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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Concorso pubblico per la copertura di complessive mille unita' di
personale non dirigenziale, a tempo determinato della durata di
ventiquattro mesi, per il profilo di operatore giudiziario, area
funzionale seconda, fascia economica F1, nei ruoli del personale
del Ministero della giustizia - Amministrazione giudiziaria, ad
eccezione della Regione Valle d'Aosta.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.72 del 15/9/2020 |
Ente: | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 20E10319 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 1000 |
Scadenza: | 15/10/2020 |
Tags: | Con licenza media |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE GENERALE
del personale e della formazione
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
le «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto in particolare l'art. 36, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001, in materia di lavoro pubblico a tempo
determinato;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante
«Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante
«Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere
b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l),
m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, relativo alle norme di esecuzione del testo unico di cui
sopra e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «Norme per il diritto
al lavoro dei disabili» ed in particolare gli articoli 3 e 18, comma
2, concernenti le quote d'obbligo a favore delle categorie protette;
Tenuto conto, altresi', che sono avviate le procedure finalizzate
alla copertura delle quote d'obbligo di cui gli articoli 3 e 18,
comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, ferma restando la verifica
della copertura della medesima quota d'obbligo all'atto
dell'assunzione a valere sugli idonei;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate»;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito, con modificazioni,
nella legge 11 agosto 2014, n. 114, ed, in particolare, l'art. 25,
comma 9, che introduce il comma 2-bis dell'art. 20 della predetta
legge 5 febbraio 1992, n. 104 e l'art. 50, comma 1, che introduce
l'art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'ordinamento militare», e in particolare gli articoli 678
e 1014;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo»,
convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e in
particolare l'art. 8, concernente l'invio per via telematica delle
domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione
nelle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, contenente il «Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
«Codice in materia di protezione di dati personali»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da
parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine,
accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni
penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
«Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante
l'attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne
in materia di occupazione e impiego;
Visto il decreto del Ministero della giustizia 9 novembre 2017,
recante la «Rimodulazione dei profili professionali del personale non
dirigenziale dell'Amministrazione giudiziaria, nonche' individuazione
di nuovi profili, ai sensi dell'art. 1, comma 2-octies, del
decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 agosto 2016, n. 161», che prevede, quale requisiti per
l'accesso dall'esterno al profilo di operatore: «Diploma di
istruzione secondaria di primo grado»;
Visto l'art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
concernente «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione
finanziaria»;
Visto l'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
concernente «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e in particolare
l'art. 255 (rubricato «Misure straordinarie per la celere definizione
e per il contenimento della durata dei procedimenti giudiziari
pendenti»), che prevede che l'Amministrazione procede - «con
contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di
ventiquattro mesi, anche in sovrannumero rispetto all'attuale
dotazione organica e alle assunzioni gia' programmate» -
all'assunzione di un contingente massimo di 1.000 unita' di personale
amministrativo non dirigenziale di area II/F1, secondo le procedure
previste dalla legge 28 febbraio 1987, n. 56 ovvero mediante
colloquio di idoneita' e valutazione dei titoli (tra i quali titoli
sono espressamente indicati quelli di cui all'art. 50, commi 1-quater
e 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonche'
l'esperienza maturata dai soggetti ulteriormente selezionati ai fini
dello svolgimento delle attivita' di tirocinio e collaborazione
presso gli uffici giudiziari, come attestato dai capi degli uffici
medesimi);
Ritenuto che, per le ragioni di pressante necessita' esplicitate
nella stessa decretazione di urgenza («Al fine di dare attuazione ad
un programma di misure straordinarie per la celere definizione e per
il contenimento della durata dei procedimenti giudiziari pendenti
nonche' per assicurare l'avvio della digitalizzazione del processo
penale») e allo scopo di valorizzare appieno il contributo sinora
offerto e l'esperienza conseguita nell'ambito delle attivita' svolte
presso gli Uffici giudiziari, risulta opportuno optare per la
procedura di reclutamento mediante colloquio di idoneita' e
valutazione dei titoli alternativamente prevista dalla suddetta
disposizione;
Vista l'autorizzazione alla spesa di cui al comma 3 del citato
art. 255 del decreto-legge n. 34 del 2020;
