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ISTITUTO UNIVERSITARIO DI ARCHITETTURA DI VENEZIA

Valutazione comparativa, per titoli ed esami, per l'ammissione ai
corsi di dottorato di ricerca, anno accademico 2002/2003

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.17 del 1/3/2002
Ente:ISTITUTO UNIVERSITARIO DI ARCHITETTURA DI VENEZIA
Località:-
Codice atto:02E01486
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:2/4/2002

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto lo statuto dell'Istituto universitario di architettura di
Venezia, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 260 del 7 novembre 1994
e successive modifiche;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 "Norme per il reclutamento
dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo" ed in
particolare l'art. 4 "Dottorato di ricerca";
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224 "Regolamento
in materia di dottorato di ricerca";
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509
"Regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
30 aprile 1997 e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
9 aprile 2001 e loro successive modificazioni ed integrazioni
relativamente all'"Uniformita' di trattamento sul diritto agli studi
universitari";
Visto il proprio decreto rettorale del 1 agosto 2001, n. 928
"Emanazione del regolamento interno in materia di dottorato di
ricerca";
Visto il proprio decreto rettorale del 21 settembre 2001, n. 1245
"Emanazione del regolamento didattico di ateneo";
Visto il proprio decreto rettorale del 2 agosto 2001, n. 958
"Regolamento interno per il conferimento di assegni per la
collaborazione ad attivita' di ricerca";
Visto il proprio decreto rettorale n. 28-2002 del 15 gennaio 2002
con il quale sono istituiti presso lo IUAV, come sede amministrativa,
quattro corsi di dottorato di ricerca specificatamente indicati
all'art. 1 del presente bando;
Visto il proprio decreto rettorale n. 29-2002 del 15 gennaio
2002, con il quale vengono determinati l'ammontare ed il numero delle
borse, i contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi di
dottorato di ricerca, anno accademico 2002/2003;
 
Decreta:
 
L'emanazione del bando per la valutazione comparativa, per titoli
ed esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, anno
accademico 2002/2003, istituiti con decreto n. 28-2002 del 15
gennaio 2002.
Bando per la valutazione comparativa, per titoli ed esami, per
l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca anno accademico
2002/2003.
Art. 1.
 
Indizione delle valutazioni comparative
 
Lo IUAV indice le valutazioni comparative, per titoli ed esami,
per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, anno
accademico 2002/2003, di seguito indicati:
a) composizione architettonica, dipartimento di progettazione
architettonica (DPA). Posti banditi n. 10;
b) pianificazione territoriale e politiche pubbliche del
territorio, dipartimento di pianificazione (DP). Posti banditi n. 8;
c) storia dell'architettura e dell'urbanistica, dipartimento di
storia dell'architettura (DSA). Posti banditi n. 10;
d) urbanistica, dipartimento di urbanistica (DU). Posti banditi
n. 8.
2. I programmi formativi dei corsi sono riportati nell'allegato
1, che costituisce parte integrante del presente bando.
3. Tutti i corsi di dottorato hanno durata triennale.
4. Lo IUAV si riserva di rideterminare, in aumento, il numero dei
posti banditi.

                               Art. 2.
 
Requisiti di ammissione per la partecipazione alla valutazione
comparativa
 
1. Possono presentare domanda di partecipazione alla valutazione
comparativa per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, di cui
al presente bando, senza limitazioni di eta' e cittadinanza, coloro
che hanno conseguito la laurea essendo stati iscritti a corsi
attivati antecedentemente il decreto ministeriale 3 novembre 1999,
n. 509 "Regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei" e
coloro che sono in possesso di laurea specialistica ovvero di titolo
equipollente conseguito presso universita' straniere.
2. Possono presentare domanda di partecipazione alla valutazione
comparativa per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca coloro
i quali conseguiranno il titolo di laurea, come indicato al
precedente, comma 1, in data antecedente la prova scritta del
dottorato per il quale e' stata effettuata domanda di partecipazione;
in tal caso il candidato sara' tenuto, prima della prova scritta, ad
autocertificare il possesso del titolo di laurea e tutti gli estremi
ad esso relativi, mediante modulistica che verra' consegnata ai
candidati presenti in aula prima dello svolgimento della prova.
3. I cittadini comunitari e stranieri, in possesso di titolo che
non sia gia' stato dichiarato equipollente al titolo accademico
italiano, dovranno, unicamente ai fini dell'ammissione alla
valutazione comparativa, farne richiesta nella domanda corredandola
dei documenti utili, tradotti e legalizzati dalle competenti
rappresentanze italiane. Tale riconoscimento verra' attuato con
determinazione del collegio docenti secondo quanto previsto dall'art.
11, comma 2, del proprio "Regolamento interno in materia di dottorato
di ricerca".
4. Per i cittadini italiani in possesso di un titolo accademico
straniero, che non sia stato gia' dichiarato equipollente ad una
laurea italiana come indicato al precedente, comma 1, valgono le
stesse disposizioni di cui al comma 3.
5. Non possono presentare domanda di partecipazione coloro che
sono iscritti ad altri corsi di dottorato di ricerca.
6. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data della
prova scritta del dottorato relativamente al quale e' stata
effettuata domanda di partecipazione.
7. I candidati vengono ammessi alla valutazione comparativa con
la riserva relativa all'accertamento dei requisiti richiesti dal
bando.

