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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di
personale non dirigenziale, profilo professionale di funzionario
amministrativo - giuridico - contabile, esperto in lingua slovena,
area funzionale III, a tempo indeterminato, per l'Ufficio speciale
- istruzione in lingua slovena e bilingue sloveno italiano,
dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia.

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Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.81 del 12/10/2021
Ente:MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Località:Nazionale
Codice atto:21E11435
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:2
Scadenza:11/11/2021
Tags:Amministrativi

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL CAPO DIPARTIMENTO
per le risorse umane, finanziarie e strumentali

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, che ha approvato il testo unico delle disposizioni concernenti
lo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante le
norme di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni e, in
particolare, l'art. 24 e l'art. 62, che sostituisce l'art. 52 del
citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la
concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la
prevenzione dell'assenteismo» e, in particolare, l'art. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente
«Attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva n.
2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera
circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e
Romania»;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97, recante «Disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea - legge europea 2013» e, in particolare, l'art. 7;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna»;
Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216,
concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva n.
2000/43/CE per la parita' di trattamento tra le persone,
indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e l'attuazione
della direttiva n. 2000/78/CE per la parita' di trattamento in
materia di occupazione e di condizioni di lavoro;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, concernente
l'attuazione della direttiva n. 2006/54/CE relativa al principio
delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e
donne in materia di occupazione e impiego;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente «Norme a favore
dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante la legge quadro
per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
disabili;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, concernente «Norme per il
diritto al lavoro dei disabili» ed il relativo regolamento di
esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
ottobre 2000, n. 333;
Vista la circolare 24 luglio 1999 del Dipartimento della funzione
pubblica, concernente l'applicazione dell'art. 20 della citata legge
n. 104 del 1992;
Atteso che dal prospetto informativo del Ministero
dell'istruzione riferito al 31 dicembre 2020 - riepilogativo della
situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di
personale con disabilita' ed appartenente alle altre categorie
protette - le quote di riserva di cui agli articoli 3 e 18 della
legge 12 marzo 1999, n. 68 risultano coperte, ferma restando la
verifica della copertura delle predette quote d'obbligo all'atto
dell'assunzione a valere sugli idonei;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il
«Codice dell'ordinamento militare»;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante
«Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello
strumento militare in professionale»;
Visto l'art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»;
Visto l'art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»;
Visto l'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente «Misure
urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante
«Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», ed in
particolare l'art. 42;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 in materia di protezione dei dati
personali;
Vista la direttiva del Ministro dell'istruzione del 15 aprile
2020, n. 194 (Direttiva n. 194/2020), volta a disciplinare le
modalita' organizzative di gestione delle attivita' di trattamento
dei dati personali all'interno del Ministero dell'istruzione;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
«Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il D.D.G. n. 662 del 17 aprile 2019, con il quale e' stato
emanato il «Regolamento in materia di rimborso dei costi di
riproduzione, per il rilascio di copie e diritti di ricerca di atti e
documenti, richiesti a seguito dell'esercizio del diritto di accesso
nell'ambito dei procedimenti di competenza del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ai sensi dell'art.
25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241»;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 7
dicembre 2006, n. 305, concernente il «Regolamento recante
identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle
relative operazioni effettuate dal Ministero della pubblica
istruzione»;
Vista la circolare n. 12/2010 della Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica - riguardante le
modalita' di presentazione delle domande di ammissione ai pubblici
concorsi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante
disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini, ed in particolare l'art. 2;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente il
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
2005, n. 68, concernente il «Regolamento recante disposizioni per
l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27
della legge 16 gennaio 2003, n. 3»;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', nonche'
in materia di processo civile» ed in particolare l'art. 32;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica», ed in particolare l'art. 39;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il
testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, contenente «Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed
enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275, contenente il «Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche»;
Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo
per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la «Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti»;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli
ordinamenti didattici universitari»;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509,
riguardante il «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia
didattica degli atenei»;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 28
novembre 2000, recante «Determinazione delle classi delle lauree
specialistiche»;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270,
concernente «Modifiche al regolamento recante norme concernenti
l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3
novembre 1999, n. 509»;
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante la
determinazione delle classi di laurea magistrale;
Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009, recante
l'equiparazione tra diplomi di lauree vecchio ordinamento, lauree
specialistiche e lauree magistrali, ai fini della partecipazione ai
pubblici concorsi;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» e,
in particolare, l'art. 1, commi 102 e successivi;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 10 aprile 2019, n. 331, adottato in attuazione del
comma 107 dell'art. 1 della citata legge n. 228/2012;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento funzione pubblica 27 dicembre 2000, n. 6350, avente ad
oggetto «valenza ai fini dell'accesso al pubblico impiego dei titoli
universitari previsti dall'art. 3 del regolamento in materia di