Visto il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro
relativo al personale del comparto delle funzioni centrali;
Visto l'art. 51 della legge 16 maggio 1978, n. 196, secondo cui
«per far luogo all'assegnazione di posti nei ruoli periferici delle
varie carriere, che prevedano l'impiego in sedi della Valle d'Aosta,
le amministrazioni dello Stato bandiscono apposito concorso per la
copertura dei posti in detta regione»;
Vista la nota prot. DOG n. 129136.U del 6 agosto 2020 del
Ministero della giustizia, indirizzata al Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con la quale si
chiede di conoscere se nelle liste dei lavoratori in disponibilita'
di cui all'art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
risultino iscritti lavoratori da ricollocare, con riferimento alle
unita' di personale di cui al presente bando di concorso;
Vista la nota prot. n. DFP 0058151 P-4.17.1.7.4 dell'11 settembre
2020 con cui il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza
del Consiglio dei ministri comunica che, alla predetta data,
nell'elenco del personale in disponibilita', non sono iscritte, negli
ambiti territoriali di riferimento, unita' che rispondono al
fabbisogno di professionalita' ricercato, fermo restando che la
verifica delle possibilita' di assegnazione del personale collocato
in disponibilita' e l'adozione degli atti conseguenziali dovranno
protrarsi fino allo spirare del termine di cui al comma 4 dell'art.
34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Decreta:
Art. 1
Posti messi a concorso
1. E' indetto un concorso pubblico, mediante colloquio di
idoneita' e valutazione dei titoli, per il reclutamento di
complessive n. 1.000 unita' di personale non dirigenziale, con
contratto di lavoro a tempo determinato della durata di ventiquattro
mesi, anche in sovrannumero rispetto all'attuale dotazione organica,
per il profilo di operatore giudiziario, da inquadrare nell'Area
funzionale seconda, fascia economica F1, nei ruoli del personale del
Ministero della giustizia - Amministrazione giudiziaria, ad eccezione
della Regione Valle d'Aosta.
2. E' garantita la pari opportunita' tra uomini e donne per
l'accesso al lavoro, cosi' come previsto dal decreto legislativo 11
aprile 2006, n. 198, e dall'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
3. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti e' riservato ai
volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate
congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai
volontari in servizio permanente, nonche' agli ufficiali di
complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata
che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in
possesso dei requisiti previsti dal bando.
Art. 2
Requisiti per l'ammissione
1. Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti
requisiti, che devono essere posseduti alla data di scadenza dei
termini di presentazione della domanda di partecipazione nonche' al
momento dell'assunzione in servizio:
a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di altro Stato
membro dell'Unione europea. Sono ammessi altresi' i familiari di
cittadini italiani o di un altro Stato membro dell'Unione europea,
che non abbiano la cittadinanza di uno Stato membro, ma che siano
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente, nonche' i cittadini di Paesi terzi titolari del permesso
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello
status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai
sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per
i soggetti di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui
all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174;
b) eta' non inferiore a diciotto anni;
c) possesso di diploma di istruzione secondaria di primo grado;
d) possesso di uno dei seguenti titoli:
i. avere completato il periodo di perfezionamento presso
l'Ufficio per il processo ai sensi del comma 1-bis dell'art. 50 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
ii. avere completato il tirocinio formativo di cui all'art.
37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive
modificazioni, nel caso in cui non si sia fatto parte dell'Ufficio
per il processo;
iii. avere svolto, con esito positivo, il tirocinio ai sensi
dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, attestato ai sensi
del comma 11 del suddetto articolo;
iv. avere svolto, per almeno un anno, attivita' di tirocinio
e collaborazione presso gli Uffici giudiziari, attestate dai Capi
degli Uffici medesimi, diversa da quelle indicate nei due punti
precedenti;
v. essere stati, quali volontari in ferma breve e ferma
prefissata delle Forze armate, congedati senza demerito o nel corso
di ulteriore rafferma;
vi. avere completato senza demerito, quali ufficiali di
complemento in ferma biennale e ufficiali in ferma prefissata, la
ferma contratta.
e) idoneita' fisica allo svolgimento delle funzioni cui il
concorso si riferisce. Tale requisito sara' accertato prima
dell'assunzione all'impiego;
f) qualita' morali e di condotta di cui all'art. 35, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
g) godimento dei diritti civili e politici;
h) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
i) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati
da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera
d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e ai sensi delle
corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi
nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;
j) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato,
per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici;
k) per i candidati di sesso maschile, posizione regolare nei
riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa
italiana.
