Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto
MINISTERO DELLE FINANZE
Concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di un contingente
di diciassette unita' di personale da inquadrare, in prova, nell'area
funzionale C, posizione economica C1, profilo professionale di
"Consigliere" (ex settima qualifica funzionale), per far fronte alle
esigenze di servizio degli organi dell'amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato.
Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.
Fonte: | Gazzetta ufficiale n.66 del 21/8/2001 |
Ente: | MINISTERO DELLE FINANZE |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 001E6698 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 17 |
Scadenza: | 20/9/2001 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE GENERALE
dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente
la realizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il
regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici
impieghi, in quanto applicabile secondo il disposto dell'art. 45,
comma 11, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente "Azioni
positive per la realizzazione delle parita' uomo-donna nel lavoro"
come anche previsto dall'art. 61 del decreto legislativo n. 29 del
1993;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore
dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174, con cui e' stato adottato il regolamento
recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni
pubbliche;
Vista la legge 8 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992,
n. 352, recante il regolamento per la disciplina delle modalita' di
esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, nonche' il decreto
legislativo 11 maggio 1998, n. 135, in materia di tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e successive modificazioni;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili, entrata in vigore dal 18 gennaio 2000, che,
all'art. 3, prevede che i datori di lavoro pubblici e privati sono
tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori disabili nella misura
del 7% dei lavoratori occupati;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, e la legge
24 dicembre 1986, n. 958, modificata dall'art. 3, comma 65, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernenti le percentuali di riserva
da attribuire agli ex militari delle tre Forze armate;
Visto il decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468,
concernente la revisione della disciplina sui lavori socialmente
utili, a norma dell'art. 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed
enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernente
nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di
lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle
controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in
attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, concernente modifiche ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997,
n. 127;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, concernente
ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 80;
Vista la circolare n. 69 del 6 agosto 1998 del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento
della ragioneria generale dello Stato, concernente l'individuazione
degli atti soggetti alla verifica di legalita' degli uffici centrali
del bilancio e delle ragionerie provinciali dello Stato;
Vista la circolare del Ministero delle finanze n. 83104/1999 del
17 maggio 1999, concernente il versamento dell'imposta di bollo da
parte dei vincitori dei concorsi pubblici;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, istitutivo
dell'ente tabacchi italiani per lo svolgimento delle attivita'
produttive e commerciali gia' riservate o comunque attribuite
all'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato:
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2000,
n. 115, recante norme per la riorganizzazione dell'amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato;
Visto il decreto direttoriale 19 giugno 2000, n. 00/5961, con il
quale sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale non
generale dell'amministrazione medesima e sono state definite le
relative attribuzioni di servizio;
Visto il decreto direttoriale 2 aprile 2001, n. 00/2259, con il
quale sono state apportate modificazioni ed integrazioni al citato
decreto n. 00/5961 del 19 giugno 2000;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
aziende ed amministrazioni autonome dello Stato, sottoscritto in data
5 aprile 1996, nonche' quello sottoscritto in data 4 settembre 1996;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
sopra menzionato sottoscritto in data 24 maggio 2000, per il
quadriennio normativo 1998-2001 ed il biennio economico 1998-1999;
Visto in particolare l'art. 18 del suddetto contratto collettivo
nazionale di lavoro 1998-2001 circa la formazione per lo sviluppo
professionale dei dipendenti;
Visto l'art. 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e
successive modificazioni, contenente misure per la stabilizzazione
della finanza pubblica, che consente l'assunzione di personale nelle
singole amministrazioni, nel numero deliberato semestralmente dal
Consiglio dei Ministri;
Vista la circolare n. 2/2000 in data 10 febbraio 2000 della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale vengono impartite
direttive in ordine all'applicazione dell'art. 39 della suddetta
legge n. 449/1997;
Vista la nota n. 00/61056 del 29 febbraio 2000, con la quale
