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Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Concorsi, per titoli ed esami, separati per ciascuna parte e
qualifica, per il reclutamento di ventisei esecutori nella Banda
musicale della Guardia di finanza.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.3 del 13/1/2006
Ente:COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Località:Nazionale
Codice atto:05E08490
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:14/3/2006

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                       IL COMANDANTE GENERALE
 
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente «Stato degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica», ed, in
particolare, l'art. 70;
Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, estesa, con varianti, alla
Guardia di finanza con legge 17 aprile 1957, n. 260, concernente
«Stato giuridico dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica»;
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive
modificazioni, sull'ordinamento del Corpo della guardia di finanza;
Vista la legge 3 agosto 1961, n. 833, concernente «Stato
giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa del Corpo della
guardia di finanza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'art. 19 della
legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante «Esenzione dall'imposta di
bollo per copie conformi di atti»;
Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Nuove norme per il servizio di leva»;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante «Norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma prolungata»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante «Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed
integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, recante
«Riordinamento della Banda musicale della Guardia di finanza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione dell'art. 3 della
legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di
finanza»;
Visto l'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e
successive modificazioni ed integrazioni, recante «Misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo»;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante «Modifiche ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997,
n. 127, nonche' norme in materia di formazione del personale
dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.
Disposizioni in materia di edilizia scolastica»;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di obiezione di
coscienza», nonche' la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente
«Istituzione del servizio civile nazionale»;
Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente
«Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta'
per la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della Guardia di
finanza, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997,
n. 127»;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, recante «Delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario
femminile»;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, recante
«Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate e nel Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 1,
comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, concernente
«Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al
servizio nella Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 1, comma 5,
della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
Visto il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza
n. 416631, datato 15 dicembre 2003, riguardante le direttive tecniche
da adottare ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale
17 maggio 2000, n. 155;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche»;
Visto il decreto interministeriale 12 aprile 2001, recante
«Determinazione delle classi delle lauree e delle lauree
specialistiche universitarie nelle scienze della difesa e della
sicurezza»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, recante «Sospensione
anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei
volontari di truppa in ferma prefissata, nonche' delega al Governo
per il conseguente coordinamento con la normativa di settore»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004,
n. 287, recante «Disposizioni per il reclutamento ed il trasferimento
ad altri ruoli del personale della Banda musicale del Corpo della
Guardia di finanza»;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005)»;
Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia di
finanza n. 246000, datata 28 luglio 2005, registrata al Dipartimento
ragioneria generale dello Stato - Ufficio centrale del bilancio -
presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il 2 agosto 2005,
al n. 7856, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle
varie Autorita' gerarchiche del Corpo,
 
Determina:
 
Art. 1.
 
Posti a concorso
 
1. Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, separati
per ciascuna parte e qualifica, per ricoprire le sottoindicate parti
del ruolo degli esecutori della banda musicale della Guardia di
finanza:
 
Prime parti A
 
1° Clarinetto piccolo in Lab.
 
Prime parti B
 
1° Clarinetto soprano in Sib n. 5 (con l'obbligo del clarinetto
piccolo in Mib);
1° Clarinetto contralto in Mib n. 1 (con l'obbligo del corno di
bassetto);
1° Flicorno contrabbasso in Sib.
 
Seconde parti A
 
1° Ottavino (con l'obbligo del flauto);
1° Flicorno soprano in Sib n. 2;
1° Flicorno basso grave in Fa;
Timpani (con l'obbligo della cassa, del tamburo ed altri
strumenti a percussione).
 
Seconde parti B
 
2° Clarinetto soprano in Sib n. 3;
1° Clarinetto contralto in Mib n. 2;
2° Clarinetto basso in Sib;
2° Saxofono soprano in Sib;
2° Saxofono tenore in Sib;
2ª Tromba in Fa e/o Mib;
Trombone basso in Fa e/o tenor basso in Sib;
2° Flicorno contralto in Mib;
Flicorno basso grave in Mib (con l'obbligo del basso grave in
Fa);
1° Piatti (con l'obbligo della cassa ed altri strumenti a
percussione).
 
Terze parti A
 
1° Clarinetto soprano in Sib n. 11;
Altro Saxofono contralto in Mib (con l'obbligo del Saxofono
baritono in Mib);
2° Fagotto (con l'obbligo del controfagotto).
 
Terze parti B
 
3° Flauto (con l'obbligo dell'ottavino);
2° Saxofono baritono in Mib (con l'obbligo del saxofono basso);
3ª Tromba in Fa o Mib;
3° Flicorno basso in Sib;
3° Flicorno contrabbasso in Sib (con l'obbligo del trombone
contrabbasso).
2. Lo svolgimento dei concorsi prevede:
a) l'accertamento dell'idoneita' attitudinale;
b) l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica;
c) una prova d'esame articolata nelle fasi di cui al successivo
art. 14.
3. Resta impregiudicata, per il Comandante generale della Guardia
di finanza, la facolta' di revocare i bandi di concorso, di
sospendere o rinviare le prove concorsuali, di sospendere la nomina
ad esecutore dei vincitori, subordinatamente al rilascio
dell'autorizzazione ad assumere da parte dell'Autorita' di Governo,
per l'anno in cui hanno termine le procedure concorsuali, nonche' in
ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili.

                               Art. 2.
 
Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso
 
1. Possono partecipare al concorso:
a) i militari in servizio nel Corpo della guardia di finanza
che:
1) abbiano eta', alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di cui al successivo art. 3, non
superiore ad anni 45;
2) siano in possesso, alla data di scadenza del termine per
la presentazione della domanda di cui al successivo art. 3, del
diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta
l'iscrizione ai corsi di laurea;
3) non siano stati giudicati, nell'ultimo biennio, non idonei
all'avanzamento;
4) non risultino, alla data di immissione nella banda
musicale del Corpo della guardia di finanza, imputati in un
procedimento penale per delitto non colposo ovvero sottoposti a
procedimento disciplinare per l'irrogazione di una sanzione piu'
grave della consegna ovvero sospesi dal servizio o in aspettativa;
5) non siano gia' stati rinviati, d'autorita', da corsi
allievi ufficiali, allievi marescialli ovvero allievi vicebrigadieri
della Guardia di finanza;
6) siano in possesso, alla data di scadenza del termine per
la presentazione della domanda di cui al successivo art. 3, del
diploma nello strumento per il quale si concorre o per strumento
affine, come da tabella «H» allegata al decreto legislativo
27 febbraio 1991, n. 79, conseguito in un conservatorio di Stato o
altro analogo istituto legalmente riconosciuto;
b) i cittadini italiani, anche se non appartenenti al
territorio della Repubblica o se gia' alle armi, che:
1) siano in possesso, alla data di scadenza del termine per
la presentazione della domanda di cui al successivo art. 3, del
diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta
l'iscrizione ai corsi di laurea;
2) abbiano eta', alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di cui al successivo art. 3, non
inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 40. Tale limite e'
elevato di cinque anni per i militari delle Forze armate, delle Forze
di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in attivita' di
servizio;
3) siano riconosciuti in possesso della idoneita'
psico-fisica e attitudinale al servizio incondizionato quale
maresciallo;
4) godano dei diritti politici;
5) non siano stati espulsi dalle Forze armate, dalle Forze di
polizia o dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
6) non siano gia' stati rinviati, d'autorita', da corsi di
formazione della Guardia di finanza;
7) siano in possesso delle qualita' morali e di condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.
L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo
della guardia di finanza;
8) non siano, alla data dell'effettivo incorporamento,
imputati, condannati ovvero non abbiano richiesto l'applicazione
della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per
delitti non colposi, ne' siano o siano stati sottoposti a misure di
prevenzione;
9) abbiano statura non inferiore a metri 1,65 per gli
aspiranti di sesso maschile e a metri 1,61 per gli aspiranti di sesso
femminile;
10) siano in possesso, alla data di scadenza del termine per
la presentazione della domanda di cui al successivo art. 3, del
diploma nello strumento per il quale si concorre o per strumento
affine, come da tabella «H» allegata al decreto legislativo
27 febbraio 1991, n. 79, conseguito in un conservatorio di Stato o
altro analogo istituto legalmente riconosciuto;
11) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile
nazionale quali obiettori di coscienza;
12) qualora gia' sottoposti alla visita di leva, non siano
stati riformati, in quell'occasione o successivamente ad essa.
2. I requisiti sopra indicati, ad eccezione di quelli di cui alle
lettere a), punti 1), 2), 4) e 6), e b), punti 1), 2), 3), 8), 9) e
10), debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine per
la presentazione delle domande di cui al successivo art. 3 e
conservati fino alla data di immissione nella Banda musicale del
Corpo della guardia di finanza.

                               Art. 3.
 
Domanda di partecipazione
 
1. La domanda di partecipazione va presentata, possibilmente, a
mano oppure inviata, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
al Comando provinciale della Guardia di finanza del capoluogo di
provincia nella cui circoscrizione l'aspirante risiede, entro
sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale.
2. Per i residenti in Valle d'Aosta, la domanda deve essere
presentata, entro il termine e con le modalita' di cui al comma 1,
presso il locale Comando regionale della Guardia di finanza.
3. I militari (esclusi gli appartenenti al Corpo della guardia di
finanza) devono presentare la domanda entro il termine e con le
modalita' di cui ai precedenti commi 1 e 2.
4. I cittadini italiani residenti all'estero devono inviare la
domanda di partecipazione al Centro di Reclutamento della Guardia di
finanza, via della Batteria di Porta Furba, n. 34 - 00181 Roma/Appio.
5. La domanda deve redigersi esclusivamente su apposito modello,
riproducibile anche in fotocopia (fac-simile in allegato 1 al
presente bando) e disponibile presso tutti i Reparti del Corpo
nonche' sul sito internet all'indirizzo www.gdf.it, nella sezione
relativa ai concorsi.
6. Le domande di partecipazione al concorso si considerano
prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata, con
avviso di ricevimento, entro il termine di cui al precedente comma 1.
A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Le domande spedite non a mezzo raccomandata sono accettate soltanto
se pervenute al competente Reparto entro il suindicato termine.
7. Le domande di partecipazione al concorso che, pur inoltrate
nei termini indicati, non dovessero pervenire entro novanta giorni
dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale, sono archiviate. Nelle more, i
candidati sono ammessi con riserva al concorso.
8. Per i militari della Guardia di finanza, la domanda di
partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo il
modello di domanda (fac-simile in allegato 2 al presente bando), deve
essere indirizzata al Centro di Reclutamento e presentata al Reparto
da cui il militare direttamente dipende per l'impiego (per i militari
in forza al Comando Generale, le domande devono essere presentate al
Quartier Generale), entro sessanta giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale.
9. Il Reparto che riceve le domande di cui al precedente comma 8
vi appone, immediatamente, la data di presentazione e il numero di
assunzione a protocollo.
10. Le domande sono inviate, entro il giorno successivo a quello
di scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione delle
stesse, al:
a) Comando Regionale (o equiparato), relativamente al personale
in forza ai reparti dipendenti nonche' al Comando Interregionale alla
sede;
b) Quartier Generale, relativamente al personale in forza al
Centro Logistico;
c) Reparto Tecnico Logistico Amministrativo degli Istituti di
Istruzione, relativamente al personale in forza all'Ispettorato per
gli Istituti di Istruzione ed ai reparti da quest'ultimo dipendenti;
d) Reparto Tecnico Logistico Amministrativo dei Reparti
Speciali, relativamente al personale in forza al Comando dei Reparti
Speciali ed ai reparti da quest'ultimo dipendenti;
e) Comando Logistico Aeronavale, relativamente al personale in
forza al Comando Aeronavale Centrale ed ai reparti da quest'ultimo
dipendenti.
11. I Reparti di cui al precedente comma 10, attestata la
regolarita' e la completezza delle domande ricevute (incluse quelle
prodotte dal personale direttamente dipendente), le inviano, entro
dieci giorni dalla scadenza del termine previsto per la loro
presentazione, unitamente agli elenchi riepilogativi degli aspiranti,
al Centro di Reclutamento.
12. I predetti Reparti devono, altresi', comunicare
tempestivamente al Centro di Reclutamento eventuali situazioni che
possano comportare la perdita di uno dei prescritti requisiti da
parte dei partecipanti al concorso.
13. Le domande di partecipazione al concorso prodotte nei
termini, ma formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle
dichiarazioni prescritte dal successivo art. 4, sono restituite agli
interessati per essere successivamente regolarizzate ovvero integrate
delle dichiarazioni precedentemente omesse, entro il termine
perentorio di cinque giorni dal momento della restituzione
dell'istanza.
14. L'impossibilita', per qualsiasi motivo, di rispettare il
predetto termine comporta l'archiviazione dell'istanza.
15. Le domande non sottoscritte sono, invece, direttamente
archiviate.
16. Alle incombenze di cui ai precedenti commi 13, 14 e 15
provvedono:
a) per gli appartenenti al Corpo, i Reparti di cui al
precedente comma 10;
b) per tutti gli altri candidati, il Comando Provinciale
(Comando Regionale, per i residenti in Valle d'Aosta) competente.
17. I provvedimenti di archiviazione delle domande, ai sensi del
presente articolo, devono essere notificati agli interessati, che
possono impugnarli producendo ricorso:
a) gerarchico, al Comandante Interregionale o equiparato della
Guardia di finanza dal quale dipende il Comando che ha disposto
l'archiviazione (se l'archiviazione e' stata disposta dal Quartier
generale, il ricorso dovra' essere proposto al Capo di Stato Maggiore
del Comando generale della Guardia di finanza, ovvero se
l'archiviazione e' stata disposta dal Centro di reclutamento, il
ricorso dovra' essere proposto al Generale ispettore per gli Istituti
di Istruzione della Guardia di finanza), ex decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, entro trenta giorni dalla data di notifica, ai
sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro sessanta giorni
dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge
6 dicembre 1971, n. 1034, e art. 63, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
18. L'Amministrazione non si assume, inoltre, alcuna
responsabilita' per la mancata ricezione delle domande, dovuta a
disguidi postali o ad altre cause non imputabili alla stessa.