2. Per i candidati diversi dai cittadini italiani e dai cittadini
di uno Stato membro dell'Unione europea i precedenti punti g), h) e
k) si applicano solo in quanto compatibili.
3. I candidati vengono ammessi al colloquio di idoneita' con
riserva, fermo restando quanto previsto dall'art. 12 del presente
bando.
4. L'Amministrazione provvedera' d'ufficio ad accertare il
possesso del requisito delle qualita' morali e di condotta, fermo
restando quanto previsto dall'art. 3, comma 10, e dall'art. 12, comma
3.
Art. 3
Pubblicazione del bando e presentazione
della domanda. Termini e modalita'
1. Il presente bando sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Sara' altresi' consultabile sul sito ufficiale del Ministero della
giustizia, www.giustizia.it.
2. Il candidato dovra' inviare la domanda di ammissione al
concorso esclusivamente per via telematica, compilando il modulo on
line sul sito del Ministero della giustizia, entro il termine
perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno della pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
3. In caso di piu' invii della domanda di partecipazione, verra'
presa in considerazione la domanda inviata per ultima, intendendosi
le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private
d'effetto.
4. Alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle
domande, il sistema informatico non consentira' piu' l'accesso al
modulo telematico, ne' l'invio della domanda.
5. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui
domande siano state redatte, presentate o inviate con modalita'
diverse da quelle sopra indicate.
6. Nella domanda il candidato dovra' dichiarare:
a) il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita, la
cittadinanza e, se cittadini italiani nati all'estero, il comune
italiano nei cui registri di stato civile e' stato trascritto l'atto
di nascita;
b) il codice fiscale e gli estremi di un documento di identita'
in corso di validita';
c) la residenza, con l'esatta indicazione del numero di codice
di avviamento postale, il domicilio, ove differente dalla residenza,
con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale,
con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali
variazioni;
d) il recapito telefonico e il recapito di posta elettronica
ordinaria ovvero, se in possesso, un recapito di posta elettronica
certificata, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le
eventuali variazioni;
e) il possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno degli
altri status indicati all'art. 2, comma 1, lettera a) del presente
bando;
f) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati
da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera
d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle
corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi
nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;
g) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2, comma 1,
lettera c) del presente bando, indicando l'istituto presso il quale
e' stato conseguito, nonche' la data ed il luogo;
h) il possesso di uno degli altri titoli richiesti per
l'accesso di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) del presente bando
(in considerazione di quanto previsto dal successivo art. 5, comma 4,
il candidato potra' indicare uno solo tra i suddetti titoli);
i) il godimento dei diritti civili e politici;
j) il possesso dell'idoneita' fisica all'impiego;
k) il possesso delle qualita' morali e di condotta di cui
all'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
l) di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato,
per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici o di non
avere procedimenti penali in corso di cui si e' a conoscenza, fermo
restando l'obbligo di indicarli in caso contrario;
m) il possesso di eventuali ulteriori titoli da sottoporre a
valutazione, di cui al successivo art. 5;
n) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di
precedenza alla nomina previsti dall'art. 7 del presente bando;
o) l'indicazione dell'eventuale titolarita' delle riserve di
cui all'art. 1 del presente bando;
p) di essere in regola, secondo la legge italiana, nei riguardi
degli obblighi di leva per i candidati di sesso maschile.
I soggetti di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 dovranno dichiarare altresi' di essere in possesso dei
requisiti, ove compatibili, di cui all'art. 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174.
7. I candidati, salvo quanto indicato per chi non sia cittadino
italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, dovranno inoltre
dichiarare esplicitamente di possedere tutti i requisiti di cui
all'art. 2 del presente bando.
