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MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE - I REPARTO

Bando d'arruolamento per l'anno 2005 di 4.930 volontari in ferma
prefissata di un anno nella Marina militare (legge 23 agosto 2004,
n. 226 - decreto ministeriale 1° settembre 2004).

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.77 del 28/9/2004
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE - I REPARTO
Località:Nazionale
Codice atto:04E05899
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:30/10/2004

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                               Art. 1.
Posti disponibili per l'arruolamento
1. Per l'anno 2005 e' indetto un bando di arruolamento per
complessivi 4.930 volontari in ferma prefissata di un anno nella
Marina militare, di cui 3.000 per le categorie del corpo equipaggi
militari marittimi e 1.930 per le categorie dei nocchieri di porto,
ripartito nei seguenti sei blocchi di reclutamento:
1° blocco, con prevista incorporazione nel mese di febbraio
2005, posti n. 822, di cui 500 per il CEMM e 322 per le capitanerie
di porto.
La domanda di partecipazione puo' essere presentata dal
1° ottobre 2004 e deve pervenire entro il termine del 30 ottobre
2004;
2° blocco, con prevista incorporazione nel mese di aprile 2005,
posti n. 822, di cui 500 per il CEMM e 322 per le capitanerie di
porto.
La domanda di partecipazione puo' essere presentata dal
1° novembre 2004 e deve pervenire entro il termine del 30 novembre
2004;
3° blocco, con prevista incorporazione nel mese di giugno 2005,
posti 822, di cui 500 per il CEMM e 322 per le Capitanerie di porto.
La domanda di partecipazione puo' essere presentata dal
1° gennaio 2005 deve pervenire entro il termine del 31 gennaio 2005;
4° blocco, con prevista incorporazione nel mese di agosto 2005,
posti n. 822, di cui 500 per il CEMM e 322 per le capitanerie di
porto.
La domanda di partecipazione puo' essere presentata dal 1° marzo
2005 e deve pervenire entro il termine del 30 marzo 2005;
5° blocco, con prevista incorporazione nel mese di ottobre
2005, posti 821, di cui 500 per il CEMM e 321 per le capitanerie di
porto.
La domanda di partecipazione puo' essere presentata dal 1° maggio
2005 e deve pervenire entro il termine del 30 maggio 2005;
6° blocco, con prevista incorporazione nel mese di dicembre
2005, posti 821, di cui 500 per il CEMM e 321 per le capitanerie di
porto.
La domanda di partecipazione puo' essere presentata dal 1° giugno
2005 e deve pervenire entro il termine del 30 giugno 2005.
2. Le domande indicanti la preferenza all'incorporamento per uno
specifico blocco pervenute oltre il rispettivo termine di cui al
precedente punto 1 saranno ritenute valide, fatta eccezione per il
6° blocco, per l'arruolamento al primo blocco utile.
3. Ai sensi del secondo comma dell'art. 24 della legge 23 agosto
2004, n. 226, per l'anno 2005, il 70 per cento dei posti e' riservato
ai volontari in ferma annuale, in servizio o in congedo senza
demerito, e al personale che abbia completato senza demerito il
servizio di leva in qualita' di ausiliario nelle Forze di polizia ad
ordinamento militare o civile e nel Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente
bando. I posti eventualmente non coperti dai predetti sono destinati
agli altri candidati in possesso dei prescritti requisiti.
Pertanto, i posti disponibili per l'arruolamento sono:
1° blocco, complessivamente posti 822, di cui:
575, per la riserva di cui al presente comma (350 CEMM e 225
NP);
247, senza riserva (150 CEMM e 97 NP);
2° blocco, complessivamente posti 822, di cui:
575, per la riserva di cui al presente comma (350 CEMM e 225
NP);
247, senza riserva (150 CEMM e 97 NP);
3° blocco, complessivamente posti n. 822, di cui:
575, per la riserva di cui al presente comma (350 CEMM e 225
NP);
247, senza riserva (150 CEMM e 97 NP);
4° blocco, complessivamente posti n. 822, di cui:
575, per la riserva di cui al presente comma (350 CEMM e 225
NP);
247, senza riserva (150 CEMM e 97 NP);
5° blocco, complessivamente posti n. 821, di cui:
575, per la riserva di cui al presente comma (350 CEMM e 225
NP);
246, senza riserva (150 CEMM e 96 NP);
6° blocco, complessivamente posti n. 821, di cui:
575, per la riserva di cui al presente comma (350 CEMM e 225
NP);
246, senza riserva (150 CEMM e 96 NP).
4. E' ammessa la presentazione di domande di arruolamento per
piu' blocchi, di cui al precedente punto 1, purche' non riferite a
blocchi per incorporazioni immediatamente successive.
5. Le disposizioni del presente bando, in mancanza di espressa
indicazione, devono intendersi riferite a concorrenti di entrambi i
sessi.
6. L'arruolamento del personale femminile non puo' in alcun caso
superare l'aliquota percentuale massima del 10% dei posti di cui al
precedente punto 1, come indicato nel decreto ministeriale 11 maggio
2004, integrato dal decreto ministeriale 10 settembre 2004. Pertanto,
i posti disponibili per detto personale sono:
1° blocco: complessivamente posti 82 (50 CEMM e 32 NP);
2° blocco: complessivamente posti 82 (50 CEMM e 32NP);
3° blocco: complessivamente posti 82 (50 CEMM e 32 NP);
4° blocco: complessivamente posti 82 (50 CEMM e 32 NP);
5° blocco: complessivamente posti 82 (50 CEMM e 32 NP);
6° blocco: complessivamente posti 82 (50 CEMM e 32 NP).
7. Raggiunto il numero previsto per l'arruolamento degli
aspiranti di sesso femminile, le eventuali altre candidate anche
collocate in posizione utile nella graduatoria di merito di cui al
successivo art. 9 non saranno ammesse alla ferma. I posti
eventualmente non coperti dal personale femminile sono riassorbiti
per l'arruolamento degli aspiranti di sesso maschile.
8. Resta impregiudicata per l'amministrazione della Difesa la
facolta' di sospendere o rinviare le attivita' connesse
all'arruolamento stesso, in ragione di esigenze attualmente ne'
valutabili ne' prevedibili. In tal caso il Ministero della difesa
provvede a dare formale comunicazione agli interessati mediante
annuncio da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