                               Art. 4
 

Elementi da indicare nella domanda
 
1. Il candidato in servizio nella Guardia di finanza deve
indicare nella domanda (vgs. modello allegato 2):
a) grado, contingente di appartenenza, cognome, nome, matricola
meccanografica, data e luogo di nascita;
b) la data di arruolamento nel Corpo e di nomina al grado
attuale;
c) il Reparto cui e' in forza;
d) il titolo di studio di cui e' in possesso;
e) di non essere stato giudicato, nell'ultimo biennio, «non
idoneo» all'avanzamento;
f) di non essere imputato in un procedimento penale per delitto
non colposo ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per
l'irrogazione di una sanzione piu' grave della consegna ovvero
sospeso dal servizio o in aspettativa;
g) di non essere gia' stato rinviato, d'autorita', da corsi
allievi ufficiali, allievi marescialli ovvero allievi vicebrigadieri
della Guardia di finanza;
h) il diploma di cui e' in possesso nello strumento per il
quale si concorre o per strumento affine;
i) l'eventuale possesso dei titoli preferenziali e/o
maggiorativi di punteggio, tra quelli elencati nel successivo
art. 16.
2. Il candidato che non presta servizio nella Guardia di finanza
deve indicare nella domanda (vgs. modello allegato 1):
a) cognome, nome, codice fiscale, data e luogo di nascita;
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) lo stato civile e il numero dei figli, eventualmente, a
carico;
d) il titolo di studio di cui e' in possesso;
e) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
residenza;
f) di non essere stato espulso dalle Forze armate, dalle Forze
di polizia o dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
g) di non essere gia' stato rinviato, d'autorita', da corsi di
formazione della Guardia di finanza;
h) di non essere imputato, condannato ovvero di non aver
richiesto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice
di procedura penale per delitti non colposi, ne' di essere stato
sottoposto a misure di prevenzione;
i) il diploma di cui e' in possesso nello strumento per il
quale si concorre o per strumento affine;
l) la posizione nei riguardi del servizio militare;
m) di non essere stato ammesso a prestare il servizio civile
nazionale quale obiettore di coscienza;
n) l'indirizzo proprio ed, eventualmente, della propria
famiglia, completo del codice di avviamento postale;
o) l'indirizzo presso il quale desidera ricevere eventuali
comunicazioni, completo, ove possibile, di un recapito telefonico;
p) l'eventuale possesso dei titoli preferenziali e/o
maggiorativi di punteggio, tra quelli elencati nel successivo
art. 16.
3. Qualora i concorrenti abbiano diritto agli aumenti dei limiti
di eta' di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), punto 2), dovranno
farne specifica menzione nelle annotazioni integrative.
4. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione
ed il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che,
in caso di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni previste dal
codice penale e dalle leggi speciali e decade da ogni beneficio,
eventualmente, conseguente al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera fornita.
5. I candidati di cui al precedente comma 2 devono segnalare ogni
variazione di indirizzo direttamente, e nel modo piu' celere, al
Comando Provinciale della Guardia di finanza competente (ovvero al
locale Comando Regionale della Guardia di finanza, per i residenti in
Valle d'Aosta), il quale non assume alcuna responsabilita' circa
possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore.
Lo stesso Comando, inoltre, non assume alcuna responsabilita' in caso
di ritardata ricezione, da parte dei candidati, di avvisi di
convocazione dovuta a disguidi postali o ad altre cause non
imputabili a propria inadempienza. Deve, infine, essere
tempestivamente notificata allo stesso Comando ogni variazione che
dovesse intervenire, concorso durante, nella posizione del candidato
ai fini del servizio militare.