8. I candidati diversamente abili dovranno specificare, in
apposito spazio disponibile sul format elettronico, la richiesta di
ausili in funzione del proprio handicap che andra' opportunamente
documentato ed esplicitato con apposita dichiarazione resa dalla
commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente
struttura pubblica. Detta dichiarazione dovra' contenere esplicito
riferimento alle limitazioni che l'handicap determina in funzione del
colloquio di idoneita'. La concessione e l'assegnazione di ausili
sara' determinata a insindacabile giudizio della commissione
esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame
obiettivo di ogni specifico caso. Tutta la documentazione di supporto
alla dichiarazione resa sul proprio handicap dovra' essere inoltrata
a mezzo posta elettronica all'indirizzo
concorsooperatori2020.dgpersonale.dog@giustizia.it non oltre quindici
giorni prima dello svolgimento del colloquio di idoneita', unitamente
all'apposito modulo compilato e sottoscritto che si rendera'
automaticamente disponibile on line e con il quale si autorizza
l'Amministrazione al trattamento dei dati sensibili. Il mancato
inoltro di tale documentazione non consentira' all'Amministrazione di
fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.
9. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute
successivamente al termine previsto al comma precedente, che
potrebbero prevedere la concessione di ausili, dovranno essere
documentate con certificazione medica, che sara' valutata dalla
competente commissione esaminatrice, la cui decisione resta
insindacabile e inoppugnabile.
10. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli a
campione sulla veridicita' delle dichiarazioni rese dal candidato.
Qualora il controllo accerti la falsita' del contenuto delle
dichiarazioni, il candidato sara' escluso dalla selezione, ferme
restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.
11. La convocazione per il colloquio di idoneita' non
costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarita', ne' sana
l'irregolarita' della domanda di partecipazione al concorso.
12. L'Amministrazione non e' responsabile in caso di smarrimento
o di mancato recapito delle proprie comunicazioni inviate al
candidato quando cio' sia dipendente da dichiarazioni inesatte o
incomplete rese dal candidato circa il proprio recapito, oppure da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del predetto recapito
rispetto a quello indicato nella domanda, nonche' da eventuali
disguidi imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o forza
maggiore.
Art. 4
Commissione esaminatrice
1. La Direzione generale del personale e dei servizi nomina una
Commissione esaminatrice, competente per l'espletamento di tutte le
fasi del concorso, e, per esigenze di funzionalita' e celerita' della
procedura concorsuale, si riserva la nomina di sottocommissioni, in
cui suddividere la Commissione esaminatrice a partire dalla fase di
espletamento del colloquio di idoneita'. A ciascuna delle
sottocommissioni non puo' essere assegnato un numero di candidati
inferiore a 250.
2. La commissione esaminatrice e' composta da un dirigente di
livello non generale dell'Amministrazione giudiziaria, con funzioni
di presidente, e da due esperti aventi la qualifica di Area terza,
con funzioni di commissari; le funzioni di segretario sono svolte da
un dipendente di Area terza.
3. Secondo quanto disposto dall'art. 249 del citato decreto-legge
n. 34 del 2020, la Commissione esaminatrice potra' svolgere i propri
lavori in modalita' telematica, garantendo comunque la sicurezza e la
tracciabilita' delle comunicazioni.
Art. 5
Valutazione dei titoli
e ammissione al colloquio
1. La selezione si svolge per titoli e colloquio. Il punteggio
complessivo attribuibile e' pari a 44 punti cosi' suddivisi:
a. titoli: massimo 24 punti;
b. colloquio: massimo 20 punti;
