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UNIVERSITA' DI PERUGIA
Concorso pubblico per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca
in «Metodi matematici e statistici per le scienze economiche e
sociali» e in «Teorie e ricerche sulla politica» - XXVIII ciclo -
a.a. 2012/2013.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.92 del 23/11/2012 |
Ente: | UNIVERSITA' DI PERUGIA |
Località: | Perugia (PG) |
Codice atto: | 12E06615 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 7/12/2012 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL RETTORE
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224,
«Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca»;
Visto lo Statuto dell'Ateneo emanato con decreto rettorale n. 889
del 28 maggio 2012;
Visto il Regolamento d'Ateneo in materia di Scuole e di Corsi di
dottorato dell'Universita' degli Studi di Perugia, emanato con
decreto rettorale n. 1275 del 18 giugno 2008;
Visti i Regolamenti delle Scuole di dottorato circa
l'articolazione delle prove di accesso ai corsi;
Visto, in particolare, il Regolamento della Scuola di dottorato
in «Scienze Giuridiche, Economiche e Statistiche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183 in particolare l'art. 15;
Vista la delibera del Senato Accademico in data 4 luglio 2012,
relativa al riparto tra le Scuole di Dottorato di n. 56 borse di
Dottorato finanziate sul bilancio di Ateneo e di n. 13 borse di
studio finanziate sul fondo giovani ricercatori;
Visto il decreto rettorale n. 1504 del 10 agosto 2012, con cui
sono state approvate le proposte di istituzione/rinnovo dei Corsi di
Dottorato di ricerca relativi all'a.a. 2012/2013 (XXVIII ciclo);
Visto il decreto rettorale n. 1669 del 4 settembre 2012,
concernente la copertura finanziaria triennale delle borse di studio
di dottorato XXVIII ciclo e l'autorizzazione all'emanazione del
relativo bando di concorso;
Vista la delibera del Senato accademico in data 24 ottobre 2012
con cui e' stata condivisa la proposta formulata dalle Commissioni
«Servizi e Risorse» e «Ricerca» in tema di «Destinazione del
finanziamento regionale alle Borse di Dottorato di ricerca», nella
riunione svoltasi in data 22 ottobre u.s., ed e' stato dato mandato
al Rettore di procedere con proprio provvedimento all'approvazione
della ripartizione delle borse tra le Scuole, nonche'
all'autorizzazione dell'avvio delle conseguenti e necessarie
procedure amministrative;
Visto il decreto rettorale n. 2018 del 24 ottobre 2012 con cui e'
stato destinato parte del finanziamento regionale all'attivazione di
n. 18 borse di dottorato distribuite tra le Scuole in «Scienze
agrarie, veterinarie, ambientali ed alimentari», «Ingegneria»,
«Scienze biologiche, biomediche e biotecnologiche», «Scienze
matematiche, fisiche, informatiche, chimiche, geologiche e
farmaceutiche» e con cui e' stato richiesto alle suindicate Scuole di
mettere a disposizione una borsa ciascuna, comprensiva
dell'accantonamento per la maggiorazione del soggiorno estero, tra
quelle attribuite loro dal Senato Accademico nella seduta del 4
luglio u.s. a valere su fondi d'Ateneo, da destinare a compensazione
per le Scuole in «Scienze Umanistiche» e «Scienze Giuridiche,
Economiche e Statistiche»;
Visti i verbali delle Scuole di dottorato di ricerca in «Scienze
Umanistiche» e «Scienze Giuridiche, Economiche e Statistiche»,
pervenuti in data 8 novembre 2012, con cui si e' provveduto a
ripartire, tra i corsi di dottorato di rispettiva competenza, le 4
borse assegnate con decreto rettorale n. 2018 del 24 ottobre 2012;
Visto il decreto rettorale n. 1587 del 3 settembre 2012, con cui
e' stato stabilito l'ammontare del contributo per la partecipazione a
prove d'accesso e sono state stabilite le fasce di contributo per
l'accesso, nonche' per la frequenza ai corsi di dottorato per l'a.a.
2012/2013;
Visto il decreto rettorale n. 2189 dell'8 novembre 2012 di
attivazione dei corsi di dottorato di ricerca - XXVIII ciclo - ivi
riportati, aventi sede amministrativa presso l'Universita' degli
Studi di Perugia - a.a. 2012/2013, che verra' portato a ratifica
degli organi competenti.
Decreta:
Art. 1
Indizione
E' indetto presso l'Universita' degli Studi di Perugia pubblico
concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca di seguito
elencati:
Parte di provvedimento in formato grafico
Il numero delle borse di studio potra' essere aumentato a seguito
di finanziamenti aggiuntivi. L'eventuale aumento del numero delle
borse di studio sara' determinato con decreto rettorale, prima
dell'espletamento delle prove di ammissione, e pubblicato all'Albo
on-line dell'Ateneo e nel sito web dell'Universita'.
