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INVALSI - ISTITUTO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di dirigente amministrativo
di seconda fascia

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.77 del 10/10/2006
Ente:INVALSI - ISTITUTO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE
Località:Roma  (RM)
Codice atto:06E06939
Sezione:Enti pubblici
Tipologia:Concorso
Numero di posti:1
Scadenza:9/11/2006
Tags:Amministrativi

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
 
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, istitutivo
del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di
istruzione e di formazione, nonche' riordino dell'omonimo Istituto, a
norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53, ed in
particolare l'art. 10;
Visto il regolamento dell'organizzazione e funzionamento
dell'INVALSI approvato con deliberazione n. 2 del 12 maggio 2005 e
approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca del 17 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2006;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli
impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione
approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio
1991, n. 171;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche - e successive modificazioni, ed in
particolare gli articoli 35 e 70;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992,
n. 352, recante il regolamento per la disciplina delle modalita' di
esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore
dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonche' alla
carriera direttiva nella pubblica amministrazione;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125 - Azioni positive per la
realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174, con cui e' stato adottato il regolamento
recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni
pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 marzo 1995, concernente la determinazione dei compensi da
corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al
personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso
indetti dalle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed in
particolare l'art. 18, comma 6 che fissa al 30% la riserva di posti a
favore dei militari delle tre Forze armate congedati senza demerito
dalla ferma triennale o quinquennale nei concorsi indette dalle
pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 - Regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 4 agosto 2000 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, recante determinazione delle
classi delle lauree universitarie;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 28 novembre 2000 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, recante determinazione delle
classi delle lauree universitarie specialistiche;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica n. 6350/4.7 del 27 dicembre 2000
concernente la valenza ai fini dell'accesso al pubblico impiego dei
titoli universitari previsti dall'art. 3 del regolamento in materia
di autonomia didattica degli atenei, adottato con il citato decreto
del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica n. 509 del 3 novembre 1999;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica e del Ministro per la funzione pubblica
5 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del
21 agosto 2004, recante equiparazioni dei diplomi di laurea (DL)
secondo il vecchio ordinamento alle nuove classi delle lauree
specialistiche (LS), ai fini della partecipazione ai concorsi
pubblici;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, riguardante modifiche al
regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
Atenei approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12 novembre 2004;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica n. 4/5 dell'8 novembre 2005 con
la quale sono state fornite indicazioni in materia di riconoscimento
dei titoli di studio di recente previsione in relazione all'accesso
nelle pubbliche amministrazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, e la conseguente
circolare del Dipartimento della funzione pubblica - U.P.P.A. - in
data 11 aprile 2005;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Vista la nota prot. n. 2/ris/05 in data 28 aprile 2005 con la
quale l'INVALSI ha adeguato la propria dotazione organica a quanto
disposto dalla citata circolare del Dipartimento della funzione
pubblica - U.P.P.A. - dell'11 aprile 2005;
Vista la deliberazione del Comitato direttivo, n. 28,
dell'INVALSI in data 16 febbraio 2006 con la quale vengono avviate le
procedure concorsuali;
Vista la nota n. 5/ris del 20 febbraio 2006 con la quale
l'INVALSI ha comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento della funzione pubblica - Ufficio U.P.P.A. -
l'intenzione di avviare le procedure concorsuali conseguentemente
all'attivazione delle procedure di mobilita' dall'esterno ai sensi
della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
Considerato che l'INVALSI non ha proprio personale in organico e
deve quindi completare la propria pianta organica attraverso
l'indizione di concorsi pubblici;
Ritenuto opportuno procedere all'indizione, tra gli altri, di un
concorso pubblico, per esami, per una unita' di dirigente
amministrativo di seconda fascia con contratto a tempo indeterminato;
Considerato che le assunzioni in servizio dei vincitori del
concorso saranno subordinate a successiva autorizzazione sottoposta
all'esame del Consiglio dei Ministri ai fini dell'adozione della
delibera autorizzatoria, previa istruttoria da parte della Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e
del Ministero dell'economia e delle finanze, e che tali
autorizzazioni potrebbero essere condizionate da criteri di
scaglionamento degli ingressi;
 
Determina
 
di emanare un bando di concorso, secondo il testo appresso
specificato, per l'assunzione a tempo indeterminato di un dirigente
amministrativo di seconda fascia per l'Ufficio servizi amministrativi
presso l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo
di istruzione e di formazione (INVALSI) con sede in Frascati.
Art. 1.
 
