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ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di collaboratore
di amministrazione in prova - settimo livello professionale, area
contabile amministrativa.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.59 del 27/7/2004
Ente:ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'
Località:Roma  (RM)
Codice atto:04E04331
Sezione:Enti pubblici
Tipologia:Concorso
Numero di posti:2
Scadenza:26/8/2004
Tags:Amministrativi

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                            IL DIRETTORE
della Direzione centrale delle risorse umane
e degli affari generali
 
Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante
riordinamento del sistema degli enti pubblici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001,
n. 70, concernente il regolamento di organizzazione dell'Istituto
superiore di sanita' a norma dell'art. 9 del citato decreto
legislativo n. 419/1999;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio
1991, n. 171;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni;
Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, concernente «nuove norme
in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione
stipulato il 21 febbraio 2002;
Visto il decreto del presidente dell'Istituto 3 ottobre 2002
concernente il regolamento recante norme per il reclutamento del
personale dell'Istituto superiore di sanita' e sulle modalita' di
conferimento degli incarichi e delle borse di studio;
Visto il decreto del presidente dell'Istituto suddetto 24 gennaio
2003, concernente il regolamento recante norme per l'organizzazione
strutturale e la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti
dell'Istituto predetto;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, concernente disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2004) ed in particolare l'art. 3 della legge
medesima;
Vista la deliberazione n. 1/a, allegata la verbale n. 2, del
12 luglio 2001 del consiglio di amministrazione dell'Istituto
superiore di sanita';
Vista la deliberazione n. 2, allegata al verbale n. 30 del
29 luglio 2003 con la quale il consiglio di amministrazione del
predetto Istituto ha approvato, tra l'altro, l'indizione di un
pubblico concorso per l'assunzione, a tempo indeterminato, di due
unita' di personale con il profilo di collaboratore di
amministrazione settimo livello professionale dell'Istituto medesimo;
Vista la deliberazione n. 7, allegata al verbale n. 41 del
10 giugno 2004 con la quale il consiglio di amministrazione del
medesimo Istituto ha approvato, tra l'altro, le modalita' di
svolgimento del suddetto concorso;
Ritenuto di dare esecuzione alle predette deliberazioni del
Consiglio di amministrazione;
Visto in particolare l'art. 56, comma 2, del citato CCNL
stipulato il 21 febbraio 2002, che stabilisce che negli enti con un
numero di dipendenti in servizio nei livelli dal quarto al nono
superiore a 200 unita', il 25% della disponibilita' complessiva va
riservato nei pubblici concorsi ai dipendenti in possesso del titolo
di studio richiesto dal bando per l'accesso o appartenenti a profilo
per il quale e' previsto il titolo di studio pari o immediatamente
inferiore;
Accertata la disponibilita' di posti nel profilo di collaboratore
di amministrazione individuata nella tabella allegata al citato
decreto 24 gennaio 2003;
 
Decreta:
 
Art. 1.
1. E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per
l'assunzione, a tempo indeterminato, di due unita' di personale con
il profilo di collaboratore di amministrazione in prova - settimo
livello professionale dell'Istituto superiore di sanita' per l'area
contabile amministrativa.

                               Art. 2.
1. Al suddetto concorso possono partecipare i candidati in
possesso dei seguenti requisiti:
a) eta' non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 65 anni;
b) cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea.
Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti
alla Repubblica;
c) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo
grado (diploma di maturita);
d) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari;
e) idoneita' fisica all'impiego; l'Istituto si riserva di
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.
2. Al concorso possono partecipare, altresi', i candidati che si
trovino nella condizione di cui all art. 56, comma 1, del CCNL
21 febbraio 2002.
3. I candidati che siano cittadini di uno Stato membro
dell'Unione europea diverso da quello italiano dovranno possedere,
altresi', adeguata conoscenza della lingua italiana. Detta conoscenza
sara' accertata dalla Commissione esaminatrice tramite apposito
colloquio che precedera' le prove scritte di cui al successivo
art. 6.
4. Non possono essere ammessi ai concorsi:
a) coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo;
b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento;
c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un altro
impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da l'invalidita' insanabile;
5. I requisiti di cui al presente articolo devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione al concorso.
6. L'esclusione dal concorsi per difetto dei prescritti requisiti
potra' essere disposta in ogni momento con decreto motivato del
direttore della direzione centrale delle risorse umane e degli affari
generali.