Per quanto riguarda l'ammissione di idonei in soprannumero, si
rinvia a quanto stabilito dall'art. 13, comma 2 punto c, dall'art.
22, comma 4, e dall'art. 25, comma 3, del Regolamento d'Ateneo in
materia di Scuole e di corsi di dottorato.
Art. 2
Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione di cui al precedente articolo coloro i quali siano in
possesso, alla data di scadenza del presente bando, di diploma di
laurea conseguito secondo l'ordinamento precedente all'entrata in
vigore del decreto ministeriale n. 509/1999, come modificato dal
decreto ministeriale n. 270/2004, o di laurea specialistica o
magistrale, conseguita presso Universita' italiane, in conformita' a
quanto precisato all'art. 1 del presente bando di concorso in merito
alle lauree richieste per l'ammissione, ovvero di analogo titolo
accademico conseguito presso Universita' straniere, riconosciuto
equipollente o di cui si chiede l'equipollenza ai soli fini
dell'ammissione al corso.
I candidati con titolo di studio conseguito presso Universita'
straniere devono allegare alla domanda di concorso i documenti utili
a consentire al Consiglio della Scuola interessata la dichiarazione
di equipollenza in parola, in particolare: il diploma di laurea, in
originale o copia autenticata, corredato di traduzione ufficiale in
lingua italiana, legalizzato (ove necessario) e relativa
dichiarazione di valore a cura della Rappresentanza Diplomatica o
Consolare Italiana competente per territorio nel Paese di
conseguimento del titolo.
Gli interessati devono redigere le domande secondo gli allegati A
e A1 (quest'ultimo solo in caso di richiesta di equipollenza), che
fanno parte integrante del presente bando, con tutti gli elementi in
essi richiesti.
L'efficacia delle procedure di cui al presente decreto e'
subordinata alla ratifica del decreto rettorale n. 2189 dell'8
novembre 2012 citato in premessa da parte degli organi competenti di
questa Universita'.
Art. 3
Domande di ammissione
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice,
in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di
notorieta', ai sensi degli art. 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000, secondo lo schema allegato (Allegato A
- Allegato A1 nel caso di richiesta di equipollenza), debitamente
sottoscritta con firma autografa a pena di esclusione e corredata di
tutta la relativa documentazione, dovra' essere indirizzata al
Magnifico Rettore dell'Universita' degli Studi di Perugia - Piazza
dell'Universita' n. 1 - 06123 Perugia e dovra' pervenire entro il
termine perentorio del 7 dicembre 2012.
Sono ammesse le seguenti modalita' di trasmissione della domanda
e della relativa documentazione:
consegna diretta presso il front-office della Portineria della
Sede Centrale (Palazzo Murena) - P.zza Universita', 1 - Perugia - nei
giorni ed orari di apertura della stessa;
spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al
Rettore di questo Ateneo, all'indirizzo sopraindicato; al riguardo si
precisa che saranno irricevibili le domande e la relativa
documentazione che perverranno oltre il termine del 7 Dicembre 2012
sopraindicato, ancorche' spedite entro il termine stesso. Sul plico
contenente la domanda e la relativa documentazione deve essere
riportata la dicitura: «Domanda di ammissione al corso di dottorato
di ricerca in .............................................
dell'Universita' degli Studi di Perugia - XXVIII CICLO», nonche' il
mittente;
trasmissione, mediante posta elettronica certificata del
candidato, all'indirizzo PEC protocollo@cert.unipg.it dell'Allegato A
(nonche' dell'eventuale Allegato A1 nel caso di richiesta di
equipollenza) debitamente compilato, sottoscritto con firma autografa
e scannerizzato in formato PDF, ovvero sottoscritto con firma
digitale, nonche' di tutta la relativa documentazione, sottoscritta
con firma autografa (ove richiesto) e scannerizzata in formato PDF,
ovvero sottoscritta con firma digitale; non sara' ritenuta valida la
documentazione trasmessa da un indirizzo di posta elettronica non
certificata o da una PEC intestata a persona diversa dal candidato,
ovvero trasmessa ad altro indirizzo di posta elettronica dell'Ateneo;
non sara' altresi' ritenuta valida la documentazione trasmessa in
formato diverso dal formato PDF; nell'oggetto della mail deve essere
inserito «D.R. n. ....... del ....... domanda di partecipazione al
dottorato di ricerca n. ........ XXVIII ciclo - Candidato dott.
............»;
trasmissione a mezzo fax ai numeri 075/5852067 - 075/5852267.
Si precisa che, ai fini del rispetto del termine perentorio del 7
dicembre 2012 per la presentazione della domanda di partecipazione e
della relativa documentazione, fara' fede solo il timbro di arrivo
del Protocollo dell'Ateneo. Pertanto saranno irricevibili le domande
e la relativa documentazione che perverranno oltre il termine del 7
dicembre 2012 sopraindicato.
