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UNIVERSITA' DI URBINO "CARLO BO"

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di funzionario
tecnico - ottava qualifica funzionale dell'area funzionale
tecnico-scientifica, presso l'osservatorio sismico.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.76 del 24/9/1999
Ente:UNIVERSITA' DI URBINO "CARLO BO"
Località:Urbino  (PU)
Codice atto:099E7589
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:1
Scadenza:24/10/1999
Tags:Tecnici

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
Veduto lo statuto vigente dell'Universita', approvato con regio
decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e le successive modifiche;
Veduto lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, le
successive modifiche, ed il relativo regolamento di esecuzione;
Veduta la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970,
n. 1077;
Veduta la legge 25 ottobre 1977, n. 808;
Veduta la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Veduta la legge 27 febbraio 1980, n. 38;
Veduta la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24
settembre 1981;
Veduto il decreto del Ministero della pubblica istruzione 20 maggio
1983, e le successive modifiche;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1987;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre
1987, n. 567;
Veduta la legge 23 agosto 1988, n. 370
Veduta la legge 27 gennaio 1989, n. 25;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n.
319;
Veduta la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Veduto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e le
successive modifiche;
Veduto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica in data 20 dicembre 1993;
Veduto il decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487;
Veduti i contratti collettivi nazionale di lavoro del comparto
universita' sottoscritti in data 21 maggio 1996 e 5 settembre 1996;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996,
n. 693;
Veduta la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
Veduta la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche ed
integrazioni;
Veduta la delibera del consiglio di amministrazione
dell'Universita' degli studi di Urbino in data 29 giugno 1999;
Decreta:
Art. 1.
E' indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di funzionario tecnico in prova (ottava qualifica funzionale)
dell'area funzionale tecnico-scientifica presso l'osservatorio
sismico dell'Universita' degli studi di Urbino.

                               Art. 2.
Il titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso e' il
diploma di laurea in fisica o in ingegneria elettronica o in
ingegneria elettrotecnica. Ai sensi dell'art. 84, terzo comma, della
legge n. 312/1980 si prescinde dal titolo di studio suddetto per il
personale della qualifica immediatamente inferiore in servizio da
almeno cinque anni senza demerito

                               Art. 3.
Possono partecipare al concorso coloro che abbiano compiuto i
diciotto anni di eta'.

                               Art. 4.
Per essere ammessi al concorso e' necessario presentare all'ufficio
del personale non docente dell'Universita' degli studi di Urbino, via
Saffi n. 2, entro il termine di trenta giorni che decorre dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, la domanda redatta su carta
semplice indirizzata al magnifico rettore dell'Universita' degli
studi di Urbino. La domanda di ammissione al concorso si considera
prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento entro il termine indicato, a tal fine fa fede
il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
La domanda, oltre al nome e cognome, dovra' contenere l'indicazione
del preciso domicilio, eletto ai fini del concorso, del concorrente.
Il candidato dovra' inoltre dichiarare sotto la sua personale
responsabilita' ed a pena di esclusione dal concorso:
a) la data ed il luogo di nascita;
b) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai
cittadini italiani i soggetti appartenenti alla Unione europea);
c) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
d) di non aver riportato condanne penali ovvero, in caso contrario,
la indicazione delle condanne stesse;
e) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;
f) il possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione
della Universita' e della data in cui il titolo stesso e' stato
conseguito. I candidati che partecipano ai sensi dell'art. 84, terzo
comma, della legge n. 312/1980, debbono dichiarare, in mancanza del
prescritto titolo di studio, di essere in servizio da almeno cinque
anni senza demerito nella qualifica immediatamente inferiore;
g) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche
amministrazioni, con l'indicazione delle cause di risoluzione dei
rapporti stessi;
h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso
una pubblica amministrazione, ne' dichiarato decaduto ai sensi
dell'art. 127, lettera d), del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
i) l'idoneita' fisica all'impiego.
I candidati dovranno inoltre dichiarare gli eventuali titoli di
preferenza da considerare in caso di pari merito.
Le categorie di cittadini che hanno diritto alla preferenza a
parita' di merito sono le seguenti:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati e invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati e invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati e invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel
settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico;
19) gli invalidi e i mutilati civili;
20) i militari volontari delle forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che il
candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta' anagrafica.
La firma in calce alla domanda non dovra' essere autenticata.
I titoli ed i requisiti richiesti per ottenere l'ammissione al
concorso debbono essere posseduti da data anteriore alla scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda.
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di
partecipazione al concorso, ai sensi degli articoli 10 e 12 della
legge 31 dicembre 1996, n. 675, saranno trattati per le finalita' di
gestione della procedura concorsuale e dell'eventuale procedimento di
assunzione in servizio.