Numero dei posti messi a concorso
 
1. E' indetto un concorso pubblico nazionale, per esami, ad un
posto di dirigente amministrativo di seconda fascia con contratto di
lavoro a tempo indeterminato, per l'Ufficio servizi amministrativi
presso l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo
di istruzione e di formazione (INVALSI) con sede in Frascati.

                               Art. 2.
 
Candidati ammessi a partecipare
 
1. Al concorso sono ammessi a partecipare i candidati che si
trovano nelle seguenti posizioni:
a) i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni,
munito di uno dei diploma di laurea di cui al successivo art. 3,
lettera a), che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se
in possesso del diploma di specializzazione conseguito presso le
scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del
Consiglio di Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, almeno tre anni di servizio svolti
in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il
possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle
amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il
periodo di servizio e' ridotto a quattro anni;
b) i soggetti con la qualifica di dirigente in enti e strutture
pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'art. 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, munito di uno dei
titoli di studio di cui al successivo art. 3, lettera b), che abbiano
svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali;
c) i soggetti, munito di uno dei titoli di studio di cui al
successivo art. 3, lettera b), che abbiano ricoperto incarichi
dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo
non inferiore a cinque anni;
d) i cittadini italiani, muniti di idoneo titolo di studio
universitario tra quelli di cui al successivo art. 3, lettera b), che
abbiano maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni
presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in
posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali e' richiesto il
possesso del diploma di laurea;
e) i dipendenti di cui al comma 6 dell'art. 16 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 286/2004, muniti di idoneo titolo di
studio universitario tra quelli di cui al successivo art. 3, lettera
c), che abbiano maturato, con servizio continuativo per almeno cinque
anni presso l'INVALSI, l'INValSI (precedente istituto di cui
all'art. 2 del decreto legislativo n. 286/2004) e/o il CEDE
(precedente istituto di cui all'art. 1 del decreto legislativo
n. 258/1999), esperienze lavorative in posizioni funzionali per
l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea.

                               Art. 3.
 
Requisiti per l'ammissione
 
1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) per i candidati che si trovano nella posizione di cui al
precedente art. 2, lettera a), diploma di laurea in giurisprudenza,
scienze politiche, economia e commercio, scienze dell'amministrazione
ed equipollenti ovvero il titolo di studio di primo livello
denominato laurea (L) previsto dall'art. 3 del regolamento recante
norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei approvato con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 e successive modificazioni ed
appartenenti ad una delle seguenti classi: scienze economiche e della
gestione aziendale, scienze dell'amministrazione, scienze economiche,
scienze giuridiche, scienze politiche e delle relazioni
internazionali, scienze dall'amministrazione, scienze dell'economia e
della gestione aziendale;
b) per i candidati che si trovano nella posizione di cui al
precedente art. 2, lettere b), c) e d), diploma di laurea
specialistica o diploma di laurea conseguito secondo il precedente
ordinamento, rilasciato da una universita' dello Stato o da un
istituto superiore equiparato secondo quanto di seguito specificato,
o diplomi di laurea equipollenti, in giurisprudenza, scienze
politiche, economia e commercio, scienze dell'amministrazione;
c) per i candidati che si trovano nella posizione di cui al
precedente art. 2, lettere e), titolo di studio di secondo livello
denominato laurea specialistica ovvero laurea magistrale previsto
dall'art. 3 del regolamento recante norme concernenti l'autonomia
didattica degli Atenei approvato con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509, cosi' come modificato dal decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004,
n. 270 ovvero diploma di laurea conseguito secondo il vecchio
ordinamento;
d) cittadinanza italiana;
e) idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato
all'impiego. In base alla vigente normativa l'amministrazione ha
facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di
concorso;
f) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi
militari per i cittadini soggetti a tale obbligo;
g) godimento dei diritti politici;
h) non essere stato destituito, dispensato da precedente
impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non essere stato
dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito
l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidita' non sanabile, ai sensi dell'art. 127, primo comma,
lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ovvero di non
essere stato licenziato in applicazione delle normative di cui ai
C.C.N.L. e di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base
a sentenza passata in giudicato (la dichiarazione va resa anche in
assenza di rapporti di pubblico impiego);
i) eta' non inferiore agli anni diciotto.
2. Tutti i requisiti sopra specificati devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine stabilito per l'invio delle domande
di partecipazione al concorso.
3. L'ammissione al concorso avviene con riserva di accertamento
del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati.
4. L'amministrazione puo' disporre in ogni momento, con
provvedimento motivato del Direttore amministrativo, l'esclusione dal
concorso per difetto dei requisiti prescritti.

