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UNIVERSITA' DI PERUGIA

Concorso per corsi di dottorato di ricerca XX ciclo anno accademico
2004/2005

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.65 del 17/8/2004
Ente:UNIVERSITA' DI PERUGIA
Località:Perugia  (PG)
Codice atto:04E04956
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:20/9/2004

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224,
«Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca»;
Visto il regolamento dei corsi di dottorato di ricerca
dell'Universita', emanato con decreto rettorale n. 309 del 4 marzo
2004;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Viste le deliberazioni del senato accademico in data 10 giugno
2004, nonche' la deliberazione del consiglio di amministrazione in
data 15 luglio 2004, relative al riparto delle borse di dottorato tra
le aree scientifico disciplinari;
Visto l'art. 40 dello statuto dell'Ateneo;
Visti i verbali delle commissioni delle aree
scientifico/disciplinari;
Viste le comunicazioni pervenute da enti esterni e universita'
per il finanziamento di borse di studio aggiuntive in corsi di
dottorato di ricerca;
Decreta:
Art. 1.
E' istituito il XX ciclo dei corsi di dottorato di ricerca, anno
accademico 2004/2005, aventi sede amministrativa presso l'Universita'
degli studi di Perugia.
E' indetto presso l'Universita' degli studi di Perugia pubblico
concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato
di ricerca di seguito elencati.
Per ciascun dottorato messo a concorso vengono indicati, la
denominazione, la durata, le borse di studio disponibili, il numero
dei posti, le sedi consorziate, il coordinatore e i curricula del
corso.
I corsi di dottorato di ricerca internazionali sono istituiti in
attuazione della collaborazione con le universita' consorziate
straniere per il conseguimento congiunto del titolo di dottore di
ricerca.
 
----> Vedere elenco da pag. 206 a pag. 213 <----

                               Art. 2.
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca di cui al precedente articolo
coloro i quali siano in possesso di diploma di laurea conseguito
secondo l'ordinamento previgente all'entrata in vigore del decreto
ministeriale n. 509/1999 o di laurea specialistica conseguiti presso
universita' italiane ovvero di analogo titolo accademico conseguito
presso universita' straniere riconosciuto equipollente o di cui si
chiede l'equipollenza ai soli fini dell'ammissione al corso. In
questo caso i candidati devono allegare alla domanda di concorso i
documenti utili a consentire al senato accademico la dichiarazione di
equipollenza in parola e dovranno allegare alla domanda la seguente
documentazione:
titoli tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane all'estero;
dichiarazione di valore del titolo conseguito all'estero
rilasciata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari
all'estero.
Le domande che perverranno prive o carenti della suddetta
documentazione non potranno essere considerate valide.
Gli interessati devono redigere le domande secondo gli allegati
Mod. A e A1 (in caso di richiesta di equipollenza), che fanno parte
integrante del presente bando, con tutti gli elementi in essi
richiesti.
Possono partecipare agli esami di ammissione anche coloro che
conseguiranno il titolo richiesto entro il 31 ottobre 2004. Qualora
le prove di esame si svolgessero prima del 31 ottobre 2004 il
candidato dovra' essere in possesso del diploma di laurea richiesto
nel presente bando.