l'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nel richiedere alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica - l'autorizzazione ad assumere trentaquattro unita', ha
trasmesso il documento di programmazione triennale del fabbisogno di
personale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie generale
- n. 226 del 27 settembre 2000, con il quale l'amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato e' stata autorizzata ad avviare le
procedure concorsuali per il reclutamento di personale da inquadrare
nell'area funzionale "C", posizioni economiche C1 e C2;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2000);
Visto, in particolare, l'art. 20 della citata legge n. 488/1999,
il quale, tra l'altro, stabilisce che il Consiglio dei Ministri
definisce, entro il primo semestre di ciascun anno, la percentuale
del personale da assumere con contratto di lavoro a tempo parziale,
che, comunque, non puo' essere inferiore al 50% delle assunzioni
utorizzate;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001);
Visto il decreto 20 settembre 2000 n. 00/62472 del Ministro delle
finanze emanato di concerto con il Ministro della funzione pubblica,
con il quale sono state individuate le attivita' lavorative non
consentite ai dipendenti dell'amministrazione dei monopoli di Stato
con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa
non superiore al 50% di quella a tempo pieno;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Ravvisata la necessita' di procedere all'indizione del concorso
pubblico, per esami, per il reclutamento di un contingente di
personale, fissato nel numero di diciassette unita', da inquadrare in
prova nell'area funzionale C, posizione economica C1, profilo
professionale di "Consigliere" (ex settima qualifica funzionale), per
fare fronte alle esigenze di alcuni organi dell'amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato;
Considerato che le assunzioni in servizio dei vincitori del
concorso saranno subordinate alle autorizzazioni concesse, con
appositi decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro della funzione pubblica e del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e che tali autorizzazioni
potranno essere condizionate da criteri di scaglionamento degli
ingressi e dal ricorso a contratti di lavoro a tempo parziale in
numero non inferiore alla percentuale prevista al momento
dell'assunzione per tale tipologia di rapporto;
Considerato, infine, che i vincitori del concorso potranno
frequentare apposito corso teorico-pratico finalizzato alle attivita'
da svolgere, sulla base di programmi definiti dall'amministrazione;
Decreta:
Art. 1.
Numero dei posti messi a concorso
E' indetto un concorso pubblico, per esami, per il reclutamento
di un contingente di diciassette unita' di personale da inquadrare,
in prova, nell'area funzionale C, posizione economica C1, profilo
professionale di "Consigliere" (ex settima qualifica funzionale) per
far fronte alle esigenze di servizio degli organi
dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato situati nelle
sottoindicate regioni.
Le assunzioni in servizio dei vincitori del concorso saranno
subordinate alle autorizzazioni concesse, con appositi decreti del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della funzione
pubblica e del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e potranno essere condizionate da criteri di
scaglionamento degli ingressi e dal ricorso a contratti di lavoro a
tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta
per cento di quella a tempo pieno, in numero non inferiore alla
percentuale prevista al momento dell'assunzione per tale tipologia di
rapporto.
La sede di servizio sara' assegnata, in via prioritaria, tenendo
conto dell'ordine di graduatoria e delle preferenze espresse in
merito alla regione di destinazione ed alla tipologia del rapporto di
lavoro:
numero delle unità da destinare
Regione di destinazione a tempo pieno a tempo parziale
-- -- --
Piemonte 1 2
Emilia-Romagna 1 1
Lombardia 3 2
Sardegna - 1
Liguria 1 1
Trentino-Alto Adige, Veneto,
Friuli-Venezia Giulia 2 2
-- --
Totali . . . 8 9
L'eventuale trasferimento dei vincitori presso altra sede potra'
avvenire ove consentito dalle esigenze di servizio dell'organo di
prima assegnazione e, comunque, non prima di cinque anni dalla data
di assunzione.
I lavoratori disabili disoccupati iscritti nell'elenco di cui
all'art. 8, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, hanno diritto
alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e
fino al 50% dei posti messi a concorso. I disabili che abbiano
conseguito l'idoneita' nel concorso possono essere assunti, ai fini
dell'adempimento dell'obbligo della quota del 7% dei lavoratori
occupati di cui all'art. 3 della citata legge n. 68/1999, anche se
non versino in stato di disoccupazione e oltre il limite dei posti ad
essi riservati nel concorso.
Al fine di consentire ai predetti soggetti disabili di concorrere
in effettive condizioni di parita' con gli altri candidati ammessi al
concorso in questione, l'amministrazione, preso atto delle domande di
partecipazione che perverranno da parte degli stessi, predisporra'
speciali modalita' di svolgimento delle prove di esame.
Il 20% dei posti e' riservato, ai sensi dell'art. 3, comma 65,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ai militari in ferma di leva
prolungata ed ai volontari specializzati delle tre Forze armate,
congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contratte.