2. La valutazione dei titoli precede il colloquio.
3. Per la valutazione dei titoli la Commissione esaminatrice
dispone complessivamente di punti 24, cosi' ripartiti:
a) punti 21,00 a coloro che hanno svolto, con esito positivo e
presso Uffici giudiziari, l'ulteriore periodo di perfezionamento
nell'ufficio per il processo ai sensi dell'art. 16-octies comma 1-bis
e comma 1-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
b) punti 17,00 a coloro che hanno completato, con esito
positivo e presso Uffici giudiziari, il tirocinio formativo ai sensi
dell'art. 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
pur non avendo fatto parte dell'ufficio per il processo, cosi' come
indicato dall'art. 16-octies, comma 1-quinquies del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114;
c) punti 13,00 a coloro che hanno svolto, con esito positivo e
presso Uffici giudiziari, il tirocinio ai sensi dell'art. 73 del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, attestato ai sensi del comma 11 del
suddetto articolo;
d) punti 9,00 a coloro che hanno svolto, per almeno un anno e
con esito positivo attestato dal Capo dell'Ufficio, ulteriore
attivita' di tirocinio e collaborazione presso Uffici giudiziari,
diversa da quelle indicate nelle lettere precedenti;
e) punti 5,00 per gli ufficiali di complemento in ferma
biennale e ufficiali in ferma prefissata che hanno completato, senza
demerito, la ferma contratta;
f) punti 2,00 per i volontari in ferma breve e ferma prefissata
delle Forze armate, congedati senza demerito o nel corso di ulteriore
rafferma;
g) punti 2,00 a coloro che sono in possesso di competenze
informatiche certificate con «Patente europea per l'uso del computer»
(ECDL/ICDL);
h) punti 1,00 a coloro che sono in possesso di certificazione
di conoscenza della lingua inglese pari almeno al livello B2 del
Quadro comune europeo.
4. I punteggi di cui al comma 3, lettere a), b), c), d), e) ed f)
non sono cumulabili tra loro. I suddetti punteggi sono cumulabili con
quelli di cui alle successive lettere g) ed h).
5. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione della domanda di cui al presente bando.
6. L'Amministrazione valuta solo i titoli completi di tutte le
informazioni necessarie per la valutazione.
7. L'avvenuto svolgimento e completamento delle attivita' di
tirocinio e/o collaborazione presso gli Uffici giudiziari di cui al
comma 3, lettere a), b), c) e d) deve essere documentato
esclusivamente mediante la modulistica allegata al presente bando e
disponibile on line sul sito istituzionale del Ministero della
giustizia. Sara' onere di ogni candidato richiedere tempestivamente
presso l'Ufficio giudiziario di riferimento la relativa attestazione.
8. Il possesso dei titoli di cui al comma 3, lettere e) ed f)
deve essere documentato esclusivamente mediante la autocertificazione
allegata al presente bando e disponibile on line sul sito
istituzionale del Ministero della giustizia. Ogni difformita'
rispetto a tale modello dichiarativo e ogni incompletezza dei dati
ivi richiesti cagioneranno il mancato riconoscimento del titolo.
9. La commissione esaminatrice redige una graduatoria preliminare
relativa ai punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e
formata tenendo conto dei titoli di riserva di cui all'art. 1, comma
3, e dei titoli di preferenza di cui all'art. 7.
10. La graduatoria preliminare e' pubblicata sul sito del
Ministero della giustizia. Tale pubblicazione avra' valore di
notifica ad ogni effetto di legge e i candidati non riceveranno
ulteriori comunicazioni.
11. E' ammesso a sostenere il colloquio di idoneita', sulla sola
base della posizione occupata nella graduatoria preliminare, un
numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a
concorso.
12. L'elenco alfabetico dei candidati ammessi al colloquio di
idoneita' sara' pubblicato sul sito del Ministero della giustizia
almeno venti giorni prima dello svolgimento, con indicazione del
luogo, della data e dell'orario in cui dovranno presentarsi per
sostenerle. Tale pubblicazione avra' valore di notifica ad ogni
effetto di legge e i candidati non riceveranno ulteriori
comunicazioni.
Art. 6
Colloquio di idoneita' e stesura
della graduatoria di merito
1. I candidati ammessi al colloquio di idoneita' dovranno
presentarsi presso l'indirizzo indicato e all'ora stabilita con un
documento di riconoscimento in corso di validita'. Essi dovranno
altresi' presentare in quella sede tutta la documentazione e/o le
dichiarazioni sostitutive eventualmente richieste, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. L'assenza dalla sede di svolgimento del colloquio di idoneita'
nella data e nell'ora stabilita e l'impossibilita' di provare la
propria identita', per qualsiasi causa, ancorche' dovuta a forza
maggiore, comporteranno l'esclusione dal concorso.