Il candidato in possesso di titolo di studio conseguito
all'estero, ove non produca in allegato alla domanda la
documentazione richiesta ai sensi del precedente art. 2 per la
verifica dell'equipollenza del titolo stesso, potra' essere ammesso
con riserva, fermo restando che, qualora risulti vincitore, decadra'
dal diritto ad essere immatricolato, per carenza del titolo di studio
richiesto, ove tale documentazione non pervenga in tempo utile a
consentire la verifica dell'equipollenza del titolo di studio stesso
nei termini previsti per l'immatricolazione.
La domanda deve essere sottoscritta con firma autografa, senza
necessita' di autenticazione, in presenza del dipendente addetto,
ovvero sottoscritta, con firma autografa, e presentata unitamente a
copia fotostatica non autenticata di un documento di identita', pena
l'esclusione. Qualora il documento di identita' non sia in corso di
validita', il candidato dovra', ai sensi dell'art. 45 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000, dichiarare in calce alla
fotocopia dello stesso che i dati ivi contenuti non hanno subito
variazioni dalla data di rilascio.
Nella domanda l'aspirante alla partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca deve dichiarare sotto la propria
responsabilita', ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000:
1. le proprie generalita', la data e il luogo di nascita, la
residenza e il domicilio eletto ai fini del concorso (specificando il
codice di avviamento postale) e, se possibile, il numero telefonico,
il fax e l'indirizzo di posta elettronica, con espresso impegno a
comunicare tempestivamente eventuali variazioni. Per quanto riguarda
i cittadini stranieri comunitari ed extracomunitari, si richiede
l'indicazione di un recapito italiano o della propria Ambasciata in
Italia, eletta quale proprio domicilio;
2. indicazione del singolo ed esatto nome del corso di
dottorato, per il quale presenta domanda di partecipazione al
concorso per l'ammissione;
3. la propria cittadinanza;
4. di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo
per i cittadini stranieri comunitari o extracomunitari);
5. il titolo di studio posseduto, richiesto ai sensi dell'art.
1 quale requisito di ammissione, nonche' la data di conseguimento e
l'Universita' che lo ha rilasciato e la relativa votazione, ovvero il
titolo equipollente (o di cui si chiede l'equipollenza) se conseguito
presso una Universita' straniera;
6. la/e lingua/e straniera/e la cui conoscenza sara' oggetto
della prova di lingua in sede di prova orale;
7. la lingua in cui si chiede di sostenere tutte le prove di
esame (se diversa da quella italiana);
8. di essere/non essere titolare di assegno di ricerca
universitario;
9. di essere/non essere cittadino extracomunitario titolare di
Borsa di studio M.A.E.;
10. di optare per la cittadinanza italiana nel caso di doppia
cittadinanza, di cui una sia quella italiana;
11. solo per i portatori di handicap: l'ausilio necessario in
relazione al proprio handicap, nonche' l'eventuale necessita' di
tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, ai sensi della legge
5 febbraio 1992, n. 104 (si dovra' produrre, in allegato alla domanda
di partecipazione, idonea certificazione medica, in originale o copia
autenticata, attestante la disabilita' che da' diritto ai benefici
richiesti, a pena di decadenza dai benefici richiesti).
12. di acconsentire, nel caso in cui all'Amministrazione
pervenga motivata richiesta di accesso agli atti relativa alla
procedura ed il candidato rivesta la qualifica di controinteressato,
l'invio per via telematica all'indirizzo di posta elettronica
indicato nella domanda, ai sensi dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 184/2006, di copia della comunicazione
con la quale si notifica la richiesta di accesso e la possibilita' di
presentare motivata opposizione a detta richiesta, anche per via
telematica, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione
stessa.
13. di accettare tutte le previsioni contenute nel presente
Bando.
N.B.: Ai fini della corretta redazione della domanda e della
corretta produzione della documentazione richiesta per l'ammissione
al presente concorso e per la valutazione dei titoli, si precisa che
le dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (con cui
possono essere dichiarati stati, qualita' personali e fatti
tassativamente elencati nell'art. 46 citato) e le dichiarazioni
sostitutive di atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (con cui possono essere
dichiarati stati, qualita' personali, fatti che siano a diretta
conoscenza del dichiarante, e con cui puo' essere dichiarato che la
fotocopia di un atto, di un documento, di una pubblicazione, di un
titolo di studio, di un titolo di servizio e' conforme all'originale)
possono essere validamente rese, ai sensi dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000, dai cittadini italiani e dai
cittadini dell'Unione europea; i cittadini di Stati non appartenenti
all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia possono
utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47
limitatamente agli stati, alle qualita' personali e ai fatti
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani,
salvo che le leggi o i regolamenti concernenti l'immigrazione e la
condizione dello straniero non dispongano diversamente, e salvo che
l'utilizzabilita' delle dichiarazioni sostitutive suddette sia
consentita da convenzioni internazionali tra l'Italia ed il Paese di
provenienza, nei limiti di tali previsioni.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di
notorieta' sono regolarmente rese se sono sottoscritte
dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero se sono
sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento di identita' del sottoscrittore, ai sensi
dell'art. 38, 3 comma, del decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000 ai fini della loro validita' ed efficacia (viene allegato al
bando uno schema di tali dichiarazioni: Allegato B).