                               Art. 3.
1. La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta
semplice, dovra' essere spedita a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, indirizzata
all'Istituto superiore di sanita' - Ufficio VI - Reclutamento del
personale e borse di studio della direzione centrale delle risorse
umane e degli affari generali, viale Regina Elena n. 299 - 00161
Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla
data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica. Tale termine, qualora venga a scadere in giorno
festivo, si intendera' protratto al primo giorno non festivo
immediatamente seguente.
2. Il timbro a data dell'ufficio postale accettante fara' fede al
fine dell'accertamento della spedizione della domanda nel termine
sopra indicato. I candidati sono tenuti a conservare la ricevuta di
spedizione per poterla esibire a richiesta dell'amministrazione.
3. Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la
causa, anche se non imputabile al candidato, importa la
inammissibilita' del candidato stesso al concorso.
4. Nella domanda di partecipazione, possibilmente dattiloscritta,
di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato A), gli
aspiranti debbono dichiarare:
1) il cognome ed il nome;
2) il luogo e la data di nascita;
3) la residenza;
4) il concorso per il quale intendano partecipare con
l'indicazione della relativa area;
5) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli altri
Stati membri dell'Unione europea, indicando quale;
6) di godere dei diritti politici, con l'indicazione del comune
nelle cui liste elettorali risultano iscritti;
7) di non aver riportato condanne penali e di non essere
destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure
di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
8) Il titolo di studio di cui sono in possesso, indicandone la
data del conseguimento e l'istituzione scolastica presso la quale il
titolo e' stato conseguito.
In caso di titolo di studio conseguito presso istituzione
scolastica estera, detto titolo sara' considerato valido se
dichiarato equipollente da un provveditore agli studi oppure se
riconosciuto automaticamente equipollente, in base agli accordi
internazionali, al titolo di studio prescritto nel presente bando,
ovvero se riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 115. In tal caso il candidato dovra' dichiarare nella
domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso della
dichiarazione di equipollenza sopraindicata oppure di rientrare nelle
condizioni di riconoscimento automatico di equipollenza, ovvero di
essere in possesso del riconoscimento ai sensi del decreto
legislativo n. 115/1992;
9) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
10) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
11) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo
per i cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea);
12) gli eventuali titoli di riserva e/o preferenza a parita' di
merito, di cui al successivo art. 9, dei quali siano in possesso;
13) indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le
eventuali comunicazioni, nonche' il relativo codice di avviamento
postale ed il numero telefonico. Il candidato ha l'obbligo di
comunicare tempestivamente all'Ufficio VI - Reclutamento del
personale e borse di studio dell'Istituto superiore di sanita' le
eventuali variazioni del proprio recapito.
5. L'eventuale portatore di handicap, ai sensi di quanto previsto
dall'art. 20, secondo comma, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
dovra' specificare l'ausilio necessario per sostenere l'esame in
relazione al proprio handicap. Ai sensi di quanto previsto
dall'art. l6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, a seconda
delle situazioni, verranno messe in atto speciali modalita' di
svolgimento delle prove d'esame, per consentire ai candidati disabili
di concorrere in effettiva condizione di parita' con gli altri
candidati.
6. La domanda di partecipazione al concorso deve essere firmata
in calce. Non sara' presa in considerazione la domanda non
sottoscritta dal candidato.
7. I candidati le cui domande di partecipazione non contengano
tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il
possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso
saranno esclusi dal concorso medesimo con decreto motivato del
direttore della direzione centrale delle risorse umane e degli affari
generali.
8. Non sara' presa in considerazione la domanda nella quale il
candidato non abbia indicato l'area per la quale il concorso e' stato
indetto.
9. Nel caso che con una domanda si chieda di partecipare a piu'
concorsi, sara' considerato valido ai fini dell'ammissione, il
concorso indicato per primo nella domanda stessa, tenuto conto del
titolo di studio posseduto.
10. L'Istituto non assume responsabilita' per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta comunicazione del recapito da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

                               Art. 4.
1. Ai sensi dell'art. 13, del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, i dati personali forniti dai candidati nelle domande di
partecipazione al concorso saranno raccolti e trattati presso
l'Istituto superiore di sanita' - Ufficio VI - Reclutamento del
personale e borse di studio per le finalita' di gestione del
procedimento concorsuale e per la formazione di eventuali ulteriori
atti allo stesso connessi, anche con l'uso di procedure
informatizzate, nei modi e limiti necessari per perseguire tali
finalita'.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini
dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena
l'esclusione del concorso.
3. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7
del decreto legislativo n. 196/2003.

