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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Bando per la selezione dei direttori dei dipartimenti del Consiglio
nazionale delle ricerche per il quinquennio 2005-2010

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.66 del 19/8/2005
Ente:CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Località:Nazionale
Codice atto:05E04737
Sezione:Enti pubblici
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:3/10/2005

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                            IL PRESIDENTE
 
Visto il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, recante
«Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche»;
Visto il regolamento di organizzazione e funzionamento del
Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), emanato con decreto del
presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25033 e pubblicato nel
supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 124 del 30 maggio 2005, in particolare l'art. 18;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 107 in data
27 luglio 2005 di approvazione del piano triennale di attivita'
2005-2007;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 109 in data
27 luglio 2005;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Oggetto della selezione
 
1. Il Consiglio nazionale delle ricerche indice una procedura di
selezione per la nomina dei direttori dei dipartimenti del CNR:
1) Terra e ambiente;
2) Energia e trasporti;
3) Agroalimentare;
4) Medicina;
5) Scienze della vita;
6) Progettazione molecolare;
7) Materiali e dispositivi;
8) Sistemi di produzione;
9) Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni;
10) Identita' culturale;
11) Patrimonio culturale.
2. I dipartimenti svolgono attivita' sulle tematiche previste nel
piano triennale di attivita' 2005-2007 approvato con deliberazione
del Consiglio di amministrazione n. 107/2005 del 27 luglio 2005
(consultabile sul sito web del CNR alla seguente URL:
http://www.cnr.it/documenti avvalendosi delle risorse umane,
finanziarie e strumentali orientativamente ivi indicate.

                               Art. 2.
 
Requisiti
 
1. Possono partecipare alla selezione professori o ricercatori
universitari di ruolo, ricercatori o tecnologi dell'Ente o di altri
enti di ricerca nazionali, stranieri e internazionali, o dirigenti
pubblici o privati, italiani o stranieri, dotati di alta
qualificazione ed esperienza scientifica, professionale e
manageriale.
2. I candidati non dovranno aver superato l'eta' di anni 62 alla
data di scadenza del bando.

                               Art. 3.
 
Compiti, doveri e regime di impegno
 
1. Il direttore e' responsabile del funzionamento complessivo del
dipartimento e svolge tutti i compiti attribuitigli dai regolamenti e
dagli atti generali dell'ente.
2. L'incarico di direttore e' svolto a tempo pieno.
3. La carica di direttore di dipartimento e' incompatibile con
altri uffici o impieghi pubblici o privati, anche elettivi, nonche'
con le funzioni di amministratore o sindaco di societa' che abbiano
fine di lucro e con l'esercizio di attivita' commerciali o
industriali; l'esercizio di attivita' professionali o comunque di
consulenza, puo' essere autorizzata dal consiglio di amministrazione,
in considerazione del volume di impegno previsto, sulla base di
un'autocertificazione sottoscritta dall'interessato.
4. La carica di direttore di dipartimento e' altresi'
incompatibile con quella di presidente, di direttore generale, di
direttore di istituto o con altre funzioni dirigenziali interne
all'Ente, nonche' con la carica di componente del consiglio di
amministrazione, del consiglio scientifico generale, del collegio dei
revisori dei conti e del comitato di valutazione.
5. Il direttore di dipartimento, se professore o ricercatore
universitario, e' collocato in aspettativa ai sensi dell'art. 12 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se
ricercatore o tecnologo di altri enti o dipendente di altre pubbliche
amministrazioni e' collocato in aspettativa senza assegni ai sensi
dell'art. 19, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modifiche.

                               Art. 4.
 
Durata in carica
 
1. L'incarico di direttore di dipartimento ha durata di cinque
anni a partire dalla data di assunzione e puo' essere riconfermato
una sola volta.
2. L'incarico puo' cessare anticipatamente per dimissioni o
revoca. in tal caso, in attesa dello svolgimento della selezione
pubblica, le funzioni di direttore sono svolte da un facente funzioni
nominato dal presidente.

                               Art. 5.
 
Indennita' di carica
 
Al direttore e' corrisposto un compenso il cui ammontare e'
fissato dal consiglio di amministrazione sulla base dei criteri di
cui all'art. 15, comma 5, del decreto di riordino.