L'amministrazione e' tenuta ad effettuare idonei controlli, anche
a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla
veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e
47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Qualora
dal controllo emerga la non veridicita' del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, fermo restando quanto previsto dall'art. 76
del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
A ciascuna domanda i concorrenti debbono allegare:
fotocopia di un documento di identita';
quietanza attestante il versamento di € 60,00 da effettuarsi su
apposito modulo (distinto per ogni corso di dottorato e
contraddistinto, oltre che dal nome del dottorato, anche dal numero
che il corso stesso ha come riferimento nel Bando) scaricabile al
sito web all'indirizzo www.unipg.it/studenti alle voci «Dopo la
laurea» - «Dottorati di ricerca» (in nessun caso si procedera' al
rimborso del sopra citato contributo);
titolo di studio posseduto, nel rispetto delle seguenti forme:
per i candidati che hanno conseguito il titolo di studio in
Italia:
titolo, in originale o copia autenticata, o copia
dichiarata conforme all'originale redatta utilizzando l'allegato B,
ai sensi degli articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, ovvero autocertificazione resa mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta utilizzando
l'allegato B, ai sensi dell'art. 46, decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, attestante il possesso del titolo di studio
posseduto, richiesto ai sensi dell'art. 1 quale requisito di
ammissione, nonche' la data di conseguimento, l'Universita' che lo ha
rilasciato e la relativa votazione (si rende noto che coloro che si
fossero laureati presso l'Ateneo di Perugia potranno direttamente
stampare la predetta autocertificazione dalla propria area riservata
del portale studenti);
per i candidati che hanno conseguito il titolo di studio
all'estero: il diploma di laurea in originale o copia autenticata,
corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana, legalizzato
(ove necessario) e relativa dichiarazione di valore a cura della
Rappresentanza Diplomatica o Consolare Italiana competente per
territorio nel Paese di conseguimento del titolo, nonche' i documenti
utili a consentire al Consiglio della Scuola interessata la
dichiarazione di equipollenza (vedere N.B.);
i titoli valutabili in relazione al corso di dottorato a
cui si fa domanda di ammissione (vedere art. 4 del presente Bando),
nel rispetto delle forme di seguito specificate a pena di non
valutazione:
originale o copia autenticata;
(limitatamente ai soggetti a cio' autorizzati, vedere N.B.)
copia dichiarata conforme all'originale, ai sensi dell'art. 19 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, mediante
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui all'art. 47
dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
resa utilizzando l'Allegato B;
(limitatamente ai soggetti a cio' autorizzati, vedere N.B.)
autocertificazione del possesso dei titoli, effettuata mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorieta',
ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, resa utilizzando l'Allegato B; tale forma di
presentazione del titolo non e' valida per le tesi di laurea, le
pubblicazioni e le lettere di referenza, che presuppongono, ai fini
della valutazione, la lettura dei rispettivi contenuti;
ai titoli redatti in lingue diverse da quelle italiana,
francese, inglese, tedesca e spagnola, deve essere allegata una
traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo
straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare ovvero da un traduttore ufficiale ovvero, nei casi in cui
e' consentito (vedere N.B.), redatta dal candidato e dichiarata
conforme al testo originale mediante dichiarazione sostitutiva di
atto di notorieta' resa dal candidato stesso ai sensi dell'art. 47
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, utilizzando
l'Allegato B.
Sono valutabili, ai fini del presente concorso, le pubblicazioni
edite (ivi compresi gli estratti di stampa) e i testi accettati per
la pubblicazione entro la data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande, purche' prodotte secondo le modalita'
indicate al presente articolo.
Per le pubblicazioni edite, stampate in Italia anteriormente al 2
settembre 2006 (data di entrata in vigore del Regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 252/2006), devono essere
stati adempiuti gli obblighi di cui al decreto luogotenenziale n.
660/1945; se stampate in Italia successivamente a tale data, deve
essere stato effettuato il deposito legale nelle forme di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 3 maggio 2006.
Per i testi accettati per la pubblicazione, a pena di non
valutazione, deve essere allegata alla pubblicazione la relativa
lettera di accettazione della casa editrice, sottoscritta dal
responsabile della stessa (o da un suo delegato), prodotta in una
delle seguenti modalita': originale, copia autenticata oppure,
limitatamente ai soggetti a cio' autorizzati ai sensi della normativa
vigente (cittadini italiani e cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea, senza limitazioni; cittadini extracomunitari con
le limitazioni specificate sub N.B.), in fotocopia corredata da
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' (Allegato B) con la
quale, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, si attesti la conformita' all'originale di
quanto presentato.
Non e' consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni
presentati presso questa od altre amministrazioni, o a documenti
allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.