                               Art. 5.
1. Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il candidato
intende presentare ai fini della valutazione di merito.
2. Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice
disporra' nel complesso, per ciascun candidato, di un punteggio non
superiore a punti 30,00.
3. Le categorie dei titoli ed i relativi punteggi massimi sono i
seguenti:
ctg. 1) partecipazione a corsi di formazione; vincite o
idoneita' a pubbliche selezioni o concorsi: fino a punti 5,00.
Punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo punti 0,50;
ctg 2) servizi ed attivita' prestati presso enti o istituzioni
pubblici di ricerca: fino a punti 18,00.
Saranno attribuiti punti 3,00 per anno o frazione di anno
superiore a sei mesi. Il punteggio sara' attribuito dopo aver sommato
tra loro i vari periodi. Se per lo stesso periodo di tempo risultano
prestati piu' servizi ed attivita', tale periodo verra' considerato
una sola volta;
ctg 3) pubblicazioni o lavori di particolare originalita' o
ringraziamenti: fino a punti 3,00.
Punteggio massimo attribuibile a ciascuna pubblicazione
punti 0,50;
ctg. 4) altri titoli culturali: fino a punti 4.00.
Punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo punti 0.50.
4. Le pubblicazioni potranno essere prodotte in originale, copia
autenticata ovvero, ai sensi degli articoli 19 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000, in semplice fotocopia
dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta' sottoscritta in presenza del dipendente
addetto o corredata da copia fotostatica, non autenticata, di un
documento di identita' del sottoscrittore. I lavori in corso di
stampa saranno presi in considerazione soltanto se accompagnati dalla
lettera di accettazione dell'editore, in originale o in copia
autenticata, o, in luogo di tale lettera, da dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' con la quale il candidato attesti
che i lavori medesimi sono stati accettati per la pubblicazione. Tale
dichiarazione dovra' indicare con esattezza il titolo del lavoro, il
nome dei relativi autori, la data di accettazione nonche' il nome
della rivista nella quale il lavoro stesso sara' pubblicato. Non
saranno presi in considerazione lavori ciclostilati, dattilografati o
manoscritti.
5. Gli altri titoli di merito dovranno essere prodotti in
originale, copia autenticata o copia dichiarata conforme
all'originale come specificato nel precedente comma 4. Il possesso di
tali titoli potra' essere dimostrato anche tramite dichiarazione
sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorieta' secondo quanto stabilito dagli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 che dovranno
essere sottoscritte dal candidato. La dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta', qualora non venga sottoscritta in presenza
del dipendente addetto, dovra' essere corredata da copia fotostatica,
ancorche' non autenticata, di un documento di identita' del
sottoscrittore.
Detta dichiarazione potra' riguardare anche l'attestazione di
conformita' all'originale della documentazione eventualmente prodotta
in fotocopia non autenticata.
6. Le dichiarazioni sostitutive di cui sopra, come anche quelle
previste nei successivi articoli del presente bando, dovranno
contenere tutti gli elementi che le rendano utilizzabili, per i
relativi fini, in luogo della documentazione che sostituiranno.
7. Le dichiarazioni mendaci o la falsita' negli atti, secondo
quanto previsto dall'art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono puniti ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia.
8. L'Istituto procedera' ad idonei controlli, anche a campione,
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
9. I titoli di cui al presente articolo prodotti in fotocopia
semplice non corredata dalla dichiarazione sostitutiva con la quale
se ne attesti la conformita' all'originale non saranno presi in
considerazione.
10. Alla domanda dovra' essere allegato, altresi', un elenco in
duplice copia dei titoli dichiarati o presentati. Detto elenco, sul
quale dovranno essere indicati gli estremi del concorso e le
generalita' del candidato, dovra' essere firmato dal candidato
medesimo. Ciascun titolo presentato o dichiarato dovra' essere
numerato progressivamente e la numerazione dovra' essere riportata
nell'elenco.
11. I documenti di cui al presente articolo non sono soggetti
all'imposta sul bollo.
12. La valutazione dei titoli sara' effettuata dopo le prove
scritte e prima che si proceda alla valutazione degli elaborati
relativi alla prove medesime. Saranno valutati i titoli dei soli
candidati risultati presenti alla prova scritta.
13. I criteri per la valutazione dei titoli saranno determinati
dalla Commissione esaminatrice nella prima seduta.
14. Il punteggio attribuito per i titoli sara' reso noto agli
interessati prima della effettuazione della prova orale di cui al
successivo art. 6.

