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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso, per titoli ed esami, a venticinque posti di segretario di
legazione in prova

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.40 del 23/5/2008
Ente:MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Località:Nazionale
Codice atto:08E04325
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:25
Scadenza:7/7/2008

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

    IL DIRETTORE GENERALE per le risorse umane e l'organizzazione
Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, e successive modifiche;
Visti la legge 28 luglio 1999, n. 266, e il decreto legislativo 24
marzo 2000, n. 85, concernenti il riordino della carriera
diplomatica;
Vista la legge 23 aprile 2003, n. 109, ed in particolare l'art.
30, comma 2, concernente la rideterminazione dei titoli a cui viene
attribuita particolare rilevanza ai fini del superamento del concorso
di ammissione alla carriera diplomatica, di cui all'art. 99-bis del
succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1°
aprile 2008, n.72, recante il regolamento per il concorso di
ammissione alla carriera diplomatica;
Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, recante provvedimenti
intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti
disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo, e negli enti locali;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi;
Considerato che la condizione di persona priva della vista non e'
compatibile con l'esigenza di assicurare l'adempimento dei compiti
istituzionali cui e' tenuto il funzionario della carriera
diplomatica, in quanto le funzioni proprie della carriera esigono il
pieno possesso del requisito della vista, in relazione sia al
servizio da svolgere presso la sede centrale che presso le
rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari
opportunita' fra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, concernente
l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento
tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, riguardante
l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento
tra le persone senza distinzione di religione, di convinzioni
personali, di handicap, di eta' e di orientamento sessuale;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, concernente
il codice delle pari opportunita' tra uomo e donna;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli
Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche;
Visto l'art. 1, comma 1, lettera d), del succitato decreto del
Presidente del Consiglio n. 174/94, ai sensi del quale non puo'
prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana per i posti dei
ruoli del Ministero degli affari esteri, eccettuati i posti a cui si
accede in applicazione dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n.
56;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto ministeriale 23 giugno 2004, n. 225, concernente
il regolamento di attuazione dell'art. 20, commi 2 e 3, dell'art. 21
e dell'art. 181, comma 1, lettera a) del succitato decreto
legislativo n. 196/2003;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, contenente il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in
particolare l'art. 3, comma 1, e l'art. 35, recante norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
finanziaria 2007)»;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008)»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11
marzo 2008, gia' registrato dalla Corte dei conti, con il quale il
Ministero degli affari esteri e' autorizzato ad avviare una procedura
di reclutamento per venticinque funzionari nel grado iniziale della
carriera diplomatica;
Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso
1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a venticinque
posti di segretario di legazione in prova.
2. Quattro dei venticinque posti messi a concorso sono riservati
ai dipendenti del Ministero degli affari esteri inquadrati nella
terza area, in possesso di una delle lauree indicate nel successivo
art. 2, comma 1, punto 3) e con almeno cinque anni di effettivo
servizio nella predetta terza area o nella corrispondente area
funzionale (ex area C).
3. I posti riservati ai sensi del comma 2 del presente articolo,
se non utilizzati, sono conferiti agli idonei.