Non saranno prese in considerazione le domande e la
documentazione prevista dal presente articolo che non siano prodotte
nel termine stabilito dal presente decreto.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalita' di
presentazione delle domande possono essere richiesti all'Ufficio
Concorsi (numeri telefonici 075/5852219 - 2045 - 2333 - e-mail:
concorsi@unipg.it - rossana.ragni@unipg.it).
L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per il caso di irreperibilita' del destinatario e per dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda. L'Amministrazione
universitaria, inoltre, non assume alcuna responsabilita' per
eventuale mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni
relative al concorso per cause non imputabili a colpa
dell'Amministrazione stessa, ma imputabili a disguidi postali o a
disguidi tecnici del mezzo di trasmissione prescelto, a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Qualora il candidato intenda partecipare al concorso per diversi
corsi di dottorato, dovra' presentare distinte domande, e relativa
documentazione, per ognuno di essi. Peraltro, non puo' essere
garantita la possibilita' di partecipare al concorso per tutti i
corsi per cui si e' presentata la domanda, stante la possibilita' che
le date delle prove di accesso possano coincidere. Qualora cio'
accada, la somma versata a titolo di contributo di partecipazione non
verra' rimborsata.
Art. 4
Selezioni per l'accesso
A] Corso di dottorato afferente alla Scuola di Dottorato in
«Scienze Giuridiche, Economiche e Statistiche» (dottorato n. 31):
Selezione per titoli ed esame, in cui:
sono titoli valutabili:
la tesi di laurea;
le pubblicazioni;
le esperienze professionali o altri titoli;
le lettere di referenza di docenti italiani e stranieri;
la prova d'esame consiste in un colloquio, inteso ad
accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica, nel
settore o nei settori scientifici coinvolti nel corso di dottorato
per cui il candidato ha presentato domanda di ammissione. La prova
orale comprende anche la verifica della conoscenza di una o piu'
lingue straniere, nel rispetto delle competenze linguistiche indicate
nella domanda di partecipazione.
La Commissione dispone di un numero complessivo di 90 punti, di
cui 30 punti riservati ai titoli e 60 punti alla prova orale. La
Commissione procede alla determinazione, nella seduta preliminare,
dei criteri di valutazione dei titoli e della prova d'accesso.
La valutazione dei titoli e' effettuata dalla Commissione prima
dello svolgimento della prova orale. La prova orale si intende
superata con il conseguimento di una votazione non inferiore a 42/60.
La prova puo' essere espletata, a richiesta del candidato, in una
lingua diversa dall'italiano. Tale richiesta del candidato e'
subordinata alla espressa accettazione da parte della Commissione
giudicatrice, che sara' comunicata ai candidati prima dell'inizio
della prova d'accesso.
Al termine di ogni seduta prevista per la prova orale, la
Commissione rende pubblici i risultati della prova orale stessa.
Ultimata la prova orale, la Commissione redige la graduatoria
generale di merito sommando, per ciascun candidato, il punteggio
attribuito alla prova orale e alla valutazione dei titoli.
Diario prova. La prova d'esame si svolgera' come segue:
prova orale: venerdi' 14 dicembre 2012, ore 12,00;
sede: presso un'aula del Dipartimento di Economia Finanza e
Statistica, Sezione di Statistica, dell'Universita' degli Studi di
Perugia, via A. Pascoli - Perugia.
Il presente diario ha valore di convocazione formale e, pertanto,
non saranno inviate comunicazioni personali in merito.
La mancata presentazione del candidato nel giorno, nell'ora e nel
luogo di espletamento delle prove sopraindicati comportera'
l'esclusione del candidato per rinuncia, qualunque ne sia la causa.
B] Corso di dottorato afferente alla Scuola di Dottorato in
«Scienze Umanistiche» (dottorato n. 32):
Selezione per titoli ed esami, in cui:
sono titoli valutabili:
la tesi di laurea;
le pubblicazioni;
le esperienze professionali o altri titoli;
le lettere di referenza di docenti italiani e stranieri;
le prove d'esame consistono in una prova scritta ed in un
colloquio, intese ad accertare l'attitudine del candidato alla
ricerca scientifica, nel settore o nei settori
scientifico-disciplinari di riferimento del corso di dottorato per
cui il candidato ha presentato domanda di ammissione.
La prova orale comprende anche la verifica della conoscenza di
una o piu' lingue straniere, nel rispetto delle competenze
linguistiche indicate nella domanda di partecipazione.
La Commissione dispone di un numero complessivo di 100 punti, di
cui 30 punti riservati ai titoli, 40 punti riservati alla prova
scritta e 30 punti alla prova orale. La Commissione procede alla
determinazione, nella seduta preliminare, dei criteri di valutazione
dei titoli e delle prove d'accesso.
La valutazione dei titoli e' effettuata dalla Commissione prima
dello svolgimento della prova scritta. Sono ammessi alla prova orale
soltanto i candidati che nella prova scritta abbiano riportato un
punteggio non inferiore a 28/40. La prova orale si intende superata
con il conseguimento di una votazione non inferiore a 21/30.
