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LIBERA UNIVERSITA' DI URBINO

Procedura di valutazione comparativa riservata per la copertura di un
posto di ricercatore universitario - settore scientifico-disciplinare
B01C.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.29 del 11/4/2000
Ente:LIBERA UNIVERSITA' DI URBINO
Località:-
Codice atto:000E3342
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:1
Scadenza:11/5/2000
Tags:Ricercatori

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Veduto lo statuto della Libera Universita' degli studi di Urbino
emanato con decreto rettorale n. 628/99 del 20 luglio 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1999, n. 180;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, e successive modificazioni, concernente lo statuto degli
impiegati civili dello Stato;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopracitato;
Veduta la legge 4 gennaio 1968, n. 15, ed in particolare gli
articoli 2 e 4, concernente le dichiarazioni sostitutive di
certificazioni e dell'atto di notorieta';
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, la
relativa fascia di formazione nonche' la sperimentazione
organizzativa e didattica;
Veduto il decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57 convertito in legge
2 aprile 1987, n. 158;
Veduta la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le nuove norme
sull'accesso ai documenti amministrativi;
Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma
degli ordinamenti didattici universitari;
Veduta la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente le parita' e
pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il
trattamento sul lavoro;
Veduta la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive
modificazioni, concernente i diritti delle persone handicappate;
Veduto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente la razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego;
Veduta la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi
correttivi di finanza pubblica;
Veduto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174 recante norme sull'accesso dei cittadini
degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni, recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni;
Veduto il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito in
legge 21 giugno 1995, n. 236 e successive modificazioni ed in
particolare l'art. 9, concernente i termini per la ricusazione;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre
1996, n. 693;
Veduta la legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente il trattamento dei dati
personali;
Veduta la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente lo
snellimento dell'attivita' amministrativa;
Veduta la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica;
Veduto l'art. 1, comma 1, della legge 3 luglio 1998, n. 210, che
trasferisce alle Universita' le competenze ad espletare le procedure
per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori
ordinari, associati e ricercatori e reca norme per il reclutamento di
tale personale;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre
1998, n. 390, recante norme sulle modalita' di espletamento delle
predette procedure per il reclutamento dei professori universitari di
ruolo e dei ricercatori;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 403, recante il regolamento di attuazione degli articoli 1,
2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di
semplificazione amministrativa;
Veduta la legge 14 gennaio 1999, n. 4 recante disposizioni
riguardanti il settore universitario della ricerca scientifica ed in
particolare l'art. 1, comma 10;
Veduta la legge 18 febbraio 1999, n. 28, ed in particolare
l'art. 19, recante disposizioni in materia di bollo per le domande di
partecipazione a pubblici concorsi e per i documenti da allegare alle
domande stesse;
Veduti i decreti ministeriali del 26 febbraio 1999 e del 4 maggio
1999 concernenti la rideterminazione dei settori
scientifico-disciplinari;
Veduto l'art. 6 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, recante
disposizioni in materia di Universita' e di ricerca scientifica e
tecnologica;
Vedute le richieste di procedura di valutazione comparativa per
la copertura di un posto di ricercatore universitario deliberato dal
consiglio della facolta' di farmacia;
Considerato che il posto richiesto a concorso dalla facolta'
trova disponibilita' nel rispettivo organico e gode della relativa
copertura finanziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Vedute le deliberazioni del senato accademico in data 30 marzo
2000 e del consiglio di amministrazione in data 31 marzo 2000, con le
quali e' stata approvata l'attivazione della procedura finalizzata
all'applicazione della legge n. 4/1999;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Tipologia concorsuale
 
E' indetta procedura di valutazione comparativa riservata al
personale della Libera Universita' degli studi di Urbino in possesso
dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 10, della legge 14 gennaio
1999, n. 4, per la copertura di un posto di ricercatore universitario
per la sottoindicata facolta' e settore scientifico-disciplinare:
 