autonomia didattica degli atenei, adottato con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica n. 509 del
3 novembre 1999»;
Vista la vigente disciplina di legge in materia di equipollenze
ed equiparazione dei titoli di studio ai fini della partecipazione ai
concorsi pubblici;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare,
l'art. 8, comma 1;
Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento funzione pubblica 26 febbraio 2002;
Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento funzione pubblica 3 novembre 2005, n. 3;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento funzione pubblica 8 novembre 2005, n. 4;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente «Disposizioni
in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;
Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministro della
funzione pubblica, recante le «linee guida di indirizzo
amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla
valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello
nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale,
nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in
materia, in attuazione dell'art. 35, comma 5.2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, relativa alla «Legge di
contabilita' e finanza pubblica»;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante
«Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l'efficienza degli uffici giudiziari»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, nn.
11) e 12) che, a seguito della modifica apportata dall'art. 1, comma
2, lettera a) del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, istituisce il
Ministero dell'istruzione ed il Ministero dell'universita' e della
ricerca;
Vista la legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante «Norme a tutela
della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia
Giulia» e in particolare l'art. 13, che ha istituito presso l'Ufficio
scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia uno speciale
ufficio per la trattazione degli affari riguardanti l'istruzione in
lingua slovena, il quale provvede a gestire i ruoli del personale
delle scuole e degli istituti con lingua di insegnamento slovena;
Considerato che, ai sensi del comma 2 dell'art. 13 della legge 23
febbraio 2001, n. 38, al personale dell'ufficio di cui al comma 1 e'
richiesta la piena conoscenza della lingua slovena;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante
«Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione
e del Ministero dell'universita' e della ricerca», convertito, con
modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
settembre 2020, n. 166, recante «Regolamento concernente
l'organizzazione del Ministero dell'istruzione» e, in particolare,
l'art. 7, comma 7, lettera f), ai sensi del quale l'Ufficio
scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia si articola in sei
uffici dirigenziali non generali, di cui uno per la trattazione degli
affari riguardanti l'istruzione in lingua slovena ai sensi dell'art.
13 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, e in sette posizioni
dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni
tecnico-ispettive;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 18 dicembre 2014, n. 913 e, in particolare, l'art. 3,
rubricato «Ufficio II - Scuole con lingua di insegnamento slovena e
scuole bilingui sloveno - italiano»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 8 ottobre 2015, n.
809, il quale detta disposizioni speciali concernenti le istituzioni
scolastiche con lingua di insegnamento slovena e bilingue
sloveno-italiano al fine di adattare i singoli provvedimenti della
legge alle specificita' di tali scuole;
Visto l'art. 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante
«Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in
materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi
pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,
n. 76;
Visto il protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici adottato
dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica
e validato dal Comitato tecnico scientifico il 29 marzo 2021;
Visto l'art. 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, ai
sensi del quale «Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 1, comma 399,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di
accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure
concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art.
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le
conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo
svolgimento delle procedure previste dall'art. 30 del medesimo
decreto legislativo n. 165 del 2001»;
Visto l'art. 3, comma 1, lettera i) del decreto-legge 23 luglio
2021, n. 105, relativo alle misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica del COVID-19 e per l'esercizio in
sicurezza delle attivita' sociali ed economiche;
Visto il Piano del fabbisogno del personale del Ministero
dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca per
il triennio 2020-2022, adottato con decreto del Ministro
dell'istruzione e del Ministro dell'universita' e della ricerca n.
100 del 14 agosto 2020;
Visti i vigenti CC.CC.NN.LL. del personale non dirigente delle
amministrazioni pubbliche comprese nel «Comparto funzioni centrali»;
Visto, in particolare, il contratto collettivo nazionale
integrativo del personale non dirigente del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Quadriennio
2006/2009, sottoscritto il 22 luglio 2010 - contratto n. 1,
concernente il sistema professionale del personale delle aree
funzionali;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77 e, in particolare, l'art. 249, rubricato «Semplificazione e
svolgimento in modalita' decentrata e telematica delle procedure
concorsuali delle pubbliche amministrazioni»;
Considerata la disciplina normativa in materia di equiparazione
dei titoli di studio esteri ai fini della partecipazione ai concorsi
pubblici;
Ritenuto di dover precisare che ai fini del presente bando si
intende: per diploma di laurea (DL) il titolo accademico, di durata
non inferiore a quattro anni, conseguito secondo gli ordinamenti
didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
per laurea triennale (L) il titolo accademico, di durata triennale,
conseguito ai sensi del decreto ministeriale 22 dicembre 2004, n.
270; per laurea specialistica (LS) il titolo accademico, di durata
normale di due anni, conseguito dopo la laurea (L) di durata
triennale, ora denominato laurea magistrale (LM), ai sensi dell'art.
3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale n. 270/2004; per
laurea magistrale (LM) il titolo accademico a ciclo unico della
durata di cinque anni o di sei anni, ai sensi del decreto
ministeriale 2 luglio 2010, n. 244 e del decreto interministeriale 2
marzo 2011;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 giugno
2021, con cui lo scrivente e' stato nominato Capo del Dipartimento
per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero
dell'istruzione;
Considerato che e' vacante il posto di direttore generale della
Direzione per le Risorse umane e finanziarie;
Visto l'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, che attribuisce al Capo del Dipartimento compiti di
coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello
dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso, al fine di
assicurare la continuita' delle funzioni dell'amministrazione;

Decreta:


Art. 1


Posti a concorso


1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, per il
reclutamento di complessive due unita' di personale non dirigenziale,
a tempo indeterminato, da inquadrare nell'Area funzionale III,
posizione economica F1, profilo professionale di funzionario
amministrativo - giuridico - contabile, esperto in lingua slovena,
del ruolo del personale del Ministero dell'istruzione, per l'Ufficio
speciale (Istruzione in lingua slovena e bilingue sloveno italiano)
dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia.