Gli aspiranti di cui ai precedenti commi devono essere in
possesso del prescritto titolo di studio di cui al successivo art. 2,
lettera c), del presente bando.
Qualora tra i candidati che supereranno le prove ve ne siano
alcuni che appartengono a piu' categorie che danno titolo a
differenti riserve di posti, si terra' conto prima del titolo che da'
diritto ad una maggiore riserva, nell'ordine di cui all'art. 5, terzo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, e successive modificazioni ed integrazioni.
I posti riservati che non dovessero essere coperti per mancanza
di aventi titolo saranno conferiti ai concorrenti che abbiano
superato le prove secondo l'ordine di graduatoria.
Coloro che intendano avvalersi di una delle suddette riserve
ovvero che abbiano titoli di preferenza e/o precedenza dovranno farne
espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso,
pena l'esclusione dal relativo beneficio.
Art. 2.
Requisiti per l'ammissione
Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e
commercio o in scienze politiche o in scienze economiche o altro
diploma di laurea equipollente; gli estremi del provvedimento di
equipollenza dovranno essere dichiarati dal candidato nell'istanza di
partecipazione al concorso; ai predetti titoli di studio devono
ritenersi equivalenti, sulla base del nuovo ordinamento degli studi e
dei corsi universitari, i corrispondenti titoli di studio di primo
livello denominati laurea (L) previsti dall'art. 3 del regolamento
adottato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
d) idoneita' fisica all'impiego;
e) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari;
Non possono essere ammessi al concorso coloro che:
siano esclusi dall'elettorato politico attivo;
siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una
pubblica amministrazione, per persistente insufficiente rendimento
ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi
dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3.
I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.
Per difetto di uno o piu' requisiti, l'amministrazione puo'
disporre, in qualsiasi momento, l'esclusione dal concorso con
provvedimento motivato. Di tale esclusione verra' data comunicazione
all'interessato.
Art. 3.
Presentazione della domanda - Termini e modalita'
Il candidato dovra' produrre apposita domanda di ammissione al
concorso redatta su carta semplice, secondo lo schema esemplificativo
allegato al presente bando (allegato A); e' consentita la
compilazione di fotocopia dello stesso schema, purche' chiaramente
leggibile.
La domanda dovra' essere indirizzata all'amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, direzione generale, direzione centrale per gli
affari generali ed il personale - divisione stato giuridico del
personale - Piazza Mastai n. 11 - 00153 Roma, e presentata
direttamente alla predetta direzione generale o a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo,
entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella
suddetta domanda di ammissione hanno altresi' valore di
autocertificazione; nel caso di falsita' in atti e dichiarazioni
mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del
precitato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
La data di presentazione delle domande e' stabilita:
in caso di presentazione diretta, dal timbro a data apposto
sulla domanda dal personale dell'amministrazione addetto al
ricevimento;
in caso di spedizione per raccomandata con avviso di
ricevimento, dal timbro a data apposto dall'ufficio postale
accettante.
Non si terra' conto delle domande presentate o spedite a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento dopo la scadenza del termine
stabilito dal secondo comma del presente articolo.
Non si terra' conto, altresi', delle domande che non siano
firmate e che non contengano tutte le indicazioni di cui al presente
decreto circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso
e riportate nello schema esemplificativo (allegato A).
Il termine per la presentazione delle domande, ove cada in giorno
festivo, sara' prorogato di diritto al giorno successivo non festivo.