                               Art. 6.
 
Presentazione delle domande
 
1. Per la partecipazione alla selezione per la nomina a direttore
di dipartimento di cui all'art. 1, le domande, in carta semplice,
dovranno pervenire al CNR, ufficio concorsi e borse di studio della
direzione centrale supporto alla gestione delle risorse, p.le Aldo
Moro, 7 - 00185 Roma, entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
bando. A tal fine fanno fede il timbro e la data dell'ufficio postale
accettante, qualora si provveda a mezzo raccomandata, o la ricevuta
dell'accettazione del Consiglio nazionale delle ricerche.
Il plico contenente la domanda con gli allegati deve portare
sull'involucro esterno l'indicazione del nome, cognome e indirizzo
del candidato nonche' il numero del bando e la denominazione del
dipartimento.
2. Le domande, sottoscritte dall'interessato in forma autografa
non soggetta ad autenticazione, formulate mediante la compilazione
dello schema allegato (allegato A), dovranno contenere:
a) l'indicazione del dipartimento prescelto;
b) gli elementi di identita' del candidato;
c) la dichiarazione espressa sulla disponibilita' a svolgere
l'incarico a tempo pieno, a formulare ove prescritto la richiesta di
aspettativa dalla universita' di appartenenza e a rimuovere ogni
eventuale causa di incompatibilita' secondo quanto previsto da leggi
e regolamenti;
d) un curriculum accompagnato da un elenco dei titoli
scientifici e dei documenti attestanti le posizioni ricoperte e le
funzioni assolte.
3. Il curriculum e la documentazione dovra' essere presentata con
le modalita' previste dagli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (allegato B).

                               Art. 7.
 
Procedure di selezione
 
1. Le candidature sono valutate da una commissione, nominata con
le procedure previste dall'art. 18 del regolamento di organizzazione
e funzionamento, che effettua una valutazione comparativa dei diversi
candidati e predispone una terna di candidati idonei alla direzione
del dipartimento.
2. I candidati idonei devono presentare al consiglio di
amministrazione, entro quindici giorni dalla comunicazione
dell'idoneita', un documento indicando le linee strategiche e i
criteri di sviluppo per le attivita' del dipartimento.
3. Il consiglio di amministrazione potra' convocare i candidati
per un incontro volto all'illustrazione delle linee strategiche di
cui al comma 2.

                               Art. 8.
 
Nomina e assunzione dell'incarico
 
1. Il direttore e' nominato dal consiglio di amministrazione tra
i candidati giudicati idonei dalla commissione di selezione.
2. Il decreto di nomina e' trasmesso all'interessato che, entro i
successivi dieci giorni, presenta la dichiarazione di accettazione
dell'incarico. Il contratto di lavoro a tempo determinato, previsto
per coloro che provengano o dal settore privato o da amministrazioni
diverse dalle universita' e dagli enti o istituzioni pubbliche di
ricerca, deve in ogni caso essere sottoscritto non oltre trenta
giorni dalla data di trasmissione del decreto di nomina. La mancata
accettazione o la mancata stipula del contratto comportano la
decadenza dall'incarico.

                               Art. 9.
 
Trattamento dei dati personali
 
Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, i dati personali forniti sono trattati per le finalita' di
gestione del presente bando e per la successiva eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro e per la gestione dello stesso;
l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto.
Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del
Consiglio nazionale delle ricerche nella persona del direttore
generale.

                              Art. 10.
 
Normativa applicabile
 
La selezione, il rapporto di lavoro, lo svolgimento delle
attivita' di direttore di dipartimento sono normate dal decreto
legislativo n. 127/2003 e dai vigenti regolamenti del Consiglio
nazionale delle ricerche, oltre che dalle norme generali sugli enti
pubblici di ricerca.

                              Art. 11.
 
Pubblicita' e diffusione
 
Il presente bando e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - ed in
via telematica sul sito Internet del CNR: www.urp.cnr.it> Del presente bando viene data diffusione mediante pubblicazione
di un estratto su primarie riviste scientifiche nazionali ed
internazionali.
Roma, 5 agosto 2005
Il presidente: Pistella

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