                               Art. 2.
Requisiti per l'arruolamento
1. Per ciascun blocco, fatta salva la previsione di cui al
precedente art. 1, punto 3, del presente bando, possono partecipare
all'arruolamento in qualita' di volontari in ferma prefissata di un
anno nella Marina militare coloro che sono in possesso dei seguenti
requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) eta' non inferiore a diciotto anni compiuti e non superiore
a venticinque anni;
c) abbiano la statura minima di metri 1,65 per gli aspiranti di
sesso maschile, di metri 1,61 per gli aspiranti di sesso femminile e,
per entrambi, non superiore a mt. 1,95;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) diploma di istruzione secondaria di primo grado o titolo
equipollente.
L'ammissione all'arruolamento dei candidati che abbiano
conseguito un titolo d'istruzione all'estero e' subordinata alla
presentazione della dichiarazione di equipollenza rilasciata da un
provveditorato agli studi a loro scelta, che dovra' essere prodotto
all'atto dell'incorporazione;
f) assenza di sentenze penali di condanna per delitti non
colposi (anche ai sensi dell'art. 444 del c.p.p.) ovvero di
procedimenti penali in corso per delitti non colposi, di procedimenti
disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze
di pubbliche amministrazioni, di provvedimenti di proscioglimento,
d'autorita' o d'ufficio, da precedenti arruolamenti, ad esclusione
dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica;
g) idoneita' fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze
armate in qualita' di volontario in ferma prefissata di un anno, di
cui al successivo art. 10 del presente bando;
h) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di
alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze
stupefacenti nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo
non terapeutico;
i) requisiti morali e di condotta previsti dall'art. 35, comma
6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni;
j) non essere stato ammesso al servizio civile in qualita' di
obiettore di coscienza, fatto salvo il caso di successiva rinuncia,
ovvero non avere assolto gli obblighi di leva quale obiettore di
coscienza (art. 15, comma 7, della legge 8 luglio 1998, n. 230).
2. Tutti i requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione all'arruolamento e mantenuti fino alla data di
effettiva incorporazione fatta eccezione per quello dell'eta', pena
l'esclusione dall'arruolamento stesso.

