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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Differimento seconde prove scritte, esami di Stato, abilitazione
esercizio libere professioni di perito agrario e perito industriale,
sessione 2003.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.83 del 24/10/2003 |
Ente: | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 03E06168 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Avviso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | - |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE GENERALE per gli ordinamenti scolastici
Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive
modificazioni, recante norme sugli esami di Stato per l'abilitazione
all'esercizio delle professioni;
Vista la legge 2 febbraio 1990, n. 17, contenente modifiche
all'ordinamento professionale dei periti industriali;
Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1991, n. 445, di
approvazione del regolamento per gli esami di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito
industriale, per il quale gli esami hanno luogo, ogni anno, in
un'unica sessione indetta con ordinanza del Ministro della pubblica
istruzione (art. 1, comma 1);
Vista la legge 21 febbraio 1991, n. 54, contenente modifiche
all'ordinamento professionale dei periti agrari;
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1993, n. 168, di
approvazione del regolamento per gli esami di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito
agrario, per il quale gli esami hanno luogo, ogni anno, in un'unica
sessione indetta con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione
(art. 1, comma 1);
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e
successive modificazioni, recante l'individuazione degli atti di
competenza, rispettivamente, del Ministro e dei Direttori generali;
Viste la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed il decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di
documentazione amministrativa;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante disposizioni in
materia di dati personali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, in materia di imposta di bollo;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Vista l'ordinanza ministeriale 28 marzo 2003, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 28 dell'8 aprile 2003, di indizione degli esami
di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di
perito industriale, sessione 2003, ordinanza che all'art. 8 fissa al
23 ottobre 2003 lo svolgimento della prima prova scritta o
scritto-grafica ed al 24 ottobre 2003 lo svolgimento della seconda
prova scritta o scritto-grafica;
Vista l'ordinanza ministeriale 28 marzo 2003, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 28 dell'8 aprile 2003, di indizione degli esami
di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di
perito agrario, sessione 2003, ordinanza che all'art. 8 fissa al
23 ottobre 2003 lo svolgimento della prima prova scritta ed al
24 ottobre 2003 lo svolgimento della seconda prova scritta e/o
scritto-grafica;
Rilevato che per il giorno 24 ottobre 2003 risulta indetto, dalle
organizzazioni sindacali, uno sciopero generale nazionale e che detto
giorno coincide con quello fissato per l'effettuazione delle dette
seconde prove;
Viste le note fatte pervenire il 16 ottobre 2003 dal Consiglio
nazionale dei periti industriali e dal Collegio nazionale dei periti
agrari di segnalazione dei disagi che potrebbero verificarsi a carico
di commissari e candidati in ragione dello sciopero;
Ritenuto opportuno, a garanzia del regolare svolgimento degli
esami, differire al 27 ottobre l'effettuazione delle due seconde
prove in argomento in relazione sia alle difficolta' che potrebbero
insorgere, per candidati e commissari, per raggiungere (mezzi di
trasporto) le sedi d'esame, e sia alla possibile adesione allo
sciopero del personale scolastico delle sedi d'esame (in particolare,
addetti all'apertura e vigilanza delle istituzioni scolastiche) e
degli stessi componenti le commissioni (presidenti: professori
universitari e dirigenti scolastici; commissari: docenti e liberi
professionisti);
Ritenuto che il detto rinvio salvaguardi gli interessi
coinvolti, sia generale che particolari;
o r d i n a:
Art. 1.
1. Per le ragioni suesposte, le seconde prove degli esami di
abilitazione all'esercizio delle libere professioni di perito
industriale e perito agrario, sessione 2003, sono differite, a
modifica di quanto contemplato, agli articoli 8, dalle ordinanze
ministeriali di cui in premessa ed indipendentemente dall'eventuale
revoca dello sciopero indetto, al 27 ottobre 2003, ore 8,30.
2. Sono confermate: al 21 e 22 ottobre 2003 le riunioni
preliminari delle commissioni; al 23 ottobre 2003 l'effettuazione
delle prime prove.
3. I dirigenti scolastici degli istituti sedi d'esame sono
tenuti, all'atto dell'insediamento (21 ottobre 2003), a far
sottoscrivere e datare, individualmente, ai presidenti e componenti
le commissioni, apposita nota informativa del differimento della
seconda prova al lunedi' successivo 27 ottobre 2003, ore 8,30.
4. Le commissioni, a loro volta, sono tenute a far sottoscrivere
e datare, individualmente, a tutti i candidati presenti nelle sedi
d'esame per la prima prova scritta (23 ottobre 2003) e prima
dell'inizio di questa, apposita nota informativa del differimento
della seconda prova al lunedi' successivo 27 ottobre 2003, ore 8,30,
ricordando ai candidati medesimi (articoli 9 delle ordinanze
ministeriali in premessa) che non sono consentite prove suppletive e,
pertanto, coloro che risultino, per qualsiasi motivo, assenti alla
seconda prova sono esclusi dalla sessione di esami.
5. I presidenti di commissione avranno cura, nel procedere alle
sostituzioni di competenza, di informare i docenti ed i liberi
professionisti supplenti, nominati titolari, della variazione di
calendario in argomento.
6. La presente ordinanza sara' trasmessa, per i consequenziali
adempimenti urgenti, agli uffici scolastici regionali e provinciali
di Trento e Bolzano i quali, in particolare, nel provvedere alle
sostituzioni di competenza, informeranno i nominati della variazione
di calendario in argomento.
7. La presente ordinanza sara' trasmessa, altresi', al Consiglio
nazionale dei periti industriali ed al Collegio nazionale dei periti
agrari per quanto di competenza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 16 ottobre 2003
Il direttore generale: Criscuoli
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