo il rispetto di ulteriori disposizioni normative indicate
nelle appendici al bando. La facolta' di proporre istanza di
riconvocazione non e' prevista per il concorso di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettere a) e b) in quanto l'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica avra' luogo contestualmente alle prove di
efficienza fisica. Pertanto, eventuali istanze di riconvocazione, nei
casi e con le modalita' di cui al precedente art. 7, comma 5,
dovranno essere proposte all'atto della convocazione alle prove di
verifica efficienza fisica.
2. Le modalita' di espletamento dell'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica, la documentazione da portare al seguito - in originale
o in copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge -
all'atto della presentazione ai rispettivi enti di selezione e gli
accertamenti cui saranno sottoposti i candidati sono dettagliatamente
indicati nelle appendici al bando, nelle quali sono altresi'
prescritti i requisiti fisici necessari ai fini del conseguimento
dell'idoneita' nonche' i profili sanitari minimi. A pena di
esclusione, tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai
candidati dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie
pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio
sanitario nazionale. Sara' cura del concorrente produrre anche
l'attestazione - in originale o in copia resa conforme secondo le
modalita' stabilite dalla legge - della struttura sanitaria medesima
comprovante detto accreditamento.
3. Nei confronti dei concorrenti che in sede di visita saranno
riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente
insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risultera'
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa tale da lasciar
prevedere il possibile recupero dei requisiti in tempi contenuti, la
Commissione medica non esprimera' giudizio, ne' definira' il profilo
sanitario. Essa fissera' il termine entro il quale sottoporra' detti
concorrenti al previsto accertamento dell'idoneita' psico-fisica, per
verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica.
Tale termine non potra' superare:
a) Esercito: 30 giorni dalla data della 1^ visita;
b) Marina: 30 giorni dalla data della 1^ visita;
c) Aeronautica: 30 giorni dalla data della 1^ visita.
I concorrenti riconvocati ai sensi del presente comma che
risulteranno assenti al momento dell'inizio dell'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica saranno considerati rinunciatari e,
pertanto, esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, salvo
quanto disposto al precedente art. 1, comma 6. Non saranno previste
ulteriori riconvocazioni.
4. Per i concorrenti di sesso femminile, in caso di positivita'
del test di gravidanza, la Commissione medica competente non
procedera' all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e/o prove di
verifica dell'efficienza fisica e si asterra' dalla pronuncia del
giudizio, a mente dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo il quale lo stato di
gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare. Pertanto, nel caso di candidati
il cui stato di gravidanza sia stato accertato, la Direzione generale
per il personale militare procedera' a convocare gli stessi in altra
data compatibile con il completamento della procedura concorsuale,
entro il termine fissato per la definizione delle graduatorie finali
di ammissione ai corsi. Se in occasione della nuova convocazione il
temporaneo impedimento perdura, la preposta Commissione medica ne
dara' notizia alla citata direzione generale che escludera' il
candidato dal concorso per l'impossibilita' di procedere
all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente
bando.
5. Il giudizio espresso dalla suddetta Commissione medica e'
definitivo e sara' comunicato seduta stante. Per i concorrenti
giudicati idonei la Commissione medica provvedera' a definire il
profilo sanitario.

                               Art. 11 


Accertamento dell'idoneita' attitudinale


1. I partecipanti saranno sottoposti all'accertamento
dell'idoneita' attitudinale, a cura delle competenti Commissioni. Le
modalita' di espletamento dell'accertamento, la documentazione da
portare al seguito - in originale o in copia resa conforme secondo le
modalita' stabilite dalla legge - all'atto della presentazione ai
rispettivi enti di selezione e gli accertamenti cui saranno
sottoposti i candidati sono indicati nelle appendici al bando.
2. I concorrenti saranno sottoposti ad accertamenti finalizzati a
valutarne le qualita' attitudinali nonche' rispetto alle distinte
caratteristiche di impiego, il possesso delle capacita' e dei
requisiti necessari al fine di un positivo inserimento nelle Forze
Armate. Tali accertamenti saranno svolti secondo i criteri e le
modalita' indicati nelle appendici al bando.
3. Poiche' per i concorsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a)
e b) l'espletamento dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale e'
previsto contestualmente ad altre prove concorsuali, eventuali
istanze di riconvocazione, nei casi e con le modalita' di cui al
precedente art. 7, comma 5, dovranno essere rispettivamente proposte:
a) per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a),
all'atto della convocazione alle prove di verifica dell'efficienza
fisica;
b) per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b),
all'atto della convocazione all'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica.
4. Al termine dell'accertamento attitudinale, le Commissioni
esprimeranno, nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio
sull'idoneita', senza attribuzione di punteggio. Il giudizio espresso
dalle suddette commissioni e' definitivo e sara' comunicato seduta
stante.