                               Art. 3.
 
Domanda
 
1. La domanda di ammissione, redatta in carta semplice secondo il
modello all'allegato 2, parte integrante del presente bando, deve
pervenire allo IUAV entro e non oltre trenta giorni che decorrono dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando in
Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale "Concorsi ed esami" - con le
seguenti modalita':
a) consegna all'ufficio protocollo dell'Ateneo, Tolentini, 191
- Venezia - fax n. 041/2571877 nei seguenti orari: tutti i giorni,
dal lunedi' al venerdi', dalle ore 9,30 alle ore 12,30, nei giorni di
martedi' e giovedi' anche dalle ore 15 alle ore 17;
b) spedizione per plico raccomandato con avviso di ricevimento
o tramite altri mezzi quali: corriere, fax, posta celere.
La domanda dovra' comunque pervenire entro il termine indicato.
Non si accettano domande pervenute oltre la data di scadenza
ancorche' spedite nei termini.
2. Alla domanda, a pena di esclusione, devono essere allegati:
a) curriculum;
b) quietanza di euro 51,64, versamento da effettuarsi a mezzo
di conto corrente postale n. 18328302 intestato a Istituto
universitario di architettura, servizio di tesoreria, 30100 Venezia,
causale: contributo accesso alle prove di dottorato, anno accademico
2002/2003, indicando il titolo del corso di dottorato, per il quale
si concorre.
Il contributo non e' rimborsabile.
3. Alla domanda devono essere allegati, per la valutazione degli
stessi:
a) eventuali titoli;
b) copie di eventuali pubblicazioni.
I titoli e le pubblicazioni non allegati contestualmente alla
domanda potranno non essere valutati.
4. I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge n.
104/1992, devono avanzare esplicita richiesta da formularsi in carta
semplice (congiuntamente alla domanda di partecipazione alla
valutazione comparativa per l'ammissione ai corsi di dottorato di
ricerca) in relazione al proprio handicap riguardo l'ausilio
necessario, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi, per
l'espletamento delle prove d'esame.

                               Art. 4.
 
Procedure di valutazione comparativa
 
1. Le commissioni giudicatrici predeterminano i criteri della
valutazione comparativa dei candidati, le prove da svolgere, i
punteggi da attribuire alle prove e ai titoli e li rendono pubblici
tramite esposizione all'Albo ufficiale dello IUAV almeno dieci giorni
prima dell'avvio della procedura di valutazione. Le commissioni,
nell'attribuire i punteggi per le prove e i titoli, ne riservano
almeno il 60% alle prove di cui al successivo comma.
2. Le prove sono costituite da:
a) una prova scritta;
b) una prova orale comprendente anche la verifica della buona
conoscenza di una o piu' lingue straniere indicate dal candidato
nella domanda di ammissione.
3. Le commissioni giudicatrici valutano i seguenti titoli:
a)curriculum del candidato;
b) pubblicazioni scientifiche ed altri titoli.
4. Lo svolgimento della prova orale e' pubblico.
5. L'elenco degli ammessi alla prova orale verra' affisso al di
fuori dei locali ove si e' svolta la prova scritta di valutazione
comparativa.
6. Al termine delle prove di valutazione comparativa le
commissioni determinano, a maggioranza, la graduatoria dei candidati
ammissibili ai corsi. Tale graduatoria sara' esposta all'albo
ufficiale dell'Ateneo.
7. Il rettore dispone con proprio decreto l'ammissione al corso
dei vincitori nei limiti dei posti disponibili per ciascun corso.
8. Il decreto di cui al comma precedente e' affisso all'albo
ufficiale dell'ateneo ed e' pubblicato sul sito internet dello IUAV
http://www.iuav.it> 9. Gli ammessi ai corsi sono avvisati con lettera raccomandata
con avviso di ricevimento.
10. Tutti i candidati ammessi alla valutazione comparativa, per
titoli ed esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca,
anno accademico 2002/2003, provvederanno a loro cura, entro quindici
giorni dalla pubblicazione della graduatoria di merito, al ritiro dei
materiali prodotti (titoli e pubblicazioni) in occasione della
domanda di partecipazione alla valutazione comparativa. Lo IUAV non
risponde dei materiali che non siano stati ritirati nei termini e
puo' disporne la distruzione.

