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UNIVERSITA' DI MESSINA
Selezione, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria
di merito di unita' di personale idoneo per la stipula di contratti
di prestazioni professionali a tempo determinato e parziale per
l'insegnamento nei laboratori linguistici del Centro linguistico
dell'ateneo messinese (C.L.A.M.).
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.56 del 18/7/2000 |
Ente: | UNIVERSITA' DI MESSINA |
Località: | Messina (ME) |
Codice atto: | 000A6586 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 17/8/2000 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Vista la legge 16 aprile 1962, n. 230;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Visto il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri
30 marzo 1989, n. 127;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare
l'art. 5;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, modificato con decreto del Presidente della Repubblica
30 ottobre 1996, n. 693;
Visto il C.C.N.L. del comparto universita' sottoscritto il
21 maggio 1996;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed in particolare
l'art. 51;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, ed in particolare l'art. 2
comma 9;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403 - Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della
legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle
certificazioni amministrative;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri
n. 1.1.26/10888/9.84 del 5 febbraio 1999, attuazione del decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403;
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina;
Visto il regolamento del Centro linguistico dell'ateneo messinese
(C.L.A.M.) approvato con decreto rettorale 9 aprile 1999, n. 61;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione nell'adunanza
del 30 ottobre 1998;
Vista la delibera del comitato tecnico scientifico del C.L.A.M.
nell'adunanza del 4 aprile 2000;
Vista la nota del direttore del C.L.A.M. del 5 aprile 2000;
Vista la nota del segretario amministrativo del 31 maggio 2000
prot. n. 46/CLAM/00;
Ravvisata la necessita' di indire una selezione pubblica per la
formazione di una graduatoria di merito di unita' di personale idoneo
per la stipula di contratti di prestazioni professionali a tempo
determinato e parziale per l'insegnamento nei laboratori linguistici
del Centro linguistico dell'ateneo messinese (C.L.A.M.).
Decreta:
Art. 1.
Natura del procedimento
E' indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la
formazione di una graduatoria di merito di unita' di personale idonee
per la stipula di contratti di prestazioni professionali a tempo
determinato e parziale per l'insegnamento nei laboratori linguistici
del Centro linguistico dell'Ateneo messinese (C.L.A.M.).
I contratti avranno ad oggetto moduli di 80 ore ciascuno
rinnovabili immediatamente per una sola volta a discrezione del
C.L.A.M., per il compenso lordo di L. 75.000/ora per seguenti corsi:
lingua inglese:
livello elementare;
livello intermedio;
livello post- intermedio;
livello avanzato;
settore scientifico;
settore economico;
settore giuridico-politico;
operatori del settore turistico;
lingua francese:
livello elementare;
livello intermedio;
livello post-intermedio;
livello avanzato;
settore economico;
settore giuridico-politico;
operatori del settore turistico;
lingua spagnola:
livello elementare;
livello intermedio;
livello post-intermedio;
livello avanzato;
settore economico;
settore giuridico-politico;
operatori del settore turistico;
lingua tedesca:
livello elementare;
livello intermedio;
settore giuridico-politico;
operatori del settore turistico.
Art. 2.
Requisiti per l'ammissione
Per l'ammissione alla selezione di cui all'art. 1 e' richiesto il
possesso dei seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana, ovvero di uno degli Stati membri
dell'Unione europea. Sono equiparati ai cittadini italiani, gli
italiani non appartenenti alla Repubblica;
2) eta' non inferiore agli anni 18;
3) idoneita' fisica all'impiego; l'amministrazione ha facolta'
di sottoporre a visita medica di controllo i candidati, in base alla
normativa vigente;
4) titolo di studio: diploma di laurea. Si terra' conto di
eventuali equipollenze disposte dalla normativa vigente.
Per coloro che hanno conseguito il titolo di studio all'estero e'
richiesto il possesso di un titolo di studio riconosciuto
equipollente a quello suindicato, in base ad accordi internazionali
ovvero con le modalita' di cui all'art. 332 del testo unico 31 agosto
1933, n. 1592, alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di partecipazione alla selezione. Tale
equipollenza dovra' risultare da idonea certificazione rilasciata
dalle competenti autorita';
5) avere il godimento dei diritti politici;
6) essere in regola con le leggi sul reclutamento militare (per
i cittadini italiani).