                               Art. 12 


Prove di verifica dell'efficienza fisica


1. I partecipanti ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma
1, lettere a) e b) saranno sottoposti, a cura delle competenti
Commissioni, alle prove di verifica dell'efficienza fisica.
2. L'idoneita' fisica dei candidati al concorso di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera c) sara' valutata nell'ambito
dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale.
3. Le prove di verifica dell'efficienza fisica potranno prevedere
l'espletamento di esercizi obbligatori ovvero facoltativi. Il mancato
superamento degli esercizi facoltativi non determinera' l'esclusione
dal concorso.
4. Le modalita' di espletamento delle prove sono indicate nelle
appendici al bando.
5. I concorrenti regolarmente convocati dovranno presentarsi
muniti della documentazione, in originale o in copia resa conforme
secondo le modalita' stabilite dalla legge, indicata nelle rispettive
appendici del bando.
6. I concorrenti che lamentano postumi di infortuni
precedentemente subiti potranno portare al seguito ed esibire, prima
dell'inizio delle prove, idonea certificazione medica che sara'
valutata dalla Commissione per le prove di verifica dell'efficienza
fisica. Questa, sentito il dirigente del Servizio Sanitario o il suo
sostituto, adottera' le conseguenti determinazioni, eventualmente
autorizzando l'effettuazione delle prove in altra data. Allo stesso
modo, i concorrenti che prima dell'inizio delle prove accusano una
indisposizione, o che si infortunano durante l'esecuzione di uno
degli esercizi, dovranno immediatamente comunicarlo alla Commissione
la quale adottera' le conseguenti determinazioni.
Al di fuori dei casi summenzionati, non saranno prese in
considerazione richieste di differimento o di ripetizione delle prove
di verifica dell'efficienza fisica.
7. I concorrenti che, nei casi di cui ai precedenti commi 5 e 6,
otterranno dalla Commissione l'autorizzazione al differimento
dell'effettuazione delle prove di verifica dell'efficienza fisica,
saranno convocati, mediante avviso inserito nell'area privata della
sezione comunicazioni del portale ovvero per ragioni organizzative,
con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se
dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione) o con
lettera raccomandata o telegramma o, ove possibile, mediante notifica
diretta agli interessati, per sostenere tali prove in altra data. La
data di riconvocazione dovra', in ogni caso, essere compatibile con
il calendario di svolgimento delle prove di verifica dell'efficienza
fisica o, nel caso del concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera
c), con il calendario di svolgimento dell'accertamento attitudinale.
8. I concorrenti riconvocati ai sensi del presente comma che
risulteranno assenti al momento dell'inizio delle prove di verifica
dell'efficienza fisica ovvero che saranno impossibilitati a sostenere
le prove a causa di indisposizione o infortunio, saranno considerati
rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso, qualunque siano le
ragioni, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, salvo
quanto disposto al precedente art. 1, comma 6. Non saranno previste
ulteriori riconvocazioni.
9. L'esito delle prove di verifica dell'efficienza fisica sara'
comunicato seduta stante.

                               Art. 13 


Prova orale


1. I concorrenti risultati idonei al termine delle prove
concorsuali di cui ai precedenti articoli, prima della valutazione
dei titoli di merito, saranno ammessi a sostenere la prova orale.
2. La prova si svolgera', a cura della competenti Commissioni
esaminatrici, con le modalita' e sugli argomenti previsti dai
programmi riportati nelle appendici al bando.

                               Art. 14 


Titoli di merito


1. Le Commissioni esaminatrici ai fini della formazione della
graduatoria finale valuteranno i titoli di merito secondo le
modalita' di cui alle appendici al bando.