                               Art. 6.
1. Gli esami consteranno di due prove scritte di cui una a
contenuto teorico-pratico ed una prova orale.
Prove scritte:
prima prova: elementi di ragioneria generale ed applicata
(prova teorico-pratica);
seconda prova: diritto amministrativo.
Prova orale:
elementi di ragioneria generale ed applicata;
contabilita' di Stato e degli enti pubblici;
nozioni di diritto civile;
nozione di diritto amministrativo;
nozioni di diritto sanitario con particolare riferimento ai
compiti dell'Istituto superiore di sanita';
accertamento del conoscenza delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche piu' diffuse;
nozioni di lingua inglese.
2. Nella prima seduta la commissione esaminatrice dovra'
stabilire i criteri e le modalita' di valutazione delle prove
concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine di
assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove.
3. Per la valutazione di ciascuna prova scritta la Commissione
esaminatrice disporra', per ogni candidato, di un punteggio non
superiore a punti novanta. Conseguiranno l'ammissione alla prova
orale i candidati che avranno riportato in ciascuna prova scritta un
punteggio non inferiore a punti sessantatre.
4. Per la prova orale la commissione esaminatrice disporra', per
ogni candidato, di un punteggio non superiore a punti novanta. Per
superare detta prova il candidato dovra' riportare un punteggio non
inferiore a punti sessantatre.
5. Le prove d'esame non potranno aver luogo nei giorni festivi
ne', ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di
festivita' religiose ebraiche nonche' nei giorni di festivita'
religiose valdesi.
6. Le prove d'esame avranno luogo in Roma. Nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale - del 28 settembre 2004 verra' data
comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui i candidati
dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte. Tale
comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti.
7. I candidati a cui non sia stata comunicata l'esclusione dal
concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte,
senza altro previsto, all'indirizzo, nel giorno e nell'ora indicati
nella suddetta Gazzetta Ufficiale.
8. Ai candidati ammessi alla prova orale ne sara' data
comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per tale
prova conl'indicazione dei voti riportati nelle precedenti prove.
9. La prova orale si svolgera' presso l'Istituto superiore di
sanita' o altra sede idonea, in un'aula apreta al pubblico.
10. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la
commissione esaminatrice formera' l'elenco dei candidati esaminati,
con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco sara'
affisso nella sede in cui la prova stessa avra' luogo.
11. Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere
muniti di un documento di riconoscimento, non scaduto per decorrenza
dei termini di validita'.
12. La commissione esaminatrice sara' nominata con successivo
decreto del direttore generale dell'Istituto superiore di sanita'.

                               Art. 7.
1. La votazione complessiva sara' determinata sommando il
punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti
conseguiti nelle prove scritte e il voto riportato nella prova orale.
2. In base alle votazioni complessive riportate dai candidati, la
commissione esaminatrice formera' la graduatoria di merito con
l'indicazione delle votazioni stesse.

                               Art. 8.
1. Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui
alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 al decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e al
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

