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Concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di cinque tenenti in
servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo di
amministrazione e di commissariato dell'Esercito, di dieci tenenti in
servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo sanitario
dell'Esercito e di ventiquattro tenenti in servizio permanente
effettivo nel ruolo normale del Corpo degli ingegneri dell'Esercito.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.25 del 29/3/2002 |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 02E02572 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 29/4/2002 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive
modificazioni;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente
unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 912, concernente gli obblighi
di servizio per gli ufficiali in servizio permanente del servizio
sanitario dell'Esercito e dei Corpi sanitari della Marina e
dell'Aeronautica;
Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti
intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti
disponibili nelle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo, e negli enti locali;
Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme
concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri,
limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad
ufficiale dell'Esercito;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dalla imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzioni
presso le amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989,
concernente modificazioni all'ordinamento didattico universitario
relativamente ai corsi di laurea della facolta' di ingegneria e
successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni e integrazioni;
Vista legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme sulla
cittadinanza;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603,
concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni
del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze
armate e dell'Amministrazione della difesa;
Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464,
concernente la riforma strutturale delle Forze armate, a norma
dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e h), della legge
28 dicembre 1995, n. 549;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra
l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e
modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove d'esame per il
reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali dell'Esercito, emanato
in applicazione all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo
30 dicembre 1997, n. 490;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile,
la quale prevede all'articolo 1, comma 6, che con decreto
ministeriale venga fissata annualmente l'aliquota massima di
personale femminile da immettere, tra l'altro, nei ruoli normali dei
Corpi dell'Esercito;
Visto il decreto del Ministro dell'Universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente norme
in materia di autonomia didattica degli atenei;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate e nel Corpo della guardia di finanza;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 marzo 2000, n. 112 recante modificazioni al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati
fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai
concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Esercito;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione dell'articolo 1, comma 5, della precitata legge
20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per
l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso
elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non
idoneita', che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze
di impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici
requisiti psico-fisici;
Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della direzione
generale della sanita' militare emanata per l'applicazione
dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
Vista la direttiva in data 19 aprile 2000 della direzione
generale della sanita' militare per delineare il profilo sanitario
dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante
disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello
strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3,
comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331;
Visto il decreto ministeriale 6 settembre 2001, emanato in
applicazione dell'articolo 1, comma 6, della legge 20 ottobre 1999,
n. 380 che, nel definire le Armi ed i Corpi dei ruoli normali
dell'Esercito nei quali avverra' nell'anno 2002 il reclutamento di
personale femminile, ha fissato al 100% l'aliquota massima di detto
personale che potra' essere immesso nei ruoli normali di ciascun
Corpo con le modalita' previste dall'articolo 4, comma 4, del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
Ravvisata la necessita' di indire tre concorsi per la nomina di
ufficiali in servizio permanente nei ruoli normali rispettivamente
del Corpo di amministrazione e di commissariato, del Corpo sanitario
e del Corpo degli ingegneri dell'Esercito, compresi nel piano dei
reclutamenti del personale militare predisposto per l'anno 2002 in
attuazione dell'articolo 19, comma 4, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448;
Considerato che, al fine di soddisfare la prioritaria esigenza
della Forza armata di disporre di ufficiali da impiegare, dopo la
nomina in servizio permanente, in particolari settori di attivita'
che richiedono elevata professionalita', e' necessario prevedere che
ai concorsi indetti con il presente decreto vengano ammessi a
partecipare solo concorrenti in possesso di specifici diplomi di
laurea tra quelli previsti dall'articolo 17 del sopracitato decreto
ministeriale 21 dicembre 1998.
Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso
1. Sono indetti per l'anno 2002 i sottonotati concorsi, per
titoli ed esami, per la nomina di tenenti in servizio permanente
effettivo nei ruoli normali dell'Esercito:
a) concorso, per titoli ed esami, per la nomina di cinque
tenenti del Corpo di amministrazione e di commissariato
dell'Esercito, cosi' ripartiti:
1 per i laureati in economia e commercio o lauree
equipollenti;
1 per i laureati in scienze politiche o lauree equipollenti;
3 per i laureati in giurisprudenza o lauree equipollenti.
Qualora uno o piu' dei posti previsti per i giovani in possesso
di uno dei diplomi di laurea sopraindicati non venissero ricoperti
per insufficienza di concorrenti idonei, i medesimi potranno essere
devoluti, secondo l'ordine della graduatoria generale di merito, ai
concorrenti idonei indipendentemente dal diploma di laurea posseduto.
b) Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di 10 tenenti
del Corpo sanitario dell'Esercito, con riserva di 3 posti a favore
degli ufficiali di complemento vincolati, alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande, alla ferma volontaria di
anni due di cui all'articolo 37 della legge 20 settembre 1980,
n. 574, citata nelle premesse;
Qualora uno o piu' dei posti riservati a favore degli ufficiali
di complemento vincolati alla ferma volontaria di anni due non
venissero ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei i
medesimi saranno devoluti, secondo l'ordine della graduatoria
generale di merito, agli altri concorrenti idonei.
c) Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di ventiquattro
tenenti del Corpo degli ingegneri dell'Esercito, cosi' ripartiti:
11 per i laureati in ingegneria edile o civile;
4 per i laureati in ingegneria elettronica;
1 per i laureati in ingegneria delle telecomunicazioni;
4 per i laureati in ingegneria meccanica;
3 per i laureati in ingegneria informatica;
1 per i laureati in scienze biologiche.
Qualora uno o piu' dei posti previsti per i giovani in possesso
di uno dei diplomi di laurea sopraindicati non venissero ricoperti
per insufficienza di concorrenti idonei, i medesimi potranno essere
devoluti, secondo l'ordine della graduatoria generale di merito,
esclusivamente ai concorrenti idonei in possesso di uno dei diplomi
di laurea di cui ai numeri 2), 3), 4) ed 5).
2. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente, comma 1, il
numero dei posti potra' subire modificazioni, fino alla data di
approvazione della relativa graduatoria di merito, in ragione di
esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' di
quelle della Forza armata connesse alla consistenza nel ruolo normale
del rispettivo Corpo.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. Ai concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1, possono
partecipare concorrenti sia di sesso maschile che di sesso femminile.
I concorrenti, alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande, indicato nel successivo articolo 3, comma 1, devono:
a) non aver superato il 32o anno di eta', se di sesso maschile,
ovvero il 35o anno di eta', se di sesso femminile;
b) essere cittadini italiani;
c) essere in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea (di
durata quadriennale, quinquennale o sessennale):
1) per il concorso per il Corpo di amministrazione e di
commissariato dell'Esercito, di cui al precedente articolo 1,
comma 1, lettera a:
diploma di laurea in economia e commercio o in scienze
politiche ovvero in giurisprudenza;
2) per il concorso per il Corpo sanitario dell'Esercito, di
cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b:
diploma di laurea in medicina e chirurgia. I concorrenti,
inoltre, dovranno essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio
della professione di medico chirurgo;
3) per il concorso per il Corpo degli ingegneri
dell'Esercito, di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c):
diploma di laurea in ingegneria edile o in ingegneria
civile o in ingegneria elettronica o in ingegneria informatica o in
ingegneria meccanica o in ingegneria delle telecomunicazioni o in
scienze biologiche.