3. La prova e' intesa ad accertare l'idoneita' del candidato alle
mansioni di operatore giudiziario di cui al decreto ministeriale 9
novembre 2017 di seguito riportate:
specifiche professionali:
conoscenze tecniche di base per lo svolgimento dei compiti
assegnati, acquisibili con la scuola dell'obbligo; capacita' manuali
e/o tecnico - operative riferite alla propria qualificazione e/o
specializzazione; relazioni con capacita' organizzative di tipo
semplice;
contenuti professionali:
attivita' lavorative di collaborazione, amministrativa e/o
tecnica, ai processi organizzativi e gestionali connessi al proprio
settore di competenza. Personale che svolge attivita' di sorveglianza
degli accessi, di regolazione del flusso del pubblico cui forniscono
eventualmente le opportune indicazioni, di reperimento, riordino ed
elementare classificazione dei fascicoli, atti e documenti, dei quali
curano ai fini interni la tenuta e custodia, nonche' attivita'
d'ufficio di tipo semplice che richieda anche l'uso di sistemi
informatici, di ricerca ed ordinata presentazione, anche a mezzo dei
necessari supporti informatici, dei diversi dati necessari per la
formazione degli atti attribuiti alla competenza delle
professionalita' superiori; lavoratori che supportano le
professionalita' superiori, seguendone le direttive, nell'attivita'
di digitalizzazione e nella gestione telematica non complessa degli
atti anche avvalendosi dei sistemi informatici in uso. Lavoratori
incaricati della custodia e della vigilanza dei beni e degli impianti
dell'amministrazione; lavoratori adibiti ad una postazione telefonica
con compiti di inoltrare le relative comunicazioni e di fornire
eventualmente le opportune indicazioni al pubblico. Lavoratori
addetti alla chiamata all'udienza.
4. Il colloquio di idoneita' consistera' conseguentemente in una
verifica delle capacita' tecnico-operative riferite alle specifiche
professionali illustrate al comma 3 (in particolare: reperimento,
riordino ed elementare classificazione di fascicoli, atti e
documenti; attivita' d'ufficio di tipo semplice che richieda anche
l'uso di sistemi informatici; ricerca e ordinata presentazione, anche
a mezzo dei necessari supporti informatici, dei diversi dati
necessari per la formazione degli atti attribuiti alla competenza
delle professionalita' superiori; attivita' di digitalizzazione e
gestione telematica non complessa degli atti anche avvalendosi di
sistemi informatici).
5. Al colloquio di idoneita' sara' assegnato un punteggio massimo
di 20 punti, frazionabili sino a un minimo di 0,25, e si intendera'
superato se sara' stato raggiunto il punteggio minimo di 12 punti.
6. La commissione esaminatrice stabilisce preliminarmente in via
generale i criteri per lo svolgimento della prova e per
l'attribuzione dei punteggi. Queste indicazioni di dettaglio in
merito allo svolgimento del colloquio di idoneita' saranno comunicate
mediante pubblicazione sul sito del Ministero della giustizia.
7. Il colloquio di idoneita' avverra' in un'aula aperta al
pubblico, di capienza idonea ad assicurare la adeguata
partecipazione.
8. L'Amministrazione adottera' ogni ulteriore specifica misura
necessaria od opportuna, secondo le indicazioni e le prescrizioni
delle Autorita' competenti, per la tutela della salute pubblica a
fronte della situazione epidemiologica in atto, per quel che riguarda
i candidati, il personale a vario titolo coinvolto nello svolgimento
del concorso ed ogni altro soggetto interessato. Di tali eventuali
misure saranno dati appositi avvisi pubblicati sul sito del Ministero
della giustizia. Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti
gli effetti. La violazione delle suddette misure da parte dei
candidati comporta l'esclusione dal concorso.
9. Ultimato il colloquio, la Commissione esaminatrice redige una
graduatoria finale di merito sulla base del punteggio attribuito in
base ai titoli e del punteggio conseguito nel colloquio.