Facolta' di farmacia
 
Settore scientifico-disciplinare: B01C - Didattica e storia della
fisica - Posti n. 1:
complementi di fisica;
didattica dell'astronomia;
didattica della fisica;
fondamenti della fisica;
metodologie della fisica;
preparazione di esperienze didattiche;
storia dell'astronomia;
storia della fisica.
Per quanto riguarda la tipologia di impegno scientifico si
richiede esperienza nel campo dello sviluppo della strumentazione
scientifica.
Per quanto riguarda la tipologia di impegno didattico si richiede
esperienza in facolta' dell'area sanitaria.
Non possono partecipare, in qualita' di candidati, i professori
ordinari, associati ed i ricercatori di ruolo inquadrati nel settore
scientifico-disciplinare B01A.
Non esiste alcuna limitazione nel numero delle pubblicazioni
scientifiche che i candidati dovranno presentare per la valutazione
comparativa.
La prova orale accertera' anche la conoscenza della lingua
inglese.

                               Art. 2.
 
Requisiti di ammissione e cause di esclusione
 
La partecipazione alle valutazioni comparative di cui all'art. 1
e' riservata al personale della Libera Universita' degli studi di
Urbino assunto in ruolo per lo svolgimento di funzioni tecniche o
socio-sanitarie, a seguito di pubblici concorsi che prevedano come
requisito d'accesso il diploma di laurea, in servizio alla data di
entrata in vigore della legge 14 gennaio 1999, n. 4 e che abbia
svolto alla predetta data almeno tre anni di attivita' di ricerca.
L'attivita' di ricerca viene attestata dai presidi delle
facolta', sentiti i direttori degli istituti interessati, ed e'
comprovata da pubblicazioni, lavori originali e da atti delle
facolta' risalenti al periodo di svolgimento dell'attivita' medesima.
Tuttavia non possono partecipare alle valutazioni comparative
coloto che abbiano gia' presentato, nell'arco di un anno decorrente
dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande
di ammissione alla prima valutazione comparativa prescelta, cinque
domande di partecipazione a valutazioni comparative presso questa o
altre sedi universitarie.
I candidati possono essere ammessi con riserva e
l'amministrazione puo' disporre in ogni momento, con decreto motivato
del rettore, l'esclusione dalla procedura. Tale provvedimento verra'
comunicato all'interessato mediante raccomandata con avviso di
ricevimento. In particolare non saranno prese in considerazione le
domande non sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici e quelle
che, per qualsiasi causa dovessero essere prodotte a questa
Universita' oltre il termine dal successivo art. 3.

                               Art. 3.
 
