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AZIENDA OSPEDALIERA "S. MARIA DELLA MISERICORDIA" DI UDINE

Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di
dirigente medico di nefrologia, direttore struttura operativa
complessa di nefrologia e emodialisi.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.56 del 15/7/2005
Ente:AZIENDA OSPEDALIERA "S. MARIA DELLA MISERICORDIA" DI UDINE
Località:-
Codice atto:05E03787
Sezione:Aziende sanitarie
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:16/8/2005
Tags:Dirigenti medici

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

    ¬In  esecuzione  del  decreto n. 685-26000 del 29 giugno 2005, e'
indetto, ai sensi dell'art. 15, comma 3, del decreto legislativo
n. 502/1992 cosi' come modificato dal decreto legislativo
n. 229/1999, nonche' del decreto del Presidente della Repubblica
10 dicembre 1997, n. 484, avviso pubblico per il conferimento di
incarico quinquennale di dirigente medico di nefrologia, direttore
struttura operativa complessa di nefrologia e emodialisi.
L'incarico e' disciplinato da contratto di diritto privato, ha
durata quinquennale e potra' essere rinnovato. L'assegnazione
del-l'incarico non modifica le modalita' di cessazione del rapporto
di lavoro per compimento del limite massimo di eta'. In tale caso la
durata dell'incarico viene correlata al raggiungimento del predetto
limite.
Le amministrazioni pubbliche garantiscono parita' e pari
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al
trattamento sul lavoro (art. 7 - primo comma - decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165).
Art. 1.
 
Requisiti generali richiesti per l'ammissione
 
Possono partecipare alla selezione coloro che, alla data di
scadenza del termine stabilito dal presente bando per la
presentazione delle domande, siano in possesso dei requisiti di
ammissione elencati nel presente articolo e nel successivo art. 2.
1) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni
stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell'Unione europea e fatte salve le eccezioni di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994. I cittadini
degli Stati membri dell'Unione europea devono avere adeguata
conoscenza della lingua italiana;
2) idoneita' fisica al regolare svolgimento del servizio.
L'accertamento dell'idoneita' fisica al servizio e' effettuato a cura
della azienda prima dell'immissione in servizio. Il personale
dipendente di pubbliche amministrazione e di istituti, ospedali ed
enti di cui agli articoli 25 e 26, primo comma del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, e' dispensato dalla
visita medica;
3) godimento dei diritti civili e politici. Non possono
accedere agli impieghi coloro che sono stati esclusi dall'elettorato
politico attivo;
4) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione. Non possono accedere agli impieghi
coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per aver conseguito l'impiego mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile.

                               Art. 2.
 
Requisiti specifici di ammissione
 
a) diploma di laurea in medicina e chirurgia;
b) iscrizione all'albo dell'ordine dei medici, attestata da
certificato rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a
quella di scadenza dell'avviso;
c) anzianita' di servizio di sette anni, di cui cinque nella
disciplina o in disciplina equipollente, e specializzazione nella
disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianita' di
servizio di dieci anni nella disciplina;
L'anzianita' di servizio utile deve essere maturata presso
amministrazioni pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, istituti o cliniche universitarie. Evalutato il servizio
non di ruolo a titolo di incarico, di supplenza o in qualita' di
straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di
volontario, di precario, di borsista o similari, ed il servizio di
cui al settimo comma dell'articolo unico del decreto-legge
23 dicembre 1978, n. 817, convertito con modificazioni nella legge
19 dicembre 1979, n. 54. Si applicano, inoltre, le disposizioni di
cui al decreto ministeriale 23 marzo 2000 n. 184. Nei certificati di
servizio devono essere indicate le posizioni funzionali o le
qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi sono stati
prestati, nonche' le date iniziali e terminali dei relativi periodi
di attivita';
d) curriculum professionale concernente le attivita'
professionali, di studio, direzionali-organizzative, in cui sia
documentata una specifica attivita' professionale;
Si prescinde dal requisito della specifica attivita'
professionale fino all'emanazione dei provvedimenti di cui
all'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/1997;
e) attestato di formazione manageriale.
Ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica
10 dicembre 1997, n. 484, e successive modificazioni ed integrazioni,
fino all'espletamento del primo corso di formazione manageriale gli
incarichi di secondo livello dirigenziale sono attribuiti senza
l'attestato di formazione manageriale, fermo restando l'obbligo di
acquisire l'attestato di formazione manageriale nel primo corso
utile.
Limitatamente ad un quinquennio dalla data di entrata in vigore
del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484,
coloro che sono in possesso dell'idoneita' conseguita in base al
pregresso ordinamento, possono accedere agli incarichi di secondo
livello dirigenziale nella corrispondente disciplina anche in
mancanza dell'attestato di formazione manageriale, fermo restando
l'obbligo, nel caso di assunzione dell'incarico, di acquisire
l'attestato nel primo corso utile.
L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei
paesi dell'Unione europea consente la partecipazione alla selezione,
fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima
dell'assunzione in servizio.
Ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica
10 dicembre 1997, n. 484, l'anzianita' di servizio deve essere
maturata presso amministrazioni pubbliche, istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie.
Il triennio di formazione di cui all'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e' valutato con
riferimento al servizio effettivamente prestato nelle singole
discipline. A tal fine nelle certificazioni dovranno essere
specificate le date iniziali e terminali del periodo prestato in ogni
singola disciplina.
Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle
specializzazioni possedute dal candidato si fa riferimento alle
rispettive tabelle stabilite con decreto del Ministro della sanita'.
Le specializzazioni in medicina e chirurgia, non ricomprese negli
elenchi formati ed aggiornati ai sensi dell'art. 1, comma 2, e
art. 8, comma 1, del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, sono
prese in considerazione solo se il relativo corso di formazione e'
iniziato prima dell'anno accademico 1992/1993, salvo le
specializzazioni inserite nei predetti elenchi dopo il predetto anno
accademico.
Nei certificati di servizio devono essere indicate le posizioni
funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i
servizi sono stati prestati, nonche' le date iniziali e terminali dei
relativi periodi di attivita'.