                               Art. 3.
Compilazione e presentazione delle domande
1. La domanda di partecipazione all'arruolamento, che deve
pervenire entro i termini previsti dal precedente art. 1, deve
essere:
a) redatta in carta semplice sull'apposito modello riportato in
allegato 1, che fa parte integrante del presente bando, osservando le
istruzioni riportate in calce al modello stesso. Al modello di
domanda, firmata per esteso dall'interessato, deve essere allegata
copia fotostatica, leggibile, di un valido documento di
riconoscimento, con fotografia visibile;
b) indirizzata al «Maricentro Taranto - casella postale n. 1230
- Ufficio postale Taranto centro - 74100 Taranto (Italia)», e:
spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro i
termini fissati per ciascun blocco indicato nell'art. 1, punto 1, del
presente bando; a tal fine fa fede il timbro e data dell'ufficio
postale accettante;
ovvero presentata al Maricentro Taranto che provvede a
rilasciare ricevuta dell'avvenuta ricezione delle istanze.
I volontari in servizio in ferma annuale o in rafferma possono,
altresi', presentare la domanda per l'arruolamento volontario in
ferma prefissata di un anno nella Marina militare presso i Comandi di
appartenenza che provvederanno al successivo inoltro, e dovranno
pervenire entro i termini previsti per ciascun blocco, al citato
Maricentro Taranto.
E' ammessa la presentazione di domande di arruolamento per piu'
blocchi, purche' non riferite a blocchi per incorporazioni
immediatamente successive.
2. Gli aspiranti all'arruolamento possono esprimere, qualora lo
desiderino, l'ordine di preferenza per l'eventuale incorporazione in
un'altra Forza armata, nel caso in cui risultino eccedenti rispetto
agli arruolamenti previsti per la Marina militare.
3. L'aspirante deve dichiarare nella domanda, sotto forma di
autocertificazione, quanto segue, consapevole delle conseguenze
penali e civili che, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, possono derivare da
dichiarazioni mendaci:
il cognome, il nome e il sesso;
la data e luogo di nascita;
il codice fiscale;
la residenza;
il possesso della cittadinanza italiana;
il godimento dei diritti civili e politici;
il possesso del diploma d'istruzione secondaria di primo grado
(scuole medie) ed il giudizio conseguito al termine di detto ciclo di
studi, valido ai fini della formazione della graduatoria preliminare
di cui al successivo art. 7;
l'assenza a suo carico di sentenze penali di condanna per
delitti non colposi (anche ai sensi dell'art. 444 del c.p.p.) ovvero
di procedimenti penali in corso per delitti non colposi, di
procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro
alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, di provvedimenti di
proscioglimento, d'autorita' o d'ufficio, da precedenti arruolamenti,
ad esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica;
l'eventuale possesso dei titoli di merito, di riserva,
preferenza o precedenza di cui al successivo art. 8 del presente
bando;
non sia stato ammesso al servizio civile in qualita' di
obiettore di coscienza, fatto salvo il caso di successiva rinuncia,
ovvero non abbia assolto gli obblighi di leva quale obiettore di
coscienza;
lo svolgimento o meno del servizio militare quale militare di
leva, di volontario in ferma annuale (VFA), indicandone la Forza
armata;
l'eventuale svolgimento del servizio militare in qualita' di
ausiliario nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e
nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
eventuali altre domande di partecipazione presentate per
l'arruolamento in qualita' di volontario in ferma prefissata di un
anno nella Marina militare per l'anno 2005, riferite a blocchi
precedenti;
inoltre, dovra' sottoscrivere:
l'eventuale gradimento per svolgere il servizio in altra Forza
armata, indicando la Forza armata prescelta in ordine di preferenza;
l'eventuale preferenza per l'assegnazione delle categorie dei
nocchieri di porto;
la sede o l'area geografica di interesse per l'espletamento del
servizio;
di accettare, in caso di ammissione all'arruolamento, qualsiasi
specializzazione, prevista dal ruolo e/o incarico, assegnata in
relazione alle esigenze logistiche e operative della Forza armata e
di essere disposto ad essere impiegato su tutto il territorio
nazionale/estero;
di aver preso conoscenza del bando di arruolamento e di
acconsentire senza riserve a tutto cio' che in esso e' stabilito.
L'amministrazione procedera' ai controlli, anche a campione, sul
contenuto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli aspiranti.
Ai sensi di quanto previsto dai sopracitati articoli 75 e 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
qualora dal controllo di cui sopra emerga la non veridicita' della
dichiarazione rilasciata, il dichiarante decadra' dai benefici
conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera, sara' denunciato all'Autorita' giudiziaria e, qualora
incorporato, decadra' immediatamente dalla ferma (il servizio
prestato sara' considerato servizio di fatto).
L'aspirante deve anche indicare il recapito presso il quale
desidera ricevere le comunicazioni con il relativo codice di
avviamento postale se diverso da quello di residenza e, ove
possibile, il numero telefonico: ogni variazione dell'indirizzo che
venga a verificarsi durante l'espletamento delle procedure di
arruolamento deve essere segnalata, con dichiarazione specifica,
direttamente e nel modo piu' celere, al Maricentro Taranto.
L'amministrazione della Difesa non assume responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte dell'aspirante oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

                               Art. 4.
Fasi dell'arruolamento
1. Per ogni blocco l'arruolamento si svolge secondo le seguenti
fasi:
a) acquisizione delle domande da parte del Maricentro Taranto;
b) accertamento da parte del predetto Maricentro dei requisiti
di cui al precedente art. 2, punto 1, fatta eccezione per le lettere
c), g), h) ed i), ed esclusione degli aspiranti non in possesso degli
stessi;
c) valutazione del giudizio conseguito per il diploma di scuola
media inferiore (scuole medie);
d) valutazione dei titoli di merito di cui al successivo art. 8
con formazione e approvazione della graduatoria;
e) accertamento dei requisiti d'idoneita'
fisio-psico-attitudinale e sanitaria di cui al precedente art. 2,
punto 1, lettere c), g) ed h), indicate nel successivo art. 10, e
notifica della convocazione per l'incorporamento agli aspiranti in
possesso dei predetti requisiti;
f) ripartizione dei candidati utilmente collocati nella
graduatoria definitiva di cui alla precedente lettera d) e dichiarati
idonei agli accertamenti fisio-psico attitudinali, tra il personale
del Corpo equipaggi militari marittimi ed i nocchieri di porto;
g) approvazione della graduatoria definitiva e decretazione
degli ammessi all'incorporazione;
h) ulteriore accertamento dei rimanenti requisiti ed eventuale
decadenza dall'incorporazione degli arruolati non in possesso degli
stessi.

