Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto
Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi
centonovantadue sottotenenti in servizio permanente effettivo nel
ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria,
genio, trasmissioni dell'Esercito, nel ruolo speciale dell'Arma dei
trasporti e dei materiali dell'Esercito e nel ruolo speciale del
Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.27 del 5/4/2002 |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 002E2695 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 6/5/2002 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910, concernente
provvedimenti urgenti per l'universita' e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente
l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica;
Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme
concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22
luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri,
limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad
ufficiale dell'Esercito;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603,
concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito
dell'amministrazione della difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme per l'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente
il riordino dei ruoli e modifica alle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento della attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464,
concernente la riforma strutturale delle Forze armate, a norma
dell'art. 1, comma 1, lettere a), d), ed h) della legge 18 dicembre
1995, n. 549;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali, ed in particolare gli artt. 5, 7 e
58;
Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1998, concernente la
definizione per gli ufficiali di complemento e per gli appartenenti
al ruolo dei marescialli delle corrispondenze tra Corpi, ruoli,
categorie e specialita' ai fini della partecipazione ai concorsi per
la nomina ad ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali
dell'Esercito, emanato in applicazione dell'art. 5, comma 4, del
sopracitato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra
l'altro, i titoli di studio, ulteriori requisiti e le modalita' di
svolgimento dei concorsi per il reclutamento degli ufficiali in
servizio permanente effettivo dei ruoli speciali dell'Esercito,
emanato in applicazione dell'art. 3, comma 2, del piu' volte citato
decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
Visto la legge 20 ottobre 1999, n. 380,concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate e nel Corpo della guardia di finanza;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16
marzo 2000, n. 112, recante modificazioni al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati
fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai
concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Esercito;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre
1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per
l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso
elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non
idoneita', che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze
di impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici
requisiti psico-fisici;
Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della Direzione
generale della sanita' militare emanata per l'applicazione
dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
Vista la direttiva in data 19 aprile 2000 della Direzione
generale della sanita' militare per delineare il profilo sanitario
dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Visto il decreto legislativo 28 giugno 2000, n. 216, in
particolare l'art. 22 recante modifiche e integrazioni all'art. 58
del sopracitato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente
la trasformazione progressiva dello strumento militare in
professionale a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre
2000, n. 331, ed in particolare l'art. 20, comma 2;
Visto il decreto ministeriale 6 settembre 2001, emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre
1999, n. 380, che fissa, tra l'altro, la percentuale massima di
concorrenti di sesso femminile che, trovandosi nelle condizioni di
cui all'art. 5, comma 1, lettera a), n. 3), del succitato decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, possono conseguire la nomina a
sottotenente in servizio permanente effettivo dei ruoli speciali
dell'Esercito;
Ravvisata la necessita' di indire concorsi per la nomina di
sottotenenti in servizio permanente effettivo del ruolo speciale
delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni
dell'Esercito, del ruolo speciale dell'Arma dei trasporti e dei
materiali dell'Esercito e del ruolo speciale del Corpo di
amministrazione e di commissariato dell'Esercito, previsti nel piano
dei reclutamenti di personale militare predisposto per l'anno 2002 in
attuazione dell'art. 19, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n.
448;
Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso
1. Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami:
a) concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di
centocinquantaquattro sottotenenti in servizio permanente effettivo
del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria,
genio, trasmissioni dell'Esercito, con riserva di novanta posti a
favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli;
b) concorso, per titoli ed esami per il reclutamento di
diciannove sottotenenti in servizio permanente effettivo del ruolo
speciale dell'Arma dei trasporti e dei materiali dell'Esercito, con
riserva di dodici posti a favore degli appartenenti al ruolo dei
marescialli;
c) concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di
diciannove sottotenenti in servizio permanente effettivo del ruolo
speciale del Corpo di amministrazione e di commissariato
dell'Esercito, con riserva di dodici posti a favore degli
appartenenti al ruolo dei marescialli.
2. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente, comma 1, i
vincitori provenienti dalla categoria degli ufficiali inferiori delle
forze di completamento di cui al successivo art. 2, comma 1.a.,
lettera b), saranno nominati ufficiali in servizio permanente
effettivo del rispettivo ruolo speciale con il grado rivestito
all'atto della scadenza del termine di presentazione delle domande ed
iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei pari grado dello stesso ruolo.
3. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente, comma 1, i
posti riservati agli appartenenti al ruolo dei marescialli
eventualmente non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei
saranno devoluti a favore delle altre categorie di concorrenti di cui
al successivo art. 2, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria.
4. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente, comma 1, il
numero dei posti potra' subire modificazioni, fino alla data di
approvazione della relativa graduatoria di merito, in ragione di
esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' di
quelle della Forza armata connesse alla consistenza del ruolo
speciale dei rispettivi Armi/Corpo.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1.a. Ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, possono
partecipare:
a) gli ufficiali inferiori di complemento dell'Esercito -
appartenenti ad una delle Armi o Corpi indicati nell'Allegato "A",
che costituisce parte integrante del presente decreto, che consentono
la partecipazione ai rispettivi concorsi - che, alla data di scadenza
del termine per la presentazione delle domande, siano vincolati alla
ferma biennale di cui all'art. 37 della legge 20 settembre 1980, n.
574, ovvero che siano in congedo dopo aver prestato, senza
demerito,servizio in detta ferma per tutta o parte della durata
prevista. Tali ufficiali, qualora valutati per l'avanzamento al grado
superiore nell'ultimo anno, non devono aver riportato un giudizio di
non idoneita'.
Sono, pertanto, esclusi dalla partecipazione ai concorsi di cui
al precedente art. 1, comma 1, gli ufficiali di complemento in
servizio di prima nomina e quelli collocati in congedo al termine di
detto servizio;
b) gli ufficiali inferiori di complemento dell'Esercito in
congedo - appartenenti ad una delle Armi o Corpi indicati nel gia'
citato Allegato "A" al presente decreto, che consentono la
partecipazione ai rispettivi concorsi - facenti parte delle Forze di
completamento, per essere stati richiamati, in data posteriore alla
entrata in vigore del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464,
per esigenze di completamento di comandi, enti ed unita' connesse con
la partecipazione dell'Italia a missioni internazionali;
c) i sottufficiali appartenenti al ruolo dei marescialli
dell'Esercito aventi una delle specializzazioni o appartenenti ad una
delle categorie riportate nell'Allegato "B", che costituisce parte
integrante del presente decreto, che consentono la partecipazione ai
rispettivi concorsi;
d) i frequentatori dei corsi normali dell'Accademia militare
dell'Esercito che non abbiano completato il secondo anno del previsto
ciclo formativo, purche' idonei in attitudine militare;
e) gli idonei non vincitori, di sesso maschile e di sesso
femminile, in precedenti concorsi per la nomina a tenente in servizio
permanente effettivo dei ruoli normali corrispondenti a quelli
speciali per cui sono indetti i concorsi di cui al precedente art. 1,
comma 1, che, qualora in servizio, non abbiano riportato un giudizio
di non idoneita' all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo anno.