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, devono
possedere, ai fini dell'accesso ai posti della Pubblica
amministrazione, i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli stati di
appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione alla selezione.
A pena di esclusione, i candidati dovranno specificare nella
domanda il corso per il quale intendono partecipare (il corso di
lingua inglese o francese o spagnola o tedesca).
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati
decaduti da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, primo comma,
lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Questa amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Art. 3.
Domande e termini di presentazione
Le domande di ammissione redatte in carta semplice secondo lo
schema (Allegato A) dovranno essere indirizzate al direttore
amministrativo - Universita' degli Studi di Messina, piazza
Pugliatti, 1 - 98100 Messina, entro e non oltre il termine perentorio
di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello della
pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami". Il
bando e' consultabile sul sito internet di questa Universita'
www.unime.it alla url http://ww2.unime.it/concorsi
> Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito dal
presente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
Le domande di ammissione dovranno essere redatte secondo lo
schema allegato e compilato in ogni loro parte.
Verranno esclusi dalla selezione gli aspiranti le cui domande non
contengono tutte le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di
ammissione.
Unitamente alla domanda di partecipazione alla selezione, i
candidati dovranno presentare i documenti in carta semplice
comprovanti il possesso dei titoli di cui chiedono la valutazione ai
sensi del successivo articolo 5; in caso contrario essi non possono
essere oggetto di valutazione.
Tali titoli possono essere prodotti in originale, in copia
autenticata ovvero in copia autenticata conforme all'originale
mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi
dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 403.
Non e' consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni a
qualsiasi titolo gia' presentati a questa Universita'.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge del
5 febbraio 1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta in
relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario, nonche'
l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per poter sostenere le
prove specificate nel presente bando.
Art. 4.
Commissione giudicatrice
La commissione esaminatrice sara' nominata e composta ai sensi
delle vigenti disposizioni.
La commissione alla prima riunione, stabilisce i criteri e le
modalita' di valutazione dei titoli e delle prove d'esame da
formalizzare nei relativi verbali, al fine assegnare i punteggi
attribuiti rispettivamente ai titoli e dalle singole prove.
Art. 5.
Valutazione dei titoli
Per la formulazione della graduatoria di merito saranno ammessi i
titoli sotto indicati, con i punteggi di seguito precisati:
a) titoli scientifici: fino ad un massimo di punti 10, la
ripartizione del punteggio per i titoli scientifici e
l'individuazione degli stessi (pubblicazioni, articoli su riviste
nazionali o internazionali, tesi di laurea, di dottorato, di scuola
di specializzazione) e' riservata alla commissione.
I lavori redatti in collaborazione possono essere considerati
come titoli utili ove sia possibile individuare l'apporto dei singoli
autori, in modo che siano valutabili a favore del candidato per la
parte che lo riguarda;
b) titoli di studio relativi al settore linguistico, conseguiti
a seguito di esami finali: dottorati, Ph. D., corsi abilitanti e
simili: fino ad un massimo di punti 10,
la ripartizione del punteggio dei titoli di studio e' riservato alla
commissione;
c) altri titoli: periodi di perfezionamento all'estero,
esperienze di insegnamento in Italia e all'estero, corsi di
aggiornamento e seminari, frequenze di scuole di specializzazione o
dottorato senza avere conseguito il titolo di studio: fino ad un
massimo di punti 10.
La ripartizione del punteggio per gli altri titoli e' parimenti
riservata alla commissione.
Il risultato della valutazione di titoli sara' reso noto agli
interessati mediante affissione all'albo dell'universita' e della
sede degli esami prima dell'effettuazione delle prove d'esame.
Art. 6.
Prova d'esame
Le prove consistono:
a) in una prova pratica-orale consistente in una lezione su un
argomento, previa estrazione a sorte da parte del candidato su tre
argomenti predisposti dalla Commissione; tale estrazione sara'
effettuata almeno 24 ore prima dell'effettuazione della prova;
b) una prova pratica di informatica concernente l'uso di
Windows 98, Office 2000.