                               Art. 5.
Deleghe - Esclusioni - Riesami
1. Il Maricentro Taranto e' delegato dalla Direzione generale per
il personale militare allo svolgimento delle operazioni inerenti
l'accertamento dei requisiti previsti dal precedete art. 2, punto 1,
fatta eccezione per le lettere c), g), h) ed i), e ad effettuare le
dovute esclusioni dall'arruolamento.
2. L'aspirante nei confronti del quale sia stato adottato il
provvedimento di esclusione dall'arruolamento da parte del citato
Maricentro, puo' avanzare oltre ai ricorsi previsti per legge, entro
trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione,
motivata e documentata istanza, da inviare a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno, alla Direzione generale per il personale
militare - I Reparto - 3ª Divisione reclutamento volontari - 4ª
Sezione - casella postale 355 - c.a.p. 00187 Roma centro chiedendo il
riesame del provvedimento di esclusione dall'arruolamento.
3. La predetta Direzione Generale, in sede di riesame di cui al
precedente punto 2, valutate le motivazioni addotte e gli elementi
forniti dal ricorrente, riammette alle selezioni dell'arruolamento
con il primo blocco utile gli aspiranti che risultino essere in
possesso dei requisiti previsti, ovvero conferma l'esclusione
operata, fornendo la notizia al Maricentro Taranto e all'interessato.

                               Art. 6.
Commissione valutatrice
1. Per ogni blocco il Maricentro Taranto invia le domande degli
aspiranti all'arruolamento in possesso dei requisiti accertati,
corredate della eventuale documentazione, alla commissione nominata
dalla direzione generale per il personale militare, cosi' composta:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello,
designato dallo Stato Maggiore della Marina, con funzioni di
presidente;
b) due o piu' membri, dei quali:
1) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente di Vascello,
designato dallo Stato Maggiore della Marina;
2) uno o piu' Ufficiali di grado non inferiore a tenente di
vascello, o grado corrispondente, ovvero impiegati civili
appartenenti all'area professionale C, designati dalla Direzione
generale per il personale militare;
c) un Sottufficiale di grado non inferiore a Capo di 3ª classe
ovvero impiegato civile appartenete all'area professionale B,
designato dallo Stato Maggiore della Marina, con funzioni di
segretario senza diritto di voto.

                               Art. 7.
Selezione degli aspiranti da ammettere
alla valutazione dei titoli di merito
1. Per ogni blocco la commissione di cui al precedente art. 6
compila una graduatoria preliminare degli aspiranti all'arruolamento
definita in funzione del giudizio conseguito dagli stessi nel diploma
d'istruzione secondaria di primo grado assegnando i seguenti
punteggi:
ottimo, punti 4,0;
distinto, punti 3,0;
buono, punti 2,0;
sufficiente, punti 1,0.
2. Gli aspiranti da ammettere alla valutazione dei titoli di cui
al successivo art. 8 sono tratti dalla graduatoria preliminare di cui
al precedente punto 1 entro i sottonotati numeri massimi di
collocazione utile:
1° blocco: 2.000;
2° blocco: 2.000;
3° blocco: 2.000;
4° blocco: 2.000;
5° blocco: 2.000;
6° blocco: 2.000.
2. A parita' di punteggio la precedenza e' data agli aspiranti in
possesso dei titoli preferenziali, di cui all'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni.
3. In caso di ulteriore parita' e' preferito l'aspirante piu'
giovane d'eta', ai sensi dell'art. 3, comma 7, delle legge 15 maggio
1997, n. 127, come modificato dall'art. 2 della legge 16 giugno 1998,
n. 191.

                               Art. 8.
Valutazione dei titoli di merito
1. Per ogni blocco la commissione di cui al precedente art. 6
redige una graduatoria di merito degli aspiranti utilmente collocati
nella graduatoria preliminare, compresi nei numeri massimi di
collocazione utile di cui al precedente art. 7, punto 2, provvedendo
a sommare il punteggio riportato nella graduatoria di cui all'art. 7,
punto 1, con il punteggio dei seguenti titoli di merito, a fianco di
ciascuno dei quali e' attribuito il relativo punteggio:
a) titoli previsti dall'art. 8, comma 2, lettera b), del
decreto ministeriale 1° settembre 2004:
1) iscrizione tra il personale marittimo di cui all'art. 114
del codice della navigazione, punti 3,0;
2) porto d'armi, punti 4,0;
3) brevetto di assistente bagnanti o di bagnino di
salvataggio, punti 3,0;
4) patente nautiche per la condotta di navi da diporto, punti
3,0; (1)
5) patente nautica per la condotta di imbarcazioni da diporto
senza limiti, punti 2,0; (1)
6) patente nautica per la condotta di imbarcazioni da diporto
entro le 12 miglia dalla costa, punti 1,0; (1)
7) patente di guida militare, punti 1,0; (2)
8) patente di guida civile, punti 1,0; (2)
b) titoli previsti dal presente bando di arruolamento:
giudizio conseguito con il diploma di istruzione secondaria
di secondo grado:
votazione compresa tra 81/100 (49/60) e 100/100 (60/60),
punti 5,0;
votazione compresa tra 60/100 (36/60) e 80/100 (48/60),
punti 4,0.
(1) Titoli non cumulabili tra loro.
(2) Titoli cumulabili tra loro.
2. A parita' di punteggio la precedenza e' data agli aspiranti in
possesso dei titoli preferenziali, di cui all'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni.
3. In caso di ulteriore parita' e' preferito l'aspirante piu'
giovane d'eta', ai sensi dell'art. 3, comma 7, delle legge 15 maggio
1997, n. 127, come modificato dall'art. 2 della legge 16 giugno 1998,
n. 191.