                               Art. 4.
 
Presentazione delle domande. Termini e modalita'
 
1. La domanda di ammissione al concorso, redatta, possibilmente
dattiloscritta, secondo lo schema di cui all'allegato A e indirizzate
all'INVALSI - Concorso dirigente amministrativo - via Borromini n. 5
Villa Falconieri - 00044 Frascati (Roma) deve, a pena di esclusione,
essere inviata esclusivamente per posta, a mezzo di raccomandata, con
avviso di ricevimento, entro il termine perentorio di trenta giorni,
decorrenti da quello successivo alla data di pubblicazione del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale. A tal fine, fanno fede il timbro e la data dell'ufficio
postale accettante. Qualora il termine di scadenza indicato cada in
giorno festivo, la scadenza e' prorogata al primo giorno feriale
successivo.
2. Il personale, di cui al comma 4 dell'art. 16 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 286/2004 alla data di scadenza del
bando, puo' presentare la domanda di partecipazione al concorso
direttamente all'ufficio protocollo dell'Istituto, dalle ore 9 alle
ore 13 dei giorni lavorativi; di tale presentazione sara' rilasciata
regolare ricevuta.
3. Nella domanda di ammissione, regolarmente sottoscritta con
firma autografa e redatta secondo il modello allegato (allegato A),
il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilita', ai
sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni:
1) cognome e nome (le donne coniugate devono indicare il
cognome da nubile);
2) luogo, data di nascita e codice fiscale;
3) di essere cittadino italiano;
4) residenza ed esatto indirizzo al quale si richiede che venga
trasmessa ogni comunicazione, corredato dal recapito telefonico e
dall'indicazione del codice di avviamento postale, con l'impegno di
dare tempestiva notizia di ogni variazione intervenuta;
5) titolo di studio posseduto, con l'indicazione
dell'Universita' dello Stato o dell'Istituto superiore equiparato che
lo ha rilasciato e dell'anno accademico in cui e' stato conseguito,
nonche' della votazione riportata;
6) la posizione posseduta tra quelle previste per l'ammissione
al concorso di cui al precedente art. 2;
7) godimento dei diritti politici;
8) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i
motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
9) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali
condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia,
indulto, condono, perdono giudiziale ovvero applicazione della pena
su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p.) e/o gli eventuali
procedimenti penali pendenti a proprio carico in Italia o all'estero;
10) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (se
applicabile);
11) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente, insufficiente
rendimento ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un
impiego statale ovvero di non essere stato licenziato in applicazione
delle normative sanzionatorie di cui ai relativi C.C.N.L. e di non
essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza
passata in giudicato (la dichiarazione va resa anche in assenza di
rapporti di pubblico impiego);
12) di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato
nell'impiego al quale il concorso si riferisce;
13) il possesso di eventuali titoli di riserva, di precedenza e
preferenza ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche e
integrazioni. I suddetti titoli devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso. I titoli non espressamente dichiarati
nella domanda di partecipazione al concorso non saranno presi in
considerazione in sede di formazione della graduatoria;
14) la lingua straniera, da scegliere tra inglese, francese,
tedesco o spagnolo, la cui conoscenza verra' accertata nel corso
della prova orale;
15) di essere disponibile a prestare la propria attivita'
presso la sede dell'Istituto.
Ai sensi del predetto decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte dai candidati hanno
valore di autocertificazione. L'INVALSI potra' effettuare idonei
controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni
sostitutive. Nel caso di falsita' in atti e di dichiarazioni mendaci,
oltre all'esclusione dal concorso, troveranno applicazione le
sanzioni penali di cui all'art. 76 del sopra citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000.
4. Ai fini della verifica dei requisiti previsti per la
partecipazione al concorso di cui alla precedente art. 2 il candidato
dovra', altresi', dichiarare in quale posizione si trovi tra quelle
elencate con le lettere a), b), c), d), ed e) nel suddetto articolo
ed inoltre:
se si trova nella posizione di cui alla lettera a) dovra'
dichiarare:
l'amministrazione di appartenenza, la qualifica attualmente
rivestita e la sua decorrenza, nonche' l'attuale sede di servizio;
l'eventuale possesso del diploma di specializzazione;
se reclutato in un'amministrazione statale a seguito di
corso-concorso;
gli estremi dei provvedimenti relativi alla concessione di
periodi di aspettativa, la durata dei periodi stessi nonche' ogni
altro provvedimento interruttivo del computo dell'effettivo servizio.
Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
se si trova nella posizione di cui alla lettera b) dovra'
dichiarare:
l'ente o struttura pubblica di appartenenza, la qualifica
attualmente rivestita e la sua decorrenza, nonche' l'attuale sede di
servizio;
gli estremi dei provvedimenti relativi alla concessione di
periodi di aspettativa, la durata dei periodi stessi nonche' ogni
altro provvedimento interruttivo del computo dell'effettivo servizio.
Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
se si trova nella posizione di cui alla lettera c) dovra'
dichiarare:
l'amministrazione e l'ufficio presso i quali ha ricoperto
incarichi dirigenziali od equiparati nonche' il periodo di servizio
prestato con le suddette funzioni;
gli estremi dei provvedimenti relativi alla concessione di
periodi di aspettativa, la durata dei periodi stessi nonche' ogni
altro provvedimento interruttivo del computo dell'effettivo servizio.
Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
se si trova nella posizione di cui alla lettera d):
dovra' dichiarare ed altresi' certificare, allegando idonea
documentazione in originale o in copia autenticata oppure in copia
corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai
sensi degli articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000 sottoscritta e presentata unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identita' del
sottoscrittore, da rendersi secondo lo schema di cui all'allegato C,
l'ente o l'organismo internazionale presso il quale ha maturato
esperienze lavorative, indicando il periodo di servizio prestato
nonche' la posizione funzionale nella quale ha svolto il predetto
servizio;
se si trova nella posizione di cui alla lettera e) dovra'
dichiarare:
la qualifica rivestita e la sua decorrenza;
gli estremi dei provvedimenti relativi alla concessione di
periodi di aspettativa, la durata dei periodi stessi nonche' ogni
altro provvedimento interruttivo del computo dell'effettivo servizio.
Tale dichiarazione va resa anche se negativa.
5. Non si tiene conto delle domande incomplete. In particolare,
la mancata dichiarazione anche di una sola delle dichiarazioni di cui
al presente articolo ovvero la generica dichiarazione del possesso di
una delle posizioni di cui all'art. 2, lettera b), comportera'
l'esclusione dalla procedura concorsuale.
6. Comportera' altresi' l'esclusione dal concorso l'invio della
domanda oltre il termine previsto al precedente comma 1.
7. I candidati riconosciuti portatori di handicap ai sensi della
legge 5 febbraio 1992, n. 104 devono fare esplicita richiesta nella
domanda di partecipazione, in relazione al proprio handicap, riguardo
l'ausilio necessario, nonche' l'eventuale necessita' di tempi
aggiuntivi per l'espletamento delle prove concorsuali. A tal fine la
domanda di partecipazione deve essere corredata, giusta circolare
n. 6 del 24 luglio 1999, prot. n. 42304/1999, del Dipartimento della
funzione pubblica, da una certificazione rilasciata da apposita
struttura sanitaria che specifichi gli elementi essenziali in ordine
ai benefici di cui sopra, al fine di consentire all'amministrazione
di predisporre in tempo utile i mezzi e gli strumenti atti a
garantire un regolare svolgimento delle predette prove.
8. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di
irreperibilita' del destinatario e di dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte
del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione di
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa.
9. I dati personali dichiarati dai candidati nella domanda di
partecipazione al concorso saranno trattati esclusivamente per le
finalita' inerenti alla presente procedura concorsuale ai sensi del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
10. L'INVALSI potra' disporre in ogni momento, con provvedimento
motivato, l'esclusione dalla procedura concorsuale dei candidati in
difetto dei requisiti prescritti.
11. Eventuali informazioni possono essere chieste all'Ufficio
concorsi dell'INVALSI - via Borromini 5 - Frascati, Roma tutti i
giorni dalle ore 9,30 alle ore 12,30, ovvero sul sito dello stesso:
www.invalsi.it>