Saranno ritenuti validi anche i diplomi di laurea che, per la
partecipazione ai concorsi per l'accesso al pubblico impiego, siano
dichiarati equipollenti a quelli suindicati. Allo scopo, gli
interessati avranno cura di allegare alla domanda di partecipazione
attestazione di equipollenza al titolo di studio prescritto dal
presente decreto.
Analogamente, saranno ritenuti validi i titoli di studio
conseguiti all'estero sempreche' gli stessi risultino riconosciuti
dal Ministero dell'istruzione, dell'Universita' e della ricerca
equipollenti ad uno di quelli prescritti per la partecipazione ai
concorsi indetti con il presente decreto. Allo scopo, gli interessati
avranno cura di allegare alla domanda di partecipazione al concorso
attestazione di equipollenza al titolo di studio previsto in Italia;
d) godere dei diritti civili e politici;
e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ne' essere
stati dimessi d'autorita', per motivi disciplinari o di inattitudine
alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione
delle Forze armate o delle Forze di polizia dello Stato;
f) per i soli concorrenti di sesso maschile:
1) non essere stati riformati alla visita di leva o
successivamente ad essa;
2) non essere stati dichiarati "obiettori di coscienza"
ovvero ammessi a prestare "servizio civile" ai sensi della legge
8 luglio 1998, n. 230.
2. Il conferimento della nomina ai vincitori dei concorsi indetti
con il presente decreto e l'ammissione dei medesimi ai prescritti
corsi applicativi sono subordinati:
a) al possesso della idoneita' psico-fisica ed attitudinale al
servizio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente nei
ruoli normali dell'Esercito, da accertarsi con le modalita'
prescritte dai successivi articoli 7 ed 8.
b) all'accertamento, anche successivo alla nomina, ai sensi
dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, del possesso dei requisiti di moralita' e condotta
stabiliti per l'ammissione ai concorsi nella magistratura, da
accertarsi con le modalita' previste dalla vigente normativa.
3. I requisiti di partecipazione di cui al precedente, comma 1,
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Gli
stessi, ad eccezione di quello di cui al, comma 1, lettera a, nonche'
quelli di cui al, comma 2, devono essere mantenuti fino alla nomina
ad ufficiale in servizio permanente e durante il successivo iter
formativo.
Art. 3.
Domande di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere:
a) redatta in carta semplice, secondo lo schema riportato
nell'Allegato "A", che costituisce parte integrante del presente
decreto;
b) firmata per esteso dal concorrente (la firma, da apporre
necessariamente in forma autografa, non richiede l'autenticazione).
La mancata sottoscrizione della domanda determinera' il non
accoglimento della medesima;
c) spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al
Ministero della difesa - direzione generale per il personale militare
- I reparto - 1a Divisione reclutamento ufficiali - 4a Sezione
casella postale 353 - 00187 Roma Centro, con esclusione di qualsiasi
altro mezzo o procedura, a pena di decadenza, entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. A tal fine fara' fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
I militari in servizio dovranno, prima dell'invio della domanda
con le modalita' suindicate, far vistare la stessa dal Reparto/Ente
di appartenenza.
I concorrenti residenti all'estero potranno inoltrare la domanda,
entro il termine sopraindicato, anche tramite le Autorita'
diplomatiche o consolari.
I militari in servizio, impiegati all'estero in localita' ove non
vi siano le predette Autorita', potranno presentare la domanda,
sempre entro il medesimo termine, al Comando di appartenenza, che
provvedera' a trasmetterla immediatamente al predetto indirizzo, dopo
avervi apposto il visto di avvenuta presentazione.
In detti casi per la data di presentazione fara' fede la data di
assunzione a protocollo della domanda da parte dell'Autorita/Comando
ricevente.
2. Il concorrente, consapevole delle conseguenze penali che, ai
sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, possono derivare da falsita' in atti e da
dichiarazioni mendaci, dovra' dichiarare nella domanda:
a) il concorso e, quando richiesto, i posti per i quali intenda
partecipare.
b) la lingua straniera nella quale intenda eventualmente
sostenere la prova orale facoltativa (solo inglese, per il Corpo di
amministrazione e di commissariato dell'Esercito; una a scelta fra
inglese, francese, tedesco e spagnolo, per il Corpo sanitario
dell'Esercito e per il Corpo degli ingegneri dell'Esercito);
c) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) e il codice fiscale;
d) il recapito al quale desidera ricevere tutte le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento
postale e, possibilmente, il numero telefonico.
Il concorrente dovra', altresi', segnalare tempestivamente, a
mezzo telegramma o fax (06/4827347), al Ministero della difesa -
direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1a
Divisione reclutamento ufficiali - 4a sezione - via XX Settembre
123/A - 00187 Roma - ogni variazione del recapito indicato nella
domanda che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per
l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato
nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza
maggiore.
e) il diploma di laurea posseduto, la durata legale del corso
di studi universitari seguito, l'Universita' presso la quale e' stato
conseguito, la data di conseguimento e la votazione riportata;
f) l'abilitazione all'esercizio della professione,
l'Universita' presso la quale e' stata conseguita e la relativa data
(solo se concorrente per il Corpo sanitario dell'Esercito);
g) il possesso della cittadinanza italiana ed il godimento dei
diritti civili e politici.
In caso di doppia cittadinanza, dovra' indicare, in apposita
dichiarazione da allegare alla domanda, la seconda cittadinanza ed in
quale Stato e' soggetto (od ha assolto), se di sesso maschile, agli
obblighi militari;
h) lo stato civile;
i) la residenza ed il comune nelle cui liste elettorali e'
iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
l) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale e di non
aver in corso procedimenti penali ed amministrativi per
l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che
risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel
casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 686 del codice di
procedura penale.
In caso contrario, dovra' indicare in apposita dichiarazione da
allegare alla domanda, le condanne e le applicazioni di pena ed i
procedimenti a carico ed ogni altro eventuale precedente penale,
precisando la data del provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo
ha emanato, ovvero presso la quale pende un eventuale procedimento
penale.
Dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare al Ministero della
difesa - direzione generale per il personale militare - I Reparto -
1a Divisione reclutamento ufficiali - 4a sezione Casella Postale 353
- 00187 Roma Centro - qualsiasi variazione della sua posizione
giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui
sopra;
m) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso una
pubblica amministrazione e di non essere stato destituito, dispensato
o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica
amministrazione e di non essere stato dimesso d'autorita', per motivi
disciplinari o di inattitudine alla vita militare, da accademie,
scuole, istituti di formazione delle Forze armate o delle Forze di
polizia dello Stato. Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
n) solo per i concorrenti di sesso maschile:
il distretto militare ovvero la capitaneria di porto di
appartenenza;
la posizione nei riguardi degli obblighi di leva;
di non essere stato riformato alla visita di leva o
successivamente ad essa. Tale dichiarazione va resa anche se
negativa;
di non essere stato dichiarato "obiettore di coscienza"
ovvero ammesso a prestare "servizio civile" ai sensi della legge
8 luglio 1998, n. 230. Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
o) solo per i militari in servizio:
Forza armata o Corpo armato di appartenenza;
grado e categoria;
data di inizio e previsto congedo per fine ferma (solo se
ufficiale di complemento vincolato alla ferma biennale non
rinnovabile);
denominazione e sede del Reparto/Ente di servizio;
p) l'ultima residenza in Italia della famiglia e la data di
espatrio (solo se cittadino italiano residente all'estero);
q) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di merito
indicati nel successivo articolo 10.