                               Art. 5.
 
Istruttoria della domanda
 
1. Tutti i candidati, le cui istanze di partecipazione siano
considerate valide, in quanto complete dei dati richiesti, sono
ammessi ai concorsi, con riserva, in attesa dell'accertamento, da
parte della sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a),
del presente bando, dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.
2. L'ammissione con riserva deve intendersi fino alla nomina ad
esecutore della banda musicale della Guardia di finanza.

                               Art. 6.
 
Documentazione
 
1. Per i candidati in servizio nella Guardia di finanza, i
Reparti di cui al precedente art. 3, comma 10, provvedono ad inviare
al Centro di Reclutamento, entro i termini stabiliti da quest'ultimo,
copia autenticata del foglio matricolare (aggiornato e parificato
alla data di scadenza del termine di cui al precedente art. 3, comma
8), dei militari interessati.
2. La documentazione caratteristica dei militari del Corpo deve
essere chiusa alla data di scadenza del termine per la presentazione
della domanda di partecipazione.
3. Nei confronti dei candidati che non prestano servizio nella
Guardia di finanza, risultati idonei agli accertamenti psico-fisici
di cui al successivo art. 12, il Comando provinciale della Guardia di
finanza competente (ovvero il locale Comando Regionale della Guardia
di finanza, per i residenti in Valle d'Aosta) provvede a richiedere i
seguenti atti:
a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o
impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi ed annotarsi
a cura dei superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note
caratteristiche o di qualifica;
b) copia del libretto personale, dello stato di servizio (o
della cartella personale) e del foglio matricolare del candidato
militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare;
c) dichiarazione del casellario giudiziale;
d) nulla osta della competente autorita' militare per i
candidati in servizio militare.
4. I candidati, risultati idonei agli accertamenti psico-fisici,
devono presentare direttamente o far pervenire, a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento, al Centro di reclutamento della Guardia di
finanza, Ufficio Concorsi, Sezione allievi marescialli, via della
Batteria di Porta Furba n. 34 - 00181 Roma/Appio, entro venti giorni
dalla data di comunicazione dell'idoneita' stessa, i certificati
rilasciati dalle competenti autorita' su carta semplice ovvero le
dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti
il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati i titoli
preferenziali e/o maggiorativi di punteggio, tra quelli elencati nel
successivo art. 16. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
5. I candidati, risultati idonei ai concorsi, devono presentare
direttamente o far pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza,
Ufficio Concorsi, Sezione allievi marescialli, via della Batteria di
Porta Furba n. 34 - 00181 Roma/Appio, entro i termini stabiliti da
detto Reparto, i diplomi in originale ovvero le copie autentiche, in
conformita' dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, dei certificati attestanti:
a) il conseguimento del titolo di studio. Il diploma non puo'
essere sostituito da certificato di iscrizione ai corsi di laurea
presso le Universita';
b) il conseguimento del diploma nello strumento per il quale si
concorre o per strumento affine, come da tabella «H» allegata al
decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, conseguito in un
conservatorio di Stato o altro analogo istituto legalmente
riconosciuto.
6. I candidati, che non prestano servizio nella Guardia di
finanza, utilmente collocati nelle graduatorie finali di cui al
successivo art. 16, devono presentare o far pervenire al Comando
Provinciale della Guardia di finanza competente (ovvero al locale
Comando Regionale della Guardia di finanza, per i residenti in Valle
d'Aosta), a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di
comunicazione dell'esito del concorso:
a) se di sesso maschile, il foglio di congedo illimitato
provvisorio (o certificato dell'esito di leva) rilasciato dal Comune,
per coloro che abbiano soltanto concorso alla leva;
b) copia autenticata dello stato di servizio o del foglio di
congedo illimitato o del foglio matricolare, per i candidati che
abbiano prestato o prestino servizio militare;
c) domanda diretta al Ministero della difesa, con cui il
candidato, che riveste lo status di ufficiale di complemento,
ufficiale in ferma prefissata, ufficiale delle forze di
completamento, sergente o maresciallo, chiede di rinunciarvi per
intraprendere servizio nella banda musicale della Guardia di finanza.
7. I documenti di cui ai precedenti commi 3 e 6, lettera b),
devono essere di data posteriore a quella di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
8. I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se
spediti, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il
termine per ciascuno indicato. A tal fine, fa fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
9. I documenti incompleti, o affetti da vizio sanabile, sono
restituiti agli interessati per essere, successivamente,
regolarizzati entro trenta giorni dalla data di restituzione.
10. Il Centro di reclutamento impartira' disposizioni circa le
modalita' e i termini di invio da parte dei Reparti del Corpo
interessati delle domande di partecipazione al concorso e della
documentazione di cui al presente articolo.

                               Art. 7.
 
