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MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Sessione di esami di abilitazione all'esercizio della professione di
consulente in proprieta' industriale, in materia di marchi, per
l'anno 2004.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.99 del 14/12/2004
Ente:MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Località:Nazionale
Codice atto:04E08265
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:13/1/2005

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

        IL DIRETTORE dell'Ufficio italiano brevetti e marchi
 
Visto il regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 recante: «Testo
delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948,
n. 795 recante: «Testo delle disposizioni regolamentari in materia di
marchi registrati»;
Visto il decreto ministeriale 30 maggio 1995, n. 342, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1995, concernente il
regolamento recante l'ordinamento della professione di consulente in
proprieta' industriale e la formazione del relativo albo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante:
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante: «Tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante: «Disciplina dell'imposta di bollo»;
Ritenuta l'opportunita' di indire una sessione di esami di
abilitazione all'esercizio della professione di consulente in
proprieta' industriale, in materia di marchi, per l'anno 2004;
 
Decreta:
 
Art. 1.
E' indetta una sessione di esami per l'iscrizione all'albo dei
consulenti in proprieta' industriale abilitati - sezione marchi - ai
sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 30 maggio 1995, n. 342,
sessione 2004.

                               Art. 2.
L'esame di abilitazione per l'iscrizione nella sezione marchi
consiste in:
1. una prova scritta di teoria e pratica relativa ai requisiti
e criteri di registrabilita' dei marchi, alla classificazione dei
prodotti e servizi, al deposito e prosecuzione delle domande,
all'interpretazione delle norme di legge in materia di marchi;
2. una prova orale sulle seguenti materie:
a) nozioni di diritto pubblico e privato e di procedura
civile;
b) diritto dei marchi, degli altri segni distintivi e delle
denominazioni d'origine o indicazioni di provenienza;
c) diritto comunitario ed internazionale in materia di
proprieta' industriale;
d) elementi di diritto comparato in materia di proprieta'
industriale;
e) almeno una lingua scelta fra l'inglese e il francese.

                               Art. 3.
La prova scritta di teoria e pratica si terra' a Roma nella data
che sara' comunicata direttamente a ciascun candidato, con un
preavviso di almeno quindici giorni.

                               Art. 4.
Le domande di ammissione all'esame di cui all'art. 1 del presente
decreto, redatte in carta semplice, dovranno essere presentate al
Consiglio dell'Ordine dei consulenti in proprieta' industriale, via
G. Donizetti 1/A - 20122 Milano, entro il termine di trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo
raccomandata, con avviso di ricevimento entro il termine di cui al
precedente comma: a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
Le domande possono essere presentate anche direttamente alla
segreteria dell'Ordine, che rilascera' per ricevuta una copia della
domanda con timbro e data.
La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione;
non verranno, tuttavia, prese in considerazione le domande prive di
sottoscrizione.
Le domande, a pena di irrecivibilita', devono essere corredate
dei seguenti documenti in carta semplice:
1. diploma di laurea o titolo universitario equipollente
conseguito in qualsiasi Paese estero, ovvero titolo rilasciato da un
Paese membro dell'Unione europea attestante che il candidato abbia
seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di durata
minima di tre anni o di durata equivalente a tempo parziale, in una
universita' o in istituto d'istruzione superiore o in un altro
istituto dello stesso livello di formazione, a condizione in tale
ultimo caso, che il ciclo di studi abbia indirizzo
tecnico-professionale attinente all'attivita' di consulente in
proprieta' industriale in materia di marchi d'impresa;
2. il titolo atto a documentare che il candidato abbia compiuto
presso societa', uffici o servizi specializzati in proprieta'
industriale almeno due anni di tirocinio professionale effettivo,
documentato in modo idoneo, salva la limitazione a diciotto mesi se
il candidato dimostri di aver frequentato con profitto un corso
qualificato di formazione per consulente in marchi. Il periodo di
tirocinio deve essere completato alla data della domanda e deve
essere stato svolto a tempo pieno, anche se effettuato in periodi
diversi. La dichiarazione di tirocinio deve essere firmata da un
iscritto all'Ordine o da un esperto in materia di provata esperienza.
Sono esonerati dal tirocinio coloro che, in possesso dei requisiti di
cui al punto 1., abbiano prestato servizio per almeno cinque anni con
mansioni direttive presso gli ex uffici provinciali dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.
3. ricevuta in originale attestante il versamento in euro 120,00
per contributo esame sul conto corrente postale n. 25901208 intestato
al Consiglio dell'Ordine dei consulenti in proprieta' industriale.
Per i documenti di cui ai precedenti punti 1) e 2 puo' essere
prodotta autocertificazione nei casi espressamente previsti dal
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il
controllo sulla validita' dei titoli che vengono autocertificati puo'
essere disposta in qualsiasi momento, anche antecedentemente il
sostenimento delle prove d'esame. In questo ultimo caso, se dai
controlli effettuati risulta che il candidato non sia in possesso dei
titoli dichiarati, lo stesso viene escluso automaticamente dalle
prove d'esame, con comunicazione inoltrata da parte dell'Ordine
tramite raccomanadata A/R o altro mezzo sufficiente a garantire il
ricevimento della comunicazione, ferme restando le ulteriori
responsabilita' penali in cui puo' incorrere il candidato che abbia
rilasciato dichiarazioni false.
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso l'Ordine dei consulenti in proprieta' industriale e presso il
Ministero delle attivita' produttive, per le finalita' di gestione
del concorso e saranno trattati anche successivamente per le
finalita' inerenti alla gestione dell'eventuale iscrizione nell'Albo
dei consulenti in proprieta' industriale.

                               Art. 5.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato
una votazione di almeno 21/30 nella prova scritta. La prova orale non
si intende superata se il candidato non avra' ottenuto la votazione
di almeno 21/30.

                               Art. 6.
La data e il luogo della prova orale saranno comunicati per
iscritto a ciascun candidato, con preavviso di almeno trenta giorni.

                               Art. 7.
Coloro che avranno superato l'esame di abilitazione, per
l'iscrizione nella sezione marchi dell'albo dovranno presentare al
Consiglio dell'Ordine dei consulenti in proprieta' industriale
un'istanza in bollo accompagnata dai documenti comprovanti il
possesso dei requisiti previsti dall'articolo due del decreto
ministeriale 30 maggio 1995, n. 342, nonche' gli altri documenti che
potranno essere eventualmente richiesti dal Consiglio dell Ordine.

                               Art. 8.
Con successivo decreto, si procedera' alla nomina della
Commissione esaminatrice e alla determinazione delle relative spese
per il suo funzionamento.

                               Art. 9.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 28 ottobre 2004
Il direttore U.I.B.M.: Agro

 

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