                               Art. 9.
1. I candidati che abbiano superato la prova orale e che
intendano far valere i titoli di riserva e/o preferenza a parita' di
merito, previsti dalla vigente normativa, dovranno far pervenire
all'Istituto superiore di sanita', entro il termine perentorio di
giorni quindici, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui gli
stessi abbiano sostenuto la suddetta prova, i documenti attestanti il
possesso di tali titoli. I documenti dovranno attestare, altresi',
che i suddetti titoli erano posseduti fin dalla data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande.
2. La documentazione di cui al precedente comma del presente
articolo non e' richiesta per i dipendenti dell'Istituto superiore di
sanita' ne' per i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, nel
caso in cui la documentazione stessa esista agli atti del fascicolo
personale. Gli stessi dovranno comunque darne comunicazione, entro il
termine indicato nel suddetto comma, a pena di non poter beneficiare
dei titoli di riserva e/o preferenza.
3. Le riserve sono le seguenti:
a) riserva di un posto, ai sensi dell'art. 56, comma 2, del
CCNL 21 febbraio 2002, a favore dei dipendenti dell'Istituto
superiore di sanita', in possesso del titolo di studio richiesto dal
bando o appartenenti a profilo per il quale e' previsto il titolo di
studio pari o immediatamente inferiore a quello richiesto per la
partecipazione al concorso di cui al presente bando, qualora il posto
riservato non sia stato gia' assegnato nell'ambito di altra procedura
concorsuale. Il diritto a tale riserva verra' accertato d'ufficio;
b) riserva di posti a favore delle persone disabili prevista
dall'art. 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme
per il diritto al lavoro dei disabili, nei limiti previsti
dall'art. 3, comma 1 , lett. a) della legge medesima. I beneficiari
di detta riserva debbono produrre un certificato rilasciato dai
centri per l'impiego individuati dalle regioni, ai sensi dell'art. 4
del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, attestante
l'iscrizione nell'apposito elenco di cui all'art. 8 della citata
legge n. 68/1999, nonche' copia dello stato di disoccupazione
rilasciato da uno dei centri stessi;
c) riserva di posti, ai sensi dell'art. 18, comma 2, della
citata legge n. 68/1999, a favore degli orfani e dei coniugi
superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di
guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi
dell'invalidita' riportata per tali cause, nonche' dei coniugi e dei
figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra,
di servizio e di lavoro e dei profughi. I beneficiari di detta
riserva debbono produrre la stessa documentazione indicata nella
precedente lett. b);
d) riserva di posti a favore dei soggetti di cui alla legge
23 novembre 1998, n. 407, concernente le nuove norme in favore delle
vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata. I
beneficiari di detta riserva dovranno produrre un certificato
rilasciato dalla Prefettura del luogo di residenza comprovante la
condizione di invalido civile a causa di atti di terrorismo. Il
coniuge o il figlio superstite ovvero il fratello o la sorella
convivente e a carico qualora sia unico superstite, di soggetto
deceduto o reso permanentemente invalido, oltre il certificato
rilasciato dalla competente prefettura, a nome della vittima, dovra'
produrre anche un certificato rilasciato dal sindaco che attesti lo
stato di coniugio o la relazione di parentela con la vittima stessa.
e) riserva di un posto, ai sensi dell'art. 39, comma 15, del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, come modificato dall'art.
18, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001 , n. 215, a favore
dei volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di
cinque anni delle tre Forze armate, congedati senza demerito anche al
termine o durante le eventuali rafferme contratte nonche' a favore
degli ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in
ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma
contratta, qualora il posto riservato non sia stato gia' assegnato
nell'ambito di alta procedura concorsuale.
4. Le predette riserve, non potranno superare complessivamente la
meta' dei posti messi a concorso con il presente bando.
5. I candidati che abbiano diritto alla riserva di cui alla lett.
a) del precedente comma 3 avranno priorita' rispetto ai candidati con
diritto a qualsiasi altra riserva.
6. A parita' di merito, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive
modificazioni hanno la preferenza:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare. Tale titolo
potra' essere comprovato mediante copia autentica del provvedimento
di concessione o mediante idonea certificazione rilasciata dal
Ministero della difesa;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti. Tale
qualita' potra' essere comprovata mediante copia autentica del
decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di
pensione assegnata ovvero l'estratto del referto medico collegiale da
cui risulti la descrizione dell'invalidita', ovvero da una
certificazione rilasciata dalla competente Opera nazionale per gli
invalidi di guerra;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra o per atti di
terrorismo. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante copia
autentica del decreto di concessione della pensione da cui risulti la
categoria di pensione assegnata, ovvero l'estratto del referto medico
collegiale da cui risulti la descrizione dell'invalidita', ovvero da
una certificazione rilasciata dalla competente Opera nazionale per
gli invalidi di guerra o da un certificato rilasciato dalla
competente prefettura;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante la
produzione di copia autentica del provvedimento con il quale
l'Amministrazione statale o gli enti locali territoriali ed
istituzionali abbiano riconosciuto una mutilazione od infermita'
ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A annessa alla
legge 19 febbraio 1942, n. 137, e successive modificazioni, ovvero
mediante un attestato dell'I.N.A.I.L. circa la natura
dell'invalidita' e circa il grado di riduzione della capacita'
lavorativa che non deve essere inferiore ad un terzo;
5) gli orfani di guerra. Tale condizione deve risultare da una
certificazione dell'iscrizione nell'elenco generale da tenersi a cura
dei comitati provinciali dell'Opera nazionale orfani di guerra (ora
le Prefetture) o dell'autorita' consolare, nella rispettiva
giurisdizione ai sensi dell'art.8 della legge 13 marzo 1958, n. 365;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra o per atti di
terrorismo. Tale qualita' dovra' essere comprovata mediante copia
autentica del decreto di concessione della pensione da cui risulti la
categoria di pensione assegnata, ovvero con l'estratto del referto
medico collegiale da cui risulti la descrizione dell'invalidita',
ovvero da una certificazione rilasciata dalla competente Opera
nazionale per gli invalidi di guerra o dalla Prefettura competente;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante la
produzione di copia autentica del provvedimento con il quale
l'Amministrazione statale o gli enti locali territoriali ed
istituzionali abbiano riconosciuto al genitore una mutilazione od
infermita' ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A
annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e successive
modificazioni, unitamente ad una certificazione anagrafica da cui
risulti il rapporto di filiazione ovvero da una certificazione
rilasciata dall'Amministrazione dalla quale dipendeva il genitore,
ovvero mediante una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il
