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COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
Indizione della prima sessione 2008 degli esami di idoneita' per
l'iscrizione all'albo nazionale dei promotori finanziari
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.2 del 8/1/2008 |
Ente: | COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA |
Località: | Roma (RM) |
Codice atto: | 08E00031 |
Sezione: | Enti pubblici |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 8/2/2008 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETA' E LA BORSA
Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
Visto il decreto ministeriale n. 472 dell'11 novembre 1998;
Vista la propria delibera n. 10200 del 5 settembre 1996;
Visto il regolamento approvato con propria delibera n. 10629
dell'8 aprile 1997, concernente l'albo e l'attivita' dei promotori
finanziari, e le successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 15 del suddetto regolamento, recante la disciplina
dell'esame di idoneita' per l'iscrizione all'albo dei promotori
finanziari;
Delibera:
Art. 1.
E' indetta, per l'anno 2008, la prima sessione dell'esame
d'idoneita' per l'iscrizione all'albo unico dei promotori finanziari.
Art. 2.
Sono esonerati dal superamento dell'esame d'idoneita' coloro che
sono in possesso dei requisiti di professionalita' accertati dalla
CONSOB sulla base dei criteri valutativi individuati dall'art. 4 del
decreto del Ministero del tesoro n. 472 dell'11 novembre 1998.
Art. 3.
Le domande di ammissione all'esame d'idoneita' devono essere
presentate in carta semplice entro l'8 febbraio 2008 alle commissioni
regionali costituite nei capoluoghi delle regioni in cui i candidati
hanno la residenza o, per i residenti nelle province di Trento o di
Bolzano, alle commissioni provinciali costituite nel capoluogo delle
province in cui i candidati hanno la residenza. A tal fine fa fede il
timbro a data apposto dagli uffici della camera di commercio presso
cui e' costituita la competente commissione.
I candidati che hanno la propria residenza in uno Stato diverso
dall'Italia devono indirizzare o presentare le domande di ammissione
alla commissione nel cui ambito territoriale hanno eletto il proprio
domicilio.
Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di
ammissione spedite entro il termine indicato, a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento, alle competenti commissioni di cui ai
commi precedenti. A tal fine fa fede il timbro a data apposto
dall'ufficio postale accettante.
Nella domanda il candidato deve dichiarare:
1) cognome, nome e, per i residenti in Italia, il numero di
codice fiscale;
2) luogo e data di nascita;
3) comune di residenza e relativo indirizzo ovvero, per i
residenti all'estero, domicilio eletto nello Stato e luogo di
residenza all'estero, con i relativi indirizzi.
Per il riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 20 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104 («Legge quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»), i
candidati portatori di handicap, ai sensi dell'art. 3 della medesima
legge, devono specificare nella domanda di ammissione la necessita'
di tempi aggiuntivi e/o gli ausili per lo svolgimento delle prove, in
relazione allo specifico handicap, ed allegare alla domanda idonea
certificazione relativa al suddetto handicap rilasciata dalla
struttura pubblica competente. E anche possibile attestare di essere
stato riconosciuto portatore di handicap ai sensi del citato art. 3
mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' effettuata
ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445. Sulla base di tale certificazione sara'
valutata la sussistenza delle condizioni per la concessione dei
suddetti benefici, con riguardo alla specifica minorazione.
Si unisce in allegato l'elenco delle commissioni regionali e
provinciali alle quali indirizzare le domande di ammissione.
Art. 4.
In caso di presentazione di istanze, atti o documenti in lingua
straniera, andra' allegata la traduzione in lingua italiana,
certificata conforme al testo straniero dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolare.
Art. 5.
Le domande presentate o spedite dopo la scadenza del termine
stabilito dal precedente art. 3 e le domande inviate alla CONSOB
ovvero a commissioni regionali o provinciali incompetenti non saranno
considerate valide.
Le commissioni regionali e provinciali non assumono alcuna
responsabilita' in caso di dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato
nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali, ne' per mancata
restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per
raccomandata.
Art. 6.
Le commissioni regionali o provinciali, integrate, se del caso,
dai membri supplenti, presiedono allo svolgimento delle prove di
esame e svolgono le funzioni di commissioni esaminatrici.
Art. 7.
L'esame consta di una prova scritta, articolata in quesiti a
risposta sintetica, e di un colloquio.