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, sotto la propria
responsabilita', ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:
a) le proprie generalita' (le donne coniugate devono indicare,
nell'ordine, il cognome da nubile, il cognome da coniugata e il
nome);
b) la data ed il luogo di nascita e la residenza;
c) di essere in possesso della cittadinanza italiana. Sono
equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla
Repubblica;
d) il luogo nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonche' i
procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico, precisando,
in caso affermativo, gli estremi del provvedimento di condanna o di
applicazione dell'amnistia o del perdono ed il titolo del reato; la
dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
f) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione
dell'universita' che lo ha rilasciato e dell'anno accademico in cui
e' stato conseguito, nonche' gli estremi del provvedimento di
equipollenza con uno dei titoli di studio richiesti qualora il
diploma di laurea non sia uno di quelli espressamente previsti;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di
pubblico impiego;
i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego
statale ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del testo unico
n. 3 del 1957, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile;
j) il candidato disabile e/o portatore di qualsiasi tipo di
handicap dovra' corredare la domanda di partecipazione al concorso
con una certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria che
ne specifichi gli elementi essenziali al fine di consentire
all'amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti
atti a garantire una regolare partecipazione al concorso, ai sensi
dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dell'art. 16,
comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68;
k) l'eventuale riserva per la quale concorrono, tra quelle
indicate nell'art. 1, del presente bando e gli eventuali titoli di
preferenza posseduti da far valere, a parita' di punteggio, nella
formazione della graduatoria di merito, cosi' come previsto
dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del
1994, successivamente modificato e integrato dai decreti legislativi
1o dicembre 1997, n. 468 e 31 marzo 1998, n. 80; in caso di mancata
dichiarazione in tal senso non vi sara' ammissione al beneficio;
l) di essere disposti, in caso di assunzione, a raggiungere la
sede di servizio che gli sara' assegnata;
m) l'indirizzo, compreso il numero di codice di avviamento
postale, con l'eventuale numero telefonico, presso il quale si
desidera siano indirizzate le comunicazioni relative al concorso con
l'impegno di farne conoscere le successive variazioni.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
mancata ricezione delle domande, dipendente da inesatta indicazione
del recapito da parte del candidato ne' per eventuali disguidi
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore, ne' per mancata restituzione dell'avviso
di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.
Il candidato deve, altresi', dichiarare di essere a conoscenza:
delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi
di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci;
che le assunzioni in servizio dei vincitori del concorso
saranno subordinate alle autorizzazioni concesse, con appositi
decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
della funzione pubblica e del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e che le stesse potranno essere
condizionate da criteri di scaglionamento degli ingressi e dal
ricorso a contratti di lavoro a tempo parziale con prestazione
lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo
pieno, in numero non inferiore alla percentuale prevista al momento
dell'assunzione per tale tipologia di rapporto.
L'aspirante, infine, dovra' esprimere il consenso al trattamento
dei dati personali per le finalita' e con le modalita' di cui alla
legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Art. 4.
Commissione esaminatrice
Con successivo provvedimento amministrativo sara' nominata la
commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni.
Almeno un terzo dei posti di componente della predetta
commisione sara' riservato alle donne, ai sensi dell'art. 61, lettera
a), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
Art. 5.
Programma e diario delle prove d'esame
Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in un colloquio,
comprendente l'accertamento della conoscenza dell'uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse e
della lingua inglese, come dal programma, allegato B al presente
bando.
Nel caso in cui dovesse pervenire un numero di domande molto
elevato, le prove di esame potranno essere precedute da una prova
preselettiva, che consistera' in una serie di domande a risposta
multipla su argomenti di cultura generale nonche' sulle stesse
materie oggetto delle prove scritte.
Per l'espletamento della prova preselettiva l'amministrazione
potra' avvalersi di aziende specializzate in selezione di personale.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale
"Concorsi ed esami" - del primo martedi' o venerdi' successivo al
novantesimo giorno di pubblicazione del presente bando, verra' dato
avviso della o delle sedi e della data di svolgimento della eventuale
prova preselettiva o delle prove scritte.
I candidati ammessi alle prove scritte in virtu' del superamento
dell'eventuale prova preselettiva saranno avvertiti dei giorni in cui
dovranno sostenere le prove stesse mediante apposito avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale "Concorsi ed
esami" - del giorno indicato nell'avviso di cui al comma precedente.
Tali comunicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti
e, pertanto, i candidati che non avranno ricevuto alcuna tempestiva
comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi,
senza alcun altro preavviso, all'indirizzo, nei giorni e nell'ora
indicati nella predetta Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
L'assenza dalle suddette prove comporta l'esclusione dal
concorso, qualunque ne sia la causa.
Per aver accesso all'aula degli esami i candidati ammessi a
sostenere le prove dovranno esibire un idoneo documento di
riconoscimento, in corso di validita'.
Per l'espletamento dell'eventuale prova preselettiva e delle
prove scritte i concorrenti non potranno portare con se libri,
periodici, giornali quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun tipo
ne' potranno portare borse o simili, capaci di contenere
pubblicazioni del genere, che dovranno in ogni caso essere consegnati
prima dell'inizio delle prove al personale di sorveglianza, il quale
provvedera' a restituirle al termine delle stesse, senza, peraltro,
assumere alcuna responsabilita'.