Art. 7
Titoli di preferenza a parita' di merito
ed a parita' di merito e titoli
1. A parita' di merito, ai sensi dell'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti:
i. gli insigniti di medaglia al valor militare;
ii. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
iii. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
iv. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
v. gli orfani di guerra;
vi. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
vii. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
viii. i feriti in combattimento;
ix. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
x. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
xi. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
xii. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
xiii. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati
e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
xiv. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
xv. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato;
xvi. coloro che abbiano prestato il servizio militare come
combattenti;
xvii. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nel Ministero della giustizia;
xviii. i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero
dei figli a carico;
xix. gli invalidi e i mutilati civili;
xx. i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
2. Costituiscono, altresi', titoli di preferenza a parita' di
merito:
i. l'avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di
perfezionamento nell'ufficio per il processo, ai sensi dell'art.
16-octies, commi 1-bis e 1-quater, del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 114;
ii. l'avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli
uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98;
iii. l'avere completato, con esito positivo, il tirocinio
formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 37, comma
11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo
parte dell'ufficio per il processo, cosi' come indicato dall'art.
16-octies, commi 1-bis e 1-quinquies del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114.
3. A parita' di merito e di titoli, ai sensi del citato art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 2020, la
preferenza e' determinata:
i. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
ii. dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche.
4. Se, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli
preferenziali, due o piu' candidati si collocano in pari posizione,
e' preferito il candidato piu' giovane di eta', ai sensi dell'art. 2,
comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l'art.
3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
5. Gli eventuali titoli di riserva nonche' i titoli di preferenza
a parita' di merito e a parita' di titoli, per poter essere oggetto
di valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del
temine utile per la presentazione della domanda di partecipazione ed
espressamente menzionati nella stessa.
6. Il possesso dei suddetti titoli di preferenza e' attestato dal
candidato all'atto della presentazione della domanda. Il candidato
dovra' altresi', entro la medesima data, avere la disponibilita' di
ogni documentazione necessaria a comprovare quanto attestato, da
presentare in formato digitale, a pena di impossibilita' di
attribuzione del titolo di preferenza, entro cinque giorni dalla
richiesta dell'Amministrazione all'indirizzo di posta elettronica
certificata o ordinaria indicato ai sensi dell'art. 3, comma 6,
lettera d).
Art. 8
Validazione e pubblicita'
della graduatoria finale di merito
1. La graduatoria finale di merito sara' validata dalla
Commissione esaminatrice e trasmessa alla Direzione generale del
personale e della formazione ai fini dell'approvazione.
2. L'avviso relativo alla avvenuta approvazione di tale
graduatoria sara' pubblicato sul sito del Ministero della giustizia e
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Tale pubblicazione avra' valore di
notifica a tutti gli effetti.
3. Ogni eventuale ulteriore comunicazione ai candidati sara' in
ogni caso effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi sul
sito del Ministero della giustizia. Tale pubblicazione avra' valore
di notifica a tutti gli effetti.
4. I primi classificati nella graduatoria finale di merito, in
numero pari ai posti disponibili, tenuto conto delle riserve dei
posti di cui all'art. 1, comma 3, saranno nominati vincitori e
assegnati al Ministero della giustizia - Amministrazione giudiziaria.
5. Le sedi saranno conferite ai vincitori con modalita' che
verranno comunicate mediante pubblicazione sul sito del Ministero
della giustizia, fermo restando quanto previsto dall'art. 11.
Art. 9
Accesso agli atti
1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge.
2. Ai candidati che sosterranno la prova scritta sara'
consentito, mediante l'apposito sistema telematico «atti on line»
disponibile sul sito del Ministero della giustizia e previa
attribuzione di password personale riservata, accedere per via
telematica agli atti concorsuali relativi ai propri elaborati.
3. Con la presentazione della domanda di partecipazione di cui
all'art. 3, il candidato autorizza previamente il Ministero della
giustizia - Direzione generale del personale e della formazione del
Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei
servizi ad evadere eventuali rituali richieste di accesso agli atti
della presente procedura di reclutamento, anche facenti parte del
fascicolo concorsuale del candidato medesimo.
4. Il responsabile unico del procedimento e' il dirigente
dell'Ufficio terzo - Concorsi e inquadramenti della Direzione
generale del personale e della formazione.