                               Art. 5.
 
Commissioni esaminatrici
 
1. Con successiva determinazione del Direttore generale, in
armonia con quanto disposto dall'art. 35, lettera e) del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sara' nominata la Commissione
esaminatrice, garantendo il rispetto delle situazioni di
incompatibilita' previste dalla normativa vigente, che sara' cosi'
formata: da un consigliere di Stato o da un magistrato o
professionista iscritto ad ordine professionale o da un dirigente
generale od equiparato o da un professore ordinario, con funzioni di
presidente, e da due esperti di provata competenza nelle materie
oggetto del concorso scelti tra funzionari delle amministrazioni
pubbliche, docenti, iscritti ad ordini professionali o esperti
estranei alla medesima; le funzioni di segretario saranno svolte da
un funzionario appartenente al profilo di funzionario di
amministrazione.
2. La Commissione esaminatrice puo' essere integrata da uno o
piu' componenti esperti nelle lingue straniere oggetto del concorso e
da uno o piu' esperti di informatica.

                               Art. 6.
 
Prove di esame
 
1. Le prove di esame consistono in due prove scritte ed in una
prova orale. La durata di ciascuna delle prove scritte sara'
stabilita dalla Commissione esaminatrice.
2. La prima prova scritta, a contenuto teorico, vertera' sulle
seguenti materie: diritto civile, diritto amministrativo,
contabilita' di stato e degli enti pubblici, ragioneria generale ed
applicata, organizzazione aziendale, economia aziendale, analisi e
contabilita' dei costi. La Commissione esaminatrice predisporra' tre
tracce tra cui verra' sorteggiata la traccia da svolgere.
3. La seconda prova scritta, a contenuto pratico, sara' diretta
ad accertare l'attitudine del candidato alla soluzione corretta,
sotto il profilo della legittimita', della convenienza e della
efficienza ed economicita' organizzativa di questioni connesse con
l'attivita' istituzionale dell'INVALSI. La Commissione esaminatrice
predisporra' tre tracce tra cui verra' sorteggiata la traccia da
svolgere.
4. La prova orale consiste in un colloquio interdisciplinare
sulle materie oggetto delle prove scritte, nonche' sulle seguenti
materie: ordinamento degli enti pubblici di ricerca, istituzioni di
diritto comunitario, controllo di gestione nelle pubbliche
amministrazioni, ordinamento ed organizzazione dell'INVALSI e mira ad
accertare la preparazione e la professionalita' del candidato,
nonche' l'attitudine all'espletamento delle funzioni dirigenziali.
Detto colloquio comprende una prova di conoscenza della lingua
straniera scelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco o
spagnolo. In particolare il candidato dovra' effettuare la lettura e
la traduzione di un testo nella lingua prescelta.
5. Nel corso della prova orale e' accertata altresi' la
conoscenza dell'utilizzo del personal computer e dei software
applicativi piu' diffusi da realizzarsi anche mediante una verifica
pratica, nonche' la conoscenza da parte del candidato delle
problematiche e delle potenzialita' connesse all'uso degli strumenti