genitore e' deceduto per causa di lavoro unitamente ad una
certificazione anagrafica da cui risulti il rapporto di filiazione;
8) i feriti in combattimento. Tale servizio deve risultare
mediante la produzione di copia del foglio matricolare o dello stato
di servizio o da altra attestazione rilasciata dal Ministero della
difesa dalla quale risulti la circostanza;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa: il
primo titolo potra' essere comprovato mediante copia autentica del
provvedimento di concessione o idonea certificazione rilasciata dal
Ministero della difesa; il secondo con certificato di famiglia;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante copia
autentica del decreto di concessione della pensione al genitore da
cui risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero mediante
l'estratto del referto medico collegiale da cui risulti la
descrizione dell'invalidita', ovvero da una certificazione rilasciata
dalla competente Opera nazionale per gli invalidi di guerra
unitamente ad una certificazione anagrafica attestante il rapporto di
filiazione, ovvero da una certificazione rilasciata a nome del
candidato dalla direzione generale delle pensioni di guerra;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra o
per atti di terrorismo. Tale qualita' potra' essere comprovata
mediante copia autentica del decreto di concessione della pensione al
genitore da cui risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero
mediante l'estratto del referto medico collegiale da cui risulti la
descrizione dell'invalidita', ovvero da una certificazione rilasciata
dalla competente Opera nazionale per gli invalidi di guerra
unitamente ad una certificazione anagrafica attestante il rapporto di
filiazione, ovvero da una certificazione rilasciata a nome del
candidato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra o da un
certificato rilasciato dalla competente prefettura;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato. Tale qualita' potra' essere comprovata
mediante la produzione di copia autentica del provvedimento con il
quale l'amministrazione statale o gli enti locali territoriali ed
istituzionali abbiano riconosciuto al genitore una mutilazione od
infermita' ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A
annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e successive
modificazioni, unitamente ad una certificazione anagrafica da cui
risulti il rapporto di filiazione ovvero da una certificazione
rilasciata dall'amministrazione dalla quale dipendeva il genitore,
ovvero mediante la produzione di una dichiarazione dell'I.N.P.S.
circa la natura dell'invalidita' ed il grado di riduzione della
capacita' lavorativa, unitamente ad una certificazione anagrafica da
cui risulti il rapporto di filiazione;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra.
Tale condizione potra' risultare mediante copia autentica del decreto
di concessione della pensione al genitore da cui risulti la categoria
di pensione assegnata, ovvero da una certificazione rilasciata a nome
del candidato dalla direzione generale delle pensioni di guerra,
unitamente ad una certificazione anagrafica attestante il rapporto di
coniugio o di parentela con il defunto.
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra o per atti di terrorismo. Tale condizione potra' risultare
mediante copia autentica del decreto di concessione della pensione al
genitore da cui risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero da
una certificazione rilasciata dalla direzione generale delle pensioni
di guerra da rilasciarsi a nome del candidato, unitamente ad una
certificazione anagrafica attestante il rapporto di coniugio o di
parentela con il defunto o da un certificato rilasciato dalla
competente prefettura.
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato. Tale qualita' potra' essere
comprovata mediante la produzione di copia autentica del
provvedimento con il quale l'Amministrazione statale o gli enti
locali territoriali ed istituzionali abbiano riconosciuto al genitore
una mutilazione od infermita' ascrivibili ad una delle categorie da
cui alla tabella A annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e
successive modificazioni, ovvero da una certificazione rilasciata
dall'amministrazione dalla quale dipendeva il defunto, unitamente ad
una certificazione anagrafica attestate il rapporto di coniugio o di
parentela con il defunto, da cui risulti il detto rapporto ovvero da
una certificazione rilasciata dall'amministrazione dalla quale
dipendeva il congiunto, ovvero mediante la produzione di una
dichiarazione dell'I.N.P.S. attestante che il coniuge od il fratello
e' deceduto per causa di lavoro nonche' di una certificazione
anagrafica attestante il rapporto di coniugio o di parentela con il
defunto;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti. Tale stato deve essere comprovato mediante la produzione
dello stato matricolare da cui risultino le campagne di guerra;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno presso l'Istituto superiore di
sanita' da comprovarsi mediante produzione di copia dello stato di
servizio con l'eventuale indicazione dei giudizi riportati o mediante
dichiarazione rilasciata dal capo dell'ufficio.
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico. Tale titolo deve essere comprovato mediante
certificazione anagrafica dalla quale risulti la data del matrimonio
e quella della nascita dei figli ovvero mediante certificazione
anagrafica dalla quale risulti la data della nascita dei figli che,
per essere valutate, devono essere antecedenti alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande del presente concorso;
19) gli invalidi ed i mutilati civili. Tale titolo deve essere
comprovato mediante la produzione di una certificazione o del
provvedimento dal quale risulti che la commissione sanitaria
provinciale abbia accertato l'esistenza di minorazioni tali da
determinare una riduzione della capacita' lavorativa non inferiore ad
un terzo (legge 30 marzo 1971, n. 118);
20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma. Tale condizione potra'
essere comprovata mediante la produzione della copia conforme
all'originale dello stato di servizio militare o del foglio
matricolare di congedo illimitato.
7. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, da comprovarsi nello stesso
modo di cui al punto n. 18, indipendentemente dal fatto che il
candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche, da comprovarsi mediante produzione di copia dello stato di
servizio con l'eventuale indicazione dei giudizi riportati oppure
certificazione attestante il lodevole servizio prestato rilasciata
dall'amministrazione d'appartenenza;
c) dall'eta'. E' preferito il candidato piu' giovane di eta'.
8. Il diritto alla riserva e/o preferenza a parita' di merito
potra' essere dimostrato anche tramite dichiarazione sostitutiva di
certificazione ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta'.
9. Il candidato che abbia omesso di dichiarare nella domanda il
possesso dei titoli che diano diritto alla riserva e/o preferenza a
parita' di merito di cui sopra non potra' beneficiare dei medesimi.
10. I documenti di cui al presente articolo saranno considerati
prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento entro il termine indicato nel primo comma. A
tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Detti documenti non sono soggetti all'imposta sul bollo.
11. Ai documenti di cui al presente articolo redatti in lingua
straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana
certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore
ufficiale.