I candidati potranno consultare soltanto i dizionari ed i testi
di legge non commentati ed autorizzati dalla commissione
esaminatrice.
Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno
comunicare tra loro in alcun modo, pena l'immediata espulsione
dall'aula degli esami.
Il colloquio avra' luogo a Roma e si svolgera' in un aula idonea
ad assicurare la partecipazione del pubblico.
Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato in
ciascuna prova scritta una votazione di almeno ventuno trentesimi.
I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti
giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa. Ai
medesimi sara' contemporaneamente comunicato il voto riportato in
ciascuna prova scritta.
Il suddetto colloquio si intendera' superato se i candidati
avranno ottenuto la votazione di almeno ventuno trentesimi.
La votazione complessiva sara' data dalla somma della media dei
voti ottenuti nelle prove scritte e della votazione conseguita nel
colloquio.
Art. 6.
Titoli di precedenza e/o preferenza, formazione approvazione e
pubblicazione della graduatoria di merito
Ai fini della formazione della graduatoria finale, per i
candidati che abbiano superato il colloquio con esito positivo,
l'amministrazione provvedera' d'ufficio, ai sensi dell'art. 43 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, a
verificare il possesso dei requisiti dichiarati dai candidati nella
domanda di partecipazione al concorso, connessi alle precedenze e/o
preferenze indicate dagli stessi.
La graduatoria di merito, formulata dalla relativa commissione
esaminatrice secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione
complessiva, di cui all'art. 5 del presente bando, conseguita da
ciascun candidato, sara' successivamente riformulata tenendo conto
dei titoli di precedenza e/o preferenza previsti dall'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
integrato dal decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, nonche'
dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, tenendo presente che se, a
conclusione delle operazioni di valutazione dei citati titoli
preferenziali, due o piu' candidati si classificheranno nella stessa
posizione, sara' preferito il candidato piu' giovane di eta', ai
sensi dell'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191.
Saranno dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego,
nel limite dei posti conferibili, i candidati utilmente collocati in
graduatoria, ferme restando le riserve di cui all'art. 1 del presente
bando di concorso.
La graduatoria di merito sara' approvata con apposito decreto
direttoriale e successivamente pubblicata nel bollettino ufficiale,
parte seconda, dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale "Concorsi ed
esami".
Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrera' il termine
di quindici giorni per presentare reclamo scritto all'amministrazione
per eventuali errori od omissioni; la stessa, esaminati i reclami,
potra' rettificare la graduatoria anche d'ufficio. Delle decisioni
assunte sara' data comunicazione agli interessati ed ai
controinteressati mediante diretta comunicazione.
Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrera' altresi'
il termine per eventuali impugnative.
La graduatoria, a termini dell'art. 15, comma 7, del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato
dall'art. 20, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, rimarra'
efficace per ventiquattro mesi, a decorrere dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale "Concorsi
ed esami - dell'avviso di avvenuta pubblicazione della graduatoria
stessa nel bollettino ufficiale - parte seconda -
dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per eventuali
coperture di posti per i quali il concorso e' stato bandito o che
successivamente ed entro tale periodo dovessero rendersi disponibili
anche in relazione a successive esigenze di servizio, e
subordinatamente a quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del presente
bando.
Non si dara' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.
I candidati dichiarati vincitori del concorso, per i quali verra'
disposta l'assunzione in servizio, prima di procedere alla
stipulazione del contratto individuale di lavoro ai fini
dell'assunzione stessa, dovranno far pervenire all'indirizzo indicato
all'art. 3, comma 2, del presente bando, entro il termine perentorio
di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposita
comunicazione, un certificato medico, rilasciato dall'azienda
sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare in
servizio permanente effettivo, dal quale risulti che il candidato e'
fisicamente idoneo all'impiego; qualora il candidato sia affetto da
una qualsiasi imperfezione fisica, il certificato medico deve farne
menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al
servizio.