Saranno giudicati idonei i candidati che avranno conseguito
almeno il punteggio minimo di 21/30 in ognuna delle prove di cui
sopra.
Art. 7.
Comunicazioni dei candidati
Il diario della prova sara' comunicato ai singoli candidati
almeno quindici giorni prima dell'inizio della prova medesima
mediante raccomandata a.r.
L'amministrazione non assume responsabilita' per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
I candidati sono ammessi alla selezione con riserva.
L'Amministrazione puo' disporre in qualsiasi momento, con proprio
provvedimento motivato, anche successivamente allo svolgimento delle
prove d'esame, l'esclusione dalla selezione stessa. L'esclusione
verra' comunicata all'interessato.
Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame i candidati
dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti
documenti di riconoscimento in corso di validita':
a) fotografia recente, con firma autenticata dal sindaco o da
un notaio;
b) tessera personale di riconoscimento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, e successive
modificazioni e integrazioni;
c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o
passaporto o carta d'identita'.
Art. 8.
Formulazione e approvazione della graduatoria di merito
La graduatoria di merito e' formata secondo l'ordine dei punti
della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con
l'osservanza a parita' di punti dei titoli di preferenza, previsti
dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, e successive modificazioni (allegato B). Tali titoli di
preferenza vanno indicati dal candidato sulla domanda di
partecipazione.
Pertanto, i concorrenti che abbiano superato la prova dovranno
far pervenire, alla ripartizione I personale ed affari generali -
Universita' degli Studi di Messina, piazza Pugliatti, 1 - 98100
Messina, entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti
dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova, i
documenti in carta semplice, in originale o copia autenticata,
attestanti il possesso dei titoli di preferenza a parita' di
valutazione, gia' indicati nella domanda, dai quali risulti altresi'
il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione della domanda di ammissione alla selezione.
La graduatoria di merito e' approvata con decreto del Direttore
amministrativo ed e' immediatamente efficace.
La graduatoria e' pubblicata all'albo dell'Universita' degli
studi di Messina. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante
avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª serie speciale "Concorsi ed Esami", e dalla data di
pubblicazione di detto avviso decorre il termine per eventuali
impugnative.
Art. 9.
Costituzione rapporto di lavoro
Approvata la graduatoria come indicato nel precedente art. 8,
l'amministrazione procedera' alla stipula dei contratti individuali
di prestazione professionale per la durata di 80 ore secondo le
esigenze di assistenza tecnica nei laboratori linguistici del Centro
linguistico dell'Ateneo messinese.
In tale contratto sono indicati: la tipologia del rapporto di
lavoro, la data di inizio del rapporto di lavoro, mansioni e funzioni
e la retribuzione.
L'assunzione viene effettuata a termine e al di fuori della
dotazione organica d'Ateneo.
La relativa spesa gravera' sui fondi del C.L.A.M.
In nessun caso il rapporto di lavoro puo' trasformarsi in
rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Nell'ipotesi in cui uno o piu' candidati alla selezione,
utilmente collocati in graduatoria, al momento della stipula del
contratto, o anche dopo, dovesse assolvere o essere chiamato agli
obblighi di leva, l'amministrazione provvedera' a nominare altri
candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito
limitatamente, nel secondo caso, al periodo di assenza.
Art. 10.
Presentazione dei documenti
I candidati devono, entro trenta giorni, dalla stipula del
contratto, presentare i sotto elencati documenti, pena la risoluzione
del contratto stesso, in una delle seguenti forme:
a) originale, o copia autenticata conforme alle prescrizioni
delle leggi sul bollo;
b) dichiarazione sostitutiva di certificazioni (per tutti i
documenti tranne per quello di cui al n. 7 che dovra' essere prodotto
in originale). In quest'ultimo caso resta salva la possibilita' per
l'amministrazione di procedere ad idonei controlli sulla veridicita'
delle dichiarazioni sostitutive. Si fa presente altresi' che le
dichiarazioni mendaci o false sono punibili ai sensi del codice
penale delle leggi speciali in materia e nei casi piu' gravi possono
comportare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, ferma
restando la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera:
1) certificato comprovante il possesso della cittadinanza
italiana o titolo che da' luogo all'equiparazione ovvero certificato
comprovante il possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri
dell'Unione europea;
2) certificato comprovante il godimento dei diritti politici.
I cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea devono
presentare il certificato del godimento dei diritti civili e politici
anche nello Stato di appartenenza o di provenienza;
3) certificato generale del casellario giudiziario, ovvero
certificato equipollente rilasciato dalla competente autorita' del
Paese di cui il candidato straniero e' cittadino; i cittadini
stranieri, oltre al certificato anzidetto, devono presentare anche il
certificato generale del casellario giudiziale italiano;
4) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura
competente per residenza del candidato;
5) originale o copia autenticata del titolo richiesto
dall'art. 2 punto 4) del presente bando; in sostituzione del titolo
di studio in originale o copia conforme, puo' essere presentato un
documento rilasciato dalla competente autorita' scolastica. Qualora
il titolo di studio sia stato conseguito all'estero, si dovra'
produrre dichiarazione di equipollenza del titolo italiano del titolo
di studio posseduto; tale dichiarazione dovra' essere rilasciato
dalle competenti autorita';
6) copia integrale dello stato di servizio militare o del
foglio matricolare o in caso negativo certificato di esito di leva
debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva i cittadini
italiani soggetti all'obbligo di leva devono comprovare di essere in
posizione regolare nei confronti di tale obbligo;
7) certificato medico rilasciato dalIU.S.L. competente per
territorio o da un medico militare dal quale risulti l'idoneita'
fisica ai servizio.
I candidati sono, inoltre, tenuti a presentare fotocopia del
documento di riconoscimento e del codice fiscale.
Tali documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se
spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine su indicato; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
Scaduto inutilmente il termine di cui sopra, e fatta salva la
possibilita' di una sua proroga a richiesta dell'interessato in caso
di comprovato impedimento, non si da' luogo alla stipulazione del
contratto ovvero si provvede, per i contratti gia' stipulati,
all'immediata risoluzione dei medesimi. Comporta altresi' l'immediata
risoluzione del contratto la mancata assunzione del servizio nel
termine assegnato, salvo comprovati e giustificati motivi di
impedimento. In tal caso l'amministrazione, valutati i motivi,
proroga il termine per l'assunzione, compatibilmente con le esigenze
di servizio.
I documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 7), dovranno essere
inoltre di data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di
ricezione dell'invito a produrli.
I certificati, rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato
di cui lo straniero e' cittadino, devono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e devono essere, altresi',
legalizzate dalle competenti autorita' consolari italiane.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al
testo straniero redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
I documenti di cui ai numeri 1), 2) dovranno attestare il
possesso dei requisiti anche alla data di scadenza del termine utile
per la presentazione della domanda di ammissione.
I documenti incompleti o affetti da vizi sanabili dovranno essere
regolarizzati, a pena di decadenza, entro il termine di quindici
giorni dalla relativa richiesta.
Art. 11.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Universita' di
Messina - Ripartizione I personale ed affari generali - e trattati
per le finalita' di gestione della selezione e del rapporto di lavoro
instaurato.
2. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla
posizione giuridico-economica dei candidati che stipuleranno il
contratto.
Art. 12.
Ritiro dei titoli e pubblicazioni
I candidati potranno provvedere al recupero dei titoli e delle
pubblicazioni inviate all'universita' entro sei mesi dalla
comunicazione dell'avvenuta approvazione degli atti, salvo eventuale
contenzioso in atto; trascorso tale termine, l'universita' disporra'
del materiale secondo le proprie necessita', senza alcune
responsabilita'.
Art. 13.
Rinvio circa le modalita' di espletamento della selezione
1. Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le
disposizioni contenute nelle norme citate in premessa nonche' nel
codice civile e nelle altre leggi vigenti in materia.
Messina, 22 giugno 2000
Il direttore amministrativo: Ferluga
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