La prova scritta verte sulle seguenti materie:
A) nozioni di economia del mercato finanziario, con particolare
riferimento ai seguenti argomenti:
struttura e organizzazione dei mercati degli strumenti
finanziari;
la domanda e l'offerta degli strumenti finanziari in Italia;
i mercati e le loro modalita' operative;
gli strumenti di mercato monetario;
gli strumenti di mercato mobiliare;
i prodotti di raccolta;
gli strumenti di copertura del rischio finanziario;
elementi di valutazione degli investimenti in strumenti
finanziari;
nozioni di matematica finanziaria applicate alle scelte di
investimento;
l'operativita' delle banche e degli altri intermediari
finanziari:
le funzioni tipiche;
le principali operazioni;
i rischi tipici: di liquidita', di tasso di interesse e di
cambio;
aspetti gestionali delle attivita' di intermediazione
finanziaria:
a) la gestione: l'asset allocation, la selezione dei titoli,
il benchmark, la leva finanziaria;
b) la negoziazione: la negoziazione in conto proprio
(valutazione del rischio di investimento), la negoziazione in conto
terzi (valutazione del rischio del committente);
c) la distribuzione: il controllo sui promotori finanziari;
B) nozioni di diritto del mercato finanziario, con particolare
riferimento alla disciplina dettata dalle seguenti fonti normative,
cosi' come successivamente modificate ed integrate:
decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998;
regolamento adottato con delibera CONSOB n. 16190 del 29 ottobre
2007, in materia di intermediari;
regolamento adottato con delibera CONSOB n. 16191 del 29 ottobre
2007, in materia di mercati;
regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio
1999, concernente la disciplina degli emittenti;
regolamento del Governatore della Banca d'Italia del 14 aprile
2005, in materia di gestione collettiva del risparmio;
regolamento in materia di organizzazione e procedure degli
intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione
collettiva del risparmio adottato dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB
con provvedimento del 29 ottobre 2007 ai sensi dell'art. 6, comma
2-bis e 201, comma 12, del decreto legislativo n. 58/1998;
protocollo d'intesa tra Banca d'Italia e CONSOB ai sensi
dell'art. 5, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 58/1998;
decreto ministeriale 24 maggio 1999, n. 228;
decreto ministeriale 11 novembre 1998, n. 472;
decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993;
articoli 1834 - 1860 del codice civile: i contratti bancari;
articoli 1882 - 1932 del codice civile: il contratto di
assicurazione;
articoli 1992 - 2027 del codice civile: i titoli di credito;
regio decreto n. 1736 del 21 dicembre 1933;
legge n. 130 del 30 aprile 1999;
decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998;
decreto legislativo n. 231 del 27 novembre 2007;
C) disciplina legislativa, regolamentare e deontologica
dell'attivita' di promotore:
regolamento n. 10629 dell'8 aprile 1997: articoli da 3 a 19;
regolamento n. 16190 del 29 ottobre 2007: articoli da 104 a 111;
codici interni di autodisciplina adottati dalle associazioni
professionali dei promotori finanziari e dei soggetti abilitati.
Il colloquio verte sulle materie della prova scritta e sulle
seguenti altre materie:
I) nozioni di diritto privato concernenti la disciplina del
contratto, con particolare riferimento ai contratti di agenzia e
mandato e ai contratti concernenti gli strumenti finanziari ed i
servizi offerti dai soggetti abilitati ai sensi del decreto
legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998;
II) nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato
finanziario ed in particolare il regime di tassazione dei redditi
derivanti da azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni
d'investimento, depositi bancari e polizze di assicurazione sulla
vita.
La prova scritta s'intendera' superata da parte di coloro che
riporteranno una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.
I candidati che supereranno la prova scritta saranno ammessi a
sostenere il colloquio.
Anche tale prova si intendera' superata da coloro che
riporteranno una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.
Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i concorrenti
dovranno esibire la carta d'identita' ovvero un documento di
riconoscimento equipollente.
Art. 8.
Il superamento della prova orale sara' comunicato agli
interessati subito dopo l'effettuazione della stessa.
Al momento dell'iscrizione all'albo, le commissioni regionali o
provinciali accerteranno il possesso, in capo a ciascun richiedente,
del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione
secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata
quinquennale, o del titolo di studio estero equipollente, di cui
all'art. 3, comma 1, del decreto del Ministero del tesoro n. 472
dell'11 novembre 1998, nonche' degli altri requisiti richiesti per
l'iscrizione medesima.
Art. 9.
La prova scritta, della durata di trenta minuti, si svolgera' il
giorno 14 marzo 2008 alle ore 11, presso le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura dove hanno sede le commissioni
regionali o provinciali a cui sono indirizzate le domande di
ammissione all'esame ovvero presso il diverso luogo che sara'
comunicato ai singoli candidati dalle commissioni stesse.
La data di svolgimento della prova orale sara' comunicata ai
candidati ammessi alla stessa, mediante raccomandata con avviso di
ricevimento, almeno venti giorni prima della sua effettuazione.
Il presente bando sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel bollettino della CONSOB.
Roma, 27 dicembre 2007
Il presidente: Cardia
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