informatici in relazione ai processi comunicativi in rete,
all'organizzazione e gestione delle risorse ed al miglioramento
dell'efficienza degli uffici e dei servizi.
6. La Commissione esaminatrice stabilisce preventivamente i
criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali da
formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi da
attribuire alle singole prove. La predetta Commissione, prima
dell'inizio di ciascuna sessione della prova orale, determina i
quesiti da sottoporre ai singoli candidati per ciascuna delle materie
di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato con
estrazione a sorte.
7. Ciascuna prova e' valutata in centesimi. Per superare le prove
scritte ed essere ammessi al colloquio i candidati devono riportare
in ciascuna prova scritta un punteggio non inferiore a settanta
centesimi. Per superare il colloquio e' necessario conseguire un
punteggio non inferiore a settanta centesimi.
8. Al termine di ogni seduta per i colloqui orali la Commissione
forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da
ciascuno riportato nel colloquio, elenco che, sottoscritto dal
Presidente e dal segretario della Commissione, e' affisso presso la
sede ove si svolge la prova orale.
9. Il punteggio complessivo e' determinato sommando i voti
riportati in ciascuna prova scritta ed il voto riportato nella prova
orale.

                               Art. 7.
 
Svolgimento delle prove di esame
 
1. Le prove scritte hanno luogo nei giorni, ora e locali indicati
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - di
uno dei martedi' o venerdi' del mese di gennaio e febbraio 2007. Tale
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. Pertanto, i
candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dalle prove
scritte sono tenuti a presentarsi, muniti di un valido documento di
riconoscimento, nel luogo e nell'ora indicati nel predetto avviso. I
candidati che non si presenteranno a sostenere le prove scritte
verranno considerati rinunciatari.
2. Qualora, per motivi organizzativi, non sia possibile fissare
il calendario degli esami entro il termine suddetto, nella medesima
Gazzetta Ufficiale sara' comunicato l'eventuale rinvio ad altra
pubblicazione della data delle prove scritte.
3. I candidati non possono introdurre, nelle sedi delle prove,
carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di
qualunque specie; possono consultare soltanto i dizionari, nonche' i
codici ed altri testi di legge non commentati. L'uso di telefoni
cellulari e, comunque, ogni tipo di comunicazione con l'esterno
comporta l'esclusione dalla prova.
4. L'avviso per sostenere la prova orale sara' dato ai singoli
candidati, che abbiano conseguito l'ammissione alla predetta prova,
almeno venti giorni prima della data in cui devono sostenerla a mezzo
di raccomandata con avviso di ricevimento. Con il medesimo avviso
sara' data comunicazione del voto riportato dall'interessato in
ciascuna delle prove scritte.
5. La mancata partecipazione alle prove, per qualunque motivo,
comporta rinuncia di partecipazione alla procedura concorsuale.

                               Art. 8.
 