                               Art. 3.
La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al rettore
dell'Universita' di Perugia, dovra' pervenire tramite il servizio
postale oppure potra' essere presentata a mano all'Ufficio archivio e
protocollo Universita' degli studi di Perugia, Piazza
dell'Universita', 1 - 06123 Perugia, entro e non oltre le ore 13 del
giorno 20 settembre 2004. Non verranno prese in considerazione le
istanze che perverranno oltre tale termine. In caso di spedizione
fara' fede il timbro di ricevimento dell'ufficio archivio e
protocollo e non la data di spedizione della domanda.
Non verranno inoltre accettate domande presentate tramite fax o
copie fotostatiche.
L'omessa apposizione della firma autografa a sottoscrizione della
domanda e' motivo di tassativa esclusione dal concorso.
Nella domanda l'aspirante alla partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca deve dichiarare con chiarezza e
precisione (a macchina o in stampatello) sotto la propria
responsabilita':
le proprie generalita', la data e il luogo di nascita, la
residenza e il recapito eletto agli effetti del concorso
(specificando il codice di avviamento postale) e, se possibile, il
numero telefonico e l'indirizzo di posta elettronica, impegnandosi a
comunicare tempestivamente eventuali variazioni. Per quanto riguarda
i cittadini comunitari e stranieri, si richiede l'indicazione di un
recapito italiano o della propria Ambasciata in Italia, eletta quale
proprio domicilio;
indicazione del singolo e specifico corso di dottorato per il
quale presenta domanda di partecipazione al concorso per
l'ammissione. Qualora il candidato intenda partecipare al concorso
per diversi corsi di dottorato dovra' presentare distinte domande per
ognuno di essi;
la propria cittadinanza;
di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo
per i cittadini comunitari o extracomunitari);
la laurea posseduta o che si conseguira', nonche' la data e
l'universita' presso cui e' stata conseguita o si presume verra'
conseguita e la relativa votazione, ovvero il titolo equipollente (o
di cui si chiede l'equipollenza) conseguito presso una universita'
straniera;
le lingue straniere conosciute;
la lingua in cui si vuole sostenere le prove di esame (se
diversa da quella italiana);
di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito eletto agli
effetti del concorso;
di essere/non essere titolare di assegno di ricerca;
di essere/non essere cittadino extracomunitario titolare di
borsa di studio M.A.E.;
di optare per la cittadinanza italiana nel caso di doppia
cittadinanza, di cui una sia quella italiana.
Alla domanda i concorrenti debbono allegare:
1) fotocopia di un documento di identita' in corso di
validita';
2) certificato di laurea in carta libera o autocertificazione
mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, conformemente
all'allegato Mod. C ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestante il possesso del
diploma di laurea con la votazione finale e le votazioni riportate
nei singoli esami di profitto; per i candidati laureati presso
l'Universita' di Perugia tale certificato verra' incluso d'ufficio
tra la documentazione presentata dal candidato;
3) eventuali pubblicazioni, in originale o in copia dichiarata
conforme all'originale dal candidato mediante dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta' resa ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 conformemente
all'allegato Mod. B; per i lavori stampati in Italia devono essere
adempiuti gli obblighi previsti dal decreto legislativo
luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660;
4) eventuali altri titoli in carta libera o autocertificazione
mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, conformemente
all'allegato Mod. C ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1998, n. 445;
5) elenco in carta semplice delle eventuali pubblicazioni e dei
titoli presentati in allegato alla domanda.
Saranno presi in considerazione solo i titoli e le pubblicazioni
prodotti, come sopra descritto, unitamente alla domanda oppure
presentati presso questa amministrazione, o spediti con una nota di
accompagnamento, entro il termine utile per la presentazione delle
domande.
La mancata produzione dei titoli attestanti i requisiti di
partecipazione comporta l'esclusione dal concorso.
I portatori di handicap sono tenuti, ai sensi dell'art. 20 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, a richiedere l'ausilio necessario e a
indicare gli eventuali tempi aggiuntivi per l'espletamento delle
prove.
L'amministrazione universitaria non si assume alcuna
responsabilita' per il caso di dispersione di comunicazioni,
dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da
parte del concorrente, da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento degli stessi, ne' per eventuali disguidi postali o
telegrafici non imputabili all'amministrazione medesima.

                               Art. 4.
Gli esami di ammissione al corso consistono in due prove, una
scritta e una orale, intese ad accertare la preparazione, le
capacita' e le attitudini del candidato alla ricerca scientifica, nel
settore scientifico o nei settori scientifici disciplinari di
riferimento del dottorato. La prova orale comprende anche la verifica
della conoscenza di una o piu' lingue straniere mediante apposito
colloquio.
Le prove di esame si svolgeranno presso l'Universita' degli studi
di Perugia, nei locali che verranno indicati con le modalita' di cui
ai commi successivi.
Il diario delle prove di esame, con l'indicazione della data e il
luogo in cui le medesime verranno espletate, sara' disponibile sul
sito internet www.unipg.it/ricerca, sotto la voce dottorato di
ricerca e all'albo ufficiale di questa Universita', a decorrere dal
21 settembre 2004. La comunicazione in rete del diario delle prove
avverra' con almeno quindici giorni di anticipo dall'espletamento
delle stesse.
I candidati non riceveranno, pertanto, alcuna convocazione a
domicilio.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei
seguenti documenti di riconoscimento:
a) carta d'identita';
b) patente di guida;
c) passaporto;
d) tessere di riconoscimento, purche' munite di fotografia e di
timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da
un'amministrazione dello Stato;
e) altri documenti equipollenti ai sensi dell'art. 35, comma 2
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre
2000.

                               Art. 5.
Le commissioni per gli esami di ammissione ai corsi di dottorato
di ricerca saranno formate e nominate in conformita' alla normativa
vigente nell'Universita' di Perugia.
Le commissioni entro e non oltre sessanta giorni dalla notifica
della nomina dovranno espletare tutte le prove concorsuali previste
dal bando di concorso.