Modalita' per la presentazione della domanda
 
Le domande di ammissione alla procedura formulate secondo
l'allegato "A", fornito anche per via telematica (http://www.
uniurb.it/concorsi/home/htm
), redatte in carta semplice ai sensi
della legge 23 agosto 1988, n. 370 ed indirizzate al magnifico
rettore della Libera Universita' degli studi di Urbino - Ufficio del
personale docente, via Puccinotti n. 25 - 61029 Urbino (vedi allegato
A), dovranno essere spedite entro il termine perentorio di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4a serie speciale.
A tal fine fa fede il timbro postale dell'ufficio postale
accettante.
Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza sara'
prorogata al primo giorno feriale utile.
Le domande di ammissione alla procedura potranno, altresi',
essere consegnate a mano, in via Puccinotti n. 25, Urbino tutti i
giorni dalle ore 9 alle ore 12,30.
Nella busta di invio il candidato dovra' indicare con precisione
oltre alle proprie generalita' anche la procedura alla quale intende
partecipare (estremi del bando, sigla e titolo del settore
scientifico-disciplinare).
Coloro che intendano partecipare a piu' concorsi dovranno
presentare distinte domande facendo menzione in ciascuna di esse
delle altre procedure alle quali hanno chiesto di essere ammessi.
La domanda del candidato dovra' contenere, a pena di esclusione
dalla valutazione comparativa, le indicazioni necessarie ad
individuare in modo univoco la facolta' ed il settore scientifico-
disciplinare per il quale il candidato ha presentato domanda.
Nella domanda i candidati italiani e comunitari dovranno
chiaramente indicare:
a) cognome e nome;
b) data e luogo di nascita;
c) codice di identificazione personale (codice fiscale);
d) residenza;
e) domicilio eletto ai fini della procedura;
f) recapito telefonico e, se posseduta, l'e-mail.
Nella domanda tutti i candidati, inoltre, dovranno dichiarare
sotto la propria responsabilita':
1) la data di assunzione in ruolo presso questa Universita', la
qualifica ed il profilo rivestiti;
2) la durata di attivita' di ricerca;
3) di avere rispettato l'obbligo previsto dal comma 4,
dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre
1998, n. 390, di seguito riportato: "Ogni candidato, a pena di
esclusione, puo' partecipare complessivamente ad un numero di
valutazioni comparative non superiore a cinque presso le varie sedi
universitarie, nell'arco di un anno decorrente dalla data di scadenza
del termine per la presentazione delle domande di ammissione alla
prima valutazione comparativa prescelta";
4) di scegliere per la prova orale la/e seguente/i lingua/e
straniera/e ;
5) di avere/non avere presentato domande per altre valutazioni
comparative.
La mancata dichiarazione dei dati contenuti nei precedenti punti
1, 2, 3 comporta l'esclusione dalla procedura.
I candidati riconosciuti handicappati dovranno specificare nella
domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento
delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Di ogni variazione dei dati comunicati dal candidato riguardanti
il domicilio eletto ai fini della procedura, recapito telefonico ed
e-mail, dovra' essere data tempestiva informazione all'ufficio cui la
domanda di partecipazione al concorso e' stata inoltrata.
La Libera Universita' degli studi di Urbino non assume alcuna
responsabilita' nel caso di irreperibilita' del destinatario o per la
dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del candidato o da mancante oppure tardiva
comunicazione dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per
eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa ne' per mancata restitazione dell'avviso
di ricevimento della domanda, dei documenti e delle comunicazioni
relative al concorso. La domiciliazione diversa dalla residenza
comporta, altresi', esenzione di responsabilita' nel caso di mancata
accettazione della comunicazione, in forma di raccomandata a.r., nel
luogo ove il candidato ha stabilito il proprio domicilio concorsuale.
Alla domanda di partecipazione alla procedura di valutazione
comparativa dovranno essere allegati:
fotocopia di un documento d'identita';
attestazione relativa all'attivita' di ricerca rilasciata dal
preside della facolta' con le modalita' di cui al citato comma 10,
dell'art. 1 della legge n. 4/1999;
un curriculum, in duplice copia, della propria attivita'
scientifica e didattica;
titoli ritenuti utili ai fini della procedura in un'unica
copia;
pubblicazioni che saranno presentate secondo le modalita'
previste dal successivo art. 4;
un elenco, in duplice copia, contenente l'indicazione dei
titoli;
un elenco, in duplice copia, contenente l'indicazione delle
pubblicazioni (in numero non superiore, ove previsto, dal precedente
art. 1);
un elenco, in duplice copia, di tutti i documenti allegati alla
domanda.
Sia il curriculum che gli elenchi dei titoli e delle
pubblicazioni devono essere datati e firmati dal candidato.
I titoli possono, altresi', essere prodotti in originale, in
copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale
mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi
dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 403.
I candidati possono altresi' dimostrare il possesso dei titoli
(escluse le pubblicazioni) mediante la semplificazione delle
certificazioni amministrative consentita dalla legge n. 15/1968 e dal
decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403,
utilizzando il "modello B" allegato al presente bando.
L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato
di cui lo straniero e' cittacino devono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono altresi' essere
legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane.
A qualunque certificato redatto in lingua straniera (diversa
dalla francese, inglese, tedesca, spagnola) deve essere allegata una
traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo
straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
Non e' consentito il riferimento a titoli e certificati gia'
presentati per altre procedure di valutazione comparativa.