                               Art. 2 


Riserve di posti e preferenze


1. In materia di titoli di preferenza si applicano le
disposizioni previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. In materia di titoli di preferenza
si applicano, inoltre, le disposizioni di cui all'art. 3, comma 7,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2,
comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, e di cui all'art. 73,
comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
2. In materia di riserve, si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 1014, comma 1, lettera a) e 678, comma 9, del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente il Codice
dell'ordinamento militare, nei limiti delle rispettive complessive
quote d'obbligo.
3. Le riserve di posti non possono superare complessivamente la
meta' dei posti messi a concorso.
4. Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, ai fini della compilazione
della graduatoria definitiva, a parita' di merito, hanno preferenza:
a) gli insigniti di medaglia al valor militare;
b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
e) gli orfani di guerra;
f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
h) i feriti in combattimento;
i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
p) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
q) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
r) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
s) gli invalidi ed i mutilati civili;
t) i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
5. Costituiscono, altresi', titoli di preferenza a parita' di
merito:
a) l'avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di
perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'art.
16-octies, comma 1-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
b) l'avere completato, con esito positivo, il tirocinio
formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 37, comma
11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo
parte dell'ufficio per il processo, cosi' come indicato dall'art.
16-octies, comma 1-quinquies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.
114.
6. Costituisce, altresi', titolo di preferenza, a parita' di
merito e di titoli, l'avere svolto con esito positivo lo stage presso
gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73, comma 14, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto
2013, n. 98.
7. A parita' di merito e di titoli, ai sensi dell'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la
preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche.
8. Se, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli
preferenziali, due o piu' candidati si collocano in pari posizione,
e' preferito il candidato piu' giovane di eta', ai sensi dell'art. 3,
comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
9. Gli eventuali titoli di riserva, nonche' i titoli di
preferenza, per poter essere oggetto di valutazione, devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di partecipazione.
10. Le riserve di legge ed i titoli di preferenza sono valutati
esclusivamente all'atto della formulazione della graduatoria
definitiva.
11. I posti riservati, qualora non coperti, sono attribuiti agli
altri concorrenti in ordine di graduatoria.

                               Art. 3 


Requisiti di ammissione


1. Per l'ammissione al presente concorso e' richiesto il possesso
dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri
dell'Unione europea, oppure cittadinanza di uno Stato diverso da
quelli appartenenti all'Unione europea, qualora ricorrano le
condizioni di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165;
b) eta' non inferiore a diciotto anni;
c) godimento dei diritti civili e politici negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
d) idoneita' allo svolgimento delle mansioni relative al posto
da ricoprire;
e) posizione regolare nei confronti del servizio di leva per i
cittadini soggetti a tale obbligo;
f) diploma di laurea (DL) oppure laurea (L) oppure laurea
specialistica (LS) oppure laurea magistrale (LM), rilasciati da
universita' statali e non statali accreditate dal Ministero
dell'universita' e della ricerca,
ovvero titoli equivalenti ed equipollenti secondo la normativa
vigente.
I candidati in possesso del titolo di studio sopra citato o anche
di eventuali titoli accademici rilasciati da un Paese dell'Unione
europea o da uno Paese terzo sono ammessi alle prove concorsuali,
purche' il titolo sia stato riconosciuto da un Ateneo italiano con
proprio provvedimento o dichiarato equivalente con provvedimento
della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, sentito il Ministero dell'universita' e della
ricerca, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 ovvero sia stata attivata la predetta procedura di
equivalenza. La procedura di equivalenza puo' essere attivata anche
dopo lo svolgimento della prova scritta e l'effettiva attivazione
deve comunque essere comunicata, a pena d'esclusione dal concorso,
prima dell'espletamento della prova orale. Fino a quel momento, il
candidato in possesso del titolo estero e' ammesso con riserva alle
prove del concorso in attesa dell'emanazione del provvedimento di
equivalenza. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel
caso in cui il provvedimento sia gia' stato ottenuto per la
partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione
necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito
istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica www.funzionepubblica.gov.it
2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati
esclusi dall'elettorato politico attivo, nonche' coloro che siano
stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati
decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da nullita' insanabile,
ovvero licenziati ai sensi della vigente normativa di legge e/o
contrattuale, nonche' coloro che abbiano riportato condanne penali
con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un
impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione.
3. Per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana e'
richiesto, oltre ad un'adeguata conoscenza della lingua italiana e
della lingua slovena, il possesso di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica italiana, fatta eccezione
per la titolarita' della cittadinanza.
4. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso.

                               Art. 4 


Esclusione dal concorso


1. In caso di difetto dei requisiti di ammissione, nonche' per
l'eventuale mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel
presente bando, l'Amministrazione puo' disporre in qualsiasi momento,
anche successivamente all'eventuale stipula del contratto individuale
di lavoro, l'esclusione dal concorso. Tale esclusione e' disposta con
provvedimento del direttore generale dell'Ufficio scolastico
regionale per il Friuli-Venezia Giulia.
2. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti i
concorrenti partecipano con riserva alle prove concorsuali.