Commissione giudicatrice
 
1. La commissione giudicatrice, da nominare con successiva
determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza o
dell'autorita' da questi delegata, e' presieduta da un ufficiale
generale della Guardia di finanza ed e' ripartita nelle seguenti
sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da un ufficiale
della Guardia di finanza di grado non inferiore a colonnello:
a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti
per l'ammissione ai concorsi, composta da tre ufficiali della Guardia
di finanza, membri;
b) sottocommissione per la visita medica di primo accertamento,
composta da un ufficiale della Guardia di finanza e tre ufficiali
medici dell'Esercito, membri;
c) sottocommissione per la visita medica di revisione dei
candidati giudicati non idonei alla visita medica di primo
accertamento, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e
due ufficiali medici dell'Esercito (di cui uno di grado superiore a
quello dei medici della precedente sottocommissione o, a parita' di
grado, comunque, con anzianita' superiore), membri;
d) sottocommissione per gli accertamenti attitudinali dei
candidati al servizio incondizionato nella Guardia di finanza,
composta da sei ufficiali della Guardia di finanza periti selettori,
membri;
e) sottocommissione per la valutazione dei titoli e le prove
d'esame, composta da:
1) un professore di conservatorio di Stato diplomato nello
strumento per il quale e' bandito il concorso o strumento affine,
come da tabella «H» allegata al decreto legislativo 27 febbraio 1991,
n. 79, membro;
2) l'ufficiale maestro direttore della banda musicale della
Guardia di finanza, o, in caso di sua assenza o impedimento,
l'ufficiale maestro vice direttore della banda musicale della Guardia
di finanza, membro;
3) un ufficiale della Guardia di finanza, segretario senza
voto;
f) sottocommissione per la visita medica di controllo, composta
da un ufficiale della Guardia di finanza e da un ufficiale medico
dell'Esercito, membri.
2. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in
servizio.
3. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza,
possono avvalersi dell'ausilio di esperti ovvero di personale
specializzato e tecnico. La sottocommissione di cui al precedente
comma 1, lettera d), puo' avvalersi, altresi', durante gli
accertamenti attitudinali, dell'ausilio di psicologi.
4. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e
controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.
5. Le sottocommissioni indicate al comma 1, lettere b), c), d),
e) ed f), del presente articolo possono, durante lo svolgimento dei
lavori, avvalersi di personale di sorveglianza all'uopo individuato
dal Centro di Reclutamento.

                               Art. 8.
 
Adempimenti delle sottocommissioni
 
1. Le sottocommissioni previste dal precedente art. 7, comma 1,
lettere b), c), d) ed f) compilano, per ogni candidato, un processo
verbale firmato da tutti i componenti.

                               Art. 9.
 
Esclusione dal concorso
 
1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando
generale della Guardia di finanza, puo' essere disposta, in ogni
momento, l'esclusione dei concorrenti non in possesso dei requisiti
di cui al precedente art. 2.
2. Le proposte di esclusione sono formulate dal presidente della
commissione giudicatrice, sulla base del giudizio espresso dalla
sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera a).
3. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre
ricorso:
a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando generale
della Guardia di finanza, ex decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, entro 30 giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 2,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre
1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro 60 giorni dalla
data di notifica, ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge
6 dicembre 1971, n. 1034, e art. 63, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.

                              Art. 10.
 
Documento di identificazione
 
1. Ad ogni visita o prova d'esame, i candidati devono esibire la
carta di identita' oppure un documento di riconoscimento rilasciato
da un'amministrazione dello Stato, purche' munito di fotografia
recente.

                              Art. 11.
 
Accertamenti attitudinali
 
1. I partecipanti ai concorsi, ad eccezione di quelli gia' in
servizio nella Guardia di finanza inquadrati nel ruolo ispettori,
sono convocati per essere sottoposti all'accertamento dell'idoneita'
attitudinale al servizio quale maresciallo della Guardia di finanza.
2. L'idoneita' attitudinale dei candidati e' accertata dalla
sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera d).
3. Detti accertamenti si articolano in:
a) test intellettivi, per valutare le capacita' di
ragionamento;
b) test di personalita' e questionario biografico, per
acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e le
esperienze di vita passata e presente;
c) colloquio, per un esame diretto dei candidati, alla luce
delle risultanze dei predetti test.
4. I candidati risultati idonei ai predetti accertamenti, ad
eccezione di quelli gia' in servizio nella Guardia di finanza, sono
convocati per essere sottoposti all'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso.
5. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e'
notificato agli interessati, e' definitivo.
6. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre
ricorso:
a) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro 60 giorni dalla
data di notifica del giudizio di non idoneita', ai sensi
dell'art. 21, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e
art. 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) straordinario, al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla
predetta data, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
7. Prima dell'effettuazione dell'accertamento dell'idoneita'
attitudinale dei candidati, la competente sottocommissione fissa, in
apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione degli
stessi.

                              Art. 12.
 
Accertamento dell'idoneita' psico-fisica
 
1. L'idoneita' psico-fisica dei candidati e' accertata da parte
della sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera b),
mediante visita medica di primo accertamento, comprensiva degli esami
specialistici, presso il Centro di Reclutamento della Guardia di
finanza, in Roma.
2. L'accertamento dell'idoneita' e' eseguito in ragione delle
condizioni del soggetto al momento della visita.
3. Il giudizio espresso in sede di visita medica di primo
accertamento e' immediatamente comunicato all'interessato il quale
puo', contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita medica di
revisione, fatta eccezione per i requisiti di cui al successivo
art. 13, commi 6, 11 e 12. La richiesta di ammissione a visita medica
di revisione deve essere presentata al presidente della
sottocommissione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera b), al
momento della comunicazione di non idoneita'. Eventuali istanze
presentate successivamente sono ritenute nulle.
4. La visita medica di revisione e' effettuata non prima del
quindicesimo giorno successivo alla comunicazione di non idoneita'
alla visita medica di primo accertamento.
5. Il giudizio di revisione e' espresso dalla sottocommissione di
cui al precedente art. 7, comma 1, lettera c), e verte soltanto sulle
cause che hanno dato luogo al giudizio di inidoneita' della
sottocommissione per la visita medica di primo accertamento.
6. Il candidato, risultato assente alla visita medica di primo
accertamento e all'eventuale visita di revisione ovvero giudicato non
idoneo, e' escluso dal concorso.
7. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni,
notificato agli interessati, e' definitivo.
8. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui al precedente art. 11, comma 6.

                              Art. 13.
 