                               Art. 4.
 
Pubblicazioni
 
Le pubblicazioni che i candidati intendono far valere ai fini
della valutazione comparativa con un elenco delle stesse firmato ed
identico a quello allegato alla domanda di partecipazione, vanno
inviate o consegnate a mano in plico separato all'Ufficio personale
docente della Libera Universita' degli studi di Urbino, via
Puccinotti n. 25 - 61029 Urbino, entro lo stesso termine di
presentazione della domanda e devono essere in misura non superiore a
quanto stabilito nel precedente art. 1 del presente bando (ove
previsto). Non saranno prese in considerazione le pubblicazioni
consegnate o spedite dopo il termine di cui al precedente comma. A
tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Sui plichi contenenti le pubblicazioni deve essere riportata la
dicitura "pubblicazioni procedura di valutazione comparativa
riservata al personale della Libera Universita' degli studi di Urbino
in possesso dei requisiti previsti dalla legge 14 gennaio 1999, n. 4
per posti di ricercatore universitario" e devono essere indicati
chiaramente la facolta' ed il titolo del settore
scientifico-disciplinare per il quale l'interessato intende
partecipare, nonche' il cognome, il nome e l'indirizzo.
Le pubblicazioni potranno essere inviate in originale, in copia
autenticata oppure potra' essere resa la dichiarazione sostitutiva
dell'allo di notorieta' nella quale si attesti, ai sensi dell'art. 2
del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, che la copia
della pubblicazione e' conforme all'originale nonche' la data ed il
luogo di pubblicazione dei lavori.
La dichiarazione puo' essere unica per tutte le pubblicazioni
inviate in copia.
Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il
luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia debbono
essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto
legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660 che cosi' recita:
"Ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare, per ogni qualsivoglia
suo stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla prefettura della
provincia nella quale ha sede l'officina grafica ed un esemplare alla
locale procura del Regno".
Le pubblicazioni possono essere prodotte nella lingua di origine
se essa e' una delle seguenti: italiano, latino, francese, inglese,
tedesco e spagnolo; altrimenti dovranno essere tradotte in una delle
predette lingue. I testi tradotti possono essere presentati in copie
dattiloscritte insieme con il testo stampato nella lingua originale.
Tuttavia, per le procedure di valutazione comparativa riguardanti
materie linguistiche e' ammessa la presentazione di pubblicazioni
compilate nella lingua od in una delle lingue per le quali e' bandito
il concorso, anche se diverse da quelle indicate nel comma
precedente.
E' facolta' del candidato inviare anche copia delle
pubblicazioni, gia' trasmesse alla Libera Universita' degli studi di
Urbino, a ciascun componente della commissione giudicatrice, entro
trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto rettorale di nomina della commissione stessa. Alle
pubblicazioni il candidato dovra' allegare elenco identico a quello
gia' trasmesso alla Libera Universita' degli studi di Urbino.

                               Art. 5.
 
