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UNIVERSITA' DI VERONA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro posti di
segretario di dipartimento, funzionario contabile, ottava qualifica
funzionale - area amministrativo-contabile.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.59 del 28/7/2000
Ente:UNIVERSITA' DI VERONA
Località:Verona  (VR)
Codice atto:000E6832
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:4
Scadenza:27/8/2000
Tags:Amministrativi

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                     IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
24 settembre 1981;
Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;
Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983 ed il decreto
ministeriale 27 luglio 1988, n. 534;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre
1987, n. 567;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487;
Visto il C.C.N.L. del comparto universita' sottoscritto il
21 maggio 1996;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996,
n. 693;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28;
Considerato che ai sensi della legge n. 68/1999, i posti messi a
concorso sono da riservarsi, nella misura massima del 50%, ai
beneficiari della legge stessa;
Visto il "Regolamento concernente i procedimenti di selezione per
l'accesso al lavora e di avviamento al lavoro del personale tecnico e
amministrativo dell'Universita' degli studi di Verona", emanato con
decreto rettorale n. 10156 del 3 febbraio 1999;
Visto il "Progetto di riorganizzazione della struttura tecnico
amministrativa" deliberata dal consiglio di amministrazione nella
seduta del 26 maggio 2000;
Considerato che le procedure concorsuali espletate per la
copertura dei posti sia di segretario di dipartimento sia di
funzionario contabile sono equivalenti, in quanto la vigente
normativa prevede per entrambe le figure professionali le medesime
prove concorsuali;
Visto l'art. 97 della Costituzione della Repubblica italiana che
prevede "I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di
legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e
l'imparzialita' dell'amministrazione", nonche' in osservanza del
principio generale dell'economia dei mezzi amministrativi;
Considerate le ragioni di semplificazione dei procedimenti
amministrativi;
Accertata la disponibilita' finanziaria;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Numero dei posti
 
Presso l'Universita' degli studi di Verona e' indetto un concorso
pubblico, per esami, per la copertura di quattro posti di segretario
di dipartimento, funzionario contabile, ottava qualifica funzionale -
area amministrativo-contabile, nel ruolo del personale
tecnico-amministrativo delle universita'.
Per due dei predetti posti e' prevista la riserva in favore dei
beneficiari della legge n. 68/1999; nel caso in cui i posti riservati
di cui sopra non vengano ricoperti da candidati riservatari gli
stessi devono intendersi pubblici e verranno ricoperti con la
graduatoria dei candidati pubblici.
L'amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

                               Art. 2.
 

Requisiti generali di ammissione
 
Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana a cittadinanza di uno Stato membro
dell'Unione europea;
b) godimento dei diritti politici. I candidati cittadini degli
Stati membri dell'Unione europea devono godere dei diritti civili e
politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
c) idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato
all'impiego al quale il concorso si riferisce. L'amministrazione ha
facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di
concorso, in base alla normativa vigente;
d) titolo di studio: diploma di laurea in economia e commercio,
scienze bancarie ed assicurative, scienze economiche e bancarie,
economia politica, economia aziendale, scienze economiche ovvero
diploma universitario affine oltre ad attivita' specifica attinente
la professionalita' richiesta per almeno due anni.
Per i cittadini degli stati membri dell'Unione europea e'
richiesto il possesso di un titolo di studio equipollente.
Ai sensi dell'art. 84, comma 3, della legge n. 312/1980, si
prescinde dal possesso del suddetto titolo di studio nei confronti
del personale della settima qualifica funzionale in servizio da
almeno cinque anni senza demerito;
e) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei
riguardi degli obblighi del servizio militare;
f) adeguata conoscenza della lingua italiana se cittadino di
uno degli Stati membri dell'Unione europea;
g) conoscenza della lingua inglese;
h) conoscenza di elementi di natura informatica.
Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi
dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati
decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d),
del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L'esclusione
dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti puo' essere
disposto in qualsiasi momento, anche successivamente allo svolgimento
delle prove, con motivato provvedimento.

                               Art. 3.
 
Pubblicizzazione
 
La pubblicizzazione avviene attraverso la pubblicazione del
presente bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica,
l'affissione all'albo ufficiale dell'Ateneo (piano terra Chiostro San
Francesco, via San Francesco n. 22 - Verona) e l'inserimento dello
stesso in Internet alla pagina Web dell'Universita' (indirizzo
http\www.univr.it\concorsi).

                               Art. 4.
 