                              Art. 10.
1. Riconosciuta la regolarita' del procedimento e tenuti presenti
gli eventuali titoli di riserva e/o preferenza a parita' di merito di
cui al precedente art.9, con decreto del direttore della direzione
centrale delle risorse umane e degli affari generali, sara' approvata
la graduatoria di merito del concorso e verranno dichiarati i
vincitori del concorso medesimo.
2. La graduatoria sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale del
Ministero della salute. Di tale pubblicazione sara' data notizia
mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data
di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale decorrera' il
termine per le eventuali impugnative.
3. Trascorsi centoventi giorni dalla data di pubblicazione
dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale potranno essere restituiti i
titoli allegati alla domanda di partecipazione.
4. Trascorso un anno dai centoventi giorni sopra indicati
l'amministrazione si riserva di restituire ai candidati i suddetti
titoli anche in assenza di espressa richiesta degli interessati o di
procedere allo scarto dei medesimi.

                              Art. 11.
1. I candidati dichiarati vincitori, previa produzione della
documentazione di cui al successivo art. 12, saranno invitati a
sottoscrivere, ai sensi dell'art. 3 del contratto collettivo
naizonale di lavoro del personale delle istituzioni ed enti di
ricerca e sperimentazione stipulato il 21 febbraio 2002, un contratto
individuale finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro a
tempo indeterminato e contestualmente ad assumere servizio.
2. Detto rapporto di lavoro sara' regolato dal contratto
individuale, dai contratti collettivi di comparto nonche' dalle norme
in materia di pubblico impiego non dichiarate disapplicabili dal
contratto collettivo 21 febbraio 2002 di cui sopra.
3. E' condizione risolutiva dal contratto individuale, senza
obbligo di preaviso, l'eventuale annullamento della procedura di
reclutamento che ne costituisce il presupposto.
4. Ai nuovi assunti sara' corrisposto il trattamento economico
iniziale relativo al settimo livello professionale del profilo di
collaboratore di amministrazione, previsto dal C.C.N.L. - 21 febbraio
2002 e successive integrazioni, oltre gli assegni spettanti ai sensi
delle vigenti disposizioni normative e contrattuali;
5. I candidati assunti in servizio saranno soggetti ad un periodo
di prova che avra' la durata di sei mesi. Detto periodo avra' durata
dimezzata per il candidato che provenga da altro profilo
dell'Istituto superiore di sanita' con contratto a tempo
indeterminato, o che abbia prestato servizio, nel medesimo ente,
senza interruzione, da almeno 12 mesi nel medesimo profilo e livello
pari o superiore con contratto a tempo indeterminato.
6. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto sia risolto
da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio.
7. Sara' considerato rinunciatario il vincitore che non si
presenti, senza giustificato motivo, per la sottoscrizione del
contratto individuale di lavoro e per la contestuale assunzione in
servizio.
8. L'assunzione in servizio dei vincitori e' condizionata
all'autorizzazione da parte della Presidenza del Consiglio dei
Ministri (Dipartimento della funzione pubblica).