Commissioni giudicatrici
 
Le commissioni giudicatrici sono costituite mediante designazione
di un componente da parte del consiglio della facolta' che ha
richiesto il bando e mediante elezione dei restanti componenti.
Possono essere componenti della commissione giudicatrice i
professori che hanno conseguito la nomina ad ordinario, i professori
associati ed i ricercatori universitari che hanno conseguito la
conferma.
Il componente designato e' scelto, prima dello svolgimento delle
elezioni dei componenti elettivi, con deliberazione del consiglio di
facolta', fra i professori ordinari ed associati e deve afferire al
settore scientifico-disciplinare oggetto del bando ovvero, nel caso
in cui ricorrano le condizioni di cui al comma 6, ultimo periodo,
dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre
1998 n. 390, a settori affini indicati dal Consiglio universitario
nazionale.
I componenti elettivi sono rappresentati da un professore
ordinario se la facolta' ha designato un professore associato ovvero
da un professore associato se la facolta' ha designato un professore
ordinario, nonche' da un ricercatore confermato eletti tra i
professori di ruolo e ricercatori in servizio presso altro Ateneo. A
parita' di voti prevale il piu' anziano nel ruolo di appartenenza, a
parita' di anzianita' di ruolo prevale il piu' anziano di eta'.
L'elettorato attivo e passivo e lo svolgimento delle elezioni
sono regolati dall'art. 3, commi 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390. Dal giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il
termine perentorio di trenta giorni per la presentazione al rettore,
da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei
commissari. Decorso tale termine e comunque dopo l'insediamento della
commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente delle commissioni giudicatrici. Se la causa di
ricusazione e' sopravvenuta, purche' anteriore alla data di
insediamento della commissione, il termine decorre dalla sua
insorgenza.
Il rigetto della istanza di ricusazione non puo' essere dedotto
come causa successiva di ricusazione.
La partecipazione ai lavori delle commissioni costituisce un
obbligo inderogabile per i componenti, fatti salvi giustificati e
documentati motivi. La commissione deve concludere i suoi lavori
entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di
nomina. Il rettore puo' prorogare per una sola volta e per non piu'
di quattro mesi il termine per la conclusione della procedura per
comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della
commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi dopo la
proroga, il rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure
per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del
ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione
dei lavori.
Le commissioni sono nominate con decreto rettorale pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
In caso di motivata rinuncia presentata dai componenti elettivi,
di decesso o di indisponibilita' degli stessi per cause sopravvenute,
ovvero nei casi previsti dall'art. 4, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, nelle
commissioni giudicatrici subentra il docente non eletto che abbia
riportato maggior numero di voti e che non sia stato nominato a far
parte di altre commissioni giudicatrici.

                               Art. 6.
 
Prove di esame
 
Le commissioni giudicatrici, per procedere alla valutazione
comparativa dei candidati, possono predeterminare eventuali criteri
integrativi di quelli indicati nel successivo capoverso; in questo
caso li consegnano al responsabile del procediniento il quale ne
assicura la pubblicita' presso la sede del rettorato e della facolta'
che ha richiesto il bando. I criteri sono pubblicizzati almeno sette
giorni prima della prosecuzione dei lavori della commissione.
Per valutare il curriculum complessivo del candidato e le
pubblicazioni scientifiche la commissione prende in considerazione i
seguenti criteri:
a) prioritariamente originalita' ed innovativita' della
produzione scientifica e rigore metodologico;
b) congruenza dell'attivita' del candidato con le discipline
ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale e'
bandita la procedura ovvero in settori scientifico-disciplinari
affini;
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle
pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunita'
scientifica;
d) continuita' temporale della produzione scientifica anche in
relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore
disciplinare;
e) apporto individuale del candidato nei lavori in
collaborazioni.
Per i fini di cui al precedente comma si fa anche riferimento,
ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico
internazionale.
Costituiscono, inoltre, titoli da valutare specificamente nelle
valutazioni comparative:
a) l'attivita' didattica svolta;
b) i servizi prestati negli Atenei e negli Enti di ricerca
italiani e stranieri;
c) l'attivita' di ricerca, comunque svolta, presso soggetti
pubblici e privati italiani e stranieri;
d) i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di
studio finalizzate ad attivita' di ricerca;
e) l'attivita' integrativa in campo clinico relativamente ai
settori scientifico-disciplinari in cui sia richiesta tale specifica
competenza;
f) l'organizzazione, la direzione ed il coordinamento di gruppi
di ricerca e di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in
ambito nazionale ed internazionale.
Al termine della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni
scientifiche i candidati sostengono due prove scritte una delle quali
sostituibile con una prova pratica ed una prova orale.
La prova orale e' pubblica.
La prima prova scritta consiste nella trattazione sotto forma di
elaborato scritto di aspetti generali del settore disciplinare.
La seconda prova scritta (sostituibile con una prova pratica)
consiste nella trattazione scritta (o prova pratica) avente ad
oggetto uno o piu' specifici aspetti del settore disciplinare con
particolare riferimento alla tipologia di impegno scientifico e
didattico indicata all'art. 1 del presente decreto. La prova orale
verte sulla discussione di aspetti generali e specifici del settore
disciplinare, sulla discussione delle prove scritte e degli eventuali
titoli. La prova orale accertera', ove previsto, anche la conoscenza
delle lingue di cui all'art. 1 del presente decreto per i settori
scientifico-disciplinari nello stesso indicati.
Il diario delle prove scritte con l'indicazione del giorno, del
mese e dell'ora in cui le medesime avranno luogo e' notificato agli
interessati tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno non
meno di quindici giorni prima dello svolgimento delle prove stesse.
La convocazione per la prova orale avviene ugualmente a mezzo
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno non meno di venti giorni
prima dello svolgimento della prova stessa.
Per lo svolgimento della prima e della seconda prova e' concesso
ai candidati, per ciascuna prova, un tempo massimo di otto ore.
Per sostenere le suddette prove il candidato dovra' essere
munito, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di
riconoscimento:
1) carta d'identita';
2) passaporto;
3) patente automobilistica;
4) libretto ferroviario;
5) tessera postale;
6) porto d'armi.
Al termine dei lavori la commissione, previa valutazione
comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei
componenti, indica il vincitore.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 9, della legge
16 giugno 1998, n. 191, se due o piu' candidati ottengono lo stesso
punteggio, sara' preferito il candidato con eta' anagrafica minore.