                               Art. 2.
Requisiti per l'ammissione
1. Per l'ammissione alle prove concorsuali sono necessari i
seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana, esclusa ogni equiparazione;
2) eta' non superiore ai trentacinque anni alla data di scadenza
del termine stabilito dal successivo art. 3, comma 1, per la
presentazione delle domande di ammissione alle prove concorsuali.
Il limite di eta' di trentacinque anni puo' essere innalzato per
un massimo complessivo di tre anni ed e' elevato:
a) di un anno per i candidati coniugati;
b) di un anno per ogni figlio vivente;
c) di tre anni per coloro che sono compresi fra le categorie di
cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e per coloro ai quali e' esteso
lo stesso beneficio;
d) di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque
non superiore a tre anni, a favore di cittadini che hanno prestato
servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata, oppure in
qualita' di volontari in ferma prefissata per un anno o quadriennale,
o servizio civile nazionale;
e) di tre anni a favore dei candidati che siano dipendenti civili
di ruolo delle pubbliche amministrazioni, per gli ufficiali e
sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica cessati
d'autorita' o a domanda; per gli ufficiali, ispettori,
sovrintendenti, appuntati, carabinieri e finanzieri in servizio
permanente dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di
finanza, nonche' delle corrispondenti qualifiche degli altri Corpi di
Polizia;
f) di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque
non superiore a tre anni, per i candidati che prestano o che hanno
prestato servizio anche non continuativo, in qualita' di funzionari
internazionali, per almeno due anni presso le organizzazioni
internazionali. Sono considerati funzionari internazionali i
cittadini italiani che siano stati assunti presso un'organizzazione
internazionale a titolo permanente o a contratto a tempo
indeterminato o determinato per posti per i quali e' richiesto il
possesso di titoli di studio di livello universitario;
3) una delle lauree magistrali afferenti alle seguenti classi, di
cui al decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 28 novembre 2000: finanza (classe n. 19/S),
giurisprudenza (classe n. 22/S), relazioni internazionali (classe n.
60/S), scienze dell'economia (classe n. 64/S), scienze della politica
(classe n. 70/S), scienze delle pubbliche amministrazioni (classe n.
71/S), scienze economiche per l'ambiente e la cultura (classe n.
83/S), scienze economico-aziendali (classe n. 84/S), scienze per la
cooperazione allo sviluppo (classe n. 88/S), studi europei (classe n.
99/S), nonche' la laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza
(classe n. LMG/01) ed ogni altra equiparata a norma di legge; oppure
un diploma di laurea in: giurisprudenza, scienze politiche, scienze
internazionali e diplomatiche, economia e commercio, di cui all'art.
1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ed ogni altro equiparato a
norma di legge, conseguito presso universita' o istituti di
istruzione universitaria.
In tutti i casi in cui sia intervenuto un decreto di equipollenza,
sara' cura del candidato dimostrare la suddetta equipollenza,
specificando gli estremi del provvedimento con apposita dichiarazione
da allegare all'istanza di partecipazione al concorso.
I candidati in possesso di titolo accademico conseguito all'estero
sono ammessi alle prove concorsuali, purche' il titolo sia stato
riconosciuto dal Ministero dell'Universita' e della ricerca
scientifica equipollente ad uno di quelli sopraindicati. In questo
caso sara' cura del candidato dimostrare la suddetta equipollenza
mediante la produzione del provvedimento che la riconosce.
I candidati in possesso di titolo accademico rilasciato da un
Paese dell'Unione europea sono ammessi alle prove concorsuali,
purche' il titolo sia stato equiparato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il candidato e' ammesso con
riserva alle prove di concorso nelle more dell'emanazione di tale
decreto. L'avvenuta attivazione della procedura di equiparazione
dovra' comunque essere comunicata, a pena d'esclusione dal concorso,
prima dell'espletamento delle prove orali;
4) idoneita' psico-fisica tale da permettere di svolgere
l'attivita' diplomatica sia presso l'Amministrazione centrale che in
sedi estere ed, in particolare, in quelle con caratteristiche di
disagio. L'Amministrazione si riserva di accertare l'idoneita'
psico-fisica in qualsiasi momento anche nei riguardi dei vincitori
del concorso stesso;
5) godimento dei diritti politici. Non possono accedere al
concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico
attivo e coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una
pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti
da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed ai sensi
delle corrispondenti disposizioni dei contratti collettivi nazionali
di lavoro relativi al personale dei vari comparti.
2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3, comma 1, per la
presentazione delle domande di ammissione alle prove concorsuali.
3. Non sono ammessi alle prove concorsuali i candidati che, nei
concorsi banditi dopo il 1° gennaio 2003, abbiano gia' portato a
termine per tre volte, senza superarle, le prove scritte d'esame di
cui all'art. 9, comma 2 del presente bando.
4. L'Amministrazione dispone in ogni momento, con provvedimento
motivato, l'esclusione dalle prove concorsuali per difetto dei
requisiti di cui al presente articolo.