                               Art. 5 


Pubblicazione del bando. Termine e modalita' di presentazione della
domanda


1. Il presente bando viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e
ne viene data notizia sul sito dell'Ufficio scolastico regionale per
il Friuli-Venezia Giulia, http://usrfvg.gov.it
2. La domanda di ammissione al concorso deve essere inviata
esclusivamente seguendo le modalita' di seguito riportate. L'invio
deve essere effettuato dall'utenza personale di posta elettronica
certificata del richiedente al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata: drfr@postacert.istruzione.it La Pec deve
riportare il seguente oggetto: «concorso area III USR FVG 2021». Il
modello di domanda da utilizzare e' unicamente quello allegato al
presente bando, da compilare esclusivamente in lingua italiana. La
domanda va sottoscritta dal candidato e trasmessa unitamente alla
copia di un documento d'identita' in corso di validita'.
3. La domanda di ammissione deve essere trasmessa entro le ore
23,59 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Sono accettate esclusivamente le domande inviate entro detto termine.
4. La data di presentazione della domanda di partecipazione al
concorso e' attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione
e dalla ricevuta di avvenuta consegna come previsto dalle
disposizioni vigenti. Ai fini della partecipazione al concorso, in
caso di piu' invii, si terra' conto unicamente della domanda inviata
cronologicamente per ultima.
5. La presentazione della domanda tramite posta elettronica
certificata costituisce modalita' esclusiva di partecipazione alla
procedura, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

                               Art. 6 


Contenuto della domanda di partecipazione


1. Nella domanda di partecipazione il candidato deve dichiarare,
sotto la propria responsabilita':
a) il cognome ed il nome;
b) la data, il comune, la provincia e l'eventuale Stato estero
di nascita, nonche' il codice fiscale;
c) l'indirizzo di residenza (via, numero civico, comune, codice
di avviamento postale);
d) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri dell'Unione europea o dei requisiti di cui all'art. 38 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
e) il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di
appartenenza o di provenienza, ovvero le ragioni del mancato
godimento dei diritti civili e politici;
f) l'iscrizione nelle liste elettorali, ovvero il motivo della
mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
g) la posizione regolare nei confronti del servizio di leva per
i cittadini soggetti a tale obbligo;
h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento o dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o
l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
nullita' insanabile, ovvero licenziato ai sensi della vigente
normativa di legge e/o contrattuale;
i) le eventuali condanne penali riportate o sentenze di
applicazione della pena su richiesta, in Italia o all'estero ovvero i
procedimenti penali pendenti; tale dichiarazione deve essere resa
anche se negativa;
j) il titolo di studio posseduto tra quelli previsti, con
l'indicazione dell'Universita' che lo ha rilasciato, della votazione
riportata e della data in cui e' stato conseguito, nonche' gli
estremi dell'eventuale provvedimento di equiparazione ovvero che la
procedura di equiparazione e' in corso;
k) l'eventuale diritto alle riserve e/o di essere in possesso dei
titoli di preferenza di cui al precedente art. 2 del presente bando;
l) l'eventuale necessita', in relazione alla propria
disabilita', di ausilio e/o di tempi aggiuntivi per l'espletamento
delle prove di esame;
m) di aver preso visione di tutti gli articoli del bando e
delle condizioni di ammissione al concorso nonche' di aver letto e
compreso l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi
degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679, presente sul
sito dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia,
http://usrfvg.gov.it e riportata nel bando;
n) di autorizzare il Ministero dell'istruzione all'utilizzo del
proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato in
domanda, presso il quale saranno eseguite tutte le comunicazioni
urgenti e le notifiche personali inerenti la procedura selettiva.
2. L'Amministrazione si riserva di provvedere alla verifica della
veridicita' delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti alla
procedura, i quali si intendono consapevoli delle conseguenze sotto
il profilo penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni false o
mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ivi compresa la perdita
degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non
veritiere. La mancata esclusione da ognuna delle fasi concorsuali non
costituisce, in ogni caso, requisito della regolarita', ne' sana
l'irregolarita' della domanda di partecipazione al concorso.
3. Ai fini delle comunicazioni relative al concorso, nella
domanda di ammissione occorre, altresi', inserire il domicilio (se
diverso dalla residenza) ed un indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC) intestato al candidato.
4. Il candidato dovra' tempestivamente comunicare
all'Amministrazione ogni eventuale variazione dell'indirizzo di posta
elettronica (PEC) nonche' dell'indirizzo di residenza e/o di
domicilio che sia intervenuta successivamente all'inoltro della
domanda. Con le stesse modalita', il candidato dovra' tempestivamente
comunicare eventuali, ulteriori, variazioni relative ai dati
dichiarati nella domanda di partecipazione. Non saranno in alcun modo
modificabili, successivamente allo scadere del termine utile per la
presentazione della domanda, i dati concernenti i requisiti di
ammissione al concorso, di cui all'art. 3, nonche' i dati relativi ai
titoli di preferenza e di riserva, di cui all'art. 2 del presente
bando.
5. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' nel caso
di dispersione e/o ritardata ricezione da parte dei candidati di
comunicazioni e/o di avvisi di convocazione, derivanti da inesatte od
incomplete indicazioni o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento del recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi postali o telematici o altre cause non imputabili a colpa
dell'Amministrazione stessa o cause di forza maggiore. Non sono
considerate valide le domande inviate con modalita' diverse da quelle
prescritte, o trasmesse oltre il termine suddetto, e quelle compilate
in modo difforme o incompleto rispetto a quanto prescritto nel
presente bando di concorso.
6. Per partecipare alla procedura concorsuale, pena l'esclusione
dalla stessa, gli interessati dovranno compilare l'allegato modello
di domanda (allegato A), sottoscriverlo con firma digitale oppure con
firma autografa ed allegare ad esso la fotocopia di un valido
documento di identita'.