                               Art. 3.
 
Esclusioni
 
La mancanza dei requisiti richiesti costituisce motivo di
esclusione dalla selezione.
L'accertamento dei requisiti di ammissione e' effettuato dalla
Commissione di cui al comma 2, dell'art. 15-ter del decreto
legislativo n. 229/1999. L'eventuale esclusione dalla selezione sara'
comunicata agli interessati nei modi e nei termini di legge.

                               Art. 4.
 
Tutela della privacy
 
Al fine di dar corso alla selezione sono richiesti ai candidati
dati anagrafici e di stato personale, nonche' quelli relativi al
curriculum scolastico e professionale.
Tali dati sono finalizzati a valutare in via preliminare
l'idoneita' all'incarico proposto, per poter dar corso al successivo
colloquio finalizzato alla valutazione delle capacita' professionali
del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle
esperienze professionali documentate come meglio e piu'
specificatamente precisato nel successivo art. 9.
I dati personali dei candidati, nell'ambito delle finalita'
selettive sopra esposte, saranno trasmessi alle Commissioni di
esperti, al direttore generale dell'azienda e al servizio del
personale coinvolti nel procedimento di selezione ed alla eventuale
stipula e gestione del contratto di lavoro.
I trattamenti dei dati saranno effettuati anche con l'ausilio di
mezzi elettronici ed automatizzati e comunque mediante strumenti
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.
L'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196
stabilisce i diritti dei candidati in materia di tutela rispetto al
trattamento dei dati personali.

                               Art. 5.
 
Domande di ammissione
 
Nella domanda di ammissione gli aspiranti devono dichiarare,
sotto la propria responsabilita', ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii.:
1) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, codice
fiscale e la residenza attuale;
2) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente,
ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'art. 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;
3) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i
motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate;
5) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
6) il possesso, con dettagliata descrizione, dei requisiti
specifici di ammissione;
7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
8) il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni
effetto, ogni comunicazione relativa all'avviso e il recapito
telefonico. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la
residenza di cui al punto n. 1;
9) il consenso al trattamento dei dati personali (decreto
legislativo n. 196/2003) per uso amministrativo con l'eventuale
indicazione di dati che non ritenga doversi pubblicizzare.
Ai fini del decreto legislativo n. 196/2003 s'informa che questa
azienda si impegna a rispettare il carattere riservato delle
informazioni fornite dal candidato; tutti i dati forniti saranno
trattati solo per le finalita' connesse e strumentali all'avviso ed
alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel
rispetto delle disposizioni vigenti.
Si rende nel contempo noto che, nell'eventualita' di non espresso
consenso all'uso dei dati nel testo della domanda, l'Amministrazione
ritiene l'istanza quale silenzioso assenso ai fini di cui al
precedente alinea ed a quanto contenuto al punto 4 del presente
avviso.
La omessa indicazione nella domanda, anche di un solo requisito
generale o specifico richiesto per l'ammissione, determina
l'esclusione dall'avviso, a meno che lo stesso non risulti esplicito
da un documento probatorio allegato.
Le mancate dichiarazioni relativamente ai punti 4) e 7) verranno
considerate come il non avere riportato condanne penali e il non
avere procedimenti penali in corso ed il non avere prestato servizio
presso pubbliche amministrazioni.
La domanda dovra' essere datata e firmata in forma autografa dal
candidato. Non verranno prese in considerazione le domande non
firmate dal candidato.
Alla domanda deve essere allegato un curriculum professionale,
redatto in carta semplice, datato e firmato, concernente le attivita'
professionali, di studio, direzionali-organizzative, con riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le
strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attivita' e
alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attiita' attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o
estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini
obbligatori;
e) alla attivita' didattica presso corsi di studio per il
conseguimento di diploma universitario, di laurea o di
specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale
sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari
anche effettuati all'estero, nonche' alle pregresse idoneita'
nazionali.
La commissione, nella valutazione del curriculum, si atterra'
anche a quanto concordato con le OO.SS. della dirigenza medica nella
seduta dell'11 aprile 2001, per cui saranno prese in particolare
considerazione:
attivita' formativa diretta ed indiretta nel settore specifico
oggetto di avviso nel corso degli ultimi cinque anni;
attivita' di ricerca nel settore specifico oggetto di avviso
nel corso degli ultimi cinque anni;
valutazione di capacita' teoriche ed attitudinali allo
svolgimento di ruoli direzionali nonche' di conoscenze di tecniche
gestionali in relazione alla struttura complessa oggetto di avviso.
Nella valutazione del curriculum e' presa in considerazione,
altresi', la produzione scientifica strettamente pertinente alla
disciplina, pubblicata su riviste italiane e straniere,
caratterizzata da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori,
nonche' il suo impatto sulla comunita' scientifica.
Tutto il curriculum per essere valutato deve essere formalmente
documentato (rif. art. 6).
I contenuti del curriculum possono essere autocertificati dal
candidato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
445/2000 con esclusioni di quelli indicati alla lettera c) ed alle
pubblicazioni.
Inoltre, dovranno essere allegati alla domanda:
una fotocopia non autenticata ed in carta semplice di un
documento di identita' personale valido;
originale di quietanza o ricevuta di versamento della tassa di
partecipazione (rif. art. 7)