                               Art. 5.
 
Date delle prove di ammissione
 
1. Le prove di esame si svolgeranno presso l'Istituto
universitario di architettura di Venezia nella sede, nei giorni e
nelle ore di seguito indicati.
2. Tale calendario ha valore di notifica verso tutti i candidati.
Dottorato di ricerca in "composizione architettonica":
prova scritta: 9 maggio 2002, ore 10, presso la sede dei
Tolentini;
prova orale: 30 maggio 2002, ore 10, presso la sede dei
Tolentini.
Dottorato di ricerca in "pianificazione territoriale e politiche
pubbliche del territorio":
prova scritta: 7 maggio 2002, ore 10, presso la sede dei
Tolentini;
prova orale: 8 maggio 2002, ore 10, presso la sede dei
Tolentini.
Dottorato di ricerca in "storia dell'architettura e
dell'urbanistica":
prova scritta: 4 giugno 2002, ore 10, presso la sede dei
Tolentini;
prova orale: 5 giugno 2002, ore 14, presso la sede dei
Tolentini.
Dottorato di ricerca in "urbanistica":
prova scritta: 16 maggio 2002, ore 10, presso la sede dei
Tolentini;
prova orale: 23 maggio 2002, ore 10, presso la sede dei
Tolentini.
3. Per poter sostenere le prove i candidati devono esibire un
valido documento di riconoscimento secondo quanto previsto
dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
28 dicembre 2000.
4. L'aula di svolgimento delle prove verra' comunicata il giorno
indicato dal calendario al precedente comma 2, presso la portineria
della sede dei Tolentini.

                               Art. 6.
 
Rinunce dei vincitori
 
1. In corrispondenza di rinunce degli aventi diritto prima
dell'inizio del corso, il rettore, con proprio decreto, potra'
disporre l'ammissione al corso di altrettanti candidati secondo
l'ordine della graduatoria di cui al precedente art. 4. In caso di
collocamento in piu' graduatorie, il vincitore dovra' esercitare
opzione per uno solo dei corsi di dottorato nei termini indicati
dalla lettera di ammissione ai corsi.

                               Art. 7.
 
Iscrizione ai corsi
 
1. I vincitori e gli ammessi al corso, ai sensi del precedente
art. 6, dovranno presentare o far pervenire allo IUAV entro il
termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della lettera
di cui al comma 9, dell'art. 4 del presente bando:
a) dichiarazione (in carta libera) di non essere iscritto a
corsi di studio universitari;
b) dichiarazione (in carta libera) di avere o di non aver
usufruito in precedenza di altre borse di studio di dottorato;
c) fotocopia fronte-retro di un valido documento d'identita'.
2. Gli ammessi ai corsi saranno tenuti al pagamento della tassa
regionale per il diritto allo studio universitario per l'importo che
verra' determinato per l'anno accademico 2002/2003 entro i termini di
cui al precedente comma 1. Quota del versamento e modalita' dello
stesso verranno comunicate agli interessati con la lettera di
ammissione ai corsi.
3. Gli ammessi al corso senza borsa di studio, entro i termini di
cui al precedente comma 1, dovranno versare i contributi previsti per
la frequenza di cui al successivo art. 11.
4. Coloro che vorranno accedere ai benefici previsti dal decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001,
relativamente alla riduzione del contributo per la frequenza ai
corsi, dovranno dichiarare la propria situazione economica secondo
quanto previsto dal succitato decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, nelle modalita' che verranno indicate nella lettera di
cui al comma 9, dell'art. 4 del presente bando.
5. La mancata o l'incompleta presentazione di quanto richiesto ai
commi del presente articolo sara' considerata rinuncia al corso.