                               Art. 7 


Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati


1. I candidati affetti da patologie limitatrici della autonomia,
che ne facciano richiesta, sono assistiti, ai sensi degli articoli 4
e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'espletamento della
prova scritta, da personale individuato dal Ministero
dell'istruzione.
2. Il candidato diversamente abile deve specificare, nella
domanda di partecipazione al concorso, la richiesta di ausili e/o
tempi aggiuntivi eventualmente necessari per lo svolgimento della
prova. Lo stato di disabilita' dovra' essere attestato da apposita
dichiarazione resa dalla Commissione medico legale dell'A.S.L. di
riferimento o da struttura pubblica equivalente e trasmessa mediante
posta elettronica certificata a norma dell'art. 5, contestualmente
alla domanda di partecipazione al concorso ovvero entro un congruo
termine e comunque non oltre i venti giorni successivi alla data di
scadenza della presentazione della domanda.
3. Il candidato, al momento della presentazione della domanda di
partecipazione al concorso, prende visione dell'informativa sulla
privacy richiamata all'art. 6, comma 1, lettera m), inerente il
trattamento dei dati personali, anche relativi all'eventuale presenza
di disabilita', anche temporanee (categorie particolari di dati di
cui all'art. 9 GDPR).
4. La dichiarazione di cui al precedente comma 2, che attesta lo
stato di disabilita', dovra' esplicitare le limitazioni che la
disabilita' determina in funzione delle prove di concorso. La
concessione ed assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi ai
candidati che ne abbiano fatto richiesta sara' determinata ad
insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice sulla scorta
della documentazione prodotta e sull'esame obiettivo di ogni
specifico caso. Il mancato inoltro di tale documentazione, nei tempi
richiesti, non consentira' all'Amministrazione di organizzarsi per
tempo e di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.
5. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute
successivamente alla data di scadenza della presentazione della
domanda, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi
aggiuntivi, potranno essere segnalate secondo le modalita' indicate
sul sito dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia
Giulia, http://usrfvg.gov.it

                               Art. 8 


Comunicazioni ai candidati e diario delle prove


1. Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il
calendario delle prove ed il relativo esito, e' effettuata attraverso
la pubblicazione di appositi avvisi sul sito dell'Ufficio scolastico
regionale per il Friuli-Venezia Giulia, http://usrfvg.gov.it
2. La data ed il luogo di svolgimento delle prove sono resi
disponibili, nelle modalita' sopra indicate, almeno dieci giorni
prima dello svolgimento delle prove medesime. I candidati sono tenuti
a presentarsi, senza altro preavviso, nel giorno, nell'ora e nel
luogo indicati. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli
effetti.
3. Le informazioni personali relative allo svolgimento ed ai
risultati delle prove di ciascun candidato saranno comunicate a mezzo
Pec.

                               Art. 9 


Commissione esaminatrice


1. Con successivo provvedimento del direttore generale
dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia,
secondo quanto stabilito dall'art. 9 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994 ed in conformita' ai principi dettati
dall'art. 35, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, sara' nominata la Commissione esaminatrice competente,
ai sensi della normativa vigente in tema di procedure concorsuali.
2. Per supplire ad eventuali temporanee assenze od impedimenti
del presidente, di uno dei componenti o del segretario della
Commissione, puo' essere prevista la nomina di un presidente
supplente, di due componenti supplenti e di un segretario supplente,
da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della
Commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.
3. La Commissione esaminatrice puo' essere integrata in ogni
momento da uno o piu' componenti esperti nella lingua inglese, da uno
o piu' componenti esperti nella lingua slovena e da uno o piu'
componenti esperti di informatica.
4. La Commissione esaminatrice comunica i risultati delle prove
ai candidati all'esito di ogni sessione di concorso. La Commissione
puo' svolgere i propri lavori in modalita' telematica e/o mediante
strumenti di videoconferenza, garantendo comunque la sicurezza e la
tracciabilita' delle comunicazioni, secondo la normativa vigente.