                               Art. 9.
Approvazione delle graduatorie
1. Per ogni blocco la commissione valutatrice di cui al
precedente art. 6, invia la graduatoria di merito di cui al
precedente art. 8, punto 1, con l'eventuale documentazione probante,
alla Direzione generale per il personale militare che, effettuati gli
accertamenti di competenza, provvede alla approvazione della stessa
con decreto interdirigenziale.
2. La graduatoria ha validita' dodici mesi.

                              Art. 10.
Accertamenti psico-fisici e attitudinali
1. Per ogni blocco il Maricentro Taranto e' autorizzato dalla
Direzione Generale per il personale militare a procedere alla
convocazione presso lo stesso Maricentro degli aspiranti da
sottoporre all'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 2, punto 1, lettere c), g) ed h), indicati al successivo punto
2, che sono tratti dalla graduatoria di cui al precedente art. 9,
punto 1, nelle seguenti entita':
1° blocco: 1.300;
2° blocco: 1.300;
3° blocco: 1.300;
4° blocco: 1.300;
5° blocco: 1.300;
6° blocco: 1.300.
2. Gli accertamenti psico-fisici e attitudinali di cui al
precedente punto 1 consistono nella verifica dei seguenti requisiti:
a) idoneita' psico-fisica e attitudinale per l'impiego nelle
Forze armate in qualita' di volontario in ferma prefissata di un
anno;
b) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di
alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze
stupefacenti nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo
non terapeutico.
3. In caso di mancata copertura dei posti disponibili derivante
da inidoneita' degli arruolandi di cui al precedente punto 1
convocati per gli accertamenti di cui al precedente punto 2, la
commissione, previa autorizzazione della Direzione generale per il
personale militare, dispone l'invio di un'ulteriore numero di
arruolandi presso il Maricentro Taranto per l'accertamento
dell'idoneita' tratti dalla graduatoria di cui al precedente art. 9,
fino al raggiungimento dei posti disponibili all'arruolamento.
4. La convocazione di cui al precedente punto 1, e' inviata
all'interessato dal Maricentro Taranto a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno e contiene la data e l'ora di presentazione allo
stesso centro di reclutamento.
5. L'accertamento dei requisiti fisio-psico-attitudinali e
sanitari e' effettuato da apposita commissione nominata dalla
Direzione generale per il personale militare, su segnalazione della
Forza armata, insediata presso il Maricentro Taranto e composta da:
a) presidente: Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di
Vascello appartenente al Corpo sanitario militare marittimo;
b) membri:
1. due Ufficiali Superiori appartenenti al Corpo Sanitario
Militare marittimo;
2. un Ufficiale Superiore in possesso della qualifica «PST».
I criteri e le modalita' di svolgimento degli accertamenti in
parola sono indicati nell'allegato 2, che fa parte integrante del
presente bando.
6. Il giudizio di non idoneita' comporta l'esclusione
dall'arruolamento. L'esito dei citati accertamenti e' comunicato agli
interessati con determinazione del presidente della commissione di
cui al precedente punto 5, formalmente delegato dalla Drezione
generale del personale militare alle predette incombenze.
7. L'aspirante nei confronti del quale sia stato adottato il
provvedimento di esclusione dall'arruolamento per mancanza dei
requisiti fisio-psico-attitudinali e/o sanitari da parte delle
Commissioni di cui precedente punto 5, puo' non solo avanzare i
ricorsi previsti per legge ma, tranne che per i provvedimenti di
esclusione per inidoneita' attitudinale, puo' anche avanzare, entro
trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione,
motivata e documentata istanza, inviata con raccomandata con ricevuta
di ritorno, alla Direzione generale per il personale militare - I
Reparto - 3ª Divisione reclutamento volontari - 4ª Sezione - casella
postale 355 - c.a.p. 00187 Roma centro chiedendo il riesame del
provvedimento di esclusione dall'arruolamento, unendo la pertinente
certificazione rilasciata da strutture sanitarie pubbliche o private
convenzionate attestante l'assenza delle imperfezioni/patologie
riscontrate in occasione degli accertamenti dei requisiti in
questione.
8. La predetta Direzione generale, in sede di riesame di cui al
precedente punto 7, valutate le motivazioni addotte e preso atto
delle certificazioni prodotte, qualora sussistano le condizioni,
convoca il ricorrente presso uno tra i centri sanitari medico legali
indicati dalla Forza armata, al fine di sottoporre l'interessato
all'accertamento dei requisiti psico-fisici. Il giudizio riportato in
quest'ultima indagine e' definitivo e nel caso di riaccertata
inidoneita' comporta l'esclusione dall'arruolamento. In caso di
idoneita' la Direzione generale per il personale militare riammette
all'arruolamento i ricorrenti disponendone l'incorporamento con il
primo blocco utile, ovvero disponendo la conclusione
dell'accertamento dei requisiti di idoneita' fisio-psichici nei
confronti dei candidati non completamente profilati in sede di
accertamento di cui al precedente punto 2, utilmente collocati in
graduatoria, che, qualora riconosciuti idonei, saranno incorporati
con il primo blocco utile.
9. Gli aspiranti devono presentarsi agli accertamenti
fisio-psico-attitudinali e sanitari muniti di un valido documento di
identificazione provvisto di fotografia, rilasciato da
amministrazioni dello Stato. Gli stessi possono fruire, durante le
operazioni di selezione, di vitto e alloggio, qualora disponibile, a
carico dell'amministrazione, che deve farne esplicita menzione nella
lettera di convocazione di cui al precedente punto 1. Gli aspiranti
che non si presentano nei tempi stabiliti sono considerati
rinunciatari.
10. Il personale in servizio in qualita' di volontario in ferma
annuale (VFA) nelle Forze armate in possesso dei parametri del
coefficiente somato-funzionale del profilo sanitario maggiori di due
saranno inviati agli accertamenti fisio-psico-attitudinali per il
solo accertamento dei coefficienti di detti parametri.