                              Art. 12.
1. I candidati dichiarati vincitori dovranno presentare o far
pervenire all'ufficio indicato nel precedente art. 3 del presente
bando, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento
del relativo invito, a pena di non dar luogo alla successiva
stipulazione del contratto individuale di lavoro di cui al comma 1
del precedente art. 11, i seguenti documenti:
1) dichiarazione sostitutiva di certificazione (in carta
semplice), resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta
dall'interessato e comprovante:
a) la data e il luogo di nascita;
b) la cittadinanza, attuale e alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso;
c) il godimento dei diritti politici, attuale e alla suddetta
data di scadenza, con l'indicazione del comune nelle cui liste
elettorali risulta iscritto il candidato;
d) il non aver riportato condanne penali e non avere
procedimenti penali in corso;
e) il titolo di studio posseduto con l'indicazione della data
di conseguimento e della istituzione scolastica presso la quale e'
stato conseguito;
f) la posizione agli effetti degli obblighi militari con
l'indicazione del distretto di appartenenza ed eventualmente il
periodo di assolvimento;
2) certificato medico (in bollo) rilasciato da un medico
militare ovvero da un medico legale dell'Azienda unita' sanitaria
locale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti l'idoneita'
fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato
nell'impiego al quale si riferisce il presente bando. In caso di
eventuale invalidita', dovra' esserne data notizia nel certificato
medico con l'indicazione della percentuale di riduzione della
capacita' lavorativa e la dichiarazione che l'aspirante non puo'
riuscire di pregiudizio alla salute o alla incolumita' dei compagni
di lavoro e alla sicurezza degli impiegati e che le sue condizioni
fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per
il quale concorre;
3) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' (in carta
semplice), resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000, sottoscritta dal candidato in presenza
del dipendente addetto ovvero corredata da copia fotostatica,
ancorche' non autenticata, di un documento di identita' del
sottoscrittore, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o
privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di
incompatibilita' richiamate dall'art. 53 del decreto legislativo
n. 165/2001, ovvero espressa dichiarazione di opzione per l'Istituto
superiore di sanita'.
2. La dichiarazione di cui al punto 1) del precedente comma 1
sostituisce, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i corrispondenti documenti
previsti dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 686/1957, dei quali e' data comunque ai candidati facolta' di
presentazione.
3. L'Istituto richiedera' direttamente alle amministrazioni
competenti per il rilascio delle relative certificazioni conferma
scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze
dei registri da esse custoditi.
4. Resta fermo quanto previsto dal comma 7 del precedente art. 5
in caso di falsa dichiarazione. Qualora dai controlli effettuati
emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il
vincitore decadra' dai benefici conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera.
5. L'impiegato appartenente ai ruoli organici di una pubblica
amministrazione potra' limitarsi ad attestare, con la dichiarazione
di cui al punto 1 del precedente comma 1), tale condizione ed il
titolo di studio posseduto, come sopra specificato, ed inoltre dovra'
produrre il certificato medico di cui al punto 2) nonche', ad
esclusione del personale dell'Istituto superiore di sanita', la
dichiarazione di opzione per l'Istituto stesso, di cui al punto 3).
6. Le dichiarazioni ed il certificato medico sopra indicati
dovranno essere in data non anteriore a sei mesi da quella di
ricevimento del relativo invito.
7. Scaduto inutilmente il termine di cui al primo comma del
presente articolo, fatta salva la possibilita' di una proroga a
richiesta dell'interessato nel caso di comprovato impedimento,
l'Istituto Superiore di Sanita' comunichera' ai concorrenti vincitori
che non abbiano presentato la documentazione come innanzi precisato
di non poter dar luogo alla stipulazione del contratto individuale di
cui al comma i del precedente art. 11.
Roma, 21 luglio 2004
Il direttore della direzione centrale delle risorse umane e degli
affari generali

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