                               Art. 6.
La commissione dispone di un numero complessivo di 100 punti, di
cui 20 riservati ai titoli, 40 riservati alla prova scritta e 40 alla
prova orale. La valutazione dei titoli, previa indicazione dei
criteri, sara' effettuata dalla commissione prima dello svolgimento
della prova scritta. Sono ammessi alla prova orale soltanto i
candidati che nella prova scritta abbiano riportato un punteggio non
inferiore a 25/40. La prova orale si intende superata con il
conseguimento di una votazione non inferiore a 25/40.
Le prove possono essere espletate, a richiesta del candidato, in
una lingua diversa dall'italiano. Tale possibilita' dovra' essere
subordinata a un'espressa e motivata determinazione assunta dalla
commissione giudicatrice e comunicata ai candidati prima dell'inizio
delle prove di concorso.
Al termine di ogni seduta prevista per la prova orale la
commissione rende pubblici i risultati.
Ultimata la prova orale, la commissione redige la graduatoria
generale di merito sommando, per ciascun candidato, il punteggio
delle due prove e dei titoli.
Gli atti dei concorsi sono pubblici. Ai candidati e' consentito
l'accesso nei modi stabiliti dalla legge n. 241/1990 e dal
regolamento di Ateneo in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso. L'amministrazione puo' rinviare l'accesso al
momento della conclusione del concorso.

                               Art. 7.
I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria
fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni
corso di dottorato.
I candidati ammessi al corso decadono qualora non esprimano la
loro accettazione entro quindici giorni dalla comunicazione
dell'esito del concorso. In tal caso subentra altro candidato secondo
l'ordine della graduatoria. Lo stesso accade qualora qualcuno degli
ammessi rinunci prima dell'inizio del corso.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
Il collegio dei docenti, valutata la compatibilita' delle
strutture di ricerca, puo' ammettere in soprannumero un numero di
idonei non superiore al totale dei posti messi a concorso:
a) candidati idonei nella graduatoria generale di merito che
fruiscano di assegni di ricerca ai sensi della legge n. 449/1997,
art. 51;
b) candidati stranieri, idonei nella graduatoria generale di
merito, che risultino assegnatari di Borsa di studio finanziata dal
Ministero degli affari esteri, ovvero di borse finanziate da Governi
di altri Paesi oppure da enti/universita';
c) candidati appartenenti a Paesi con i quali esista o
specifico accordo intergovernativo seguito da apposita convenzione
con l'Ateneo o da specifiche convenzioni con l'Ateneo (senza oneri
finanziari obbligatori per l'Universita' di Perugia). La convenzione
determina le modalita' di iscrizione al dottorato e la possibilita'
che un anno del dottorato stesso possa essere compiuto presso
l'Universita' del Paese con il quale e' stata stipulata la specifica
convenzione; nel caso in cui la convenzione intervenga con un Paese
della UE, il titolo cosi' conseguito e' denominato «Dottorato
europeo», se la convenzione lo prevede.

                               Art. 8.
I candidati ammessi al corso devono presentare entro il termine
perentorio di giorni quindici a decorrere dal giorno successivo a
quello del ricevimento della comunicazione dell'esito del concorso, i
seguenti documenti:
a) domanda di iscrizione al corso contenente:
autocertificazione di cittadinanza;
autocertificazione del diploma di laurea con la relativa
votazione;
in caso di eventuale iscrizione ad una scuola di
specializzazione, corso di laurea, l'impegno scritto a sospenderne la
frequenza;
dichiarazione di non aver usufruito in precedenza di borse di
studio di dottorato;
i cittadini comunitari devono essere in possesso, fatta
eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli
altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
b) una fotocopia del documento di identita' in corso di
validita'.

                               Art. 9.
Le borse di studio il cui numero e' indicato per ciascun corso di
dottorato al precedente art. 1, vengono assegnate, previa valutazione
comparativa del merito e secondo l'ordine definito nelle rispettive
graduatorie di merito formulate dalle commissioni giudicatrici, per
un importo pari a quello determinato ai sensi dell'art. 1, comma 1,
lettera a) della legge 3 agosto 1998, n. 315 e successive
modificazioni.
A parita' di merito, per tutti coloro utilmente collocati in
graduatoria, prevale la valutazione della situazione economica
determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 aprile 1997, e successive modificazioni.
Nel caso in cui un dottorando assegnatario di borsa rinunci nel
corso dell'anno alla borsa di studio questa verra' assegnata al primo
dottorando in graduatoria non borsista. La rinuncia alla borsa di
studio si intende definitiva, anche se il dottorando continua a
frequentare il corso fino alla conclusione del dottorato.
La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari
all'intera durata del corso; le borse sono confermate con il
passaggio all'anno successivo.
L'importo della borsa di studio e' aumentato per l'eventuale
periodo di soggiorno all'estero nella misura del 50 per cento. Tali
periodi non possono complessivamente superare la meta' della durata
del corso, salvo i corsi soggetti a diversa disciplina legale o
convenzionale.
Per periodi di formazione di durata superiore a sei mesi
consecutivi e' necessario il parere favorevole del collegio docenti,
per periodi di durata inferiore il consenso del coordinatore.