                              Art. 11.
Ripartizione dei candidati vincitori tra il personale
del Corpo equipaggi militari marittimi ed i nocchieri di porto
1. Per ogni blocco, al termine degli accertamenti di cui al
precedente art. 10, una apposita commissione nominata dalla Direzione
generale per il personale militare e composte da:
a) presidente: Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di
Fregata appartenente al Corpo dello Stato Maggiore, nominato su
segnalazione della Forza armata;
b) membri:
1. due Ufficiali di grado non inferiore a Tenente di Vascello
di cui uno appartenente al Corpo dello Stato Maggiore ed uno
appartenente al Corpo delle capitanerie di porto, nominati su
segnalazione della Forza armata;
2. un Ufficiale, ovvero impiegato civile ascrivibile all'area
funzionale B, nominato dalla Direzione generale per il personale
militare provvedera' alla ripartizione tra il personale del Corpo
equipaggi militari marittimi ed i nocchieri di porto degli aspiranti
risultati idonei attribuendo la rispettiva categoria.

                              Art. 12.
Procedure per il recupero dei posti non coperti
1. In caso di mancata copertura dei posti di cui all'art. 1,
punto 1, del presente bando al termine delle operazioni di
incorporazione relative ad ogni blocco, ad esaurimento degli
arruolandi compresi nella graduatoria di cui al precedente art. 9,
punto 1, saranno ammessi all'incorporazione gli aspiranti utilmente
collocati nelle corrispondenti graduatorie di precedenti arruolamenti
a partire dal primo dei blocchi la cui graduatoria sia ancora in
corso di validita' ai sensi del lo stesso art. 9, punto 2.
2. Fermo restando quanto previsto dal precedente punto 1, i posti
eventualmente non coperti riferiti ad un blocco sono portati in
incremento per le incorporazioni dei blocchi successivi non oltre,
comunque, il raggiungimento dei posti complessivi previsti
dall'art. 1, punto 1, del presente bando.

                              Art. 13.
Ripartizione degli aspiranti idonei eccedenti
le incorporazioni di ciascun blocco
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, punto 3, del
presente bando, a copertura dei posti di cui al precedente art. 1,
punto 1, eventualmente rimasti vacanti, riferiti ad incorporazioni
per ciascun blocco, su esplicita richiesta della Forza armata la
Direzione generale per il personale militare attinge, previo consenso
dei rispettivi Stati Maggiori, dalle graduatorie relative ad
arruolamenti di volontari in ferma prefissata di un anno
nell'Esercito italiano e nell'Aeronautica militare degli aspiranti
non utilmente collocati nelle predette graduatorie, riferite a
blocchi precedenti a partire da quello la cui graduatoria sia ancora
in corso di validita' ai sensi dei rispettivi bandi di arruolamento
che abbiano manifestato l'opzione di arruolamento presso altre Forze
armate.

                              Art. 14.
Motivi di esclusione
1. Non saranno prese in considerazione e comporteranno, altresi',
l'esclusione dall'arruolamento le domande:
a) non redatte sull'apposito modello riportato in allegato 1 al
presente bando;
b) non spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o
nei modi previsti dal presente bando (art. 3);
c) non firmate dal candidato in maniera autografa e in
originale;
d) redatte a matita o con penne ad inchiostro simpatico;
e) prive dei previsti allegati;
f) che presentino correzioni e/o abrasioni.
2. Gli aspiranti che, a seguito di accertamenti anche successivi,
risultassero in difetto di uno o piu' requisiti tra quelli previsti
dal presente bando ovvero per i motivi indicati al precedente punto1.
saranno, con provvedimento motivato emanato dalla direzione generale
per il personale militare, esclusi dall'arruolamento, anche se
incorporati.
3. Qualora l'esclusione di cui al precedente punto 1 derivi da
dichiarazioni non veritiere, l'interessato sara' segnalato
all'Autorita' giudiziaria per le azioni di competenza ai sensi
dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.