Domande e termine di presentazione
 
Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta libera in
conformita' alla schema esemplificativa allegato, dovranno essere
prodotte all'Universita' degli studi di Verona - Via San Francesco
n. 22 - 37129 Verona, entro il termine perentorio di giorni trenta
che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
relativo avviso di indizione del concorso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Sara' considerata prodotta in tempo utile anche la domanda di
ammissione spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
entro il termine sopra indicata. A tal fine fa fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante. Non si terra' conto delle domande
presentate, o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento, oltre il termine di cui sopra.
All'istanza prodotta a mezzo raccomandata o comunque consegnata
da persona diversa dal sottoscrittore, dovra' essere allegata una
fotocopia, non autenticata di un documento d'identita' in corso di
validita', dello stesso.
Le dichiarazioni formulate nella domanda sono rilasciate dai
candidati ai sensi della legge n. 15/1968 e del decreto del
Presidente della Repubblica n. 403/1998.
Nella domanda di ammissione i candidati devono dichiarare:
1. il proprio cognome e nome (scritti in carattere stampatello
se la domanda non sia dattiloscritta); le donne coniugate dovranno
indicare il cognome da nubile;
2. la data ed il luogo di nascita;
3. la residenza con l'indicazione della via, del numero civico,
della citta', della provincia, del codice di avviamento postale;
4. il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza
di uno Stato membro dell'Unione europea;
5. il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
6. di non aver riportato condanne penali, ovvero, le eventuali
condanne penali riportate o i procedimenti penali eventualmente
pendenti;
7. il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2, lettera
d), del presente bando con l'indicazione dell'anno in cui e' stato
conseguito e dell'istituto che l'ha rilasciato oltre all'eventuale
possesso dell'attivita' specifica attinente la professionalita'
richiesta per almeno due anni;
8. gli ulteriori requisiti specificati all'art. 2, lettere g) e
h);
9. la posizione rivestita nei riguardi degli obblighi di leva e
nei riguardi degli obblighi del servizio militare;
10. di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato
all'impiego al quale il concorso si riferisce;
11. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da impiego
statale ai sensi dell'art. 127, lettera d) del testo unico delle
disposizioni concernenti la statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del
10 gennaio 1957;
12. il possesso di eventuali titoli di preferenza, a parita' di
valutazione, di cui all'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 487/1994, cosi' come indicati nel successivo
art. 1 del presente bando. Tali titoli devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande
di ammissione al concorso;
13. domicilio o recapito, completo del codice di avviamento
postale, al quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni
relative al concorso, con l'impegno a segnalare tempestivamente le
variazioni che dovessero intervenire successivamente.
Non e' richiesta l'autenticazione della firma dell'aspirante in
calce alla domanda.
I candidati cittadini degli Stati membri dell'Unione europea
dovranno inoltre dichiarare di avere un'adeguata conoscenza della
lingua italiana e di godere dei diritti civili e politici anche negli
Stati di appartenenza o di provenienza; dovranno, altresi',
specificare se il titolo di studio, qualora conseguito all'estero,
sia stato riconosciuto equipollente al diploma italiano.
I candidati riconosciuti handicappati ai sensi della legge
n. 104/1992 dovranno fare esplicita richiesta in relazione al proprio
handicap, riguarda l'ausilio necessario, nonche' l'eventuale
necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, ai
sensi della legge suddetta.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni di
recapito o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione
dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi
postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione
stessa.
Non si terra' conto delle domande che non contengano le
indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei
requisiti per l'ammissione al concorso.
Del pari non si terra' conto delle domande non firmate e che non
contengano le indicazioni precisate nel presente articolo circa il
possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

                               Art. 5.
 
Commissione giudicatrice
 
La commissione giudicatrice sara' nominata con successivo
provvedimento ai sensi dell'art. 13 del regolamento concernente i
procedimenti di selezione per l'assunzione di personale
tecnico-amministrativo a tempo indeterminato.

                               Art. 6.
 
Programma d'esame
 
Gli esami consisteranno in due prove scritte, di cui una vertente
su ragioneria generale della Stato e/o contabilita' di Stato e
l'altra su diritto amministrativo ed una prova orale sulle materie
delle prove scritte piu' diritto privato e ordinamento
amministrativo-contabile dell'Universita'.
La prova orale comprendera' altresi' l'accertamento della lingua
inglese e la conoscenza di elementi di natura informatica.
Il diario delle prove scritte con l'indicazione del giorno, del
mese e del luogo in cui le stesse si svolgeranno verra' comunicata ai
candidati, almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove
medesime, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal
concorso, sono tenuti a presentarsi per le prove con un documento di
riconoscimento nei locali, nei giorni e nell'ora indicati nell'avviso
suddetto.
Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che
avranno riportata la votazione di almeno 21/30 in ciascuna prova
scritta.
La prova orale deve svolgersi in un'aula aperta al pubblico, di
capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.
Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova orale
sara' data comunicazione, mediante raccomandata a.r., con
l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte, almeno venti
giorni prima della data dello svolgimento dello stesso.
La prova orale si intendera' superata se il candidato avra'
riportato la votazione di almeno 21/30.
L'assenza del candidato sara' considerata come rinuncia alla
prova qualunque ne sia la causa.
La commissione giudicatrice immediatamente prima dell'inizio del
colloquio determina i quesiti da porre ai singoli candidati per
ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun
candidato previa estrazione a sorte.
Al termine dei colloqui la commissione formera' l'elenco dei
candidati esaminati con l'indicazione del voto riportato da ciascuna
di essi e, nello stesso giorno, curera' l'affissione di tale elenco
all'albo della sede di esame.