E' onere del concorrente fornire informazioni dettagliate circa
ciascuno dei titoli posseduti ai fini della loro corretta valutazione
da parte della commissione esaminatrice. A tal fine potra' essere
prodotta a corredo della domanda di partecipazione al concorso
eventuale documentazione probatoria ovvero una dichiarazione
sostitutiva rilasciata ai sensi delle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le
pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico dovranno essere
necessariamente allegate alla domanda ai fini della loro eventuale
valutazione.
r) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di preferenza
indicati nell'Allegato "F", che costituisce parte integrante del
presente decreto. Tali titoli potranno essere anche analiticamente
indicati in apposita dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi
delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, allegata alla domanda di partecipazione al
concorso;
s) di essere a conoscenza dell'obbligo, qualora vincitore, di
contrarre la ferma di cui al successivo articolo 12, comma 3;
t) di accettare, qualora vincitore, di prestare servizio in
qualunque sede e di impegnarsi a frequentare i corsi specialistici
eventualmente previsti per il Corpo di appartenenza;
u) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito;
v) di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati
contenuti nella domanda, ai sensi delle disposizioni della legge
n. 675/1996;
w) se alla domanda di partecipazione alleghi, elencandoli in
caso affermativo, documenti o dichiarazioni sostitutive.
3. Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei casi
espressamente previsti nel presente articolo, la Direzione generale
per il personale militare potra' richiedere la regolarizzazione delle
domande che, sottoscritte e spedite nei termini, dovessero risultare
formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al
modello di domanda riportato nel gia' citato Allegato "A" al presente
decreto.
Art. 4.
Svolgimento dei concorsi
1. Lo svolgimento di ciascuno dei concorsi di cui al precedente
articolo 1, comma 1, prevede:
a) due prove scritte;
b) prove di efficienza fisica;
c) accertamenti sanitari;
d) accertamento attitudinale;
e) una prova orale (nonche' una prova pratica solo nel concorso
per il Corpo sanitario dell'Esercito);
f) una prova orale facoltativa di lingua straniera.
2. Alle prove e agli accertamenti di cui al precedente, comma 1,
i concorrenti dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o di
altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia rilasciato
da una amministrazione dello Stato, in corso di validita'.
3. A mente dell'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale
4 aprile 2000, n. 114, i concorrenti - compresi quelli di sesso
femminile che si siano trovati nelle condizioni di cui all'articolo
3, comma 2, del citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 -
all'atto dell'approvazione della graduatoria di merito del concorso
cui partecipano (entro il 31 luglio 2002), dovranno essere risultati
idonei in tutte le prove ed in tutti gli accertamenti previsti nel
precedente comma 1.
Art. 5.
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la commissione per le prove di efficienza fisica, unica per
tutti i Corpi;
b) la commissione per gli accertamenti sanitari, unica per
tutti i Corpi;
c) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari,
unica per tutti i Corpi;
d) la commissione per l'accertamento attitudinale, unica per
tutti i Corpi;
e) le commissioni esaminatrici per le prove scritte, per la
valutazione dei titoli, per le prove orali e pratiche e per la
formazione della graduatoria, distinte per ciascun concorso.
2. La commissione di cui al precedente, comma 1, lettera a),
sara' composta da:
un ufficiale dell'Esercito in servizio permanente di grado non
inferiore a colonnello, presidente;
due ufficiali dell'Esercito in servizio permanente di grado non
inferiore a maggiore, qualificati istruttori militari di educazione
fisica, membri;
un ufficiale dell'Esercito in servizio permanente di grado non
inferiore a capitano, segretario senza diritto di voto.
La commissione si avvarra', durante l'espletamento delle prove,
di personale del Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito, fra cui un ufficiale medico dell'Esercito.
3. La commissione di cui al precedente, comma 1, lettera b),
sara' composta da:
un colonnello del Corpo sanitario dell'Esercito in servizio
permanente, presidente;
due ufficiali del Corpo sanitario dell'Esercito in servizio
permanente, di grado non inferiore a maggiore, membri.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti dell'Esercito o di medici specialisti esterni.
4. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente, comma 1, lettera c), sara' composta da:
un brigadier generale del Corpo sanitario dell'Esercito in
servizio permanente, presidente;
due ufficiali superiori del Corpo sanitario dell'Esercito in
servizio permanente, membri.
Gli ufficiali medici facenti parte di detta commissione dovranno
essere diversi da quelli che abbiano fatto parte della commissione di
cui al precedente comma 3.
5. La commissione di cui al precedente, comma 1, lettera d.,
sara' composta da:
un ufficiale superiore in servizio permanente nel ruolo normale
delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni
dell'Esercito, presidente;
due ufficiali in servizio permanente del Corpo sanitario
dell'Esercito, di cui uno medico specialista in psichiatria ed un
laureato in psicologia, membri.
Detta commissione si avvarra' del contributo tecnico
specialistico di ufficiali del Corpo sanitario laureati in
psicologia, nonche' di psicologi civili convenzionati presso il
Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito di
Foligno.
6. Le commissioni di cui al precedente, comma 1, lettera e),
saranno composte:
a) per il concorso per il Corpo di amministrazione e di
commissariato dell'Esercito, di cui al precedente articolo 1,
comma 1, lettera a) da:
un ufficiale di grado non inferiore a brigadier generale, in
servizio o in ausiliaria da non oltre tre anni, presidente;
due ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, di grado
non inferiore a maggiore, membri;
due docenti di cui uno laureato in sociologia e uno laureato
in giurisprudenza ovvero ufficiali dell'Esercito in possesso dei
citati titoli di studio, membri;
un docente o esperto per la prova orale facoltativa di lingua
inglese, membro aggiunto;
un ufficiale in servizio permanente dell'Esercito di grado
non inferiore a capitano, ovvero un dipendente civile
dell'Amministrazione della difesa appartenente all'area funzionale
"C", posizione non inferiore a "C/2", segretario senza diritto di
voto;
b) per il concorso per il Corpo sanitario dell'Esercito, di cui
al precedente articolo 1, comma 1, lettera b) da:
un ufficiale generale del Corpo sanitario dell'Esercito, in
servizio o in ausiliaria da non oltre tre anni, presidente;
tre ufficiali medici di grado non inferiore a maggiore in
servizio permanente del Corpo sanitario dell'Esercito, membri;
un ufficiale di grado non inferiore a maggiore in servizio
permanente dell'Esercito per la prova orale limitatamente agli
argomenti di carattere militare per la valutazione dei titoli e per
la formazione della graduatoria generale di merito, membro aggiunto;
un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
un ufficiale in servizio permanente dell'Esercito di grado
non inferiore a capitano, ovvero un dipendente civile
dell'Amministrazione della difesa appartenente all'area funzionale
"C", posizione non inferiore a "C/2", segretario senza diritto di
voto;
c) per il concorso per il Corpo degli ingegneri dell'Esercito,
di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c) da:
un ufficiale di grado non inferiore a brigadier generale
dell'Esercito in servizio o in ausiliaria da non oltre tre anni,
presidente;
quattro ufficiali del Corpo degli ingegneri dell'Esercito in
servizio permanente di grado non inferiore a maggiore, membri;
un ufficiale dell'Esercito in servizio permanente di grado
non inferiore a maggiore, per la prova scritta di cultura generale,
per la prova orale - limitatamente agli argomenti di carattere
militare - per la valutazione dei titoli e per la formazione della
graduatoria generale di merito, membro aggiunto;
un docente universitario - che potra' essere diverso in
relazione a ciascuna delle categorie di laureati fra cui sono
ripartiti i posti di cui al precedente articolo 1, che risultino
partecipanti al concorso, membro aggiunto;
un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
un ufficiale dell'Esercito in servizio permanente di grado
non inferiore a capitano, ovvero un dipendente civile
dell'Amministrazione della difesa appartenente all'area funzionale
"C", posizione non inferiore a "C/2", segretario senza diritto di
voto.