                               Art. 3.
Presentazione della domanda di ammissione al concorso
1. La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta
esclusivamente sull'apposito modulo di cui al fac-simile allegato.
Tale modulo e' reperibile sul sito internet del Ministero degli
affari esteri http://www.esteri.it o presso l'Ufficio relazioni con
il pubblico. La domanda deve essere sottoscritta dal candidato,
indirizzata e presentata direttamente o a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento a: Ministero degli affari esteri - DGRO Ufficio
V - concorso diplomatico - piazzale della Farnesina, 1 - 00194 Roma,
entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami». La data di spedizione della domanda e'
stabilita e comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale
accettante. E' consentito l'invio della domanda di ammissione al
concorso anche a mezzo di raccomandata on line con avviso di
ricevimento, purche' la domanda stessa sia stata sottoscritta dal
candidato mediante l'apposizione della propria firma digitale e cio'
risulti in maniera inequivocabile da certificazione apposta sulla
versione cartacea della domanda. I candidati che si trovano
all'estero possono consegnare o spedire la domanda di ammissione alle
Rappresentanze diplomatiche e agli Uffici consolari d'Italia.
Alla domanda il candidato deve allegare, ai sensi della normativa
vigente, fotocopia di un documento di identita' in corso di
validita'. Tale allegato non e' richiesto qualora la domanda venga
presentata direttamente dall'interessato all'Ufficio competente di
cui al comma precedente.
2. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilita' ed ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e, se nato
all'estero, il comune italiano nei cui registri di stato civile e'
stato trascritto l'atto di nascita; il candidato che ha compiuto i
trentacinque anni deve dichiarare in base a quale titolo, di cui al
precedente art. 2, comma 1, punto 2), ha diritto all'elevazione del
limite massimo di eta';
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) il comune di residenza;
d) il godimento dei diritti politici;
e) il comune presso il quale e' iscritto nelle liste elettorali
ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
f) le eventuali condanne penali, incluse quelle riportate
all'estero, ed i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;
g) il titolo di studio di cui e' in possesso, specificando presso
quale universita' o istituto equiparato e' stato conseguito e
precisando altresi' la data del conseguimento e la votazione
riportata;
h) i servizi eventualmente prestati come dipendente di pubbliche
amministrazioni o di enti pubblici, le cause di risoluzione di
eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego e gli eventuali
procedimenti disciplinari subiti o in corso;
i) se si trova nelle condizioni previste per l'applicazione della
riserva di cui all'art. 1, comma 2, del presente bando. I dipendenti
del Ministero degli affari esteri inquadrati nella terza area devono
specificare il periodo di servizio nell'area o nella precedente
corrispondente area funzionale;
l) la non sussistenza della condizione di esclusione dalla
partecipazione al concorso per la carriera diplomatica prevista
dall'art. 2, comma 3, del presente bando;
m) in quale lingua intende sostenere la seconda prova scritta di
cui all'art. 9, comma 2, lettera e) del presente bando;
n) quali prove linguistiche facoltative, di cui all'art. 11 del
presente bando, intende eventualmente sostenere;
o) i titoli, dei quali e' eventualmente in possesso, che possono
dare punteggio aggiuntivo, ai sensi dell'art. 8 del presente bando;
p) i titoli, di cui all'allegato 2, previsti dalle vigenti
disposizioni, dei quali e' eventualmente in possesso, che danno
luogo, a parita' di punteggio, a preferenza. Tali titoli devono
essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione delle
domande di ammissione al concorso. I titoli non espressamente
dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali non