Il personale giudicato idoneo non vincitore in precedenti concorsi
per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo del ruolo
normale del Corpo degli ingegneri dell'Esercito (gia' Corpo tecnico
dell'Esercito) puo' partecipare solo ai concorsi di cui alle lettere
a) e b) del comma 1, del precedente art. 1. Il personale giudicato
idoneo non vincitore in precedenti concorsi per la nomina ad
ufficiale in servizio permanente effettivo del ruolo normale del
Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito (gia' Corpo
di amministrazione e Corpo di commissariato dell'Esercito) puo'
partecipare solo al concorso di cui alla lettera c) del, comma 1, del
precedente art. 1. Il personale giudicato idoneo non vincitore in
precedenti concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente
effettivo del ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali
dell'Esercito (gia' Corpo automobilistico dell'Esercito) puo'
partecipare solo al concorso di cui alla lettera b) del comma 1, del
precedente art. 1.
Il personale di sesso femminile potra' conseguire la nomina a
sottotenente in servizio permanente effettivo del ruolo speciale
dell'Arma o del Corpo per il quale abbia concorso trovandosi nelle
predette condizioni entro i limiti numerici appresso indicati per
ciascun concorso, calcolati ai sensi del decreto ministeriale 6
settembre 2001, citato nelle premesse:
trentuno nel concorso per le Armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito, di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettera a);
quattro nel concorso per l'Arma dei trasporti e dei materiali
dell'Esercito, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b);
quattro nel concorso per il Corpo di amministrazione e di
commissariato dell'Esercito, di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera c).
1.b. Fermo restando quanto gia' indicato nel precedente comma
1.a., i concorrenti, alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi, di cui al
successivo art. 3, comma 1, dovranno:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana;
b) non aver superato:
b) il 40 anno di eta', se appartenenti agli ufficiali inferiori
delle forze di completamento di cui al precedente comma 1.a., lettera
b), ovvero se appartenenti al ruolo dei marescialli di cui al
precedente comma 1.a., lettera c);
b) il 32 anno di eta', se appartenenti alle altre categorie di
cui al precedente comma 1.a., lettere a), d) ed e);
b) il 35 anno di eta' se personale di sesso femminile di cui al
precedente comma 1.a., lettera e).
Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti
disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si
cumulano con i limiti di eta' sopraindicati;
c) essere in possesso di un titolo di studio avente durata
quinquennale che consenta l'iscrizione all'universita', oppure di un
titolo di studio avente durata quadriennale, integrato dal corso
annuale previsto per l'accesso all'universita' dall'art. 1 della
legge 11 dicembre 1969, n. 910, e successive modificazioni ed
integrazioni.
Coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero
dovranno presentare attestazione di equipollenza al titolo di studio
previsto in Italia, rilasciata da un provveditorato agli studi a loro
scelta;
d) godere dei diritti civili e politici;
e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero
prosciolti d'autorita' o d'ufficio per motivi disciplinari o di
inattitudine alla vita militare da accademie, scuole, istituti di
formazione delle Forze armate o delle Forze di polizia dello Stato.
2. Gli ufficiali di complemento, gli ufficiali appartenenti alle
forze di completamento e gli appartenenti al ruolo dei marescialli
dell'Esercito possono partecipare ad uno solo dei concorsi di cui al
precedente art. 1, comma 1.
3. Il conferimento della nomina ai vincitori dei concorsi indetti
con il presente decreto e l'ammissione dei medesimi al prescritto
corso applicativo sono subordinati al possesso della idoneita'
psico-fisica ed attitudinale al servizio incondizionato quali
ufficiali in servizio permanente dei ruoli speciali dell'Esercito, da
accertarsi con le modalita' prescritte dai successivi artt. 12 e 13.
4. Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e' richiesto ai concorrenti il
possesso del requisito della condotta e delle qualita' morali
prescritto per l'ammissione ai concorsi nella magistratura, da
accertarsi d'ufficio con le modalita' previste dalla vigente
normativa.
5. I requisiti di cui al precedente comma 1.b., ad eccezione di
quelli di cui alle lettere b) e c), e quelli di cui ai precedenti
commi 3 e 4 devono essere mantenuti sino alla data di nomina ad
ufficiale in servizio permanente.
Art. 3.
Presentazione delle domande - Termini e modalita'
Le domande di ammissione ai concorsi, redatte in carta semplice
secondo lo schema riportato nell'Allegato "C", che costituisce parte
integrante del presente decreto (potra' essere utilizzata anche la
copia fotostatica del modello), dovranno essere presentate o spedite
con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di
decadenza, entro i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, al comando del reparto od ente dal quale i concorrenti
dipendono, se in servizio, ovvero al comando del distretto militare
di appartenenza/residenza, se in congedo o di sesso femminile, ed
indirizzate al Ministero della difesa - Direzione Generale per il
personale militare - I Reparto - 1a Divisione reclutamento ufficiali
- 2a Sezione Roma.
2. Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
3. I concorrenti residenti all'estero o che si trovino all'estero
per motivi di servizio potranno compilare la domanda anche su modello
non conforme, purche' contenente gli stessi dati di cui al gia'
citato Allegato "C" ed inoltrarla tramite le autorita' diplomatiche o
consolari, entro il termine di cui al comma 1, del presente articolo.
I militari in servizio, impiegati all'estero dovranno presentare la
domanda, sempre entro il medesimo termine, al Comando di
appartenenza, che provvedera' a trasmetterla immediatamente al
predetto indirizzo, dopo avervi apposto il visto di avvenuta
presentazione.
In detti casi per la data di presentazione fara' fede la data di
assunzione a protocollo della domanda da parte dell'autorita/comando
ricevente.
4. Il concorrente, consapevole delle conseguenze che, ai sensi
dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, possono derivare da falsita' in atti e da dichiarazioni
mendaci, dovra' dichiarare nella domanda:
a) grado, cognome e nome;
b) data, luogo di nascita, codice fiscale;
c) possesso della cittadinanza italiana;
d) stato civile;
e) comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
f) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale e di non avere
in corso procedimenti penali ed amministrativi per l'applicazione di
misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che risultino a proprio
carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai
sensi dell'art. 686 del codice di procedura penale.
In caso contrario, dovra' indicare in apposita dichiarazione da
allegare alla domanda, le condanne e i procedimenti a carico ed ogni
eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e
l'autorita' giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la
quale pende un eventuale procedimento penale.
Dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare al Ministero della
difesa - Direzione Generale per il personale militare - I Reparto -
1a Divisione reclutamento ufficiali - 2a Sezione - Casella Postale
353 - 00187 Roma centro, qualsiasi variazione della sua posizione
giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui
sopra fino alla nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo;
g) titolo di studio conseguito, con relativo voto;
h) reparto o distretto militare di appartenenza;
i) eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di
pubblico impiego. Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
j) il recapito al quale desidera ricevere tutte le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento
postale e, possibilmente, il numero telefonico.
Il concorrente dovra', altresi', segnalare tempestivamente, a
mezzo telegramma o fax (06/4827347), al Ministero della difesa -
Direzione Generale per il personale militare - I Reparto - 1a
Divisione reclutamento ufficiali - 2a Sezione - Via XX Settembre,
123/A - 00187 Roma, ogni variazione che venga a verificarsi durante
l'espletamento del concorso.
Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilita' per
l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato
nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore;
k) l'eventuale posizione, se ufficiale di complemento, di
vincolato alla ferma biennale di cui all'art. 37 della legge 20
settembre 1980, n. 574, con indicazione della data di decorrenza
della ferma, se in servizio, e di termine della medesima, se in
congedo. Gli ufficiali delle Forze di completamento dovranno indicare
i richiami effettuati, la loro durata e l'esigenza per la quale sono
stati richiamati;
l) l'eventuale possesso di titoli di merito, non risultanti
dalla documentazione matricolare che verra' acquisita d'ufficio -
ritenuti utili alla valutazione dei titoli di cui al successivo art.
10;
m) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di preferenza
indicati nell'Allegato "F", che costituisce parte integrante del
presente decreto;
n) la lingua straniera (una sola a scelta tra inglese,
francese, tedesco e spagnolo) nella quale desidera sostenere la prova
orale facoltativa;
o) di essere a conoscenza dell'obbligo, qualora vincitore, di
contrarre la ferma di cui al successivo art. 17;
p) di accettare, qualora vincitore, di prestare servizio in
qualunque sede e di impegnarsi a frequentare i corsi specialistici
eventualmente previsti per l'Arma Corpo di appartenenza;
q) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito;
r) se alla domanda di partecipazione alleghi, elencandoli in
caso affermativo, documenti o dichiarazioni sostitutive.
5. Il concorrente dovra' apporre in calce alla domanda la propria
firma. La mancanza di sottoscrizione comportera' la non ammissione al
concorso.
6. Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei casi
espressamente previsti nel presente articolo, la Direzione Generale
per il personale militare potra' richiedere la regolarizzazione delle
domande che, sottoscritte e spedite nei termini, dovessero risultare
formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al
modello di domanda riportato nel gia' citato Allegato "C" al presente
decreto.
Art. 4.
Titoli di merito
1. E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate
circa ciascuno dei titoli posseduti, tra quelli indicati nel
successivo art. 10 del presente decreto, non risultanti dalla
documentazione matricolare e caratteristica, ai fini della loro
corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice. A tal
fine i concorrenti potranno produrre a corredo della domanda di
partecipazione al concorso eventuale documentazione probatoria ovvero
una o piu' dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445. Per i militari in servizio o in congedo la
documentazione matricolare e caratteristica verra' acquisita con le
modalita' indicate nel successivo art. 5.
2. Formeranno oggetto di valutazione da parte della commissione
solo i titoli di merito posseduti alla data di scadenza del termine
per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per
i quali - qualora non risultanti dalla documentazione matricolare e
caratteristica - siano state fornite dai concorrenti le necessarie
dettagliate informazioni.
Art. 5.
Istruttoria delle domande e documentazione d'ufficio
1. I comandi competenti a ricevere le domande dovranno indicare
sulle stesse, con dichiarazione in calce o mediante il bollo
d'ufficio, la data di presentazione (per quelle spedite con
raccomandata con avviso di ricevimento fa fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante) e trasmetterle subito, al massimo
entro tre giorni dalla data di ricezione, al Ministero della difesa -
Direzione Generale per il personale militare - I Reparto - 1a
Divisione reclutamento ufficiali - 2a Sezione Casella Postale 353 -
00187 Roma centro.
2. I comandi medesimi dovranno provvedere a trasmettere al piu'
presto possibile, e comunque non oltre il quindicesimo giorno dalla
scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione
al concorso, all'indirizzo di cui sopra, i seguenti documenti
aggiornati a detta data:
a) copia del libretto personale o della cartella personale,
copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, attestazione
e dichiarazione di completezza (per gli ufficiali in servizio od in
congedo e per gli appartenenti al ruolo dei marescialli);
b) copia del documento matricolare (per i partecipanti di sesso
maschile in qualita' di idonei non vincitori ai concorsi per la
nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo dei ruoli
normali dell'Esercito e per i frequentatori dei corsi normali
dell'Accademia militare dell'Esercito che non abbiano completato il
previsto ciclo formativo).
3. Per i concorrenti in servizio i comandi di appartenenza
dovranno rilasciare la certificazione prevista dal successivo art.
11, comma 7, del presente decreto, secondo il modello in Allegato "E"
al decreto medesimo, che attesti il superamento delle prove di
efficienza operativa, che i concorrenti dovranno produrre all'atto
della presentazione al Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito di Foligno per l'effettuazione delle prove di
efficienza fisica. I concorrenti che non avessero sostenuto dette
prove dovranno essere muniti della dichiarazione rilasciata dal
dirigente del servizio sanitario del reparto/ente presso cui prestano
servizio, da cui risulti l'assenza di controindicazioni allo
svolgimento delle prove di efficienza operativa di cui sopra.
Art. 6.
Svolgimento dei concorsi
1. Lo svolgimento dei concorsi prevede:
a) prova scritta di cultura generale;
b) prova scritta di cultura tecnico-professionale;
c) valutazione dei titoli;
d) prove di efficienza fisica;
e) accertamenti sanitari;
f) accertamento attitudinale;
g) prova orale;
h) prova orale facoltativa di lingua straniera.
2. Alle prove ed agli accertamenti di cui al precedente, comma 1,
i concorrenti dovranno esibire la carta d'identita' o altro documento
di riconoscimento, provvisto di fotografia, rilasciato da
un'amministrazione dello Stato in corso di validita'.
3. A mente dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 4
aprile 2000, n. 114, i concorrenti - compresi quelli di sesso
femminile che si siano trovati nelle condizioni di cui all'art. 3,
comma 2 del citato
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 - all'atto
dell'approvazione della graduatoria di merito con il decreto
dirigenziale di cui al successivo art. 15, comma 2, (entro il 20
dicembre 2002), dovranno essere risultati idonei in tutte le prove ed
in tutti gli accertamenti previsti nel precedente comma 1.
Art. 7.
Commissioni
Con successivi decreti saranno nominate le commissioni
esaminatrici per le prove scritte ed orale, per la valutazione dei
titoli e per la formazione della graduatoria di ciascun concorso, che
saranno cosi' composte:
a) per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a):
a) un ufficiale di grado non inferiore a Brigadier Generale in
servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni,
presidente;
a) cinque ufficiali superiori, rispettivamente delle Armi di
fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito
in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni, membri;
a) un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
a) un ufficiale dell'Esercito di grado non inferiore a
capitano, ovvero un dipendente civile dell'amministrazione della
difesa appartenente all'area funzionale "C", posizione non inferiore
a "C/2", segretario senza diritto al voto;
b) per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b):
b) un ufficiale di grado non inferiore a Brigadier Generale in
servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni,
presidente;
b) tre ufficiali superiori dell'Arma dei trasporti e dei
materiali dell'Esercito in servizio permanente o in ausiliaria da non
oltre tre anni, membri;
b) un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
b) un ufficiale dell'Esercito di grado non inferiore a
capitano, ovvero un dipendente civile dell'amministrazione della
difesa appartenente all'area funzionale "C" posizione non inferiore a
"C/2", segretario senza diritto al voto;
c) per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera c):
c) un ufficiale di grado non inferiore a Brigadier Generale in
servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni,
presidente;
c) tre ufficiali superiori del Corpo di amministrazione e di
commissariato dell'Esercito in servizio permanente o in ausiliaria da
non oltre tre anni, membri;
c) un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
c) un ufficiale dell'Esercito di grado non inferiore a
capitano, ovvero un dipendente civile dell'amministrazione della
difesa appartenente all'area funzionale "C" posizione non inferiore a
"C/2", segretario senza diritto al voto.