I membri aggiunti hanno diritto di voto per le sole materie per
le quali sono aggregati.
Art. 6.
Prove scritte
1. I concorrenti che non avessero ricevuto comunicazione di
esclusione dal concorso dovranno sostenere, rispettivamente, le
seguenti prove scritte:
a) per il concorso per il Corpo di amministrazione e di
commissariato dell'Esercito, di cui al precedente articolo 1,
comma 1, lettera a):
prima prova: diversa a seconda del diploma di laurea
posseduto dai concorrenti, consistente nello svolgimento - nel tempo
massimo di otto ore - di un elaborato su uno o piu' argomenti scelti
dalla commissione nelle seguenti materie:
per i concorrenti in possesso del diploma di laurea in
economia e commercio o diploma di laurea equipollente: marketing,
sociologia della comunicazione, sociologia dell'organizzazione,
organizzazione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;
per i concorrenti in possesso del diploma di laurea in
scienze politiche o diploma di laurea equipollente: diritto
internazionale, diritto dell'informazione e della comunicazione,
sociologia della comunicazione di massa, sociologia
dell'organizzazione, antropologia culturale;
per i concorrenti in possesso del diploma di laurea in
giurisprudenza o diploma di laurea equipollente: diritto
costituzionale, diritto internazionale, diritto del lavoro, diritto
civile e diritto amministrativo;
seconda prova: diversa a seconda del diploma di laurea
posseduto dai concorrenti, consistente nello svolgimento - nel tempo
massimo che sara' stabilito dalla commissione e comunicato prima
dell'inizio della prova - di un elaborato sotto forma di progetto
vertente nelle materie che, rispettivamente, possono formare oggetto
della prima prova scritta;
b) per il concorso per il Corpo sanitario dell'Esercito, di cui
al precedente articolo 1, comma 1, lettera b):
prima prova: svolgimento - nel tempo massimo di otto ore - di
un elaborato su uno o piu' argomenti scelti dalla commissione in:
patologia e clinica medica e/o chirurgica;
seconda prova: svolgimento - nel tempo massimo di otto ore -
di un elaborato su uno o piu' argomenti scelti dalla commissione in:
igiene e medicina preventiva;
c) per il concorso per il Corpo degli ingegneri dell'Esercito,
di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c):
prima prova: comune a tutti i concorrenti, consistente in
quesiti a risposta multipla predeterminata e/o aperta su argomenti di
carattere storico, geografico, sociale, politico, economico e di
attualita' o intesi ad individuare le capacita' di ragionamento e le
caratteristiche attitudinali dei concorrenti.
La durata massima di detta prova ed il numero dei quesiti
saranno fissati dalla commissione e comunicati ai concorrenti prima
dell'inizio della prova stessa.
seconda prova: svolgimento - in un tempo non superiore ad
otto ore - di un elaborato su argomenti specifici, propri del diploma
di laurea posseduto, tratti dai programmi indicati nell'Allegato "D",
che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Le prove scritte di cui al precedente, comma 1, avranno luogo
con inizio non prima delle ore 8,30 dell'orario ufficiale, nelle sedi
e nei giorni appresso indicati:
a) concorso per la nomina di 5 tenenti nel ruolo normale del
Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito:
16 e 17 maggio 2002 presso il Centro di selezione e
reclutamento nazionale dell'Esercito Viale Mezzetti n. 2, Foligno;
b) concorso per la nomina di 10 tenenti nel ruolo normale del
Corpo sanitario dell'Esercito:
16 e 17 maggio 2002 presso il Centro di selezione e
reclutamento nazionale dell'Esercito Viale Mezzetti n. 2, Foligno;
c) concorso per la nomina di 24 tenenti nel ruolo normale del
Corpo degli ingegneri dell'Esercito:
16 e 17 maggio 2002 presso la Scuola di applicazione via
Arsenale n. 22, Torino.
Eventuali modificazioni della sede o delle date di svolgimento di
dette prove saranno rese note mediante avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale del 19 aprile 2002, che avra'
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
Nella stessa Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale del 19 aprile
2002 tale pubblicazione potra' essere rinviata ad una data
successiva.
I concorrenti di cui al precedente, comma 1, sono tenuti a
presentarsi senza attendere alcun avviso, muniti della ricevuta della
raccomandata di spedizione della domanda nella sede e nei giorni
rispettivamente prescritti, entro le ore 7,30 dell'orario ufficiale.
Coloro che risulteranno assenti al momento dell'inizio di
ciascuna prova, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese
quelle dovute a causa di forza maggiore, saranno considerati
rinunciatari e quindi esclusi dal concorso.
3. Per ciascuna prova scritta consistente nello svolgimento di un
elaborato la commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1,
lettera e) formulera' preventivamente, in adunanza segreta, tre
tracce concernenti la/le materia/e oggetto d'esame e le chiudera' in
plichi sigillati. Prima dell'inizio della prova uno dei concorrenti
sara' invitato a scegliere, mediante sorteggio, la traccia da
svolgere.
4. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento delle prove
saranno osservate le disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
6. Le prove scritte si intenderanno superate se il concorrente
avra' conseguito in ciascuna di esse un punteggio non inferiore a
18/30. Tale punteggio sara' utile per la formazione della rispettiva
graduatoria di cui al successivo articolo 11.
7. I concorrenti risultati idonei riceveranno da parte della
direzione generale per il personale militare apposita comunicazione a
mezzo lettera raccomandata o telegramma contenente indicazione del
giorno e dell'ora nei quali dovranno presentarsi per essere
sottoposti alle prove di efficienza fisica, agli accertamenti
sanitari e alle prove attitudinali.
8. I concorrenti che non avranno superato le prove scritte non
riceveranno comunicazione del mancato superamento di dette prove, ma
potranno richiedere informazioni sull'esito delle stesse, a partire
dal trentesimo giorno successivo alla data di svolgimento delle
prove, al Ministero della difesa - direzione generale per il
personale militare - Ufficio relazioni con il pubblico - Palazzo
Esercito - via XX Settembre 123/A - 00187 Roma - tel. 06/4735.5941),
ovvero consultare il sito internet www.persomil.difesa.it
>
Art. 7.