                               Art. 10 


Fasi della procedura concorsuale


1. La procedura concorsuale si articola nelle seguenti fasi:
a) prova scritta;
b) prova orale.
2. Le prove sono dirette ad accertare il possesso di competenze
coerenti con il profilo professionale oggetto del bando e
l'attitudine del candidato all'espletamento delle funzioni del
profilo professionale medesimo.
3. La Commissione valutera' le prove sostenute dal candidato,
avuto riguardo tanto al possesso delle competenze disciplinari,
quanto al possesso delle competenze linguistiche sia di lingua
italiana che di lingua slovena, in relazione al profilo professionale
per cui il candidato concorre.
4. Le sedi di svolgimento delle prove concorsuali verranno rese
note mediante la pubblicazione di appositi avvisi sul sito
dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia,
http://usrfvg.gov.it almeno dieci giorni prima della data stabilita
per lo svolgimento di ciascuna di esse.
5. I candidati dovranno presentarsi puntualmente nella sede, nel
giorno e nell'ora stabiliti, muniti di un valido documento
d'identita' e nel pieno rispetto delle misure anti - contagio da
COVID -19 in vigore, di cui verra' data informazione mediante
pubblicazione di appositi avvisi sul sito dell'Ufficio scolastico
regionale per il Friuli-Venezia Giulia http://usrfvg.gov.it
6. L'assenza anche ad una sola delle prove concorsuali, qualunque
ne sia la causa, anche se dovuta a forza maggiore, e la violazione
delle misure per la tutela della salute pubblica a fronte della
situazione epidemiologica, comportano l'esclusione dal concorso.
7. L'espletamento delle prove avverra' nel rispetto delle misure
di prevenzione e protezione dal rischio di contagio da COVID-19
previste dalle disposizioni vigenti e dai protocolli adottati dal
Dipartimento della funzione pubblica e validati dal Comitato
tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020,
n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.
8. Nel corso delle prove ai candidati e' fatto divieto di
avvalersi di telefoni cellulari, palmari, calcolatrici, strumenti
idonei alla memorizzazione di informazioni od alla trasmissione di
dati, supporti cartacei, testi normativi, manuali, circolari, note
ministeriali di qualsiasi tipo, pubblicazioni e stampe di qualsiasi
tipologia e genere. E' fatto, altresi', divieto ai candidati di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e
con i componenti della Commissione esaminatrice. In caso di
violazione, la Commissione esaminatrice delibera l'immediata
esclusione dal concorso.
9. Ulteriori comunicazioni concernenti le modalita' di
espletamento delle prove verranno definite dalla Commissione e
fornite ai candidati mediante appositi avvisi, da pubblicarsi sul
sito dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia
http://usrfvg.gov.it
10. L'ammissione ad ognuna delle prove concorsuali avviene con la
piu' ampia riserva in ordine al possesso dei requisiti di
partecipazione previsti dal bando.

                               Art. 11 


Prova scritta


1. L'avviso di convocazione per la prova scritta, comprensivo
degli elenchi degli ammessi alla medesima prova e del diario recante
l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora di svolgimento, sara'
pubblicato sul sito dell'Ufficio scolastico regionale per il
Friuli-Venezia Giulia, http://usrfvg.gov.it almeno dieci giorni prima
del suo svolgimento. Tale avviso avra' valore di notifica a tutti gli
effetti.
2. In ragione del numero di partecipanti, la prova scritta potra'
svolgersi presso sedi diverse, assicurando comunque la trasparenza e
l'omogeneita' delle prove somministrate, in modo da garantire il
medesimo grado di selettivita' tra tutti i partecipanti.
3. La prova scritta avra' una durata predeterminata dalla
Commissione esaminatrice e si svolgera' in parte in lingua italiana
ed in parte in lingua slovena. La prova consiste nella
somministrazione di quesiti a risposta aperta vertenti sulle seguenti
materie:
a) diritto costituzionale; b) diritto amministrativo; c)
diritto civile, con particolare riferimento alle obbligazioni e ai
contratti; d) diritto dell'Unione europea; e) elementi di diritto
penale, con particolare riferimento ai reati contro la pubblica
amministrazione; f) disciplina del lavoro pubblico e responsabilita'
dei pubblici dipendenti; g) elementi di diritto processuale civile e
del lavoro; h) contabilita' pubblica; i) organizzazione e management
delle pubbliche amministrazioni; l) elementi di organizzazione del
Ministero dell'istruzione e delle istituzioni scolastiche.
4. La Commissione esaminatrice provvedera' alla predisposizione e
formulazione dei quesiti, nonche' all'organizzazione della prova
scritta.
5. Alla prova scritta sara' attribuibile un punteggio massimo
complessivo di 30 punti. La stessa si intendera' superata con una
votazione minima di 21/30 (ventuno/trentesimi).
6. I candidati devono presentarsi nella sede, nel giorno e
all'ora stabiliti, con un valido documento di riconoscimento in corso
di validita'.
7. Ulteriori comunicazioni concernenti le modalita' di
espletamento della prova verranno definite dalla Commissione e
fornite ai candidati mediante l'avviso di cui al comma 1.
8. La correzione degli elaborati avviene con modalita' che
assicurino l'anonimato del candidato. Una volta terminate tutte le
correzioni degli elaborati ed attribuite le relative valutazioni, si
procede con le operazioni di scioglimento dell'anonimato.

                               Art. 12 


Prova orale


1. L'avviso di convocazione per la prova orale, contenente gli
elenchi degli ammessi alla medesima prova, ed il diario recante
l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora di svolgimento, sara'
pubblicato sul sito dell'Ufficio scolastico regionale per il
Friuli-Venezia Giulia, http://usrfvg.gov.it almeno dieci giorni prima
del suo svolgimento. Tale avviso avra' valore di notifica a tutti gli
effetti.
2. La prova orale consiste in un colloquio interdisciplinare,
volto ad accertare la preparazione e la capacita' professionale dei
candidati sulle materie delle prove scritte e la piena conoscenza,
attiva e passiva, della lingua slovena, commisurata al profilo
professionale di riferimento. Nell'ambito della prova orale e',
inoltre, previsto l'accertamento della conoscenza dell'uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse e
della lingua inglese.
3. I candidati devono presentarsi nella sede, nel giorno e
all'ora stabilita, con un valido documento di riconoscimento in corso
di validita'. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella
data e nell'ora stabilita per qualsiasi causa, ancorche' dovuta a
forza maggiore, e la violazione delle misure per la tutela della
salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica comportera'
l'esclusione dal concorso.
4. La prova orale potra' svolgersi in videoconferenza,
garantendo, comunque, l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino
la pubblicita' della stessa, l'identificazione dei partecipanti, la
sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita', nel rispetto
della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel
limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente.
Nell'avviso di cui al comma 1 saranno fornite specifiche indicazioni
sulle modalita' di espletamento della prova, in osservanza delle
misure anti-contagio da COVID-19.
5. Alla prova orale sara' attribuibile un punteggio massimo
complessivo di 30 punti. La stessa si intendera' superata con una
votazione minima di 21/30 (ventuno/trentesimi).
6. La Commissione, prima dell'inizio di ciascuna sessione della
prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per
ciascuna delle materie di esame.
7. Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni
seduta, la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati
esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, che,
sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, e'
affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede d'esame.