2. Parimenti con successivi decreti saranno nominate, per ciascun
concorso, le commissioni per le prove di efficienza fisica, per gli
accertamenti sanitari e per l'accertamento attitudinale, che saranno
cosi' composte:
a) per le prove di efficienza fisica:
a) un ufficiale dell'Esercito in servizio permanente di grado
non inferiore a colonnello, presidente;
a) due ufficiali dell'Esercito in servizio permanente di grado
non inferiore a maggiore qualificati istruttori militari di
educazione fisica, membri;
a) un ufficiale dell'Esercito in servizio permanente di grado
non inferiore a capitano, segretario.
La commissione si avvarra', durante l'espletamento delle prove,
di personale del Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito, fra cui un ufficiale medico dell'Esercito;
b) per gli accertamenti sanitari:
b) un colonnello del Corpo sanitario dell'Esercito in servizio
permanente, presidente;
b) due ufficiali superiori del Corpo sanitario dell'Esercito in
servizio permanente, membri;
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti dell'Esercito o di medici specialisti esterni;
c) per l'accertamento attitudinale:
c) un ufficiale in servizio permanente del ruolo normale delle
Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio trasmissioni
dell'Esercito di grado non inferiore a colonnello;
c) un ufficiale in servizio permanente del Corpo sanitario
dell'Esercito laureato in medicina e specialista in psichiatria e/o
psicologia clinica che abbia seguito apposito corso di formazione in
tecniche di indagine psicodiagnostiche;
c) un ufficiale in servizio permanente del Corpo sanitario
dell'Esercito laureato in psicologia.
Le funzioni di presidente saranno svolte dall'ufficiale piu'
elevato in grado ovvero, a parita' di grado, da quello piu' anziano.
Tali ufficiali dovranno essere diversi da quelli che abbiano
fatto parte della commissione di cui alla precedente lettera b) del
presente comma.
Detta commissione si avvarra' del contributo
tecnico-specialistico di ufficiali del Corpo sanitario dell'Esercito
in servizio permanente laureati in psicologia che potranno essere
coadiuvati da psicologi civili convenzionati presso il Centro di
selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito;
d) per gli ulteriori accertamenti sanitari:
d) a) un Brigadier generale medico del Corpo sanitario
dell'Esercito in servizio permanente, presidente;
d) b) due ufficiali superiori medici del Corpo sanitario
dell'Esercito in servizio permanente, membri;
Gli ufficiali medici facenti parte di detta commissione dovranno
essere diversi da quelli che hanno fatto parte della commissione per
gli accertamenti sanitari di cui alla precedente lettera b) del
presente comma.
Art. 8.
Prova scritta di cultura generale
1. I partecipanti ai concorsi di cui al precedente art. 1 saranno
ammessi con riserva di accertamento del possesso dei requisiti
prescritti per la partecipazione al concorso cui abbiano chiesto di
essere ammessi a sostenere una prova scritta di cultura generale
consistente in una serie di quesiti a risposta multipla
predeterminata volti ad accertare il grado di conoscenza della lingua
italiana anche sul piano ortogrammaticale e sintattico, la conoscenza
di argomenti di attualita', di educazione civica, di storia di
geografia, di matematica e di logica matematica. Il numero dei
quesiti e la durata massima della prova saranno fissati dalla
commissione esaminatrice e comunicati ai concorrenti prima
dell'inizio della prova stessa.
2. Detta prova avra' luogo presso il Centro di selezione e
reclutamento nazionale dell'Esercito, caserma "Gonzaga del Vodice",
viale Mezzetti n. 2 - Foligno, secondo il seguente calendario:
a) 23 luglio 2002, con inizio non prima delle ore 8,30, per il
concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a);
b) 24 luglio 2002, con inizio non prima delle ore 8,30, per il
concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b);
c) 24 luglio 2002, con inizio non prima delle ore 14,30, per il
concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c).
Eventuali modificazioni della sede e delle date di svolgimento di
detta prova verranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie
speciale - del 5 luglio 2002. Tale pubblicazione avra' valore di
notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i concorrenti.
Nella stessa Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del 5 luglio
2002 tale pubblicazione potra' essere rinviata ad una data
successiva.
3. I concorrenti ai quali non sia stata comunicata l'esclusione
dal concorso sono tenuti a presentarsi presso la suddetta sede almeno
un'ora prima di quella fissata per l'inizio della prova, muniti di
carta d'identita' o di altro valido documento di riconoscimento,
provvisto di fotografia, rilasciato da un'amministrazione dello
Stato.
4. Essi dovranno avere con se' una penna a sfera ad inchiostro
indelebile nero. L'occorrente per lo svolgimento della prova sara'
loro fornito sul posto.
5. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova
saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali
che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore.
6. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della predetta
prova saranno osservate le disposizioni degli artt. 13, 14 e 15,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487.
7. La correzione della prova scritta di cultura generale sara'
effettuata con l'ausilio di sistemi informatizzati.
8. Ai concorrenti verra' attribuito un punteggio espresso in
trentesimi in relazione al numero di risposte esatte. Per essere
ammessi a sostenere la prova scritta di cultura tecnico -
professionale, di cui al successivo art. 9, essi dovranno aver
risposto correttamente almeno al 60 per cento delle domande. In tal
caso ad essi verra' attribuito un punteggio di 18/30i.
9. I concorrenti risultati idonei nella prova scritta di cultura
generale riceveranno, entro il quindicesimo giorno antecedente la
data di svolgimento della prova scritta di cultura tecnico -
professionale, comunicazione indicante l'esito di detta prova.
I concorrenti, invece, che non avranno superato la prova scritta
di cultura generale non riceveranno alcuna comunicazione, ma potranno
chiedere informazioni sull'esito di detta prova, a partire dal decimo
giorno successivo a quello di effettuazione della stessa, al
Ministero della difesa - Direzione Generale per il personale militare
- Ufficio relazioni con il pubblico - Palazzo Esercito - Via XX
Settembre n. 123/A - 00187 Roma - tel. 06/47355941, ovvero consultare
il sito internet "www.persomil.difesa.it/urp".
>
Art. 9.
Prova scritta di cultura tecnico-professionale
1. La prova scritta di cultura tecnico-professionale avra' luogo,
sempre presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito, caserma "Gonzaga del Vodice", viale Mezzetti n. 2 -
Foligno, secondo il seguente calendario:
a) 27 agosto 2002, con inizio non prima delle ore 8,30, per il
concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a);
b) 28 agosto 2002, con inizio non prima delle ore 8,30, per il
concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b);
c) 29 agosto 2002, con inizio non prima delle ore 8,30, per il
concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c).
Eventuali modificazioni delle date di svolgimento della predetta
prova saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale
- del 9 agosto 2002. Tale pubblicazione avra' valore di notifica a
tutti gli effetti e nei confronti di tutti i concorrenti. Nella
stessa Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del 9 agosto 2002
tale pubblicazione potra' essere rinviata ad una data successiva.