Prove di efficienza fisica
1. I concorrenti risultati idonei alle prove scritte, saranno
ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica e, qualora idonei,
saranno sottoposti all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica ed
attitudinale.
2. Le prove di efficienza fisica, gli accertamenti psicofisici e
quello attitudinale avranno luogo presso il Centro di selezione e
reclutamento nazionale dell'Esercito - caserma "Gonzaga del Vodice" -
Viale Mezzetti, n. 2, Foligno, nei giorni che saranno resi noti con
lettera raccomandata o telegramma, presumibilmente nel mese di giugno
2002.
I concorrenti nel periodo di permanenza presso il Centro dovranno
attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma e
saranno forniti, compatibilmente con le potenzialita' dello stesso,
di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione militare.
3. I concorrenti dovranno presentarsi presso il Centro muniti di
tenuta ginnica e dovranno produrre i seguenti documenti:
a) certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica
per l'atletica leggera in corso di validita', rilasciato da medici
appartenenti alla Federazione Medico Sportiva Italiana ovvero da
strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano
in tali ambiti in qualita' di medici specializzati in medicina dello
sport.
I concorrenti in servizio non di leva nella Forza armata Esercito
potranno produrre, in luogo del predetto certificato, la
dichiarazione rilasciata dal dirigente del servizio sanitario del
Reparto/Ente presso cui prestano servizio, da cui risulti l'assenza
di controindicazioni allo svolgimento delle prove di efficienza
operativa previste per detto personale.
La mancata presentazione del certificato o della dichiarazione di
cui sopra determinera' la non ammissione del concorrente a sostenere
le prove di efficienza fisica.
b) referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata convenzionata relativo all'accertamento dei
markers dell'epatite B e C effettuato da non oltre tre mesi. La
mancata presentazione di detta certificazione determinera' la non
ammissione del concorrente agli accertamenti sanitari;
c) referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata entro i
tre mesi precedenti la data degli accertamenti sanitari (solo se di
sesso femminile). La mancata presentazione di detto referto
determinera' la non ammissione della concorrente agli accertamenti
sanitari;
d) eventuale referto di esame radiografico del torace in due
proiezioni, per coloro che siano stati eventualmente sottoposti a
tale esame strumentale presso strutture pubbliche, anche militari, o
private convenzionate entro i tre mesi precedenti la data degli
accertamenti sanitari;
e) eventuale referto attestante l'esito del test di gravidanza
- mediante analisi su sangue o urine - effettuato presso struttura
pubblica, anche militare, o privata convenzionata entro i cinque
giorni precedenti la data di presentazione alle prove medesime (solo
se di sesso femminile).
Le certificazioni sanitarie sopra indicate dovranno essere
prodotte in originale o in copia conforme.
5. I concorrenti di sesso femminile che non dovessero esibire il
referto del test di gravidanza al solo fine dell'effettuazione in
piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e dell'esame
radiografico del torace, dovranno essere sottoposte a detto test che
escluda la sussistenza di detto stato. L'accertato stato di
gravidanza impedira' alla concorrente di essere sottoposta alle prove
di efficienza fisica. Inoltre la commissione per gli accertamenti
sanitari di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b. non potra' in
nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovra' astenersi
dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'articolo 3, comma 2, del
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, citato nelle premesse,
secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo
impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.
6. Le prove di efficienza fisica, per i concorrenti di sesso
maschile, consisteranno nell'esecuzione, in sequenza, dei seguenti
esercizi, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate:
piegamenti sulle braccia (minimo 15, tempo limite 2' senza
interruzioni) - esercizio obbligatorio;
corsa piana di metri 1000 (tempo massimo 6') - esercizio
obbligatorio;
salto in alto (minimo 110 centimetri, massimo tre tentativi) -
esercizio facoltativo;
salita alla fune di metri quattro (tempo massimo 50 secondi,
massimo due tentativi) - esercizio facoltativo.
Il prospetto delle prove di efficienza fisica per i concorrenti
di sesso maschile e' riportato nell'Allegato "E", che costituisce
parte integrante del presente decreto.
7. Le prove di efficienza fisica, per i concorrenti di sesso
femminile, consisteranno nell'esecuzione, in sequenza, dei seguenti
esercizi, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate:
piegamenti sulle braccia (minimo 8, tempo limite 2 minuti senza
interruzioni) - esercizio obbligatorio;
corsa piana di metri 1000 (tempo massimo 7 minuti) - esercizio
obbligatorio;
salto in alto (minimo 100 centimetri, massimo tre tentativi) -
esercizio facoltativo;
salita alla fune di metri quattro (tempo massimo 60', massimo
due tentativi) - esercizio facoltativo.
Il prospetto delle prove di efficienza fisica per i concorrenti
di sesso femminile e' riportato nel gia' citato Allegato "E" al
presente decreto.
8. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi
obbligatori indicati per le due categorie di concorrenti,
rispettivamente, nei precedenti commi 6 e 7 determinera' giudizio di
non idoneita' e quindi la non ammissione ai successivi accertamenti
sanitari ed attitudinale e l'esclusione dal concorso.
Il superamento dei due esercizi obbligatori, invece, determinera'
giudizio di idoneita' alle prove di efficienza fisica senza
attribuzione di alcun punteggio. In tal caso i concorrenti potranno
effettuare, qualora lo desiderino, gli esercizi facoltativi, al fine
di conseguire il punteggio incrementale indicato nel gia' citato
Allegato "E" al presente decreto.
Il medesimo Allegato "E" contiene disposizioni circa le modalita'
di svolgimento delle prove ed i comportamenti che dovranno tenere i
concorrenti, a pena di esclusione, per le ipotesi di esiti di
precedente infortunio o di infortunio verificatosi durante
l'effettuazione degli esercizi.
9. La commissione per le prove di efficienza fisica, di cui al
precedente art. 5, comma 1, lettera a):
verifichera' la validita' delle certificazioni prodotte dai
concorrenti, redigendo per ciascuno apposito verbale;
avviera' senza indugio alla competente commissione per gli
accertamenti sanitari la concorrente per la quale il test di
gravidanza fosse risultato positivo ai fini dell'adozione del
provvedimento di cui al precedente, comma 5, del presente articolo;
sottoporra' i concorrenti agli esercizi obbligatori e
facoltativi secondo quanto previsto nei commi precedenti, redigendo o
completando il relativo verbale;
attribuira' ai concorrenti che abbiano superato uno o entrambi
gli esercizi facoltativi il punteggio corrispondente indicato nel
gia' citato Allegato "E" al presente decreto. Tale punteggio, che in
ognicaso non potra' superare complessivamente i 2 punti, sara'
comunicato seduta stante ai concorrenti e concorrera' alla formazione
della graduatoria di cui al successivo art. 11.