Per quanto riguarda i candidati invalidi, il certificato medico
deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni
attuali, risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che
l'invalido non ha perduto ogni capacita' lavorativa e che egli, per
la natura ed il grado della sua invalidita' o mutilazione, non puo'
riuscire di danno alla salute ed alla incolumita' dei compagni di
lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico e'
compatibile con le mansioni dell'impiego cui aspira.
La capacita' lavorativa del candidato portatore di handicap e'
accertata dalla commissione di cui all'art. 4 della legge
5 febbraio 1992, n. 104.
L'amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori del concorso.
Art. 7.
Assunzione in servizio
I concorrenti dichiarati vincitori del concorso, per i quali
verra' disposta l'assunzione in servizio in relazione a quanto
previsto dall'art. 1, comma 2, del presente bando e che risulteranno
in possesso dei prescritti requisiti ed in regola con la
documentazione di cui al precedente art. 6, dovranno stipulare
apposito contratto individuale di lavoro, secondo le modalita'
previste dalla normativa contrattuale.
I vincitori, per i quali verra' disposta l'assunzione in
relazione a quanto previsto dal piu' volte citato art. 1, comma 2,
saranno assunti a tempo indeterminato e inquadrati nell'area
funzionale C, posizione economica C1, profilo professionale di
consigliere, del ruolo del personale dell'amministrazione autonoma
dci monopoli di Stato, e potranno frequentare apposito corso
teorico-pratico di intensita' e durata definite dall'amministrazione.
I vincitori assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale, con
prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno,
non possono esercitare le attivita' lavorative contemplate dal
decreto interministeriale 20 settembre 2000, n. 00/62472, citato
nelle premesse.
I vincitori assunti in servizio a tempo indeterminato saranno
soggetti ad un periodo di prova della durata di sei mesi, con le
modalita' stabilite dall'art. 20 del contratto collettivo nazionale
di lavoro del comparto aziende ed amministrazioni autonome dello
Stato.
Il periodo di prova non puo' essere rinnovato o prorogato alla
scadenza, cosi' come stabilisce il settimo, comma del citato art. 20.
Il periodo di prova potra' coincidere con il corso
teorico-pratico di cui al presente articolo.
Art. 8.
Accesso agli atti del concorso
L'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali e'
escluso fino alla conclusione dell'iter procedurale curato dalla
commissione esaminatrice.
Art. 9.
Trattamento dati personali
Ai sensi dell'art. 10., comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso l'amministrazione utonoma dei monopoli di Stato, direzione
generale, direzione centrale per gli affari generali ed il personale
- divisione stato giuridico del personale - Piazza Mastai n. 11 -
00153 Roma, per le finalita' di gestione del concorso e saranno
trattati, anche successivamente all'eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti richiesti per la partecipazione al
concorso, pena l'esclusione dallo stesso.
Le medesime informazioni potranno essere utilizzate unicamente
per lo svolgimento del concorso, relativamente alla posizione
giuridica del candidato. Gli stessi dati potranno essere comunicati a
soggetti terzi che forniranno specifici servizi elaborativi
strumentali allo svolgimento della procedura concorsuale.
Ogni candidato gode dei diritti di cui all'art. 14 della citata
legge n. 675/1996 tra i quali figura quello di accesso ai dati che lo
riguardano, nonche' quello del diritto di rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in
termini non conformi alla legge ed il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi illegittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della
struttura indicata al comma 1.
Art. 10.
Norme di salvaguardia
Nel caso in cui, nel corso dell'iter concorsuale, sopraggiungano
nuove discipline normative o contrattuali, le stesse troveranno
immediata applicazione, restando preclusa la possibilita' per
l'amministrazione di emanare un provvedimento fmale sulla scorta
delle leggi previgenti.
Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreche'
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica
3 maggio 1957, n. 686 e successive norme di integrazione e
modificazione, nonche' nel decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per
gli adempimenti di competenza.
Roma, 2 luglio 2001
Il direttore generale
Clicca qui per leggere gli ALLEGATI
Ti stai preparando per un concorso?
Scarica l'app ufficiale di Mininterno per Android e potrai:
Esercitarti con oltre 1.000.000 di quiz per tutti i concorsiAvere tutte le banche dati ufficiali tempestivamente aggiornate
Centinaia di materie e di batterie di quiz con cui studiare
Conoscere tutti i nuovi bandi di concorso a cui puoi partecipare
Scaricala subito GRATIS!
Non hai uno smartphone Android? Esercitati online!