                               Art. 7.
 
Accertamento della regolarita' degli atti
 
Gli atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, dei
quali costituiscono parte integrante i giudizi individuali e
collegiali espressi su ciascun candidato, nonche' dalla relazione
riassuntiva dei lavori svolti.
Il rettore accerta con proprio decreto, entro venti giorni dalla
consegna, la regolarita' formale degli atti, dandone comunicazione ai
candidati. Con successivo decreto nomina il candidato dichiarato
vincitore. Nel caso in cui riscontri vizi di forma il rettore, entro
il predetto termine, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla
commissione per la regolarizzazione, stabilendo il termine perentorio
entro cui questa deve completare i lavori.
La nomina e' disposta con decreto rettorale.
Il rettore comunica al Ministero i dati relativi alla conclusione
delle procedure di valutazione comparativa nonche' i nominativi dei
candidati nominati in ruolo.
La relazione riassuntiva, con annessi i giudizi individuali e
collegiali, e' pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero e
resa pubblica anche per via telematica.

                               Art. 8.
 
Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni
 
I candidati dovranno provvedere a loro spese, al recupero delle
pubblicazioni e dei documenti depositati presso la Libera Universita'
degli studi di Urbino, entro tre mesi dall'espletamento del concorso.
Trascorso tale termine, l'Universita' disporra' del materiale secondo
le proprie necessita' senza alcuna responsabilita'.

                               Art. 9.
 