Titoli di precedenza e preferenza
 
1. I candidati che abbiano superato la prova orale, devono far
pervenire, mediante raccomandata con avviso di ricevimento
all'INVALSI, via Borromini n. 5 Villa Falconieri - 00044 Frascati
(Roma), entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello in cui gli stessi abbiano sostenuto il
colloquio, i documenti, gia' indicati nella domanda, redatti nelle
apposite forme, attestanti gli eventuali titoli che, a norma
dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio
1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni, diano diritto
a riserva e/o preferenza nella nomina. A tal fine fa fede il timbro a
data dell'ufficio postale accettante.
2. I suddetti titoli, fermo restando quanto espressamente
previsto dall'art. 1, comma 5, saranno valutati esclusivamente se
gia' dichiarati nella domanda di ammissione al concorso e purche'
risulti dai medesimi il possesso del requisito alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione della domanda di
partecipazione alla procedura concorsuale.
3. Tali documenti possono essere sostituiti, nei casi previsti
dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, da dichiarazione sostitutiva di certificazione o
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' sottoscritta e
presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento di identita' del sottoscrittore, da rendersi secondo lo
schema di cui agli allegati B e C.
4. Le categorie di cittadini che hanno diritto a preferenza a
parita' di merito sono quelle indicate nell'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 487/1997.
5. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla maggiore eta'.

                               Art. 9.
 
Formazione, approvazione e pubblicita' delle graduatorie
 
1. La commissione esaminatrice formera' la graduatoria di merito
secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo riportato da
ciascun candidato, con l'osservanza, a parita' di merito, delle
preferenze previste dall'art. 8 del presente bando.
2. Il comitato direttivo dell'Istituto, con propria
deliberazione, riconosciuta la regolarita' del procedimento,
approvera' le graduatorie di merito e dichiarera' i vincitori sotto
condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione
all'impiego.
3. La graduatoria di merito sara' affissa all'albo dell'Istituto.
Di tale affissione verra' data notizia mediante avviso inserito nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami». Tale graduatoria avra' validita' di due anni
dalla data della sua pubblicazione.
4. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrera' il
termine di quindici giorni per presentare reclamo scritto
all'amministrazione per eventuali errori od omissioni e dalla
medesima data decorrera' altresi' il termine di sessanta giorni per
le eventuali impugnative.

                              Art. 10.
 
Presentazione dei documenti da parte dei vincitori
 
1. Il candidato dichiarato vincitore del concorso, per il quale
verra' disposta l'assunzione in servizio, prima di procedere alla
stipulazione del contratto individuale di lavoro ai fini
dell'assunzione stessa, dovra' presentare o far pervenire a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento all'INVALSI - Ufficio del
personale - via Borromini n. 5 Villa Falconieri - 00044 Frascati
(Roma), entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla
data di ricevimento dell'apposita comunicazione, un certificato
medico, rilasciato dall'Azienda sanitaria locale competente nel
territorio o un medico militare in servizio permanente effettivo, dal
quale risulti che il candidato e' fisicamente idoneo all'impiego.
Qualora il candidato sia affetto da una qualsiasi imperfezione
fisica, il certificato medico deve farne menzione ed indicare se
l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.
2. Se il candidato e' invalido, il certificato medico deve
contenere, oltre a una esatta descrizione delle condizioni attuali,
risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che
l'invalido non ha perduto ogni capacita' lavorativa e che egli, per
la natura e il grado della sua invalidita' o mutilazione, non puo'
riuscire di danno alla salute e alla incolumita' dei compagni di
lavoro e alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico e'
compatibile con le mansioni dell'impiego cui aspira. La capacita'
lavorativa del candidato disabile e' accertata dalla commissione di
cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. L'amministrazione
ha la facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori
del concorso in base alla normativa vigente.
3. Il candidato dichiarato vincitore, nello stesso termine di
trenta giorni di cui al presente articolo, dovra' altresi' far
pervenire all'INVALSI - Ufficio del personale - via Borromini n. 5
Villa Falconieri - 00044 Frascati (Roma):
una dichiarazione, sottoscritta sotto la propria
responsabilita' ed ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante che gli stati,
fatti e qualita' personali, suscettibili di modifica, autocertificati
nella domanda di ammissione al concorso, non hanno subito variazioni.
A norma dell'art. 71 del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, l'amministrazione effettuera' idonei
controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle predette
dichiarazioni con le conseguenze di cui ai successivi articoli 75 e
76, in caso di dichiarazioni rispettivamente non veritiere o mendaci.