                               Art. 15 


Graduatorie di merito


1. Le graduatorie di merito dei concorsi di cui al precedente
art. 1, comma 1 saranno formate dalle rispettive commissioni
esaminatrici, secondo le modalita' di cui alle appendici al bando. Le
graduatorie di merito saranno approvate con decreti dirigenziali.
2. Nei predetti decreti si terra' conto delle riserve di posti
previste per ciascun concorso e, a parita' di merito, si
applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
3. Saranno dichiarati vincitori, salvo quanto disposto al
precedente art. 1, comma 4, i concorrenti che si collocheranno
utilmente nelle graduatorie finali di merito.
4. I decreti di approvazione delle graduatorie finali di merito
saranno pubblicati nel portale e nel sito www.difesa.it

                               Art. 16 


Documentazione amministrativa


1. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie finali di
merito relative ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1
riceveranno da parte della Direzione generale per il personale
militare apposita comunicazione inserita nell'area privata e pubblica
del portale secondo quanto stabilito al precedente art. 5,
consultabile anche nel sito www.difesa.it, e dovranno presentare la
seguente documentazione:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
nella quale risulti:
1) il godimento dei diritti civili e politici;
2) di non essere in atto imputati in procedimenti penali per
delitti non colposi e di non essere stati sottoposti a misure di
prevenzione;
b) certificato attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh
rilasciato da struttura sanitaria pubblica.
2. I medesimi candidati saranno, inoltre, sottoposti alle
vaccinazioni obbligatorie previste dalla normativa sanitaria in
ambito militare per il servizio in Patria e all'estero e, pertanto,
dovranno presentare:
a) il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle
eventuali vaccinazioni effettuate per turismo e per attivita'
lavorative pregresse;
b) in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio
degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite.

                               Art. 17 


Accertamento dei requisiti


1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 2 del presente bando, la Direzione generale per il personale
militare provvedera' a effettuare idonei controlli sulla veridicita'
delle dichiarazioni rese nonche' a richiedere alle Amministrazioni
Pubbliche e agli Enti competenti la conferma di quanto dichiarato dal
candidato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle
dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte. Il certificato
generale del casellario giudiziale sara' acquisito d'ufficio.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma 1 emerga la mancata veridicita' del contenuto della
dichiarazione resa, il dichiarante decadra' dai benefici
eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera.