Le prove possono essere espletate, a richiesta del candidato, in
una lingua diversa dall'italiano. Tale richiesta del candidato e'
subordinata alla espressa accettazione da parte della Commissione
giudicatrice, che sara' comunicata ai candidati prima dell'inizio
delle prove d'accesso.
Al termine di ogni seduta prevista per la prova orale, la
Commissione rende pubblici i risultati della prova orale stessa.
Ultimata la prova orale, la Commissione redige la graduatoria
generale di merito sommando, per ciascun candidato, il punteggio
attribuito alle due prove e alla valutazione dei titoli.
Diario prove. Le prove d'esame si svolgeranno come segue:
prova scritta: mercoledi' 12 dicembre 2012, ore 9,00;
prova orale: mercoledi' 12 dicembre 2012, ore 15,00;
sede: presso un'aula del Dipartimento Istituzioni e Societa',
Sezione Studi Sociali, dell'Universita' degli Studi di Perugia, via
Elce di sotto - Perugia.
Il presente diario ha valore di convocazione formale e, pertanto,
non saranno inviate comunicazioni personali in merito.
La mancata presentazione del candidato nel giorno, nell'ora e nel
luogo di espletamento delle prove sopraindicati comportera'
l'esclusione del candidato per rinuncia, qualunque ne sia la causa.
In data 10 dicembre 2012 verra' pubblicato un Avviso all'Albo
on-line di questa Universita', che sara' reso disponibile anche sul
sito web all'indirizzo www.unipg.it/studenti alle voci «Dopo la
laurea» - «Dottorati di ricerca», avente ad oggetto la conferma dei
diari delle prove di esame di ciascuno dei dottorati di cui ai punti
A] e B], o l'eventuale rinvio.
In entrambi i casi di cui ai punti A], B] del presente articolo,
per essere ammessi a sostenere le prove d'esame di cui al presente
articolo, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti
documenti di riconoscimento: carta di identita', passaporto, patente
di guida, patente nautica, libretto di pensione, patentino di
abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto d'armi,
tessere di riconoscimento, purche' munite di fotografia e di timbro o
di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione
dello Stato.
I predetti documenti non devono essere scaduti per decorso del
termine di validita' previsto per ciascuno di essi.
Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di
identita' o di riconoscimento non in corso di validita', gli stati,
le qualita' personali e i fatti in esso contenuti possono essere
comprovati mediante esibizione dello stesso, purche' l'interessato
dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti
nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.
I verbali delle selezioni devono essere trasmessi
all'Amministrazione che provvede con Decreto rettorale
all'approvazione degli atti del concorso, ovvero al rinvio degli
stessi alla Commissione per eventuali regolarizzazioni ed
integrazioni. Dopo l'approvazione, le graduatorie vengono pubblicate
all'Albo on-line dell'Universita' e rese disponibili sul sito web
all'indirizzo www.unipg.it/studenti alle voci «Dopo la laurea» -
«Dottorati di ricerca».
Ai candidati e' consentito l'accesso agli atti nei modi stabiliti
dalla legge n. 241/1990 e dal Regolamento di Ateneo in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso.
L'Amministrazione puo' rinviare l'accesso al momento della
conclusione del concorso.
Gli esiti delle procedure di cui al presente decreto sono
subordinati alla ratifica del decreto rettorale n. 2189 dell'8
novembre 2012 citato in premessa da parte degli organi competenti di
questa Universita'.
Art. 5
Commissioni giudicatrici
Le Commissioni giudicatrici per gli esami di ammissione ai corsi
di dottorato di ricerca saranno formate e nominate in conformita'
alla normativa vigente presso l'Universita' degli Studi di Perugia.
Le Commissioni dovranno espletare tutte le prove concorsuali
previste dal bando di concorso entro e non oltre 60 giorni dalla
notifica della nomina.
Art. 6
Ammissione ai corsi
I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine della
graduatoria di merito, fino alla concorrenza del numero dei posti
messi a concorso per ogni corso di dottorato. In caso di parita' di
merito, ai fini della graduatoria prevale il candidato piu' giovane
di eta', ma per l'assegnazione delle borse di studio prevale la
valutazione della situazione economica determinata ai sensi della
normativa vigente.
I candidati ammessi al corso decadono qualora non procedano
all'immatricolazione ai sensi dell'art. 7 del presente bando entro il
termine perentorio del 31 dicembre 2012 (non saranno inviate
comunicazioni personali al riguardo). In tal caso subentra altro
candidato secondo l'ordine della graduatoria. Lo stesso accade
qualora qualcuno degli ammessi rinunci prima dell'inizio del corso.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
Per quanto riguarda l'ammissione di idonei in soprannumero, si
rinvia a quanto stabilito dall'art. 13, comma 2 punto c, dall'art.
22, comma 4, e dall'art. 25, comma 3, del Regolamento d'Ateneo in
materia di Scuole e di Corsi di dottorato.