                               Art. 13 


Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria generale
di merito


1. Il punteggio finale e' dato dalla somma dei voti conseguiti
nella prova scritta e nel colloquio.
2. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui e' stata data comunicazione dei
risultati della prova orale, il candidato che intende far valere i
titoli di riserva e /o di preferenza elencati nell'art. 2 del
presente bando, gia' espressamente dichiarati nella domanda di
ammissione al concorso, deve presentare o far pervenire i relativi
documenti in carta semplice ovvero le relative dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nella dichiarazione
sostitutiva il candidato deve indicare, fatta eccezione per i titoli
di cui al comma 4, lettera r) e comma 7, lettera a), del predetto
art. 2, l'amministrazione che ha emesso il provvedimento di
conferimento del titolo di preferenza e la data di emissione.
3. Da tali documenti o dichiarazioni sostitutive deve risultare
il possesso dei titoli di riserva e di preferenza alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.
4. Non sono valutati titoli di riserva e preferenza la cui
documentazione non e' conforme a quanto prescritto dal bando.
5. Sulla base dei punteggi conseguiti nella prova scritta e nella
prova orale e' formata la graduatoria definitiva di merito. Il
direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per il
Friuli-Venezia Giulia, al termine dei lavori della Commissione
esaminatrice, riconosciuta la regolarita' del procedimento del
concorso, approva con proprio decreto, sotto condizione
dell'accertamento dei requisiti prescritti, la graduatoria di merito
dei candidati risultati idonei nelle prove concorsuali. Con lo stesso
provvedimento, il direttore generale dell'Ufficio scolastico
regionale per il Friuli-Venezia Giulia, dichiara vincitori del
concorso i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito,
tenuto conto delle riserve di posti di cui all'art. 1, comma 2 ed
all'art. 2 e, a parita' di merito, dei titoli di preferenza di cui
all'art. 2.
6. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori
del concorso, e' pubblicata sul sito dell'Ufficio scolastico
regionale per il Friuli-Venezia Giulia, http://usrfvg.gov.it Di tale
pubblicazione e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il
termine per le eventuali impugnative.

                               Art. 14 


Costituzione del rapporto di lavoro


1. Il superamento del concorso non costituisce garanzia
dell'assunzione.
2. Il candidato dichiarato vincitore del concorso e' invitato a
stipulare un contratto individuale di lavoro, finalizzato
all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno ed
indeterminato nel ruolo del Ministero dell'istruzione, nei profili
professionali indicati all'art. 1, comma 1, area III, posizione
economica F1, ai sensi della normativa legislativa e contrattuale
vigente.
3. I vincitori vengono assegnati al Ministero dell'istruzione,
nella sede di servizio, sulla base della posizione nella graduatoria
di merito e delle preferenze espresse all'atto dello scorrimento
della graduatoria, con riferimento ai posti disponibili di cui
all'art. 1 del presente bando. Ai sensi dell'art. 14 del CCNL
Funzioni centrali triennio 2016-2018, sottoscritto il 12 febbraio
2018, i vincitori sono sottoposti ad un periodo di prova di quattro
mesi.
4. I vincitori devono permanere nella sede di prima destinazione
per un periodo non inferiore a cinque anni, a norma dell'art. 35,
comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5. Se un vincitore, senza giustificato motivo, non assume
servizio entro il termine stabilito, decade dal diritto
all'assunzione. In tal caso, subentra il primo idoneo in ordine di
graduatoria.

                               Art. 15 


Accesso agli atti del concorso


1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura concorsuale, nel rispetto della normativa vigente. Le
richieste vanno inoltrate, a mezzo posta elettronica certificata
(PEC), all'indirizzo drfr@postacert.istruzione.it
2. Con la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso il candidato acconsente alla visione e all'estrazione di
copie degli atti del proprio fascicolo concorsuale da parte di
soggetti legittimati all'esercizio del diritto di accesso.
3. Ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n.
241 e conformemente a quanto previsto dall'art. 3 del decreto
ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, l'accesso alla documentazione
attinente ai lavori concorsuali e' consentito in relazione alla
conclusione delle varie fasi del procedimento, ai cui fini gli atti
stessi sono preordinati.
4. Fino a quando la procedura concorsuale non sia conclusa,
l'accesso e' limitato ai soli atti che riguardino direttamente il
richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti.
5. L'Amministrazione puo' disporre il differimento al fine di
assicurare la riservatezza dei lavori della Commissione, la tutela
dell'anonimato e la speditezza delle operazioni concorsuali.