sono presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria.
3. L'Amministrazione si riserva di accertare la sussistenza dei
titoli di cui al precedente comma 2.
4. Il candidato deve specificare l'indirizzo - comprensivo di
codice di avviamento postale, di numero telefonico ed eventualmente,
ove ritenuto opportuno dal candidato, del numero di fax e del
recapito di posta elettronica - presso cui chiede che siano trasmesse
le comunicazioni relative alle prove concorsuali, con l'impegno di
far conoscere tempestivamente le eventuali successive variazioni.
5. Il candidato deve inoltre dichiarare di essere a conoscenza che
l'idoneita' psico-fisica a svolgere l'attivita' diplomatica sia
presso l'Amministrazione centrale che in sedi estere, ivi comprese
quelle con caratteristiche di disagio, costituisce requisito per
l'ammissione al concorso. L'Amministrazione si riserva di accertare
l'idoneita' psico-fisica in qualsiasi momento anche nei riguardi dei
vincitori del concorso.
6. Il candidato deve prestare il proprio consenso al trattamento
dei dati personali ai fini dello svolgimento delle procedure
concorsuali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, e dell'art. 1, comma 2, del decreto
ministeriale 23 giugno 2004, n. 225, i dati personali forniti dai
candidati nelle domande di ammissione al concorso sono trattati per
le finalita' di gestione del concorso medesimo, presso una banca dati
automatizzata, ed anche successivamente all'eventuale instaurazione
del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del
rapporto medesimo. Il Ministero degli affari esteri puo' comunicare i
predetti dati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente
interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione
giuridico-economica del candidato. Gli interessati possono far valere
i diritti loro spettanti, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto
legislativo n. 196/2003, nei confronti del Ministero degli affari
esteri, Direzione generale per le risorse umane e l'organizzazione -
Ufficio V, piazzale della Farnesina 1, Roma, titolare del trattamento
dei dati personali. Il responsabile del trattamento e' il capo del
suddetto Ufficio V, il quale garantisce anche il rispetto delle norme
in materia di sicurezza.
7. Il candidato portatore di handicap deve indicare nella domanda
la propria condizione e specificare l'ausilio e i tempi aggiuntivi
eventualmente necessari per lo svolgimento delle prove. E' fatto
comunque salvo il requisito dell'idoneita' psico-fisica tale da
permettere di svolgere l'attivita' diplomatica sia presso
l'Amministrazione centrale che in sedi estere, ed in particolare in
quelle con caratteristiche di disagio.
8. Non saranno ritenute valide le domande di partecipazione al
concorso che risultino incomplete o irregolari, in particolare quelle
non sottoscritte, pervenute non in originale, che non contengano
tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti necessari per
l'ammissione alle prove concorsuali stesse, spedite o presentate
oltre il termine stabilito dall'art. 3, comma 1 del presente bando.
In considerazione di quanto sopra ed alla luce delle disposizioni
vigenti in materia di autocertificazione, le domande devono essere
redatte esclusivamente sull'apposito modulo di domanda di cui
all'allegato. La mancanza anche di una sola delle dichiarazioni in
questione puo' comportare l'esclusione dal concorso. La mancata
esclusione dalla prova attitudinale, di cui al successivo art. 7, e
dalle prove scritte, di cui al successivo art. 9, comma 2, non
costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarita', ne' sana la
irregolarita' della domanda di partecipazione al concorso.
9. Il Ministero degli affari esteri non e' responsabile in caso di
smarrimento delle proprie comunicazioni dipendente da inesatte o
incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio
recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di
recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonche' da
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore.