Art. 10
Trattamento dei dati personali
1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla
procedura di selezione saranno trattati esclusivamente per le
finalita' connesse all'espletamento della procedura stessa e per le
successive attivita' inerenti l'eventuale procedimento di assunzione,
nel rispetto della normativa specifica.
2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla
selezione pubblica potranno essere inseriti in apposite banche dati e
potranno essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi
previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso
alla gestione della procedura selettiva e delle graduatorie, in
archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti che
competono alla Direzione generale del personale e della formazione e
alla Commissione esaminatrice in ordine alle procedure selettive,
nonche' per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi,
regolamenti e dalla normativa comunitaria.
3. Il conferimento dei dati e' obbligatorio e il rifiuto di
fornire gli stessi comportera' l'impossibilita' di dar corso alla
valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonche'
agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.
4. I dati personali in questione saranno trattati, nel rispetto
delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza
atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati
si riferiscono.
5. Il titolare del trattamento dei dati e' l'Ufficio terzo -
Concorsi e inquadramenti della Direzione generale del personale e
della formazione; il responsabile del trattamento e' il dirigente del
suddetto Ufficio Terzo. Incaricati del trattamento sono le persone
preposte alla procedura di selezione individuate dalla Direzione
generale del personale e della formazione nell'ambito della procedura
medesima.
6. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti,
pubblici e privati, quando cio' e' previsto da disposizioni di legge
o di regolamento.
7. I dati personali potranno essere oggetto di diffusione nel
rispetto delle delibere dell'Autorita' garante per la protezione dei
dati personali. La graduatoria, approvata dagli organi competenti in
esito alla selezione verra' diffusa mediante pubblicazione nelle
forme previste dalle norme in materia e, nel rispetto dei principi di
pertinenza e non eccedenza, attraverso il sito del Ministero della
giustizia.
8. L'interessato potra' esercitare, alle condizioni e nei limiti
di cui al regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli
15 e seguenti dello stesso: l'accesso ai propri dati personali, la
rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del
trattamento, la portabilita' dei dati, l'opposizione al trattamento.
L'interessato potra', altresi', esercitare il diritto di proporre
reclamo all'Autorita' garante per la protezione dei dati personali.
Art. 11
Assunzione in servizio
1. L'assunzione dei vincitori avverra' compatibilmente ai limiti
imposti dalla vigente normativa in materia di vincoli finanziari e
regime delle assunzioni.
2. I candidati dichiarati vincitori del concorso oggetto del
presente bando saranno assunti, con riserva di controllare il
possesso dei requisiti dichiarati in domanda, secondo la disciplina
prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente al
momento dell'immissione in servizio, nel personale del Ministero
della giustizia, nel profilo di operatore giudiziario, area
funzionale seconda, fascia economica F1.
3. Il rapporto di lavoro a tempo determinato verra' instaurato
mediante la stipula di contratto individuale di lavoro in regime di
tempo pieno, sulla base della preferenza espressa dai vincitori
secondo l'ordine della graduatoria finale di merito di cui all'art.
8.
4. In caso di rinuncia all'assunzione da parte dei vincitori o di
dichiarazione di decadenza dei medesimi, subentreranno i successivi
candidati utilmente collocati in ordine di graduatoria, qualora non
siano stati gia' nominati vincitori per effetto della clausola di cui
all'art. 1, comma 3.
Art. 12
Norme di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione,
in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia.
2. Avverso il presente bando e' ammesso ricorso in sede
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa
data.
3. Resta ferma la facolta' della Direzione generale del personale
e della formazione di disporre con provvedimento motivato, in
qualsiasi momento della procedura concorsuale, di escludere un
candidato dal concorso ovvero di non procedere all'assunzione o di
revocare la medesima, in caso di accertata mancanza originaria o
sopravvenuta dei requisiti richiesti per la partecipazione al
concorso ovvero di mancata o incompleta presentazione della
documentazione prevista, in esito alle verifiche richieste dalla
procedura concorsuale.
Roma, 15 settembre 2020
Il direttore generale: Leopizzi
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