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MINISTERO DELLA DIFESA

Modifica al decreto dirigenziale n. 151/2010 del 19 luglio 2010,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale - 4ª serie speciale, n. 60 del
30 luglio 2010 con il quale e' stato indetto il concorso
straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di
complessivi 4 Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo
speciale del Corpo sanitario dell'Esercito.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.78 del 1/10/2010
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:0E008163
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Avviso
Numero di posti:-
Scadenza:-

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL VICE DIRETTORE GENERALE
della Direzione generale per il personale militare

Visto il decreto dirigenziale n. 151/2010 del 19 luglio 2010, con
il quale e' stato indetto un concorso straordinario, per titoli ed
esami, per il reclutamento di quattro Sottotenenti in servizio
permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109 concernente disposizioni
per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia;
Vista la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9 agosto
2010 impartita dalla Direzione generale della sanita' militare in
data 10 agosto 2010 in applicazione della citata legge 12 luglio
2010, n.109, che ha modificato due direttive tecniche della stessa
Direzione generale emesse, rispettivamente, in data 5 dicembre 2005
(integrata con il decreto dirigenziale 30 agosto 2007), riguardante
l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' determinanti
l'inidoneita' al servizio militare, e sempre in data 5 dicembre 2005
(integrata con decreto dirigenziale 20 settembre 2007), concernente
il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio
militare;
Ritenuto pertanto necessario modificare gli accertamenti sanitari
del concorso indetto con il sopracitato decreto dirigenziale n.
151/2010 del 19 luglio 2010, per inserire le disposizioni di cui alla
predetta direttiva applicativa della Direzione generale della sanita'
militare in data 10 agosto 2010;
Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali
generali;
Visto il decreto dirigenziale 22 giugno 2010, con il quale al
Generale di divisione aerea Roberto Zappa, quale Vice Direttore
generale della Direzione generale per il personale militare, e' stata
conferita la delega all'adozione di taluni atti di gestione
amministrativa in materia, tra le altre, di reclutamento del
personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, tra cui i
provvedimenti modificativi ed integrativi dei bandi di concorso;

Decreta:


Art. 1


L'art. 8 del decreto dirigenziale n. 151/2010 del 19 luglio 2010,
citato nelle premesse, e' sostituito dal seguente:
«Art. 8 (Prove di efficienza fisica). - 1. I concorrenti
risultati idonei nella prova scritta di cultura tecnico-professionale
saranno ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica e, se
idonei, saranno sottoposti agli accertamenti sanitari e attitudinale.
Le prove di efficienza fisica, gli accertamenti sanitari e quello
attitudinale avranno luogo, presumibilmente nel mese di novembre
2010, presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito di Foligno nei giorni che saranno resi noti agli
interessati con lettera raccomandata o telegramma. Al fine di
garantire l'economicita' e l'efficacia dell'azione amministrativa,
tale comunicazione potra' essere inviata per via telematica (e-mail).
Coloro che non si presenteranno nel giorno previsto saranno
considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, quali che
siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore.
2. I concorrenti, nel periodo di permanenza presso il Centro,
compatibilmente con le potenzialita' dello stesso, potranno usufruire
di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione militare. I
medesimi dovranno presentarsi presso il predetto Centro muniti di
tenuta ginnica con al seguito i seguenti documenti:
a) certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica
per l'atletica leggera in corso di validita' (non antecedente ad un
anno all'atto di presentazione alle prove di efficienza fisica)
rilasciato da medici della Federazione medico - sportiva italiana, o
da personale sanitario delle strutture pubbliche o private
convenzionate che esercita in tali ambiti la professione di medico
specializzato in medicina dello sport. La mancata presentazione di
tale certificato determinera' l'esclusione dal concorso;
b) certificato rilasciato in data non anteriore ai tre mesi da
quella di convocazione agli accertamenti sanitari da una struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata
attestante la recente effettuazione dell'accertamento dei markers
virali: anti HAV, HBsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV. La mancata
presentazione di detto certificato determinera' l'esclusione del
concorrente dal concorso;
c) se ne sono gia' in possesso, esame radiografico del torace
in due proiezioni con relativo referto;
d) certificato, conforme al modello riportato nell'allegato C,
che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal
proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che
attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse
manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche,
gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale
modello sara' presentato dal candidato alla commissione per gli
accertamenti sanitari. La mancata presentazione di detto certificato
determinera' l'esclusione del concorrente dal concorso. Tale
certificato dovra' avere una data di rilascio non anteriore a sei
mesi a quella di presentazione;
e) referto rilasciato da una struttura sanitaria, anche
militare, o privata convenzionata, da non oltre tre mesi dalla data
di presentazione agli accertamenti sanitari, attestante l'esito del
test per l'accertamento della positivita' per anticorpi HIV
determinato con test ELISA di 3ª o 4ª generazione. La mancata
presentazione di tale referto comportera' l'esclusione del
concorrente dal concorso.
Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovra'
essere presentata in originale o in copia conforme. I soli
concorrenti risultati vincitori del concorso - entro trenta giorni
dalla data di ammissione ai corsi - dovranno produrre il certificato
anamnestico delle vaccinazioni effettuate, rilasciato da strutture
sanitarie pubbliche.
3. In aggiunta alle sopraindicate certificazioni di cui al
precedente comma 2, i concorrenti di sesso femminile dovranno
presentare i seguenti documenti:
a) referto attestante l'esito di ecografia pelvica eseguito
presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
convenzionata entro i tre mesi precedenti la data di presentazione.
La mancata presentazione di detto certificato determinera'
l'esclusione della concorrente dal concorso;
b) referto attestante l'esito del test di gravidanza - mediante
analisi su sangue o urine - effettuato presso struttura pubblica,
anche militare, o privata convenzionata entro i cinque giorni
lavorativi precedenti la data di presentazione alle prove medesime.
Le concorrenti che non esibiranno tale referto del test di gravidanza
saranno sottoposti, al solo fine della effettuazione in piena
sicurezza delle prove di efficienza fisica e degli esami previsti al
successivo art. 9, comma 2 al test di gravidanza, che escluda la
sussistenza di detto stato. L'accertato stato di gravidanza impedira'
alla concorrente di essere sottoposta alle prove di efficienza fisica
e produrra' l'effetto indicato al successivo art. 9, comma 3.
Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovra'
essere prodotta in originale o in copia conforme.
4. Il prospetto delle prove di efficienza fisica e' riportato
nell'allegato E, che costituisce parte integrante del presente
decreto. In tale allegato sono precisate la modalita' di svolgimento
della prova di piegamenti sulle braccia e della prova di salto, sia
per i concorrenti di sesso maschile sia per quelli di sesso
femminile, al fine di rendere piu' omogeneo l'andamento di tali
prove, ridurre le cause di incidente nell'esecuzione delle stesse e
per una preparazione piu' mirata da parte dei concorrenti. Inoltre il
medesimo allegato E contiene disposizioni circa i comportamenti che
dovranno tenere i concorrenti, a pena di esclusione, per le ipotesi
di esiti di precedente infortunio o di infortunio verificatosi
durante l'effettuazione degli esercizi. Il mancato superamento anche
di uno solo degli esercizi obbligatori indicati per le due categorie
di concorrenti, rispettivamente, nei precedenti commi 4 e 5
determinera' giudizio di inidoneita' e quindi l'esclusione dal
concorso. Il superamento dei due esercizi obbligatori, invece,
determinera' giudizio di idoneita' alle prove di efficienza fisica
senza attribuzione di alcun punteggio incrementale. In tal caso i
concorrenti potranno effettuare, qualora lo desiderino, gli esercizi
facoltativi, al fine di conseguire il punteggio incrementale indicato
nel gia' citato allegato E al presente decreto.
5. La commissione preposta alle prove di efficienza fisica:
a) verifichera' la validita' delle certificazioni di volta in
volta prodotte dai concorrenti, redigendo per ciascuno apposito
verbale;
b) avviera' senza indugio alla competente commissione per gli
accertamenti sanitari la concorrente per la quale il test di
gravidanza sara' risultato positivo ai fini dell'adozione del
provvedimento di cui al successivo art. 9, comma 3;
c) sottoporra' i concorrenti agli esercizi obbligatori e/o
facoltativi secondo quanto previsto nei commi precedenti, redigendo o
completando il relativo verbale;
d) attribuira' ai concorrenti che abbiano superato uno o
entrambi gli esercizi facoltativi il punteggio corrispondente
indicato nel gia' citato allegato E al presente decreto. Tale
punteggio, che in ogni caso non potra' superare complessivamente i 2
punti, sara' comunicato seduta stante ai concorrenti e concorrera'
alla formazione della graduatoria di cui al successivo art. 13».