                               Art. 4.
Esclusione dalle prove concorsuali
1. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti i
candidati partecipano con riserva alle prove concorsuali.
2. L'Amministrazione puo' disporre in ogni momento, con
provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei
requisiti prescritti, nonche' per la mancata osservanza delle
modalita' e dei termini perentori stabiliti nel presente bando.

                               Art. 5.
Commissione esaminatrice
1. La Commissione esaminatrice e' nominata con decreto del
Direttore generale per le risorse umane e l'organizzazione ed e'
composta da sette membri effettivi, incluso il presidente.
2. La Commissione e' composta da un ambasciatore o Ministro
plenipotenziario, in servizio o a riposo, che la presiede, da un
Consigliere di Stato o Avvocato dello Stato o magistrato della Corte
dei conti, da due funzionari diplomatici di grado non inferiore a
Consigliere d'Ambasciata e da tre professori di I fascia di
universita' pubbliche e private per le materie che formano oggetto
delle prove scritte di cui all'art. 9, comma 2, lettere a), b) e c)
del presente bando.
3. Alla Commissione possono essere aggregati membri aggiunti per
la prova attitudinale e per la prova d'esame orale, nonche' per le
prove di lingua obbligatorie e facoltative. I predetti partecipano ai
lavori della Commissione unicamente per quanto attiene alle
rispettive materie.
4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della
carriera diplomatica di grado non inferiore a consigliere di
legazione, al quale puo' essere aggiunto un vice segretario, anche di
grado inferiore, appartenente alla stessa carriera.
5. In caso di impedimento temporaneo del presidente, tranne che
per la scelta, la correzione e la valutazione delle prove scritte,
nonche' durante lo svolgimento e la valutazione delle prove orali, le
sue funzioni sono svolte dal Consigliere di Stato o Avvocato dello
Stato o Magistrato della Corte dei conti.

                               Art. 6.
Procedura di concorso
1. Il concorso si articola in:
a) prova attitudinale;
b) valutazione dei titoli;
c) prove d'esame scritte ed orali, ed eventuali prove facoltative
di lingua.
2. Il punteggio per ogni prova scritta ed orale, ivi incluse le
eventuali prove facoltative, e' espresso in centesimi, ad eccezione
di quanto previsto nel successivo art. 7, comma 3, per la prova
attitudinale.

                               Art. 7.
Prova attitudinale
1. La prova attitudinale e' volta ad accertare la capacita' del
candidato di svolgere l'attivita' diplomatica, con particolare
riferimento alle capacita' di analisi, di sintesi, di logicita' del
ragionamento e di orientamento alla soluzione dei problemi. La prova
attitudinale non concorre alla formazione del voto finale di merito.
2. La prova attitudinale si articola in:
a) un questionario psico-attitudinale consistente in 60 quesiti a
risposta multipla e a correzione informatizzata;
b) una relazione sintetica su un caso concreto di natura
internazionale, da redigersi in lingua italiana, eventualmente con
l'ausilio di documentazione, anche in lingua inglese, fornita dalla
Commissione esaminatrice. Non e' consentito l'uso di alcun
dizionario.
3. Sono ammessi alle prove d'esame scritte di cui al successivo
art. 9, comma 2, i candidati che nella prova attitudinale, di cui al
precedente comma 2, lettere a) e b), abbiano risposto correttamente
ad almeno due terzi dei quesiti inclusi nel questionario a risposta
multipla ed abbiano riportato l'idoneita' nella relazione sintetica.
Per conseguire il giudizio di idoneita' nella relazione sintetica il
candidato deve dimostrare di possedere le capacita' di cui al comma
1.

                               Art. 8.
Titoli
1. Il punteggio per i titoli viene assegnato dalla Commissione
esaminatrice dopo le prove d'esame scritte, di cui al successivo art.
9, comma 2, e prima dell'inizio della correzione dei relativi
elaborati, sulla base della documentazione presentata dal candidato.
2. La Commissione puo' assegnare complessivamente fino a 6
centesimi per i seguenti titoli:
a) conseguimento di titoli universitari anche stranieri
post-laurea e di master universitari di primo e di secondo livello di
cui al successivo comma 3: fino a 3 centesimi;
b) attivita' lavorativa a livello di funzionario svolta presso le
organizzazioni internazionali secondo le modalita' di cui al
precedente art. 2, comma 1, punto 2), lettera f): fino a 3 centesimi.
3. Ai fini dell'applicazione della lettera a) del precedente comma
2, si prendono in considerazione i seguenti titoli universitari
post-laurea:
a) diploma di specializzazione;
b) dottorato di ricerca;
c) master universitari di primo e di secondo livello.
La Commissione esaminatrice valuta la coerenza dei sopraccitati
titoli, nonche' di equivalenti titoli stranieri, eventualmente
dichiarati dal candidato nella domanda di ammissione al concorso, con
la professionalita' specifica della carriera diplomatica e/o con le
materie oggetto delle prove d'esame.
4. I centesimi attribuiti per i titoli si aggiungono al punteggio
complessivo finale conseguito dai candidati che abbiano superato le
prove d'esame.