Art. 7
Documenti per l'immatricolazione
I candidati ammessi al corso devono presentare, entro il termine
perentorio del 31 dicembre 2012 (non saranno inviate comunicazioni
personali al riguardo), ovvero a quello del ricevimento della
comunicazione da parte dell'Ufficio Scuole di Dottorato e Assegni di
Ricerca in caso di scorrimento della graduatoria medesima, i seguenti
documenti:
a) domanda di iscrizione al corso contenente:
autocertificazione di cittadinanza;
autocertificazione del diploma di laurea con la relativa
votazione;
in caso di eventuale iscrizione ad una scuola di
specializzazione o corso di laurea, l'impegno scritto a sospenderne
la frequenza;
dichiarazione di non aver usufruito in precedenza di borse di
studio di dottorato;
b) fotocopia del documento di identita' in corso di validita'.
I cittadini comunitari ed extracomunitari devono essere in
possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza
italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica.
La documentazione necessaria all'immatricolazione e' disponibile
presso l'Ufficio Scuole di Dottorato e Assegni di Ricerca e in rete
al sito http://www.unipg.it/it/ateneo/modulistica.
Art. 8
Borse di studio
Ai sensi del decreto di attivazione dei corsi di dottorato di
ricerca - XXVIII ciclo - di cui al presente bando, l'importo delle
borse non puo' essere inferiore a quanto determinato dall'art. 1, 1
comma, lettera a) legge n. 3 agosto 1998 n. 315 e successive
modificazioni. Esso e' aumentato del 50 per cento in caso di
soggiorno all'estero. Per le borse di studio finanziate da Enti
esterni, l'eventuale incremento dell'importo conseguente ad
attuazioni di disposizioni legislative e/o regolamentari, sara'
corrisposto dall'Ateneo solo a seguito dell'effettiva erogazione da
parte dell'Ente finanziatore.
Le borse sono assegnate dalla commissione giudicatrice secondo
l'ordine della graduatoria di merito. A parita' di merito prevale la
valutazione della situazione economica determinata ai sensi della
normativa vigente.
Ove un vincitore borsista, rinunci in corso d'anno alla borsa,
questa verra' assegnata al primo vincitore non borsista, per la parte
residua. Nel caso di borsa finanziata in base ad un accordo con
soggetti pubblici e/o privati, in cui sia stato specificato un
progetto di ricerca, il dottorando subentrante dovra' accettare di
proseguire la ricerca finanziata. La rinuncia alla borsa s'intende
definitiva, anche se il dottorando continua a frequentare il Corso.
L'assegnazione di una borsa per la frequenza di un Corso e' di
regola compatibile con altri redditi, nei limiti stabiliti dalla
legge.
Se e' ammesso al Corso un pubblico dipendente, il suo trattamento
e' quello previsto dalle leggi in materia.
La borsa e' erogata per l'intera durata del Corso. Il pagamento
avviene al massimo ogni bimestre.
Ove una o piu' borse attribuite al Corso non siano assegnate,
esse, su richiesta del Consiglio della Scuola, possono essere
utilizzate per la stessa Scuola nel successivo ciclo. L'eventuale
importo residuo di una borsa, derivante da rinuncia od esclusione di
un dottorando, che non sia stata assegnata ad altro dottorando non
borsista, puo' essere utilizzato per aumentare i posti assegnati alla
medesima Scuola nel ciclo successivo, qualora sia possibile integrare
il residuo. In caso contrario l'importo residuo sara' comunque
riassegnato l'anno successivo alla stessa Scuola.
Art. 9
Contributi per l'accesso e la frequenza
Ai sensi del decreto di attivazione dei corsi di dottorato di
ricerca - XXVIII ciclo - di cui al presente bando, l'ammontare annuo
dei contributi per l'accesso ai corsi e' graduato secondo fasce di
condizione economica definite come segue:
Parte di provvedimento in formato grafico
I dottorandi che non fruiscono di borse di studio o che fruiscono
di borse finanziate da soggetti pubblici o privati di cui all'art. 3,
comma 1, punto d) del Regolamento d'Ateneo in materia di Scuole e di
Corsi di dottorato (prima tabella), per poter ottenere la riduzione
dell'importo del contributo devono presentare ogni anno al momento
dell'iscrizione la documentazione relativa al reddito sui modelli
disponibili presso l'Ufficio Scuole di Dottorato e Assegni di Ricerca
e in rete al sito http://www.unipg.it/it/ateneo/modulistica. La
mancata o tardiva presentazione della suddetta documentazione
comportera' il collocamento d'ufficio nella fascia piu' alta di
reddito.
Art. 10
Attivita' dei dottorandi
Ai sensi del decreto di attivazione dei corsi di dottorato di
ricerca - XXVIII ciclo - di cui al presente bando, i diritti ed i
doveri del dottorando sono stabiliti dai regolamenti delle Scuole.