Requisiti psico-fisici
 
1. Le sottocommissioni incaricate dell'accertamento dei requisiti
psico-fisici hanno il compito di selezionare candidati che rientrano
nei profili sanitari di cui al decreto ministeriale 17 maggio 2000,
n. 155, e, prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva
competenza, fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la
valutazione dei candidati.
2. I concorrenti convocati presso il Centro di Reclutamento della
Guardia di finanza, per sostenere gli accertamenti dell'idoneita'
psico-fisica, devono presentare un certificato, con data non
anteriore a giorni sessanta, attestante l'effettuazione ed il
risultato dell'accertamento per i markers dell'epatite B e C, sia
antigeni che anticorporali, rilasciato da una struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata convenzionata con il servizio
sanitario nazionale.
3. La mancata presentazione di detto certificato determina
l'ammissione con riserva del candidato alle ulteriori fasi
concorsuali e l'esclusione dal concorso, se lo stesso non viene
presentato entro 50 giorni dalla data di notifica dell'esito della
visita medica di primo accertamento.
4. La positivita' al suddetto accertamento comporta l'esclusione
dal concorso.
5. I candidati sono sottoposti a visita:
a) neurologica;
b) psichiatrica;
c) otorinolaringoiatrica;
d) oculistica;
e) odontostomatologica;
f) ginecologica.
6. I candidati, all'atto della visita medica di primo
accertamento, devono, comunque, avere:
a) statura non inferiore a m. 1,65 per gli uomini;
b) statura non inferiore a m. 1,61 per le donne;
c) acutezza visiva:
(1) uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a
7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non
superiore alle tre diottrie anche in un solo occhio;
(2) campo visivo e motilita' oculare normali;
(3) visione binoculare;
(4) senso cromatico normale alle matassine colorate.
7. I candidati con vizi visivi devono presentarsi alla visita
medica muniti delle proprie lenti correttive «a tempiali».
8. La rilevazione dell'entita' visiva per detti candidati e'
effettuata con le lenti «a tempiali» e non con quelle «a contatto».
9. Sono cause di inidoneita' le malattie dell'occhio e dei suoi
annessi che possano pregiudicare la completa funzionalita' visiva.
10. Per quanto riguarda la funzione uditiva, sono considerati
idonei i candidati il cui deficit non sia superiore ai seguenti
parametri:
a) monolaterale: valori compresi tra 25 e 35 dB;
b) bilaterale: P.P.T. compresa entro il 20%.
11. Sono, inoltre, cause di inidoneita' i disturbi della parola
(balbuzie, dislalia e paralalia), anche se in forma lieve, e l'uso di
sostanze psico-attive e/o la positivita' ai relativi test
tossicologici.
12. La dentatura deve essere in buone condizioni. Devono essere
presenti almeno 24 elementi dentari efficienti nella funzione
masticatoria. I denti mancanti, comunque, non devono riguardare piu'
di due coppie masticatorie contrapposte. La protesi efficiente e
tollerata va considerata sostitutiva del dente mancante. Ai fini del
computo del numero minimo di elementi dentari effettivi, non sono
prese in considerazione protesi mobili.
13. Sono, inoltre, eseguiti i seguenti esami:
a) radiografia del torace;
b) dell'urina ed ematochimici;
c) elettrocardiografico e visita cardiologica;
d) test psico-clinici.
14. I concorrenti sono, eventualmente, sottoposti ad ulteriori
visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio,
necessari per una migliore valutazione del quadro clinico.
15. I candidati, che non raggiungono i requisiti fisici minimi
negli accertamenti di cui ai precedenti comma 6, 11 e 12, sono subito
dichiarati non idonei dalla competente sottocommissione. Avverso tale
giudizio non e' ammessa visita di revisione.
16. Avverso le esclusioni, gli interessati possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui al precedente art. 11, comma 6.
17. Ai soli fini dell'effettuazione in piena sicurezza dell'esame
radiografico, i candidati di sesso femminile devono produrre, in sede
di visite mediche, un test di gravidanza di data non anteriore a
cinque giorni dalla data di presentazione, che esclude la sussistenza
di detto stato. In assenza del referto, la candidata e', allo scopo
sopraindicato, sottoposta al test di gravidanza presso il Centro di
Reclutamento della Guardia di finanza.
18. Per le concorrenti che, all'atto delle visite mediche,
risultino positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati
prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la
competente sottocommissione non puo' procedere agli accertamenti
previsti e deve esimersi dalla pronuncia del giudizio, a mente
dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale del 17 maggio 2000,
n. 155, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce
temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio
militare. Tali candidate sono, pertanto:
a. ammesse, con riserva, a sostenere le successive fasi
concorsuali;
b. comunque escluse dal concorso ai sensi dell'art. 3, comma 3,
del predetto decreto ministeriale, laddove, trenta giorni prima
dell'ammissione alla Banda musicale della Guardia di finanza,
sussista ancora lo stato di temporaneo impedimento.
19. Il personale, che, alla data di espletamento degli
accertamenti psico-fisici, presti servizio nel Corpo della guardia di
finanza, non e' sottoposto alla visita medica.

                              Art. 14.
 