2. I programmi delle prove scritte di cultura tecnico -
professionale sono riportati nell'Allegato "D", che costituisce parte
integrante del presente decreto.
3. I concorrenti ai quali non sia stata comunicata l'esclusione
dal concorso e che abbiano ricevuto la comunicazione di esito
positivo della prova scritta di cultura generale di cui al, comma 9,
del precedente art. 8 sono tenuti a presentarsi presso la suddetta
sede d'esame entro le ore 7,30 dei giorni previsti, muniti di carta
d'identita' o di altro valido documento di riconoscimento, provvisto
di fotografia, rilasciato da un'amministrazione dello Stato.
4. Essi dovranno avere con se' una penna a sfera con inchiostro
indelebile nero o blu, mentre la carta sara' loro fornita sul posto.
5. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova
saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali
che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore.
6. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della predetta
prova scritta saranno osservate le disposizioni degli artt. 13, 14 e
15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487.
7. I concorrenti, per essere ammessi a sostenere le prove di
efficienza fisica, dovranno riportare nella prova scritta di cultura
tecnicoprofessionale un punteggio di almeno 18/30i.
8. I concorrenti che non avranno superato la prova scritta di
cultura tecnico-professionale non riceveranno alcuna comunicazione,
ma potranno richiedere informazioni sull'esito di detta prova, a
partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di svolgimento
della stessa, al Ministero della difesa - Direzione Generale per il
personale militare - Ufficio relazioni con il pubblico - Palazzo
Esercito - Via XX Settembre n. 123/A - 00187 Roma, tel. 06/47355941,
ovvero consultare il sito internet "www.persomil.difesa.it/urp".
>
Art. 10.
Valutazione dei titoli
Le commissioni esaminatrici di cui al precedente art. 7, comma 1,
procederanno a valutare i titoli dei soli concorrenti che si siano
presentati alla prova scritta di cultura tecnico-professionale dei
concorsi, sempreche' detti titoli, posseduti alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande, siano stati dichiarati
con le modalita' indicate nel precedente art. 4 ovvero risultino
dalla documentazione matricolare e caratteristica.
2. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli da valutare nei
predetti concorsi e' pari a 20/30i, cosi' ripartiti:
a) qualita' militari e professionali e/o esperienze
professionali documentate svolte presso amministrazioni pubbliche:
fino ad un massimo di 8 punti;
b) partecipazione ad operazioni fuori area, anche se svolte
nell'ambito di organizzazioni umanitarie: 0,50 punti per ogni mese di
servizio, o frazione superiore a quindici giorni, effettivamente
prestato in tali operazioni, fino ad un massimo di 3 punti;
c) titolo di studio posseduto in aggiunta a quello minimo
prescritto per la partecipazione al concorso: fino ad un massimo di 2
punti, cosi' ripartiti:
diploma di laurea: fino a 2 punti;
diploma universitario con corso di durata triennale: fino a
1,5 punti;
diploma universitario con corso di durata biennale: fino ad 1
punto;
d) ricompense: fino ad un massimo di 2 punti, cosi' ripartiti:
medaglia d'oro al valor militare o al valor civile o al
valore dell'Esercito: 2 punti;
medaglia d'argento al valor militare o al valor civile o al
valore dell'Esercito: 1,50 punti;
medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile o al
valore dell'Esercito: 1 punto;
encomio solenne: 0,75 punti;
encomio semplice: 0,50 punti;
elogio: 0,25 punti;
e) periodi di comando: punti 0,10 per ogni mese, o frazione
superiore a quindici giorni, di comando o attribuzioni specifiche
ovvero in incarichi tecnici delle specializzazioni di appartenenza,
sino ad un massimo di 3 punti;
f) altri titoli: fino ad un massimo di 2 punti, cosi'
ripartiti:
seconda laurea: fino a 1,5 punti;
corsi universitari post lauream: fino a 1 punto;
diploma di Maestro dello sport rilasciato dal CONI al termine
di un corso di durata triennale: 1,50 punti;
qualifica di istruttore militare di educazione fisica: 0,50
punti;
qualifica di aiuto istruttore militare di educazione fisica:
0,50 punti.
Art. 11.
Prove di efficienza fisica
1. I concorrenti che nella prova scritta di cultura
tecnico-professionale abbiano riportato un punteggio di almeno 18/30i
saranno ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica e, qualora
idonei, saranno sottoposti agli accertamenti dell'idoneita'
psico-fisica e attitudinale.
2. Le prove di efficienza fisica avranno luogo presso il centro
di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito, caserma "Gonzaga
del Vodice", viale Mezzetti n. 2 - Foligno, nei giorni che saranno
resi noti agli interessati con lettera raccomandata o telegramma.
3. I concorrenti dovranno presentarsi presso il predetto Centro
muniti di tenuta ginnica e dovranno produrre i seguenti documenti:
certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per
l'atletica leggera rilasciato da medici della federazione medico
sportiva italiana ovvero dal personale sanitario delle strutture
pubbliche o private convenzionate, normativamente previste. La
mancata presentazione di tale certificato determinera' la non
ammissione del concorrente a sostenere dette prove. In sostituzione
di detto certificato il personale militare dell'Esercito in servizio
non di leva potra' produrre il certificato di cui al successivo,
comma 7, ai fini e con l'effetto ivi previsti;
certificato rilasciato da una struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata convenzionata attestante la recente
effettuazione, da non oltre tre mesi, dell'accertamento dei markers
dell'epatite B e C. La mancata presentazione di detto certificato
determinera' la non ammissione del concorrente agli accertamenti
sanitari;
eventuale referto di esame radiografico del torace in due
proiezioni, se effettuato entro i tre mesi precedenti la data della
visita medica presso, strutture sanitarie pubbliche, anche militari,
o private convenzionate;
referto attestante l'esito di ecografia pelvica eseguito presso
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata
entro i tre mesi precedenti la data di presentazione (solo se di
sesso femminile). La mancata presentazione di detto certificato
determinera' la non ammissione della concorrente agli accertamenti
sanitari;
eventuale referto attestante l'esito del test di gravidanza -
mediante analisi su sangue o urine - effettuato presso struttura
pubblica, anche militare, o privata convenzionata entro i cinque
giorni precedenti la data di presentazione alle prove medesime (solo
se di sesso femminile).
I concorrenti di sesso femminile che non dovessero esibire il
referto del test di gravidanza di cui al presente comma saranno
sottoposti, al solo fine della effettuazione in piena sicurezza delle
prove di efficienza fisica e degli esami previsti al successivo art.
12, comma 3, al test di gravidanza, che escluda la sussistenza di
detto stato. L'accertato stato di gravidanza impedira' alla
concorrente di essere sottoposta alle prove di efficienza fisica e
produrra' l'effetto indicato al successivo art. 12, comma 4.
Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovra'
essere prodotta in originale o in copia conforme.
4. Le prove di efficienza fisica, per i concorrenti di sesso
maschile, consisteranno nell'esecuzione, in sequenza, dei seguenti
esercizi, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate:
piegamenti sulle braccia (minimo 15, tempo limite 2' senza
interruzioni) - esercizio obbligatorio;
corsa piana di metri 1000 (tempo massimo 6') - esercizio
obbligatorio;
salto in alto (minimo 110 centimetri, massimo tre tentativi) -
esercizio facoltativo;
salita alla fune di metri 4 (tempo massimo 50 , massimo due
tentativi) - esercizio facoltativo.