                               Art. 5.
Questa Universita' dara' notizia mediante raccomandata del luogo,
del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove d'esame.
Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di
riconoscimento: tessera postale o carta d'identita' o passaporto o
porto d'armi o patente di guida.

                               Art. 6.
Ai titoli scientifici, accademici e professionali la commissione
riservera' un punteggio complessivo non superiore a 30/90.
I titoli valutabili ed il relativo punteggio sono i seguenti:
a) titoli di servizio: fino ad un massimo di punti 10/30;
b) pubblicazioni: fino ad un massimo di punti 10/30;
c) altri titoli (specializzazioni, borse di studio, diplomi ecc.):
fino ad un massimo di punti 10/30.
Contestualmente alla presentazione della domanda di ammissione al
concorso, debbono essere allegati in originale o in fotocopia
autenticata in regola con le vigenti disposizioni sul bollo o con
dichiarazione sostitutiva di autentica, eventuali titoli di studio,
di servizio, professionali ai fini della valutazione. Non e' comunque
ammesso far riferimento a documentazione gia' depositata a qualsiasi
titolo presso questa Universita' o ad altre amministrazioni o a
documenti allegati a domande di partecipazione ad altri concorsi.
La valutazione dei titoli sara' effettuata dalla commissione
esaminatrice, previa indicazione dei criteri, dopo le prove scritte e
prima della correzione dei relativi elaborati.

                               Art. 7.
Gli esami, a cui la commissione riservera' punti 60/90,
consisteranno in:
a) prima prova scritta: concetti generali di fisica della terra
solida; principali teorie tettoniche e legami con la geodinanica
(cenni); concetti generali di sismologia; onde elastiche di volume
longitudinali e trasversali; onde superficiali; onde anelastiche;
grandezze fisiche coinvolte nel fenomeno di propagazione ondosa nei
solidi elastici; parametri caratterizzanti un'onda da un punto di
vista matematico; fenomeni di riflessione e di rifrazione in presenza
di discontinuita'; onde d'urto e fenomeni non lineari; onde in mezzi
anelastici; concetti generali di sismica; prospezioni sismiche;
b) seconda prova scritta: generalita' sulle scale temporali dei
diversi fenomeni sismici; rilevatori di spostamento, velocita' ed
accelerazione; sismometri e sismografi; sismogrammi; lettura ed
interpretazione di un sismogramma; parametri caratteristici di un
fenomeno sismico; scale di intensita' di un sisma; funzionamento ed
organizzazione tecnica di una stazione sismica; stazioni mobili; reti
sismiche (locali, regionali, nazionali, transnazionali); la rete
sismica nazionale ed il suo network; uso delle reti sismiche per
analisi a fenomeni sismici e monitoraggio del territorio; concetti
generali di statistica; concetti generali di data acquisition e di
data analysis in sismologia; trasduzione, trasmissione ed
archiviazione di segnali sismici; generalita' sull'uso di tecniche
informatiche per archiviazione e recupero di dati; analisi spettrale
e densita' di potenza per singoli segnali e per una serie temporale;
funzioni di trasferimento e banda passante per un sistema di
rivelazione/traduzione/acquisizione;
c) prova orale: la prova orale consistera' nella discussione delle
prove scritte svolte dal candidato. Il programma e' pertanto
costituito congiuntamente dai programmi indicati per le due prove
scritte.
Lingua straniera: e' richiesta la conoscenza (livello scolastico)
di una lingua straniera a scelta tra inglese e francese. E' richiesta
la conoscenza della terminologia tecnico-scientifica internazionale
(prevalentemente in lingua inglese) di uso corrente in sismologia.
Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano
riportato in ciascuna prova scritta una valutazione di almeno 21/30 o
equivalente. La prova orale si intende superata con una votazione di
almeno 21/30 o equivalente.