                               Art. 9.
Prove d'esame
1. Le prove d'esame, scritte ed orali, sono dirette ad accertare
la cultura, le conoscenze accademiche e la preparazione linguistica
dei candidati. La prova d'esame orale e' seguita da eventuali prove
facoltative orali di lingua.
2. I candidati che hanno superato la prova attitudinale, di cui al
precedente art. 7, comma 2, sono ammessi a sostenere le prove d'esame
scritte che vertono sulle seguenti materie:
a) storia delle relazioni internazionali a partire dal congresso
di Vienna;
b) diritto internazionale pubblico e dell'Unione europea;
c) politica economica e cooperazione economica, commerciale e
finanziaria multilaterale;
d) lingua inglese (composizione, senza l'uso di alcun dizionario,
su tematiche di attualita' internazionale);
e) altra lingua straniera scelta dal candidato tra le seguenti:
francese, spagnolo e tedesco (composizione, senza l'uso di alcun
dizionario, su tematiche di attualita' internazionale).
3. Sono ammessi alla prova d'esame orale, di cui al successivo
comma 4, i candidati che abbiano riportato una media di almeno 70
centesimi nelle cinque prove scritte, di cui al precedente comma 2,
non meno di 70 centesimi nella composizione in lingua inglese e non
meno di 60 centesimi in ciascuna delle restanti prove.
4. La prova d'esame orale verte sulle materie che hanno formato
oggetto delle prove scritte di cui al precedente comma 2, nonche'
sulle seguenti materie:
a) diritto pubblico italiano (costituzionale ed amministrativo);
b) contabilita' di Stato;
c) nozioni istituzionali di diritto civile e diritto
internazionale privato;
d) geografia politica ed economica.
Per la lingua inglese e l'altra lingua straniera di cui al
precedente comma 2, lettera e), il candidato dovra' sostenere una
conversazione su tematiche di attualita' internazionale.
Nel quadro della prova d'esame orale, il candidato e' chiamato ad
esprimere le proprie valutazioni su di un tema dell'attualita'
internazionale, indicato dal presidente della Commissione, al fine di
accertare le sue attitudini ad esprimersi in maniera chiara e
sintetica, ad argomentare in modo persuasivo il proprio punto di
vista ed a parlare in pubblico. La suddetta prova e' valutata insieme
con le altre materie su cui verte la prova orale. La prova orale,
comprensiva altresi' di una prova pratica di informatica, e' oggetto
di una valutazione unica.
5. Per superare la prova d'esame orale, di cui al precedente comma
4, il candidato deve riportare un punteggio di almeno 60 centesimi.

                              Art. 10.
Prove facoltative di lingua straniera
1. I candidati possono chiedere, nella domanda di ammissione al
concorso, di sostenere prove facoltative orali in una o piu' lingue
ufficiali dei Paesi europei, fatta eccezione per la lingua inglese e
per la lingua prescelta per la prova scritta di cui al precedente
art. 9, comma 2, lettera e), nonche' in una o piu' lingue ufficiali
di Paesi extraeuropei.
2. Le eventuali prove facoltative di lingua straniera sono
sostenute dai candidati al termine della prova d'esame orale di cui
al precedente art. 9, comma 4.
3. Le prove facoltative di lingua straniera consistono in una
conversazione su tematiche di attualita' internazionale.
4. Per le prove facoltative in lingua tedesca e russa il candidato
puo' conseguire il seguente punteggio:
fino a un massimo di 5 centesimi, purche' raggiunga la
sufficienza di almeno 2 centesimi, qualora faccia domanda di
sostenere solamente una delle due prove di lingua;
fino a un massimo di 8 centesimi, purche' raggiunga la
sufficienza di almeno 1,8 centesimi in ciascuna delle due prove di
lingua, qualora faccia domanda di sostenerle entrambe.
5. Per le prove facoltative in una lingua europea o extraeuropea,
di cui al comma 1 del presente articolo, diverse dalle lingue tedesca
e russa, il candidato puo' conseguire fino a un massimo di 4
centesimi per una sola lingua, purche' raggiunga la sufficienza di
almeno 2,5 centesimi, e fino a un massimo di 6 centesimi per due o
piu' lingue, purche' raggiunga la sufficienza, in ciascuna lingua, di
almeno 1,5 centesimi.
6. Il punteggio attribuito per le prove facoltative di lingua si
aggiunge alla votazione riportata nella prova d'esame orale, sempre
che essa sia stata superata dal candidato secondo le modalita' di cui
al precedente art. 9, comma 5.