Documenti di rito
 
Il ricercatore confermato nominato, ai fini dell'accertamento dei
requisiti previsti per l'accesso, tenuto conto delle dichiarazioni
risultanti nella domanda di partecipazione alla procedura, sara'
invitato a presentare a questa Universita', entro trenta giorni dalla
data di effettiva assunzione in servizio ovvero dalla data di
ricezione dell'invito, pena la decadenza, i documenti sottoelencati,
ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica
3 maggio 1957, n. 686:
a) certificato medico in bollo (di data non anteriore a sei
mesi dalla data della comunicazione dell'esito del concorso)
rilasciato dall'Unita' sanitaria locale o da un medico militare,
provinciale o ufficiale sanitario del comune di residenza da cui
risulti che il candidato e' fisicamente idoneo all'impiego per il
quale concorre ed e' esente da impertezioni che possono comunque
influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto
accertamento sierologico ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio
1956, n. 837. Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione
che il candidato e' esente da malattie che possono mettere in
pericolo la salute pubblica;
b) attestazione rilasciata dalla Libera Universita' degli studi
di Urbino da cui risulti la posizione in ruolo con l'indicazione
della retribuzione annua lorda goduta alla data dell'attestazione
stessa o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' (vedi
allegato "B").
I candidati invalidi dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19,
secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione
legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per
la natura ed il grado della sua invalidita' o mutilazione non puo'
essere di pregiudizio alla salute ed incolumita' dei compagni di
lavoro o alla sicurezza degli impianti.
Ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 403/1998 possono utilizzare lo strumento dell'autocertificazione
soltanto coloro che siano residenti in Italia e limitatamente a quei
fatti, stati e qualita' che possono essere convalidati da soggetti
pubblici o privati italiani.
Gli stati, fatti e qualita' personali autocertificati dai
vincitori della presente procedura comparativa sono considerati
validi a titolo definitivo, fatta salva la possibilita', da parte
della Libera Universita' degli studi di Urbino, di procedere ad
idonei controlli, anche a campione, circa la veridicita' degli
stessi; l'amministrazione, qualora risulti necessario controllare la
veridicita' delle dichiarazione puo' richiedere direttamente la
necessaria documentazione che dovra' essere fornita dall'interessato
entro quindici giorni dalla richiesta.
Nel caso di dichiarazione risultata mendace, oltre ad essere
escluso dalla procedura di valutazione comparativa, il candidato
verra' denunciato ai sensi degli articoli 483, 495, 496 del codice
penale per attestazioni mendaci.

                              Art. 10.
 
Nomina dei vincitori
 
La nomina in ruolo dei vincitori e' disposta con decreto
rettorale.
Ad essi spetta il trattamento economico previsto dalle
disposinoni di legge in vigore.
Il vincitore della procedura e' invitato, a mezzo di raccomandata
con avviso di ricevimento, ad assumere servizio, sotto riserva di
accertamento del possesso dei requisiti prescritti, e sara' nominato
ricercatore universitario confermato con diritto al trattamento
economico previsto dalle vigenti disposizioni, mantenendo come
assegno ad personam l'eventuale migliore trattamento economico in
godimento. L'assegno ad personam e' progressivamente riassorbito in
relazione alla progressione economica e agli aumenti stipendiali nel
ruolo dei ricereatori.

                              Art. 11.
 
Trattamento dei dati personali
 
Con riferimento alle disposizioni di cui alla legge 31 dicembre
1996, n. 675, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali e, in particolare alle
disposizioni di cui all'art. 10, la Libera Universita' degli studi di
Urbino, via Puccinotti n. 25 - 61029 Urbino, quale titolare dei dati
inerenti al presente concorso, informa che il trattamento dei dati
contenuti nelle domande di concorso e' finalizzato unicamente alla
gestione dell'attivita' concorsuale e che lo stesso avverra' con
utilizzo di procedure informatiche ed archiviazione carta'cea dei
relativi atti.
L'ufficio precisa, inoltre, la natura obbligatoria del
conferimento dei dati e la conseguenza della non ammissione al
concorso in caso di rifiuto di fornire gli stessi.
I candidati godono dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li
riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto
di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.

                              Art. 12.
 
Responsabile del procedimento
 
Il responsabile del procedimento e' il dott. Gianluca Antonelli
assistente amministrativo di questa amministrazione
(tel. 0722/305476; fax 0722/305410; e-mail: g.antonelliuniurb.it)
Il presente bando di valutazione comparativa sara' inoltrato al
Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale - 4a serie speciale "Concorsi ed esami".

                              Art. 13.
 
Disposizioni finali
 
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano la
legge 3 luglio 1998, n. 210, il decreto del Presidente della
Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390 e la legge 14 gennaio 1999, n. 4
nonche' la vigente normativa universitaria e quella in materia di
accesso agli impieghi nella pubblica amministrazione.
Urbino, 1o aprile 2000
Il rettore: Bo

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