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UNIVERSITA' DI BOLOGNA

Nomina della commissione giudicatrice per il concorso a posti di
professore universitario, fascia degli associati. (Decreto n. 4733).

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.95 del 30/11/2001
Ente:UNIVERSITA' DI BOLOGNA
Località:-
Codice atto:01E11403
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:31/12/2001

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Vista la legge 6 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 4762/572 del 21 dicembre 2000,
contenente il regolamento dell'Universita' degli studi di Bologna
"sulle modalita' di espletamento delle procedure per il reclutamento
dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori nonche' per i
trasferimenti e la mobilita' interna";
Visto il decreto rettorale n. 1901 del 9 ottobre 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 17 ottobre 2000;
Visto il decreto rettorale n. 4038 del 6 settembre 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale "Concorsi ed
esami" - n. 80, di accoglimento della rinuncia del prof. Marcolongo
Filippo Roberto precedentemente eletto;
Visto il risultato delle operazioni di voto per le designazioni
dei componenti le commissioni giudicatrici;
 
Decreta:
 
Art. 1.
E' costituita la seguente commissione giudicatrice per il
concorso a posti di professori universitari, fascia degli associati:
 
F07H - Reumatologia
 

Facolta' di medicina e chirurgia
 
Guido Valesini, professore ordinario, facolta' di medicina e
chirurgia, Universita' "La Sapienza" di Roma, via Regina Elena, Pol.
Umberto I - 00185 Roma;
Umberto Ambanelli, professore associato, facolta' di medicina e
chirurgia, Universita' di Parma, via Gramsci n. 14 - 43100 Parma;
Aldo Carcassi, professore ordinario, facolta' di medicina e
chirurgia, Universita' di Sassari, viale S. Pietro n. 43/b - 07100
Sassari;
Ombretta Di Munno, professore associato, facolta' di medicina e
chirurgia, Universita' di Pisa, via Roma n. 55/57 - 56126 Pisa;
Alessandro Mathieu, professore ordinario, facolta' di medicina e
chirurgia, Universita' di Cagliari, via S. Giorgio n. 12 - 09124
Cagliari.
Numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per ciascun
candidato: non indicato.
Numero di fax presso il quale inviare eventuale dichiarazione di
rinuncia ai sensi dell'allegato C al bando di concorso: 051/340877.
Sede presso la quale trasmettere i lavori scientifici:
dipartimento di medicina interna, cardioangiologia, epatologia c/o
Policlinico S. Orsola, via Massarenti n. 9 - 40138 Bologna.

                               Art. 2.
Ai sensi dell'art. 5 del bando di concorso (decreto rettorale
n. 1901 del 9 ottobre 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
4a serie speciale - n. 81 del 17 ottobre 2000), consultabile nel
seguente sito web: www.unibo.it/apers, le pubblicazioni che il
candidato ritenga utile presentare per la valutazione comparativa e
che siano state indicate nella domanda ai sensi del punto d)
dell'art. 4, dovranno essere inviate, mediante raccomandata con
avviso di ricevimento, ovvero consegnate a mano previo accordo con la
struttura di riferimento, nel numero massimo, se previsto, indicato
nell'art. 1 del bando di concorso, alla sede della facolta',
dipartimento o istituto ove la commissione svolgera' i suoi lavori
(cd. sede concorsuale), entro trenta giorni da quello successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto
costitutivo delle stesse, all'indirizzo indicato nel decreto citato.
E' facolta' del candidato trasmettere copia delle pubblicazioni anche
ai componenti la commissione presso il proprio Ateneo di
appartenenza.
Al riguardo, poiche' l'art. 2, comma 6, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 117/2000 e l'art. 6 del bando di
concorso sanciscono la esclusione dalla procedura per i candidati
che, nel caso in cui il bando di concorso preveda un numero massimo
di pubblicazioni (didattiche e/o scientifiche) da inviare, abbiano
inviato un numero di pubblicazioni superiore a quello indicato nel
bando di concorso, al fine di non incorrere nella sanzione ora
indicata (nell'art. 1 del presente decreto rettorale) si raccomanda
di controllare l'esistenza o meno del suddetto limite e di verificare
con attenzione il rispetto dello stesso al momento della spedizione.
Sui plichi contenenti le pubblicazioni devono essere indicati
espressamente: l'Universita' che ha bandito la procedura, la
facolta', la sigla, il nome del settore scientifico-disciplinare e la
qualifica per la quale si intende concorrere, nonche' nome, cognome e
recapito concorsuale.
Il mancato invio delle pubblicazioni alla sede della facolta',
dipartimento o istituto ove la commissione svolgera' i suoi lavori
entro il termine prescritto non equivale a rinuncia alla
partecipazione alla procedura. Tuttavia, la commissione giudicatrice
valutera' il candidato solo sulla base del curriculum e non potra',
pertanto, valutare i lavori scientifici anche se personalmente
conosciuti. Le commissioni giudicatrici non prenderanno in
considerazione pubblicazioni difformi, o in edizione diversa, da
quelle indicate nella domanda di partecipazione al concorso anche se
il numero di quelle ricevute fosse conforme a quello indicato nel
bando.
Nessuno dei lavori scientifici inviati sara' restituito ai
candidati da questa amministrazione; tuttavia i candidati potranno
rientrare in possesso delle stesse, salvo eventuale contenzioso in
atto, recandosi personalmente o a mezzo delegato presso la sede ove
la commissione ha svolto i suoi lavori entro sei mesi dalla data del
decreto di accertamento della regolarita' degli atti. Trascorso il
suddetto termine, questa amministrazione potra' disporre liberamente
del materiale non ritirato.

                               Art. 3.
Ai sensi del, comma 16, dell'art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 117/2000, dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del presente decreto rettorale di nomina delle
commissioni giudicatrici decorrono i trenta giorni previsti
dall'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 246, per la
presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali
istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e,
comunque, dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse
istanze di ricusazione dei commissari.
Bologna, 31 ottobre 2001
Il rettore

 

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