                               Art. 18 


Nomina


1. I concorrenti di cui all'art. 15, comma 3, saranno nominati
Maresciallo in servizio permanente dell'Esercito, Capo di 3^ classe
della Marina Militare e Maresciallo di 3^ classe dell'Aeronautica
Militare con l'anzianita' assoluta nel grado stabilita nel relativo
decreto dirigenziale di nomina. Gli stessi saranno iscritti in ruolo
dopo i Marescialli che hanno frequentato il corso di formazione e di
specializzazione di cui all'art. 760, comma 1 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66 e comunque prima di quelli che hanno frequentato
il corso di qualificazione di cui al comma 1-bis, del medesimo
articolo, iscritti in ruolo nello stesso anno.
2. Il conferimento della nomina e' subordinato all'accertamento,
anche successivo alla nomina stessa, del possesso dei requisiti della
condotta e delle qualita' morali di cui all'art. 2 del presente
bando.
3. I vincitori assumeranno servizio con riserva dell'accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento
del corso applicativo di cui al successivo comma 4.
4. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo di
durata non superiore a un anno accademico, con le modalita' stabilite
per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) dallo Stato
Maggiore dell'Esercito, per il concorso di cui all'art. 1, comma 1,
lettera b) dal Comando Scuole della Marina Militare e per il concorso
di cui all'art. 1, comma 1 lettera c) dal Comando delle Scuole
A.M./Comando 3^ Regione Aerea.
5. All'atto della presentazione al corso, i Marescialli/Capi di
3^ classe dovranno contrarre una ferma di cinque anni decorrente
dalla data di inizio del corso medesimo. Il rifiuto di sottoscrivere
la ferma comportera' la revoca della nomina. Detti Marescialli
saranno sottoposti a visita di incorporamento e in tale sede, nel
caso non vi abbiano provveduto in sede di accertamento dell'idoneita'
psico-fisica, dovranno produrre il referto analitico attestante
l'esito del dosaggio quantitativo del glucosio 6-fosfato-deidrogenasi
(G6PD), eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale
enzimatica, rilasciato entro trenta giorni dalla data di ammissione
ai corsi da strutture sanitarie pubbliche. Inoltre, saranno
sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie previste dalla normativa
sanitaria in ambito militare per il servizio in Patria e all'estero.
A tal fine, dovranno presentare all'atto dell'incorporamento:
il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle
eventuali vaccinazioni effettuate per turismo e per attivita'
lavorative pregresse;
in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio
degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite.
6. La mancata presentazione al corso applicativo comportera' la
decadenza dalla nomina, ai sensi dell'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
7. Nei concorsi di cui al presente bando, se alcuni dei posti
messi a concorso risultano scoperti per rinuncia o decadenza, la
Direzione generale per il personale militare puo' autorizzare
altrettante ammissioni ai corsi stessi secondo l'ordine della
graduatoria entro 1/12 della durata del corso stesso ai sensi
dell'art. 643, comma 4 del decreto legislativo n. 66/2010.
8. Il concorrente di sesso femminile nominato Maresciallo
dell'Esercito Italiano, Capo di 3^ classe della Marina Militare e
Maresciallo di 3^ classe dell'Aeronautica Militare, in quanto
dichiarato vincitore che, trovandosi nelle condizioni previste
dall'art. 1494 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non
possa frequentare o completare il corso applicativo, sara' rinviato
d'ufficio al corso successivo.
9. Nei confronti dei Marescialli che supereranno il corso
applicativo, la riserva di cui al precedente comma 3 verra' sciolta e
l'anzianita' relativa verra' rideterminata in base alla media del
punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello
conseguito nella graduatoria di fine corso.
10. Coloro che non supereranno o non porteranno a compimento il
corso applicativo, se provenienti dalla vita civile saranno collocati
in congedo illimitato, se provenienti dal personale in servizio
saranno restituiti ai ruoli di provenienza. In quest'ultimo caso il
periodo di durata del corso sara' computato per intero ai fini
dell'anzianita' di servizio.
11. Ai Marescialli, una volta ammessi alla frequenza del corso
applicativo, e ai concorrenti idonei non vincitori potra' essere
chiesto di prestare il consenso all'essere presi in considerazione ai
fini di un eventuale successivo impiego presso gli Organismi di
Informazione e Sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124,
previa verifica del possesso dei requisiti.
12. Gli Ufficiali, i Sottufficiali e i Graduati in servizio o in
congedo, nonche' il personale appartenente alle Forze di Polizia o ai
Corpi Armati dello Stato, potranno accedere alla frequenza del corso
previa rinuncia al grado e alla qualifica rivestiti all'atto
dell'ammissione al corso stesso con la conseguente cancellazione dai
rispettivi ruoli di provenienza.
13. Gli Ufficiali in ferma prefissata o rafferma, se dimessi dal
predetto corso, possono essere reintegrati, a domanda o d'ufficio,
nel grado. Allo stesso modo il personale dei ruoli Sergenti e
Volontari di Truppa in servizio permanente, sara' reintegrato nel
grado, ferme restando le dotazioni organiche stabilite dalla legge, e
il tempo trascorso presso la scuola sara' computato nell'anzianita'
di grado.
14. Il personale di Truppa in ferma prefissata o rafferma, se
dimesso dal corso puo' essere reimpiegato, previa sottoscrizione di
assenso, nei Reparti/Enti di provenienza, nei limiti delle
consistenze organiche, sempre che non siano scaduti i limiti
temporali della ferma prefissata originariamente contratta. Lo stesso
e' reintegrato nel grado precedentemente rivestito e il periodo
trascorso presso il relativo Istituto di Formazione a cui ha avuto
accesso e' computato nella ferma o rafferma.
15. Durante la frequenza del corso ai frequentatori competono, se
piu' favorevoli, gli assegni del grado rivestito all'atto
dell'ammissione ai corsi.

                               Art. 19 


Esclusioni


1. La Direzione generale per il personale militare puo', con
provvedimento del direttore generale o autorita' da lui delegata,
escludere in ogni momento dal concorso i concorrenti ritenuti non in
possesso dei prescritti requisiti di cui ai precedenti articoli,
ovvero dalla frequenza del corso, se il difetto dei requisiti sara'
accertato dopo l'incorporazione presso il relativo Istituto di
formazione.

                               Art. 20 


Trattamento dei dati personali


1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti presso la Direzione generale per il personale militare - I
Reparto - 1^ Divisione per le finalita' di gestione del concorso e
saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego
per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. La comunicazione di tali dati e' obbligatoria ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione e per la valutazione dei
titoli. Le medesime informazioni potranno essere comunicate
unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate
allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica o
di impiego del candidato, agli Enti previdenziali.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo, tra i quali il diritto d'accesso ai dati che lo
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi per motivi
legittimi al loro trattamento.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
direttore generale per il personale militare, titolare del
trattamento, che nomina responsabile dei dati personali, ognuno per
la parte di propria competenza:
a) i Comandanti degli Istituti/Centri di Selezione delegati
dalla Direzione generale per il personale militare;
b) i Presidenti delle commissioni di concorso;
c) il Direttore della 1^ Divisione della Direzione generale per
il personale militare.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Gen. D. c.(li.) Paolo Gerometta

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