Il prospetto delle prove di efficienza fisica per i concorrenti
di sesso maschile e' riportato nell'Allegato "E", che costituisce
parte integrante del presente decreto.
5. Le prove di efficienza fisica, per i concorrenti di sesso
femminile, consisteranno nell'esecuzione, in sequenza, dei seguenti
esercizi, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate:
piegamenti sulle braccia (minimo 8, tempo limite 2' senza
interruzioni) - esercizio obbligatorio;
corsa piana di metri 1000 (tempo massimo 7') - esercizio
obbligatorio;
salto in alto (minimo 100 centimetri, massimo tre tentativi) -
esercizio facoltativo;
salita alla fune di metri 4 (tempo massimo 60 , massimo due
tentativi) - esercizio facoltativo.
Il prospetto delle prove di efficienza fisica per i concorrenti
di sesso femminile e' riportato nel gia' citato Allegato "E" al
presente decreto.
6. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi
obbligatori indicati per le due categorie di concorrenti,
rispettivamente, nei precedenti commi 4 e 5 determinera' giudizio di
non idoneita' e quindi la non ammissione ai successivi accertamenti
sanitari ed attitudinale e l'esclusione dal concorso.
Il superamento dei due esercizi obbligatori, invece, determinera'
giudizio di idoneita' alle prove di efficienza fisica, senza
attribuzione di alcun punteggio. In tal caso i concorrenti potranno
effettuare, qualora lo desiderino, gli esercizi facoltativi, al fine
di conseguire il punteggio incrementale indicato nel gia' citato
Allegato "E" al presente decreto.
Il medesimo Allegato "E" contiene disposizioni circa le modalita'
di svolgimento delle prove ed i comportamenti che dovranno tenere i
concorrenti, a pena di esclusione, per le ipotesi di esiti di
precedente infortunio o di infortunio verificatosi durante
l'effettuazione degli esercizi.
7. Il personale militare in servizio non di leva nella Forza
armata e' esonerato dal sostenere gli esercizi obbligatori sopra
indicati qualora, all'atto della presentazione presso il Centro,
esibisca la certificazione, rilasciata dal Comandante di Corpo,
secondo il modello riportato nel gia' citato Allegato "E" al presente
decreto, che attesti il superamento delle prove di efficienza
operativa previste dalla pubblicazione 12/A/1 "L'addestramento
militare", ed. 1989, e successive modificazioni e integrazioni.
La mancata esibizione di detta certificazione determinera'
l'obbligo per detto personale di sostenere gli esercizi di cui sopra,
previa esibizione della dichiarazione rilasciata dal dirigente del
servizio sanitario del reparto/ente presso cui il concorrente presta
servizio, da cui risulti l'assenza di controindicazioni allo
svolgimento delle prove di efficienza operativa di cui sopra, ovvero
del certificato di cui al precedente, comma 3, primo alinea.
Il controllo delle predette certificazioni verra' effettuato
dalla commissione preposta alle prove di efficienza fisica di cui
all'art. 7, comma 2, lettera a).
L'esito positivo di detto controllo ovvero, in subordine, il
superamento presso il Centro degli esercizi obbligatori consentira'
ai concorrenti in servizio di effettuare, qualora lo richiedano
espressamente, gli esercizi facoltativi, al solo fine di conseguire
il punteggio incrementale indicato nel gia' citato Allegato "E" al
presente decreto.
8. La commissione preposta alle prove di efficienza fisica:
verifichera' la validita' delle certificazioni di volta in
volta prodotte dai concorrenti, redigendo per ciascuno apposito
verbale;
sottoporra' i concorrenti agli esercizi obbligatori e/o
facoltativi secondo quanto previsto nei commi precedenti, redigendo o
completando il relativo verbale;
attribuira' ai concorrenti che abbiano superato uno o entrambi
gli esercizi facoltativi il punteggio corrispondente indicato nel
gia' citato Allegato "E" al presente decreto. Tale punteggio, che in
ogni caso non potra' superare complessivamente i 2 punti, sara'
comunicato seduta stante ai concorrenti e concorrera' alla formazione
della graduatoria di cui al successivo art. 16.
9. La Direzione Generale per il personale militare si riserva,
compatibilmente con i tempi di svolgimento previsti per dette prove,
la facolta' di riconvocare ad altra data i concorrenti che, per
documentate cause di forza maggiore, non potessero presentarsi alle
prove di efficienza fisica nel giorno stabilito. A tal fine gli
interessati dovranno far pervenire la richiesta di riconvocazione (a
mezzo telegramma o fax numero 06/4827347) al massimo entro il giorno
della prova, inviando documentazione probatoria dei motivi
dell'assenza.
Art. 12.
Accertamenti sanitari
1. I concorrenti che avranno conseguito giudizio di idoneita'
nelle prove di efficienza fisica saranno sottoposti, sempre presso il
centro predetto, a cura della commissione di cui al precedente art.
7, comma 2, lettera b), ad accertamenti sanitari volti al
riconoscimento del possesso dell'idoneita' psico-fisica al servizio
militare quali ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale
delle Armi o del Corpo per il quale hanno chiesto di partecipare.
2. Gli accertamenti sanitari saranno volti a verificare, inoltre,
il possesso da parte dei concorrenti dei seguenti specifici requisiti
fisici:
a) statura non inferiore a m 1,65, se di sesso maschile e a
m 1,61, se di sesso femminile;
b) visus corretto non inferiore a 16/10i complessivi e non
inferiore a 7/10i nell'occhio che vede meno, raggiungibile con
correzione non superiore a tre diottrie anche in un solo occhio e con
lenti frontali ben tollerate (da portare al seguito). Per i
concorrenti al concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), del
presente decreto, l'acutezza visiva dovra' essere uguale o superiore
a complessivi 10/10i e non inferiore a 4/10i nell'occhio che vede
meno. Tale acutezza visiva potra' essere raggiunta con correzione non
superiore a sei diottrie per la miopia e l'astigmatismo miopico, a
cinque diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo miopico, a cinque
diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo ipermetropico e a
quattro diottrie per l'astigmatismo misto (tali unita' di misura
valgono anche per un solo occhio).
Senso cromatico normale accertato con le matassine colorate.
3. La commissione, prima di eseguire la visita medica generale,
disporra' per tutti i concorrenti i seguenti accertamenti
specialistici e di laboratorio:
a) esame radiografico del torace in due proiezioni, nel caso in
cui i concorrenti non producano il relativo referto da cui risulti
che tale accertamento sia stato eseguito entro i tre mesi antecedenti
presso organi sanitari militari o strutture sanitarie pubbliche;
b) cardiologico con E.C.G.;
c) oculistico;
d) otorinolaringoiatrico;
e) psichiatrico;
f) analisi completa delle urine;
g) analisi del sangue concernente:
g) emocromo completo;
g) glicemia;
g) creatininemia;
g) transaminasemia (ALT AST);
g) birilubinemia totale e frazionata;
g) G6PDH (metodo quantitativo);
h) ecografia pelvica per le sole concorrenti sprovviste del
relativo referto di cui al precedente art. 11, comma 3, quarto
alinea.