                               Art. 7.
 
Preferenza a parita' di merito
 
I candidati che abbiano superata la prova orale ed intendano far
valere i titoli di preferenza di cui all'art. 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, gia' indicati
nella domanda di concorso, sono tenuti a farli pervenire in
originale, in copia autenticata, in fotocopia non autenticata e
corredati dall'autodichiarazione di conformita' all'originale, ovvero
dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva che contenga i
riferimenti necessari all'amministrazione per i controlli di rito.
Da tali documenti, o dalla dichiarazione sostitutiva di
certificazione, dovra' risultare inoltre che il requisito era
posseduto alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di ammissione al concorso.
I documenti in questione, o le corrispondenti dichiarazioni
sostitutive di certificazione, dovranno pervenire all'amministrazione
entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello in cui e' stato sostenuto il colloquio.
L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. Qualora
dal controllo sopra indicato emerga la non veridicita' del contenuto
delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera, fermo restando quanto previsto dall'art. 26 della
legge n. 15/1968.
A parita' di merito i titoli di preferenza sano:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico o
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra a di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
15) i genitori vedovi non risposati i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma;
A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla piu' giovane eta' del candidato.

                               Art. 8.
 
Approvazione della graduatoria
 
Espletate le prove di esame la commissione giudicatrice forma la
graduatoria seconda l'ordine decrescente del punteggio complessivo.
La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo
l'ordine decrescente dei punti della votazione complessiva riportata
da ciascun candidato, con l'osservanza, a parita' di punti, delle
preferenze previste nel precedente art. 7.
La votazione complessiva e' data dalla somma della media dei voti
canseguiti nelle prove scritte/pratiche e del voto conseguito nella
prova orale.
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del
concorso, e' approvata con provvedimento del direttore
amministrativo, e' immediatamente efficace ed e' pubblicata mediante
affissione all'albo ufficiale dell'Universita' degli studi di Verona.
Dalla data della pubblicazione decorre il termine per eventuali
impugnative.
La graduatoria di merito rimane efficace per ventiquattro mesi
dalla pubblicazione e nel rispetto dell'equilibrio finanziario e di
bilancio, puo' essere utilizzata per la copertura di posti vacanti.

                               Art. 9.
 
Assunzione
 
A seguito dell'approvazione della graduatoria di merito i
candidati risultati vincitori saranno invitati a stipulare un
contratto individuale di lavoro conformemente a quanto previsto dal
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto universita'
vigente, e saranno assunti in via provvisoria con riserva di
accertamento dei requisiti prescritti per la qualifica per la quale
sono risultati vincitori.
Entro trenta giorni dalla stipula del contratto, i vincitori
dovranno produrre la documentazione richiesta dall'amministrazione in
base alla normativa vigente in materia.
La mancata o incompleta consegna della documentazione suddetta, o
la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine
prescritto, implicano l'impossibilita' di dar luogo alla stipulazione
del contratto di lavoro ovvero, per i rapporti gia' instaurati,
comportano l'immediata risoluzione dei medesimi.
La mancata presa di servizio, senza giustificato motivo, entro il
termine indicato da questa amministrazione comporta l'immediata
risoluzione del rapporto di lavoro.
Qualora il lavoratore assuma servizio, per giustificato motivo,
con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici
decorrono dal giorno di presa servizio.
L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori del concorso, in base alla normativa vigente.
La durata del periodo di prova sara' di mesi tre. Decorso il
periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da
una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e
gli viene riconosciuta l'anzianita' dal giorno dell'assunzione a
tutti gli effetti.

                              Art. 10.
 
Norme di salvaguardia
 
Per tutto cio' che non e' espressamente previsto nel presente
bando, valgono, sempre se applicabili, le disposizioni sullo
svolgimento dei concorsi contenute nelle norme citate in premessa.
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di
partecipazione al concorso, ai sensi degli articoli 10 e 12 della
legge 31 dicembre 1996, n. 675, saranno trattati per le finalita' di
gestione della procedura concorsuale e dell'eventuale procedimento di
assunzione in servizio.
Il presente decreto sara' inoltrato al Ministero della giustizia
per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale
"Concorsi ed esami".
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione 3a -
gestione risorse umane -dell'Universita' degli studi di Verona - via
San Francesco 22 - telefono 0458098427 -fax 0458098002.
Verona, 29 giugno 2000
Il direttore amministrarivo: Salvini

 

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