                               Art. 6
 

Documentazione da allegare alla domanda Forme di presentazione della
documentazione
 
Tutti i titoli devono essere documentati con certificazione
originale o in copia autenticata nei modi di legge.
Il candidato puo' comprovare il possesso dei titoli facoltativi e
obbligatori richiesti per l'ammissione all'avviso con dichiarazioni
sostitutive da produrre contestualmente alla domanda di
partecipazione. Tali dichiarazioni, per le quali non e' richiesta
autentica di firma, possono essere rese per stati, qualita' personali
e fatti (all. n. 2) ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000;
Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta', possono
essere rese per stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta
conoscenza dell'interessato (allegato n. 3) e cio' ai sensi
dell'art. 47 del cennato decreto del Presidente della Repubblica;
Ove il candidato alleghi documenti e titoli alla domanda essi
devono essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi
di legge, ovvero in copia accompagnata da dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta' con la quale l'interessato ne attesti la
conformita' all'originale.
Tale dichiarazione di conformita' puo' essere estesa anche alle
pubblicazioni. La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive
presentate contestualmente alla domanda o richiamate dalla stessa non
deve essere autenticata se tali dichiarazioni sono presentate o
inviate unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento.
Tutte le agevolazioni relative all'autocertificazione verranno
applicate purche' correttamente espresse e redatte in forma esaustiva
in tutte le componenti.
Ambedue le dichiarazioni sostitutive devono contenere la clausola
specifica che il candidato e' consapevole delle sanzioni penali, nel
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall'art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000;
Per coloro che effettuano autocertificazioni viene sottolineato
che:
chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne
fa uso, e' punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
in materia (art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000);
l'Amministrazione e' tenuta ad effettuare idonei controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive rese (art. 71) con
le modalita' di cui all'art. 43 (accertamento d'ufficio);
qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la
non veridicita' delle dichiarazioni sostitutive rese, il dichiarante
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato dall'Amministrazione stessa sulla base delle dichiarazioni
non veritiere (art. 75).
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Fatte salve le eccezioni di cui sopra, non saranno presi in
considerazione titoli non documentati formalmente.
Qualora in costanza di svolgimento della procedura concorsuale
siano emanate norme o regolamenti che consentano di semplificare
ulteriormente le modalita' di presentazione della documentazione, le
stesse sono da intendersi immediatamente recepite dal presente bando.
Ai sensi della legge n. 370/1988, la domanda di partecipazione,
la documentazione e le certificazioni sono esentate, ai fini
dell'ammissione, dal bollo.
Nella certificazione relativa ai servizi devono essere
chiaramente indicate le posizioni funzionali e le qualifiche
attribuite, le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati,
nonche' le date iniziali e terminali dei relativi periodi di
attivita'.
Inoltre deve essere specificato se il servizio e' stato svolto
quale dipendente oppure con incarico libero professionale o in
convenzione e se lo stesso e' stato prestato a tempo pieno o tempo
unico oppure a tempo definito.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato
di cui lo straniero e' cittadino devono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi', essere
prodotte nella lingua di origine e tradotte in lingua italiana.
Alla domanda deve essere anche allegato un elenco, in triplice
copia, datato e firmato, di tutti i documenti, comprese le
autocertificazioni.