10. La direzione generale per il personale militare si riserva,
compatibilmente con i tempi di svolgimento delle prove, la facolta'
di riconvocare ad altra data i concorrenti che, per documentate cause
di forza maggiore, non potessero presentarsi alle prove di efficienza
fisica nel giorno stabilito. A tal fine gli interessati dovranno far
pervenire la richiesta di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax
numero 06/4827347) al massimo entro il giorno della prova, inviando
documentazione probatoria dei motivi dell'assenza.
Art. 8.
Accertamenti sanitari ed attitudinali
1. I concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza fisica
saranno sottoposti ad accertamenti sanitari ed attitudinali.
2. Per esigenze organizzative l'accertamento attitudinale potra'
eventualmente precedere, anche in parte, gli accertamenti sanitari.
3. Gli accertamenti sanitari, cui provvedera' la commissione di
cui al precedente art. 5, comma 1, lettera b), saranno volti al
riconoscimento del possesso dell'idoneita' psico-fisica al servizio
dei concorrenti quali ufficiali in servizio permanente effettivo nei
ruoli normali dell'Esercito.
a) Sulla scorta dell'"Elenco delle imperfezioni e delle
infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare",
annesso al decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112 e
delle direttive della direzione generale della sanita' militare in
data 19 aprile 2000, citati nelle premesse, detta commissione dovra',
altresi', accertare il possesso da parte dei concorrenti dei seguenti
specifici requisiti:
statura non inferiore a m. 1,65, se di sesso maschile, a
m 1,61, se di sesso femminile;
acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 10/10 e non
inferiore a 4/10 nell'occhio che vede meno raggiungibile con
correzione non superiore a 6 diottrie per la miopia e l'astigmatismo
miopico, a 5 diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo
ipermetropico e a 4 diottrie per l'astigmatismo misto anche ad un
solo occhio; campo visivo, senso cromatico e motilita' oculare
normali;
percezione uditiva della voce di ordinaria conversazione ad
almeno sette metri di distanza da un orecchio e ad una distanza non
inferiore a quattro metri dall'altro ovvero ad almeno sei metri di
distanza da un orecchio e ad una distanza non inferiore a cinque
metri dall'altro;
normale assetto della struttura di personalita' nelle sue
componenti intellettiva, affettiva e comportamentale.
b) La commissione, prima di eseguire la visita medica generale,
disporra' per tutti i concorrenti i seguenti accertamenti
specialistici e di laboratorio:
esame radiografico del torace in due proiezioni, nel caso in
cui i concorrenti non producano il relativo referto da cui risulti
che tale accertamento sia stato eseguito entro i tre mesi antecedenti
presso organi sanitari militari o strutture sanitarie pubbliche, come
indicato al precedente art. 7, comma 3;
cardiologico con E.C.G.;
oculistico;
otorinolaringoiatrico;
psichiatrico;
analisi completa delle urine;
analisi del sangue concernente: emocromo completo, glicemia,
creatininemia, transaminasemia (ALT AST), birilubinemia totale e
frazionata, G6PDH (metodo quantitativo);
La commissione potra' comunque disporre l'effettuazione di
ulteriori accertamenti specialistici o strumentali nei casi
meritevoli di approfondimento diagnostico.
c) La commissione provvedera' a definire per ciascun
concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle
direttive vigenti, il profilo sanitario che terra' conto delle
caratteristiche somato-funzionali, nonche' degli specifici requisiti
psico-fisici suindicati.
d) La commissione, seduta stante, comunichera' al concorrente
l'esito degli accertamenti sanitari, sottoponendogli il verbale
contenente uno dei seguenti giudizi:
"Idoneo quale ufficiale nel ruolo normale del Corpo
(rispettivamente, di amministrazione e commissariato dell'Esercito,
sanitario dell'Esercito e degli ingegneri dell'Esercito) in servizio
permanente", con indicazione del profilo sanitario di cui alla
successiva lettera e);
"Non idoneo quale ufficiale nel ruolo normale del Corpo
(rispettivamente, di amministrazione e commissariato dell'Esercito,
sanitario dell'Esercito e degli ingegneri dell'Esercito) in servizio
permanente", con l'indicazione della causa di non idoneita'.
e) Saranno giudicati idonei i concorrenti cui sia stato
attribuito il seguente profilo sanitario minimo, senza attribuzione
di alcun punteggio:
PC CO AC AR AV LS LI VS AU
2 3 2 2 2 2 2 3 2
f) Saranno giudicati "non idonei" i concorrenti risultati
affetti da:
imperfezioni ed infermita' previste dalla vigente normativa
in materia di inabilita' al servizio militare di leva;
disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia -
disartria);
stato di tossicodipendenza o tossicofilia da accertarsi
presso una struttura sanitaria militare;
malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di
recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la
frequenza del corso;
tutte quelle malformazioni ed infermita' non contemplate dai
precedenti alinea, comunque incompatibili con la frequenza del corso
applicativo e con l'impiego quale ufficiale in servizio permanente
dei ruoli normali.
g) Nei confronti dei concorrenti che all'atto degli
accertamenti sanitari venissero riscontrati affetti da lievi
patologie ritenute guaribili entro i successivi trenta giorni e senza
esiti rientranti nelle cause di esclusione di cui alla precedente
lettera f), la commissione rinviera' il giudizio, fissando il termine
entro il quale sottoporli all'accertamento definitivo per verificare
il possesso dell'idoneita' fisica.
Detti concorrenti saranno ammessi con riserva a sostenere
l'accertamento attitudinale di cui al successivo comma 4.
h) Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati "non idonei" non
saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
i) I concorrenti giudicati "non idonei" potranno, tuttavia,
spedire con lettera raccomandata al Ministero della difesa -
Direzione generale per il personale militare - primo reparto - prima
divisione reclutamento ufficiali - 4a sezione - casella postale 353 -
00187 Roma Centro - improrogabilmente entro il decimo giorno
successivo alla data degli accertamenti sanitari, specifica istanza,
corredata di idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria
pubblica, relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio
di non idoneita'. Detta istanza dovra' essere anticipata alla
predetta direzione generale a mezzo fax (06/4827347).
Non saranno prese in considerazione istanze prive della
documentazione prevista ovvero spedite oltre i termini perentori
sopraindicati.
In caso di accoglimento dell'istanza, i concorrenti riceveranno
dalla direzione generale per il personale militare la relativa
comunicazione.
In caso di mancato accoglimento dell'istanza, invece, il giudizio
di non idoneita' riportato al termine degli accertamenti sanitari si
intendera' confermato.
Il giudizio circa l'idoneita' psico-fisica dei concorrenti, in
caso di accoglimento dell'istanza sara' espresso, a seguito di
valutazione della documentazione allegata all'istanza di ulteriori
accertamenti, dalla commissione per gli ulteriori accertamenti
sanitari di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera c), la quale,
solo qualora lo ritenga necessario, sottoporra' gli interessati ad
ulteriori accertamenti sanitari prima di emettere il giudizio
definitivo.
I concorrenti giudicati "non idonei" anche a seguito della
valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti sanitari
disposti, nonche' quelli che abbiano rinunciato ai medesimi saranno
esclusi dal concorso.
4. Al termine degli accertamenti sanitari i concorrenti giudicati
idonei saranno sottoposti ad un accertamento attitudinale a cura
della commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera d),
finalizzato a valutarne le qualita' attitudinali e caratterologiche.