                               Art. 16 


Trattamento dei dati personali


1. Ai sensi del regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio cd. «GDPR» e del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 successive modificazioni ed
integrazioni i dati personali forniti dai candidati sono raccolti e
trattati dalla Direzione generale dell'Ufficio scolastico regionale
per il Friuli-Venezia Giulia, via Santi Martiri n. 3 - 34123 Trieste,
a cui sono state indirizzate le domande di partecipazione al concorso
e sono utilizzati ai soli fini della gestione della procedura
concorsuale. I dati personali forniti dai vincitori del concorso sono
successivamente trattati presso una banca dati automatizzata del
Ministero dell'istruzione - Dipartimento per le risorse umane,
finanziarie e strumentali - Direzione generale per le risorse umane e
finanziarie, viale Trastevere n. 76/A - 00153 Roma, per l'eventuale
successiva instaurazione del rapporto di lavoro.
2. Il titolare del trattamento dei dati e' il Ministero
dell'istruzione, con sede in viale Trastevere n. 76/A - 00153 Roma.
Nell'ambito della presente procedura di concorso, ai sensi dell'art.
2 della direttiva del Ministro dell'istruzione 15 aprile 2020, n.
194, il Ministero dell'istruzione esercita le funzioni di titolare
mediante il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per
il Friuli-Venezia Giulia, al quale ci si potra' rivolgere per
esercitare i diritti degli interessati inviando una PEC al seguente
indirizzo: drfr@postacert.istruzione.it
3. Il responsabile della protezione dei dati (RPD) del Ministero
dell'istruzione e' contattabile al seguente indirizzo e-mail:
rpd@istruzione.it
4. I dati verranno trattati con modalita', prevalentemente,
elettroniche e telematiche, esclusivamente dal personale e da
collaboratori autorizzati del titolare o dei responsabili del
trattamento di cui si avvale il Ministero per lo svolgimento della
procedura e non saranno diffusi, se non nei casi specificamente
previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea, ivi inclusi gli
obblighi legali vigenti in tema di pubblicita' e trasparenza dei
dati.
5. I dati personali trattati sono quelli contenuti nella domanda
di partecipazione e nei documenti ad essa allegati e, in particolare:
dati comuni: anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, cf,
cittadinanza), relativi alla residenza, di contatto (PEC), documento
di identita', titoli, etc.; categorie particolari di dati (art. 9
GDPR): dati relativi all'idoneita' fisica all'impiego e all'eventuale
presenza di disabilita', anche temporanee; dati personali relativi a
condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza (art. 10
GDPR) contenuti nelle dichiarazioni rese dal candidato ai sensi degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000.
6. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
a coloro che sono direttamente preposti a funzioni inerenti lo
svolgimento del concorso, ivi compresi soggetti terzi, nonche' alle
strutture del Ministero dell'istruzione ed alle amministrazioni
pubbliche interessate alla posizione giuridico-economica dei
candidati.
7. I dati personali raccolti e trattati verranno conservati, nel
rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il
tempo necessario allo svolgimento delle attivita' suindicate, per la
gestione di eventuali controversie, ed in ogni caso per il tempo
occorrente all'esecuzione dei compiti istituzionali del Ministero
dell'istruzione o per gli adempimenti previsti da norme di legge o
regolamento.
8. Il Ministero dell'istruzione e la Direzione generale
dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia
possono acquisire informazioni, per lo svolgimento dei propri compiti
istituzionali, da banche dati internazionali e nazionali. Le
modalita' del trattamento cui sono destinati i dati sono conformi
alle disposizioni contenute nel regolamento UE 679/2016.
9. Il conferimento dei dati di cui al comma 5 e' obbligatorio per
il candidato ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione nonche' agli adempimenti conseguenti e inerenti alla
procedura concorsuale. Il mancato adempimento determina l'esclusione
dal concorso.
10. I candidati potranno esercitare, alle condizioni e nei limiti
di cui al regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli
15 e seguenti dello stesso: l'accesso ai propri dati personali, la
rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del
trattamento, la portabilita' dei dati, l'opposizione al trattamento,
nonche' esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorita'
garante per la protezione dei dati personali.
11. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti della
Direzione generale dell'Ufficio scolastico regionale per il
Friuli-Venezia Giulia, via Santi Martiri n. 3 - 34123 Trieste,
indirizzo PEC: drfr@postacert.istruzione.it

                               Art. 17 


Responsabile del procedimento


1. Responsabile del procedimento e' nominato il direttore
generale dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia
Giulia.

                               Art. 18 


Norme di salvaguardia


1. Il Ministero dell'istruzione si riserva la facolta' di
annullare o revocare il presente bando di concorso, sospendere o
rinviare lo svolgimento del concorso stesso, nonche' le connesse
attivita' di assunzione, modificare, fino alla data di assunzione dei
vincitori, il numero dei posti in aumento o in decremento, sospendere
l'assunzione dei vincitori in ragione di esigenze attualmente non
valutabili ne' prevedibili, anche in applicazione di disposizioni di
contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in
parte, o imponessero di differire o ritardare le assunzioni di
personale.
2. Per quanto, inoltre, non previsto dal presente bando, valgono
le disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di
reclutamento di personale.
3. Di quanto sopra si provvedera' a dare comunicazione con bando
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami», nonche' all'interno del sito
istituzionale del Ministero dell'istruzione.
Roma, 4 ottobre 2021

Il Capo Dipartimento: Greco

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