4. In caso di positivita' del test di gravidanza di cui al
precedente art. 11, comma 3, quinto alinea, la commissione non potra'
procedere agli accertamenti previsti e dovra' esimersi dalla
pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 3, comma 2, del decreto
ministeriale 4 aprile 2000, citato nelle premesse, secondo il quale
lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.
5. Saranno giudicati non idonei dalla predetta commissione i
concorrenti risultati affetti da:
disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia o
disartria);
stato di tossicodipendenza o tossicofilia;
malattie o lesioni acute per le quali siano previsti tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari
per la frequenza del corso
imperfezioni ed infermita' che, seppur non contemplate nei
precedenti alinea, risultino comunque incompatibili con
l'espletamento delle mansioni di ufficiale in servizio permanente.
6. La commissione medica, seduta stante, comunichera' al
concorrente l'esito della visita medica, sottoponendogli il verbale
contenente uno dei seguenti giudizi:
"Idoneo quale ufficiale dei ruoli speciali dell'Esercito in
servizio permanente";
"Non idoneo quale ufficiale dei ruoli speciali dell'Esercito in
servizio permanente", con indicazione della causa di non idoneita'.
I concorrenti che all'atto degli accertamenti sanitari venissero
riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente
insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risultasse
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da
lasciare prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque entro i
successivi trenta giorni, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione
sanitaria a cura della stessa commissione medica per verificare
l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica.
Detti concorrenti saranno ammessi con riserva a sostenere
l'accertamento attitudinale. I concorrenti che non avessero
recuperato, al momento della nuova visita, la prevista idoneita'
saranno giudicati "non idonei" ed esclusi dal concorso. Tale giudizio
sara' comunicato seduta stante agli interessati.
7. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati "non idonei" non
saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove.
8. I concorrenti giudicati "non idonei" potranno tuttavia far
pervenire alla Direzione Generale per il personale militare - I
Reparto - 1a Divisione reclutamento ufficiali - 2a Sezione Casella
Postale 353 - 00187 Roma centro, improrogabilmente entro il decimo
giorno successivo a quello della visita medica, anticipandola via fax
(n. 06/4827347) specifica istanza, corredata da idonea documentazione
rilasciata da struttura sanitaria pubblica, relativamente alle cause
che hanno determinato il giudizio di non idoneita'.
Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista
documentazione ovvero pervenute oltre i termini perentori
sopraindicati.
9. La documentazione sanitaria allegata dai concorrenti
all'istanza di cui sopra sara' valutata dalla commissione di cui al
precedente articolo 7, comma 2, lettera d) che, solo qualora lo
ritenga necessario, sottoporra' gli interessati ad ulteriori
accertamenti sanitari, prima di emettere il giudizio definitivo.
10. In caso di mancato accoglimento dell'istanza il giudizio di
non idoneita' riportato al termine degli accertamenti sanitari si
intendera' confermato.
11. In caso di accoglimento dell'istanza, i concorrenti ne
riceveranno, da parte dalla Direzione Generale per il personale
militare, formale comunicazione.
12. I concorrenti dichiarati "non idonei" anche a seguito della
valutazione sanitaria di cui al precedente, comma 8, o degli
ulteriori accertamenti sanitari disposti o che ad essi abbiano
rinunciato saranno esclusi dal concorso.
Art. 13.
Accertamento attitudinale
1. Al termine degli accertamenti sanitari i concorrenti giudicati
idonei e, con riserva, quelli di cui al precedente art. 12, comma 8,
saranno sottoposti ad accertamento attitudinali per il riconoscimento
delle qualita' indispensabili all'espletamento delle mansioni di
ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale delle Armi o del
Corpo per il quale hanno chiesto di partecipare, da parte della
commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera c).
2. Detta commissione, attraverso una serie di prove (batteria
testologica e questionario informativo) ed una intervista di
selezione individuale, valutera':
come il soggetto pensa;
come il soggetto interagisce con il mondo esterno;
come un soggetto lavora.
Verranno pertanto indagate le seguenti aree:
area cognitiva (modalita' di interazione e di affrontare le
situazioni reali);
area relazionale (livello di maturita' e autoconsapevolezza
delle capacita' di mettersi in relazione con l'ambiente);
area del lavoro (insieme delle caratteristiche personalogiche
che concorrono allo svolgimento di un'attivita' o mansione).
3. Il giudizio espresso dalla commissione che, adeguatamente
motivato, dovra' essere comunicato per iscritto seduta stante agli
interessati, e' definitivo. Pertanto i concorrenti giudicati non
idonei saranno esclusi dal concorso.
4. Ai concorrenti giudicati idonei sara' attribuito, in base ai
risultati dell'accertamento effettuato, un punteggio da 0 fino ad un
massimo di punti 2 utile per la formazione della graduatoria di cui
al successivo art. 16.
5. I verbali delle prove di efficienza fisica, degli accertamenti
sanitari e di quello attitudinale dovranno essere inviati a cura del
Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito alla
Direzione Generale per il personale militare - I Reparto - 1a
Divisione reclutamento ufficiali - 2a Sezione, entro tre giorni dalla
data di conclusione degli stessi.
Art. 14.
Prova orale
1. Saranno ammessi a sostenere la prova orale prevista per
ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, i
concorrenti risultati idonei alle prove scritte, alle prove di
efficienza fisica, agli accertamenti sanitari ed a quello
attitudinale.
2. La prova orale, vertente sulle materie riportate nell'Allegato
"D", che costituisce parte integrante del presente decreto, avra'
luogo nella sede e nel giorno che saranno resi noti agli interessati
con lettera raccomandata o telegramma.
3. La Direzione Generale per il personale militare si riserva,
compatibilmente con i tempi di svolgimento della prova da parte di
tutti i concorrenti e nel rispetto della data indicata nel precedente
art. 6, comma 3, la facolta' di riconvocare ad altra data i
concorrenti che, per documentate cause di forza maggiore, non
potessero presentarsi nel giorno stabilito. A tal fine gli
interessati dovranno far pervenire la richiesta di riconvocazione (a
mezzo telegramma o fax numero 06/4827347), al massimo entro il giorno
di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria del
motivo dell'assenza.
4. La prova orale si intendera' superata se i concorrenti avranno
riportato una votazione di almeno 18/30i.
5. I concorrenti idonei alla prova orale, sempreche' lo abbiano
richiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosteranno una
prova orale facoltativa di lingua straniera, scelta fra inglese,
francese, tedesco e spagnolo, con le modalita' riportate nel gia'
citato Allegato "D".
La prova facoltativa di lingua straniera si svolgera'
contestualmente alla prova orale.
6. Ai concorrenti che sosterranno detta prova sara' assegnata una
votazione in trentesimi da 0 a 30, alla quale corrispondera' il
seguente punteggio utile per la formazione della graduatoria:
da 0 a 17,999/30i: punti 0;
da 18/30i a 20,999/30i: punti 1;
da 21/30i a 23,999/30i: punti 1,50;
da 24/30i a 26,999/30i: punti 2;
da 27/30i a 30/30i: punti 2,50.
Art. 15.