                              Art. 10.
L'ammontare annuo dei contributi per l'accesso ai corsi e per la
relativa frequenza e' stabilito dagli organi di governo dell'Ateneo,
graduato secondo fasce di condizione economica definite in analogia
con tasse e contributi per gli studenti universitari.
I dottorandi titolari di borse di studio conferite
dall'Universita', su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui
all'art. 4, comma 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono esonerati
preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza dei
corsi.
I dottorandi che non usufruiscono delle borse previste al
precedente comma per poter ottenere la riduzione dell'importo del
contributo devono presentare al momento dell'iscrizione la
documentazione relativa al reddito sui modelli disponibili presso
l'ufficio ricerca dell'Universita' e in rete al sito
www.unipg.it/ricerca sotto la voce dottorato di ricerca.
I disabili non titolari di borsa di studio con invalidita'
compresa tra il 66% ed il 100% sono esonerati totalmente dai
contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi per tutta la durata
del corso.

                              Art. 11.
I dottorandi sono tenuti a seguire con regolarita' le attivita'
previste per il curriculum formativo, svolgere attivita' di ricerca
relativa al piano approvato dal collegio docenti frequentando tutte
le attivita' per loro previste, con pieno impegno e per il monte-ore
richiesto, dedicandosi ai programmi di studio individuale, ed a
presentare al collegio stesso, al termine di ogni anno, una relazione
sulle attivita' e le ricerche svolte, nonche' alla fine del corso una
tesi di ricerca con contributi originali.
Ai dottorandi puo' essere affidata una limitata attivita'
didattica sussidiaria o integrativa, non eccedente le 50 ore per anno
accademico, previo parere favorevole del collegio dei docenti; tale
attivita' non deve in ogni caso compromettere l'attivita' di
formazione alla ricerca, e' facoltativa, senza oneri per il bilancio
dell'Ateneo e non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli
delle universita'.
A seguito della valutazione dell'attivita' svolta dal dottorando,
il collegio dei docenti puo', con motivata deliberazione, proporre al
rettore la sospensione o l'esclusione dal proseguimento del corso di
dottorato. Il provvedimento di esclusione per gravi inadempienze
nello svolgimento dell'attivita' di ricerca, in relazione alle
modalita' stabilite dal collegio dei docenti, comporta la revoca
della borsa con obbligo di restituzione dei ratei gia' percepiti
relativi all'anno per cui e' stato emesso il provvedimento stesso,
qualora l'interessato non abbia ottenuto l'ammissione all'anno
successivo.
Il servizio militare, la maternita' e le assenze per grave e
documentata malattia possono comportare la sospensione dal corso,
previa autorizzazione del collegio dei docenti. In caso di
sospensione di durata superiore a trenta giorni, verra' sospesa
l'erogazione della borsa di studio, che verra' ripresa al termine
della sospensione.
E' vietata la contemporanea iscrizione ad un altro corso di
dottorato, ad una scuola di specializzazione o ad un corso di laurea,
fatta salva la possibilita' di partecipare a corsi presso universita'
straniere nel caso che cio' sia previsto in sede di convenzione con
le universita' stesse.
E' vietata la contemporanea fruizione di altre borse di studio,
tranne quelle concesse da istituzioni italiane o straniere utili ad
integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di
ricerca dei dottorandi.
Chi ha gia' usufruito di una borsa di studio per un corso di
dottorato anche per un periodo inferiore al triennio non puo'
usufruirne una seconda volta.

                              Art. 12.
Il titolo di dottore di ricerca e' conferito dal rettore e si
consegue all'atto del superamento dell'esame finale.
Nelle more della consegna del diploma originale e' rilasciata la
relativa certificazione.
L'Universita', successivamente al rilascio del titolo, cura il
deposito della tesi finale presso le biblioteche nazionali di Roma e
Firenze.

                              Art. 13.
I candidati interessati dovranno provvedere entro sei mesi
dall'espletamento del concorso, e con gli eventuali oneri a loro
carico, al recupero dei titoli e delle pubblicazioni inviate
all'Universita' degli studi di Perugia. Trascorso il periodo indicato
l'amministrazione procedera' all'eliminazione dei suddetti documenti
dai propri archivi.

                              Art. 14.
Ai sensi dell'art. 10, comma 1 della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso l'Universita' degli studi di Perugia, per le finalita' di
gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati
automatizzata anche successivamente alla vincita del concorso
medesimo. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
Perugia, 3 agosto 2004
Il rettore: Bistoni

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