                               Art. 8.
 
Determinazione delle borse di studio
 
1. Per ciascun corso di dottorato sono previste borse di studio
pari al 50% dei posti banditi.
2. Le borse di studio, attribuite per il triennio, ciascuna
dell'importo annuo di euro 10.561,54 al lordo dei contributi
previdenziali, sono assegnate previa valutazione comparativa del
merito e secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria, cosi'
come previsto dall'art. 4, comma 6, e dall'art. 7 del presente bando.
A parita' di merito prevale la valutazione della situazione economica
determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 aprile 1997 e del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 9 aprile 2001 e loro successive modificazioni ed
integrazioni.
3. Ai sensi del decreto ministeriale 11 settembre 1998, articoli
1 e 2, le borse saranno soggette ai versamenti dei contributi della
gestione separata I.N.P.S.
4. Per i periodi di studio all'estero, concordati con il collegio
dei docenti, l'importo della borsa di studio viene aumentato del 50%.
5. La borsa di studio e' confermata per l'anno accademico
successivo, salvo che non sia sopravvenuta incompatibilita' prevista
dal successivo art. 10 o vi sia stata l'esclusione prevista dai commi
2 e 3 del successivo art. 14.
6. I dottorandi, vincitori di borsa di studio, sono esonerati dai
contributi per la frequenza ai corsi di cui all'art. 11.

                               Art. 9.
 
Sospensione dal corso
 
1. Le assenze dal corso determinate da malattia, maternita' e
servizio militare non danno luogo ad esclusione dai corsi ed a
sospensione della borsa.
2. In caso di maternita', la dottoranda puo' assentarsi, previa
presentazione di certificato medico, durante i due mesi precedenti la
data presunta del parto e durante i tre mesi successivi alla data
effettiva del parto.
3. Il coordinatore puo' autorizzare, sentito il collegio dei
docenti, l'assenza dal corso determinata da cause diverse da quelle
elencate al precedente comma 1.
4. Il collegio dei docenti, al termine delle assenze di cui ai
precedenti commi 1, 2 e 3, determina se riammettere il dottorando in
corso d'anno ovvero se riammetterlo l'anno successivo.
5. L'assenza dal corso superiore ai trenta giorni comporta in
ogni caso la sospensione dell'erogazione della borsa di studio.
6. Al dottorando riammesso al corso nell'anno successivo spetta
una borsa di studio decurtata della quota corrisposta nell'anno in
cui si e' verificata l'assenza.
7. Il dottorando a titolo oneroso secondo quanto previsto ai
precedenti commi 1, 2, 3 e 4 non e' tenuto al versamento di ulteriori
contributi rispetto a quelli previsti dal successivo art. 11.

                              Art. 10.
 
Incompatibilita'
 
L'iscrizione ai corsi di dottorato e' incompatibile:
a) con l'iscrizione ad altri corsi di studio, di cui all'art. 3
del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 "Regolamento in
materia di autonomia didattica degli atenei", attivati presso lo
IUAV;
b) con l'attribuzione presso lo IUAV di un contratto di
insegnamento di cui al decreto ministeriale 21 maggio 1998, n. 242
"Regolamento per la disciplina dei professori a contratto" e di cui
l'art. 11-bis dello statuto dello IUAV;
c) con l'attribuzione presso lo IUAV di un contratto di
collaborazione didattica di cui all'art. 11-ter dello statuto IUAV;
d) con l'attribuzione presso lo IUAV di assegni per la
collaborazione ad attivita' di ricerca di cui al regolamento IUAV
emanato con decreto del rettore del 2 agosto 2001, n. 958.
2. Se le cause di incompatibilita' non sono tempestivamente
rimosse dal dottorando, questi decade dal corso.
3. La decadenza e' disposta dal collegio dei docenti e resa
esecutiva con decreto del rettore.
4. L'erogazione della borsa e' revocata dalla data nella quale si
e' determinata la causa d'incompatibilita'.

                              Art. 11.
 