                              Art. 11.
 
Assunzione in servizio
 
1. Il candidato dichiarato vincitore del concorso, per il quale
verra' disposta l'assunzione in servizio che risultera' in possesso
dei prescritti requisiti ed in regola con la documentazione di cui ai
precedenti, dovra' stipulare apposito contratto individuale di
lavoro, secondo le modalita' previste dalla normativa contrattuale,
al venire meno del divieto, previsto dalla normativa vigente, di
procedere ad assunzioni a tempo indeterminato o all'atto
dell'autorizzazione all'assunzione.
2. Il vincitore, per il quale verra' disposta l'assunzione in
relazione a quanto previsto dal presente bando e dalla legislazione
vigente in materia di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni,
sara' assunto a tempo indeterminato e inquadrato nella qualifica di
dirigente amministrativo di seconda fascia nel ruolo del personale
dell'INVALSI.
4. All'atto dell'assunzione il vincitore dovra' presentare una
dichiarazione circa l'insussistenza delle situazioni di
incompatibilita' richiamate dall'art. 53 del decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni.
5. Il vincitore, assunto in servizio a tempo indeterminato, sara'
soggetto a un periodo di prova della durata di tre mesi. Durante tale
periodo gli competera' il trattamento economico previsto per il
profilo di dirigente amministrativo di seconda fascia. Il periodo di
prova sara' computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.
L'inizio del rapporto di lavoro del vincitore decorrera', ad ogni
effetto, dal giorno di inizio dell'effettivo servizio come da
contratto. In ogni caso non puo' essere attivato alcun comando o
distacco o trasferimento per un periodo minimo di tre anni, salvo che
l'amministrazione non lo disponga per esigenze di servizio.
6. Nel caso in cui il vincitore assunto in prova non si presenti
in servizio senza giustificato motivo, l'INVALSI comunichera' al
medesimo che non procedera' alla stipulazione del contratto ovvero
provvedera' alla risoluzione del contratto stesso.

                              Art. 12.
 
Accesso agli atti del concorso
 
1. L'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali
e' escluso fino alla conclusione dell'iter procedurale curato dalla
Commissione esaminatrice, salvo la sola documentazione inerente
l'eventuale esclusione dal concorso.

                              Art. 13.
 
Trattamento dei dati sensibili
 
1. Ai sensi dell'art. 13, primo comma, del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, il trattamento dei dati contenuti nelle
domande di concorso e' finalizzato unicamente alla gestione della
procedura concorsuale e lo stesso avverra' con utilizzo di procedure
informatiche e di archiviazione cartacea dei relativi atti.
2. Il conferimento dei predetti dati e' obbligatorio al fine
della valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso, pena
l'esclusione dalla procedura concorsuale.
3. I candidati, inoltre, godono dei diritti di cui all'art. 7 del
suddetto decreto legislativo n. 196/2003, tra i quali figura il
diritto d'accesso ai dati che li riguardino ed il diritto di
rettificare, aggiornare, cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche', il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

                              Art. 14.
 
Norme di salvaguardia
 
1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente
bando si rinvia, in quanto applicabile, alla normativa vigente in
materia di accesso al pubblico impiego ed, in particolare, alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni ed integrazioni, al decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed
integrazioni ed al decreto del Presidente della Repubblica
24 settembre 2004, n. 272, Regolamento di disciplina in materia di
accesso alla qualifica di dirigente ai sensi dell'art. 28, comma 5,
del decreto legislativo n. 165/2001.
2. La presente deliberazione sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami».
3. Avverso il presente bando di concorso e' proponibile ricorso
straordinario al Capo dello Stato in via amministrativa entro
centoventi giorni dalla data di pubblicazione o ricorso
giurisdizionale al competente Tribunale amministrativo regionale
entro sessanta giorni dalla stessa data.
Frascati, 4 ottobre 2006
Il direttore generale: Garozzo

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