                              Art. 15.
Ammissione alla ferma prefissata di un anno
1. Per ogni blocco il Maricentro Taranto e' autorizzato dalla
direzione generale per il personale militare a notificare
direttamente agli aspiranti collocati utilmente nella graduatoria di
cui al precedente art. 9 risultati in possesso dei requisiti
fisio-psico-attitudinali di cui al precedente art. 10, entro il
numero previsto per la copertura dei posti disponibili per il
medesimo blocco, la convocazione per l'incorporamento presso il
predetto Maricentro nella quale saranno altresi' specificati i
termini di presentazione dell'autocertificazione relativa al
mantenimento dei requisiti previsti dal presente bando, di cui al
successivo punto 9.
2. La convocazione di cui al precedente punto 1 sara' notificata
agli interessati al termine dei predetti accertamenti
fisio-psico-attitudinali, secondo la procedura di cui al precedente
art. 4, punto 1, lettera e).
3. L'incorporamento avverra' nei tempi e nei modi stabiliti dalla
Forza armata.
4. Per ogni blocco l'ammissione alla ferma prefissata di un anno
decorrera' per gli effetti giuridici dalle date di prevista
incorporazione presso Maricentro Taranto ed amministrativi dalla data
di effettiva incorporazione presso il Maricentro medesimo.
5. Gli arruolandi saranno ammessi alla ferma con riserva
dell'accertamento, anche successivo, del possesso dei requisiti di
partecipazione all'arruolamento di cui al precedente art. 2.
6. Il personale incorporato sara' sottoposto ad un programma
addestrativo per l'impiego in operazioni su tutto il territorio
nazionale ed all'estero.
7. I candidati risultati vincitori che non si presenteranno
presso il Maricentro Taranto nel termine fissato nella comunicazione
di convocazione di cui ai precedenti punti 1 e 2, saranno considerati
rinunciatari ed i relativi posti saranno ripianati traendo dalla
medesima graduatoria, ovvero dalle graduatorie di cui al precedente
art. 12.
8. La Direzione generale per il personale, con decreto
interdirigenziale, approva la graduatoria finale di cui al precedente
art. 9, punto 1, espunta dei candidati non risultati idonei agli
accertamento fisio-psico-attitudinali di cui al precedente art. 10,
nonche' determina l'immissione in servizio dei vincitori secondo la
procedura di cui al precedente art. 4, punto 1, lettera g),
ripartendo il personale nei Corpi e nelle rispettive categorie
assegnate dalla commissione di cui al precedente art. 11.
9. Gli aspiranti classificatisi utilmente per l'incorporazione
devono presentare entro il termine che sara' loro comunicato dal
Maricentro nella lettera di convocazione di cui al precedente
punto 1, pena la decadenza dall'arruolamento quale volontario in
ferma prefissata di un anno nella Marina militare,
l'autocertificazione che attesti il mantenimento dei requisiti
dichiarati nella domanda di partecipazione all'arruolamento stesso.

                              Art. 16.
Stato giuridico
1. Ai sensi dell'art. 7 della legge 23 agosto 2004, n. 226, fino
all'entrata in vigore del decreto legislativo previsto dall'art. 22
della medesima legge n. 226/2004, ai volontari in ferma prefissata di
un anno si applicano le disposizioni i materia di stato giuridico
previste per i volontari in ferma breve.

                              Art. 17.
Sviluppo di carriera
1. I volontari in ferma prefissata di un anno nella Marina
militare italiana possono conseguire, previo giudizio di idoneita',
il grado di comune di 1ª classe non prima del compimento del terzo
mese dall'incorporazione.
2. I volontari giudicati non idonei sono sottoposti a nuova
valutazione, per una sola volta, al compimento del nono mese
dall'incorporazione.

                              Art. 18.
Dimissioni e proscioglimento dalla ferma
1. I volontari ammessi alla ferma prefissata di un anno possono
rassegnare le dimissioni entro sessanta giorni dalla data in cui
hanno contratto la ferma.
2. Il proscioglimento dei volontari in ferma prefissata di un
anno puo' avvenire secondo la normativa vigente.

                              Art. 19.
Rafferma
1. Ai sensi dell'art. 5 della legge 23 agosto 2004, n. 226, nei
limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle
consistenze annuali previste per i volontari di truppa della Marina
militare, i volontari in ferma prefissata di un anno possono essere
ammessi, a domanda, ad un successivo periodo di rafferma della durata
di un anno.

                              Art. 20.
Prolungamento della ferma
1. Il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un
anno che presentano domanda di partecipazione ai concorsi indicati al
successivo art. 21 puo' essere prolungato, su richiesta
dell'interessato, oltre il termine del periodo di ferma o di rafferma
contratto per il tempo strettamente necessario al completamento
dell'iter concorsuale secondo quanto stabilito dall'art. 11, comma 3,
della legge 23 agosto 2004, n. 226.