Detto accertamento consistera' in una serie di prove - batteria
testologica e questionario informativo - ed in un'intervista di
selezione.
In particolare, attraverso l'accertamento attitudinale, sara'
valutato:
come il soggetto pensa;
come il soggetto interagisce con il mondo esterno;
come il soggetto lavora;
le motivazioni ed i valori che sostengono il soggetto.
Verranno, pertanto, indagate le seguenti quattro aree:
area cognitiva (modalita' di interazione e di affrontare le
situazioni reali);
area relazionale (livello di maturita' e autoconsapevolezza
delle capacita' di mettersi in relazione con l'ambiente);
area del lavoro (insieme delle caratteristiche personalogiche
che concorrono allo svolgimento di un'attivita' o mansione);
area motivazionale ed identificazione con l'organizzazione
(reali aspettative professionali, con particolare attenzione alle
capacita' di condividere ed interiorizzare norme e principi).
a) A detto accertamento saranno sottoposti, con riserva, anche
i concorrenti di cui al precedente, comma 3, lettera g) del presente
articolo.
b) I concorrenti di cui al precedente, comma 3, lettera l),
invece, saranno sottoposti a detto accertamento solo se verranno
giudicati idonei in sede di valutazione della documentazione allegata
a corredo della istanza di ulteriori accertamenti o degli ulteriori
accertamenti sanitari disposti.
c) La commissione esprimera' nei confronti di ciascun
concorrente un giudizio di idoneita' o di non idoneita'. Detto
giudizio, che sara' comunicato agli interessati seduta stante, per
iscritto, e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati non idonei
saranno esclusi dal concorso. Il giudizio di idoneita', invece, si
estrinsechera' in un punteggio da 0 (zero) a 2 (due) punti, utile ai
fini della formazione della graduatoria di merito di cui al
successivo art. 11.
5. Le commissioni per gli accertamenti sanitari e per
l'accertamento attitudinale dovranno far pervenire alla direzione
generale per il personale militare primo reparto - prima divisione
reclutamento ufficiali - 4a sezione i verbali degli accertamenti
rispettivamente curati entro il terzo giorno dalla data di
completamento dei medesimi.
Art. 9.
Prove orali, prove pratiche e prova orale facoltativa di lingua
straniera
1. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti sanitari ed a
quello attitudinale saranno invitati dalla direzione generale per il
personale militare, a mezzo lettera raccomandata o telegramma, a
presentarsi per sostenere le prove orali e, solo nel concorso per il
Corpo sanitario dell'Esercito, quelle pratiche.
2. Nella lettera o nel telegramma di convocazione i concorrenti
riceveranno indicazione della sede e della data di svolgimento delle
prove di cui al precedente, comma 1. Per esigenze organizzative le
prove pratiche previste per i partecipanti al concorso per il Corpo
sanitario dell'Esercito potranno avere luogo dopo lo svolgimento di
quelle orali e solo in caso di idoneita' in queste riportata ed anche
in sede diversa da quella della prova orale.
Coloro che risulteranno assenti al momento dell'inizio di
ciascuna prova, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese
quelle dovute a causa di forza maggiore saranno considerati
rinunciatari e quindi esclusi dal concorso.
3. Le modalita' di svolgimento ed i programmi delle prove orali
e, quando previste, di quelle pratiche, cui provvederanno le
rispettive commissioni esaminatrici di cui al precedente art. 5,
comma 1, lettera e) sono riportate negli Allegati "B", "C" e "D" che
costituiscono parte integrante del presente decreto.
4. Le prove orali e quelle pratiche - quando previste - si
intenderanno superate se il concorrente avra' riportato in ciascuna
di esse il punteggio di almeno 18/30, utile ai fini della formazione
delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 11.
5. I concorrenti idonei nella prova orale, sempreche' lo abbiano
richiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosteranno la
prova orale facoltativa di lingua straniera (solo inglese, per il
Corpo di amministrazione e commissariato dell'Esercito; una a scelta
fra inglese, francese, tedesco e spagnolo, per il Corpo sanitario
dell'Esercito e per il Corpo degli ingegneri dell'Esercito).
a) La prova, della durata massima di 15 minuti, si svolgera'
con le seguenti modalita':
breve colloquio a carattere generale;
lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione
personale;
conversazione guidata che abbia come spunto il brano.
b) Ai concorrenti che supereranno la prova orale di lingua
straniera sara' assegnata una votazione in trentesimi da 0 a 30 alla
quale corrispondera' il seguente punteggio:
da 0 a 17,999/30: punti 0;
da 18/30 a 20,999/30: punti 0,50;
da 21/30 a 23,999/30: punti 1;
da 24/30 a 26,999/30: punti 1,50;
da 27/30 a 30/30: punti 2.
6. Le commissioni dovranno far pervenire alla direzione generale
per il personale militare primo reparto - prima divisione
reclutamento ufficiali - 4a sezione i verbali delle prove orali e
pratiche entro il terzo giorno dalla data di completamento delle
prove medesime.
Art. 10.
Valutazione dei titoli
1. Le commissioni esaminatrici di ciascun concorso, di cui al
precedente art. 5, comma 1, lettera e), dopo le prove scritte di cui
al precedente art. 6 e prima della relativa correzione procederanno
alla valutazione dei titoli di merito dei concorrenti, il cui esito
sara' reso noto agli stessi prima dell'effettuazione della prova
orale.
2. Le commissioni disporranno di un punteggio complessivo massimo
di 10 punti, ripartiti come di seguito indicato:
diploma di laurea (massimo punti 1):
punti 1: per il diploma di laurea con voto compreso tra 106 e
110/110 e lode;
punti 0,50: per il diploma di laurea con voto compreso tra
100 e 105/110;
titoli accademici e tecnici (massimo punti 4):
punti 2: per ogni diploma di specializzazione;
punti 2: per ogni master;
punti 2: per ogni dottorato di ricerca;
pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico, in relazione al
contenuto ed alla attinenza con la professione (massimo punti 3);
esperienze professionali documentate, successive alla laurea,
attinenti al diploma di laurea/specializzazione posseduto (massimo
punti 2).
A ciascun concorrente non potra' essere attribuito, in nessun
caso, per singole categorie di titoli o per il complesso dei titoli
posseduti, un punteggio superiore a quello sopra indicato.
3. Formeranno oggetto di valutazione solo i titoli di merito
posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande di partecipazione al concorso indicato nel precedente art. 3,
comma 1, e per i quali i concorrenti abbiano fornito analitiche e
complete informazioni nelle domande stesse ovvero in apposite
dichiarazioni sostitutive ad esse allegate. Le pubblicazioni di
carattere tecnico-scientifico formeranno oggetto di eventuale
valutazione, a mente di quanto indicato nel precedente, comma 2, solo
se allegate alle domande.
Art. 11.
Graduatorie
1. I concorrenti giudicati idonei al termine degli accertamenti e
delle prove concorsuali saranno iscritti, a cura della rispettiva
commissione esaminatrice, in graduatorie generali di merito distinte
per ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1.