                               Art. 8.
I candidati saranno immessi in graduatoria in base al punteggio
ottenuto nella votazione complessiva che e' determinata sommando il
punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti
riportati nelle prove scritte ed il voto ottenuto nella prova orale.
In caso di pari merito i candidati saranno immessi in graduatoria
in base ai titoli di preferenza indicati nella domanda di cui
all'art. 4.

                               Art. 9.
La commissione giudicatrice e' nominata e composta nel rispetto
delle vigenti disposizioni tenuto conto anche di quanto disposto
dall'art. 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.

                              Art. 10.
Il candidato dichiarato vincitore sara' invitato a stipulare, ai
sensi dell'art. 16 del Contratto collettivo di lavoro del personale
tecnico ed amministrativo del comparto Universita', un contratto
individuale finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro a
tempo indeterminato.
Il vincitore sara' invitato a presentare, nel termine di trenta
giorni dalla data della relativa comunicazione, i seguenti documenti:
1) estratto dell'atto di nascita;
2) certificato di cittadinanza italiana o titolo che da' luogo alla
equiparazione;
3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) certificato generale del casellario giudiziario;
5) originale del diploma del titolo di studio o una copia
autentica, o il documento rilasciato dalla competente autorita'
scolastica in sostituzione del diploma, ovvero la documentazione
relativa al possesso del requisito di ammissione;
6) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico
provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti
che il candidato e' di sana e robusta costituzione fisica ed esente
da difetti o imperfezioni che possano menomare l'attitudine fisica
all'impiego per il quale ha concorso. Qualora il candidato sia
affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione
e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio
suddetto. Tale documento deve anche attestare che e' stato eseguito
l'accertamento sierologico del sangue. L'Universita' ha facolta' di
sottoporre a visita medica di controllo il vincitore di concorso in
base alla normativa vigente;
7) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio
matricolare o certificato di esito di leva nel caso che il candidato
sia stato dichiarato riformato o rivedibile;
8) dichiarazione in carta semplice attestante se l'aspirante
ricopra o meno altri incarichi retribuiti alle dipendenze dello
Stato, di enti pubblici e di aziende private o se fruisca comunque di
redditi da lavoro subordinato e, in caso affermativo, relativa
opzione; detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni
concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego
e deve essere rilasciata anche se negativa;
I documenti suddetti dovranno essere conformi alle leggi sia per
quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.
Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4) e 6) dovranno essere, inoltre, di
data non anteriore di sei mesi rispetto a quella del rilascio ai
sensi dell'art. 2 della legge n. 127/1997.
I certificati di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 7), inoltre,
potranno essere sostituiti da apposita autodichiarazione da parte del
vincitore su idoneo modulo fornito dall'amministrazione.

                              Art. 11.
Decade dal diritto alla nomina colui che, regolarmente invitato,
non produce la documentazione di cui all'art. 10. Decade dalla nomina
colui che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il
termine fissato nel contratto di lavoro.

                              Art. 12.
L'Universita' non assume alcuna responsabilita' per il caso di
dispersione di comunicazioni dipendente da: inesatta indicazione del
recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo, da eventuali disguidi
postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Universita' o
comunque imputabili a fatto di terzi a caso fortuito o forza
maggiore.

                              Art. 13.
Al vincitore del concorso ammesso all'impiego sara' corrisposto il
trattamento economico previsto dal vigente Contratto collettivo
nazionale di lavoro corrispondente all'ottavo livello
retributivo-funzionale nel quale sara' inquadrato ai sensi di quanto
disposto dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, e dalle successive
modifiche, oltre agli assegni spettanti a norma delle vigenti
disposizioni.
Urbino, 12 agosto 1999
Il rettore: Bo
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