Spese di viaggio e licenza
1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove previste
dall'art. 6 del presente decreto sono a carico dei concorrenti i
quali, peraltro, muniti di copia della domanda e della ricevuta della
raccomandata per le prove scritte e della lettera o del telegramma di
convocazione per le prove di efficienza fisica, per gli accertamenti
fisio-psico-attitudinali e per la prova orale, potranno rivolgersi al
Distretto militare, alla Capitaneria di porto o ad un Comando
carabinieri, per ottenere il rilascio dello scontrino per fruire
della agevolazione ferroviaria prevista (sconto del 10%).
2. I concorrenti che siano militari in servizio potranno fruire
della licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le
esigenze di servizio, sino a un massimo di trenta giorni, nei quali
dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove
previste dal precedente art. 6 del presente decreto, nonche' quelli
necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette
prove e per il rientro in sede. In particolare detta licenza,
cumulabile con la licenza ordinaria, potra' essere concessa
nell'intera misura prevista di norma per la preparazione alla prova
orale oppure frazionata in due periodi, di cui uno non superiore a
dieci giorni, per le prove scritte.
Qualora il concorrente non sostenga le prove d'esame per motivi
dipendenti dalla sua volonta' la licenza straordinaria sara'
computata in licenza ordinaria dell'anno in corso.
Art. 16.
Graduatorie
1. La graduatoria degli idonei in ciascuno dei concorsi di cui al
precedente art. 1, comma 1, sara' formata dalla commissione
esaminatrice in base alla somma dei punti riportati dai concorrenti
in ciascuna delle prove d'esame e nella valutazione dei titoli,
nonche' degli eventuali punteggi incrementali conseguiti nelle prove
di efficienza fisica, nell'accertamento attitudinale e nella prova
orale facoltativa di lingua straniera.
2. Le graduatorie di merito di ciascuno dei concorsi di cui
all'articolo 1, comma 1, saranno approvate con decreto dirigenziale.
3. Nel decreto di approvazione della graduatoria di ciascun
concorso si terra' conto della riserva dei posti a favore degli
appartenenti al ruolo dei marescialli. I posti eventualmente non
ricoperti dagli appartenenti al ruolo dei marescialli saranno
devoluti a favore delle altre categorie di concorrenti idonei secondo
l'ordine della graduatoria generale di merito.
4. Fermo restando, in ogni caso, quanto previsto nel precedente,
comma 3, nel decreto di approvazione di ciascuna graduatoria si
terra' conto, a parita' di merito, dei titoli di preferenza di cui al
gia' citato Allegato "F" eventualmente dichiarati dai concorrenti
nella domanda di partecipazione o in dichiarazione sostitutiva alla
stessa allegata.
5. I decreti di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati
nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa. Della
pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Essi saranno inoltre
pubblicati, a puro titolo informativo, nel sito internet
"www.persomil.difesa.it/urp".
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Art. 17.
Nomina
1. I vincitori dei concorsi saranno nominati, ad eccezione degli
appartenenti alla categoria degli ufficiali inferiori delle forze di
completamento, di cui al precedente art. 2, comma 1.a., lettera b),
sottotenenti in servizio permanente effettivo rispettivamente del
ruolo speciale delle Armi o del Corpo per il quale hanno concorso,
con anzianita' assoluta nel grado stabilita dal decreto di nomina che
sara' immediatamente esecutivo.
2. Gli appartenenti alla categoria degli ufficiali inferiori
delle forze di completamento, invece, saranno nominati ufficiali in
servizio permanente effettivo del rispettivo ruolo speciale con il
grado rivestito all'atto della scadenza del termine di presentazione
delle domande ed iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei pari grado dello
stesso ruolo.
3. Il conferimento della nomina e' subordinato all'accertamento,
anche successivo alla nomina, del possesso del requisito della
condotta e delle qualita' morali di cui all'art. 2 del presente
decreto.
4. Con successivo decreto si provvedera' alla assegnazione alle
Armi dei vincitori del concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera
a), del presente decreto.
5. I vincitori di ciascun concorso saranno invitati ad assumere
servizio in via provvisoria, sotto riserva dell'accertamento del
possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento del
corso applicativo di cui al successivo comma 6.
6. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo di
durata non inferiore a tre mesi.
All'atto della presentazione al corso gli ufficiali dovranno
contrarre una ferma di anni cinque, decorrente dalla data di inizio
del corso medesimo che avra' pieno effetto, tuttavia, solo all'atto
del superamento del corso applicativo.
Il rifiuto di sottoscrivere detta ferma comportera' la revoca
alla nomina.
La mancata presentazione al corso applicativo comportera' la
decadenza dalla nomina, ai sensi dell'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
7. Il concorrente di sesso femminile nominato sottotenente in
servizio permanente che, trovandosi nelle condizioni dell'art. 4
della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, non possa frequentare il corso
applicativo sara' rinviato d'ufficio al corso successivo.
8. Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risultassero
non ricoperti per rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione
Generale per il personale militare potra' procedere all'ammissione al
corso con i criteri indicati al precedente art. 16, entro 1/12 della
durata del corso stesso, di altrettanti concorrenti idonei, secondo
l'ordine della rispettiva graduatoria.
9. I frequentatori che non supereranno il corso applicativo:
a) se provenienti dal ruolo dei marescialli, rientreranno nella
categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso sara' in tal
caso computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio;
b) se provenienti dal complemento ovvero dalle forze di
completamento, completeranno la ferma eventualmente contratta ovvero
saranno ricollocati in congedo;
c) se provenienti dai frequentatori dei corsi normali,
completeranno la ferma eventualmente contratta ovvero, qualora
prosciolti, verranno collocati in congedo;
d) se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in
congedo a meno che, se di sesso maschile, non debbano assolvere o
completare gli obblighi di leva.
10. Per gli ufficiali che supereranno il corso applicativo
l'anzianita' relativa nel grado rivestito verra' rideterminata in
base alla media del punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso
e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso.
Art. 18.
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
articolo 2 del presente decreto, l'amministrazione provvedera' a
richiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti la
conferma di quanto dichiarato dai vincitori nella domanda di
partecipazione e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente
prodotte.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente,
comma 1, emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione,
il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. Il certificato generale del casellario giudiziale verra'
acquisito d'ufficio.
Art. 19.
Esclusioni
1. La Direzione Generale per il personale militare puo', con
provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso
qualsiasi concorrente che non fosse ritenuto in possesso dei
prescritti requisiti, nonche' dichiarare il medesimo decaduto dalla
nomina ad ufficiale in servizio permanente, qualora il difetto dei
requisiti venisse accertato dopo la nomina.
Art. 20.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 10, primo comma, della legge 31 dicembre
1996, n. 675, i dati personali forniti dai concorrenti saranno
raccolti presso il Ministero della difesa - Direzione Generale per il
personale militare - I Reparto - 1a Divisione reclutamento ufficiali
- per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso
una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di impiego per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo./
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del concorrente nonche', in caso di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Direttore generale della Direzione Generale del personale militare,
titolare del trattamento. Responsabile del trattamento e' il
Direttore della 1a Divisione reclutamento ufficiali della Direzione
Generale medesima.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 27 marzo 2002
Il Direttore generale: ten. gen. Simeone
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