                              Art. 11.
Voto finale delle prove d'esame e graduatoria di merito
1. Il voto finale delle prove d'esame e' determinato sommando la
media dei voti riportati nelle prove d'esame scritte, di cui al
precedente art. 9, comma 2, con il voto riportato nella prova d'esame
orale, di cui all'art. 9, comma 4. Al voto della prova d'esame orale
sono aggiunti i centesimi conseguiti nelle eventuali prove
facoltative di lingua.
2. La graduatoria di merito del concorso e' formata dalla
Commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dal voto finale
conseguito da ciascun candidato, a cui si aggiungono i centesimi
eventualmente attribuiti ai sensi dell'art. 8 del presente bando.
3. Il Direttore generale per le risorse umane e l'organizzazione,
riconosciuta la regolarita' del procedimento del concorso, approva
con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti
per l'ammissione in carriera, la graduatoria di merito dei
concorrenti che hanno superato le prove d'esame e dichiara vincitori
i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito tenuto
conto della riserva di posti e dei titoli di preferenza, a parita' di
merito, previsti dalle vigenti disposizioni.
4. La graduatoria di merito unitamente a quella dei vincitori del
concorso e' pubblicata nel foglio di comunicazione del Ministero
degli affari esteri. Di tale pubblicazione e' data notizia mediante
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami».

                              Art. 12.
Modalita' e calendario delle prove
1. I programmi di esame sono pubblicati nel documento annesso al
presente decreto (all. 1).
2. La sede, il giorno e l'orario della prova attitudinale, di cui
al precedente art. 7, comma 2, sono resi noti con avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami» del 27 giugno 2008 e sul sito internet
http://www.esteri.it, oltre che nella bacheca dell'Ufficio V della
Direzione generale per le risorse umane e l'organizzazione. Tali
comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti. Pertanto
coloro che non sono stati esclusi dalla procedura concorsuale sono
tenuti a presentarsi nel giorno, nel luogo e nell'ora resi noti nella
summenzionata Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 2008 e sul sito
internet del Ministero degli affari esteri.
3. Per la prova attitudinale i candidati dispongono di un'ora per
il questionario a risposta multipla e di un'ora per la relazione
sintetica, di cui al precedente art. 7, comma 2.
4. La Commissione esaminatrice stabilisce l'ordine delle
successive prove d'esame scritte sulla base del calendario fissato
dalla Direzione generale per le risorse umane e l'organizzazione del
Ministero degli affari esteri.
5. La sede, il giorno e l'orario delle prove d'esame scritte, di
cui al precedente art. 9, comma 2, sono resi noti con avviso
pubblicato nella medesima Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» del 27 giugno 2008 e
sul sito internet http://www.esteri.it, oltre che nella bacheca
dell'Ufficio V della Direzione generale per le risorse umane e
l'organizzazione. Con il medesimo avviso, sara' resa nota la data di
pubblicazione sul sito internet http://www.esteri.it, oltre che nella
bacheca dell'Ufficio V della Direzione generale per le risorse umane
e l'organizzazione, dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le
prove scritte. Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti
gli effetti. Pertanto coloro che non sono stati esclusi dalle prove
concorsuali devono presentarsi nella sede, nel giorno e nell'ora
prestabiliti. La data di pubblicazione sul sopracitato sito Internet
del Ministero degli affari esteri dell'elenco dei candidati ammessi a
sostenere le prove scritte e' resa nota altresi' dalla Commissione
esaminatrice prima dell'inizio della prova attitudinale. Anche in
questo caso tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli
effetti.
6. Per le prove d'esame scritte i candidati dispongono di cinque
ore per le materie di cui alle lettere a), b) e c) del precedente
art. 9, comma 2, e di tre ore per le prove di lingua di cui alle
lettere d) ed e) del medesimo art. 9, comma 2.
7. La Commissione esaminatrice stabilisce il calendario delle
successive prove d'esame orali di cui all'art. 9, comma 4.
8. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova d'esame
orale, di cui all'art. 9, comma 4, l'avviso di presentazione alla
prova stessa, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle
prove scritte, e' dato individualmente almeno venti giorni prima
della data in cui essi debbono sostenerla.