2. Tali graduatorie generali di merito saranno formate - tenuto
conto, quando prevista, della ripartizione dei posti di cui al citato
art. 1 - secondo l'ordine dei punteggi conseguiti dai concorrenti,
ottenuta sommando per ciascuno:
i punteggi conseguiti nelle due prove scritte;
il punteggio conseguito nella prova orale;
il punteggio conseguito nella prova pratica (solo nel concorso
per il Corpo sanitario dell'Esercito);
l'eventuale punteggio incrementale ottenuto nella prova
facoltativa di lingua straniera;
l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito;
gli eventuali punteggi conseguiti nelle prove di efficienza
fisica e nell'accertamento attitudinale.
3. Le graduatorie dei concorrenti idonei in ciascun concorso
saranno approvate con distinti decreti dirigenziali.
4. Nei decreti di approvazione delle graduatorie dei concorsi di
cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e c) si terra' conto
della ripartizione dei posti sulla base dei diplomi di laurea
prescritti per la partecipazione al concorso. In caso di mancata
copertura in tutto o in parte dei posti per insufficienza di
concorrenti idonei si potra' provvedere, su richiesta dello Stato
Maggiore dell'Esercito, all'eventuale devoluzione dei posti prevista
nelle medesime lettere e del citato, comma 1, dell'articolo 1 del
presente decreto.
5. Nel decreto di approvazione della graduatoria del concorso di
cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b) si terra' conto della
riserva dei posti prevista a favore degli ufficiali vincolati alla
ferma biennale non rinnovabile di cui all'art. 37 della legge
20 settembre 1980, n. 574. Detti posti, qualora non ricoperti per
insufficienza di riservatari idonei, saranno devoluti agli altri
concorrenti idonei compresi nella graduatoria di merito del concorso
e secondo l'ordine della graduatoria medesima.
6. Fermo restando quanto indicato nei precedenti commi 4 e 5, nei
decreti di approvazione della graduatoria di ciascun concorso si
terra' conto, a parita' di merito, dei titoli di preferenza posseduti
alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande che
i concorrenti abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al
concorso o in apposita dichiarazione sostitutiva allegata alla
medesima.
7. Saranno dichiarati vincitori i concorrenti che, per quanto
indicato nei commi precedenti, si collocheranno utilmente nelle
rispettive graduatorie di merito.
8. I decreti di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati
nel giornale ufficiale del Ministero della difesa. Di detta
pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. Le graduatorie saranno inoltre pubblicate, a puro titolo
informativo, nel sito internet www.persomil.difesa.it
>
Art. 12.
Nomina
1. I concorrenti di cui al precedente art. 11, comma 7, saranno
nominati tenenti in servizio permanente effettivo, rispettivamente,
nel ruolo normale del Corpo di amministrazione e di commissariato
dell'Esercito, del Corpo sanitario dell'Esercito, del Corpo degli
ingegneri dell'Esercito, con anzianita' assoluta nel grado stabilita
nei rispettivi decreti Presidenziali di nomina che saranno
immediatamente esecutivi.
2. Il conferimento della nomina e' subordinato all'accertamento,
anche successivo alla nomina, del possesso del requisito della
condotta e delle qualita' morali di cui al precedente art. 2 del
presente decreto.
3. I vincitori saranno invitati ad assumere servizio in via
provvisoria, sotto riserva dell'accertamento del possesso dei
requisiti prescritti per la nomina e del superamento del corso
applicativo di cui al successivo comma 4.
4. Dopo la nomina essi frequenteranno, come prescritto
dall'art. 4, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1997,
n. 490 e successive modificazioni, un corso applicativo, di durata
non superiore ad un anno accademico, con le modalita' stabilite dallo
Stato Maggiore dell'Esercito.
La mancata presentazione nel giorno prefissato comportera' la
decadenza dalla nomina, ai sensi dell'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. All'atto della
presentazione al corso gli ufficiali dovranno contrarre una ferma di
anni cinque decorrente dalla data di inizio del corso medesimo, che
avra' pieno effetto, tuttavia, solo all'atto del superamento del
corso applicativo. Il rifiuto di sottoscrivere detta ferma
comportera' la revoca della nomina.
5. Nel caso in cui alcuni dei posti risultassero non ricoperti
per rinuncia o decadenza di vincitori, la direzione generale per il
personale militare potra' procedere all'ammissione al corso, con i
criteri indicati nel precedente art. 11, entro 1/12 della durata del
corso stesso, di altrettanti concorrenti idonei secondo l'ordine
della rispettiva graduatoria.
6. Nei confronti degli ufficiali che supereranno il corso
applicativo verra' sciolta la riserva di cui al precedente, comma 3,
e verra' rideterminata l'anzianita' relativa in base alla media del
punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello
conseguito nella graduatoria di fine corso.
7. Per gli ufficiali che non supereranno o non porteranno a
compimento il corso applicativo verra' disposta la revoca della
nomina, a decorrere dalla data di conferimento della stessa e
sanzionato il proscioglimento dalla ferma contratta. Gli interessati
saranno collocati in congedo, a meno che, se di sesso maschile, non
debbano assolvere o completare gli obblighi di leva, ovvero
restituiti ai ruoli di provenienza. Il periodo di durata del corso e'
computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio per i
militari in servizio permanente effettivo e per il restante personale
non e' computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva.
Art. 13.
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 2 del presente decreto, la direzione generale per il personale
militare provvedera' a richiedere alle amministrazioni pubbliche ed
enti competenti la conferma di quanto dichiarato dai vincitori nelle
domande di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni
sostitutive eventualmente prodotte.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente,
comma 1, emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione,
il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. Il certificato del casellario giudiziale verra' acquisito
d'ufficio.
Art. 14.
Esclusioni
1. La direzione generale per il personale militare puo', con
provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso
qualsiasi concorrente che non fosse ritenuto in possesso dei
prescritti requisiti, nonche' dichiarare il medesimo decaduto dalla
nomina ad ufficiale in servizio permanente, qualora il difetto dei
requisiti venisse accertato dopo la nomina.
Art. 15.
Spese di viaggio - Licenza
1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove e degli
accertamenti di cui al precedente articolo 4 del presente decreto
sono a carico dei concorrenti i quali, peraltro, muniti di copia
della domanda, per le prove scritte e della lettera o telegramma di
convocazione, per gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali,
nonche' per le prove orali, potranno rivolgersi al Distretto militare
o alla Capitaneria di porto ovvero ad un Comando carabinieri, per
ottenere il rilascio dello scontrino per fruire della agevolazione
ferroviaria prevista (sconto del 10%).
2. I concorrenti che siano militari in servizio fruiranno della
licenza straordinaria per esami, limitatamente ai giorni di
svolgimento delle prove e degli accertamenti di cui al precedente
art. 4, nonche' al tempo strettamente necessario per il
raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove e per il
rientro nella sede di servizio.
Art. 16.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti
presso il Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - primo reparto - prima divisione reclutamento
ufficiali, per le finalita' di gestione del concorso e saranno
trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego per le finalita'
inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del candidato, nonche', in caso di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
direttore generale della direzione generale per il personale
militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento e'
il direttore della prima divisione reclutamento ufficiali della
direzione generale medesima.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Roma, 25 marzo 2002
Il Ten. Gen.: Simeone
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