                              Art. 21.
Possibilita' di carriera
1. Ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 2004, n. 226, i
volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale,
in servizio o in congedo, possono partecipare all'arruolamento dei
volontari in ferma quadriennale.
2. I requisiti e le modalita' per la partecipazione agli
arruolamenti di cui al precedente punto saranno stabiliti nei
relativi bandi di arruolamento.

                              Art. 22.
Reclutamento nelle carriere iniziali
delle Forze di polizia ad ordinamento militare
e civile e del Corpo militare della Croce Rossa
1. Ai sensi dell'art. 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, i
posti messi annualmente a concorso nelle carriere iniziali delle
Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nel Corpo
militare della Croce Rossa e' riservato ai volontari in ferma
prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale ovvero in ferma
quadriennale, di cui, rispettivamente, agli articoli 15, 19, 20 e 21
del presente bando di arruolamento.
2. I criteri e le modalita' per l'ammissione degli aspiranti di
cui al precedente punto 1, saranno determinati da ciascuna delle
amministrazioni interessate con decreto adottato dal Ministro
competente, di concerto con il Ministro della difesa.

                              Art. 23.
Disposizioni amministrative
1. Le spese per i viaggi effettuati sul territorio nazionale da e
per le sedi ove avranno luogo gli accertamenti dei requisiti
fisio-psico-attitudinali e sanitari sono a carico degli aspiranti.
2. Durante le operazioni di selezione presso il Maricentro
Taranto i candidati potranno usufruire di vitto e alloggio a carico
dell'amministrazione qualora ne sia fatta esplicita menzione nella
comunicazione di convocazione agli accertamenti
fisio-psico-attitudinali di cui al precedente art. 10, punto 1. In
caso contrario le citate spese saranno a carico degli interessati.

                              Art. 24.
Benefici
1. Al termine della ferma contratta, nel caso di collocamento in
congedo, compete la costituzione, a cura e spese
dell'amministrazione, della posizione assicurativa presso l'I.N.P.S.
(assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i
superstiti).
2. I brevetti e le specializzazioni acquisite durante il servizio
militare in qualita' di volontario in ferma prefissata di un anno
nella Marina militare costituiscono titolo valutabile sia agli
effetti dell'iscrizione nelle liste di collocamento sia ai fini
dell'eventuale emigrazione all'estero.
3. I titoli di merito, il periodo di servizio svolto, le
caratterizzazioni acquisite affini a quelle proprie della carriera
per cui e' fatta domanda, nonche' le specializzazioni acquisite sono
considerate utili secondo le disposizioni da ciascuna delle
amministrazioni interessate ai fini della formazione delle
graduatorie per il reclutamento delle carriere iniziali delle Forze
di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo militare
della Croce Rossa.

                              Art. 25.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i
dati personali saranno raccolti per le finalita' di gestione
dell'arruolamento e saranno trattati presso una banca dati
automatizzata anche successivamente all'eventuale arruolamento, per
le finalita' inerenti all'arruolamento medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini
dell'accertamento dei requisiti di partecipazione all'arruolamento e
per la valutazione dei titoli di merito. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazione pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica dell'aspirante, nonche', in caso di
esito positivo dell'arruolamento, ai soggetti di carattere
previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui al Titolo II della
citata legge, tra i quali il diritto d'accesso ai dati che lo
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti i termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti
dell'ufficiale o funzionario che sara' nominato responsabile del
trattamento. Il titolare del trattamento e' il direttore generale
della direzione generale per il personale militare che nomina, ognuno
per la parte di propria competenza, responsabile del trattamento dei
dati personali ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003:
a) il responsabile del Maricentro Taranto;
b) il presidente della commissione valutatrice di cui al
precedente art. 6;
c) il presidente della commissione per l'accertamento dei
requisiti fisio-psico-attitudinali di cui al precedente art. 10,
punto 5;
d) il presidente della commissione per l'assegnazione dei
Corpi/categorie di cui al precedente art. 11;
e) il Direttore della 3ª Divisione reclutamento volontari della
Direzione generale per il personale militare.
Roma, 21 settembre 2004
Il direttore generale
Lucidi
Il Comandante generale
Sicurezza
Avvertenze
Per qualunque notizia relativa alla formulazione della
domanda ed in generale al presente bando d'arruolamento
rivolgersi al piu' vicino Comando o ente della Marina
militare.
Informazioni potranno anche essere assunte contattando
l'ufficio relazioni con il pubblico della direzione
generale per il personale militare: via e-mail
urp@persomil.difesa.it ovvero al numero telefonico
06/47355941, secondo i seguenti orari:
dal lunedi' al giovedi' dalle 08,30 alle 13,00 e
dalle 14,30 alle 16,30;
venerdi' dalle 8,30 alle 13.
Si potra', inoltre, consultare:
sito internet della Difesa:
a) www.persomil.difesa.it> b) www.marina.difesa.it> la sezione Difesa di Rai - televideo a pag. 417.

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