Contributi
 
1. Il contributo per la frequenza ai corsi di dottorato di
ricerca che e' dovuto dai dottorandi ammessi senza borsa, fatto salvo
quanto previsto dal successivo, comma 2, per coloro che chiederanno
l'ammissione ai benefici di legge, e' fissato in euro 1.291,14 euro
per il primo anno di corso, in euro 1.807,60 per il secondo anno di
corso ed in euro 2.065,83 per il terzo anno di corso. E' inoltre
prevista una tassa annua di euro 154,94, per i corsi nei quali sia
istituzionalmente previsto l'uso dei laboratori.
2. In base alla propria situazione economica, i dottorandi
possono usufruire della riduzione del contributo di frequenza ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile
1997 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile
2001 e loro successive modificazioni ed integrazioni. La riduzione
massima del contributo di frequenza e' fissata in euro 619,75 per i
dottorandi che si iscriveranno al primo anno di corso.
3. La mancata indicazione della propria situazione economica
secondo quanto indicato al precedente art. 7, comma 4, equivale a
rinuncia ai benefici di riduzione dei contributi di frequenza.
4. Non si applica alcuna riduzione alla tassa annuale di
laboratorio.
5. Entro il 31 ottobre di ciascun anno accademico, relativamente
all'iscrizione al secondo od al terzo anno di corso, i vincitori di
posto a titolo oneroso sono tenuti al versamento dei contributi. Per
poterbeneficiare della riduzione dei contributi, si dovra' indicare
la propria situazione economica entro il termine che verra' indicato
ai dottorandi, con preavviso di almeno quindici giorni tramite
raccomandata a.r., dal servizio post-laurea.

                              Art. 12.
 
Valutazione della situazione economica
 
1. La situazione economica del candidato e del nucleo familiare
d'appartenenza e' valutata secondo quanto previsto dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 e dal decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 e loro
successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le modalita' per poter dichiarare la propria situazione
economica saranno indicate nella lettera di cui al comma 9, dell'art.
4 del presente bando.
3. La situazione economica da considerarsi ai fini del presente
bando e' quella riferita all'anno 2001.

                              Art. 13.
 
Pubblico dipendente
 
1. Il pubblico dipendente, ammesso ai corsi di dottorato di
ricerca, puo' essere collocato, a domanda, fin dall'inizio e per
tutta la durata del corso, in congedo straordinario per motivi di
studio senza assegno ed usufruire della borsa di studio ove ricorrano
le condizioni richieste. Il periodo di congedo straordinario e' utile
ai fini della progressione di carriera e del trattamento di
quiescenza e di previdenza.

                              Art. 14.
 
Doveri dei dottorandi
 
1. E' dovere dei dottorandi:
a) assolvere agli obblighi di frequenza previsti dal
regolamento interno in materia di dottorato di ricerca, art. 6;
b) compiere con diligenza ed impegno le attivita' di studio e
di ricerca previste dagli obiettivi formativi e dai programmi di
studio del corso;
c) presentare al collegio dei docenti, a conclusione di ogni
anno in corso, una relazione sull'attivita' di ricerca svolta.
2. Il collegio dei docenti puo' motivatamente disporre, con
apposita determinazione, l'esclusione dal corso del dottorando che
violi uno o piu' dei doveri di cui al comma 1. L'esclusione e' resa
esecutiva con decreto del rettore.
3. Il dottorando, dichiarato dal collegio dei docenti in
posizione di fuori corso nei confronti degli obblighi di frequenza,
e' escluso di diritto dal proseguire il corso. L'esclusione e' resa
esecutiva con decreto del rettore.

                              Art. 15.
 
Conseguimento e rilascio del titolo di dottore di ricerca
 
1. Il titolo di dottore di ricerca si consegue all'atto del
superamento dell'esame finale ed e' rilasciato dal rettore che, a
richiesta dell'interessato, ne certifica il conseguimento.
2. Per quanto concerne lo svolgimento dell'esame finale si rinvia
al proprio decreto del 1 agosto 2001 prot. n. 928 "Emanazione del
regolamento interno in materia di dottorato di ricerca".

                              Art. 16.
 
Accesso agli atti
 
1. E' garantito l'accesso agli atti relativi alle procedure di
valutazione, nonche' ai giudizi sui singoli candidati secondo le
disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di accesso
agli atti e ai documenti amministrativi.

                              Art. 17.
 
R i n v i o
 
1. Per quanto non previsto dal presente bando, si rinvia al
proprio decreto del 1 agosto 2001, prot. n. 928 "Emanazione del
regolamento interno in materia di dottorato di ricerca".

                              Art. 18.
 
Responsabile del procedimento
 
1. Responsabile del procedimento e' il dirigente dell'area
servizi alla didattica o un suo delegato.
Il rettore: Folin
Il direttore amministrativo: Minelli

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