In ogni caso il dottorando ha diritto:
a) ad essere seguito da un tutore;
b) alla verifica annuale del suo progetto formativo e di
ricerca;
c) alla sospensione della frequenza in caso di maternita' o di
grave malattia. Se la sospensione dura piu' di trenta giorni e'
sospesa anche l'erogazione della borsa, che verra' ripresa al termine
della sospensione.
In ogni caso il dottorando ha il dovere:
a) di svolgere il programma formativo stabilito;
b) di non compiere attivita' incompatibili con la frequenza del
Corso e comunque di rendere noto lo svolgimento di ogni ulteriore
attivita' compiuta che potrebbe essere incompatibile con la frequenza
del Corso;
c) di presentare al collegio dei docenti, al termine di ogni
anno, la relazione sulle attivita' svolte e sullo stato di
avanzamento della ricerca;
d) d'iscriversi, se ammessi, all'anno successivo entro il 31
dicembre di ogni anno;
e) di non iscriversi contemporaneamente a piu' Corsi o ad una
Scuola di specializzazione;
f) di presentare, al termine del Corso, una tesi di ricerca che
giunga ad esprimere una valutazione personale sui temi trattati;
g) di versare i contributi di cui all'art. 28 del Regolamento
d'Ateneo in materia di Scuole e di Corsi di dottorato.
Il dottorando e' escluso:
a) in caso di giudizio negativo del collegio dei docenti
espresso a fine anno o per gravi inadempienze nell'attivita' di
formazione;
b) in caso di svolgimento di attivita' incompatibili con la
frequenza del Corso, fra le quali rientrano le prestazioni di lavoro
non autorizzate dal collegio dei docenti;
c) per assenze ingiustificate;
d) in caso di mancato pagamento dei contributi annuali.
L'esclusione e' deliberata dal collegio dei docenti e disposta
dal Direttore della Scuola. L'interessato puo' appellarsi, entro
quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, al Senato
Accademico che e' tenuto a deliberare nei successivi sessanta giorni
anche eventualmente per mezzo di una Commissione appositamente
costituita.
L'esclusione comporta la revoca della borsa con l'obbligo di
restituzione dei ratei gia' percepiti relativi all'anno per cui e'
stato emesso il provvedimento. In ogni caso il dottorando
inadempiente non sara' ammesso a sostenere l'esame finale per il
conseguimento del titolo.
Art. 11
Conferimento del titolo
Ai sensi del decreto di attivazione dei corsi di dottorato di
ricerca - XXVIII ciclo - di cui al presente bando, il titolo di
dottore di ricerca e' conferito dal Rettore e si consegue a seguito
del superamento dell'esame finale, consistente nella discussione
pubblica della tesi da tenersi entro il 28 febbraio di ogni anno.
L'esame puo' essere ripetuto una sola volta, senza proroga della
borsa di studio. La tesi puo' essere redatta anche in lingua
straniera, previa autorizzazione del collegio dei docenti.
Successivamente al rilascio del titolo, l'Universita' cura il
deposito di copia della tesi finale presso le biblioteche nazionali
di Roma e Firenze.
Gli accordi di cooperazione interuniversitari internazionale
possono prevedere specifiche procedure per il conseguimento del
titolo.
Art. 12
Restituzione della documentazione presentata per l'ammissione
I candidati potranno richiedere, trascorsi quattro mesi dalla
data di pubblicazione all'Albo on-line dell'Universita' del
provvedimento di approvazione degli atti del concorso, non computando
il periodo di sospensione dei termini giudiziari, ed entro i
successivi due mesi, la restituzione della documentazione presentata.
La restituzione sara' effettuata, nei termini sopraddetti e salvo
eventuale contenzioso in atto, direttamente all'interessato o a
persona munita di delega. Trascorsi i termini di cui sopra,
l'Universita' non e' piu' responsabile della conservazione e della
restituzione della documentazione.
Art. 13
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
l'Universita' degli Studi di Perugia, per le finalita' di gestione
della presente procedura e saranno trattati presso una banca dati
automatizzata.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla
selezione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del
citato decreto legislativo n. 196/2003, in particolare, il diritto di
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti
in violazione della legge, nonche' di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi, rivolgendo le richieste all'Universita' degli Studi
di Perugia.
Art. 14
Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento di cui al presente decreto e' la
dott.ssa Rossana Ragni - e-mail: rossana.ragni@unipg.it, tel.
075/5852219 - fax 075/5855168.
Art. 15
Pubblicita'
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Verra' altresi' pubblicato all'Albo on line dell'Universita' degli
Studi di Perugia e sul sito web all'indirizzo www.unipg.it/studenti
alle voci «Dopo la laurea» - «Dottorati di ricerca».
Art. 16
Disposizioni finali
Per quanto non previsto nel presente bando, si rimanda alla
normativa vigente in materia di dottorati di ricerca e a quanto
stabilito dal Regolamento d'Ateneo in materia di Scuole e di Corsi di
Dottorato, emanato con decreto rettorale n. 1275 del 18 giugno 2008.
Perugia, 8 novembre 2012
Il rettore: Bistoni
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