                              Art. 13.
Accesso alla sede di svolgimento delle prove d'esame
1. I candidati devono presentarsi alle prove di esame muniti di un
documento di riconoscimento in corso di validita'.
2. I candidati devono essere muniti di penna nera o blu e non
possono introdurre nella sede degli esami, pena l'esclusione dalle
prove concorsuali, telefoni cellulari, carta da scrivere, appunti,
manoscritti, libri, periodici, giornali quotidiani ed altre
pubblicazioni di alcun tipo, ne' possono portare borse o simili,
capaci di contenere pubblicazioni.

                              Art. 14.
Assunzione
1. Il superamento del concorso non costituisce garanzia di
assunzione, essendo la stessa subordinata alla previa autorizzazione
da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia di assunzione di personale nella
pubblica amministrazione.
2. Il candidato dichiarato vincitore e' invitato ad assumere
servizio in via provvisoria, con le procedure di cui all'art. 7 della
legge 22 agosto 1985, n. 444, sotto riserva di accertamento del
possesso dei requisiti prescritti per la nomina, entro i termini
fissati dall'amministrazione. Al momento dell'assunzione, il
vincitore deve presentare una dichiarazione sottoscritta sotto la
propria responsabilita' nella quale deve attestare di non avere altri
rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna
delle situazioni di incompatibilita' richiamate nell'art. 53 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso contrario deve
presentare una dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione.
Se, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine
stabilito, decade dal diritto alla nomina.
3. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti
per la nomina, il vincitore deve inoltre presentare all'Ufficio V
della Direzione generale per le risorse umane e l'organizzazione,
entro trenta giorni dalla data dell'assunzione, una dichiarazione
sottoscritta sotto la propria responsabilita' attestante che gli
stati, fatti e qualita' personali, suscettibili di modifica,
autocertificati nella domanda di ammissione al concorso non hanno
subito variazioni. L'amministrazione procede a controlli sulla
veridicita' delle dichiarazioni rese.
4. Egli deve inoltre presentare un certificato medico, di data non
antecedente a sei mesi dalla data di assunzione, dal quale risulti la
sua idoneita' psico-fisica a svolgere l'attivita' diplomatica sia
presso l'Amministrazione centrale che in sedi estere, ivi comprese
quelle con caratteristiche di disagio. Il certificato medico deve
essere rilasciato dalla A.S.L. competente per residenza o domicilio.
L'Amministrazione si riserva di accertare il requisito dell'idoneita'
psico-fisica dei vincitori in qualsiasi momento.

                              Art. 15.
Nomina
1. I vincitori del concorso, assunti in servizio in via
provvisoria, sempre che risultino in possesso dei requisiti
prescritti dal presente bando, sono nominati, con decreto del
Ministro degli affari esteri, segretari di legazione in prova per
prestare il servizio di prova stabilito dall'art. 103 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

                              Art. 16.
Norma di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente bando si osservano le
disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1°
aprile 2008, n. 72 e, in quanto compatibili, le disposizioni generali
sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e loro successive modifiche
ed integrazioni nonche' le disposizioni sul reclutamento del
personale contenute nell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 21 maggio 2008
 
Il direttore generale
per le risorse umane e l'organizzazione
Min. Plen. Sanfelice di Monteforte

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