                               Art. 2 


L'art. 9 del decreto dirigenziale n. 151/2010 del 19 luglio 2010,
citato nelle premesse, e' sostituito dal seguente:
«Art. 9 (Accertamenti sanitari). - 1. I concorrenti risultati
idonei alle prove di efficienza fisica saranno sottoposti, a cura
della commissione di cui al precedente art. 5, comma 4, ad
accertamenti sanitari volti all'accertamento del possesso
dell'idoneita' psico-fisica al servizio militare quale ufficiale in
servizio permanente del ruolo speciale del Corpo sanitario
dell'Esercito.
2. L'idoneita' psico-fisica dei concorrenti sara' accertata con
le modalita' previste dalle direttive tecniche della Direzione
generale della sanita' militare del 5 dicembre 2005 e successive
modifiche ed integrazioni, impartite, in applicazione del decreto
ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, citato nelle premesse, per
l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa
di inidoneita' al servizio militare e per delineare il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare in
ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. Gli
accertamenti sanitari saranno volti a verificare, inoltre, il
possesso da parte dei concorrenti dei seguenti specifici requisiti
fisici: a) statura non inferiore a m. 1,65, se di sesso maschile, e a
m. 1,61, se di sesso femminile;
b) acutezza visiva uguale o superiore complessivi 16/10 e non
inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con
correzione non superiore a 4 diottrie per la sola miopia, anche in un
solo occhio, e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio,
per gli altri vizi di refrazione. Senso cromatico normale accertato
mediante visita oculistica;
c) percezione uditiva della voce di ordinaria conversazione ad
almeno sette metri di distanza da un orecchio e ad una distanza non
inferiore a quattro metri dall'altro, ovvero ad almeno sei metri di
distanza da un orecchio e ad una distanza non inferiore a cinque
metri dall'altro;
d) normale assetto della struttura della personalita' nelle sue
componenti intellettiva, affettiva e comportamentale.
3. La suddetta commissione, prima di eseguire la visita medica
generale, disporra' per tutti i concorrenti i seguenti accertamenti
specialistici e di laboratorio:
a) visita cardiologica con E.C.G.;
b) visita oculistica;
c) visita otorinolaringoiatria con esame audiometrico;
d) visita psicologica ed eventuale visita psichiatrica;
e) valutazione ginecologica (per le sole concorrenti di sesso
femminile);
f) analisi completa delle urine con esame del sedimento: in
particolare sara' effettuata la ricerca dei seguenti cataboliti
urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamina,
cocaina, oppiacei, cannabinoidi, barbiturici, metadone,
benzodiazepine ed altri. In caso di positivita', disporra' sul
medesimo campione test di conferma (gascromatografia con
spettrometria di massa);
g) analisi del sangue concernente:
1) emocromo completo;
2) VES;
3) glicemia;
4) creatininemia;
5) trigliceridemia;
6) colesterolemia;
7) transaminasemia (GOT e GPT);
8) bilirubinemia totale e frazionata;
9) gamma GT;
h) esami diagnostici volti ad accertare l'abuso di alcool
mediante ricerca della CDT;
i) visita medica generale; in tale sede la commissione
giudichera' inidoneo il candidato che presenti tatuaggi quando, per
la loro sede o natura, siano deturpanti o contrari al decoro
dell'uniforme o siano possibile indice di personalita' abnorme (in
tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test
psicodiagnostici);
l) ogni ulteriore indagine (compreso l'esame radiologico)
ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e
medico-legale del concorrente.
4. In caso di positivita' del test di gravidanza di cui al
precedente art. 8, comma 3 la commissione non potra' procedere agli
accertamenti previsti e dovra' esimersi dalla pronuncia del giudizio,
a mente dell'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 4 aprile 2000,
n. 114, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce
temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio
militare.
5. Saranno giudicati idonei i concorrenti cui sara' attribuito il
seguente profilo sanitario minimo:


 
Parte di provvedimento in formato grafico
 

Ai concorrenti giudicati idonei la commissione attribuira' un
punteggio inteso a tenere conto delle caratteristiche
somato-funzionali del profilo sanitario posseduto. Ad ogni
coefficiente 2 di ciascuna delle caratteristiche somato-funzionali
sara' attribuito un punteggio pari a 0 (zero). Ad ogni coefficiente 1
del profilo stesso sara' attribuito un punteggio pari a 0,5.
Pertanto, il punteggio massimo conseguibile al termine degli
accertamenti sanitari sara' di punti 4,5.
6. Saranno giudicati inidonei dalla predetta commissione i
concorrenti: a) affetti da disturbi della parola anche se in forma
lieve (dislalia o disartria);
b) risultati positivi agli accertamenti diagnostici per l'abuso
di alcool, per l 'uso, anche saltuario, di sostanze stupefacenti,
nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non
terapeutico;
c) affetti da malattie o lesioni acute per le quali siano
previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei
requisiti necessari per la frequenza del corso applicativo;
d) imperfezioni ed infermita' che seppur non contemplate nelle
precedenti lettere, risultano comunque incompatibili con il
successivo impiego quale ufficiale in servizio permanente del ruolo
speciale del Corpo sanitario dell'Esercito.
7. La commissione, seduta stante, comunichera' al concorrente
l'esito della visita medica, che potra' prevedere uno dei seguenti
giudizi:
a) «idoneo quale ufficiale del ruolo speciale del Corpo
sanitario dell'Esercito in servizio permanente», con indicazione del
profilo sanitario di cui al precedente comma 5;
b) «inidoneo quale ufficiale del ruolo speciale del Corpo
sanitario dell'Esercito in servizio permanente», con indicazione
della causa di inidoneita'. I concorrenti, che all'atto degli
accertamenti sanitari sono riconosciuti affetti da malattie o lesioni
acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le
quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa,
tale da lasciare prevedere il possibile recupero dell'idoneita'
fisica in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e
comunque entro i successivi trenta giorni, saranno sottoposti ad
ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione
medica per verificare il recupero dell'idoneita' fisica. Detti
concorrenti saranno ammessi con riserva a sostenere l'accertamento
attitudinale. I concorrenti che non avranno recuperato, al momento
della nuova visita, la prevista idoneita' saranno giudicati inidonei
ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sara' comunicato seduta stante
agli interessati.
8. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno
ammessi a sostenere le ulteriori prove. Essi potranno tuttavia far
pervenire alla Direzione generale per il personale militare - I
Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 2ª Sezione - Casella
postale 15317 (Ufficio postale Roma Laurentina) - 00143 Roma,
improrogabilmente entro il decimo giorno successivo a quello della
visita medica, anticipandola via fax (numero 06/517052774), specifica
istanza, corredata da idonea documentazione rilasciata da struttura
sanitaria pubblica, relativamente alle cause che hanno determinato il
giudizio di inidoneita'.
Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista
documentazione ovvero pervenute oltre i termini perentori
sopraindicati.
La documentazione sanitaria allegata dai concorrenti all'istanza
di cui sopra sara' valutata dalla commissione di cui al precedente
art. 5, comma 5 che, solo se lo riterra' necessario, sottoporra' gli
interessati ad ulteriori accertamenti sanitari, prima di emettere il
giudizio definitivo.
9. In caso di mancato accoglimento dell'istanza, i concorrenti
riceveranno comunicazione che il giudizio di inidoneita' riportato al
termine degli accertamenti sanitari dovra' intendersi confermato.
10. In caso di accoglimento dell'istanza, i concorrenti
riceveranno, da parte dalla Direzione generale per il personale
militare, la relativa comunicazione formale.
11. I concorrenti dichiarati «inidonei» anche a seguito della
valutazione sanitaria di cui al precedente comma 7 o degli ulteriori
accertamenti sanitari disposti o che ad essi avranno rinunciato
saranno esclusi dal concorso».

                               Art. 3 


L'allegato C al predetto decreto dirigenziale n. 151/2010 del 19
luglio 2010, citato nelle premesse, e' sostituito dal seguente:

 
Parte di provvedimento in formato grafico
 


                               Art. 4 


L'allegato D al predetto decreto dirigenziale n. 151/2010 del 19
luglio 2010, e' abrogato.

                               Art. 5 


Per quanto non previsto dal presente decreto, rimangono invariate
le originarie disposizioni di cui al bando di concorso indetto con
decreto dirigenziale n. 151/2010 del 19 luglio 2010, citato nelle
premesse.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 15 settembre 2010

Il Generale di divisione aerea: Zappa

 

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