Prove d'esame
 
1. I candidati idonei agli accertamenti sanitari, i militari
della Guardia di finanza appartenenti al ruolo «sovrintendenti» ed al
ruolo «appuntati e finanzieri» idonei agli accertamenti attitudinali,
e gli appartenenti al ruolo «ispettori» partecipanti ai concorsi
devono sostenere le seguenti prove:
a) esecuzione a solo, con lo strumento per il quale si concorre
e con l'eventuale strumento d'obbligo, di uno o piu' brani come
specificato nei programmi in allegato 3. Il candidato ha la facolta'
di essere accompagnato da un proprio pianista;
b) esecuzione a prima vista, con lo strumento per il quale si
concorre e con l'eventuale strumento d'obbligo, di uno o piu' brani
musicali scelti dalla competente sottocommissione;
c) prova di cultura: storia dello strumento per il quale si
concorre e del suo repertorio, con riferimento alla famiglia di
appartenenza nell'organico della banda;
d) esecuzione in banda, con lo strumento per il quale si
concorre e con l'eventuale strumento d'obbligo, di uno o piu' brani,
a scelta della competente sottocommissione, tratti dal repertorio
originale e non dello strumento stesso;
e) i concorrenti delle prime parti devono, inoltre, dar prova
di essere in grado di attaccare e spezzare una marcia militare o
altro brano musicale scelto dalla competente sottocommissione.
2. Il punteggio complessivo di merito delle prove di esame,
espresso in cinquantesimi, e' dato dalla media dei punti attribuiti
nelle singole prove.
3. E' idoneo il candidato che riporta un punteggio non inferiore
a 35/50 in ciascuna prova ed un punto complessivo di merito non
inferiore a 40/50. Il candidato giudicato non idoneo e' escluso dal
concorso.
4. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui al precedente art. 11, comma 6.
5. Prima dello svolgimento delle prove d'esame, la competente
sottocommissione fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per
la valutazione delle stesse e dei titoli posseduti da ciascun
aspirante.
6. Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso
noto agli interessati prima dell'effettuazione delle prove d'esame.

                              Art. 15.
 
Mancata presentazione del candidato alle prove concorsuali
 
1. Il candidato che, per cause non riconducibili
all'amministrazione che ha indetto i predetti concorsi, non si
presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere l'accertamento
dell'idoneita' attitudinale, l'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica e le prove d'esame, previste, rispettivamente, dagli
articoli 11, 12 e 14, e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso
dal concorso. Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento
delle succitate fasi selettive, i presidenti delle sottocommissioni
di cui all'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), ed e), hanno
facolta', su istanza motivata, di anticipare o posticipare la
convocazione dei candidati, nel rispetto del calendario di
svolgimento delle stesse.
L'istanza, inviata presso il Centro di reclutamento della Guardia
di finanza, Ufficio Concorsi, Sezione allievi marescialli, via della
Batteria di Porta Furba n. 34, 00181 Roma/Appio, deve essere
anticipata via fax, al numero 0624290663 oppure 0624290669 (linea
esterna), 8812663 oppure 8812669 (linea interpolizie).

                              Art. 16.
 
Graduatoria
 
1. La sottocommissione di cui al precedente art. 7, comma 1,
lettera e), predispone le graduatorie finali di merito, distinte per
parti e strumento.
2. Sono iscritti nelle anzidette graduatorie i candidati che
abbiano conseguito il giudizio di idoneita' a tutte le fasi
concorsuali di cui all'art. 1, comma 2.
3. Il punto di merito finale per la formazione delle graduatorie
e' dato dalla somma della media dei punti riportati nelle prove
d'esame, di cui al precedente art. 14, ed il punteggio attribuito
nella valutazione dei titoli.
4. Ai titoli posseduti da ciascun candidato non puo' essere
attribuito un punteggio complessivo superiore a 20 (venti) di cui:
a) sino ad un massimo di punti 8, per i titoli accademici
(diplomi conseguiti presso un conservatorio statale o presso un
Istituto parificato);
b) sino ad un massimo di punti 4, per titoli didattici
(incarichi d'insegnante presso conservatori o altri tipi di scuola);
c) sino ad un massimo di punti 8, per titoli professionali
(attivita' ed incarichi svolti).
5. Ai fini della compilazione della graduatoria dei concorsi per
l'accesso ai ruoli del personale della banda musicale, costituisce
titolo di preferenza assoluta, a parita' di punteggio complessivo
relativo alle prove d'esame ed ai titoli conseguiti, l'appartenenza
al Corpo della guardia di finanza.
6. In caso di parita' di punteggio riportato dai candidati gia'
in servizio nella Guardia di finanza, e' data preferenza al candidato
piu' elevato in grado e, in caso di parita' di grado, al piu'
anziano.
7. In caso di parita' di punteggio complessivo tra candidati non
appartenenti al Corpo, si osservano le norme di cui all'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
successive modificazioni.
8. I titoli di cui al presente articolo sono ritenuti validi, se
posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione
della domanda e se la certificazione che ne attesta il possesso sia
stata inviata nei termini previsti dall'art. 6, comma 4.
9. Per i militari in servizio nella Guardia di finanza, la citata
documentazione, qualora risultante dalla documentazione personale, e'
acquisita d'ufficio.

                              Art. 17.
 
Approvazione graduatorie e ammissione dei vincitori nella banda
musicale della Guardia di finanza
 
1. Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione ad assumere,
per l'anno in cui hanno termine le procedure concorsuali, da parte
dell'Autorita' di Governo, con determinazione del Comandante generale
della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata:
a) vengono approvate le graduatorie finali e dichiarati
vincitori dei concorsi per esecutori i candidati che, nell'ordine
delle graduatorie stesse, risultino compresi nel numero dei posti
messi a concorso;
b) in caso di rinuncia dei candidati precedentemente dichiarati
vincitori, possono essere dichiarati vincitori dei concorsi i
concorrenti riconosciuti idonei iscritti nelle anzidette graduatorie,
nell'ordine delle stesse.
2. Ai vincitori dei concorsi e' attribuito il grado di cui alla
tabella «F» allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e
successive modificazioni. I predetti candidati perdono eventuali
gradi e qualifiche precedentemente rivestiti.
3. La nomina decorre, ad ogni effetto, dalla data del
provvedimento con cui e' disposta, salvo che il provvedimento stesso
non indichi una decorrenza diversa.
4. All'atto dell'incorporamento e, comunque, prima della firma
del relativo atto, i vincitori non appartenenti alla Guardia di
finanza sono sottoposti alla visita medica di controllo, da parte
della sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera f), al
fine di accertare il mantenimento dell'idoneita' fisica. Prima della
visita medica di controllo, la citata sottocommissione fissa, in
apposito atto, con riferimento alle modalita' di svolgimento degli
accertamenti, i criteri cui attenersi. La stessa puo',
nell'espletamento dei propri lavori, disporre l'esecuzione di tutti
gli accertamenti ritenuti, eventualmente, necessari per una migliore
valutazione del quadro clinico dell'aspirante, inviandolo, se del
caso, presso il competente ospedale militare.
5. Il candidato, che non consegua il predetto giudizio di
idoneita', e' escluso dal concorso.
6. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui al precedente art. 11, comma 6.
7. Con il grado di cui al precedente comma 2, gli esecutori sono
sottoposti ad un periodo di prova, per la durata di sei mesi, durante
i quali prestano servizio nella banda musicale e seguono un corso di
istruzione per la formazione militare e tecnico-professionale della
durata di novanta giorni. I militari gia' appartenenti alla banda
musicale della Guardia di finanza non sono avviati al citato corso di
istruzione.
8. Le modalita' di svolgimento del corso di cui al comma 7 ed i
relativi programmi di insegnamento sono stabiliti con determinazione
del Comandante generale.
9. Al termine del periodo di prova, una commissione, nominata con
determinazione del Comandante generale della guardia di finanza o
dell'autorita' dal medesimo delegata, esprime un giudizio di
idoneita' a prestare servizio nella banda musicale della Guardia di
finanza con riferimento al complesso delle qualita' morali,
disciplinari e professionali.
10. L'esecutore riconosciuto non idoneo e' congedato senza
diritto ad alcuna indennita' o trattamento di quiescenza, se non
proveniente dagli appartenenti alla Guardia di finanza. Se gia' in
servizio nella Guardia di finanza, e' reintegrato nel grado
precedentemente rivestito e continua a prestare servizio nel Corpo.

                              Art. 18.
 
Mancata presentazione presso la banda musicale
 
1. I vincitori dei concorsi, regolarmente convocati presso la
Banda musicale della Guardia di finanza, sono considerati
rinunciatari, qualora non si presentino nel giorno stabilito
dall'Amministrazione.
2. Eventuali ritardi, dovuti a causa di forza maggiore, devono
essere comunicati al Comandante della banda musicale della Guardia di
finanza, via della Batteria di Porta Furba n. 34, 00181 Roma/Appio, a
mezzo fax, al massimo entro 3 giorni dalla data prevista per la
presentazione, al numero 0624290638, che li valuta e, se indipendenti
dalla volonta' dell'interessato, provvede a stabilire un ulteriore
termine di presentazione. Le decisioni sono comunicate al candidato
tramite il Reparto di appartenenza, se militare della Guardia di
finanza, ovvero tramite il competente Comando provinciale della
Guardia di finanza (ovvero il locale Comando regionale della Guardia
di finanza, per i residenti in Valle d'Aosta), se non appartenente al
Corpo.

                              Art. 19.
 
Spese per la partecipazione ai concorsi e concessione della licenza
straordinaria per esami
 
1. Le spese sostenute per vitto, alloggio e trasporto per la
partecipazione alle prove di concorso sono a carico degli aspiranti.
2. Per sostenere le prove di concorso, ai candidati appartenenti
al Corpo, sono concesse licenze straordinarie per esami militari per
i giorni strettamente necessari. La rimanente licenza straordinaria
per esami, fino alla concorrenza di giorni 30, potra' essere concessa
per la preparazione alle prove d'esame di cui al precedente art. 14.
Per i militari frequentatori di corso, le assenze maturate per la
fruizione della predetta licenza, sono computate ai fini del calcolo
dei periodi massimi di assenza dall'attivita' didattica, oltre i
quali e' disposto il rinvio d'autorita' dal corso stesso, secondo le
disposizioni vigenti.
3. Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano
usufruito di analoghe concessioni per altri concorsi banditi dal
Corpo, possono beneficiare della predetta licenza soltanto per la
parte residua fino alla concorrenza di giorni 30. I militari, che,
nello stesso anno, avessero gia' beneficiato di altre tipologie di
licenza straordinaria concorrenti al computo del tetto massimo di 45
giorni annui (art. 3, comma 37, legge 24 dicembre 1993, n. 537),
possono, invece, fruire della anzidetta licenza soltanto per la parte
residua fino alla concorrenza dei citati 45 giorni. Qualora il
concorrente non si presenti alle prove d'esame, per cause dipendenti
dalla propria volonta', la licenza straordinaria e' computata in
detrazione a quella ordinaria dell'anno in corso, e, se questa e'
stata gia' fruita, alla licenza ordinaria dell'anno successivo.
4. La partecipazione alle prove concorsuali deve essere
comprovata da apposito attestato rilasciato dalla competente
sottocommissione o dal visto sul foglio di licenza.
5. Ai candidati dichiarati vincitori dei concorsi spetta il
rimborso spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede della
Banda musicale della Guardia di finanza, secondo le disposizioni
vigenti.

                              Art. 20.
 
Sito internet ed informazioni utili
 
1. Ulteriori informazioni sui concorsi possono essere reperite
consultando il sito internet, all'indirizzo www.gdf.it., nella
sezione relativa ai concorsi.

                              Art. 21.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono
raccolti presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza,
per le finalita' concorsuali, e sono trattati presso una banca dati
automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione e gli stessi possono
essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento dei concorsi o alla
posizione giuridico economica del candidato, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del
Comandante del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza,
responsabile del trattamento dei dati. Il titolare del trattamento
dei dati e' il Comandante Generale della Guardia di finanza.
La presente determinazione sara' inviata agli organi di
controllo.
Roma, 16 dicembre 2005
Gen. C.A.: Roberto Speciale

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