                               Art. 7.
 
Tassa di partecipazione
 
I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda
l'originale di quietanza o ricevuta di versamento della tassa di
concorso di Euro 3,87 - da versarsi con vaglia postale o con
bollettino di c/c postale n. 12408332 intestato alla tesoreria
dell'azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» - Udine.

                               Art. 8.
 
Presentazione delle domande
 
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera e la
documentazione ad essa allegata, devono essere inoltrate al seguente
indirizzo:
direttore generale dell'azienda ospedaliera «S. Maria della
Misericordia», piazzale S. Maria della Misericordia n. 11 - 33100
Udine, mediante il servizio pubblico postale, ovvero devono essere
presentate direttamente all'ufficio protocollo generale dell'azienda
stessa - di Udine, nei giorni feriali (sabato escluso) nelle
sottoindicate fasce orarie:
lunedi', martedi', mercoledi' e giovedi' h. 8,45-12,30 -
14,15-16;
venerdi' h. 8,45 - 13.
E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
all'avviso scade il trentesimo giorno successivo a quello della data
di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
- 4ª serie speciale. Qualora il termine di scadenza coincida con
giorno festivo, lo stesso e' prorogato al primo giorno successivo non
festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile, purche'
spedite, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il
termine di scadenza. A tale fine fa fede il timbro a data
dell'Ufficio postale accettante. Non saranno comunque prese in
considerazione le domande pervenute dopo l'insediamento della
Commissione di esperti di cui all'art. 15, comma 3 del decreto
legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
Non saranno imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi
postali.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di
smarrimento o ritardo nelle comunicazioni, qualora essi dipendano da
inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte
dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa
eventuali mutamenti di indirizzo del partecipante.

                               Art. 9.
 
Convocazione candidati e modalita' di selezione
 
Gli aspiranti, in possesso dei requisiti di partecipazione,
saranno avvisati del luogo e della data fissata per lo svolgimento
del colloquio, mediante nota raccomandata con avviso di ricevimento.
La Commissione di cui al comma 2 dell'art. 15-ter del decreto
legislativo n. 229/1999, predisporra' l'elenco dei candidati ritenuti
idonei, sulla base del colloquio e della valutazione del curriculum
professionale.
Il colloquio e' diretto alla valutazione delle capacita'
professionali del candidato nella specifica disciplina con
riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonche'
all'accertamento delle capacita' gestionali, organizzative e di
direzione del candidato stesso con riferimento all'incarico da
svolgere.
Dall'elenco degli idonei il direttore generale operera' la scelta
del soggetto cui affidare l'incarico con provvedimento motivato.
La decorrenza dell'incarico e le modalita' e le condizioni che
regoleranno il rapporto di lavoro sono stabilite nel contratto
individuale di lavoro.
Il trattamento economico dovuto e' quello previsto dai CC.NN.LL.
nel tempo vigenti e dagli accordi raggiunti in sede aziendale dalla
contrattazione decentrata.
L'incarico comporta, per l'assegnatario, l'obbligo di un rapporto
esclusivo con l'azienda. Lo stesso, pertanto, e' incompatibile con
ogni altro rapporto di lavoro, dipendente o in convenzione, con altre
strutture pubbliche o private.
Alla scadenza del quinquennio, il rinnovo o il mancato rinnovo
sono disposti con provvedimento motivato dal direttore generale,
previa verifica dell'espletamento dell'incarico, con riferimento agli
obiettivi affidati ed alle risorse attribuite.

                              Art. 10.
 
Norme di rinvio
 
Per quanto non previsto nel presente bando, per quanto
compatibile con la particolarita' dell'incarico, valgono le leggi e
le disposizioni vigenti in materia di rapporto di lavoro dei
dirigenti del ruolo sanitario.
L'azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» si riserva, a
suo insindacabile giudizio, la facolta' di sospendere, modificare o
revocare il presente bando, qualora ricorrano motivi di pubblico
interesse o disposizioni di legge, senza che per gli aspiranti
insorga alcuna pretesa o diritto. La presentazione della domanda
implica la totale conoscenza del presente avviso e ne comporta la
piena ed incondizionata accettazione.
Per eventuali informazioni e per ricevere copia dell'avviso gli
interessati potranno rivolgersi all'ufficio acquisizione risorse
umane di questa amministrazione, 1° piano (ufficio n. 16 -
tel. 0432-554350-554353-554354 - e-mail:
ufficioconcorsi@aoud.sanita.fvg.it) piazzale S. Maria della
Misericordia, n. 11 - Udine, oppure consultare il sito internet
www.ospedaleudine.it.>

 

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